Categoria: Concorsi e Procedure Straordinarie IdR

  • Il Presidente Napolitano ha firmato il decreto di assunzione del 3° contingente

    Il Presidente Napolitano ha firmato il decreto di assunzione del 3° contingente


     


       Fonti attendibili ci hanno dato stamani (7 maggio 2007) la notizia della firma – avvenuta il 23 aprile 2007 da parte del Capo dello Stato – del decreto (DPR 23 aprile 2007) di assunzione in ruolo del 3° contingente di insegnanti di religione (3.060 docenti).


       La notizia ufficiale dovrebbe apparire tra breve sulla Gazzetta subito dopo l’approvazione della Corte dei Conti.


       Dopo tale pubblicazione il MPI dovrà procedere alla ripartizione delle cattedre a livello regionale.


     


    La Redazione


     


    Snadir – lunedì 7 maggio 2007

  • RICHIESTA CERTIFICAZIONE CONCORSO I.d.R.

    RICHIESTA CERTIFICAZIONE  CONCORSO I.d.R.


     


     


       I colleghi interessati ad una certificazione di superamento del concorso, da cui si evinca il punteggio delle prove ed il  relativo esito, dovranno inoltrare l’istanza come da modello (file doc).


       I colleghi potranno richiedere il suddetto certificato dovrà essere personalmente richiesto oppure anche tramite delega scritta allegando la fotocopia del proprio documento di riconoscimento.


    La Redazione



    Snadir – venerdì 6 aprile 2007

  • Avviata la rilevazione dell’organico di diritto degli idr per l’a.s. 2007/2008. Il MPI accelera i tempi per recuperare i ritardi illogici del tesoro e della funzione pubblica

    Avviata la rilevazione dell’organico di diritto degli idr per l’a.s. 2007/2008


    Il MPI accelera i tempi per recuperare i ritardi illogici del tesoro e della funzione pubblica


     


       Il Ministero della pubblica istruzione con Nota prot. 5609 del 20 marzo 2007 ha comunicato alle istituzioni scolastiche e ai USP (ex CSA ed ex Provveditorati) che dal 16 marzo scorso e fino al 21 aprile prossimo sono attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di religione per l’anno scolastico 2007/2008. E’ bene precisare che il MPI ha anticipato di qualche mese, rispetto allo scorso anno, la rilevazione degli organici dei docenti di religione.


       Poiché la rilevazione dell’organico del personale docente di religione e il completamento della procedura permetterà l’emanazione della ripartizione regionale dei 3.060 posti per l’insegnamento della religione, l’Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ha invitato i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali del MPI di sensibilizzare le istituzioni scolastiche e gli USP a concludere le operazioni di rilevamento entro il 28 aprile 2007.


      Al fine di evitare che si ripetano le note difficoltà di rilevazione degli anni precedenti, invitiamo tutti i docenti di religione (del 1°, 2°, 3° contingente e quelli della quota del 30% di tutte le regioni) a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.


       Ricordiamo per comodità che l’organico è determinato in base all’orario di insegnamento per ogni classe o sezione:




    • scuola dell’infanzia: 1 ora e 30 minuti x 16 sezioni = 24 ore + 1 ora a disposizione;


    • scuola primaria: 2 ore x 11 classi = 22 + 2 ore per programmazione;


    • scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ore x 18 classi = 18 ore.

       Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,




    • per la scuola dell’infanzia ogni 24 ore 1 posto orario cattedra,


    • per la scuola primaria ogni 22 ore 1 posto orario cattedra,


    • per la scuola secondaria ogni 18 ore 1 cattedra.

       Ogni docente di religione, quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del MPI e di averne eventualmente copia.


     


    La Redazione


     


     


     


    N.B.: Nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di “non essere stata informata” in proposito (ricordiamo che la suddetta nota del MPI è sempre disponibile nella rete intranet, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero!), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.


    Qualora l’istituzione scolastica, anche a seguito della vostra richiesta, non voglia procedere alla predetta incombenza, copia della predetta richiesta può essere inviata alla nostra sede nazionale (fax 0932 455328); in tal caso provvederemo a segnalare le istituzioni scolastiche indempienti agli Uffici competenti (USR e MPI).


     

  • Formale richiesta per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di relgione per l’a.s. 2007/2008

    Al Dirigente Scolastico dell’Istituto


    _____________________________


    _____________________________


     


    e p.c. Alla Segreteria del suddetto Istituto


     


    Alla Segreteria Nazionale Snadir


    Fax 0932 455328


     


     


     


    Il/La sottoscritto/a_________________________________, nato/a a______________________ Il____________________, docente di religione Cattolica presso l’Istituto___________________ ___________________________, avendo preso visione della comunicazione del MPI  Nota A00DGPER prot.5609 del 20 marzo 2007 ed avendo constatato che la Segreteria di Codesto Istituto non intende procedere alla comunicazione dei dati relativi all’organico di religione cattolica, INVITA il Dirigente Scolastico e la  suddetta Segreteria a volere immediatamente procedere in tal senso, come da direttive del MPI.


     


    ______________,_________________


     


     _____________  

  • APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO DI ASSUNZIONE DEL 3° CONTINGENTE

    APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO DI ASSUNZIONE  DEL 3° CONTINGENTE


     


       Su proposta dei Ministri Nicolais e Padoa-Schioppa è stato approvato ieri (16 marzo 2007) dal Consiglio dei Ministri n.43 il decreto che autorizza l’assunzione in ruolo del terzo contingente dei docenti di religione vincitori del concorso riservato.
       Il decreto dovrà ora essere firmato dal Presidente della Repubblica: dopodiché, ai 9.222 assunti in ruolo il 1° settembre 2005 e ai 3.077 immessi in ruolo il 1° settembre 2006 se ne aggiungeranno altri 3.060 a partire dal 1° settembre 2007.
       Si tratta del raggiungimento di un risultato che lo Snadir ha fortemente voluto e sollecitato (vedi incontro con il Dott. Sanzo, Capo segreteria del Ministro Fioroni e la forte pressione delle firme raccolte per l’approvazione del decreto di assunzione del 3° contingente), anche se non possiamo fare a meno di esprimere qualche riserva per l’illogica lentezza con cui si è portata avanti la procedura.
       In ogni caso l’immissione in ruolo del terzo contingente avrà effetto economico dal primo settembre prossimo, ma con retrodatazione giuridica dal primo settembre 2006.


     Orazio Ruscica


    Snadir – sabato 17 marzo 2007


     

  • Riconosciuto il servizio di altri insegnamenti nella ricostruzione di carriera degli IdR a tempo indeterminato

    Riconosciuto il servizio di altri insegnamenti nella ricostruzione di carriera degli IdR a tempo indeterminato


     


     


       Il MPI con Nota prot. n. 2095 del 7 febbraio 2007 ha riconosciuto agli insegnanti di religione assunti in ruolo la possibilità di valutazione ai fini della ricostruzione di carriera, dei servizi non di ruolo prestati su posto di tipo comune o riferito ad altre discipline curriculari.


       Tale precisazione è un ulteriore tassello ai fini della piena equiparazione dei docenti di religione neoimmessi in ruolo agli altri insegnanti a tempo indeterminato.


       I docenti di religione assunti a tempo indeterminato  una volta superato l’anno di prova, possono vedersi riconosciuti tutti i servizi prestati in qualità di insegnanti ai fini della ricostruzione di carriera, se svolti nella scuola statale per almeno 180 giorni oppure se svolti ininterrottamente dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio finale. Sono anche valutabili i servizi di insegnamento svolti nelle scuole non statali, comunali, provinciali, regionali con alcune limitazioni che dipendono dall’ordine di scuola.


       Gli incaricati annuali per l’insegnamento della religione, invece, possono vedersi riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera soltanto i servizi svolti nell’insegnamento della religione.


    La redazione


     


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    Snadir – mercoledì 14 marzo 2007

  • Indire: aperto l’ambiente relativo ai corsi di formazione per docenti neoassunti a.s. 2006/2007

    Indire: aperto l’ambiente relativo ai corsi di formazione per docenti neoassunti a.s. 2006/2007


     


      E’ stato aperto oggi (13 marzo 2007) nel sito dell’Indire l’ “ambiente” relativo ai corsi di formazione per i neoassunti in ruolo nell’anno 2006-2007; i docenti interessati possono accedervi – cliccando sul link http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2007/ – utilizzando come username il proprio codice fiscale, e Formazioneonline.jpgcome password quella indicata nel foglio di conferma  che è stata “stampata” dopo la registrazione alla piattaforma http://puntoedu.indire.it/


      Informazioni dettagliate sul corso on line, su come sarà strutturato e su come utilizzarlo saranno fornite dal tutor proveniente dall’Ufficio Scolastico Regionale nel corso del primo incontro in presenza; durante tale incontro il tutor fornirà personalmente la password a quanti ancora non ce l’hanno e costituirà materialmente la classe.


       Sarà compito delle scuole fornire ai docenti – su indicazione degli uffici scolastici regionali – la data e il luogo del primo incontro, che dovrebbe essere fissato entro marzo.


       Lo Snadir, al fine di agevolare la partecipazione al corso di formazione online, ha predisposto due files in formato PowerPoint e PDF contenenti delle “Indicazioni operative“.


       Buon lavoro!


     


    La Redazione


     



     


    Snadir – martedì 13 marzo 2007

  • Anno di formazione e di prova 2006/2007

    Anno di formazione e di prova 2006/2007


     


     


       I docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli (=graduatorie permanenti), devono sostenere l’anno di formazione che sostituisce l’anno di prova.


       Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispone, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d’anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297), e cioè l’anno scolastico successivo alla nomina in ruolo. Ad esempio: nomina in ruolo il 1° settembre 2005 con fascia stipendiale 1^; conferma al 1° settembre 2006 ricostruzione di carriera.


       Il personale docente di religione invece conserverà la posizione stipendiale maturata al momento dell’assunzione in ruolo. Alla successiva conferma in ruolo otterrà un eventuale assegno ad personam, da riassorbire al successivo passaggio stipendiale.


       Ciò significa che nessun insegnante di religione avrà una diminuzione di stipendio al momento dell’assunzione in ruolo.


     


    Validità dell’anno di formazione


       Il primo anno di servizio deve avere una durata di almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; in questo ultimo caso le cattedre non possono superare il 5% dell’organico diocesano.


       Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita. La data in cui spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell’anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.


     


    Assenze utili


       Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:




    • Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.


    • Il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.


    • Periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).


    • Esami e scrutini.


    • Il primo mese d’astensione per maternità. La Circolare Ministeriale n.180 dell’11 luglio 1979 prot. n. 2263 chiarisce che, nel caso in cui, ad esempio, l’astensione obbligatoria per maternità “abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico”.


    • Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.


    • Frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto.


    • Il periodo prestato in qualità di preside incaricato.


    • Servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.


    • Il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).


    • Periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

       Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:




    • I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.


    • Le vacanze estive.

    Corso di formazione


       Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall’amministrazione scolastica. La frequenza di quest’ultimo corso è valida a condizione che l’insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.


       Nell’arco dell’anno di formazione il docente “in prova” verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. Il docente nell’anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del dirigente scolastico, il comitato esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.


       Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato, ora di competenza dello stesso dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 14 della legge 3.5.1999 n. 124.


       In questi ultimi anni i seminari di formazione sono stati svolti con le modalità dell’e-learning (Piattaforma PUNTOEDU INDIRE): 40 ore, di cui 25 on-line e 15 ore in presenza, articolate in quattro incontri per gruppi di circa 20 docenti.


       In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.


       Ricordiamo inoltre che, ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.


     


    NON SONO COMPUTABILI AI FINI DELLA PROVA




    1. I periodi di assenza a qualunque titolo, quali periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità e le aspettative, eccetto quella per mandato parlamentare;


    2. i periodi di chiusura della scuola per le vacanze estive, salvo il computo dei periodi prestati per la partecipazione agli esami.


    3. le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, a norma della Legge 23.12.1977, n. 937

     


    Retrodatazione giuridica della nomina


       La retrodatazione giuridica (non quella economica) della nomina, qualora un’assenza abbia prolungato nel tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il superamento del periodo di prova, è possibile nei seguenti casi:




    • astensione obbligatoria per maternità, di cui al d. lgs 151/2001: è l’unica ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini economici;


    • ufficio di giudice popolare, che abbia impedito l’effettuazione della prova (v. citata nota Min. Tesoro – Rag. Gen. Stato – I.G.O.P. – prot. 154102 del 22.09.1980 e cm n. 302 del 31.10.1980).

     


    Tracce relazioni e documenti



    1. Traccia per la stesura – alla fine dell’anno di prova e formazione – della relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali (file doc)
    2. Schema della relazione che il Dirigente scolastico dovrà redigere per la conferma in ruolo
    3. Circolare Ministeriale n.180 dell’11 luglio 1979 prot. n. 2263

     


    lunedì 12 marzo 2007