Categoria: Disoccupazione

  • La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

    La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

    Requisiti, domanda, importo: tutto sulla nuova indennità di disoccupazione NASPI

     
    Dal 1° maggio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa sull’indennità di disoccupazione denominata NASPI (acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)che sostituisce ASPI e MiniASPI.
    La nuova indennità è destinata a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro; quindi, interessa anche il personale precario della Scuola.
     
    I requisiti
    Possono usufruire della NASPI coloro che hanno maturato i seguenti requisiti:
    • essere in stato di disoccupazione;
    • possedere almeno 13 settimane (3 mesi) di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
    • poter far valere 30 giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
     
    La durata
    La durata della nuova indennità è rapportata alla contribuzione e viene erogata per la metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro. Sono esclusi dal conteggio i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di sussidi di disoccupazione.
     
    Importo e calcolo
    L’importo mensile dell’indennità viene calcolato sulla base della retribuzione mensile percepita.
    Fino a 1.195 euro di retribuzione mensile, l’importo della NASPI sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece l’importo della retribuzione mensile è superiore ai 1.195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% della differenza in eccesso. In tutti i casi, l’importo massimo mensile non potrà superare i 1.300 euro.
    L’assegno di disoccupazione, inoltre, sarà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione del sussidio.
    Infine, alla NASPI non verrà applicata la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.
    Un esempio pratico: Un docente che nell’a. s. 2014-2015 ha prestato servizio per complessivi 6 mesi con una retribuzione mensile di 1.943 euro, potrà percepire 1.083 euro al mese di sussidio NASPI, fino ad un massimo di 3 mesi (la metà del periodo di servizio).
     
    Quando presentare la domanda
    Per fruire dell’indennità gli interessati devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
    Per la presentazione della domanda possono essere utilizzate le seguenti modalità:
    • dal portale dell’INPS, tramite PIN dispositivo, compilando e inviando il modulo domanda NASPI 2015;
    • tramite Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi [ il nostro Ente di Patronato (Sias – Caf MCL Modica – tel 0932762374 ; cell. 3381158814; elma.basile@patronatosias.it ) si rende disponibile per chiarimenti];
    • tramite Contact Center integrato INPS-INAIL, telefonando ai numeri 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile.
     
     
    L’indennità decorre:
    • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
    • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno.
     
    I contributi durante il periodo di NASPI
    I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare si riferisce alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni (la stessa media considerata per il calcolo dell’indennità). La contribuzione figurativa è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.
    È previsto un tetto massimo per il valore della retribuzione figurativa pari a 1,4 volte il massimale NASPI in vigore (nel 2015 1.300 euro, quindi tetto massimo nel 2015 pari a 1.820 euro).
     
     
    Perdita del diritto alla NASPI
    • Chi perde lo stato di disoccupazione.
    • Chi avvia un’attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale senza comunicazione all’INPS.
    • Chi raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
    • Chi ottiene un assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità.
    • Chi si rifiuta di partecipare, senza giustificato motivo, ad un’iniziativa di politica attiva (attivazione lavorativa, percorsi di riqualificazione professionale ecc.) o non segue regolarmente la formazione.
     
    Il lavoratore perde il diritto alla prestazione con una nuova occupazione da cui derivi un reddito annuale superiore al minimo escluso dall’imposizione (8.145 euro), salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore ai 6 mesi.
    La NASPI è compatibile, ma ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, con una nuova occupazione, anche superiore a 6 mesi, da cui derivi un reddito annuale inferiore al minimo escluso dall’imposizione, a condizione che:
    • si comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto;
    • e che il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI.
    Nel caso di una nuova occupazione, la NASPI viene sospesa d’ufficio per un periodo massimo di 6 mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
     
    Rosario Cutrupia
     
    Snadir – Professione i.r. – 9 giugno 2015
  • Indennità` di disoccupazione con requisiti ridotti

    Indennità` di disoccupazione con requisiti ridotti


     


     


     


       I lavoratori che non possono far valere 52 settimane coperte da contributi negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente, hanno diritto all’indennità` ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L’indennità` non è riconosciuta a chi si dimette volontariamente; infatti viene erogata soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità`), quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).


     


    I REQUISITI


       L’indennità` spetta quando il lavoratore pur far valere:




    • un’anzianità` assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno una settimana coperta da contributi versati prima del biennio precedente l’anno nel quale viene chiesta l’indennità`): ad esempio, per le indennità` richieste nel 2008, i contributi devono essere stati versati entro la fine del 2005;


    • almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività` e le giornate di assenza indennizzate (indennità` di malattia, maternità` ecc.).

     


    L’IMPORTO


       Per i primi 120 giorni, l’indennità` giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 euro, elevato a 1.014,48 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.


       L’indennità` è pagata dall’Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell’anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.


     


    LA DOMANDA


       La domanda va presentata all’Inps, su appositi moduli reperibili presso le sedi INPS oppure nel sito web dell’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione (entro il 31 marzo 2008).


       Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783, della legge 296/06.      


       In ogni caso alla domanda (DS 21) vanno allegati la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell’anno precedente, e, qualora ne ricorrano le condizioni: la richiesta di detrazioni d’imposta (DETRAZ/PNP) e di fruizione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF/PREST).


                           


    IL RICORSO


       Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.


       Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:




    • presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;


    • inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;


    • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

       Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.


     


       Quando presentare la domanda: dal 10 gennaio al 31 marzo 2008.


     


       Per essere aiutato a presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi dello Snadir o alle sedi INPS di appartenenza.


     


     Domenico Zambito


     


     


    Snadir  – sabato 8 marzo 2008