Categoria: Cedolino/Contratti/Ricostruzione Carriera/Stipendi

  • Automazione dei contratti degli incaricati annuali di religione Indicazioni agli insegnanti di religione incaricati annuali per sollecitare la sottoscrizione dei contratti entro il 1° settembre 2016

    Automazione dei contratti degli incaricati annuali di religione

     
    Indicazioni agli insegnanti di religione incaricati annuali per sollecitare la sottoscrizione dei contratti entro il 1° settembre 2016
     
     
    I contratti degli incaricati annuali di religione dal 1° settembre 2015 sono stati informatizzati. Il MEF – Ministero dell’Economia e Finanza assicurerà un flusso straordinario per garantire agli incaricati di religione la liquidazione dello stipendio del mese di settembre entro le scadenze abituali.
    Il sistema (SIDI) prevede le seguenti tipologie di contratti:
    • N05 incarico di religione (docente con ricostruzione di carriera; RPD liquidata per tutta la durata dell’incarico).
    • N27 incarico di religione (docente senza ricostruzione di carriera; RPD corrisposta soltanto per 10 mesi).
    • N28 supplenza di religione fino al termine delle lezioni (Non spetta RPD).
     
    I docenti di religione che negli anni scolastici precedenti sono già stati destinatari di altri incarichi di religione manterranno la stessa partita di spesa fissa.
    Perché la procedura automatizzata possa essere operativa, tutti i docenti incaricati annuali di religione dovranno – tra il 25 agosto e il 1° settembre 2016-  sollecitare la propria istituzione scolastica secondo le seguenti indicazioni:
    1. Consegnare in segreteria – e richiedere che venga subito protocollata – la lettera di “Assunzione in servizio 2016/2017. Sollecito contratto automatizzato” (pubblicata in calce al presente articolo).
    2. Consegnare in segreteria – e richiedere che venga subito protocollata – la proposta di nomina della Curia (1).
    3. Esigere che – ricevuta la nomina della Curia– tutti i dati relativi al contratto da sottoscrivere vengano inseriti immediatamente tramite le nuove funzioni SIDI al nodo Area “Fascicolo Personale Scuola -> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola ->Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa -> Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina e incarichi di religione”, validati e trasmessi telematicamente alla Ragioneria Territoriale.
    4. Esigere (anche se non fosse pervenuta ancora la proposta di nomina (2) per chi è già incaricato nella stessa istituzione scolastica) che la sottoscrizione del contratto cartaceo venga effettuata entro  il 31 agosto/1° settembre p.v. e che questo venga acquisito agli atti della istituzione scolastica, tenendo presente che i docenti di religione a tempo determinato incaricati annuali “sono assunti secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge” (art. 40, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009).
    5. Tenere presente che non è sufficiente inserire i dati al SIDI per avere la liquidazione dello stipendio in tempo utile. E’ necessario che l’ufficio di segreteria validi l’operazione con l’account del DS; per fare questo occorre scegliere il profilo "Utente DS" entro il 1° settembre 2016, "Rapporto di lavoro/Indennità  di maternità  in cooperazione applicativa", "Supplenze brevi per maternità  Indennità  di maternità  fuori nomina e Incarichi di religione", "Instaurazione del rapporto di lavoro", "Convalida/Rinvio a segreteria", operare la ricerca anagrafica del docente, selezionare il nominativo e "Validare". Immediatamente dopo l’ufficio di segreteria deve entrare nel SIDI come utente scuola, trasmettere i dati cliccando su "Presa di servizio e Trasmissione a NOIPA".
    6. Richiedere di allegare ai contratti cartacei una copia conforme della documentazione di rito già presente nel fascicolo personale del docente incaricato annuale, poiché  “la validità di tale certificazione viene meno solo per effetto di attribuzione di contratto a tempo indeterminato, in occasione del quale la certificazione dovrà essere riprodotta” (Nota prot. 8550 del 29.08.2013).
    7. Ribadire che la decorrenza da attribuire ai contratti a tempo determinato relativi all’anno scolastico 2016/2017 è quella del 1° settembre; ovviamente ogni incaricato annuale di religione dovrà prendere effettivo servizio nella propria istituzione scolastica il 1° settembre 2016.
    8. Infine, ricordare all’ufficio di segreteria della scuola che il contratto va stampato, firmato e inviato, assieme a tutta la documentazione comprese le variazioni giuridiche, alla Ragioneria di Stato competente.
     
    Considerato quanto sopra, si invitano i docenti interessati ad attivarsi perché gli uffici competenti delle Curie consegnino loro le proposte di nomina PRIMA del 31 agosto; diversamente la procedura di cui sopra non potrà essere messa in atto, il sistema automatizzato non potrà ricevere i contratti entro il 1° settembre e i docenti riceveranno le retribuzioni in ritardo.
    Ti invitiamo a comunicarci  al seguente indirizzo contrattitelematici@snadir.it eventuali problematiche, così da segnalarle immediatamente al Miur e al Mef.
     
     
    _________________________________


     
    (1) Nelle Regioni dove –  ai sensi dell’art. 3 comma 10 della legge 186/2003 –  è predisposto il decreto di assegnazione sede e orario di insegnamento, è sufficiente presentarsi a scuola per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
     
    (2) Vedi nota precedente

     

    Snadir – Professione i.r. – 8 agosto 2016

  • IL RICORSO ALLA C.E.D.U. Il ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) contro il blocco dei contratti e delle retribuzioni nel pubblico impiego.

    IL RICORSO ALLA C.E.D.U.

    Il ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.)  contro il blocco dei contratti e delle retribuzioni nel pubblico impiego

     
     
    Come è ormai noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 178 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che avevano disposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Tale illegittimità costituzionale è stata definita “sopravvenuta” dalla Corte (a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), senza fornire spiegazioni o illustrare ragionamenti giuridici plausibili sul perché l’illegittimità costituzionale del blocco dei contratti e delle retribuzioni nel pubblico impiego si sostanzierebbe solo “da quel momento”. Ciò, farebbe quindi pensare che se il pronunciamento fosse avvenuto prima del 23 luglio 2015 (data di deposito della sentenza) anche tale “sopravvenienza” sarebbe stata fissata in una data diversa ed antecedente. Vi è inoltre da dire che il governo ha indicato, nella legge di stabilità per il 2016 le risorse disponibili per i rinnovi contrattuali dal 1° gennaio 2016, quantificandole in misura insufficiente e ridicola. Inoltre, in spregio della stessa sentenza della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in particolare dell’articolo 16 del d.l. 98/2011, nulla è stato previsto per il periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale e il 31 dicembre 2015. Appare quindi evidente che il legislatore nazionale, con le norme censurate, ha violato le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che riconoscono il diritto dei lavoratori ad associarsi in organizzazioni sindacali ed a concludere, anche per il tramite di tali organizzazioni, contratti collettivi per disciplinare il contenuto economico e normativo del rapporto di lavoro. Sotto questo profilo, pare evidente come la libertà sindacale si manifesti innanzitutto proprio nel potere di concordare le condizioni economiche cui dovranno essere stipulati i contratti di lavoro. Pertanto, limitare tale possibilità di negoziare le condizioni economiche vulnera il nucleo essenziale della libertà sindacale: “tutelare in forma collettiva (associativa) i diritti e gli interessi dei lavoratori e delle stesse organizzazioni sindacali”. Il legislatore ha altresì violato l’articolo 1, protocollo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, arrecando un vulnus alle condizioni patrimoniali e reddituali dei lavoratori, che ricomprendono anche le ragioni di credito dei lavoratori stessi nei confronti dei datori di lavoro. Bisogna inoltre considerare che, oltre ad attuare il blocco delle retribuzioni, i governi che si sono succeduti negli ultimi 6 anni hanno anche omesso di ricalcolare, seppure virtualmente, le indicizzazioni di riequilibrio degli stipendi dei pubblici dipendenti erosi dall’inflazione… determinando e cristallizzando così una riduzione della base stipendiale sulla quale andare ad effettuare il ricalcolo per l’adeguamento inflazionistico una volta rimosso il blocco della contrattazione. Un ulteriore danno è poi derivato ai dipendenti pubblici, nei confronti dei quali per sei anni è stato applicato illegittimamente il blocco delle retribuzioni, sotto il profilo pensionistico. Il sistema previdenziale italiano è ormai uniformato al criterio contributivo e, quindi, una minore retribuzione che determina una minore contribuzione produce l’inevitabile risultato di ridurre ulteriormente i futuri trattamenti pensionistici. 
    Tanto premesso la FGU/SNADIR e le altre organizzazioni sindacali che aderiscono alla Confederazione Generale Sindacale (CGS), si fanno promotrici di un’ampia azione collettiva dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) istituita dall’art. 19 della Convenzione proprio “per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli”. Tale azione è preordinata non solo a tutelare il diritto e l’interesse dei lavoratori al ripristino della dinamica delle relazioni sindacali ma anche ad ottenere il risarcimento del danno da loro patito a causa del blocco della contrattazione collettiva. Danno che, considerato sia il tasso di inflazione riscontrato nel periodo di sospensione del diritto di contrattazione, che l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), può essere stimato in diverse migliaia di euro pro capite. Tutti i lavoratori in servizio (o ancora in servizio nel 2015) che hanno patito la cristallizzazione dei propri trattamenti economici e la riduzione del potere di acquisto del loro salario quale effetto della crisi economica hanno l’opportunità di rivolgersi ad un giudice sovranazionale (la CEDU) che riconosca le loro ragioni. In caso di accoglimento del ricorso la CEDU liquiderebbe un importo a titolo di indennizzo per ristorare in termini economici gli interessati per i pregiudizi patiti a seguito del blocco della contrattazione. 
    In aggiunta a tale iniziativa, viste le disposizioni della legge di stabilità ed il tenore della risposta resa dal Dipartimento della Funzione Pubblica della P.C.M. alla formale richiesta, formulata dalla FLP, di apertura del tavolo negoziale anche per il periodo 30 luglio – 31 dicembre 2015, la FGU/SNADIR e le altre sigle sindacali che stanno promuovendo il ricorso alla C.E.D.U. procederanno anche alla proposizione di un ricorso al Tribunale di Roma, sezione controversie del lavoro, avente ad oggetto l’accertamento del diritto ai rinnovi contrattuali, a far data non solo dal 30.07.2015 (cioè dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178 della Corte Costituzionale sulla G.U.), ma anche per i periodi precedenti per i quali era stato disposto il blocco contrattuale. Gli studi legali che cureranno il ricorso non escludono comunque di poter supportare l’azione dinnanzi alla CEDU con altre iniziative di carattere giudiziale da proporre in alcuni tribunali italiani. 
    Precisiamo comunque che, al di là di quelli che potranno essere gli effetti giuridici dell’azione prettamente sindacale, l’eventuale indennizzo per il ristoro, in termini economici, per i pregiudizi patiti a seguito del blocco della contrattazione, potrà essere riconosciuto dalla CEDU soltanto in favore dei ricorrenti. 
    L’adesione al ricorso è possibile unicamente attraverso la piattaforma informatica pubblicata su questo portale web.  E’ necessario registrarsi ed inserire i dati richiesti: al ricorso possono aderire solo coloro che sono iscritti allo Snadir e coloro che provvedono adesso ad effettuare l’iscrizione, compilando ed inviando il relativo modulo. Non saranno accettate spedizioni di documentazione di materiale effettuate dopo il 3 giugno 2016.
     
     
     
    FGU/Snadir – Professione i.r. – 9 maggio 2016, h.20,25
  • Contratto Pubblico Impiego: ricorso alla CEDU Attivato il FORM per partecipare all´iniziativa risarcitoria contro il blocco dei contratti e delle retribuzioni

    Contratto Pubblico Impiego: ricorso alla CEDU

     
    Attivato il FORM per partecipare all´iniziativa risarcitoria contro il blocco dei contratti e delle retribuzioni
     
     
    Come è ormai noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 178 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che avevano disposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. La FGU/SNADIR, insieme agli altri sindacati della Confederazione Generale Sindacale (CGS), ha deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell´Uomo (CEDU) e al Tribunale di Roma per chiedere il risarcimento per i lavoratori gravemente danneggiati dal mancato rinnovo contrattuale che si protrae da oltre sei anni. 
    Per consentire l´adesione al ricorso alla CEDU, è stato attivato un FORM attraverso cui i ricorrenti possono registrarsi e inserire i propri dati personali. 
    L’adesione al ricorso è possibile unicamente attraverso la piattaforma informatica pubblicata su questo portale web. Al ricorso possono aderire solo coloro che sono iscritti allo Snadir e coloro che provvedono adesso ad effettuare l’iscrizione, compilando ed inviando il relativo modulo. Per gli iscritti alla FGU/SNADIR è previsto soltanto il versamento di un contributo spese di 10 euro. 
    Non saranno accettate spedizioni di documentazione di materiale effettuate dopo il 3 giugno 2016.
     
     
     

     

    FGU/Snadir – Professione i.r. – 9 maggio 2016, h.20,30

     
  • Lo Snadir vicino ad ogni collega per veder riconosciuti i propri diritti

     Lo Snadir vicino ad ogni collega per veder riconosciuti i propri diritti

     

    Il Giudice del lavoro del tribunale di Firenze (sentenza del 12 novembre 2015) ha dato ragione ad una  nostra iscritta in merito al riconoscimento del titolo di studio sancito dal comma 6.2 del DPR 751/85, cioè 5 anni di servizio al 31 agosto 1986. Nel decreto di ricostruzione di carriera la scuola si ostinava a considerare senza titolo gli anni prestati dalla docente dopo il 1990.

    La collega ha insegnato dal 1981/82 al 1985/86 nelle scuole medie statali, poi, con alcune interruzioni di servizio, dal 2005/06 ha iniziato a prestare servizio come insegnante di religione nella scuola dell’infanzia, chiedendo con la ricostruzione di carriera il riconoscimento del servizio che dal 1990 al 1997 aveva prestato nella scuola media.  Tali anni però non  erano stati inseriti nel conteggio come anni di servizio prestati con titolo in quanto la scuola, sulla base di una circolare emanata dal provveditorato di Firenze del 1996, pretendeva il conteggio dei cinque anni a partire non dal 1981 ma dal 1980.

    Il giudice ha correttamente interpretato, sulla base di un semplicissimo calcolo numerico, che 5 anni ad agosto 1986 non possono che partire dal primo settembre 1981 e che un circolare dell’allora provveditore di Firenze, non poteva essere superiore nella gerarchia delle fonti ad un DPR che ha forza di legge.

    Essendo pertanto chiaro al Giudice che ai sensi del DPR 751/85 gli anni prestati dalla docente dal 1990 al 1997 andavano inclusi nella ricostruzione di carriera, ha annullato il precedente decreto di ricostruzione ed ha condannato il MIUR al pagamento delle spese di lite oltre naturalmente alla corresponsione delle differenze retributive tra quelle spettanti e quelle percepite coni relativi interessi.

     

    Snadir – Professione i.r. – 28 dicembre 2015, ore 12.54

  • Ricostruzioni di carriera: la legge 107 pone la scadenza del 31 dicembre

    Ricostruzioni di carriera: la legge 107 pone la scadenza del 31 dicembre

     

    L’art.209 della legge 107/2015 (riforma della scuola) dispone che le domande per la ricostruzione di carriera si presentano dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno.

    La limitazione del periodo di presentazione delle domande risponde all’esigenza di attuare una corretta programmazione  della  spesa, consentendo al MIUR di comunicare al MEF le risultanze dei dati relativi alle istanze  per  il  riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

    E’ importante che i docenti interessati tengano conto di questa scadenza poiché, diversamente, dovranno attendere settembre 2016 per poter produrre la medesima istanza.

    E’ possibile rivolgersi alle segreterie territoriali oppure alla sede nazionale dello Snadir per verificare la sussistenza dei requisiti, riportati nella  C.M. n. 2/2001.

     

     

    Snadir – Professione i.r. – 16 dicembre 2015, ore 11.15

  • INIZIATI I PAGAMENTI DEGLI STIPENDI AGLI INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE. Accolta dal MEF la richiesta per una nuova emissione straordinaria

    INIZIATI I PAGAMENTI DEGLI STIPENDI AGLI INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE

    Accolta dal MEF la richiesta per una nuova emissione straordinaria
     


     
    Il Mef ha posto in pagamento lo stipendio di settembre 2015 con esigibilità entro il 30 settembre 2015 per circa il 63% degli incaricati annuali di religione;  il 35% degli incaricati avrà la liquidazione dello stipendio entro la prima decade di ottobre 2015. Il rimanente 2% , a causa di errori nell’inserimento dei dati, avrà gli emolumenti liquidati successivamente con emissioni speciali.
    Nei prossimi mesi l’erogazione dello stipendio avverrà secondo le scadenze normali.
    Il Mef, dunque, ha mantenuto l’impegno precedentemente comunicato allo Snadir con la seguente informativa: "per gli incaricati di religione sarà effettuata l’emissione speciale della rata pregressa di settembre lunedì 21 settembre e avranno data esigibilità, al massimo, 30 settembre".
    Si ricorda che il cedolino non sarà immediatamente visibile sul sistema “NoiPA”; si dovrà semplicemente controllare sul conto corrente l’accredito stipendiale di questo mese.
    E’ stata accolta anche la richiesta dello Snadir, presentata in questi giorni, di una nuova emissione straordinaria nei primi giorni di ottobre per coloro i quali l’inserimento dei dati nel SIDI non è stato effettuato entro il 21 settembre.
    Si invita cortesemente a segnalare l’esito del contratto nel seguente FORM (link http://www.snadir.it/forms.aspx?tmp=27  ) al fine di continuare il monitoraggio sull’andamento dell’inserimento dei dati nel SIDI, così da segnalare immediatamente al Miur eventuali problematiche ancora non risolte.
     
     

    Snadir – Professione i.r. – 30 settembre 2015

  • Il Miur invita i Direttori degli uffici scolastici regionali a richiamare le istituzioni scolastiche ad un sollecito inserimento dei contratti degli incaricati di religione al SIDI

     Il Miur invita i Direttori degli uffici scolastici regionali a richiamare le istituzioni scolastiche ad un sollecito inserimento dei contratti degli incaricati di religione al SIDI

     
     
    Con specifica comunicazione, oggi, giovedì 24 settembre, lo Snadir ha evidenziato al MIUR la necessità di sollecitare le Istituzioni scolastiche circa gli adempimenti richiesti dalla Nota  MIUR prot.2966 dell’1-09-2015 in merito alle operazioni telematiche SIDI di inserimento dei dati relativi ai contratti degli insegnanti di religione incaricati annuali. Il 64% degli stipendi non risulta ancora pagato.
    L’ufficio IV del Miur, preso atto della sollecitazione dello Snadir, ha inviato oggi pomeriggio, ai Direttori regionali, una informativa a mezzo email affinché procedano a richiamare l’attenzione delle Istituzioni scolastiche sugli adempimenti previsti dalla norma citata.
    Lo Snadir non esclude l’apertura di un contenzioso legale per il grave disagio arrecato a migliaia di docenti.
    Sull’argomento già il MEF aveva rassicurato lo SNADIR “che, a seguito di verifiche effettuate con i tecnici, per gli incaricati di religione sarà effettuata l’emissione speciale della rata pregressa di settembre lunedì 21 settembre e avranno data esigibilità, al massimo, 30 settembre". La predetta comunicazione conferma, quindi, che gli incaricati annuali che hanno ottenuto dalla segreteria l’inserimento dei dati nel SIDI, la validazione e la trasmissione del contratto, avranno lo stipendio di settembre entro il 30 c.m.
    Infine, informiamo che abbiamo chiesto al MEF per coloro che non hanno ancora avuto l’inserimento dei dati nel SIDI una emissione straordinaria per i primi giorni di ottobre.
     
     

    Snadir – Professione i.r. – 24 settembre 2015