Categoria: Intese MPI-CEI
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PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I DPR CHE DANNO ESECUZIONE ALLA NUOVA INTESA E ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER L’IRC NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I DPR CHE DANNO ESECUZIONE ALLA NUOVA INTESA E ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER L’IRC NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 242 del 16 ottobre 2012 il DPR del 20.08.2012 n° 175, recante “Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuola pubbliche”, firmata il 28 giugno 2012”; il suddetto DPR è entrato ufficialmente in vigore a partire dal 31 ottobre 2012.La Nota prot.2989 del 6 novembre 2012, che fornisce indicazioni sul DPR 20.8.2012 n.175, riporta le stesse interpretazioni dell’Intesa del 28 giugno 2012 già proposte il 29 giugno e il 26 luglio scorso nel sito dello Snadir e su Professione i.r. 7-8/2012.Sullo stesso numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il DPR del 20.08.2012 n° 176 recante le “Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale”, firmate il 28 giugno 2012 dal Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Anche le indicazioni di cui sopra sono state pubblicate nel sito dello Snadir il 26 luglio 2012.- Nota prot.2989 del 6 novembre 2012. Indicazioni sul DPR 20.8.2012 n.175
- DPR del 20.08.2012 n° 175, recante “Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuola pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”
- Nota prot.7029 del 29 ototbre 2012. Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione
- DPR del 20.08.2012 n° 176 recante le “Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale”, firmate il 28 giugno 2012 dal Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
- Pubblicati i testi delle nuove indicazioni didattiche nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado e della Nuova Intesa sui titoli di studio per l’insegnamento della religione nei diversi gradi scola
- Firmate le nuove indicazioni didattiche nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado e la Nuova Intesa sui titoli di studio per l’insegnamento della religione nei diversi gradi scolastici
Snadir – Professione i.r. 9 novembre 2012 - Nota prot.2989 del 6 novembre 2012. Indicazioni sul DPR 20.8.2012 n.175
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Pubblicati i testi delle nuove indicazioni didattiche nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado e della Nuova Intesa sui titoli di studio per l’insegnamento della religione nei diversi gradi scola
Pubblicati i testi delle nuove indicazioni didattiche nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado e della Nuova Intesa sui titoli di studio per l’insegnamento della religione nei diversi gradi scolastici
Sono stati pubblicati i testi della duplice Intesa – sottoscritta giovedì 28 giugno a Roma tra il Ministro Profumo e il Cardinale Bagnasco – riguardante l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che va a sostituire le precedenti intese sottoscritte nel 1985 (DPR 751/1985) e nel 1990 (DPR 202/1990) e le Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale.Come abbiamo precisato nella nostra precedente comunicazione del 29 giugno 2012, i titoli previsti dalla vecchia Intesa del 1985 rimangono validi.Se conseguiti entro la data di entrata in vigore (vedi pubblicazione Gazzetta Ufficiale) sarà sufficiente aver insegnato almeno un anno scolastico (180 giorni) dal 2007/2008.Chiunque non fosse ancora in possesso dei titoli di diploma o di magistero in scienze religiose, potrà conseguirli entro l’anno accademico 2013/2014, ma dovranno dimostrare di aver prestato servizio continuativo nell’insegnamento della religione per almeno un anno (180 giorni) entro l’anno scolastico 2016/2017.Pertanto, come abbiamo più volte ribadito, gli incaricati annuali in servizio e in possesso dei titoli conseguiti con il vecchio ordinamento NON saranno obbligati a conseguire un nuovo titolo.E’ del tutto chiaro che i docenti di religione di ruolo non dovranno integrare o conseguire alcun titolo aggiuntivo per continuare a insegnare religione.Coloro che invece insegnano oppure aspirano ad insegnare, ma non sono in possesso dei titoli previsiti dal Dpr 751/1985 oppure non riusciranno a conseguirli entro l’anno accademico 2013/2014 (ma in questo caso sarà necessario aver svolto un servizio di almeno un anno entro l’anno scolastico 2016/2017), dovranno – entro il 2017 – essere in possesso dei titoli accademici di baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche (come era già stabilito in precedenza), oppure conseguire una laurea magistrale in scienze religiose (3+2) secondo il nuovo ordinamento.Pertanto coloro che non riusciranno a conseguire uno dei titoli vecchio ordinamento entro il 2013/2014 oppure uno dei titoli del nuovo ordinamento (baccalaureato, licenza o dottorato oppure laurea magistrale in scienze religiose) entro il 2017 potranno insegnare religione in qualità di supplente annuale, così come è stato previsto per coloro che non avevano conseguito i titoli previsti dal DPR 751/1985 entro 1990.In particolare segnaliamo che la laurea magistrale in scienze religiose è titolo qualificante per insegnare religione cattolica in tutti gli ordini e gradi di scuola; tale laurea andrà, quindi, a sostituire il diploma e il magistero in scienze religiose.Ricordiamo che ai sensi del Dpr 175/1994 il baccalaureato e la licenza sono riconosciuti – a richiesta degli interessati – rispettivamente diploma di laurea e laurea.Invece la laurea magistrale in scienze religiose (3+2) non è ancora equipollente o finalizzato ad una laurea civile. Per essere riconosciuta sarà necessario aspettare la conclusione del processo di Bologna. Tale processo non si è ancora concluso; doveva essere terminato nel 2010, ma – dato che alcuni obiettivi non sono stati raggiunti – è stato prolungato fino al 2020. Chiaramente il riconoscimento della laurea magistrale in scienze religiose quale laurea equipollente sarà possibile soltanto a seguito dello strumento “tavolo pattizio” tra la Santa Sede e lo Stato italiano.Infine, plaudiamo la novità di far conseguire agli insegnanti di posto comune di scuola dell’infanzia e primaria che desiderano impartire l’insegnamento della religione cattolica, un apposito master universitario di secondo livello in scienze religiose.Orazio Ruscica- Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche – 28 giugno 2012
- Intesa tra il Miur e la Cei sulle Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale – 28 giugno 2012
- Firmate le nuove indicazioni didattiche nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado e la Nuova Intesa sui titoli di studio per l’insegnamento della religione nei diversi gradi scolastici
Snadir – Professione i.r. – 26 luglio 2012 -
Firmate le nuove indicazioni didattiche nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado e la Nuova Intesa sui titoli di studio per l’insegnamento della religione nei diversi gradi scolastici
Firmate le nuove indicazioni didattiche nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado e la Nuova Intesa sui titoli di studio per l’insegnamento della religione nei diversi gradi scolastici
Nuove indicazioni per l’Irc nelle scuole secondarie di secondo grado.
Le Nuove Indicazioni Nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado – firmate il 28 giugno 2012 – completano il quadro di riferimento per il predetto insegnamento in tutti i gradi scolastici delle scuola italiane e ripropongono quasi interamente le indicazioni già trasmesse il 3 agosto 2010; per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, invece, i Nuovi Traguardi Educativi sono stati approvati e trasmessi con il DPR 11 febbraio 2010.
L’insegnamento della religione è collocato a pieno titolo – come previsto dall’art. 9 comma 2 della legge 25 marzo1985, n° 121 – nel quadro delle finalità della scuola. Aspetti importanti presenti nel profilo generale sono la precisa volontà di “arricchire la formazione globale della persona”, di offrire “contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana, di promuovere “la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno.
Importante l’invito ad utilizzare strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età degli studenti e il sottolineare di proporre agli stessi il confronto con la concezione cristiano-cattolica incentrato sulla nuova relazione tra Dio e l’uomo realizzata da Gesù Cristo.
Le Indicazioni puntano molto sullo sviluppo delle competenze; gli Obiettivi Specifici di Apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità, riconducibili all’area antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-teologica, e sono strutturate secondo una scansione biennale (due bienni) più un quinto anno.
Infine sono presenti delle note esplicative per adattare l’insegnamento della religione cattolica ai diversi indirizzi: licei, istituti tecnici e istituti professionali.La Nuova Intesa integra le precedenti. Novità riguardo ai titoli.
L’intesa sottoscritta ieri tra il Ministro Profumo e il Cardinale Bagnasco va ad integrare le precedenti intese sottoscritte nel 1985 (DPR 751/1985) e nel 1990 (DPR 202/1990).
La novità sostanziale riguarda i nuovi titoli previsti per l’insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado. In sostanza – come abbiamo più volte precisato – i titoli previsti dalla vecchia Intesa del 1985 rimangono validi: pertanto chi adesso insegna in qualità di incaricato annuale ed è in possesso dei titoli conseguiti con il vecchio ordinamento NON sarà obbligato a conseguire un nuovo titolo.
E’ del tutto evidente che i docenti di religione di ruolo non dovranno integrare o conseguire alcun titolo aggiuntivo per continuare a insegnare religione.
Coloro che invece insegnano oppure aspirano ad insegnare, ma non sono in possesso dei titoli previsiti dal Dpr 751/1985, dovranno – entro il 2017 – essere in possesso dei titoli accademici di baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche (come era già stabilito in precedenza), oppure conseguire una laurea magistrale in scienze religiose (3+2) secondo il nuovo ordinamento.
Importante è la novità per gli insegnanti di posto comune di scuola dell’infanzia e primaria; costoro – se non in possesso del vecchio titolo di istituto magistrale – dovranno conseguire un apposito master universitario di secondo livello in scienze religiose. Questo si pone nell’ottica di quanto abbiamo sempre dichiarato: alle insegnanti di posto comune bisogna offrire un solido percorso di formazione e aggiornamento.
Il nuovo titolo di Magistero – conseguito quindi con la formula del 3+2 (laurea magistrale in scienze religiose) – non è ancora equivalente ad una laurea civile; è bene tenere presente che il suddetto titolo sarà comunque ritenuto dagli Istituti Teologici un titolo inferiore al Baccalaureato, alla Licenza e al Dottorato; per cui coloro che vorranno, dopo avere conseguito il nuovo Magistero, acquisire la licenza, dovranno integrare crediti ed esami. Ricordiamo che ai sensi del Dpr 175/1994 il baccalaureato e la licenza sono riconosciuti – a richiesta degli interessati – rispettivamente diploma di laurea e laurea.
Il testo integrale del documento sarà disponibile – già da lunedì o entro la prossima settimana – nel sito del Ministero.Orazio Ruscica
Snadir – Professione i.r. – 29 giugno 2012