Categoria: Concorsi e Procedure Straordinarie IdR

  • La Camera approva l’emendamento Toccafondi: una risposta discriminatoria, iniqua e inefficiente al problema del precariato

    L’On. Toccafondi – con Ansaldi, Librandi, D’Alessandro (Italia Viva), Di Giorgi (PD) – ha presentato l’emendamento 1-bis.202 che ha elevato al 50% la quota dei posti riservati nel concorso ordinario per gli insegnanti di religione.
    Stamattina la relatrice On. Vittoria Casa (M5S) ha dato parere favorevole. Pertanto nel pomeriggio l’Aula ha approvato l’emendamento 1-bis.202 con 251 voti favorevoli e 170 contrari.
    In conseguenza, il testo è stato così modificato:
     
    Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
    1.       Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
    2.       Una quota, non superiore al 50 per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 sarà riservata al personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
    3.       Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, primaria, media e secondaria di secondo grado.
     
    L’emendamento in sintesi
     
    Con l’art.1-bis i parlamentari del Governo M5S, PD, Italia Viva e Leu hanno confermato l’impegno a bandire entro il 2020 un concorso ordinario per gli insegnanti precari di religione, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
     
    Una quota non superiore al 50% dei posti disponibili e messi a concorso sarà riservata ai docenti che abbiano già svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi.
     
    In attesa dell’espletamento della procedura concorsuale “continuano ad essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito” di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004.
     
     
    Risposte discriminatorie, ingiuste e parziali per gli Idr
     
    La politica ha dato ancora una volta risposte ingiuste e parziali, incapaci di sciogliere una volta per tutte il nodo del precariato che da anni interessa una platea di circa 15.000 docenti.
    L’emendamento Toccafondi al decreto Scuola è da considerarsi iniquo e inefficiente, oltre che in palese conflitto con le finalità originarie del decreto. Tale emendamento, difatti, non risolve in alcun modo l’ingiusta condizione di precariato   nella quale sono mantenuti da anni gli insegnanti di religione.
     
    Riservare il 50% dei posti per coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio, è un’operazione vergognosa, che non pone le basi per abolire il problema del precariato, ma solo per aggirarlo, ignorando consapevolmente che gli insegnanti di religione hanno alle spalle venti e più anni di servizio precario. 
     
    È una strada che non porta da nessuna parte. Vogliono tenerci buoni promettendoci un concorso ordinario, ma dimenticano che i precari che insegnano religione sono insegnanti uguali ai docenti di altre discipline. Non hanno bisogno di una quota riservata in un concorso ordinario, ma esigono un trattamento che si allinei ai meccanismi di assunzione in ruolo di tutto il personale precario abilitato della scuola, senza distinzioni e discriminazioni.
     
    Anche la scelta positiva di prorogare la graduatoria del 2004 è inadeguata perché tale graduatoria sarà attiva per poche decine di posti soltanto fino alla predisposizione delle nuove graduatorie del concorso ordinario.
     
    Nel caso in cui anche al Senato dovesse essere approvato tale illegittimo emendamento lo Snadir proporrà iniziative per la tutela dei precari, sia presso i tribunali interni che presso le corti europee per la tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, tutelati dalla nostra carta costituzionale,  dalla carta di Nizza e dalla clausola 4 della direttiva 1999/70
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 2 dicembre 2019, h.18,45
     
  • Le Commissioni VII e XI approvano un emendamento approssimativo e discriminatorio per i precari che insegnano religione

    Le Commissioni VII e XI alla Camera hanno completato la verifica e ha proceduto all’approvazione degli emendamenti al disegno di legge C2222.



    Inspiegabilmente l’On. Serracchiani (PD) ha chiesto di ritirare l’emendamento 1.051 a firma di Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri, Frate e Angiola, che aveva una sostenibilità economica logica in quanto bisognava soltanto spostare la spesa dal capitolo per gli incaricati a quella dei docenti di ruolo; quindi una immissione in ruolo senza oneri ulteriori per lo Stato. Ha chiesto poi l’On. Serracchiani di accantonare gli emendamenti 1.050 e 1.052; è stato approvato l’emendamento 1.050 a firma Di Giorgi, che ripropone l’emendamento 1.052 a firma di Toccafondi.
     
    Di seguito, il testo proposto dai parlamentari Di Giorgi, Berlinghieri, Lepri, Viscomi (PD):
     
    Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
    1.       Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici del 2020/2021 al 2022/2023.
    2.       Una quota, non superiore al trentacinque per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
    3.       Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
     
    1. 050. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Berlinghieri, Lepri, Viscomi, Piccoli Nardelli, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

    *1. 052. (Nuova formulazione) Toccafondi, Anzaldi, D’Alessandro, Librandi, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

     
    L’emendamento in sintesi
     
    Con l’emendamento n. 1050 i parlamentari della VII e XI Commissione hanno stabilito stabiliscono un concorso ordinario per gli insegnanti precari di religione da bandire entro il 2020, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
     
    Una quota soltanto non superiore al 35% dei posti disponibili e messi a concorso sarà riservata ai docenti che abbiano già svolto almeno tre anni di servizio.
     
    In attesa dell’espletamento della procedura concorsuale “continuano ad essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito” di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004.
     
     
    Un emendamento approssimativo e discriminatorio
     
    I deputati Vittoria Casa (M5S) e Debora Serracchiano (PD), relatrici del disegno di legge C2222, non hanno preso neppure in considerazione la possibilità di un concorso straordinario così come disposto per i precari delle altre discipline. Ancora una volta, il trattamento riservato ai docenti di religione non è lo stesso dei loro colleghi precari: per loro, un concorso straordinario facilitato con la prova scritta a risposta multipla, mentre per gli insegnanti di religione è stato stabilito un concorso ordinario con prova scritta e prova orale selettiva.
    Riservare il 35% dei posti per coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio, è decisamente vergognoso. I precari che insegnano religione non hanno assolutamente bisogno di una quota riservata in un concorso ordinario.
     
    Anche la scelta positiva di prorogare la graduatoria del 2004 è inadeguata perché tale graduatoria sarà attiva soltanto fino alla predisposizione delle nuove graduatorie del concorso ordinario. Difatti, se l’espletamento del concorso ordinario si concluderà entro luglio/agosto 2020, nessuno della graduatoria del 2004 sarà assunto in ruolo perché sarà utilizzata soltanto la nuova graduatoria del concorso ordinario.
     
    Infine, il mantenimento della quota del 70% per i posti di ruolo non risolverà il problema del precariato degli insegnanti di religione. Infatti dai dati relativi all’organico per l’a.s. 2019/2020 in Campania e in Calabria i posti da utilizzare per concorso ordinario e graduatoria del 2004 saranno rispettivamente  23 e 14 nella scuola dell’infanzia e primaria, 62 e 10 nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Quindi dalla graduatoria del 2004 entrerebbero in ruolo soltanto pochissimi docenti rispetto ai 1.000 presenti in Campania e ai 416 in Calabria nella predetta graduatoria.
     
    Insomma, un emendamento approssimativo e discriminatorio che non risolve il problema del precariato degli insegnanti di religione, che va assolutamente riscritto e riformulato in Aula alla Camera.


    Nel caso in cui dovesse essere approvato tale illegittimo emendamento lo Snadir proporrà iniziative per la tutela dei precari, sia presso i tribunali interni che presso le corti europee per la tutela del principio di uguaglianza e non discrimazione, tutelati dalla nostra carta costituzionale,  dalla carta di nizza e dalla clausola 4 della direttova 1999/70
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 21 novembre 2019, h.12,48

     

  • Pittoni torna a parlare del concorso per i docenti di religione. Lo Snadir ringrazia, ma chiede chiarezza

    In merito all’emendamento al decreto Scuola proposto dal Sen. Mario Pittoni [emendamenti 1. 045 1.046 – Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso (Lega)], e dopo che lo Snadir ne ha evidenziato i punti deboli, il Senatore ha chiarito la sua posizione in un’intervista per il portale Tecnica della Scuola.

    Interrogato sulle graduatorie dei vincitori del concorso, il Sen. Pittoni afferma che “è logicamente e giuridicamente deducibile che le sue graduatorie di merito non abbiano scadenza”.
    Ora è chiaro a tutti i Parlamentari, ai Giuristi e ai cittadini che una norma di legge deve distinguersi per «l’inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi». Diversamente, se il testo di legge sta tra l’oscuro e l’ambivalente, sarà compito del Giudice dare chiarezza a ciò che il legislatore avrebbe dovuto descrivere chiaramente.
    Nell’emendamento proposto dal Sen. Pittoni non si afferma che la graduatoria di merito dell’atteso concorso straordinario per gli insegnanti precari di religione si trasformerà in una graduatoria ad esaurimento. Allora, per evitare che il testo dell’emendamento Pittoni debba poi essere interpretato dalla Magistratura, conviene a tutti che introduca una precisazione, e cioè che le graduatorie del concorso straordinario sono utilizzate per le immissioni a tempo indeterminato fino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria.
     
    Inoltre il Sen. Pittoni afferma che: aumentare i posti da immettere in ruolo dal 70% al 90% “non cambierebbe praticamente nulla: dove i posti da dare alle assunzioni, oggi al 70%, sono 4 diventerebbero non più di 5”.
    Qui il Sen. Pittoni mostra di non conoscere alcuni semplici dati: quelli relativi agli organici degli insegnanti di religione e il numero degli attuali docenti di religione di ruolo. Assicuriamo al Sen. Pittoni che la differenza è notevole: dove i posti con il 70% sono soltanto 4, diventeranno con il 90% ben 400 posti.
     
    Infine, la dichiarazione che “aumentando la percentuale al 90%, una condizione peraltro considerata inaccettabile per la Conferenza episcopale” ci lascia molto addolorati, perché, come affermato da Papa Francesco “Il lavoro precario è una ferita aperta per molti lavoratori. La precarietà è immorale”.
     
    Chiaramente, ci teniamo a ringraziare il sen. Pittoni per l’interessamento che sta manifestando nei confronti dei docenti di religione, con questo intervento vogliamo solamente sforzarci di portare, come Associazione sindacale, il nostro contributo di idee e proposte di miglioramento.
     

     

    Professione i.r. 18 novembre 2019

  • Emendamento Toccafondi (Italia Viva): un testo completamente da rifare

    L’esame degli emendamenti presentati al Decreto scuola è iniziato stamattina 18 novembre in VII Commissione istruzione alla Camera. Di seguito, il testo proposto dai parlamentari Toccafondi, Anzaldi, D’Alessandro, Librandi (Italia Viva):
     
    Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
    1.       Il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici del 2020/2021 al 2022/2023.
    2.       Una quota, non superiore al trentacinque per cento, dei posti della procedura di cui al comma 1 sarà riservata al personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana che ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
    3.       Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado.
     
     
    Con l’emendamento n. 1052 i parlamentari Toccafondi, Anzaldi, D’Alessandro, Librandi (Italia Viva) propongono un concorso ordinario per gli insegnanti precari di religione da bandire entro il 2020, previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
     
    Una quota non superiore al 35% dei posti disponibili e messi a concorso sarà riservata ai docenti che abbiano già svolto almeno tre anni di servizio.
     
    Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale “continuano” ad essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004.
     
    I deputati proponenti l’emendamento non prendono neppure in considerazione la possibilità di un concorso straordinario così come disposto per i precari delle altre discipline e ritengono, erroneamente, che al momento si facciano immissioni in ruolo attingendo allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso del 2004.
     
    Insomma, un emendamento approssimativo che non risolve il problema del precariato degli insegnanti di religione. I precari che insegnano religione non hanno assolutamente bisogno di una quota riservata in un concorso ordinario.
     
    Riguardo, infine, agli emendamenti 1.059 [Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti (FI)], 1.02 [Mollicone, Frassinetti, Bucalo (FdI)] e 5.04 [Mollicone, Bucalo, Frassinetti, Rizzetto (FdI)] – che riprendono l’emendamento proposto dall’Anief – ne abbiamo già dato una valutazione negativa per  i contenuti carenti e contraddittori e per l’elaborazione in modo approssimativa .
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 18 novembre 2019, h.18,27
  • Emendamento Lepri, sottoscritto da PD e M5S: testo ampio e condivisibile per la soluzione del precariato dei docenti che insegnano religione

    Di seguito, il testo dell’emendamento Lepri, sottoscritto da PD e M5S:
    Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
    Articolo 1-bis.
    (Assunzioni straordinarie e incremento della dotazione organica del personale docente di religione)
    1. Al fine di superare il precariato dei docenti che hanno svolto non meno di tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali negli ultimi otto anni scolastici per la copertura dei posti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 17 luglio 2003, n. 186, sono stanziati 170 milioni di euro per l’anno 2020, 442 milioni di euro per l’anno 2021 e 442 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
    2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli di spesa per le competenze fisse del personale incaricato annuale di religione del Ministero dell’istruzione, dell’università` e della ricerca.
    3. Il personale di cui al comma 1 sarà immesso in ruolo a seguito dell’espletamento della procedura straordinaria di un concorso per titoli e servizio con la sola prova orale non selettiva.
    4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università` e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvederà con proprio decreto a determinare il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le disposizioni per l’espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonchè la composizione della commissione di valutazione. Alla valutazione della prova orale non selettiva è attribuito un massimo di trenta punti, ai titoli è assegnato, un massimo di venti punti e, infine, al servizio svolto nell’insegnamento della religione cattolica è attribuito un punteggio massimo di cinquanta punti. Il servizio è considerato utile se svolto alle condizioni di cui all’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La graduatoria di merito articolata su ambiti diocesani di cui al presente comma, dopo il triennio di validità, sarà trasformata in graduatoria ad esaurimento.
    5. La percentuale dell’organico dei posti di cui all’articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, rispettivamente, nella misura pari all’80 per cento e al 90 per cento. All’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 17 luglio 2003, n. 186, le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « dell’80 per cento dal 1° settembre 2020 e del 90 per cento dal 1° settembre 2021 ».
    6. L’immissione in ruolo nei posti previsti dal comma 5 sarà ripartita nella misura del 50 per cento per le graduatorie di cui al comma 4 e nella misura del 50 per cento per le graduatorie di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 17 luglio 2003, n. 186.
    7. Dall’anno scolastico 2020/2021, i docenti di religione di ruolo saranno assegnati, sia per le procedure di assunzione sia per quelle relative alla mobilità, alla istituzione scolastica.
    8. Saranno istituiti, entro sessanta giorni, dal Ministero dell’istruzione, dell’università` e della ricerca, la classe di concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e i posti comuni di insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e primaria.
     
    1. 051. Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri (PD), Frate (M5S)
     
     
    L’emendamento in sintesi
     
    In sintesi, con l’emendamento n. 1051 i parlamentari Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri (Partito Democratico), Frate (M5S) propongono, per il superamento della condizione di precariato degli insegnanti di religione, un concorso straordinario per titoli (20 punti) e servizio (50 punti) con sola prova orale non selettiva (30 punti), riservato a coloro che hanno maturato il requisito di almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale negli ultimi otto anni scolastici. Ai fini dell’accesso al concorso si richiede lo svolgimento pregresso di servizio nella sola scuola statale.
     
    Al termine del triennio la graduatoria di merito sarà trasformata in graduatoria ad esaurimento.
     
    La quota percentuale dell’organico di ruolo è riformulata nella misura dell’80% (a.s. 2020/2021) e nella misura del 90% (dall’a.s. 2021/2022).
     
    Le immissioni in ruolo avverranno per il 50% dei posti disponibili dal concorso straordinario e dalla relativa graduatoria di merito e successiva sua trasformazione in graduatoria ad esaurimento. Per l’altro 50% da concorso ordinario del quale però l’emendamento non fornisce alcuna specificazione (in termini di tempi e contenuti).
     
    I docenti di religione immessi in ruolo saranno titolari nella scuola di assegnazione.
     
    Si propone, infine, l’istituzione della classe di concorso (scuola secondaria) e di posti di insegnamento (scuola infanzia e primaria).
     
    L’emendamento n. 1051 appare, quindi, quello più ampio nei contenuti e negli obiettivi.
     
    È l’unico che prospetta un ampliamento dell’organico di ruolo dall’attuale 70% al 90% e affronta anche le tematiche della titolarità nella sede scolastica e l’istituzione di una specifica classe di concorso e posti di insegnamento per l’insegnamento della religione cattolica.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 18 novembre 2019, h.20,30
  • Comunicato – Lo Snadir risponde all’Anief

    L’associazione sindacale ANIEF ha elaborato un emendamento che autorizza il Miur a indire un concorso ordinario e uno straordinario per i docenti di religione in possesso dell’idoneità e di 24 mesi di servizio.

    Di seguito il testo dell’emendamento 1.02:
    “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica.”
    “1. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana con 24 mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
    Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado”.




    La risposta dello Snadir
     
    Il testo, molto generico, presenta diverse problematiche:  anzitutto, non descrive i contenuti (col rischio di gravare gli insegnanti di religione precari di una prova di lingua straniera e/o di informatica), né descrive la tipologia della prova (scritta e orale?), né tantomeno descrive la suddivisione del punteggio (col rischio di penalizzare proprio coloro che sono precari da più lunga data), né la valutazione dei titoli. Dimentica pure di indicare i titoli utili per accedere ai predetti concorsi.
     
    Il testo dell’ANIEF mette poi sullo stesso piano cronologico il concorso straordinario con quello ordinario (anno 2020) mentre, al contrario, lo Snadir insiste affinché, come indicato nel “Decreto Legge Scuola”, si parta da un concorso straordinario e dalla graduatoria di merito del concorso 2004 da trasformare in graduatoria ad esaurimento, per poi arrivare, in un tempo successivo, ad un concorso ordinario che vada a sanare anche le situazioni lavorative dei docenti precari di religione in servizio nelle Regioni dove le graduatorie di merito del 2004 sono già esaurite.
     
    Insomma, l’ANIEF vorrebbe rinviare al “tavolo” con il Miur la definizione dei criteri entro cui dovrebbe svolgersi il concorso straordinario mentre, al contrario, il bando deve tradurre le linee guida (normative) entro cui deve svolgersi il concorso.
     
    Non è dato sapere i nomi dei parlamentari che hanno firmato la presentazione dell’emendamento o che si sono dichiarati disponibili a sostenerlo.
    L’emendamento, inoltre, propone di immettere in ruolo 10.000 docenti, non tenendo conto che per fare ciò è indispensabile aumentare la quota prevista per l’immissione in ruolo dalla legge 186/2003 dal 70% al 90% (richiesta non formulata dal testo dell’emendamento Anief).
     
    Insomma, un testo dai contenuti carenti e contraddittori, elaborato da chi non conosce la specifica tematica.
     
    L’Anief cita diverse volte il ricorso patrocinato dallo Snadir-FGU presso il Tribunale di Napoli e attualmente rimesso al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Saranno gli avvocati dello Snadir-FGU a discutere dinanzi alla Corte il diritto degli insegnanti di religione incaricati a vedere riconosciuta la loro ingiusta condizione di precari e ad aprire alla possibilità di conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
    Così, tanto per precisare…
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 16 novembre 2019, h.14,45
  • Emendamento Pittoni “Concorso insegnanti religione”: novità e punti deboli

    Il Sen. Pittoni, Presidente della VII Commissione istruzione, ha presentato un emendamento al Decreto scuola che riguarda la stabilizzazione degli insegnanti di religione: “Concorso insegnanti di religione” disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.
    Tale emendamento riprende il testo presentato a gennaio di quest’anno, DDL 989 “conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” e poi  ritirato .
     
    GAE – Graduatoria ad esaurimento
     
    L’emendamento punta anzitutto a risolvere la questione degli idonei del concorso del 2004, prevedendo la trasformazione della graduatoria del primo concorso in GAE (Graduatoria ad esaurimento) e l’indizione di un concorso straordinario per gli insegnanti di religione che abbiano svolto 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni.
     
    I posti da mettere a concorso (70%) saranno nella misura del 50% per le graduatorie ad esaurimento e per il Concorso straordinario e di un altro 50% per i concorsi ordinari (che saranno svolti successivamente).
     
    Concorso straordinario con una sola PROVA ORALE
     
    Il concorso straordinario è  riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso siano in possesso della prescritta idoneità diocesana e abbiano prestato servizio per almeno 3 anni anche non consecutivi nell’arco dell’ultimo decennio.
     
    Tale concorso consisterà in una prova orale non selettiva a cui sarà attribuito un massimo di 30 punti. Il servizio sarà valutato nella misura di massimo 50 punti, mentre i titoli saranno valutati nella misura di 20 punti al massimo. L’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano sarà riconosciuta quale abilitazione, ai sensi del parere del Consiglio di Stato del 1958.
     
    Il contenuto della prova orale verterà soltanto sulle tematiche previste dalla legge 186/2003; quindi non ci sarà alcuna prova di inglese.
     
    Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dovranno essere pubblicati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     
    I punti deboli dell’emendamento
     
    Il Prof. Ruscica, Segretario Nazionale dello Snadir, ha dichiarato: "Il testo è soddisfacente sotto diversi aspetti, e rappresenta certamente un passo importante per un’intera categoria di docenti, ma purtroppo risponde solo in parte alle legittime aspettative degli insegnanti di religione, in quanto non offre la certezza di risolvere in modo efficace e definitivo il problema dei docenti precari che insegnano religione.  
    Difatti, la suddivisione dei posti da mettere a concorso nella misura del 25% alle GAE e del 25% al concorso straordinario ridurrebbe i posti nelle Regioni del centro sud a poche decine; ad esempio in Campania i posti per le GAE e il concorso straordinario sarebbero 3 nella scuola dell’infanzia e primaria e 192 nella scuola secondaria di I e II grado; in Calabria sarebbero rispettivamente 10 e 44; in Sardegna sarebbero 35 e 44.  Inoltre la graduatoria del concorso straordinario non diventerebbe ad esaurimento, così come è stato fatto per l’analogo concorso per la scuola secondaria e per i diplomati magistrale.  
    Diverso sarebbe invece se la quota del 70% prevista dalla legge 186/2003 potesse arrivare nell’arco di un triennio all’80% e poi al 90%, così da permettere a tutti i docenti di religione, di tutte le Regioni d’Italia, di essere immessi in ruolo, in considerazione di un più ampio organico che non faccia perdurare ancora in futuro ulteriori ampie fasce di precariato.”
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 15 novembre 2019, h.19,32
  • Audizione del Ministro Fioramonti con le Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato. I docenti di religione in attesa di un provvedimento specifico

    Martedì 5 novembre, dinanzi alle Commissioni Istruzione e Cultura, riunite, di Camera e Senato, il Ministro Lorenzo Fioramonti ha presentato le linee programmatiche del suo dicastero, fondate su tre pilastri: “sicurezza, innovazione, sostenibilità”. 

    Nel corso dell’audizione è stata evidenziata la grave carenza di docenti di sostegno specializzati e la necessità di intervenire per garantire, fin dall’inizio dell’anno scolastico, l’effettiva inclusione dei ragazzi nel percorso didattico.
     
    Sollecitato dalle numerose domande e osservazioni, soprattutto in tema di precariato, il Ministro ha prospettato un reclutamento moderno, da attuarsi con procedure fluide e ravvicinate nel tempo. Ha ribadito che il “Decreto Legge Scuola”, attualmente in fase di conversione in legge, individua due linee di intervento, quella del concorso ordinario e quella del concorso straordinario, quest’ultimo da tenersi entro il 2019. Si tratta di un concorso straordinario finalizzato anche ad ottenere l’abilitazione per coloro che hanno maturato un servizio di almeno 36 mesi sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie. Il Ministro ha anche specificato che il concorso straordinario prospetta una procedura semplificata, sia per numero di prove sia per la struttura delle stesse.
     
    Rispondendo poi al sen. Pittoni sul tema del precariato degli insegnanti di religione il Ministro ha premesso che la materia trova fondamento nel Concordato ed ha poi specificato che “al momento non è prevista l’attivazione di procedure di reclutamento per tali docenti, ulteriori rispetto a quelli che già esistono”.
     
    Dalle parole del Ministro sembrerebbe che egli abbia inteso la sollecitazione del sen. Pittoni come finalizzata all’assunzione di nuovi insegnanti di religione e non come stabilizzazioni di docenti precari già in servizio da anni in organico di diritto.
     
    Se la nostra impressione è fondata, si rende ancora più urgente e necessario l’incontro già richiesto dalle sigle sindacali con il Ministro per ribadire che anche gli insegnanti di religione hanno diritto di accedere ad una procedura concorsuale straordinaria, fatti salvi i necessari adattamenti di struttura e di contenuti derivanti dallo specifico status giuridico degli insegnanti di religione.
     
     
     
     
     
     
  • Richiesto un incontro urgente al Miur per i docenti precari di religione

    La Fgu/Snadir – insieme a Flc Cgil, Cisl scuola e Uil Scuola – ha chiesto un incontro urgente al capo di Gabinetto del Ministro Fioramonti, Dott. Luigi Fiorentino, per richiamare nuovamente l’attenzione sulla procedura di assunzione dei docenti precari di religione nel settore infanzia/primaria e secondaria di I e II grado.

    Le organizzazioni sindacali chiederanno che tale procedura sia definita secondo le medesime modalità con le quali è stato affrontato il problema dei docenti precari abilitati di scuola secondaria e dei diplomati magistrali.
     
    Rinnoviamo ancora una volta il nostro impegno a favore di tutti gli insegnanti di religione promuovendo il superamento definitivo della condizione di precarietà lavorativa che si trascina da decenni vessando un’intera categoria professionale.
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 12 ottobre 2019, h.13,19