Categoria: Concorsi IdR e scorrimento GM 2004

  • L’USR per la regione Sicilia ha reso noti i posti suddivisi per diocesi

    L’USR per la regione Sicilia ha reso noti i posti suddivisi per diocesi

    L’USR per la regione Sicilia ha reso noto il contingente dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2004/2005 con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi.

    Decreto n.17321 del 5.7.2005 (file docfile pdf)

  • Il Miur mette in rete i modelli di contratto per le assunzioni a T.I. degli IdR

    Il Miur mette in rete i modelli di contratto per le assunzioni a T.I. degli IdR

  • La Funzione Pubblica indaga sulle procedure concorsuali in Veneto

    L’ISPETTORATO PER LA FUNZIONE PUBBLICA INDAGA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI IN VENETO, LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA
     
    La Direzione dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica, ha inviato una nota ai Direttori Generali degli Uffici Regionali Scolastici del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna con cui chiede “di accertare che le disposizioni per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte del concorso idr siano state puntualmente osservate e uniformemente applicate, nonché di fornire chiarimenti e comunicazioni circa le eventuali iniziative da intraprendere”. Tale iniziativa fa seguito ad una precisa richiesta dello Snadir, che a suo tempo chiese di accertare se le prove concorsuali avessero avuto in tali regioni uno svolgimento conforme ai principi di imparzialità distintivi di una corretta amministrazione. “Tra le circostanze più indicative fatte da noi osservare all’Ispettorato”, dice a questo proposito il Segretario Nazionale dello Snadir, Prof. Ruscica, “l’esiguità del tempo di correzione degli elaborati e l’alta percentuale di respinti, circostanze che hanno convinto il suddetto organismo di controllo – anche a seguito della Sentenza positiva del Consiglio di Stato sull’impugnazione del verbale di una commissione del Veneto – di una possibile superficialità nelle valutazioni. Ancora una volta un risultato positivo scaturito dal lavoro di attenta vigilanza e, più in generale, di impegno a 360 gradi che lo Snadir ha attuato per l’immissione in ruolo di tutti degli idr”.
    La Redazione

     

    P.S. Le procedure concorsuali di immissione in ruolo già avviate nelle predette Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) non saranno ritardate; la verifica riguarderà soltanto coloro che non hanno superato il concorso. I vincitori di concorso aventi diritto alla nomina a tempo indeterminato saranno regolamente immessi in ruolo.

     

  • Emilia Romagna: assunzione insegnanti di religione

    Emilia Romagna: assunzione insegnanti di religione

    Il D.G. dell’U.S.R. per la Regione Emilia Romagna ha pubblicato il Decreto n.195 del 17 giugno 2005 (file in formato pdf) con il quale ha definito i contingenti per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato degli insegnanti di religione. Sono delegate ai CSA l’istitutzione dei posti e le assunzioni a tempo indeterminato.

  • Anno di formazione e di prova

    Anno di formazione e di prova

    I docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli (=graduatorie permanenti), devono sostenere l’anno di formazione che sostituisce l’anno di prova.
    Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispone, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d’anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297), e cioè l’anno scolastico successivo alla nomina in ruolo. Ad esempio: nomina in ruolo il 1° settembre 2005 con fascia stipendiale 1^; conferma al 1° settembre 2006 ricostruzione di carriera.
    Il personale docente di religione invece conserverà la posizione stipendiale maturata al momento dell’assunzione in ruolo. Alla successiva conferma in ruolo otterrà un eventuale assegno ad personam, da riassorbire al successivo passaggio stipendiale.
    Ciò significa che nessun insegnante di religione avrà una diminuzione di stipendio al momento dell’assunzione in ruolo.

    Validità dell’anno di formazione
    Il primo anno di servizio deve avere una durata di almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; in questo ultimo caso le cattedre non possono superare il 5% dell’organico diocesano.
    Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita. La data in cui spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell’anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.

    Assenze utili
    Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:
    Ä Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
    Ä Il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
    Ä Periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).
    Ä Esami e scrutini.
    Ä Il primo mese d’astensione per maternità. La Circolare Ministeriale n.180 dell’11 luglio 1979 prot. n. 2263 chiarisce che, nel caso in cui, ad esempio, l’astensione obbligatoria per maternità "abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico".
    Ä Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
    Ä frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto.
    Ä il periodo prestato in qualità di preside incaricato.
    Ä servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
    Ä il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).
    Ä periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
    Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:
    Ø I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.
    Ø Le vacanze estive.

    Corso di formazione
    Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall’amministrazione scolastica. La frequenza di quest’ultimo corso è valida a condizione che l’insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.
    Nell’arco dell’anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. Il docente nell’anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del dirigente scolastico, il comitato esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.

    Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato, ora di competenza dello stesso dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 14 della legge 3.5.1999 n. 124.

    In questi ultimi anni i seminari di formazione sono stati svolti con le modalità dell’e-learning (Piattaforma PUNTOEDU INDIRE): 40 ore, di cui 25 on-line e 15 ore in presenza, articolate in quattro incontri per gruppi di circa 20 docenti.
    In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.
    Ricordiamo inoltre che, ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.

    NON SONO COMPUTABILI AI FINI DELLA PROVA
    1) i periodi di assenza a qualunque titolo, quali periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità e le aspettative, eccetto quella per mandato parlamentare;
    2) i periodi di chiusura della scuola per le vacanze estive, salvo il computo dei periodi prestati per la partecipazione agli esami.
    3) le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, a norma della Legge 23.12.1977, n. 937

    Retrodatazione giuridica della nomina
    La retrodatazione giuridica (non quella economica) della nomina, qualora un’assenza abbia prolungato nel tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il superamento del periodo di prova, è possibile nei seguenti casi:
    – astensione obbligatoria per maternità, di cui al d. lgs 151/2001: è l’unica ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini economici;
    – ufficio di giudice popolare, che abbia impedito l’effettuazione della prova (v. citata nota Min. Tesoro – Rag. Gen. Stato – I.G.O.P. – prot. 154102 del 22.09.1980 e cm n. 302 del 31.10.1980).

  • Documentazione immissione in ruolo

    La documentazione necessaria per l’immissione in ruolo

    DOCUMENTI INDISPENSABILI

    I neo-assunti con contratto a tempo indeterminato (ruolo) debbono produrre perentoriamente entro trenta giorni , pena la risoluzione del contratto, i seguenti documenti detti "di rito".
    Ä Estratto dell’atto di nascita;
    Ä Cerificato generale del casellario giudiziale;
    Ä Certificato di cittadinanaza italiana rilasciato dal sindaco del comune di nascita o di residenza;
    Ä Titolo di studio o fotocopia prodotta secondo le vigenti disposizioni;
    Ä Certificato di godimento dei diritti politici;
    Ä Residenza anagrafica
    Per i documenti di cui sopra, possono essere utilizzate DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE. Ciònonostante riteniamo che gli IdR, avendo presentato al momento del primo incarico i predetti documenti di rito, possano far riferimento – nel caso vengano loro richiesti – all’Istituzione scolastica dove è stato stipulato il primo contratto di lavoro.

    Ä Certificazione sanitaria ,rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, recante l’esplicita attestazione del possesso dellidoneità fisica all’assolvimento della specifica funzione cui si accede. Attenzione tale certificazione è diversa da quello di sana e robusta costituzione (non più previsto). Questa è l’unica certificazione che deve essere obbligatoriamente ripresentata in occasione dell’attribuzione del contratto a tempo indeterminato (ruolo).

    La dichiarazione dei servizi è un obbligo previsto dall’art.: 145 del D.P.R. 1092/73 e va resa anche se negativa.
    Ø Servizi/periodi da dichiarare:
    Ø studi universitari,
    Ø servizio militare,
    Ø servizio presso Patronati scolastici, Cracis, popolari,
    Ø scuola parificata,
    Ø scuola pareggiata,
    Ø scuola legalmente riconosciuta,
    Ø FF.SS.,
    Ø Ente Poste,
    Ø Enti locali etc;
    Ø vanno dichiarati anche i periodi di lavoro svolto nel privato e comunque tutti i periodi valutabili ai fini della pensione.

    I modelli di dichiarazione sono disponibili presso le segreterie delle istituzioni scolastiche e presso le nostre sedi.

    Per la valutazione dei servizi/periodi ai fini della pensione, della buonuscita e della progressione economica, occorre presentare apposite domande documentate. E’ conveniente presentarle il più presto possibile, perché il calcolo dell’onere a carico del richiedente è correlato allo stipendio, età e servizio alla data di presentazione della domanda. Occorre integrare con la richiesta di mantenimento dello stipendio in godimento ai sensi della Nota Miur prot. n.983 del 9 giugno 2005.

    Dichiarazione sotto propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.: 58 del Decreto Legislativo n. 29 del 1993.

    DOCUMENTI NON OBBLIGATORI MA MOLTO UTILI

    Al momento dell’assunzione in ruolo è opportuno definire subito la propria posizione previdenziale, ricongiungendo o riscattando i periodi di lavoro o, comunque di contribuzione, maturati prima dell’assunzione.
    Ad esempio i contributi maturati lavorando alle dipendenze di privati possono essere ricongiunti presso la gestione INPDAP, ma si paga un onere di ricongiunzione che diventa più pesante con il trascorrere del tempo.

    Le domande più importanti sono due:

    q Richiesta di computo dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo presso lo Stato o altri Enti pubblici (ricongiunzione gratuita) con la stessa domanda si chiede anche il riscatto della durata legale del corso di laurea (si paga anche parecchio)

    q Richiesta di ricongiunzione (ai sensi dell’art. 2 della legge n.29/79) dei servizi prestati alle dipendenze di privati, ma anche di periodi figurativi (esempio disoccupazione e maternità) a pagamento, anche in base allo stipendio e dall’età

    SERVIZI UTILI PER LA PENSIONE
    Sono valutabili da parte dell’Amministrazione i servizi prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, il servizio di ruolo, quello militare o, in sostituzione, il servizio civile. Per gli altri servizi avviene soltanto su richiesta, in carta semplice, dell’interessato e potrà essere di computo (senza alcun onere, ma con lo spostamento dei contributi già versati da un’altra gestione a quella del Tesoro, oggi Inpdap) o di riscatto (con onere economico dell’interessato).

    La domanda va inoltrata alla sede provinciale dell’INPDAP, tramite la scuola di appartenenza; l’INPDAP ricaverà ogni informazione utile presso il CSA.

    Sono valutabili: i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento dei contributi INPS; i servizi negli Enti parastatali e di diritto pubblico; il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo, i periodi di disoccupazione.

    Sono ricongiungibili, ai sensi della Legge n. 29/79: tutti i servizi prestati per cui sono stati pagati i contributi previdenziali, quindi anche presso privati; i servizi negli Enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati al Tesoro. Nella domanda sono da menzionare: il servizio militare, il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo prestato anteriormente alla nomina in ruolo o non di ruolo in sostituzione del servizio militare, il servizio di supplenza annuale e temporanea.

    Sono riscattabili (a pagamento dell’interessato): il periodo di durata legale degli studi universitari (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca) purché non già coperto da contributi; i servizi nelle scuole legalmente riconosciute e nei convitti nazionali (questi ultimi, se prima del 9.3.1967); l’aspettativa per ragioni di famiglia e/o di studio; interruzioni per provvedimenti disciplinari; il servizio prestato all’estero senza copertura contributiva; il periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica della nomina in ruolo se non coincidono; i periodi di astensione facoltativa senza retribuzione (al massimo 5 anni).
    E’ conveniente quindi, per evitare la richiesta di maggiori oneri, chiedere non appena possibile il riscatto (detto anche copertura contributiva) per tutti i periodi validi ai fini pensionistici.

    Per quanto riguarda la disoccupazione, sono oggetto di valutazione i periodi successivi al 31.12.1996 e per i quali si è goduto del beneficio.

    Le supervalutazioni erano ammesse senza limiti fino al 31 dicembre 1997. Agli insegnanti non vedenti si attribuisce per ogni anno di servizio il beneficio di contribuzione figurativa (ai soli fini della pensione e dell’anzianità contributiva); due mesi all’anno fino a un massimo di 5 anni a favore dei sordomuti e degli invalidi con invalidità superiore al 74 %, dalla data del riconoscimento dell’invalidità o del sordomutismo da parte dell’ASL o degli Ospedali Militari.
    Alla domanda di riscatto, in carta semplice, vanno allegati: il certificato di nascita, certificati di servizio, militari e degli studi universitari.
    "La domanda non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all’interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione" (art.2, comma 4 D.P.R. n. 351 del 28.4.1998).
    Qualora il neoassunto abbia presentato le predette domande negli anni passati è necessario indicare gli estremi della documentazione (protocollo, fotocopia, ecc.).

  • Questione riserve immissione in ruolo


    La questione sulle riserve per l’immissione in ruolo

    In tutte le regioni sono uscite le graduatorie definitive e molti colleghi stanno facendo i calcoli per vedere se rientrano fra i docenti da immettere in ruolo e fra questi vi sono anche quelli che si sono visti attribuire il diritto alla riserva. Al dire il vero, su questo ultimo aspetto non c’è stata uniformità da parte delle commissioni nelle diverse regioni e alcune hanno ritenuto opportuno dare il diritto alla riserva solo a chi, fra i vari documenti, ha presentato l’iscrizione nelle liste di massima occupazione (collocamento obbligatorio per i disabili). In un articolo pubblicato nel numero 6/2004 di Professione i.r. intitolato proprio "Concorso IdR. La questione delle riserve", il prof. Ernesto Soccavo ha avuto modo di chiarire quali docenti avevano diritto di usufruire della riserva.
    Come si sa, le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie: DISABILI (legge 68/99 art. 1 comma 1) e AD ORFANI CONIUGI DI DECEDUTI PER CAUSA DI GUERRA, FIGLI D’INVALIDI DI GUERRA (legge 68/99 art. 18 comma 2). Qui noi ci occuperemo dei disabili e riporteremo in maniera sintetica e chiara le varie percentuali dei riservisti da immettere in ruolo così come prevede la legge del 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili (pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 Marzo – Supplemento Ordinario) e la Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 248 del 7 Novembre 2000.
    Le categorie di disabili che hanno diritto alla riserva:
    a) persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
    b) persone invalide del lavoro con un grado d’invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
    c) persone non vedenti o sordomute (legge n. 381/70 e legge 382/70);
    d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/78).
    Quelli di cui alla lettera "a" devono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio; quelli di cui la lettera "b" bastano le certificazioni rilasciate dall’INAIL (vedi in proposito Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 66 del 10 Luglio 2001); quelli di cui alla lettera "c" valgono le certificazioni delle Commissioni mediche ospedaliere degli Ospedali Militari.
    Per l’immissione in ruolo le percentuali da tener presente per i disabili sono:
    Ø in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato se hanno più di 50 dipendenti.
    Ø se gli occupati sono da 36 a 50 i lavoratori da assumere sono 2,;
    Ø se gli occupati sono da 15 a 35 viene assunto un solo lavoratore (legge 68/99 art. 3 comma 1). Questo è quello che afferma l’art. 3 comma 1, ma per il momento non sappiamo ancora come gli USR si regoleranno poiché a noi risulta che questi applicano sempre la percentuale del 7% dei posti senza tenere presente la distinzione di cui fa espressamente l’art. 3 comma 1.
    Pertanto il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente modo: N (Organico) x 7:100 = A (numero di posti riservati ai disabili).
    La circolare ministeriale n. 248 del 7 Novembre 2000 per le percentuali dei riservisti fa riferimento al "Calcolo a livello provinciale", poiché tiene presente le altre classi d’insegnamento. Per quanto riguarda l’idr, invece, bisogna fare il "calcolo a livello diocesano" perché non bisogna mai dimenticare che fra i titoli indispensabili che danno accesso all’insegnamento vi è anche l’idoneità da parte dell’ordinario diocesano (cf. DPR 751/1985 punto 4; Codice Diritto Canonico 804 § 2 e 805). Ora, facciamo l’esempio di calcolo per riservisti in una Diocesi dove devono essere immessi in ruolo nella prima trance 36 (cioè il 60% del 70%). Se l’USR si regolerà tenendo presente l’art. 3 comma 1 della legge 68/99, in questo caso, dovrà immettere in ruolo un solo riservista, ma se applicherà la percentuale del 7% dei posti dovrà immettere in ruolo due se non tre riservisti, poiché dovrà applicare la seguente formula: (36 x 7:100= 2,52). Ho scritto "due se non tre riservisti", perché la legge 68/99 art. 4 comma 2 afferma: "nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità".
    Per le altre categorie sopra menzionati, si applica, invece, la percentuale del 1% dei posti:
    Ø orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero deceduti in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
    Ø coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati con riconoscimento ai sensi della legge 763/81.
    Per chi usufruisce della riserva perché appartenente a queste ultime categorie la loro immissione in ruolo scatta solo se nella diocesi di appartenenza vengono immessi in ruolo più di cento docenti, altrimenti non scatta la possibilità del riservista. In una Diocesi dove devono essere immessi in ruolo nella prima trance 36: (36 x 1:100= 0,36) nessun posto sarà beneficiato dai riservisti perché nel computo le frazioni percentuali non sono superiori allo 0,50.
    Ai fini del raggiungimento della quota di riserva non sono da comprendere gli appartenenti alle categorie protette che si siano classificati tra i vincitori del concorso per merito proprio e che quindi non si sono avvalsi della qualità di disabile (cf., per riferimento, Consiglio di Stato, Ad. pl., 1 Luglio 1993, n. 7). Di conseguenza un riservista che si trova in posizione utile per essere immesso in ruolo non usufruirà della riserva, questa sarà applicata ad un riservista con non entra per merito.
    Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all’art. 21 della legge n. 104/92 (Circolare Ministeriale n. 248 del 7 Novembre 2000). Sulla scelta della sede ci soffermeremo nel prossimo contributo.

    F. Pisano

  • Il Consiglio di Stato boccia il Tar Veneto e la Commissione di esame

    Il Consiglio di Stato boccia il Tar Veneto e la Commissione di esame

    Accolto il ricorso di un Idr “non ammesso”

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con decisione n. 2421/2005, ha accolto il ricorso in appello di un docente di religione del Veneto, non ammesso alla prova orale.

    Sulla questione si era già pronunciato il TAR del Veneto che non aveva riconosciuto le ragioni del docente, il Consiglio di Stato, al contrario ha ritenuto il ricorso fondato.

    In particolare il Giudice di appello ha ritenuto l’operato della Commissione “viziato da eccesso di potere il cui sintomo più vistoso è il ridottissimo tempo impiegato per la correzione degli elaborati”. Dalla verbalizzazione effettuata dalla Commissione, infatti, è risultato un tempo medio di quattro minuti per la correzione degli elaborati di ogni singolo candidato.

    Il Consiglio di Stato sottolinea infine che “una maggiore ponderazione poteva, nella specie, essere richiesta dal tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami) al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (…) deve tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno nello specifico insegnamento della religione cattolica …”.

    La Commissione, per effetto della decisione del Consiglio di Stato, dovrà procedere nuovamente alla correzione della prova scritta del ricorrente.

    La Segreteria Nazionale dello Snadir