Categoria: Concorsi e Procedure Straordinarie IdR

  • Indire: corso di formazione per i neoassunti in ruolo

    Corso di formazione per i neoassunti in ruolo


    Anche i docenti di Religione Cattolica, come del resto i docenti delle altre discipline, nell’anno di formazione e di prova dovranno sostenere un corso di formazione promosso dal MIUR mediante l’INDIRE.
    Il sito dell’INDIRE informa che:
    Ø Il corso avrà inizio a gennaio del 2006
    Ø Si svolgerà secondo il modello e-learning integrato
    Ø Avrà a tema problematiche professionali di carattere innovativo
    All’interno del suddetto corso sarà presente un’area tematica riguardante i docenti di ReligioneNell’anno scolastico 2005/2006 dovranno partecipare  gli Idr assunti con contratto a tempo indeterminato con il primo contingente ( i 9222 immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2005).
    Nel nostro sito troverete eventuali ulteriori aggiornamenti

  • Le Domande di Trasferimento NON riguardano i docenti di religione

    LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO NON RIGUARDANO I DOCENTI DI RELIGIONE


     


     


    In merito alle domande di trasferimento e mobilità  di cui all’O.M. n° 94 ed all’art.2, comma 2 del CCNI sottoscritto il 21.12.2005 (domanda di trasferimento ai fini dell’assegnazione della sede definitiva), il MIUR ha fatto sapere con la Nota prot. 107 dell’11 gennaio 2006 che esse non riguardano gli insegnanti di religione.


    Quanto ai trasferimenti di diocesi, e comunque di regione, le relative ordinanze potranno essere emesse solo quando sarà stato costituito l’organico di fatto, cioè quando sarà stato immesso in ruolo l’intero 70% previsto dalla legge 186/03.


    La Nota prot.983 del 9 giugno 2005 ha previsto che “l’assegnazione della titolarità (…) dovrà avvenire su detta dotazione con contestuale utilizzazione dei docenti presso le istituzioni soclastiche“; analoga procedura è adottata per i docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado.  Rimanendo, quindi, le condizioni e i requisiti previsti dall’art.37, comma 5 del vigente CCNL i docenti di religione neo immessi in ruolo sono confermati automaticamente sulla sede precedentemente assegnata.


    Riteniamo che i cambiamenti di scuola nell’ambito della stessa diocesi, per coloro che attualmente si trovano nell’anno di prova, verranno ancora gestiti    per il prossimo anno e fino alla costituzione dell’intero organico del 70% – su proposta delle Curie.

  • Anno di Formazione e di prova

    Anno di formazione e di prova

    I docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli (=graduatorie permanenti), devono sostenere l’anno di formazione che sostituisce l’anno di prova.
    Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispone, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d’anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297), e cioè l’anno scolastico successivo alla nomina in ruolo. Ad esempio: nomina in ruolo il 1° settembre 2005 con fascia stipendiale 1^; conferma al 1° settembre 2006 ricostruzione di carriera.
    Il personale docente di religione invece conserverà la posizione stipendiale maturata al momento dell’assunzione in ruolo. Alla successiva conferma in ruolo otterrà un eventuale assegno ad personam, da riassorbire al successivo passaggio stipendiale.
    Ciò significa che nessun insegnante di religione avrà una diminuzione di stipendio al momento dell’assunzione in ruolo.

    Validità dell’anno di formazione
    Il primo anno di servizio deve avere una durata di almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; in questo ultimo caso le cattedre non possono superare il 5% dell’organico diocesano.
    Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita. La data in cui spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell’anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.

    Assenze utili
    Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:
    Ä Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
    Ä Il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
    Ä Periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).
    Ä Esami e scrutini.
    Ä Il primo mese d’astensione per maternità. La Circolare Ministeriale n.180 dell’11 luglio 1979 prot. n. 2263 chiarisce che, nel caso in cui, ad esempio, l’astensione obbligatoria per maternità "abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico".
    Ä Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
    Ä frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto.
    Ä il periodo prestato in qualità di preside incaricato.
    Ä servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
    Ä il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).
    Ä periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
    Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:
    Ø I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.
    Ø Le vacanze estive.

    Corso di formazione
    Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall’amministrazione scolastica. La frequenza di quest’ultimo corso è valida a condizione che l’insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.
    Nell’arco dell’anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. Il docente nell’anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del dirigente scolastico, il comitato esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.

    Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato, ora di competenza dello stesso dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 14 della legge 3.5.1999 n. 124.

    In questi ultimi anni i seminari di formazione sono stati svolti con le modalità dell’e-learning (Piattaforma PUNTOEDU INDIRE): 40 ore, di cui 25 on-line e 15 ore in presenza, articolate in quattro incontri per gruppi di circa 20 docenti.
    In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.
    Ricordiamo inoltre che, ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.

    NON SONO COMPUTABILI AI FINI DELLA PROVA
    1) i periodi di assenza a qualunque titolo, quali periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità e le aspettative, eccetto quella per mandato parlamentare;
    2) i periodi di chiusura della scuola per le vacanze estive, salvo il computo dei periodi prestati per la partecipazione agli esami.
    3) le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, a norma della Legge 23.12.1977, n. 937

    Retrodatazione giuridica della nomina
    La retrodatazione giuridica (non quella economica) della nomina, qualora un’assenza abbia prolungato nel tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il superamento del periodo di prova, è possibile nei seguenti casi:
    – astensione obbligatoria per maternità, di cui al d. lgs 151/2001: è l’unica ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini economici;
    – ufficio di giudice popolare, che abbia impedito l’effettuazione della prova (v. citata nota Min. Tesoro – Rag. Gen. Stato – I.G.O.P. – prot. 154102 del 22.09.1980 e cm n. 302 del 31.10.1980).

  • DISINFORMAZIONE O MALAFEDE? Quando la Cgil scuola si presenta come la mamma

     DISINFORMAZIONE  O  MALAFEDE?


    Quando la Cgil scuola si presenta come la mamma


     


    Pare proprio che le “distrazioni” non siano appannaggio del solo Panini, segretario nazionale della FLS-CGIL. All’indomani del via libera da parte del Consiglio dei Ministri all’assunzione in ruolo del 2° contingente di docenti di religione, infatti, i quotidiani “il Manifesto” e “Liberazione” ci gratificano di alcune perle di saggezza di fronte alle quali non si può fare a meno di chiedersi se i giornalisti che hanno firmato gli articoli in questione abbiano fatto della disinformazione una professione oppure, cosa infinitamente più grave, distorcano volutamente le notizie. In entrambi i casi, non ci fanno una bella figura.


           Ma veniamo ai fatti. Nel “Manifesto” del 22 dicembre u.s. Cinzia Gubbini scrive erroneamente sul  numero delle tranches di docenti di religione che, secondo la legge 186/03,  dovranno passare di ruolo e sui tempi previsti per tale operazione.  Facciamo notare che se con il primo scaglione sono passati 9.222 idr e con il secondo 3.077, ne manca ancora un terzo per arrivare a 15 mila e poiché quando tutto il 70% sarà stato immesso in ruolo  sarà trascorso – nella migliore delle ipotesi – un altro anno, non si può certo dire che tutta l’operazione dell’immissione in ruolo sia stata effettuata con una celerità fuori del comune, o, come si legge nell’articolo, “con una dimostrazione di efficienza che lascia sbalorditi”, anzi è stata portata avanti con estrema lentezza.


    Ma il peggio non è questo: la Gubbini stigmatizza il fatto che agli idr immessi in ruolo verrà garantito al primo anno uno stipendio pari a quello percepito durante l’ultimo anno di precariato, mentre “per gli insegnanti di altre discipline il primo anno di assunzione viene retribuito  con uno stipendio base ..”,  parlando anche di “differenza di trattamento inaccettabile” e di “trattamento speciale”.


    Tali affermazioni ci sembrano gravissime considerato che il compito irrinunciabile di un giornalista è quello di verificare le notizie che gli vengono passate. La Gubbini, infatti, ignora totalmente il fatto che gli altri precari sono retribuiti sempre in base alla prima fascia stipendiale e, ovviamente, passando di ruolo, hanno diritto alla ricostruzione di carriera che permette loro di percepire uno stipendio maggiore di quello precedente. I docenti di religione, invece, a seguito di un accordo stipulato nel 1980 con il beneplacito della Cgil scuola, dopo quattro anni di insegnamento hanno diritto alla ricostruzione di carriera con la conseguente progressione economica equivalente a quella del personale docente di ruolo. Se agli insegnanti di religione neo-assunti in ruolo venisse, dunque, attribuito al primo anno uno stipendio base, essi -dopo aver beneficiato della progressione economica di carriera – subirebbero una sensibile decurtazione della retribuzione e QUESTO sarebbe un principio inaccettabile!


    Ricordiamo che gli insegnanti di religione non sono supplenti, secondo il significato letterale (infatti non “suppliscono”, non “sostituiscono” altri docenti momentaneamente assenti) ma sono incaricati, ossia titolari delle proprie cattedre (“vacanti” fin dal loro costituirsi).


    Forse la giornalista in questione (e ovviamente la testata per cui scrive) ritiene  – in nome di una distorta laicità – che tutto sommato non sia un gran danno trattare gli insegnanti di religione peggio degli altri.  O forse, volendo dire “qualcosa di sinistra” di carattere innovativo, vuole sostenere una battaglia per la diminuzione degli stipendi.


    Ma non sarebbe più giusto, anziché contrapporre due schieramenti e mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, lottare TUTTI per ottenere condizioni migliori per TUTTI i precari?


    Questo è l’obiettivo che tutti i sindacati della scuola dovrebbero perseguire per offrire una concreta prospettiva a chi, oggi, rimane mortificato nella condizione di precariato per gran parte della propria carriera di insegnante.


    Stendiamo un velo pietoso sulle dichiarazioni della Sen. Acciarini (che già altre volte si è indignata quando si è discusso dei diritti dei docenti di religione, cioè di lavoratori non iscritti alla Cgil !) riportate sull’argomento nel corpo dell’articolo.


    Passiamo, invece, a quanto pubblicato dal quotidiano “Liberazione”. In questo caso Checchino Antonini, dopo avere allegramente sorvolato sul fatto che l’immissione in ruolo di altri idr era ampiamente prevista nella legge 186 del 2003 e che quindi non si tratta di un trattamento speciale, ricomincia con il tormentone dell’insegnante di religione di Pesaro licenziata perché “separata, troppo vistosa, e troppo bella  per un simile incarico” (forse vuole insinuare che le altre donne che insegnano religione siano “racchie”?). Facciamo finta di credere che davvero il giornalista non sappia com’è andata veramente, rendendolo, a questo punto, edotto del fatto che la signora in questione avendo partecipato al concorso senza avere il requisito indispensabile dell’idoneità è rimasta fuori dal 70% di assunzioni in ruolo, e, prima, anche fuori dagli incarichi a tempo determinato; ricordiamo, inoltre ,ad Antonini, che lamenta anche il licenziamento di una docente di religione di Pisa (per essere precisi la signora è di Firenze), non sposata ed incinta, che la legge sul ruolo da lui tanto criticata, tutela chiunque si trovi nella condizione di subire la revoca dell’idoneità, impedendo che finisca sul lastrico, il che ci sembra una grande conquista, non un’indecenza.


    Anche Panini dà il suo contributo alla riuscita di questo ineffabile articolo: il Segretario Nazionale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL trova spazio dovunque si spari a zero sugli insegnanti di religione rilasciando dichiarazioni deliranti e prive di qualunque fondamento. Nell’articolo in questione Panini si lancia in una filippica contro le recenti assunzioni, dicendo tra l’altro che “per la prima volta una legge dello stato (la 186/03) stabiliva che gli insegnanti di religione cattolica potessero essere assunti anche solo con l’idoneità fornita dall’ordinario diocesano. Non era accaduto neanche con Mussolini”.


    Roba da rimanere a bocca aperta. Ma davvero Panini pensa queste fesserie?  E’ proprio con Mussolini che i docenti di religione venivano assunti soltanto con il requisito dell’idoneità!


    Panini continua imperterrito nelle sue abituali distrazioni, come se il concorso ordinario per l’abilitazione all’insegnamento della religione non fosse stato mai fatto, come se per accedervi i docenti non avessero dovuto esibire , oltre all’idoneità del Vescovo (in base a quanto stabilito dall’Intesa tra lo Stato e la Chiesa: ma questo è ovvio, dato che devono insegnare religione cattolica) anche dei titoli di studio di livello universitario e un determinato servizio!.


                Evidentemente Panini, come Marat, pensa che non può esservi libertà per chi è sospettato di sostenere un’idea diversa: vuole per caso introdurre la ghigliottina per chi non è d’accordo con le sue idee?


    Questa propensione ai “distinguo”, Panini l’ha riproposta il 27 novembre scorso durante un convegno su “Il cantiere della conoscenza” (cantiere pensato e proposto, a detta di Panini, dalla ex Cgil Scuola oggi Federazione Lavoratori della Conoscenza –Cgil). E’ curioso osservare come nel resoconto dello stesso convegno sia stata ripresentata una vecchia idea (risalente al Congresso di Stoccarda nel 1907) e proposta a sostegno di   un atteggiamento a dir poco presuntuoso: infatti  afferma :“Se alla Fabbrica spetta il compito di scrivere il programma, al Cantiere spetta quello di costruire un humus culturale, di analisi e ragionamenti, che lo renda possibile (…)” (Da “Il Cantiere della Conoscenza” – Roma 28 novembre 2005).


    Ora, Panini “dimentica” che al Congresso di Livorno del giugno 1969 la CGIL ha deciso (concretizzando quanto già Di Vittorio nel 1955 aveva auspicato),  che “Il sindacato non può essere lo strumento, né di uno né di più partiti, ma deve essere effettivamente indipendente da tutti i partiti”.  Certo, bisogna ammettere che Panini persegue un concetto innovativo rispetto al Congresso di Livorno; lì Agostino Novella affermò che il “partito” è sempre la mamma, mentre Panini parla e si comporta come se  la “Cgil scuola” fosse sempre la mamma!


    Altra stortura del pensiero di Panini è la presunzione che tutto l’humus culturale  possa essere rappresentato soltanto da ciò che la Federazione Lavoratori della Conoscenza propone. Quello che viene proposto da altri non conta; non è importante che il vero humus culturale di un Paese sia costituito da  un variegato ed importante sistema culturale pluralista. Loro rappresentano tutti. Un solo sindacato dovrebbe rappresentare tutti?


    E’ bene che Panini sappia che questa presunzione portò nel 2000 l’allora ministro Berlinguer a dimettersi, perché aveva sposato tale linea di condotta, cioè quella che conduceva al concorsone.


    Infine, al paladino della “sana laicità” – come Panini ama presentarsi – vorremmo ricordare che essere laici vuol dire essere onesti intellettualmente, disponibili “alla libera ricerca della verità attraverso l’esame critico e la discussione”; diversamente si diventa oppressori in nome di una propria  parziale verità che «non crea “spazi di libertà per tutti”, ma degenera in una “aggressività ideologica secolare” che vuol limitare la libertà di parola del credente religioso» (A. Levi).


    E’ proprio per il rispetto della laicità dello Stato che la questione degli insegnanti di religione è passata attraverso l’esame del Parlamento, massimo organo di rappresentanza democratica.  Per il medesimo principio, l’accesso nella scuola da parte dei docenti di religione avviene oggi a seguito di un concorso pubblico, attraverso il quale la medesima amministrazione statale valuta i requisiti professionali e culturali posseduti dagli insegnanti.   


    I lavorati della scuola attendono di essere tutelati, a prescindere dalla disciplina che insegnano, nel rispetto della laicità e del pluralismo culturale.  Lo Snadir è stato capace, nel rispetto della laicità e del pluralismo, di dare risposte concrete ai precari di religione. Saprà anche la FLC – Cgil operare nello stesso modo?


    Nell’idea di pluralismo culturale, così com’è intesa dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL, c’è spazio anche per la tutela dei lavoratori della scuola che insegnano religione o, al contrario, li si vogliono relegare in un ghetto?


    E nell’idea di laicità,  così com’è intesa dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL, c’è spazio per un confronto aperto con i “laici cattolici” impegnati nella scuola o, al contrario, si vuole sollevare una conflittualità fondata su vecchie e impolverate ideologie?


     


    Orazio Ruscica


    Segretario Nazionale SNADIR


     

  • APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO DI ASSUNZIONE DEL 2° CONTINGENTE


    APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO DI ASSUNZIONE  DEL 2° CONTINGENTE


     


    E’ stato approvato oggi (22 dicembre 2005) dal Consiglio dei Ministri il decreto che autorizza l’assunzione in ruolo del 2° contingente dei docenti di religione vincitori del concorso riservato; come abbiamo già segnalato nella nostra del 21 ottobre u.s., il decreto dovrà ora essere firmato dal Presidente della Repubblica: dopodichè, ai 9.222 assunti in ruolo il 1° settembre 2005 se ne aggiungeranno altri 3.077 a partire dal 1° settembre 2006.


    Si tratta del raggiungimento di un risultato che lo Snadir ha fortemente voluto e sollecitato, anche se non possiamo fare a meno di esprimere qualche riserva per la lentezza con cui si è portata avanti la procedura: infatti, a causa di ciò, l’assunzione in ruolo del 2° contingente ha dovuto subire il rinvio di un anno, cioè al 1° settembre 2006, seppure con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2005.


     


    Il Segretario Nazionale


    Prof. Orazio Ruscica

  • IN 400 A NAPOLI IN CONVEGNO

    IN  400  A  NAPOLI  IN  CONVEGNO


      


       Oggi si è svolto a Napoli il Convir 2005, promosso dall’ADR in collaborazione con lo SNADIR, sul tema “La nuova collocazione giuridica dei docenti di religione” alla presenza di più di 400 docenti giunti da tutte le province della Regione per accogliere l’invito a questo  importante appuntamento di studio.


    Significativa anche la rappresentanza di altre Regioni: Sicilia, Sardegna e Toscana, a testimonianza del forte senso di partecipazione e condivisione della categoria.


       Dopo il saluto del Prof. Francesco Cacciapuoti, segretario provinciale di Napoli, si è entrati subito nel vivo delle tematiche indicate dal programma.


       L’on. Gioacchino Alfano (FI), impegnato in giornata in Commissione Bilancio, non ha voluto far mancare il suo saluto e si è intrattenuto alcuni minuti con i responsabili della Segreteria nazionale prima di proseguire per Roma.


       I lavori sono stati introdotti dal Prof. Ernesto Soccavo, della Segreteria nazionale, il quale ha rilevato che sono maturi i tempi per un primo bilancio della legge 186/2003.   Si tratta di un momento di verifica che intende anche guardare oltre il triennio di riferimento della graduatoria, affinché sia possibile offrire una prospettiva a tutti i docenti di religione che hanno partecipato al concorso con esito positivo senza però collocarsi in posizione utile per poter ottenere l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.


       La legge sullo Statuto giuridico degli Idr è arrivata a quasi venti anni dal Concordato, ma a distanza di appena quattro mesi dalla legge-delega con la quale veniva affidato al Governo il compito di riformare la scuola italiana (Legge n.53/2003).   La legge n. 186  si colloca, quindi, in un periodo di profonde trasformazioni e tali trasformazioni hanno determinato, probabilmente, un suo precoce invecchiamento.


       La prima relazione è stata tenuta dal Prof. Domenico Buccheri sul tema “Gli O.S.A. dell’Irc nel quadro della Riforma Moratti”.  E’ stato tracciato un percorso attraverso il quale è stato possibile riconoscere tanta parte dell’esperienza didattica già maturata dagli Idr, che possono, pertanto, ritenersi dei precursori di quanto la Riforma ha successivamente codificato.  E’ evidente, tuttavia, che la specifica previsione di O.S.A. per l’Irc rappresenta, nell’attuale contesto, un’ulteriore conferma del ruolo formativo che il docente di religione è chiamato a svolgere nella scuola italiana.


       E’ una questione di non poco conto se si pensa che da diverse parti politiche si vorrebbe una revisione del Concordato, con ovvie ed inevitabili gravi ricadute anche sull’Irc.   Anche il dibattito che è immediatamente seguito ha sottolineato questi aspetti e, comunque, la necessità di inquadrare l’Irc nelle finalità generali della scuola che è e rimane una istituzione laica, non confessionale.


       La seconda relazione è stata svolta dal Segretario nazionale dello Snadir Prof. Orazio Ruscica, sul tema “Le problematiche rimaste aperte circa l’identità professionale degli Idr”.


       La relazione ha affrontato una serie di questioni particolarmente delicate: a partire dai dati relativi all’alta percentuale dei non ammessi alle prove orali in alcune regioni d’Italia fino ad arrivare alla necessità di offrire concrete prospettive di assunzione ai docenti rimasti sulle cattedre del 30%.


       Indubbiamente lo stato giuridico degli insegnanti di religione ha spalancato una porta, riconoscendo finalmente una serie di diritti, ma ha anche evidenziato i limiti di un intervento normativo che non ha potuto affrontare le situazioni estremamente diversificate delle varie diocesi d’Italia.


       Su quest’ultimo aspetto lo Snadir ha presentato delle precise proposte, infatti, il Prof. Ruscica ha indicato la necessità di superare l’ostacolo di una idoneità valida esclusivamente su territorio diocesano per giungere ad una idoneità che, rilasciata da un Ordinario diocesano, abbia validità almeno sul territorio regionale, ossia su un territorio coincidente con quello cui il concorso fa riferimento.  Si tratta di avviare un confronto con il Servizio nazionale per l’Irc e con le Conferenze Episcopali regionali sottolineando il grave disagio che stanno vivendo i colleghi che, a seguito del concorso e della aggregazione delle ore, si ritrovano oggi ad aver perso il posto d’insegnamento o, comunque, a vederlo dimezzato.


       I successivi interventi dell’on. Marcello Taglialatela (AN) e dell’on. Giuseppe Gambale (Margherita) hanno innanzitutto riconosciuto la necessità di procedere in tempi ragionevoli al completamento delle assunzioni dei due rimanenti contingenti, hanno però anche sottolineato la necessità di affrontare le questioni normative rimaste incompiute, pur nella consapevolezza che si tratta  di elaborare soluzioni non facili, proprio in considerazione del carattere “pattizio” della specifica questione dell’Irc.   


       L’on. Gambale ha insistito sulla necessità che siano riconosciuti agli Idr i diritti già acquisiti e la spendibilità dello specifico titolo che il superamento del concorso attribuisce loro.   L’on. Taglialatela ha ricordato anche che lo statuto giuridico, così come strutturato, con le due quote del 70 e del 30% ha inteso lasciare aperta una strada per l’accesso all’insegnamento da parte dei più giovani, privi dei requisiti al tempo della emanazione del bando di concorso.


       Numerosi sono stati gli interventi dei docenti presenti.  Alcuni hanno posto l’accento sul Decreto che il Miur ha pubblicato circa 20 giorni fa, (Nota prot.2064 del 21/11/2005; Decreto n.85 del 18/11/2005) riguardo i corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle varie classi di concorso.   Purtroppo, la mancata previsione di un codice di classe di concorso per l’Irc discrimina i relativi insegnanti e impedisce loro l’accesso ai corsi (cfr. le specifiche notizie sul sito). 


       Il Prof. Ruscica ha ricordato che il 16 novembre scorso è stata presentata al Miur e in Parlamento la petizione (60.000 firme) con la quale è stata chiesta, tra l’atro, la previsione della specifica classe di concorso per l’Irc, ma che si è attualmente in attesa di conoscere gli orientamenti da parte ministeriale.  L’impegno del Sindacato è rivolto oggi in particolare agli Idr precari, impegnati sulle cosiddette cattedre del 30%, per essi si debbono elaborare percorsi per giungere alle assunzioni a tempo indeterminato.   Ancor prima, però, è necessario che si ribadisca la necessità per gli Uffici diocesani di attenersi alla graduatoria di merito del concorso per l’attribuzione degli incarichi annuali, altrimenti si rischia di penalizzare doppiamente questi docenti che hanno alle spalle tanti anni di servizio.


       In chiusura dell’incontro, sollecitato dai docenti presenti, il Prof. Ruscica ha indicato i recenti, importanti, risultati conseguiti per conservare agli Idr immessi in ruolo la posizione stipendiale già maturata.  Rimane però la definire la questione legata alle ricostruzioni di carriera che tutti dovranno nuovamente richiedere al termine del primo anno in ruolo:  lo Snadir vigilerà affinché i criteri del nuovo inquadramento di stipendio non siano penalizzanti per la categoria, tenuto conto che si tratta di docenti che avevano già acquisito il relativo diritto ancor prima della legge n.186/2003.


       Sono stati ricevuti e letti i saluti dell’on. Valentina Aprea, del Ministro della Funzione Pubblica on. Mario Baccini, dell’on. Rusconi (Margherita), del Dott. Cosentino del Miur.


     


    E. Soccavo


     


    Napoli Convir 2005 – Photogallery


     

  • CONSEGNATA LA PETIZIONE: Impegno del Miur sul futuro dei docenti di religione

    CONSEGNATA LA PETIZIONE:


    Impegno del Miur e del Mfp sul futuro dei docenti di religione


     


      


       Segnali positivi da parte del Miur a seguito della consegna, il 17 novembre u.s., da parte di una delegazione dello SNADIR (composta dal Segretario Nazionale Prof. Ruscica e dai componenti la Segreteria Nazionale Prof.ri  Borso’, Cacciapuoti, Modica, Scivoletto e Soccavo) di una petizione sottoscritta da circa 60.000 cittadini.


       Il Sindacato, attraverso tale petizione, ha voluto riaprire un confronto con il Ministero e con le forze politiche sul futuro lavorativo degli insegnanti di religione nel nuovo contesto normativo, che vuole anch’essi in servizio nella scuola  a seguito di concorso pubblico.


       Ad oggi, infatti, solo una parte dei docenti vincitori di concorso è stata immessa in ruolo; a questo proposito il sottosegretario On. Valentina Aprea ed il Dott. Giuseppe Cosentino hanno assicurato che in tempi brevi – entro dicembre 2005 –  sarà definita anche la situazione dei docenti che rientrano nel secondo dei tre contingenti previsti dal concorso.


       Lo Snadir, tuttavia, ha ritenuto necessario allargare il confronto estendendolo anche  alla situazione di tutti gli altri docenti di religione che, per motivi diversi, sono risultati esclusi dal concorso, in quanto si tratta  di docenti comunque in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e in servizio, talvolta, anche da più di venti anni; per essi lo Snadir ha sollecitato l’istituzione di un corso abilitante riservato, così come già avviene per i docenti di tutte le altre discipline, con la conseguente attribuzione, all’insegnamento della religione, di un codice di classe di concorso. I due interlocutori del MIUR si sono mostrati disponibili a trovare delle soluzioni per la realizzazione di tale obiettivo.


       Lo Snadir, infine, ha posto l’accento sulla necessità di garantire ai docenti vincitori di concorso, ma non collocati in posizione di graduatoria utile per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato (ossia i docenti impegnati sul rimanente 30% delle cattedre assegnate con supplenza annuale),  una progressiva immissione in ruolo, compatibilmente alla disponibilità di cattedre che si potrà determinare anche successivamente al triennio di validità della graduatoria del concorso.


       L’On. Valentina Aprea ed il Dott. Giuseppe Cosentino hanno specificato che ritengono possibile, utilizzando la graduatoria di concorso, procedere a successive assunzioni degli idonei qualora si rendano disponibili cattedre a seguito di pensionamenti o di altri motivi, tenuto conto che la legge n. 186/2003 intende comunque garantire che il 70% delle cattedre disponibili sia sempre coperto da personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato.


       Nello stesso giorno la petizione è stata consegnata anche all’Ufficio Legislativo della Camera, dove una delegazione dello Snadir ha incontrato l’On. Rusconi della Margherita, che ha confermato la propria disponibilità a sostenere le richieste del sindacato; l’indomani un’altra delegazione – composta dai colleghi Borsò, Cacciapuoti e Demontis – ha consegnato la petizione ai Dott.ri Verbaro e Niglio del Ministero della Funzione Pubblica, che hanno assicurato l’impegno del Ministro Baccini per il completamento delle procedure di immissione in ruolo del secondo contingente e per l’avvio di quelle del terzo, nonché l’impegno a sostenere la proposta di istituzione dei corsi abilitanti.


       Lo Snadir si ritiene sostanzialmente soddisfatto delle prospettive emerse e vigilerà affinché ad esse sia data progressiva attuazione.


     


    La Segreteria Nazionale Snadir