Categoria: Iscrizione e scelta Irc – Libri di testo

  • Pubblicata la Nota sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2025/2026

    Con Nota n. prot.AOODGOSV 14536 dell’8 aprile 2025 il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito indicazioni circa le adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico

    Il Ministero dell’istruzione ha confermato che l’adozione dei libri di testi continua a essere regolata dalle disposizioni contenute  nella Nota 2581 del 9 aprile 2014., con l’adeguamento dei tetti di spesa al tasso di inflazione programmata.
     
    Riguardo ai tetti di spesa della scuola primaria e dell’intera dotazione della scuola secondaria sono ridotti del 10 per cento solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013).
     
    Invece il tetto di spesa viene ridotto del 30 per cento solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013).
     
    Il collegio dei docenti può deliberare con motivazione il superamento del tetto di spesa entro il limite massimo del 15% (D.M. 19 marzo 2025 n.58, art.1, c.4; Nota n. prot.AOODGOSV 14536 dell’8 aprile 2025 ).
     
    Riguardo all’insegnamento della religione cattolica – oltre al fatto che i testi per l’insegnamento della religione cattolica devono essere conformi alle nuove Indicazioni didattiche e Linee guida per tutti i diversi ordini di scuola (Dpr 11 febbraio 2010 e Dpr 20 agosto 2012), avere il nulla osta e l’imprimatur – è importante tenere presente che la Nota ministeriale del 2014 specifica che con l’espressione “testi consigliati” devono intendersi testi aventi carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento: “I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati”.  Detto in altri termini non si può far passare come “testo consigliato” quello riguardante l’insegnamento della religione cattolica che è invece “libro di testo” a tutti gli effetti (compreso il tetto di spesa).  Ricordiamo che ai sensi della legge n. 221/2012, la verifica del rispetto del tetto di spesa è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (cfr. art. 11 decreto legislativo n. 123/2011).
     
    Il D.M. 15 aprile 2025 n.73 stabilisce che il prezzo dei due libri di scuola primaria è di euro 8,19 ciascuno. 
     
     
    I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di vigilare affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
     
    I Dirigenti scolastici dovranno consentire ai docenti la possibilità di incontrare gli operatori editoriali accreditati dalle case editrici e dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (Anarpe),  ferme restando  le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. Inoltre, nella scuola primaria dovrà essere individuato un locale, dove i docenti possano consultare le proposte editoriali.
     
    La delibera da parte dei collegi dei docenti circa l’adozione dei libri di testo dovrà avvenire entro il 31 maggio 2025. Le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno nella modalità a distanza o in presenza in base alla normativa vigente al momento dell’espletamento della riunione.
     
    Le istituzioni scolastiche comunicheranno i dati adozionali on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozionale.it, entro il 7 giugno 2025.
     
     

    Snadir – Professione i.r.

  • Iscrizioni anno scolastico 2025/26 e scelta dell’IRC tramite la procedura on line

     Iscrizioni anno scolastico  2025/26 e scelta dell’IRC tramite la procedura on line

     
    Il termine delle iscrizioni è stato fissato dal Mim al 10 febbraio  2025 (Nota prot.208 del 03-01-2025) la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado), della scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
    Il Mim ha pubblicato la  Nota ministeriale prot. 47577 del 26 novembre 2024 con la quale ha definito le procedure delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2025/2026. 
    Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 21 gennaio 2025 e fino alle ore 20.00 del 10 febbraio 2025.
    La Nota ministeriale di cui sopra ricorda che all’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. Pertanto, il modulo di iscrizione predisposto dalle scuole, potrà richiedere ulteriori informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa.
    Inoltre, rammenta anche la necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
    Le scuole dovranno fornire l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
     
    Iscrizioni on line
     
    In applicazione dell’art.7, comma 28 del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali), ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e ai Centri di Formazione Professionali (CFP) accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
     
    Sono escluse dal sistema di “Iscrizione on line”:

    Le sezioni di scuola dell’infanzia, scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano, le classi terze dei licei artistici, degli istituti tecnici, dei percorsi di specializzazione “Trasporti e Logistica” percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE),  i percorsi di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, i percorsi di istruzione per gli adulti attivati anche presso gli istituti di prevenzione e pena e, al fine di garantire una adeguata protezione e riservatezza, gli alunni in fase di preadozione.
    Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti la classe prima ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
    I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)  potranno accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), già a partire dalle ore 8.00 del 21 gennaio 2025 seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica e tramite l’APP IO, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica.
    È utile ricordare che l’iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori; pertanto il genitore che compila la domanda di iscrizione dichiara di aver effettuato a scelta in osservanza degli artt. 316 co1, 337 – ter co.3 e 337 quater co.3 del Codice civile.
    In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2024/2025. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronicaI genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “Io Studio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente.
     
    Adempimenti delle scuole
     
    Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”. Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.
     
    Adempimenti vaccinali
     
    Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art.3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che prevedono tra l’altro l’invio da parte dei dirigenti scolatici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2025, dell’elenco degli iscritti sino a 16 anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
     
    Offerta formativa
     
    Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia (esclusa dalla procedura di “Iscrizione on line”) possono essere iscritti a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, come da Scheda A, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2025; anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2026possono essere iscritti. La frequenza di questi ultimi è però condizionata dalla disponibilità di posti e dall’esaurimento di eventuali liste di attesa, dalla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, dalla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza.
    L’orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali, di 50 ore settimanali (orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell’attività educativa nella fascia del mattino.
     
    È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
     
    All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la Scheda B, relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
     
    Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato tra il 26 maggio e il 30 giugno 2025, anche la Scheda C per la scelta delle attività alternative.
    Relativamente agli adempimenti vaccinali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
     
    Alla scuola primaria potranno essere iscritti, esclusivamente tramite la procedura on line, i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2025 e potranno comunque anticipare la frequenza i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2026.
    Circa il quadro orario, come previsto dal riordino, le famiglie potranno scegliere le 24 ore, le 27 ore, fino a 30 ore, le 40 ore (tempo pieno).
    L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell´iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    Due considerazioni. In questi anni le famiglie hanno bocciato il “maestro unico”. Sarà utile pertanto invitare le scuole ad elaborare un Piano Triennale dell’Offerta Formativa che proponga i modelli organizzativi della scuola del modulo (30 e 40 ore settimanali) con la presenza degli specialisti di religione. Inoltre è bene tener presente che – come abbiamo già affermato nel febbraio 2009 – la presenza degli specialisti di religione restituisca le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato oppure per ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Pertanto una scuola che vuol assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano Triennale dell’Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria, dovrà disporre le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato, o per assicurare l’estensione del tempo pieno o del modello orario settimanale delle 30 ore.
    Alla luce del nuovo insegnamento di Scienze motorie nella scuola primaria, le istituzioni scolastiche dovranno informare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.
     
    Nella scuola secondaria di primo grado le famiglie potranno scegliere, per quanto riguarda il quadro orario, le 30 ore settimanali oppure le 36 ore elevabili fino a 40 ore (il cosiddetto tempo prolungato).
    L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è effettuata esclusivamente tramite la procedura on line.
    Negli Istituti Comprensivi non si procede all’iscrizione d’ufficio, ma si dovrà utilizzare la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
    Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 10 febbraio 2025 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
     
    Obbligo di istruzione
     
    L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP).
    I ragazzi che hanno compiuto 15 anni di età potranno assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81).
    È possibile assolvere all’obbligo anche con la modalità dell’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno fino all’assolvimento dell’obbligo.
    L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei genitori, delle istituzioni scolastiche, dall’Amministrazione scolastica, dalle Regioni e dagli Enti locali.
     
    Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line.
    Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una sola delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
    Si ricorda che i
    • nuovi Licei (Allegato 1) comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate o sezioni ad indirizzo sportivo);
    • nuovi Istituti Tecnici (Allegato 2) comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrativo, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e Territorio;
    • nuovi Istituti Professionali (Allegato 3) comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.
     
    Licei musicali e coreutici
    L’iscrizione degli studenti ai percorsi del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
    Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni (10 febbraio 2025) e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.
     
    Licei scientifici ad indirizzo sportivo
    Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’a. s. 2025/2026, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
     
    Iscrizione alla prima classe dei percorsi quadriennali
    Con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 è stata rinnovata e ampliata la sperimentazione di percorsi destinati alle classi prime di istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e professionali nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica.
    È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2025, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni.
    Iscrizione alla prima classe dei percorsi quadriennali nell’ambito della sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale

    Nelle more dell’attuazione della legge 8 agosto 2024, n. 121, le scuole già autorizzate, ai sensi del decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023 e dell’avviso prot. 2608 di pari data, all’attivazione di classi prime dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera per l’a.s. 2024/2025 sono automaticamente autorizzate ad acquisire iscrizioni alle classi prime dei percorsi sperimentali quadriennali anche per l’a.s. 2025/2026 esclusivamente per l’indirizzo/articolazione/opzione già autorizzato/a.
    Per l’anno scolastico 2025/2026 è inoltre in fase di emanazione un nuovo decreto ministeriale con relativo Avviso pubblico per la proposizione di candidature finalizzate all’attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali della filiera tecnologico professionale. A conclusione della procedura di valutazione delle candidature, in tempo utile per le iscrizioni on-line, con decreto direttoriale saranno autorizzati nuovi percorsi sperimentali quadriennali.
     
    Classi terze dei Licei artistici
     
    Dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025 si effettuano le iscrizioni alla classe terza dei licei artistici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2025/2026.
    Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
     
    Classi terze Istituti Tecnici
    Dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025  si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici e professionali degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2025/2026. Se l’iscrizione, invece, è corrispondente all’indirizzo o articolazione del percorso di studi già frequentato, l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio. Le iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e professionali sono disposte d’ufficio, ma in diversi casi (indirizzi) occorre presentare apposita domanda.
    Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici e professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
     
    Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE)
     
    Come per l’anno scolastico 2024/2025, anche per l’a.s. 2025/2026 è prorogata la sperimentazione in esame e le scuole presso le quali è stato effettivamente attivato il percorso sperimentale e che intendano proseguire nella sperimentazione devono proporre nella propria offerta formativa il percorso sperimentale integrato ai fini dell’attivazione di classi terze.
     
    Classi prime degli istituti professionali
    Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio (Allegato 3) attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017.
    Classi terze degli Istituti Professionali
    Dall’anno scolastico 2021/2022 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e al decreto interministeriale n. 92 del 2018.
    Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non sarà più organizzato con le articolazioni e opzioni come nel precedente ordinamento.
    Le domande di iscrizione alla terza classe degli studenti, pertanto, saranno gestite all’interno delle istituzioni scolastiche in relazione all’effettiva offerta formativa da queste erogate e alle diversificate opportunità di orientamento offerte agli studenti in ordine ai percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e adottati dalla singola scuola.
     
     Percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
    Entro il termine del 10 febbraio 2025 è possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
    L’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010.
    Le predette iscrizioni sono escluse dalla procedura delle “Iscrizioni on line”.
     
    Iscrizioni alla prima classe del liceo Made in Italy
    Introdotto dall’art. 8 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, il percorso liceale del Made in Italy si inserisce nell’articolazione dei licei di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2012, n. 89.
    Relativamente a quanto disposto dall’art. 18, comma 4 della citata legge 206/2023, si precisa che, nell’ambito della programmazione regionale, l’attivazione di classi prime del liceo del Made in Italy comporterà la contestuale riduzione, di pari numero, di classi prime afferenti all’opzione economico-sociale presente all’interno del liceo delle scienze umane.
     
    Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
    Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché´ dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria.
    L’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
     
     
    Qualora i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale chiedano -pur essendo già avvenuta l’iscrizione alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico (per ulteriori indicazioni si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021) di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta va presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
    In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
    In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
     
    Alunni con disabilità
    Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – comprensiva della diagnosi funzionale.
     
    Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
    Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
     
    Alunni con cittadinanza non italiana
    Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
     
    Alunni/studenti che sono stati adottati

    La procedura di iscrizioni online si applica anche agli alunni/studenti adottati.
    In caso di adozione internazionale, qualora la famiglia non sia ancora in possesso del codice fiscale, è possibile creare un “codice fiscale provvisorio” che verrà poi sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI. In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria scolastica.
     
    Percorsi istruzione degli adulti
    I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in
    • percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139
    • percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
     
    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
    La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o gli studenti qualora si tratti di istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line ovvero per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla Scheda B.
    "La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati" ( Nota ministeriale prot. 47577 del 26 novembre 2024, Nota ministeriale prot. 40055 del 12 dicembre 2023, Nota ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022, Nota ministeriale prot.AOODGOSV29452 del 30 novembre 2021,  Nota ministeriale prot.AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 18902 del 7 novembre 2018Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 14659 del 13 novembre 2017Circolare Ministeriale n. 10 AOODGOSV/prot.12918 del 15 novembre 2016,Circolare Ministeriale n.22 prot.14017 del 21 dicembre 2015Circolare Ministeriale n. 51 prot.0008124 del  18 dicembre 2014Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del  10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).
    Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione (Scheda B), dalle opportunità per i non avvalentesi (Scheda C).
    Ricordiamo che nella scuola dell’infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.
    Il Tar Lazio con sentenza n.10273 del 9/10/2020 ha stabilito che la “scelta delle attività alternative (…) deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento” e ha obbligato il Ministero dell’istruzione ha conformarsi per gli anni scolastici a venire. Pertanto la scelta delle attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’irc è operata tra il 26 maggio e il 30 giugno2025  (Scheda C per la scelta delle attività alternative).
    Riteniamo che la sentenza del Tar Lazio tuteli gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della regione e, di riflesso, gli insegnanti di religione, spesso costretti (anche con ordini di servizio) alla vigilanza degli alunni non avvalentesi ma lasciati in classe in mancanza della tempestiva ed obbligatoria programmazione di specifiche attività alternative (AA).
    La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 26 maggio al 30 giugno2025 utilizzando le credenziali SPID, o CIE, o eIDAS
    Le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione sono: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. "La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico"(C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010;  C.M. n.4 del 15 gennaio 2010). Per quanto riguarda le possibili scelte alternative all’Irc si veda la pagina dedicata.
    Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
     
    La Redazione

     

    Snadir – Professione i.r. – 27 novembre 2024 – aggiornato al 4 gennaio 2025

  • Iscrizioni anno scolastico 2024/2025 e scelta dell’IRC tramite la procedura on line

    Il termine delle iscrizioni è stato fissato dal Mim al 10 febbraio 2024 per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado), della scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

     

    Il Mim ha pubblicato la Nota ministeriale prot. 40055 del 12 dicembre 2023 con la quale ha definito le procedure delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2024/2025. 

    Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 18 gennaio 2024 e fino alle ore 20.00 del 10 febbraio 2024.

    La Nota ministeriale di cui sopra ricorda che all’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. Pertanto, il modulo di iscrizione predisposto dalle scuole, potrà richiedere ulteriori informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa.

    Inoltre, rammenta anche la necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell’ambito delle predette operazioni.

    Le scuole dovranno fornire l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

     

    Iscrizioni on line

    In applicazione dell’art.7, comma 28 del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali), ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e ai Centri di Formazione Professionali (CFP) accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

     

    Sono escluse dal sistema di “Iscrizione on line”:

    Le sezioni di scuola dell’infanzia, scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano, le classi terze dei licei artistici, degli istituti tecnici, dei percorsi di specializzazione “Trasporti e Logistica” percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE),  i percorsi di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, i percorsi di istruzione per gli adulti attivati anche presso gli istituti di prevenzione e pena e, al fine di garantire una adeguata protezione e riservatezza, gli alunni in fase di preadozione.

     

    Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti la classe prima ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica, l’iscrizione è disposta d’ufficio

    I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)  potranno accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), già a partire dalle ore 8.00 del 18 gennaio 2024 seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali  SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica e tramite l’APP IO, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica.

    È utile ricordare che l’iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori; pertanto il genitore che compila la domanda di iscrizione dichiara di aver effettuato a scelta in osservanza degli artt. 316 co1, 337 – ter co.3 e 337 quater co.3 del Codice civile.

    In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2024/2025. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “Io Studio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente.

     

    Adempimenti delle scuole

    Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”. Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.

     

    Adempimenti vaccinali

    Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art.3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che prevedono tra l’altro l’invio da parte dei dirigenti scolatici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell’elenco degli iscritti sino a 16 anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

     

    Offerta formativa

    Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia (esclusa dalla procedura di “Iscrizione on line”) possono essere iscritti a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, come da Scheda A, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2024; anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2025 possono essere iscritti. La frequenza di questi ultimi è però condizionata dalla disponibilità di posti e dall’esaurimento di eventuali liste di attesa, dalla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, dalla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. 

    L’orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali, di 50 ore settimanali (orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell’attività educativa nella fascia del mattino.

    È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

    All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la Scheda B, relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

    Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato tra il 31 maggio e il 1° luglio 2023, anche la Scheda C per la scelta delle attività alternative.

    Relativamente agli adempimenti vaccinali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

     

    Alla scuola primaria potranno essere iscritti, esclusivamente tramite la procedura on line, i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2024 e potranno comunque anticipare la frequenza i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2025. 

    Circa il quadro orario, come previsto dal riordino, le famiglie potranno scegliere le 24 ore, le 27 ore, fino a 30 ore, le 40 ore (tempo pieno).

    L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell´iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

    Due considerazioni. In questi anni le famiglie hanno bocciato il “maestro unico”. Sarà utile pertanto invitare le scuole ad elaborare un Piano Triennale dell’Offerta Formativa che proponga i modelli organizzativi della scuola del modulo (30 e 40 ore settimanali) con la presenza degli specialisti di religione. Inoltre è bene tener presente che – come abbiamo già affermato nel febbraio 2009 – la presenza degli specialisti di religione restituisca le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato oppure per ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Pertanto una scuola che vuol assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano Triennale dell’Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria, dovrà disporre le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato, o per assicurare l’estensione del tempo pieno o del modello orario settimanale delle 30 ore.

    Alla luce del nuovo insegnamento di Scienze motorie nella scuola primaria, le istituzioni scolastiche dovranno informare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.

     

    Nella scuola secondaria di primo grado le famiglie potranno scegliere, per quanto riguarda il quadro orario, le 30 ore settimanali oppure le 36 ore elevabili fino a 40 ore (il cosiddetto tempo prolungato). 

    L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

    L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è effettuata esclusivamente tramite la procedura on line.

    Negli Istituti Comprensivi non si procede all’iscrizione d’ufficio, ma si dovrà utilizzare la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

    Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 10 febbraio 2024 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.

     

    Obbligo di istruzione

    L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP).

    I ragazzi che hanno compiuto 15 anni di età potranno assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81).

    È possibile assolvere all’obbligo anche con la modalità dell’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno fino all’assolvimento dell’obbligo.

    L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei genitori, delle istituzioni scolastiche, dall’Amministrazione scolastica, dalle Regioni e dagli Enti locali.

     

    Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line.

    Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una sola delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

    Si ricorda che i

    • nuovi Licei (Allegato 1) comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate o sezioni ad indirizzo sportivo);
    • nuovi Istituti Tecnici (Allegato 2) comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrativo, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e Territorio;
    • nuovi Istituti Professionali (Allegato 3) comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.

     

    Licei musicali e coreutici

    L’iscrizione degli studenti ai percorsi del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

    Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni (10 febbraio 2024) e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.

    Il numero delle classi prime non potrà superare per l’a.s. 2024/2025 il numero delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico.

     

    Licei scientifici ad indirizzo sportivo

    Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’a. s. 2024/2025, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

     

    Iscrizione alla prima classe dei percorsi quadriennali

    Con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 è stata rinnovata e ampliata la sperimentazione di percorsi destinati alle classi prime di istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e professionali nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica.

    È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2024, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni.

     

    Iscrizione alla prima classe dei percorsi quadriennali nell’ambito della sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale

    Per ciascuna istituzione scolastica l’attivazione delle classi prime, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, è subordinata all’approvazione del progetto sperimentale presentato.

     

    Classi terze dei Licei artistici

    Dal 10 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024 si effettuano le iscrizioni alla classe terza dei licei artistici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio della lezioni dell’a.s. 2024/2025.

    Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.

     

    Classi terze Istituti Tecnici

    Dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024  si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici e professionali degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2024/2025. Se l’iscrizione, invece, è corrispondente all’indirizzo o articolazione del percorso di studi già frequentato, l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio. Le iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e professionali sono disposte d’ufficio, ma in diversi casi (indirizzi) occorre presentare apposita domanda.

    Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici e professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.

     

    Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE)

    Dall’anno scolastico 2024/2025 scade la triennalità della sperimentazione prevista dal decreto ministeriale 269/2021, pertanto è prorogata la sperimentazione in esame e le scuole presso le è stato effettivamente attivato il percorso sperimentale e che intendano proseguire nella sperimentazione devono proporre nella propria offerta formativa il percorso sperimentale integrato ai fini dell’attivazione di classi terze.

     

    Classi prime degli istituti professionali

    Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio (Allegato 3) attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017.

     

    Classi terze degli Istituti Professionali

    Dall’anno scolastico 2021/2022 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e al decreto interministeriale n. 92 del 2018.

    Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non sarà più organizzato con le articolazioni e opzioni come nel precedente ordinamento.

    Le domande di iscrizione alla terza classe degli studenti, pertanto, saranno gestite all’interno delle istituzioni scolastiche in relazione all’effettiva offerta formativa da queste erogate e alle diversificate opportunità` di orientamento offerte agli studenti in ordine ai percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e adottati dalla singola scuola.

     

    Percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”

    Entro il termine del 10 febbraio 2024 è possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

    L’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010.

    Le predette iscrizioni sono escluse dalla procedura delle “Iscrizioni on line”.

     

    Attivazione del Liceo del Made in Italy

    Il disegno di legge AC 1341/A prevede all’art.18 l’introduzione nel nostro ordinamento scolastico del liceo del Made in Italy. Pertanto, ci si riserva di dare ulteriori e specifiche indicazioni per l’eventuale attivazione delle classi prime, già a partire dall’anno scolastico 2024/2025, qualora l’approvazione definitiva sopraggiunga in tempo utile per consentire il rispetto delle iscrizioni.

     

    Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

    Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché´ dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria.

    L’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali e` riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.

     

    Trasferimento di iscrizione

    Qualora i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale chiedano -pur essendo già avvenuta l’iscrizione alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico (di norma entro il 30 novembre 2024) di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta va presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

    In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.

    In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

     

    Alunni con disabilità

    Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – comprensiva della diagnosi funzionale.

     

    Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

    Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

     

    Alunni con cittadinanza non italiana

    Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

     

    Alunni/studenti che sono stati adottati

    La procedura di iscrizioni online si applica anche agli alunni/studenti adottati.

    In caso di adozione internazionale, qualora la famiglia non sia ancora in possesso del codice fiscale, è possibile creare un “codice fiscale provvisorio” che verrà poi sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI. In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria scolastica.

     

    Percorsi istruzione degli adulti

    I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in

    • percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139
    • percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

     

    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

    La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o gli studenti qualora si tratti di istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line ovvero per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla Scheda B.

    "La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati" (Nota ministeriale prot. 40055 del 12 dicembre 2023, Nota ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022, Nota ministeriale prot.AOODGOSV29452 del 30 novembre 2021,  Nota ministeriale prot.AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019, Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 18902 del 7 novembre 2018Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 14659 del 13 novembre 2017Circolare Ministeriale n. 10 AOODGOSV/prot.12918 del 15 novembre 2016,Circolare Ministeriale n.22 prot.14017 del 21 dicembre 2015Circolare Ministeriale n. 51 prot.0008124 del  18 dicembre 2014Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del  10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).

    Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione (Scheda B), dalle opportunità per i non avvalentesi (Scheda C).

    Ricordiamo che nella scuola dell’infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.

    Il Tar Lazio con sentenza n.10273 del 9/10/2020 ha stabilito che la “scelta delle attività alternative (…) deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento” e ha obbligato il Ministero dell’istruzione ha conformarsi per gli anni scolastici a venire. Pertanto la scelta delle attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’irc è operata tra il 31 maggio e il 1° luglio 2023 (Scheda C per la scelta delle attività alternative).

    Riteniamo che la sentenza del Tar Lazio tuteli gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della regione e, di riflesso, gli insegnanti di religione, spesso costretti (anche con ordini di servizio) alla vigilanza degli alunni non avvalentesi ma lasciati in classe in mancanza della tempestiva ed obbligatoria programmazione di specifiche attività alternative (AA).

    La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 utilizzando le credenziali SPID, o CIE, o eIDAS

    Le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione sono: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. "La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico"(C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010;  C.M. n.4 del 15 gennaio 2010). Per quanto riguarda le possibili scelte alternative all’Irc si veda la pagina dedicata.

    Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

     

     

    La Redazione

     

    Snadir – Professione i.r. – 19 dicembre 2023, h.09,50

  • Il TAR Lombardia si pronuncia circa la revoca tardiva della scelta per l’Irc e invoca la libertà di culto

    Snadir: la libertà di culto non ha alcuna attinenza con l’insegnamento scolastico della religione
     
    Il Giudice amministrativo viene chiamato a pronunciarsi in merito alla decisione tardiva, da parte di uno studente, di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (sent. 1232 TAR Lombardia sez. staccata di Brescia), annullando il diniego opposto dal dirigente scolastico alla scelta formulata dall’allievo di non avvalersi dell’Irc perché asseritamente tardiva rispetto ai termini organizzativi fissati dal Ministero e dalla scuola.
     
    Lo studente ricorrente (in nome del quale hanno agito i genitori) afferma che la contestazione della tardiva richiesta di non avvalersi dell’irc, portata dal dirigente scolastico, sia “il frutto di una interpretazione della normativa di riferimento non costituzionalmente orientata giacché il diritto alla libertà di culto, sancito dagli artt. 3 e 19 Cost., sarebbe violato dalla fissazione di termini perentori per effettuare la scelta in ordine al se frequentare o meno la c.d. ora di religione”.
     
    È opportuno osservare che la libertà di culto invocata non ha alcuna attinenza con l’insegnamento scolastico della religione tra le cui finalità non c’è l’esercizio di nessuna forma di culto. Infatti, quanto previsto dall’art.19 della Costituzione, come la professione di fede, la propaganda o l’esercizio del culto, sono finalità diverse da quelle disciplinate per la scuola, la quale attraverso l’attività di istruzione e di educazione dei suoi docenti per mezzo di azioni progettuali e intenzionali degli stessi è diretta e funzionale “allo sviluppo umano, culturale, civile e professionale” (art.26 CCNL vigente) degli studenti.
     
    Tale incongruenza, tuttavia, non è stata rilevata dal Giudice, che ha fondato la sua motivazione giuridica sull’equilibrata realizzazione dei principi costituzionali di “libertà di culto”, diritto allo studio e libertà d’insegnamento.
     
    E’ invece interessante l’osservazione del Giudice amministrativo riguardo al fatto che “la fissazione di un termine risulta funzionale altresì a garantire la libertà di insegnamento dei docenti reclutati dalla scuola al fine di garantire la c.d. ora di religione alla luce delle richieste degli studenti, docenti ai quali, in quanto dotati di titoli di qualificazione professionale al pari dei colleghi, deve essere garantita pari dignità rispetto agli altri insegnanti, pena la violazione degli artt. 2, 3 e 33 Cost. (…)”.
     
    Il TAR, sulla base anche di questi due elementi di rilevanza costituzionale, ha richiesto all’istituzione scolastica, in un tempo breve, un nuovo provvedimento “nel quale dovrà essere effettuato un bilanciamento concreto tra le esigenze rappresentate nella richiesta e gli eventuali pregiudizi che potrebbero derivare dall’accoglimento della stessa sia all’offerta formativa e, quindi, al diritto degli altri studenti (…)”.
     
    L’amministrazione scolastica non ha prodotto nessun nuovo provvedimento, come richiesto dal Giudice, il quale, di conseguenza ha riconosciuto la possibilità di una scelta tardiva, da parte dello studente, in merito al diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento scolastico della religione.
     
    Chiaramente rimane in vigore la normativa vigente che stabilisce la scelta dell’irc entro i termini indicati dalla nota ministeriale annualmente pubblicata, cioè per il prossimo anno scolastico la Nota prot. AOODGOSV.33071 del 30 novembre 2022 predispone la scelta dal 9 al 30 gennaio 2022.
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 21 dicembre 2022 – h.12,00
  • Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 e scelta dell’IRC tramite la procedura on line

    Il termine delle iscrizioni è stato fissato dal Mim al 30 gennaio 2023 per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado), della scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

     
     
    Il Mim ha pubblicato la Nota ministeriale prot.AOODGOSV.33071 del 30 novembre 2022 con la quale ha definito le procedure delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/2024. 
    Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 e fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.
     
    La  Nota ministeriale di cui sopra ricorda che all’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. Pertanto, il modulo di iscrizione predisposto dalle scuole, potrà richiedere ulteriori informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa.
    Inoltre, rammenta anche la necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
    Le scuole dovranno fornire l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
     
    Iscrizioni on line
     
    In applicazione dell’art.7, comma 28 del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali), ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e ai Centri di Formazione Professionali (CFP) accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
     
    Sono escluse dal sistema di “Iscrizione on line”:
     
     le sezioni di scuola dell’infanzia, scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano, le classi terze dei licei artistici, degli istituti tecnici, i percorsi di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, i percorsi di istruzione per gli adulti attivati anche presso gli istituti di prevenzione e pena e, al fine di garantire una adeguata protezione e riservatezza, gli alunni in fase di preadozione.
     
    Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti la classe prima ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica, l’iscrizione è disposta d’ufficio
     
    I genitori e gli esercenti la patria potestà  potranno registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali  SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification authentication and signature).  Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica e tramite l’APP IO, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica.
    È utile ricordare che l’iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori; pertanto il genitore che compila la domanda di iscrizione dichiara di aver effettuato a scelta in osservanza degli artt. 316 co1, 337 – ter co.3 e 337 quater co.3 del Codice civile.
    In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 
    I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “Io Studio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente.
     
    Adempimenti delle scuole
     
    Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”. Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.
     
    Adempimenti vaccinali
     
    Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art.3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che prevedono tra l’altro l’invio da parte dei dirigenti scolatici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2023, dell’elenco degli iscritti sino a 16 anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
     
    Offerta formativa
     
    Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia (esclusa dalla procedura di “Iscrizione on line”) possono essere iscritti a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, come da Scheda A, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023; anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024 possono essere iscritti. La frequenza di questi ultimi è però condizionata dalla disponibilità di posti e dall’esaurimento di eventuali liste di attesa, dalla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, dalla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. 
    L’orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali, di 50 ore settimanali (orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell’attività educativa nella fascia del mattino.
    È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
    All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la Scheda B, relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
    Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, anche la Scheda C per la scelta delle attività alternative.
    Relativamente agli adempimenti vaccinali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
     
    Alla scuola primaria potranno essere iscritti, esclusivamente tramite la procedura on line, i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2023 e potranno comunque anticipare la frequenza i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2024. 
    Circa il quadro orario, come previsto dal riordino, le famiglie potranno scegliere le 24, le 27 ore, fino a 30 ore, le 40 ore (tempo pieno).
    L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell´iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    Due considerazioni. In questi anni le famiglie hanno bocciato il “maestro unico”. Sarà utile pertanto invitare le scuole ad elaborare un Piano Triennale dell’Offerta Formativa che proponga i modelli organizzativi della scuola del modulo (30 e 40 ore settimanali) con la presenza degli specialisti di religione. Inoltre è bene tener presente che – come abbiamo già affermato nel febbraio 2009 – la presenza degli specialisti di religione restituisca le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato oppure per ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Pertanto una scuola che vuol assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano Triennale dell’Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria, dovrà disporre le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato, o per assicurare l’estensione del tempo pieno o del modello orario settimanale delle 30 ore.
    Alla luce del nuovo insegnamento di Scienze motorie nella scuola primaria, le istituzioni scolastiche dovranno informare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.
     
    Nella scuola secondaria di primo grado le famiglie potranno scegliere, per quanto riguarda il quadro orario, le 30 ore settimanali oppure le 36 ore elevabili fino a 40 ore (il cosiddetto tempo prolungato). 
    L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è effettuata esclusivamente tramite la procedura on line.
    Negli Istituti Comprensivi non si procede all’iscrizione d’ufficio, ma si dovrà utilizzare la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
    Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
     
    Obbligo di istruzione
     
    L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP).
    I ragazzi che hanno compiuto 15 anni di età potranno assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81).
    È possibile assolvere all’obbligo anche con la modalità dell’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno fino all’assolvimento dell’obbligo.
    L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei genitori, delle istituzioni scolastiche, dall’Amministrazione scolastica, dalle Regioni e dagli Enti locali.
     
     
    Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line.
    Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una sola delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
    Si ricorda che i
    • nuovi Licei (Allegato 1) comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate o sezioni ad indirizzo sportivo);
    • nuovi Istituti Tecnici (Allegato 2) comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrativo, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e Territorio;
    • nuovi Istituti Professionali (Allegato 3) comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.
     
    Licei musicali e coreutici
     
    L’iscrizione degli studenti ai percorsi del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
    Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni (30 gennaio 2023) e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.
    Il numero delle classi prime non potrà superare per l’a.s. 2023/2024 il numero delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico.
     
    Licei scientifici ad indirizzo sportivo
     
    Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’a. s. 2023/2024, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
     
    Iscrizione alla prima classe dei percorsi quadriennali
     
    Il Piano nazionale di innovazione ordinamentale di cui al D.M. n.567 del 3 agosto 2017, ha previsto dall’a.s. 2018/2019 l’attuazione di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con la riduzione di un anno dei percorsi di cento classi prime di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
    Sarà consentita, anche per l’a. s. 2023/2024, l’attivazione di una sola classe prima per ogni indirizzo di studio per ciascun percorso quadriennale autorizzato.
     
     
    Classi terze dei Licei artistici
    Dal 9 al 30 gennaio 2023 si effettuano le  iscrizioni alla classe terza dei licei artistici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio della lezioni dell’a.s. 2023/2024.
    Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
     
    Classi terze Istituti Tecnici
     
    Dal 9 al 30 gennaio 2023 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici e professionali degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2023/2024. Se l’iscrizione, invece, è corrispondente all’indirizzo o articolazione del percorso di studi già frequentato, l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio. Le iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e professionali sono disposte d’ufficio, ma in diversi casi (indirizzi) occorre presentare apposita domanda.
    Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici e professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
     
    Classi prime degli istituti professionali
    Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio (Allegato 3)  attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017.
     
    Classi terze degli Istituti Professionali
     
    Dall’anno scolastico 2021/2022 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e al decreto interministeriale n. 92 del 2018.
    Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non sarà più organizzato con le articolazioni e opzioni come nel precedente ordinamento.
    Le domande di iscrizione alla terza classe degli studenti, pertanto, saranno gestite all’interno delle istituzioni scolastiche in relazione all’effettiva offerta formativa da queste erogate e alle diversificate opportunità` di orientamento offerte agli studenti in ordine ai percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e adottati dalla singola scuola.
     
    Percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
     
    Entro il termine del 30 gennaio 2023 è possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
    L’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010.
    Le predette iscrizioni sono escluse dalla procedura delle “Iscrizioni on line”.
     
     
    Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
     
    Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché´ dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria.
    L’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali e` riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
     
    Trasferimento di iscrizione
     
    Qualora i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale chiedano -pur essendo già avvenuta l’iscrizione alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico (di norma entro il 30 novembre 2023) di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta va presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
    In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
    In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
     
     
    Alunni con disabilità
    Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – comprensiva della diagnosi funzionale.
     
     
    Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
    Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
     
     
    Alunni con cittadinanza non italiana
    Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
     
     
    Percorsi istruzione degli adulti
    I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in
    • percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139
    • percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
     
     
    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
     
    La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o gli studenti qualora si tratti di istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line ovvero per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla Scheda B.
    "La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati" (Nota ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022, Nota ministeriale prot.AOODGOSV29452 del 30 novembre 2021,  Nota ministeriale prot.AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019,Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 18902 del 7 novembre 2018Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 14659 del 13 novembre 2017Circolare Ministeriale n. 10 AOODGOSV/prot.12918 del 15 novembre 2016,Circolare Ministeriale n.22 prot.14017 del 21 dicembre 2015Circolare Ministeriale n. 51 prot.0008124 del  18 dicembre 2014Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del  10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).
    Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione (Scheda B), dalle opportunità per i non avvalentesi (Scheda C ).
    Ricordiamo che nella scuola dell’infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.
     
    Il Tar Lazio con sentenza n.10273 del 9/10/2020 ha stabilito che la “scelta delle attività alternative (…) deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento” e ha obbligato il Ministero dell’istruzione ha conformarsi per gli anni scolastici a venire.
    Riteniamo che la sentenza del Tar Lazio tuteli gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della regione e, di riflesso, gli insegnanti di religione, spesso costretti (anche con ordini di servizio) alla vigilanza degli alunni non avvalentesi ma lasciati in classe in mancanza della tempestiva ed obbligatoria programmazione di specifiche attività alternative (AA).
    La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID, o CIE, o eIDAS
    Le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione sono: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. "La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico"(C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010;  C.M. n.4 del 15 gennaio 2010).
    Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
     
    La Redazione
     
    Snadir – Professione i.r. – 7 dicembre 2022, h.10,30
  • Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 e scelta dell’IRC tramite la procedura on line

    Il termine delle iscrizioni è stato fissato dal Miur al 4 gennaio 2022 per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado), della scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
     
     
    Il Miur ha pubblicato la Nota ministeriale prot.AOODGOSV.29452 del 30 novembre 2021 con la quale ha definito le procedure delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023. 
    Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
     
    La Nota ministeriale di cui sopra ricorda che all’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. Pertanto, il modulo di iscrizione predisposto dalle scuole, potrà richiedere ulteriori informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa.
    Inoltre, rammenta anche la necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
    Le scuole dovranno fornire l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
     
    Iscrizioni on line
    In applicazione dell’art.7, comma 28 del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali), ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e ai Centri di Formazione Professionali (CFP) accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
     
    Sono escluse dal sistema di “Iscrizione on line”:
    le sezioni di scuola dell’infanzia, scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano, le classi terze dei licei artistici, degli istituti tecnici, i percorsi di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, i percorsi di istruzione per gli adulti attivati anche presso gli istituti di prevenzione e pena e, al fine di garantire una adeguata protezione e riservatezza, gli alunni in fase di preadozione.
     
    Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti la classe prima ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
     
    I genitori e gli esercenti la patria potestà  potranno registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali  SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification authentication and signature).  Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. È utile ricordare che l’iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori; pertanto il genitore che compila la domanda di iscrizione dichiara di aver effettuato a scelta in osservanza degli artt. 316 co1, 337 – ter co.3 e 337 quater co.3 del Codice civile.
    In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 
     
    Adempimenti delle scuole
    Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”. Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.
     
    Adempimenti vaccinali
    Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art.3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che prevedono tra l’altro l’invio da parte dei dirigenti scolatici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a 16 anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
     
    Offerta formativa
    Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia (esclusa dalla procedura di “Iscrizione on line”) possono essere iscritti a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, come da Scheda A, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022; anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022 possono essere iscritti. La frequenza di questi ultimi è condizionata: alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. 
    L’orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali, di 50 ore settimanali (orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell’attività educativa nella fascia del mattino.
    È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
    All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la Scheda B, relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
    Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, anche la Scheda C per la scelta delle attività alternative.
    Relativamente agli adempimenti vaccinali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
     
    Alla scuola primaria potranno essere iscritti, esclusivamente tramite la procedura on line, i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2022 e potranno comunque anticipare la frequenza i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2023. 
    Circa il quadro orario, come previsto dal riordino, le famiglie potranno scegliere le 24, le 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
    L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell´iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    Due considerazioni. In questi anni le famiglie hanno bocciato il “maestro unico”. Sarà utile pertanto invitare le scuole ad elaborare un Piano Triennale dell’Offerta Formativa che proponga i modelli organizzativi della scuola del modulo (30 e 40 ore settimanali) con la presenza degli specialisti di religione. Inoltre è bene tener presente che – come abbiamo già affermato nel febbraio 2009 – la presenza degli specialisti di religione restituisce le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato oppure per ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Pertanto una scuola che vuol assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano Triennale dell’Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria dovrà ritrovare le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato o per assicurare l’estensione del tempo pieno o del modello orario settimanale delle 30 ore.
     
    Nella scuola secondaria di primo grado le famiglie potranno scegliere, per quanto riguarda il quadro orario, le 30 ore settimanali oppure le 36 ore elevabili fino a 40 ore (il cosiddetto tempo prolungato). 
    L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in face orarie pomeridiane, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è effettuata esclusivamente tramite la procedura on line.
    Negli Istituti Comprensivi non si procede all’iscrizione d’ufficio, ma si dovrà utilizzare la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
    Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
     
    Obbligo di istruzione
    L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP).
    I ragazzi che hanno compiuto 15 anni di età potranno assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81).
    È possibile assolvere all’obbligo anche con la modalità dell’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno fino all’assolvimento dell’obbligo.
    L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei genitori, delle istituzioni scolastiche, dall’Amministrazione scolastica, dalle Regioni e dagli Enti locali.
     
    Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line.
    Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una sola delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
    Si ricorda che i
    • nuovi Licei (Allegato 1) comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate o sezioni ad indirizzo sportivo);
    • nuovi Istituti Tecnici (Allegato 2) comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrativo, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e Territorio;
    • nuovi Istituti Professionali (Allegato 3) comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.
    Licei musicali e coreutici
    L’iscrizione degli studenti ai percorsi del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
    Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni (28 gennaio 2022) e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.
    Il numero delle classi prime non potrà superare per l’a.s. 2022/2023 il numero delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico.
     
    Licei scientifici ad indirizzo sportivo
    Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’a. s. 2022/2023, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
     
    Iscrizione alla prima classe dei percorsi quadriennali
    Il Piano nazionale di innovazione ordinamentale di cui al D.M. n.567 del 3 agosto 2017, ha previsto dall’a.s. 2018/2019 l’attuazione di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con la riduzione di un anno dei percorsi di cento classi prime di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
    Sarà consentita, anche per l’a. s. 2022/2023, l’attivazione di una sola classe prima per ogni indirizzo di studio per ciascun percorso quadriennale autorizzato.
     
    Classi terze dei Licei artistici
    Dal 4 al 28 gennaio 2022 si effettuano le  iscrizioni alla classe terza dei licei artistici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio della lezioni dell’a.s. 2022/2023.
    Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
     
    Classi terze Istituti Tecnici
    Dal 4 al 28 gennaio 2022 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici e professionali degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2022/2023. Se l’iscrizione, invece, è corrispondente all’indirizzo o articolazione del percorso di studi già frequentato, l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio. Le iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e professionali sono disposte d’ufficio, ma in diversi casi (indirizzi) occorre presentare apposita domanda.
    Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici e professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
     
    Classi prime degli istituti professionali
    Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio (Allegato 3)  attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017.
     
    Classi terze degli Istituti Professionali
    Dall’anno scolastico 2021/2022 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e al decreto interministeriale n. 92 del 2018.
    Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non sarà più organizzato con le articolazioni e opzioni come nel precedente ordinamento.
    Le domande di iscrizione alla terza classe degli studenti, pertanto, saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in relazione all’effettiva offerta formativa da questa erogata e alle diversificate opportunità` di orientamento offerte agli studenti in ordine ai percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e adottati dalla singola scuola.
     
    Percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
    Entro il termine del 28 gennaio 2022 è possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
    L’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010.
    Le predette iscrizioni sono escluse dalla procedura delle “Iscrizioni on line”.
     
    Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
    Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiari età`, nonché´ dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria.
    L’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali e` riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
     
    Trasferimento di iscrizione
    Qualora i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2022, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
    In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
    In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
     
    Alunni con disabilità
    Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – comprensiva della diagnosi funzionale.
     
    Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
    Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
     
    Alunni con cittadinanza non italiana
    Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
     
    Percorsi istruzione degli adulti
    I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in
    • percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139
    • percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
     
    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
    La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line ovvero per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla Scheda B.
    "La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati" (Nota ministeriale prot.AOODGOSV29452 del 30 novembre 2021,  Nota ministeriale prot.AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019,Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 18902 del 7 novembre 2018Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 14659 del 13 novembre 2017Circolare Ministeriale n. 10 AOODGOSV/prot.12918 del 15 novembre 2016,Circolare Ministeriale n.22 prot.14017 del 21 dicembre 2015Circolare Ministeriale n. 51 prot.0008124 del  18 dicembre 2014Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del  10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).
    Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione (Scheda B), dalle opportunità per i non avvalentesi (Scheda C ).
    Ricordiamo che nella scuola dell’infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.
     
    Il Tar Lazio con sentenza n.10273 del 9/10/2020 ha stabilito che la “scelta delle attività alternative (…) deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento” e ha obbligato il Ministero dell’istruzione ha conformarsi per gli anni scolastici a venire.
    Riteniamo che la sentenza del Tar Lazio tuteli gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della regione e, di riflesso, gli insegnanti di religione, spesso costretti (anche con ordini di servizio) alla vigilanza degli alunni non avvalentesi ma lasciati in classe in mancanza della tempestiva ed obbligatoria programmazione di specifiche attività alternative (AA).
    La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID, o CIE, o eIDAS
    Le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione sono: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. "La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico"(C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010;  C.M. n.4 del 15 gennaio 2010).
    Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
     
    La Redazione
     


    Snadir – Professione i.r. – 1° dicembre 2021, h.11,30

     

  • Pubblicata la Nota sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022

    Con Nota n. prot.AOODGOSV 5272 del  12 marzo 2021 il Ministero dell’istruzione ha fornito indicazioni circa le adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.
    Il Ministero dell’istruzione ha confermato che l’adozione dei libri di testi resta disciplinata dalle istruzioni impartite con la Nota 2581 del 9 aprile 2014.
     
    Riguardo ai tetti di spesa della scuola primaria e dell’intera dotazione della scuola secondaria sono ridotti del 10 per cento solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013).
    Invece il tetto di spesa viene ridotto del 30 per cento solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013).
    Il collegio dei docenti può deliberare con motivazione il superamento del tetto di spesa entro il limite massimo del 10%.
     
    Riguardo all’insegnamento della religione cattolica – oltre al fatto che i testi per l’insegnamento della religione cattolica devono essere conformi alle nuove Indicazioni didattiche e Linee guida per tutti i diversi ordini di scuola (Dpr 11 febbraio 2010 e Dpr 20 agosto 2012), avere il nulla osta e l’imprimatur – è importante tenere presente che la Nota ministeriale del 2014 specifica che con l’espressione “testi consigliati” devono intendersi testi aventi carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento: “I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati”.  Detto in altri termini non si può far passare come “testo consigliato” quello riguardante l’insegnamento della religione cattolica che è invece “libro di testo” a tutti gli effetti (compreso il tetto di spesa).  Ricordiamo che ai sensi della legge n. 221/2012, la verifica del rispetto del tetto di spesa è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (cfr. art. 11 decreto legislativo n. 123/2011). Il D.M. 613 del 3 agosto 2016 stabilisce che il prezzo dei due libri di scuola primaria è di euro 7,07 ciascuno. Il 23 aprile 2018 il Servizio nazionale per l’irc ha pubblicato l’elenco aggiornato  dei libri di testo che possono essere adottati.
     
    I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di vigilare affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
    I Dirigenti scolastici dovranno consentire ai docenti la possibilità di incontrare gli operatori editoriali accreditati dalle case editrici e dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (Anarpe),  nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie, ferme restando  le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. Inoltre, nella scuola primaria dovrà essere individuato un locale, dove i docenti possano consultare le proposte editoriali.
    La delibera da parte dei collegi dei docenti circa l’adozione dei libri di testo dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021. Le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno nella modalità a distanza o in presenza in base alla normativa vigente al momento dell’espletamento della riunione.
    Le istituzioni scolastiche comunicheranno i dati adozionali on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozionale.it, entro il 22 giugno 2021.
     

    Snadir – Professione i.r. – 14 marzo 2021

  • Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 e scelta dell’IRC tramite la procedura on line

    Il termine delle iscrizioni è stato fissato dal Miur al 22 gennaio 2021 per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado), della scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
     
    Il Miur ha pubblicato la Nota ministeriale prot.AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020 con la quale ha definito la questione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022. 
    Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e fino alle ore 20.00 del 22 gennaio 2021.
     
    La  Nota ministeriale prot.AOODGOSV20651 del 12 novembre 2020 ricorda che all’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. Pertanto, il modulo di iscrizione predisposto dalle scuola, potrà richiedere ulteriori informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa.
    Inoltre, rammenta anche la necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
    Le scuole dovranno fornire l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
     
    Iscrizioni on line
    In applicazione dell’art.7, comma 28 del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali), ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e ai Centri di Formazione Professionali (CFP) accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
     
    Sono escluse dal sistema di “Iscrizione on line” le sezioni di scuola dell’infanzia, scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano, le classi terze dei licei artistici, degli istituti tecnici, i percorsi di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, i percorsi di istruzione per gli adulti attivati anche presso gli istituti di prevenzione e pena e, al fine di garantire una adeguata protezione e riservatezza, gli alunni in fase di preadozione.
     
    Le famiglie potranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando l’identità digitale SPID, a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. È utile ricordare che l’iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori; pertanto il genitore che compila la domanda di iscrizione dichiara di aver effettuato a scelta in osservanza degli artt. 316 co1, 337 – ter co.3 e 337 quater co.3 del Codice civile.
    In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 
     
    Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti la classe prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
     
    Adempimenti delle scuole
    Il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it/ .
    Prima dell’avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le informazioni che le caratterizzano, utilizzando la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”, hanno a disposizione il rapporto di autovalutazione (RAV). Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile.
     
    Offerta formativa
    Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, esclusivamente on line. I predetti modelli, ferme restando le informazioni riportate negli stessi, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome e adeguati alle indicazioni della Regione per quanto riguarda i percorsi di IeFP.
     
    Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia (esclusa dalla procedura di “Iscrizione on line”) possono essere iscritti a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, come da Scheda A, i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021; anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022 possono essere iscritti. La frequenza di questi ultimi è condizionata: alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza. 
    Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art.3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.
    L’orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali, di 50 ore settimanali (orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell’attività educativa nella fascia del mattino.
    È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
    All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche la Scheda B, relativa alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
    Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, anche la Scheda C per la scelta delle attività alternative.
     
    Alla scuola primaria potranno essere iscritti, esclusivamente tramite la procedura on line, i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2021 e potranno comunque anticipare la frequenza i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2022. 
    Circa il quadro orario, come previsto dal riordino, le famiglie potranno scegliere le 24, le 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
    L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell´iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    Due considerazioni. In questi anni le famiglie hanno bocciato il “maestro unico”. Sarà utile pertanto invitare le scuole ad elaborare un Piano Triennale dell’Offerta Formativa che proponga i modelli organizzativi della scuola del modulo (30 e 40 ore settimanali) con la presenza degli specialisti di religione. Inoltre è bene tener presente che – come abbiamo già affermato nel febbraio 2009 – la presenza degli specialisti di religione restituisce le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato oppure per ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Pertanto una scuola che vuol assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano Triennale dell’Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria dovrà ritrovare le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato o per assicurare l’estensione del tempo pieno o del modello orario settimanale delle 30 ore.
     
    Nella scuola secondaria di primo grado le famiglie potranno scegliere, per quanto riguarda il quadro orario, le 30 ore settimanali oppure le 36 ore elevabili fino a 40 ore (il cosiddetto tempo prolungato). 
    L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in face orarie pomeridiane, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
    L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è effettuata esclusivamente tramite la procedura on line.
    Negli Istituti Comprensivi non si procede all’iscrizione d’ufficio, ma si dovrà utilizzare la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
    Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 22 gennaio 2021 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
     
    Obbligo di istruzione
    L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP).
    I ragazzi che hanno compiuto 15 anni di età potranno assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81).
    È possibile assolvere all’obbligo anche con la modalità dell’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato esterno fino all’assolvimento dell’obbligo.
    L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei genitori, delle istituzioni scolastiche, dall’Amministrazione scolastica, dalle Regioni e dagli Enti locali.
     
    Nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line.
    Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una sola delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
    Si ricorda che i
    • nuovi Licei (Allegato 1) comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate o sezioni ad indirizzo sportivo);
    • nuovi Istituti Tecnici (Allegato 2) comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a) Amministrativo, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e Territorio;
    • nuovi Istituti Professionali (Allegato 3) comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.
    Licei musicali e coreutici
    L’iscrizione degli studenti ai percorsi del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
    Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni (22 gennaio 2021) e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.
    Il numero delle classi prime non potrà superare per l’a.s. 2021/2022 il numero delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico.
     
    Licei scientifici ad indirizzo sportivo
    Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’a. s. 2021/2022, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
     
    Istruzione alla prima classe dei percorsi quadriennali
    Il Piano nazionale di innovazione ordinamentale di cui al D.M. n.567 del 3 agosto 2017, ha previsto dall’a.s. 2018/2019 l’attuazione di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con la riduzione di un anno dei percorsi di cento classi prime di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
    Sarà consentita, anche per l’a. s. 2021/2022, l’attivazione di una sola classe prima per ogni indirizzo di studio per ciascun percorso quadriennale autorizzato.
     
    Licei artistici
    Dal 4 al 22 gennaio 2021 si effettuano le  iscrizioni alla classe terza dei licei artistici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio della lezioni dell’a.s. 2021/2022.
    Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
     
    Classi terze Istituti Tecnici
    Dal 4 al 22 gennaio 2021 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici e professionali degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022. Se l’iscrizione, invece, è corrispondente all’indirizzo o articolazione del percorso di studi già frequentato, l’iscrizione alla classe terza è disposta d’ufficio. Le iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e professionali sono disposte d’ufficio, ma in diversi casi (indirizzi) occorre presentare apposita domanda.
    Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici e professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
      
    Classi prime degli istituti professionali
    Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio (Allegato 3)  attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017.
     
    Classi terze degli Istituti Professionali
    Dall’anno scolastico 2020/2021 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e al decreto interministeriale n. 92 del 2018.
    Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non sarà più organizzato con le articolazioni e opzioni come nel precedente ordinamento.
    Le domande di iscrizioni alla terza classe degli studenti, pertanto, saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in relazione all’effettiva offerta formativa da questa erogata e alle diversificate opportunità` di orientamento offerte agli studenti in ordine ai percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e adottati dalla singola scuola.
     
    Percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
    Entro il termine del 22 gennaio 2021 è possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
    L’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010.
    Le predette iscrizioni sono escluse dalla procedura delle “Iscrizioni on line”.
     
    Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
    Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiari età`, nonché´ dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria.
    L’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali e` riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
     
    Trasferimento di iscrizione
    Qualora i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2021, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
    In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
    In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
     
    Alunni con disabilità
    Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – comprensiva della diagnosi funzionale.
     
    Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
    Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
     
    Alunni con cittadinanza non italiana
    Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
     
    Percorsi istruzione degli adulti
    I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in
    • percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139
    • percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
    Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
    La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line ovvero per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla Scheda B.
    "La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati" ( Nota ministeriale prot.AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020Circolare ministeriale prot.AOODGOSV.22994 del 13 novembre 2019, Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 18902 del 7 novembre 2018Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 14659 del 13 novembre 2017Circolare Ministeriale n. 10 AOODGOSV/prot.12918 del 15 novembre 2016,Circolare Ministeriale n.22 prot.14017 del 21 dicembre 2015Circolare Ministeriale n. 51 prot.0008124 del  18 dicembre 2014Circolare Ministeriale n. 28 prot.206 del  10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).
    Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione (Scheda B), dalle opportunità per i non avvalentesi (Scheda C ).
    Ricordiamo che nella scuola dell’infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno.
     
    Il Tar Lazio con sentenza n.10273 del 9/10/2020 ha stabilito che la “scelta delle attività alternative (…) deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento” e ha obbligato il Ministero dell’istruzione ha conformarsi per gli anni scolastici a venire.
    La sentenza del Tar Lazio riteniamo che tuteli gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della regione e, di riflesso, gli insegnanti di religione, spesso costretti (anche con ordini di servizio) alla vigilanza degli alunni non avvalentesi ma lasciati in classe in mancanza della tempestiva ed obbligatoria programmazione di specifiche attività alternative (AA).
    La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.
    Le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. "La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico"(C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010;  C.M. n.4 del 15 gennaio 2010).
    Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
     
    La Redazione
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 14 novembre 2020, h.11,00