Categoria: Cittadinanza e Partecipazione

  • Diritti in merito alle assenze 2024/2025. Vademecum sui permessi da lavoro

    Lo Snadir ha preparato per tutti i suoi iscritti un vademecum – aggiornato con le novità del CCNL – sui diritti in merito alle assenze per il personale di ruolo, gli incaricati annuali e i supplenti.
     
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    Snadir – Professione i.r. – 27 settembre 2024 – h.10,30
  • Diritti in merito alle assenze 2023/2024. Vademecum sui permessi da lavoro

    Lo Snadir ha preparato per tutti i suoi iscritti un vademecum – aggiornato con le novità del CCNL – sui diritti in merito alle assenze per il personale di ruolo, gli incaricati annuali e i supplenti.

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    Snadir – Professione i.r. – 19 febbraio 2024 – h.09,30
  • Diritti in merito alle assenze 2022/2023. Vademecum sui permessi da lavoro

    Anche quest’anno, lo Snadir ha preparato per tutti i suoi iscritti un vademecum sui diritti in merito alle assenze per il personale di ruolo, gli incaricati annuali e i supplenti.

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    Snadir – Professione i.r. – 27 settembre 2022 – h.16,30
     
  • Diritti in merito alle assenze 2021/2022. Vademecum sui permessi da lavoro

    Anche quest’anno, lo Snadir ha preparato per tutti i suoi iscritti un vademecum sui diritti in merito alle assenze per il personale di ruolo, gli incaricati annuali e i supplenti.


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    Snadir – Professione i.r. – 22 settembre 2021 – h.16,00

  • Diritti in merito alle assenze 2020

    Anche quest’anno, lo Snadir ha preparato per tutti i suoi iscritti un vademecum sui diritti in merito alle assenze per il personale di ruolo, gli incaricati annuali e i supplenti.

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    Snadir – Professione i.r. – 16 ottobre 2020

     

  • LA SCUOLA E LE ELEZIONI

    LA SCUOLA E LE ELEZIONI
    L’esercizio dei diritti elettorali e la chiusura delle scuole sedi di seggio elettorale
     
    Il voto è un diritto politico fondamentale, garantito dall’art.48 della Costituzione italiana  affinché ogni cittadino maggiorenne, iscritto nelle liste elettorali del suo Comune di appartenenza, possa liberamente compiere e favorire un dovere civico a difesa del sistema sociale democratico. Inoltre, tale diritto è stato tradizionalmente esercitato nel nostro paese utilizzando le scuole come seggi elettorali. Pertanto, ci è apparso opportuno riassumere nel presente articolo le disposizioni specifiche che interessano i docenti e le norme che regolano la chiusura delle scuole in vista delle prossime consultazioni amministrative.
     
    I permessi ed aspettativa per svolgere la campagna elettorale
    Per lo svolgimento della propria campagna elettorale, in qualità di candidato, il docente con contratto a tempo indeterminato e l’insegnante di religione “stabilizzato”1 possono richiedere, anche cumulativamente, i giorni di permesso retribuito, attribuiti per motivi personali o familiari dall’art. 15 c. 2 del CCNL 2006-20092. Il personale con contratto a tempo determinato, invece, può fruire dei giorni di permesso senza retribuzione, previsti dall’art. 19 c.7 del CCNL 2006-2009.
    Dato che, verosimilmente, l’arco temporale coperto da retribuzione è insufficiente a permettere ad un candidato di svolgere la sua campagna elettorale in modo compiuto, si può ricorrere ad una aspettativa. Essa però, secondo quanto stabilito  dall’art. 18 del CCNL del 2006-2009, non è retribuita e non potrà essere computata ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
     
    I permessi per esercitare il diritto di voto in comune diverso dalla sede di servizio
    Il lavoratore dipendente che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di attuale servizio, considerato che non vi è obbligo di cambiarla, per recarsi alle urne può utilizzare esclusivamente i permessi ordinari previsti dal CCNL 2006-09, citati nel precedente paragrafo.
    Tuttavia, secondo quanto disciplinato dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato Igop n. 23 del 10 marzo 1992, coloro che hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio, ma non hanno ancora ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza, possono avvalersi di permessi retribuiti straordinari previsti dall’art.118 del DPR n.361 del 30 marzo 1957. Qualora ricorra la suddetta circostanza, si dovranno fruire i benefici di tale diritto con le modalità indicate dal Decreto del Ministero del Tesoro del 5 marzo 1992. Esso prevede un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri e due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole. I giorni si intendono comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.
    Sono, inoltre, previste delle agevolazioni sulle spese di viaggio sostenute, previa presentazione della tessera elettorale o autocertificazione. In genere, per gli elettori residenti in Italia tali agevolazioni prevedono una riduzione del 60% circa sulla tariffa ordinaria dei biglietti di treni e navi.
     
    Assenze per adempiere funzioni presso i seggi elettorali
    A tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto stipulato,  che svolgono funzioni presso seggi elettorali (presidente e scrutatore di seggio, rappresentante di lista, rappresentanti dei promotori di referendum), è riconosciuto – ai sensi dell’art. 119  del DPR n.361 del 30 marzo19573 – il diritto di assentarsi dal lavoro per l’intera durata delle operazioni di voto e di scrutinio, in quanto tale assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. L’equiparazione dell’attività di seggio a quella lavorativa comporta, altresì, l’astensione a prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche qualora siano già state programmate o collocate in orario non coincidente con gli obblighi di servizio (esempio: consigli di classe, ricevimento genitori, scrutini, ecc.).
    Inoltre, si ha diritto, ai sensi della CM n.132 del 29 aprile 19924,ad un recupero compensativo delle giornate lavorative svolte  presso i seggi. Di norma, il recupero dove avvenire nei giorni successivi le operazioni elettorali, tenendo conto che i giorni di compensazione sono martedì e mercoledì qualora l’orario settimanale sia articolato su cinque giorni, con il sabato non lavorativo; mentre martedì, nel caso di settimana lunga con attività didattica programmata su sei giorni. Naturalmente, nel caso in cui le operazioni elettorali si dovessero protrarre oltre la mezzanotte del lunedì, il martedì sarà considerato come giorno computato tra quelli dedicati alle funzioni elettorali ed i riposi compensativi, di conseguenza, slittano nei giorni successivi. E’ prevista anche la possibilità di concordare i giorni di recupero compensativo con il dirigente scolastico per venire incontro alle esigenze dell’amministrazione (CM n.160 del 14 giugno 1990).
    Per quanto riguarda la certificazione delle assenze, i docenti chiamati a svolgere funzioni elettorali devono trasmettere a tutte le scuole dove prestano servizio, preventivamente, la copia del certificato di chiamata al seggio e, al rientro, la dichiarazione giustificativa della presenza al seggio.
     
    La chiusura della scuola in periodo elettorale
    In prossimità delle consultazioni elettorali vengono emanate disposizioni da parte del Miur che stabiliscono l’interruzione dell’attività scolastica totale, per consentire l’installazione dei seggi elettorali nelle sedi scolastiche che vengono individuate dai Comuni con Ordinanza prefettizia. Pertanto, le ricadute sulle attività scolastiche e gli obblighi di servizio del personale dipendono dal tipo di provvedimento emanato dal Sindaco.
    Primo caso – Interruzione totale dell’attività dell’istituzione scolastica: trattandosi di una causa istituzionale, l’interruzione delle attività scolastiche è da considerarsi “causa di forza maggiore” e le assenze del personale sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, non imputabili al lavoratore (esempio: chiusure per cause derivanti da calamità naturali). In tal caso le assenze non possono essere oggetto di decurtazione economica o di recupero5. Da tenere conto, inoltre, che la validità dell´anno scolastico è garantita anche se si scende sotto i 200 giorni di lezione previsti dall´art. 74 del D.Lgs. 297/1994. Per il caso presente sono da considerarsi totalmente illegittime le delibere prese dal Consiglio d’Istituto o provvedimenti del Dirigente scolastico atte ad imporre al personale della scuola il recupero delle giornate non lavorate.  
    Secondo caso – interruzione dell’attività di un singolo plesso di un’istituzione scolastica con più sedi: negli edifici che non sono stati individuati sede di seggio elettorale, l’attività scolastica si svolge regolarmente e il personale ad esso assegnato ha l’obbligo di recarsi a scuola secondo il proprio orario di servizio. Per ciò che riguarda, invece, il personale docente in servizio nel plesso sede di seggio, l’art. 3, c.30 dell’O.M. 185/1995 recita: “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. Questi docenti, pertanto, non sono tenuti in alcun modo a prestare la loro attività di insegnamento negli altri plessi. Prive di fondamento giuridico risultano, quindi, le deliberazioni degli organi collegiali o gli eventuali accordi tra R.S.U. e D.S. che prevedono la rotazione o la “messa a disposizione” del personale docente su plessi non sede di seggio elettorale.


    Claudio Guidobaldi
     
     
     
     

     

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    1. Si ravvisa nella fattispecie l’insegnante di religione, incaricato annuale, con diritto di ricostruzione di carriera che, ai sensi dell’art. 19 c.1 del CCNL 2006-09, è equiparato al docente di ruolo in materia di assenze, permessi e ferie. Il riferimento contrattuale cita il personale docente di religione equiparato con la dicitura: “…, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 …”.
    2. Il testo del CCNL vigente riprende la vecchia Nota della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica. n. 3121 del 17 aprile 1996
    3. Attualmente modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21 marzo1990 e dall’art. 1 della legge n. 69 del 29 gennaio 1992.
    4. Nota ministeriale emessa a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.452 del 1991.
    5. Il principio giuridico di riferimento è l´art. 1256 del Codice civile, laddove recita: "L´obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l´impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell´adempimento".

     

  • PERMESSO PER NOMINA A GIUDICE POPOLARE

    Permessi per nomina a giudice popolare (legge 74 del 24-3-1978)
     
     

    E’ fatto obbligo ad ogni cittadino maggiorenne di assolvere l’ufficio di giudice; l’eventuale dispensa è concessa dal tribunale solo per giustificate motivazioni. Si tratta di una funzione di rilevante interesse sociale, per la quale l’amministrazione scolastica non ha nessun potere di discrezionalità  (CM 76 del 20-2-1959). 

    Pertanto – data l’obbligatorietà dell’ufficio – si applica il regime delle assenze previsto per l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive, il quale prevede la retribuzione per tutte le giornate in cui si tengono le udienze e le altre attività per le quali è richiesta la presenza del lavoratore chiamato a svolgere tale ufficio. Dunque, durante l’esercizio delle sue funzioni il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio. Le assenze dal servizio dovranno essere giustificate mediante adeguata attestazione rilasciata dall’autorità giudiziaria. 

     

    Claudio Guidobaldi