Categoria: Congedi Parentali

  • Congedi parentali: Modello di reclamo per chiedere la retribuzione al 100%

    MODELLO DI RECLAMO


    Al Dirigente Scolastico
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    La sottoscritta ______________________________________________________
    nata a _____________________il________________Incaricata annuale/Supplente annuale/Supplente temporanea di Religione Cattolica nella Scuola/Istituto_________ __________________________di________________facendo seguito alla nota della S.V. del___________prot.n°________, con cui le si comunica la riduzione all’80% dello stipendio dal__________________ al_______________ (periodo di astensione obbligatoria per maternità), secondo le disposizioni pervenute dalla Ragioneria Provinciale di_______________con nota del__________Prot. n°__________,


    C H I E D E


    Che le sia corrisposta – per il suddetto periodo – la retribuzione al 100%; ciò in base all’art. 11 del CCNL del 15 marzo 2001, così come confermato dall’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) in data 16 maggio 2001 (cod: C3.15, C3.13, C3.14, F18, F19), nonché dal Consiglio di Stato, con sentenza n° 2479 dell’8 maggio 2002.


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    © Snadir ottobre 2002

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta F19

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:
    Personale dei livelli


    Istituto:
    Maternità e congedi dei genitori
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    F19. Qual è l’entità e la natura del trattamento economico da corrispondere alla lavoratrice assunta a termine ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 1204/71?


    Risposta:
    Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile specificare quanto segue.


    L’art. 17, comma 1, della legge n. 1204/71, attraverso il rinvio ivi contenuto all’art. 2, comma 3, lett. C) prescrive la corresponsione del trattamento economico stabilito per l’astensione obbligatoria anche dopo la scadenza del termine, nel caso in cui la lavoratrice sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato.
    Per definire l’entità di tale trattamento economico, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 17, comma 4 del CCNL del 14.9.2000.


    In virtù di tale regolamentazione contrattuale, alla lavoratrice, sia a tempo indeterminato che, alla luce di quanto detto, a tempo determinato, deve essere corrisposto il trattamento economico di miglior favore rappresentato dalle seguenti voci: intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario economico fisse e ricorrenti, comprese la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.


    Tuttavia, pur trattandosi sostanzialmente della retribuzione percepita dalla lavoratrice al 100%, essa ha comunque natura puramente indennitaria per i periodi di corresponsione successivi alla scadenza del termine stabilito per la durata del rapporto di lavoro.
    Tale precisazione vale ad escludere che detti periodi e i relativi emolumenti possano essere utilizzati ai fini di altri istituti come maturazione ferie, tredicesima mensilità, etc..


    NOTA BENE: Il rinvio all’art. 17 della L. 1204/71 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni dell’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta F18

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:

    Personale dei livelli


    Istituto:
    Maternità e congedi dei genitori
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    F18. Lavoratrice a termine e periodi di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa per maternità: fruibilità e retribuzione


    Risposta:
    Riteniamo utile precisare quanto segue:


    1. nel caso di contratto di lavoro a termine, la lavoratrice ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatorio con la corresponsione della intera retribuzione, ai sensi dell’art. 17 , comma 4, del CCNL del 14.9.00, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro. Si tratta di una espressa previsione contenuta nell’art. 17, comma 1, della legge 1204/71.


    2. per l’astensione facoltativa, viceversa, in mancanza di analoga previsione, la fruizione potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno del periodo di durata del contratto a termine. Pertanto, con la scadenza del termine, cessa anche l’obbligo del datore di lavoro di retribuire tale particolare forma di assenza per la parte che eventualmente residua e che si colloca al di fuori del rapporto a termine.
    Relativamente ai periodi di astensione facoltativa richiesti dalla lavoratrice e che si collocano all’interno della durata del contratto a termine, trova applicazione la generale disciplina del trattamento economico prevista per tale istituto dall’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.00, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.


    Pertanto, i primi trenta giorni di astensione facoltativa saranno retribuiti per intero, mentre per i successivi troverà applicazione la disciplina del trattamento economico stabilita nella legge n. 53/2000.
    In tal senso depone l’art. 7, comma 10 del CCNL del 14.9.2000 secondo il quale al personale con contratto a termine, ove non diversamente ed espressamente stabilito, si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


    NOTA BENE: Il rinvio all’art. 17 della L. 1204/71 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni dell’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta C3.15

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:
    Personale dei livelli


    Istituto:
    Contratto di lavoro a termine
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    C3.15. Qual è l’entità e la natura del trattamento economico da corrispondere alla lavoratrice assunta a termine ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 1204/71?


    Risposta:
    Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile specificare quanto segue.


    L’art. 17, comma 1, della legge n. 1204/71, attraverso il rinvio ivi contenuto all’art. 2, comma 3, lett. C) prescrive la corresponsione del trattamento economico stabilito per l’astensione obbligatoria anche dopo la scadenza del termine, nel caso in cui la lavoratrice sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato.


    Per definire l’entità di tale trattamento economico, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 17, comma 4 del CCNL del 14.9.2000.


    In virtù di tale regolamentazione contrattuale, alla lavoratrice, sia a tempo indeterminato che, alla luce di quanto detto, a tempo determinato, deve essere corrisposto il trattamento economico di miglior favore rappresentato dalle seguenti voci: intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario economico fisse e ricorrenti, comprese la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.


    Tuttavia, pur trattandosi sostanzialmente della retribuzione percepita dalla lavoratrice al 100%, essa ha comunque natura puramente indennitaria per i periodi di corresponsione successivi alla scadenza del termine stabilito per la durata del rapporto di lavoro.


    Tale precisazione vale ad escludere che detti periodi e i relativi emolumenti possano essere utilizzati ai fini di altri istituti come maturazione ferie, tredicesima mensilità, etc..


    NOTA BENE: Il richiamo all’art. 17 della L. 1204/1971 deve ora intendersi riferito all’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta C3.14

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:
    Personale dei livelli


    Istituto:
    Contratto di lavoro a termine
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    C3.14. Lavoratrice a termine e periodi di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa per maternità: fruibilità e retribuzione


    Risposta:
    Riteniamo utile precisare quanto segue:


    1. nel caso di contratto di lavoro a termine, la lavoratrice ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatorio con la corresponsione della intera retribuzione, ai sensi dell’art. 17 , comma 4, del CCNL del 14.9.00, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro. Si tratta di una espressa previsione contenuta nell’art. 17, comma 1, della legge 1204/71.


    2. per l’astensione facoltativa, viceversa, in mancanza di analoga previsione, la fruizione potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno del periodo di durata del contratto a termine. Pertanto, con la scadenza del termine, cessa anche l’obbligo del datore di lavoro di retribuire tale particolare forma di assenza per la parte che eventualmente residua e che si colloca al di fuori del rapporto a termine.
    Relativamente ai periodi di astensione facoltativa richiesti dalla lavoratrice e che si collocano all’interno della durata del contratto a termine, trova applicazione la generale disciplina del trattamento economico prevista per tale istituto dall’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.
    Pertanto, i primi trenta giorni di astensione facoltativa saranno retribuiti per intero, mentre per i successivi troverà applicazione la disciplina del trattamento economico stabilita nella legge n. 53/2000.
    In tal senso depone l’art. 7, comma 10, secondo il quale al personale con contratto a termine, ove non diversamente ed espressamente stabilito, si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


    NOTA BENE: Il richiamo all’art. 17 della L. 1204/1971 deve ora intendersi riferito all’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta C3.13

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:

    Personale dei livelli


    Istituto:
    Contratto di lavoro a termine
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    C3.13. Lavoratrice a termine e periodi di astensione facoltativa: fruibilità e retribuzione


    Risposta:
    In base alla vigente disciplina della legge 1204/71, come modificata ed integrata dalla legge n. 53/00, e dall’art. 17 del CCNL del 14.9.00, la lavoratrice a termine può fruire dei periodi di astensione facoltativa solo per la parte ricadente all’interno della durata stabilita dal contratto a tempo determinato. Il periodo fruibile in tale ambito, in relazione alla sua durata, sarà retribuito tenendo conto delle previsioni sia dell’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.00, sia dell’art. 3, comma 4, della legge n. 53/2000.


    NOTA BENE: Il richiamo all’art. 3, comma 4 della L. 53/2000 deve ora intendersi riferito all’art.34 del D. Lgs. 151/2001.