Categoria: Chi siamo

  • Segreteria Nazionale SNADIR

                          Segreteria Nazionale

    via sacro cuore, 87 – 97015 Modica (Rg)
    tel. 0932 762374 – fax 0932 455328

      piazza confienza, 3 – 00185 Roma

       tel. 06 44341118 – fax 06 49382795

     

    orario di segreteria – sede di modica: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9,30 alla 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

    orario di segreteria – sede di roma: mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30

    la segreteria telefonica e il fax sono in funzione 24 ore su 24.


    Dirigenti nazionali quadriennio 2011/2014

     

     Segreteria Nazionale 

    Segretario nazionale

    Orazio Ruscica

    vice segretario

    Maricilla Cappai

    vice segretario

    Giuseppe Pace

    vice segretario

    Ernesto Soccavo

    Tesoriere

    Marisa Scivoletto

    Consigliere

    Antonino Abbate

    Consigliere

    Gisella Bonanno

    Consigliere

    Francesco Cacciapuoti

    Consigliere

    Michele D’Ambrosio

    Consigliere

    Sandra Fornai

    Consigliere

    Giovanni Palmese

     

    Consiglio Nazionale

    Patrizia  ALETTA 

    Claudio GUIDOBALDI

    Emanuela BENVENUTI

    Nicola LO FRESE

    Matteo BRUSCHETTA

    Giuseppe MAGRO

    Antonino Domenico CRISTOFARO

    Antonella MUTO

    Sergio DELL’AQUILA

    Massimo OLDRINI 

    Maria Domenica DE LUCA

    Giusy PARISI 

    Tommaso DIMITRI 

    Domenico PISANA

    Giuseppe  DI RESTA

    Anna Maria PROCOPIO

    Maria Piera FALZOI

    Michele TARANTELLO

    Leonardo FERRULLI 

    Domenico ZAMBITO

     

    Collegio dei probiviri

    Effettivo

     Avv. Fabio BORROMETI

    Effettivo

    Avv. Domenico RESTUCCIA

    Effettivo

     Avv. Rosa FLORIDIA

    Supplente

    Prof. Carmelo LA PORTA

    Supplente

    Prof. Gioachino CAPIZZI

     

    Collegio nazionale dei revisori dei conti

    Dott.ssa  Loredana BELLUARDO

    Prof. Giuseppe CATAUDELLA

    Prof. Giovanni RAGUSA  

     

    Snadir – Professione i.r. – 24 novembre 2011
     

     

  • Crescita

    Sogni e desideri condivisi cambiano il mondo

     

     

    Data ultimo aggiornamento 7 ottobre 2013

  • Statuto

    STATUTO


    Denominazione e sede


    Art.1) E’ costituito lo SNADIR – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE, autonomo organismo rappresentativo dei docenti di religione dei vari ordini e gradi, nonché del personale scolastico docente e non docente, delle scuole statali e non statali, in servizio, in pensione o in attesa di nomina.


    Lo SNADIR ha sede in Modica in via Sacro Cuore n. 87. La variazione della sede sociale nell’ambito del Comune di Modica non costituirà variazione del presente Statuto.


    Scopi


    Art.2) Lo SNADIR si propone di tutelare, valorizzare e far progredire le condizioni professionali dei docenti di religione e di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutelare i lori interessi giuridici, sociali e di lavoro, nonché di contribuire allo sviluppo della politica scolastica e del sistema di istruzione.


    Attività


    Art.3) Lo SNADIR persegue gli scopi di cui all’articolo 2 attraverso adeguate proposte politiche e sindacali, specifiche attività di contrattazione, legittime azioni di pressione verso le controparti, particolari federazioni con altri organismi sindacali o professionali ed appropriate attività di patronato e quant’altro deciderà il Congresso nazionale.


    Durata


    Art.4) Il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE È a tempo indeterminato.


    I soci


    Art.5) I soci possono essere tutti coloro che presentino le caratteristiche indicate nell’articolo 1. Per essere ammessi come tali devono versare una quota sociale il cui ammontare è stabilito dal Congresso nazionale.


    Tutti i soci devono partecipare attivamente alle iniziative del sindacato nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo. L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario della stessa.


    L’iscrizione al sindacato e la riscossione della quota associativa si intendono tacitamente rinnovate per l’anno successivo – anche in caso di variazione dell’importo della quota a seguito di deliberazione del Congresso nazionale, da notificarsi con i mezzi che il sindacato riterrà più opportuni entro il trenta (30) settembre – ove non vengano formalmente revocate dal socio mediante comunicazione scritta alla segreteria nazionale.


    La qualità di socio si perde:


    a) per dimissioni;


    b) per morosità;


    c) per radiazione.


    A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:


    a) l’ammonizione;


    b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato;


    c) l’espulsione dal sindacato.


    Tali sanzioni disciplinari vengono deliberate dalla segreteria nazionale.


    Organi statutari


    Art.6) Gli organi dello SNADIR sono:


    – il congresso provinciale;


    – la segreteria provinciale;


    – il congresso nazionale;


    – il collegio nazionale dei probiviri;


    – la segreteria nazionale.


    Il congresso provinciale


    Art.7) Il congresso provinciale è l’assemblea dei soci dello SNADIR della provincia.


    Il congresso provinciale si pronuncia sulla situazione della categoria e sull’azione svolta dal sindacato; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l’attività degli organi dello SNADIR a livello provinciale, regionale e nazionale; compila ed approva il regolamento congressuale provinciale; elegge i delegati provinciali al congresso nazionale; elegge la segreteria provinciale e ne valuta l’operato.


    La segreteria provinciale


    Art.8) La segreteria provinciale è l’espressione del congresso provinciale presso gli organismi nazionali e rappresenta lo SNADIR presso gli organismi provinciali.


    Dà attuazione alle deliberazioni del congresso provinciale e degli organi regionali e nazionali; svolge attività di contrattazione decentrata e di patronato; approva il bilancio


    preventivo e consuntivo; redige e conserva su appositi registri i verbali delle riunioni degli organi provinciali,la contabilità di bilancio e l’elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello provinciale; elegge al suo interno un segretario coordinatore, responsabile della funzione di rappresentanza della segreteria provinciale, il quale fa parte di diritto del congresso nazionale.


    Particolari deleghe


    Art.9) Qualora ragioni di opportunità lo consentano, la segreteria nazionale può costituire segreterie provinciali con funzioni di segreteria regionale. Tali segreterie avranno la funzione di coordinamento dell’attività sindacale a livello regionale; rappresentano lo SNADIR presso gli organismi regionali.


    Può essere convocato il congresso regionale.


    Esso si pronuncia sulla situazione della categoria e sull’azione svolta dal sindacato; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale a carattere consultivo per l’attività degli organi dello SNADIR.


    Il congresso nazionale


    Art.10) Partecipano al congresso nazionale:


    – il segretario nazionale;


    – i membri della segreteria nazionale;


    – i delegati eletti dai congressi provinciali;


    – i segretari provinciali o i delegati provinciali;


    – i coordinatori regionali;


    – i soci fondatori regolarmente iscritti allo SNADIR.


    Il congresso nazionale si pronuncia sulla situazione della categoria e sull’azione svolta dal sindacato; compila ed approva il regolamento congressuale nazionale; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l’attività degli organi dello SNADIR a livello nazionale; stabilisce l’importo della quota associativa e la percentuale della quota da distribuire annualmente a ciascuna sezione provinciale; elegge il segretario nazionale e la segreteria nazionale; elegge il collegio nazionale dei probiviri.


    Il collegio nazionale dei probiviri


    Art.11) Il collegio dei probiviri È composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti dal congresso nazionale.


    Il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al collegio dei probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dallo SNADIR. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi del sindacato. Le decisioni sono inappellabili.


    Le altre competenze del collegio dei probiviri e le modalità di funzionamento sono demandate ad un apposito regolamento adottato dal congresso nazionale.


    La segreteria nazionale


    Art.12) La segreteria nazionale, organo direttivo, è l’espressione del congresso nazionale ed ha funzione di rappresentanza generale dello SNADIR.


    E’ composta dal segretario nazionale e da non più di quattordici (14) soci, eletti fra i membri del congresso nazionale.


    La segreteria nazionale:


    a) dà attuazione alle deliberazioni del congresso nazionale;


    b) svolge attività di contrattazione generale e di patronato;


    c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;


    d) redige e conserva su appositi registri i verbali delle riunioni degli organi nazionali, la contabilità di bilancio e l’elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello nazionale;


    e) delibera, nelle more della costituzione di segreterie provinciali, in via d’urgenza, l’ammissione di nuovi soci e la decadenza degli stessi;


    f) ratifica o meno, ferma restando in ogni caso la loro efficacia giuridica, gli atti compiuti in via d’urgenza dal segretario nazionale;


    g) delega all’occorrenza i propri poteri a uno o più componenti della segretaria nazionale, fissando i limiti delle deleghe;


    h) aggiorna all’inizio dell’anno, o quando ne ravvisa la necessità, l’elenco dei soci che fanno parte del sindacato;


    i) elegge al suo interno tre vice segretari nazionali;


    j) elegge al suo interno un tesoriere responsabile dell’attività finanziaria del sindacato;


    k) delibera, ove lo ritenga necessario, l’istituzione di segreterie zonali (sub provinciali) fissandone i compiti con appositi regolamenti all’uopo emanati; il segretario zonale farà parte di diritto della segreteria provinciale;


    l) delibera l’istituzione di centro-studi, centri autonomi di assistenza fiscale e di patronati;


    m) convoca gli organismi provinciali; nelle more della convocazione del primo congresso provinciale elegge il segretario ed il tesoriere provinciali; il segretario ed il tesoriere così eletti resteranno in carica fino all’elezione di tali organi da parte del congresso provinciale;


    n) compie quant’altro le viene demandato dal presente Statuto.


    Il segretario nazionale


    Art.13) Il segretario nazionale:


    a) ha la rappresentanza legale del sindacato sia in campo negoziale che giudiziale ed amministrativo;


    b) in caso di urgenza compie tutti gli atti che ritiene necessari, comprese le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e le azioni di natura conservativa o esecutiva;


    c) può delegare con atto formale avente anche rilevanza esterna, alcuni suoi compiti ad altro membro della segreteria nazionale;


    d) convoca e presiede le riunioni del congresso nazionale e della segreteria nazionale;


    e) promuove, dirige e coordina l’attività del sindacato con la collaborazione della segreteria nazionale;


    f) può compiere in qualsiasi momento verifiche alla cassa in presenza del tesoriere;


    g) compie quant’altro previsto nel presente statuto.


    Il tesoriere


    Art.14) Il tesoriere è responsabile solidalmente col segretario nazionale dell’attività finanziaria del sindacato; tiene i libri contabili; prepara lo stato di previsione e il bilancio consuntivo nonché lo stato patrimoniale da sottoporre alla segreteria nazionale; provvede all’esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti e alle spese necessarie, previa autorizzazione del segretario nazionale o di un suo delegato.


    Le sezioni provinciali


    Art.15) Le sezioni provinciali dello SNADIR sono, dal punto di vista amministrativo e patrimoniale, autonome, entità distinte tra loro e dal Sindacato Nazionale e dai suoi organi periferici. Pertanto, il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE, nella sua struttura nazionale e i suoi organi nazionali non rispondono della gestione amministrativa delle sedi provinciali, le quali restano le sole responsabili dei loro impegni economici, salvo il caso in cui vi sia stata una preventiva autorizzazione per iscritto della segreteria nazionale.


    Delegati d’Istituto


    Art.16) I delegati d’Istituto sono nominati dalla segreteria provinciale o, dove manca, dalla segreteria regionale o nazionale.


    Svolgono attività di contrattazione decentrata, seguendo le direttive della segreteria nazionale.


    Le cariche


    Art.17) Le cariche negli organismi statutari sono elettive e durano tre (3) anni. Hanno diritto di voto tutti i soci dello SNADIR. Le elezioni sono organizzate dalla segreteria di competenza e si svolgono con votazioni dirette o segrete.


    Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E’ consentito soltanto il rimborso delle spese vive.


    Le risorse finanziarie e patrimoniali


    Art.18) Il patrimonio del sindacato è costituito da:


    a) le quote versate periodicamente dai soci;


    b) eventuali lasciti e donazioni;


    c) contributi provenienti da privati e da enti pubblici;


    d) eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità;


    e) i corrispettivi dei costi per i servizi resi in rapporto di convenzione;


    f) i redditi del patrimonio medesimo.


    Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.


    Le risorse finanziarie e patrimoniali dello SNADIR sono amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle provinciali. Ogni segreteria È responsabile in solido della gestione economica di sua competenza.


    L’anno sociale e l’esercizio finanziario si aprono il 1º gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri analitici.


    Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


    Sostituzione dei componenti la segreteria nazionale e


    le segreterie provinciali


    Art.19) Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti la segreteria nazionale, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione; i membri così nominati restano in carica fino al Congresso Nazionale successivo.


    Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare d’urgenza il Congresso Nazionale perché provveda alla sostituzione dei mancanti.


    Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti le segreterie provinciali, la loro sostituzione viene demandata ad un apposito regolamento attuativo dello Statuto.


    Modifiche dello Statuto


    Art.20) Le modifiche del presente statuto saranno deliberate, su proposta della segreteria nazionale, dal congresso nazionale con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.


    Scioglimento del sindacato


    Art.21) Lo scioglimento del sindacato può essere deliberato dal congresso nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.


    Esaurita la liquidazione, la destinazione del patrimonio residuo avverrà, sentito l’organismo di controllo preposto per legge, a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


    Rinvio a norme generali

    Art.22) Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le norme del diritto civile relative alle associazioni.

  • Regolamento attuativo dello statuto dello Snadir

    REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLO SNADIR


    I soci


    Art.1- Tutti i soci sono tenuti a partecipare attivamente alle iniziative del sindacato come previsto dallo Statuto e come prescritto dal seguente Regolamento attuativo dello Statuto approvato dal Congresso nazionale. Il presente Regolamento è approvato dalla Segreteria nazionale su mandato del Congresso Nazionale tenutosi a Fiuggi il 3/5 dicembre 2003.


    Per l’attività del socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla segreteria nazionale o provinciale.


    Il socio è tenuto a versare la quota fissata dal congresso nazionale; qualora non versi detta quota sociale entro il mese di febbraio di ogni anno è sospeso dalla qualità di socio.Tale qualità, comunque, si perde a causa di ritardo superiore a tre (3) mesi nel pagamento delle quote sociali. I soci morosi, che volessero regolarizzare la propria posizione, dovranno versare l’importo di tutte le quote arretrate.


    La qualità di socio si perde pure per radiazione qualora il medesimo commetta azioni disonorevoli entro e fuori il sindacato o con la sua condotta costituisca ostacolo all’attività del sindacato e al decoro della categoria.


    A questa sanzione disciplinare e alle altre previste dallo Statuto il socio può fare appello al collegio nazionale dei probiviri il cui verdetto è definitivo.


    In caso di morte, dimissioni, decadenza ed esclusione il socio o i suoi aventi causa non possono far valere alcun diritto sul fondo patrimoniale del sindacato, anche se vi avessero contribuito con personale donazione di qualsivoglia natura.


    Il congresso provinciale


    Art.2- Il congresso provinciale è convocato dal segretario provinciale quando è opportuno o necessario oppure su richiesta per iscritto del 10% degli iscritti della provincia o della maggioranza dei componenti la segreteria provinciale e comunque almeno una volta ogni triennio per il rinnovo delle cariche previste dallo Statuto e l’elezione dei delegati provinciali in vista del Congresso nazionale.


    All’atto della convocazione la segreteria provinciale può disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza diritto di voto, esperti non soci.


    All’inizio dei suoi lavori il congresso provinciale elegge un Presidente garante del corretto funzionamento dei lavori e approva , su proposta della segreteria provinciale, il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.


    Il Regolamento, comunque, deve rispettare quanto previsto dalle norme Statutarie.


    La segreteria provinciale


    Art.3- La segreteria provinciale è composta da cinque a sette membri eletti fra i soci della provincia durante il Congresso provinciale in cui è previsto il rinnovo delle cariche.


    Oltre al segretario coordinatore al suo interno elegge anche il tesoriere.


    La segreteria provinciale viene convocata dal segretario provinciale almeno una volta a trimestre e, all’occorrenza, su richiesta scritta della maggioranza semplice dei suoi membri; è convocata dalla Segreteria Nazionale in caso di commissariamento e/o nei casi (inadempienze, iniziative o paralisi) previsti dal comma successivo.


    In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dal Congresso Nazionale e/o dalla Segreteria Nazionale, o di iniziative che compromettano le scelte e l’immagine del Sindacato, oppure di paralisi delle attività della segreteria provinciale, la sezione stessa può essere commissariata dalla Segreteria nazionale, con il parere vincolante del Collegio dei Probiviri e dopo aver acquisito le eventuali controdeduzioni della Segreteria provinciale interessata, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere al rinnovo delle cariche provinciali.


    Il componente dimissionario viene surrogato con il primo dei non eletti nell’ambito della votazione congressuale provinciale. Qualora non vi siano più soci che abbiano riportato voti, la segreteria nazionale provvederà a sostituirli con propria deliberazione; i componenti così nominati restano in carica fino al Congresso Provinciale successivo. Se viene meno la maggioranza dei componenti, la Segreteria Nazionale convoca entro sei mesi un congresso provinciale per il rinnovo delle cariche statutarie.


    Il congresso nazionale


    Art.4- Il congresso nazionale è convocato dal segretario nazionale quando è opportuno o necessario oppure su richiesta per iscritto di un terzo (1/3) dei componenti il congresso nazionale o della maggioranza semplice dei membri della segreteria nazionale e comunque almeno una volta ogni tre anni per il rinnovo delle cariche previste dagli organi statutari.


    All’atto della convocazione la segreteria nazionale può disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza diritto di voto, esperti non soci.


    Dopo l’atto di convocazione e prima dello svolgimento congressuale per il rinnovo delle cariche statutarie devono essere riuniti i congressi provinciali.


    All’inizio dei suoi lavori il congresso nazionale elegge un comitato di presidenza di tre membri che collabora con il Presidente garantendo il corretto funzionamento dei lavori e approva, su proposta della segreteria nazionale, il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.


    La segreteria nazionale


    Art.5- La segreteria nazionale è convocata dal segretario nazionale quando occorre ed è necessario e , comunque, almeno una volta ogni semestre. Deve essere altresì convocata ogni qualvolta lo richiedono per iscritto la maggioranza semplice dei suoi membri.


    La segreteria nazionale è delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali e a tale scopo nomina la delegazione politica composta da quattro membri.


    La segreteria nazionale, dopo aver individuato settori nazionali del lavoro, ne nomina i responsabili affidando loro specifiche funzioni.


    La segreteria nazionale elegge al suo interno tre vicesegretari nazionali.


    Le decisioni riguardanti l’organizzazione, le strategie e la politica del sindacato vanno prese a maggioranza semplice, mentre per le decisioni riguardanti sanzioni disciplinari è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3).


    Il componente dimissionario viene sostituito con deliberazione della Segreteria Nazionale; i componenti così nominati restano in carica fino al Congresso Nazionale successivo. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare entro sei mesi il Congresso Nazionale perché provveda alla sostituzione dei mancanti.


    Il collegio nazionale dei probiviri


    Art.6- Il collegio nazionale dei probiviri è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti dal congresso nazionale con votazione nella quale è possibile esprimere tre preferenze sui cinque membri da eleggere. I tre che riporteranno il maggior numero di preferenze saranno eletti membri effettivi, il quarto ed il quinto saranno eletti membri supplenti.


    Il collegio dei probiviri elegge al proprio interno un Presidente cui spetta di convocare e presiedere le sedute.


    Al collegio dei probiviri spetta il giudizio , previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi dello Snadir. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi del sindacato. E’ competente pure a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche sia all’interno del sindacato, sia quali rappresentanti dello stesso in organismi esterni e del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del sindacato o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sindacato e della categoria. Il collegio, ricevuto un ricorso, si riunisce entro 15 giorni e deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il collegio deve emettere la propria decisione entro novanta (90) giorni dalla prima riunione. La carica di membro del collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo nel sindacato. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità delle infrazioni sono: a) l’ammonizione; b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato; c) la radiazione dal sindacato. Ogni provvedimento adottato dal collegio dei probiviri deve essere motivato per iscritto. La decisione finale motivata per iscritto è inappellabile.


    La carica di componente del collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con qualsiasi carica elettiva nazionale all’interno del sindacato. Il componente dimissionario viene sostituito con deliberazione della Segreteria Nazionale; i componenti del collegio nazionale dei probiviri così nominati restano in carica fino al Congresso Nazionale successivo.


    Le riunioni degli organi statutari


    Art.7- Le riunioni ordinarie di qualsiasi organo statutario sono indette nelle sedi sociali o in un luogo diverso con preavviso di almeno dieci (10) giorni a mezzo lettera semplice. La lettera di avviso deve contenere l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione va altresì affisso nelle sedi del sindacato durante i dieci (10) giorni antecedenti quello stabilito per la riunione. Gli organi statutari si riuniscono in seconda convocazione dopo un’ora dalla prima.


    Le riunioni degli organismi sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei membri. Non raggiungendo tale numero di presenze, la riunione sarà valida in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti l’organismo interessato. Qualora non si raggiungesse nemmeno in seconda convocazione il numero legale si procede ad una nuova convocazione dell’organismo statutario interessato.


    La presidenza delle riunioni spetta al presidente o al segretario dell’organo; in caso di assenza o impedimento, al vicepresidente o vicesegretario; in caso di assenza o impedimento del vicepresidente o del vicesegretario spetta al socio più anziano d’età. Chi presiede le riunioni nomina il segretario verbalizzante.


    Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; si fanno a scrutinio segreto qualora l’assemblea lo riterrà opportuno. E’ ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due (2) soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le maggioranze diverse espressamente previste dal presente regolamento e dallo statuto.


    Nei casi di riunioni straordinarie e urgenti degli organi statutari, la convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima con la comunicazione del relativo ordine del giorno con qualsiasi mezzo che consente di avvisare l’interessato.


    Le cariche


    Art.8- Per le elezioni per il rinnovo delle cariche qualora siano presentate più liste di candidati, è applicato il metodo proporzionale. L’organo elettivo delibera a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le preferenze esprimibili e il quoziente di proporzionalità che determina la composizione degli organismi stessi.


    Gli eletti durano in carica tre (3) anni. Decadono anticipatamente per dimissione individuale o collettiva presentata all’organo elettore o per sfiducia votata da questo nei loro confronti. Qualora per dimissioni o per altra causa uno dei membri degli organi statutari cessi prima del termine stabilito, la composizione dell’organo verrà integrata secondo le modalità del presente regolamento e dello statuto, rimanendo immutata la scadenza della carica dell’organo, ad eccezione dei casi previsti dallo statuto.


    Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E’ consentito soltanto il rimborso delle spese vive. Pur tuttavia la segreteria nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) può deliberare la retribuzione per l’attività di uno o più componenti la segreteria nazionale ed eventualmente, per particolari situazioni, di segretari provinciali o zonali.


    In ogni caso è da retribuire il socio che abbia ottenuto su delibera della segreteria nazionale il distacco sindacale senza retribuzione da parte dello Stato.


    Le risorse finanziarie e patrimoniali


    Art.9- Le risorse finanziarie e patrimoniali dello Snadir sono amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle provinciali. Ogni segreteria è responsabile in solido della gestione economica di sua competenza. La segreteria nazionale acquisisce i versamenti dei soci ed eroga ogni sei (6) mesi alle segreterie provinciali le percentuali delle quote versate dai soci appartenenti alle rispettive province.


    Per i professori incaricati in servizio il computo è fatto in base alla sede scolastica dove insegnano ; per gli altri in base alla residenza.


    L’anno sociale e l’esercizio finanziario si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri analitici. Essi devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Sindacato.


    Le segreterie provinciali entro cinque (5) giorni dall’approvazione del bilancio trasmettono copia del medesimo alla segreteria nazionale, che curerà la redazione coordinata dei bilanci e la successiva approvazione.


    Il bilancio preventivo provinciale e quello consuntivo nazionali sono approvati annualmente entro il 31 maggio di ogni anno.


    Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati annualmente entro il di ogni anno.


    Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


    Approvato dalla Segreteria Nazionale in Modica il 12 maggio 2004


    su delega del Congresso Nazionale del 3/5 dicembre 2003


     




















    Prof. Antonino Abbate

    Prof. Alberto Borsò

    Prof.ssa Maricilla Cappai

    Prof. Francesco Cacciapuoti

    Prof.ssa Sandra Fornai

    Prof.ssa Angela Loritto

    Prof. Salvatore Modica

    Prof. Giuseppe Pace

    Prof. Orazio Ruscica

    Prof.ssa Marisa Scivoletto

    Prof. Ernesto Soccavo