Categoria: Cedolino/Contratti/Ricostruzione Carriera/Stipendi

  • BLOCCATI GLI SCATTI DI ANZIANITA’. Proroga di 2 anni delle classi e degli scatti con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011

    BLOCCATI GLI SCATTI DI ANZIANITA’
    Proroga di 2 anni delle classi e degli scatti con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011


    Con la Nota 181 del 29-12-2010, avente come oggetto gli interventi in applicazione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato l’articolo 9, comma 23, il quale stabilisce che per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. In pratica per gli anni 2011 e 2012 si è proceduto alla proroga per 2 anni delle classi e degli scatti che maturino con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011.
    Mentre per gli adempimenti relativi all’anno passato (2010) si attendono le disposizioni provenienti dall’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico
    (I.G.O.P. ) della Ragioneria di Stato di via XX Settembre.
     

    Snadir – Professione i.r. – 5 gennaio 2011

  • IN ARRIVO IL CEDOLINO UNICO. A partire da Gennaio 2011 in un’unica busta paga le competenze fisse e accessorie

    IN ARRIVO IL CEDOLINO UNICO
    A partire da Gennaio 2011 in un’unica busta paga le competenze fisse e accessorie


    Con decreto 1 dicembre 2010, pubblicato nella G. U. n. 293 del 16 dicembre 2010, e la circolare n. 39 del 22 dicembre  il Ministero dell´economia e delle finanze ha disciplinato lo speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato, meglio noto come "cedolino unico".
    La realizzazione del Cedolino Unico consegue da quanto disposto all’art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 e all’art. 4 la legge n. 122 del 30 luglio 2010 e si inquadra nella strategia di dematerializzazione e semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione.
    Secondo quanto affermato nel portale SPT-MEF "la realizzazione del progetto consente di:
    * favorire la semplificazione degli adempimenti a carico dei diversi uffici e dei singoli utenti;
    * rendere più efficiente la gestione e il trattamento di tutte le competenze accessorie;
    * unificare le modalità di pagamento per ogni singolo dipendente;
    * migliorare e uniformare per gli utenti la leggibilità dei documenti stipendiali attraverso un unico cedolino rinnovato e migliorato nello stile grafico;
    * fornire la completa certificazione contributiva dei dipendenti;
    * garantire la corretta distribuzione delle ritenute fiscali evitando onerosi conguagli a carico del dipendente".

    Con l’applicazione del"cedolino unico" tutti gli emolumenti spettanti non saranno più pagati dalle istituzioni, ma dal Service Personale Tesoro (SPT) per mezzo di ordini collettivi di pagamento.

    Le nuove procedure saranno applicate dall´anno finanziario 2011 anche al personale delle scuole statali assunto a tempo indeterminato, a tempo determinato e incaricato, nonché ai supplenti previsti dall´art. 2, comma 5, del DL n. 147/2007, convertito dalla L. n. 176/2007 (ovvero il personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità e personale nominato per supplenze brevi e che si trova in congedo di maternità).
    Saranno anche liquidate con il cedolino unico le competenze accessorie dei supplenti brevi, mentre rimane a carico dei bilanci delle singole istituzioni il pagamento delle competenze fisse per tale personale. Dal cedolino unico sono però esclusi i buoni pasto, missioni, risarcimenti danni e le spese legali.

    Le istituzioni scolastiche sono individuate come POS (punto ordinante di spesa) e pertanto provvederanno alla gestione dei fondi assegnati dal MIUR, in conformità alla contrattazione integrativa di istituto secondo le indicazioni del Miur fornite con la circolare sul programma annuale. Una volta ricevuta la comunicazione sui fondi assegnati, le istituzioni scolastiche dovranno comunicare a SPT gli elenchi del personale interessato alla liquidazione dei compensi, indicando il capitolo/piano di gestione per ciascun dipendente, l’importo lordo dipendente, l’anno a cui si riferisce il compenso. SPT procederà così al calcolo delle competenze accessorie dovute al personale in questione. I risultati dell’elaborazione dovranno essere valicati sia dal Dsga, sia dal Dirigente scolastico e trasmessi tramite SPT al SIRGS – sottosistema spese web per la verifica di disponibilità).
    Le spese sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti, per questo sia le eventuali economie che le somme rimaste da pagare nell’ultimo mese dell’esercizio  verranno versate sull’apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme saranno riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano gestionale della spesa dell’esercizio successivo, a seguito di richiesta  della amministrazione interessata.

    I pagamenti vengono gestiti su capitoli unici, nell’ambito di ogni centro di responsabilità/programma. Ogni capitolo è ripartito in piani gestionali. Per le istituzioni scolastiche il Piano gestionale 02 riguarda le "Spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore"

                                                                                                                            La Redazione

    Allegati
    * Art.4 – Legge 122 del 30 luglio 2010

    * Circolare 28 del 2 luglio 2010
    * Mef, decreto 1 dicembre 2010 – Attuazione cedolino unico
    * Mef, circolare 39 del 22-12-10 – Cedolino unico

    Snadir – Professione i.r. – 03/01/2010

  • MEF: il trattamento economico dei docenti di religione di ruolo di scuola secondaria di 1° grado deve essere uguale a quello dei docenti di scuola secondaria superiore. Accolta la tesi dello Snadir

    MEF: il trattamento economico dei docenti di religione di ruolo di scuola secondaria di 1° grado deve essere uguale a quello dei docenti di scuola secondaria superiore.
    Accolta la tesi dello Snadir

    Come molti sapranno a seguito dell’immissione in ruolo dei docenti di religione ed al superamento dell’anno di prova e formazione, le scuole hanno avviato la procedura per la ricostruzione di carriera.
    Se nella scuola primaria/infanzia e nella scuola secondaria di 2° grado non ci sono stati problemi particolari, invece nella scuola secondaria di 1° grado i docenti di religione di ruolo si sono visiti negare da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato il prescritto visto sui decreti di ricostruzione con la motivazione che ai docenti di religione di ruolo di scuola secondaria di 1° grado si doveva applicare la retribuzione della scuola media inferiore.
    Tale decisione delle Ragionerie provinciali dello Stato ha trovato la ferma opposizione dello Snadir. Infatti secondo la nostra organizzazione ai docenti di religione di ruolo di scuola secondaria di 1° grado deve essere applicato il trattamento economico dei docenti laureati di scuola secondaria superiore, così come quando prestavano servizio in qualità di incaricati annuali.
    Lo Snadir , quindi, ha immediatamente chiesto al Ministero dell’Istruzione di avviare i contatti necessari con gli uffici del Ministero dell’Economia /Ragioneria dello Stato al fine di sollecitare le ragionerie provinciali ad applicare la normativa vigente per i docenti di religione e di assicurare loro i diritti già  acquisiti.
    Tale richiesta al Miur è stata motivata anche con una serie di  riflessioni a sostegno del diritto per i docenti di scuola secondaria di 1° grado a vedersi riconosciuto il trattamento economico dei docenti di religione di scuola secondaria superiore. In particolare è stato fatto presente che:

    • La legge 186/2003 ha istituito due ruoli scolastici, il primo, riguardante gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, il secondo, comprendente i docenti delle scuole medie e superiori;
    • Il DPR 399/1988 stabilisce per i docenti di religione di scuola secondaria di primo grado –  ai fini della ricostruzione di carriera – un  trattamento economico commisurato a quello dei docenti laureati di scuola secondaria di 2° grado;
    • Il CCNL 2006/2009 ribadisce l’applicazione del DPR 399/1988;
    • La Nota n.938 del 9 giugno 2005 e l’art.1-ter della Legge n.27 del 3 febbraio 2006 stabiliscono che al docente di religione –  al momento della stipula del contrato a tempo indeterminato – debba essere corrisposto un trattamento economico corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione in qualità di “incaricato annuale con contratto a tempo determinato” e che successivamente si dovrà procedere all’attribuzione stipendiale definiva;
    • I contratti individuali di lavoro dei docenti di religione a tempo indeterminato riportano, con riferimento alle scuole superiori, la sola indicazione “secondaria”;
    • L’amministrazione non può discostarsi da quanto convenuto contrattualmente in sede di stipula di detti contratti individuali;
    • Nessuna legge o fonte normativa statale stabilisce un diverso trattamento economico dei docenti di religione a tempo indeterminato assunti nella scuola secondaria di 1° grado.

    Queste motivazioni sono, peraltro, state confermate da parte del  Ministero dell’istruzione al Ministero dell’Economia con Nota prot.15258 del 9 ottobre 2009.
    Nell’attesa del definivo pronunciamento del Ministero dell’Economia lo Snadir ha continuamente assistito i docenti che si sono visti rifiutare l’applicazione del decreto, proponendo agli stessi l’avvio del contenzioso (diffida, tentativo di conciliazione, ricorso al giudice del lavoro).
    Il MEF – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGF con nota prot.0100132 del 25 novembre 2010 agli uffici territoriali delle ragionerie di Stato ha definitivamente sgombrato il campo da qualsiasi tentativo di illegittima interpretazione da parte di alcune Ragionerie provinciali dello Stato. Il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha affermato che “la normativa vigente in materia non opera alcuna distinzione tra il trattamento economico dei docenti di religione di scuola secondaria di primo grado e quelli della scuola secondaria di secondo grado. Ciò risulta, peraltro, confermato dall’istituzione di un ruolo unico per tutti i docneti di religione della scuola secondaria disposta dalla legge 18 luglio 2003,n.186”.  Pertanto, i contenziosi andranno a risolversi positivamente, in quanto ogni Ragioneria provinciale dello Stato si dovrà attenere all’applicazione della Nota di chiarimento. Tutto ciò farà si che ogni docente di religione a tempo indeterminato di scuola secondaria di 1° grado abbia un trattamento economico uguale a quello dei docenti di religione di scuola secondaria superiore. Nessuna arretramento stipendiale, quindi, ma  – grazie all’impegno dello Snadir a favore dei docenti di religione – una continuazione nelle posizioni stipendiali precedenti al ruolo; ovviamente con il recupero degli arretrati e della progressione economica.


    Orazio Ruscica

    MEF – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGF con nota prot.0100132 del 25 novembre 2010

    Snadir – Professione i.r. – 25 novembre 2010

  • Un passo avanti per i gradoni. Finalmente si comincia a parlare di restituzione degli scatti di anzianità.

    Un passo avanti per i gradoni
    Finalmente si comincia a parlare di restituzione degli scatti di anzianità.


    La Ragioneria generale dello Stato ha certificato la disponibilità delle risorse per coprire gli aumenti retributivi dei docenti che hanno maturato o matureranno il passaggio di gradone entro il 2010.
    Si tratta di 359 milioni di euro derivanti dall´accantonamento del 30% dei fondi non spesi per effetto dei tagli agli organici. E siccome per pagare gli aumenti per i gradoni maturati nel 2010 sono sufficienti 320 milioni, avanzeranno anche 39 milioni di euro da destinare al compenso accessorio (il cosiddetto merito).
    Per il prossimo anno il fabbisogno stimato, sempre per la copertura dei gradoni è di circa 600 milioni di euro, mentre per il 2012 e per gli anni a venire è di circa 900 milioni. Ma anche in questo caso l´accantonamento del 30% dei fondi dei tagli coprirà abbondantemente i gradoni. Per il 2011, infatti, è prevista una disponibilità di 664 milioni di euro e, dal 2012 in poi, tale disponibilità salirà a 957 milioni di euro l´anno.
    Le spettanze retributive maturate a seguito del conseguimento del gradone saranno liquidate dopo l´emanazione, prevista entro la fine del mese, di un decreto interministeriale.
    Ci auguriamo che l´annunciato decreto disponga la piena restituzione dei gradoni e che non nasconda qualche cavillo per ostacolarne il ripristino.

    Snadir – Professione i.r. – 5 novembre 2010

  • Nuova informativa del MEF sugli aumenti biennali

    Nuova informativa del MEF sugli aumenti biennali

     

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha emanato l’informativa n° 166 del 28.12.09 avente ad oggetto la procedura di calcolo degli aumenti biennali  per gli insegnanti di religione; tali aumenti, che in precedenza venivano calcolati  nella misura del 2,5% del solo stipendio base, dovranno ormai ammontare al 2.5% dello stipendio base comprensivo della indennità integrativa speciale (IIS).
    Destinatari dell’informativa sono:
    * i docenti di religione incaricati annuali che non abbiano maturato i requisiti per la ricostruzione di carriera;
    * I docenti di religione di ruolo che non avevano maturato il diritto alla ricostruzione di carriera prima della nomina a tempo indeterminato;
    * I docenti di religione con ricostruzione di carriera che hanno maturato tale diritto successivamente all’1/01/2003 (dunque per il  periodo che intercorre tra il 1°/01/2003 e il momento in cui viene maturato il diritto alla ricostruzione di carriera)
    Occorre precisare che l’art. 76 comma 3 CCNL 2002-2005 ( 24 luglio 2003) aveva previsto – a partire dal 1°/01/2003 –  il conglobamento  dell’indennità integrativa speciale alla voce "stipendio base". Tale conglobamento aveva suscitato parecchi dubbi su quale fosse la base su cui calcolare gli aumenti biennali; lo SNADIR ha sempre sostenuto che dovessero essere calcolati sulla base della somma delle due voci (cioè stipendio base + IIS), e l’informativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 166/2009 del 28/12/2009 ha confermato tale tesi.
    Adesso, secondo quanto disposto dal MEF, saranno le Direzioni Provinciali del Tesoro ad effettuare i controlli sulle retribuzioni del personale destinatario dell’informativa (vedi premessa) e quindi  – dal 1° maggio 2010 – il pagamento degli arretrati;  da tali pagamenti saranno ovviamente esclusi i docenti ai quali il mancato inserimento dell’IIS nel calcolo degli aumenti biennali era stato compensato, già a partire dal 2003, con un assegno ad personam: le direzioni provinciali del tesoro, infatti, non hanno tenuto la stessa linea di condotta su tutto il territorio nazionale, per cui alcune di esse avevano deciso di operare tale compensazione con l’erogazione, appunto, di un assegno ad personam.
    Quindi, in sintesi:

    * Docenti di religione che riceveranno gli arretrati: coloro per i quali il calcolo degli aumenti biennali è stato effettuato  senza l’aggiunta dell’IIS allo stipendio base e non hanno percepito nessun assegno ad personam per compensare la differenza di retribuzione.
    * Docenti di religione  che saranno esclusi dal pagamento degli arretrati:
    – coloro che non sono destinatari dell’informativa (vedi premessa); di conseguenza anche i docenti che hanno maturato il diritto alla ricostruzione  prima del 1°/01/2003 senza interruzione fino all’immissione in ruolo.
    – coloro per i quali il calcolo degli aumenti biennali è stato effettuato senza l’aggiunta dell’IIS allo stipendio base, ma hanno ricevuto dalla DPT un assegno ad personam per compensare  la differenza di retribuzione.

    Da sottolineare che tali assegni ad personam da maggio non avranno più ragione di esistere (e quindi scompariranno dai cedolini stipendiali) in quanto i docenti che dal fin dal 2003 li hanno ricevuti  li percepiranno comunque inglobati agli aumenti biennali.

    Snadir – Professione i.r. – 11 gennaio 2010

  • Progetto E-Cedolino. Eliminazione cartaceo per il personale in possesso di casella di posta elettronica

     Progetto E-Cedolino

    Eliminazione cartaceo per il personale in possesso di casella di posta elettronica

     

    Il MPI con la Nota prot. 895 del 19 marzo 2007 ha comunicato che dal mese di Aprile 2007 – in attuazione del Decreto Interministeriale 12.01.2006 – cesserà l’invio della versione cartacea del cedolino stipendiale in favore della sola versione elettronica per tutti i dipendenti che sono dotati di casella di posta elettronica nel dominio istruzione.it.

     Coloro che invece non fossero dodati di posta elettronica istituzionale continueranno a ricevere la versione cartacea del cedolino stipendiale.

    Il Ministero ha invitato, infine, i dipendenti sprovvisti di e-mail istituzionale a registrarsi nel sito webmail dell’Istruzione, al fine di ottenere una propria casella di posta elettronica anche in vista dell’invio telematico di ulteriori documenti (CUD e 730).

    La Redazione