Categoria: Concorsi IdR e scorrimento GM 2004

  • Piemonte: pubblicate le graduatorie provvisorie per la secondaria


    Piemonte:
    pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola di 1°
    e 2° grado

    Sono state pubblicata ieri (4 ottobre 2004)
    all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il PIemonte
    le graduatorie provvisorie relative al concorso riservato
    per gli insegnanti di religione delle scuole di 1° e
    2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Zip)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

    (allegato)

  • Sicilia: pubblicate le graduatorie provvisorie per la secondaria


    Sicilia:
    pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola di 1°
    e 2° grado

    Sono state pubblicate oggi (4 novembre 2004)
    nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
    le graduatorie provvisorie relative al concorso riservato
    per gli insegnanti di religione delle scuole di 1° e
    2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito (5 novembre 2004) per presentare
    reclamo per eventuali errori od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel
    e Zip)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

    (allegato)

  • Prospettive da aprire

    PROSPETTIVE
    DA APRIRE

    E’ oramai evidente che il concorso riservato non ha dato
    una effettiva risposta al precariato degli Idr.
    Sommando il numero di coloro che mancavano dei requisiti
    di accesso con il numero di coloro che non hanno superato
    le prove concorsuali (drasticamente quanto incomprensibilmente
    selettive in alcune Regioni) si rileva che rimangono esclusi
    dal contratto a tempo indeterminato diverse migliaia di
    Idr.
    Per forza di cose si evidenzierà presto una fascia
    di "precariato cronico", ossia, per dirla in termini
    espliciti, una fascia di docenti che continueranno ad essere
    sottoposti all’annuale incognita di una nomina che non potrà
    garantire loro né la sede né l’orario settimanale
    di servizio.
    Adesso che la fase relativa al concorso riservato va concludendosi
    con la pubblicazione delle graduatorie generali di merito
    è opportuno quindi avviare un dibattito ed un confronto
    in ambito sindacale per verificare quali sono le possibili
    "prospettive da aprire" per coloro che sono rimasti
    fuori da questa tornata concorsuale.
    La linea dello Snadir è sempre stata quella di ottenere
    la trasformazione della graduatoria generale di merito del
    concorso riservato, di validità triennale, in una
    graduatoria permanente ad esaurimento affinché anche
    i vincitori di concorso non collocati in posizione utile
    per la nomina in ruolo potessero comunque, anche in un tempo
    più lungo, ottenere la firma del contratto a tempo
    indeterminato. Questa proposta, già in più
    occasioni portata all’attenzione del MIUR, va oggi necessariamente
    integrata con la proposta di compilazione di una seconda
    fascia aggiunta nella quale possano trovare posto tutti
    gli altri docenti, da graduare sulla base dei soli titoli
    culturali e di servizio.
    Ciò si potrebbe ottenere se il MIUR bandisse un prossimo
    concorso per soli titoli, così come è avvenuto,
    d’altra parte, per tutti gli altri docenti. E’ proprio questo
    che lo Snadir ha fatto in questi dieci anni, chiedere che
    gli Idr, nella scuola italiana, fossero trattati sul piano
    normativo come tutti gli altri docenti, niente di più
    e niente di meno. Il concorso pubblico ha contribuito certamente
    a rendere concreta questa omologazione, auguriamoci che
    ciò rafforzi anche nell’opinione pubblica l’dea che
    il docente di religione è un professionista della
    didattica e, in quanto tale, una risorsa per la positiva
    formazione dei giovani studenti.

    Francesco Cacciapuoti

  • Concorso IdR: la questione delle riserve

    Concorso
    IdR
    La questione delle riserve

    La sezione F ("Altre dichiarazioni") del modello
    di domanda di partecipazione al concorso degli insegnanti
    di religione riportava un primo riquadro nel quale indicare
    eventuali titoli di riserva. Molti colleghi hanno barrato
    la casella "N", trovandosi nella condizione di
    invalido civile con una percentuale d’invalidità
    permanente non inferiore al 46%, come prescrive l’art. 7
    del decreto legislativo 23 novembre 1988 n.509.
    Il riconoscimento del titolo di riserva nei concorsi pubblici
    per la scuola comporta per gli interessati il vantaggio
    di essere assunti in via prioritaria, nella misura del sette
    per cento sul totale dei nominativi indicati nella graduatoria
    generale di merito (Art. 3, legge 12 marzo 1999 n. 68).

    Per analogia con quanto indicato nella C.M. 7 novembre 2000,
    n.248, è plausibile pensare che il sette per cento
    possa essere riferito al ruolo della scuola primaria e,
    distintamente, al ruolo della scuola secondaria e, con ulteriore
    specificazione territoriale, ai docenti inseriti nelle graduatorie
    delle singole diocesi.
    Ciò ha suscitato larghe speranze in chi si trova
    nella condizione di invalido civile (con percentuale non
    inferiore al 46%), speranze, tuttavia, immediatamente ridimensionate
    dal fatto che per beneficiare della riserva è indispensabile
    l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento e, quindi,
    occorre trovarsi in stato di disoccupazione, condizione
    questa del tutto estranea ai docenti di religione incaricati
    annuali, in servizio nella scuola per 365 giorni l’anno.
    E’ vero che l’art. 16, comma 2, della già citata
    legge 12 marzo 1999 n. 68, a proposito dei concorsi presso
    le pubbliche amministrazioni, afferma che "I disabili
    che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici
    possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo
    di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di
    disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati
    nel concorso", ma tale articolo, nell’interpretazione
    dei Giudici del TAR "va inteso nel senso che lo stato
    di disoccupazione, pur sempre indefettibile al momento della
    domanda di partecipazione al concorso, non è necessario
    che permanga sino al momento dell’assunzione dei riservisti:
    difatti lo spirito della norma è quello di tutelare
    quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili,
    consentendo agli stessi di usufruire dei benefici previsti
    dalla legge anche se lo stato di disoccupazione, esistente
    al momento della domanda, sia cessato durante i tempi (talora
    molto lunghi) di espletamento delle procedure concorsuali".
    T.A.R. Toscana, sez. I, 29 aprile 2002, n. 887 (puoi scaricare
    il documento al seguente indirizzo documenti.asp?idsezione=27).
    La stessa interpretazione troviamo anche nella C.M. 7 novembre
    2000, n.248 (Prot. n.D1/9889): questa evidenzia l’innovazione
    rispetto alla precedente norma (Art. 19, legge n.482/68)
    che prevedeva lo stato di disoccupazione al momento della
    domanda e dell’assunzione, e rileva che, con la nuova legge
    12 marzo 1999 n. 68, l’immissione in servizio del personale
    disabile prescinde dalla sussistenza dello stato di disoccupazione
    al momento dell’assunzione stessa.
    E’ evidente, allora, che ben pochi potranno usufruire della
    riserva "N", in quanto il criterio dello stato
    di disoccupazione, utile in un concorso ordinario cui partecipano,
    in gran parte, giovani laureati, è difficilmente
    applicabile in un concorso riservato, rivolto a chi, come
    nel caso degli Idr, deve poter vantare almeno quattro anni
    di servizio continuativo. Questa è l’indicazione
    di ciò che avverrà se le Commissioni, nelle
    varie Regioni d’Italia, verificheranno non solo il testo
    della legge ma anche l’interpretazione giurisprudenziale
    che della stessa hanno fornito le sentenze già pronunciate.
    Anche in questo caso una indicazione ufficiale da parte
    del MIUR sarebbe risultata opportuna per evitare possibili
    valutazioni contraddittorie tra una regione e l’altra delle
    documentazioni consegnate dai docenti al termine delle prove
    concorsuali.

    Ernesto Soccavo

  • Emilia Romagna: pubblicate le graduatorie provvisorie per la secondaria


    Emilia Romagna:
    pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola di 1°
    e 2° grado

    Sono state pubblicate oggi (25 ottobre 2004)
    all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
    Romagna le graduatorie provvisorie relativa al concorso
    riservato per gli insegnanti di religione delle scuole di
    1° e 2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel
    e Zip)

    Modello
    di reclamo
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  • Puglia: ri-pubblicate le graduatorie provvisorie per l’infanzia e la primaria


    Puglia:
    ri-pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola primaria
    e infanzia

    Sono stateripubblicate oggi (21 ottobre
    2004) nel sito del C.S.A. di Lecce le graduatorie provvisorie
    relative al concorso riservato per gli insegnanti di religione
    della scuola primaria e infanzia.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per ambito territoriale
    (file testo
    da aprire con Blocco Note)

    Modello
    di reclamo
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  • Valutazione dei titoli di qualificazione professionale: nessuna direttiva dal Miur

    Valutazione
    dei titoli di qualificazione professionale:
    nessuna direttiva dal Miur

    In occasione della compilazione della domanda di partecipazione
    al concorso IdR, abbiamo con forza dichiarato che i possessori
    del titolo di istituto magistrale e di scienze religiose
    o magistero in scienze religiose, avrebbero potuto far utilizzare
    quale titolo di accesso quello più favorevole. Tale
    dichiarazione è stata riportata nel nostro sito ai
    n.1 e 22 delle FAQ
    – Risposte alle domande frequenti sulla compilazione della
    domanda per la partecipazione al concorso riservato IdR
    .
    La fuorviante formulazione dell’art.2, comma 2, punto A3
    del bando di concorso, e cioè "altro diploma
    di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato
    da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
    episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero
    in scienze religiose (…) o ad altro titolo ecclesiastico
    di livello superiore
    ", ha creato tra le commissioni
    di esame una diversa applicazione; una volta giustamente
    favorevole e un’altra volta penalizzante per i candidati.

    Ovvio che il Suggeritore del testo, che oggi si stupisce
    del comportamento diversificato della commissioni di esame,
    avrebbe dovuto ascoltare le nostre puntuali osservazioni
    per permettere al Miur di stilare una norma rispettosa della
    lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985.
    Ad ogni modo è chiaro a tutti che le norme del bando
    di concorso devono recepire quelle contenute nel DPR 751/1985
    e non vanificarle; compito dei giudici amministrativi è
    (e sarà) quello di riportare il bando nell’alveo
    delle norme superiori.
    Ora, la lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985, a proposito
    dei titoli di qualificazione professionale, stabilisce che
    può impartire l’insegnamento della religione cattolica
    nella scuola primaria e dell’infanzia chi "fornito
    di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole
    materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di
    cui al primo comma del presente punto 4.4.
    " oppure
    chi "fornito di altro diploma di scuola secondaria
    superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato
    da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
    Episcopale Italiana
    ". Ciò vuol dire che
    i titoli per impartire l’Irc nella scuola primaria e infanzia
    sono in sintesi i seguenti:

    1. diploma di istituto magistrale;
    2. diploma in scienze religiose;
    3. diploma di magistero in scienze religiose;
    4. altri titoli superiori.

    Ma chiariamo ulteriormente.
    Il testo del DPR 751/1985 stabilisce che chi non è
    in possesso del titolo di istituto magistrale (titolo utile
    per le insegnanti di classe) deve aver conseguito almeno
    un diploma in scienze religiose. Ovvio che la norma non
    vieta ad un insegnante in possesso del diploma di istituto
    magistrale di conseguire gli altri titoli accademici: scienze
    religiose, magistero in scienze religiose, baccalaureato,
    licenza e dottorato.
    Inoltre l’art.4, comma 6 del bando di concorso (D.D.G. 2
    febbario 2004) afferma che i titoli valutabili sono quelli
    conseguiti entro la scadenza della domanda, e cioè
    l’8 marzo 2004. Risulta altrettanto chiaro che il candidato,
    qualora sia in possesso di più titoli utili, possa
    far valere quello più favorevole per accedere e gli
    altri quali titoli aggiuntivi, dichiarando in tal caso quale
    dei titoli aggiuntivi permette di valutare il servizio svolto
    dal 1° settembre 1990 in poi.
    Certamente un chiarimento del Miur sarebbe utile, ma data
    la situazione creatasi – grazie al Suggeritore del bando
    – è alquanto difficile un pronunciamento definitivo
    del Miur.
    Cosa fare, allora, se la commissione non valuta il titolo
    più favorevole? Occorre prima di tutto presentare
    reclamo;
    qualora la commissione non ritenga di procedere a vostro
    favore, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
    definitiva dovete procedere con un ricorso al Tar.
    Le sedi dello Snadir sono disponibili per assistere i colleghi
    nella presentazione di questi eventuali ricorsi.

    Orazio Ruscica
    Segretario Nazionale Snadir

    (allegato)

  • Sardegna: pubblicate le graduatorie provvisorie

    Sardegna:
    pubblicate le graduatorie provvisorie

    Sono state pubblicate oggi
    (15 ottobre 2004) nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
    per la Sardegna le graduatorie provvisorie relative ai concorsi
    riservati per gli insegnanti di religione delle scuole dell’infanzia/primaria
    e delle scuole di 1° e 2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Scuola dell’infanzia e primaria
    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel)

    Scuola secondaria di 1°
    e 2° grado
    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel)

    Modello
    di reclamo
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  • Campania: pubblicata la graduatoria provvisoria per la secondaria


    Campania:
    pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola di 1°
    e 2° grado

    E’ stata pubblicata ieri (11 ottobre 2004)
    all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
    la graduatoria provvisoria relativa al concorso riservato
    per gli insegnanti di religione delle scuole di 1° e
    2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel
    e Zip)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

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  • Campania: pubblicate le graduatorie provvisorie per l’infanzia e la primaria


    Campania:
    pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola primaria
    e infanzia

    E’ stata pubblicata oggi (11 ottobre 2004)
    all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Camapnia
    la graduatoria provvisoria relativa al concorso riservato
    per gli insegnanti di religione della scuola primaria e
    infanzia.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per ambito territoriale
    (file Excel
    e Zip)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

    (allegato)