Categoria: Cedolino/Contratti/Ricostruzione Carriera/Stipendi

  • Fgu/Snadir al MIM: l’anno scolastico inizia di domenica

    I contratti mantengano la decorrenza giuridica ed economica al 1° settembre  e le ore di programmazione alla primaria siano assegnate secondo quanto già stabilito per i docenti di posto comune
     
    L’inizio del prossimo anno scolastico (1° settembre 2024) coinciderà con una giornata domenicale; non per questo, tuttavia, potrà essere esclusa dal computo retributivo e previdenziale spettante al lavoratore.
     
    È quanto stabiliscono la Circolare Ministeriale prot.7494 del 19 luglio 2013, la Circolare Ministeriale 26 agosto 2002, n. 95 e la Circolare Telex – Gab./IV prot. 5452/275/MS del 19/10/91, precisando che la coincidenza della giornata domenicale del 1° settembre con la data di inizio dell’anno scolastico non può, in alcun modo, incidere negativamente sulle posizioni giuridiche ed economiche del personale della scuola.
     
    Si consideri anche che la mancata retribuzione del 1° settembre si configurerebbe come una violazione del diritto al pagamento della domenica successiva al termine del periodo contrattuale e l’inizio di un successivo contratto (art. 40 comma 3 del CCNL 2006/2009, CCNL 2019/2021 oppure dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024).
     
    Una diversa (e illegittima) interpretazione, e conseguente decorrenza giuridica ed economica dal 2 settembre 2024, determinerebbe, poi, una interruzione della continuità del servizio e comporterebbe l’anticipata liquidazione del trattamento di fine rapporto/servizio.  
     
    La Fgu/Snadir, a tutela dei propri iscritti e di tutti gli insegnanti di religione incaricati annuali, ha evidenziato al Ministero dell’Istruzione tale situazione che è stata valutata con attenzione, anche in considerazione delle precedenti occasioni in cui la coincidenza del giorno domenicale con il 1° settembre si è verificata.
     
    Durante la riunione di questa mattina (24 luglio 2024) dedicata alla circolare supplenze 2024/2025 che recepirà la norma in questione, il MIM ha accolto le richieste della Fgu/Snadir ribadendo che in relazione alla coincidenza della data inizio dell’anno scolastico con la giornata domenicale, la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025 e che la circostanza che tale data coincida con la domenica non può incidere sulle posizioni giuridiche soggettive previdenziali ed assistenziali.
     
    Inoltre, la Fgu/Snadir ha chiesto l’applicazione dell’attribuzione delle ore di programmazione nella scuola primaria per spezzoni inferiori a 22 ore settimanali secondo quanto già stabilito per i docenti di posto comune, di sostegno e di educazione motoria, cioè un’ora di programmazione fino a 11 ore settimanali e due ore fino a 22 ore settimanali. Tale disposizione migliorativa andrebbe a superare le vecchie indicazioni della C.M. 366/1996. Su questa problematica l’Amministrazione ha espresso un parere non ostativo ma che occorre interloquire con il MEF, così da affrontare e definire la problematica mesi prossimi mesi.
     
    L’ennesima affermazione della bontà delle proposte di FGU/Snadir ai tavoli ministeriali – dice il segretario nazionale dello Snadir e presidente di FGU, professore Orazio Ruscica – Le nostre richieste sono sistematicamente accolte per i loro contenuti, l’ammissibilità e la giustezza degli obiettivi che si propongono. Quando ci sediamo ad un tavolo ministeriale, abbiamo piena contezza della fattibilità di ciò che chiediamo e, dunque, di come possa essere recepito da quanti sono chiamati a decidere”.
     
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 24 luglio 2024 – h.17,30
  • Anno Scolastico 2024: contratti con decorrenza giuridica dal 1° settembre, anche se cade di domenica

    Chiesto al MIM di fornire direttive alle scuole per assicurare la retribuzione sin dal 1° settembre

    Quest’anno, l’inizio del nuovo anno scolastico (primo settembre 2024) cadrà di domenica.
     
    Precisiamo che, come già accaduto altre volte in passato, la decorrenza giuridica da assegnare ai contratti rimane comunque quella del primo settembre.
     
    La coincidenza casuale della giornata domenicale con la data di inizio dell’anno scolastico, che impedisce la materiale assunzione in servizio, non potrà in alcun modo incidere negativamente né sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né quindi sul diritto all’intera retribuzione mensile del personale in questione (di ruolo, incaricato annuale o supplente annuale).
     
    Tutti i docenti assunti con decorrenza giuridica al primo settembre avranno quindi diritto a percepire la retribuzione del mese di settembre 2024, comprensivo anche della giornata domenicale in questione.
     
    Richiesto al MIM di fornire indicazioni alle istituzioni scolastiche per garantire la retribuzione a partire dal 1° settembre.
     
     
     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 12 luglio 204 – h.12,30

  • Recupero 2013 nella progressione di carriera: l’ordinanza della Cassazione

    Opportunità di recupero economico e azione legale
     
    La recente ordinanza 16133 dell’11 giugno 2024 della Corte di Cassazione, riconosce come rilevante ai fini giuridici l’anno 2013 sia per il personale precario che per quello di ruolo.
     
    Ricordiamo che il blocco della progressione economica per gli anni 2010/2011/2012/2013 è stato stabilito dal Governo Berlusconi IV (Popolo della libertà, Lega Nord, Movimento per le Autonomie) con l’art. 9 del D.L. 78/2010.
     
    Successivamente con diverse azioni sindacali attuate efficacemente dalla Federazione Gilda-Unams/Snadir si è riusciti con tre Contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente CCNL 4/8/2010, CCNL 10/3/2011 e CCNL 7/8/2012, a recuperare gli anni 2010, 2011 e 2012 agli effetti giuridici ed economici. L’anno 2013 era rimasto purtroppo fuori dagli accordi per mancanza di disponibilità    delle forze politiche.
     
    L’Ordinanza 16133 dell’11 giungo scorso, in linea con quanto già stabilito dalla stessa Corte con sentenza 178/2015, stabilisce la legittimità del blocco per “esigenze di contenimento delle spesa pubblica” solo se riferito al periodo indicato dalla norma di legge. Infatti, recita così la sentenza: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
     
    Pertanto, la predetta ordinanza permette di intraprendere un’azione a tutela degli iscritti Snadir e di coloro che vorranno iscriversi, caldeggiando la presentazione di una diffida al fine di recuperare le somme spettanti e come atto per l’interruzione dei termini di prescrizione al fine di avviare un eventuale ricorso territoriale.
     
    Chiunque fosse interessato, potrà compilare il FORM ; dopo la compilazione sarà possibile scaricare il modello di diffida.
     
    Tale modello dovrà essere invito agli indirizzi indicati a mezzo pec o tramite raccomandata A/R (si ricorda di conservare la documentazione di avvenuta ricezione/consegna).
     
    Vi terremo informati tramite email delle eventuali successive azioni da intraprendere.
     
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 04 luglio 2024 – h.16,15
  • Ricostruzione di carriera del personale di ruolo. Chi deve presentare domanda?

     Il personale della scuola di ruolo deve presentare la domanda entro il 31 dicembre 2023 tramite il sistema di Istanze On Line, mentre gli incaricati annuali di religione devono presentarla in forma cartacea

     
     
    La legge 107/2009 all’art. 1 comma 209 stabilisce che la ricostruzione di carriera del personale della scuola a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica di ruolo, debba essere richiesta tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il fine di tale inserimento in un preciso periodo dell’anno si rende necessario affinché il MEF possa prevedere nella pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.
     
    Su “Istanze On Line” il personale di ruolo Docente (compresi gli Insegnanti di Religione Cattolica), educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2022.
     
    Ricordiamo che la Nota MIUR 17030 del 01-09-2017 e l’Avviso pubblicato al SIDI il 27 settembre 2018, al fine di progredire sulla strada della dematerializzazione, così come previsto dalla legge 183/2012 all’art. 15, hanno già reso disponibile sul portale “Istanze On Line” la funzione “Richiesta ricostruzione di carriera”.
     
    Chi potrà accedere a tale funzione telematica? 
    I docenti a tempo indeterminato che hanno superato l’anno di formazione e prova, così come previsto dal D.M. 850/2015. Chiaramente, le domande di ricostruzione di carriera del personale di ruolo inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017 restano comunque valide.
     
    Docenti di religione di ruolo
    I docenti di religione di ruolo assunti al 1° settembre 2022, avendo superato l’anno di prova, devono quindi procedere immediatamente ad una nuova ricostruzione di carriera.
    Qualora qualche docente di religione cattolica, assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo a partire dal 1° settembre 2017, non abbia ancora fatto richiesta di ricostruzione di carriera, deve procedere immediatamente a tale richiesta al fine di bloccare l’eventuale prescrizione del diritto a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo. 
    In questi casi, potrà procedere alla richiesta tramite il portale “Istanze On line”, inviando tramite la funzione “dichiarazione dei servizi” l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, confermando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, nonché quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
     
    Docenti di religione incaricati annuali
    È dunque evidente che non sono interessati a questa nuova procedura telematica i docenti di religione incaricati annuali aventi diritto alla ricostruzione di carriera così come previsto dalla legge 312/1980 art. 53 ultimo comma (cfr. anche la C.M. n.2/2001). Per questi ultimi, le domande, pur continuando ad essere presentate nella “finestra temporale” stabilita dalla Legge 107/2015, dovranno essere presentate in forma cartacea all’Istituzione Scolastica di servizio; permane l’obbligo da parte della stessa di elaborare i decreti e trasmetterli alla Ragioneria dello Stato di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno.
     
    Chiedi allo Snadir
    La nostra trentennale azione a favore della categoria dei docenti di religione ci ha consentito di consolidare una competenza solida e aggiornata nell’elaborare ogni fattispecie di ricostruzione e progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione, così come degli stessi docenti di ruolo.
    Pertanto, per qualsiasi ulteriore chiarimento o elaborazione delle predette ricostruzioni, contattate la sede Snadir provinciale più vicina oppure la sede nazionale 0662280408 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 alle 19.00, oppure scrivendo a ricostruzioniestipendi@@snadir.it 
     
     
     
    Snadir  – Professione i.r.- 18 ottobre 2023 – h.19,00
     
  • Nuova modalità di firma dei contratti dei docenti tramite FEA, denominata “Sigillo”

    Passaggio graduale all’uso della firma elettronica avanzata – FEA
     
    Il Piano di semplificazione per la scuola, presentato dal Ministro dell’istruzione e del merito in occasione del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2023, prevede, tra i diversi interventi in favore delle famiglie, degli studenti e delle istituzioni scolastiche, una specifica iniziativa funzionale all’accesso e all’utilizzo della di Firma Elettronica Avanzata (FEA), denominata “Sigillo”.
    Tale soluzione, messa a disposizione dal Ministero per tutte le istituzioni scolastiche, consente di velocizzare le attività amministrative svolte dalle segreterie (ad es. la sottoscrizione dei contratti da remoto), favorire le relazioni tra scuola, personale scolastico e soggetti esterni e garantire la conformità ai requisiti di gestione documentale. 
    Il solo requisito richiesto, per i soggetti firmatari, è quello di essere in possesso di identità digitale SPID o CIE.
    • del personale docente immesso in ruolo per l’a.s. 2023/24,
    • del personale docente in assegnazione provvisoria,
    • del personale supplente breve e a tempo determinato, docente ed ATA.
    Chiaramente la Firma Elettronica Avanzata (FEA) è diversa dalla presa di servizio al 1° settembre e non necessariamente coincide con questa. La presa di servizio va fatta sempre in presenza tranne nei casi previsti per il differimento della stessa (congedo di maternità obbligatoria, interdizione per gravi complicanze della gestazione, ricoveri ospedalieri, malattia e infortunio).
    La FEA, abilitando in modalità remota la firma di documenti digitali, è l’equivalente informatico della firma autografa apposta su un documento cartaceo.
    Il passaggio all’uso della firma elettronica potrà avvenire in modo graduale, in modo da permettere alle istituzioni scolastiche di familiarizzare con la nuova modalità operativa, anche in base alle proprie esigenze organizzative.
    Qualora l’ufficio di segreteria dell’istituzione scolastica intenda avvalersi della FEA il flusso di lavoro sarà il seguente:
    a)     inserimento dei dati contrattuali a sistema;
    b)    scelta della modalità di firma con FEA;
    c)     convalida prospetto R-1/R-2: la procedura si occupa di inviare automaticamente il contratto al sistema Sigillo per l’apposizione della firma elettronica avanzata (FEA);
    d)    firma delle parti contraenti, opportunamente informate da specifica messaggistica inviata via email da parte del sistema Sigillo;
    e)    download del contratto firmato elettronicamente da Sigillo e protocollazione, utilizzando i normali applicativi in dotazione alla scuola;
    f)      invio al sistema NoiPA per il pagamento.
    L’iniziativa è rivolta ai DS e DSGA delle Istituzioni scolastiche, alle segreterie scolastiche e a tutti i soggetti, dotati di SPID, ai quali viene richiesto di apporre la propria firma su documenti prodotti dalle Scuole stesse.
    Chiaramente, in caso di mancata attivazione dell’opzione di firma con FEA (vedi sopra lettera b), il flusso di lavoro, attualmente previsto, si svolgerà secondo le normali sequenze operative.
    Redazione
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 2 settembre 2023 – h.18,15