Categoria: Inps

  • FOCUS FISCALE. Dal 27 marzo all’8 aprile si può chiedere il “Bonus mamma”

    Dal 27 marzo all’8 aprile si può chiedere il “Bonus mamma”
     
     
     
    Le politiche volte ad incentivare la natalità investono anche il mondo della scuola e le colleghe con un contratto a tempo indeterminato possono valutare in questi giorni se l’aderire al “Bonus mamma” possa essere per loro conveniente.
    Dopo l’incontro del 26 marzo tra l’Amministrazione e le OO.SS e la pubblicazione della relativa Circolare Ministeriale, diramata anche alla scuole, nella quale vengono dettagliate le istruzioni per richiedere il bonus, i tempi sono abbastanza stretti. Tuttavia la procedura che è stata approntata dal MEF, in raccordo con il MIM, non vede coinvolte le segreterie scolastiche, ma lascia alla lavoratrice il compito di compilare la domanda senza intermediazione.
    COSA DICE LA LEGGE
    La norma, prevista dall’art.1 commi da 180 a 182 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, prevede l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile, per le lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato.
    REQUISITI
    Vediamo anzitutto quali sono i requisiti:
    • può chiedere l’esonero la madre lavoratrice con almeno 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time (non vale il contratto da incaricata annuale al 31 agosto, neanche con ricostruzione di carriera), per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
    • Solo per quest’anno solare e in via sperimentale l’esonero può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli, sempre con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di retribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
     
    COSA SUCCEDE ALLA PENSIONE
     
    In entrambi i casi descritti resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.
    E SE NEL CEDOLINO GIA’ COMPARE LA VOCE “IVS”?
     
    Va ricordato, come specifica INPS (Circ. n.27 del 31 gennaio 2024), che l’applicazione di questo taglio contributivo è alternativo a quello dell’esonero dei contributi IVS già in vigore per il personale che percepisce un reddito lordo annuo compreso tra i 25mila e i 35mila euro annui.
     
    UNA PLATEA RIDOTTA
    Secondo la stima contenuta nella relazione tecnica, il nuovo esonero impatterà una platea decisamente ridotta, ossia circa il 6% delle donne occupate. Sono infatti escluse le lavoratrici dipendenti con contratti a tempo determinato (1,48 milioni), le libere professioniste (482mila), le lavoratrici autonome (751mila), oltre alle lavoratrici domestiche e ovviamente le lavoratrici senza figli o con un figlio unico.
     
    E’ BENE SAPERE CHE…
    Il risparmio contributivo garantito dal “Bonus mamma” si cumula con l’imponibile fiscale, generando, in taluni casi, maggiori tasse da versare.
     
    COME RICHIEDERE IL BONUS MAMMA
    Le interessate che hanno i requisiti possono compilare, entro il prossimo 8 aprile, la domanda dal SIDI. E’ sufficiente accedere all’area riservata del sito del ministero e selezionare il servizio “decontribuzione di maternità” dal menù dei servizi.
     
     
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    Per maggiori informazioni e assistenza fiscale dedicata
     
    cafpatronato@snadir.it  (da lun a ven)
     
    Infoline 02.82957760 (lunedì – mercoledì – venenerdì dalle ore 16 alle 19).
     
    Uffici territoriali SNADIR CAF:
     
     
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    Snadir – Professione i.r. – 28 marzo 2024 – h.11,00

  • PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI PUBBLICI. NUOVA CIRCOLARE INPS

    PRESCRIZIONE CONTRIBUTI DIPENDENTI PUBBLICI

    NUOVA CIRCOLARE INPS
     

    La Circolare INPS n. 94 del 31/05/2017 aveva disposto che i dipendenti pubblici avrebbero avuto tempo fino al 31 dicembre 2017 per segnale all’INPS eventuali contributi mancati precedenti al 2012 o anomolie nella propria posizione previdenziale.
     
    In ragione della complessità interpretativa e attuatativa della materia, l’INPS ha però emanato una nuova circolare, la n. 169 del 15/11/2017, che ha annullato e sostituito la precedente facendo slittare il termine al 1° gennaio 2019.
     
    L’INPS nella nuova circolare chiarisce che il termine della prescrizione quinquennale viene mantenuto, ma che bisogna tenere conto anche dell’intero servizio prestato, compresi i periodi non coperti dal versamento dei contributi.
     
    La circolare in questione stabilisce inoltre che ai dipendenti pubblici saranno applicate le regole previste dall’art. 31 della legge n. 610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sarà tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è interventa la prescrizione medesima. Il datore di lavoro è quindi tenuto a versare i contributi prescritti.
    Consigliamo quindi di verificare che nel proprio estratto conto Inps e Inpdap non ci siano anomalie.
     
    Nel caso in cui si dovessero rilevare contributi mancanti si puo’ inoltrare richiesta di variazione:
    1. utilizzando il sito web dell’Inps (si accede al sito Inps con il proprio codice Pin, si clicca "Fascicolo previdenziale del cittadino" e si va all’interno della pagina in cui si trova l’estratto conto contributivo.
    2. oppure telefonando al n. 803164;
    3. oppure rivolegendosi ad un patronato.

    La sede nazionale Snadir rimane disponibile per chiarimenti (loredana.belluardo@snadir.it – 06 62280408 – 3400670920 ).
     
     


    Snadir – Professione i.r. – 22 novembre 2017



     
     
     
     
  • BONUS ASILO NIDO 1.000 EURO

    BONUS ASILO NIDO 1.000 EURO

     

    L’Inps, con la circolare n° 88 del 22 maggio 2017, ha comunicato le istruzioni per richiedere il bonus “asilo nido”, il contributo annuale di mille euro – in undici rate mensili da 90,91 euro ciascuna – destinato alle famiglie (senza limite di reddito) con figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016.
    È già possibile presentare le domanda, perché il termine è partito il 17 luglio 2017 con fine al 31 dicembre 2017(art.3 Circolare n° 88 del 22 maggio 2017).
    Il contributo potrà essere percepito per tre anni, seguendo l’età dei bambini da 0 a 3 anni, ed è esteso anche in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche, con necessità di degenza domiciliare. Non ci sono limiti di reddito. L’ erogazione del bonus nido è concessa per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o per il pagamento delle forme di supporto ai minori affetti da gravi patologie croniche, per i quali la famiglie si avvalgono di servizi presso la propria abitazione.
     
    Soggetti legittimati a presentare la domanda
    Potranno presentare domanda i genitori italiani, comunitari e stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e in particolare il genitore a cui è intestata la spesa per la retta dell’asilo nido o il genitore che dimora con il figlio e che ha la sua stessa residenza. La domanda dovrà essere presentata all’Inps tramite modalità telematica, autonomamente tramite accesso all’area riservata con il pin Inps o tramite l’aiuto di un intermediario abilitato CAF o Patronato (potrai avvalerti del servizio di assistenza CAF ACLI a te più vicino).
     
    Modalità di pagamento
    Il contributo è erogato con rate di importo unitario di 90,91 €, per un numero massimo di 11 mensilità. L’importo verrà erogato dopo la presentazione delle singole rette pagate.
    Se il minore è iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018), la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
    In tutti e due i casi, l’Inps specifica che la prova di pagamento dovrà essere documentata tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale.
     
    Documentazione da inviare all’Inps
    Nella documentazione da inviare all’Inps per beneficiare del bonus nido 2017 dovranno essere contenute le seguenti informazioni:
    • la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
    • il codice fiscale del minore;
    • il mese di riferimento;
    • gli estremi del pagamento;
    • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
    Infine, si precisa che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido= voucher asilo nido e babysitter). 
     
     

     

     Snadir – Professione ir – 24 luglio 2017, h.10.15