Categoria: Cedolino/Contratti/Ricostruzione Carriera/Stipendi

  • Stipendi più leggeri nel 2025: perché il netto in busta paga è diminuito

    Le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 stanno penalizzando il personale scolastico
     
    Dal febbraio 2025 molti lavoratori, in particolare i dipendenti pubblici e il personale scolastico, hanno riscontrato una riduzione del netto in busta paga. La causa principale è l’applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha introdotto nuove misure fiscali e contributive pensate per ridurre il cuneo fiscale e sostenere i redditi medio-bassi. Tuttavia i risultati attesi sono stati di segno opposto per una vasta platea di docenti.
     
    Le novità introdotte
    La Legge di Bilancio 2025 ha previsto due nuovi strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti che in sintesi prevedono un aumento in busta paga basato su 3 fasce di reddito:
     
    1.   Somma Integrativa
     
    Reddito Annuo
    Percentuale di incremento Somma Integrativa
    Fino a 8.500 €
    +7,1%
    8.500-15.000 €
    +5,3%
    15.000-20.000 €
    +4,8%
    Oltre 20.000 €
    Nessun beneficio
              
    Oltre i 20.000 € annui la somma integrativa non viene riconosciuta. Questo limite ha di fatto escluso la maggioranza dei docenti con orario cattedra.
     
    2.   Ulteriore Detrazione Fiscale
    L’altra forma di sostegno al reddito è una detrazione fiscale, riservata ai redditi compresi tra 20.000 € e 40.000 € annui lordi e consiste in:
    • 1.000 € di detrazione fiscale piena per redditi tra 20.000 € e 32.000 €.
    • Una detrazione decrescente fino ad azzerarsi per redditi compresi tra 32.000 € e 40.000 €.
     
    Perché gli stipendi sono scesi?
    La diminuzione degli stipendi è legata a due fattori tecnici principali:
    1. Applicazione prudenziale: NoiPA calcola gli acconti mensili su un reddito presunto, trattenendo somme maggiori per evitare conguagli negativi a fine anno.
    2. Fine dell’esonero contributivo 2023: non prorogato nel 2025, ha comportato un aumento dei contributi INPS a carico dei lavoratori.
     
    Quanto si è perso?
    Secondo NoiPA, la perdita media per i dipendenti pubblici è stata di circa 333 € da inizio anno (circa 88 € al mese), con punte fino a 150 € netti mensili per chi si trova a fine carriera.
     
    Prospettive per i prossimi mesi
    Il MEF sta aggiornando i sistemi NoiPA, ma i tempi restano incerti. Intanto, è previsto un aumento dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC):
    • +0,6% da aprile a giugno 2025
    • +1% da luglio 2025
     
    Quali opzioni per i lavoratori?
    I lavoratori privati possono:
    • Richiedere l’applicazione dei benefici fiscali solo a saldo finale.
    • Comunicare un reddito annuo presunto più preciso.
    • Rinunciare ai benefici per evitare conguagli negativi.
    Per i dipendenti pubblici (comparto scuola) queste opzioni non sono ancora disponibili su NoiPA.
     
    La Legge di Bilancio 2025, pur con intenti positivi, ha penalizzato molti lavoratori pubblici, che dovranno attendere l’adeguamento dei sistemi gestionali e i conguagli fiscali per recuperare quanto perso. Snadir ha fatto sentire la sua voce nelle sedi competenti ed è in attesa di ricevere riscontro quanto prima per poter continuare a sostenere con i fatti il lavoro degli insegnanti di religione.
     
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. –  11 aprile 2025 – h.17,30
  • Stipendi più leggeri nel 2025: perché il netto in busta paga è diminuito (per approfondire)

     Le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 stanno penalizzando molti lavoratori, in particolare i dipendenti pubblici e tra questi il personale scolastico

     
    Dal mese di febbraio 2025, una diffusa e crescente preoccupazione si è diffusa tra lavoratori dipendenti, in particolare tra il personale della scuola e i dipendenti pubblici. Il motivo? L’importo netto degli stipendi, rispetto allo scorso anno, ha subito una contrazione generalizzata. A confermarlo sono i primi cedolini del mese in corso elaborati da NoiPA e le segnalazioni dei tanti iscritti al nostro Sindacato.
    La causa principale di questa riduzione è riconducibile agli effetti della Legge n. 207/2024, ovvero la Legge di Bilancio per l’anno 2025, approvata lo scorso dicembre. Il provvedimento ha introdotto un nuovo assetto di misure fiscali e contributive, con l’obiettivo dichiarato di sostenere i redditi medio-bassi e ridurre il cuneo fiscale. Tuttavia, le modalità di applicazione di queste misure hanno generato effetti contrari alle attese per una larga platea di lavoratori.
     
    Le nuove misure: Somma Integrativa e Ulteriore Detrazione
     
    La Legge di Bilancio 2025 ha previsto due nuovi strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti:
     
    1. Somma Integrativa
     
    Si tratta di un importo accessorio che, pur non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, viene riconosciuto in percentuale al reddito annuo presunto per il 2025. Questa premessa permette di capire quanto arduo sia ipotizzare per un docente che oggi lavora con contratto a tempo determinato (con termine al 30 giugno o al 31 agosto) quante ore potrà ricevere e il tipo di contratto che verrà a stipulare all’inizio del prossimo anno scolastico 2025-2026. Tale importo accessorio viene erogato sulla base di fasce di reddito presunte per l’anno fiscale in corso:
     
    Reddito Complessivo Annuo
    Percentuale Somma Integrativa
    fino a 8.500 €
    7,1%
    da 8.500 € a 15.000 €
    5,3%
    a 15.000 € a 20.000 €
    4,8%
     
    Oltre i 20.000 € annui, la somma integrativa non viene riconosciuta. Questo limite ha di fatto escluso la maggioranza dei docenti con orario cattedra, anche quelli privi dei benefici stipendiali incrementati dalla progressione di carriera o dagli scatti biennali.
     
    2. Ulteriore Detrazione Fiscale
     
    L’altra forma di sostegno al reddito è una detrazione fiscale, riservata ai redditi compresi tra 20.000 € e 40.000 € annui lordi e consiste in:
     
    • 1.000 € di detrazione fiscale piena per redditi tra 20.000 € e 32.000 €.
    • Una detrazione decrescente fino ad azzerarsi per redditi compresi tra 32.000 € e 40.000 €.
     
    Questi strumenti, in teoria pensati per alleggerire la pressione fiscale, hanno mostrato però effetti controproducenti nella pratica con la quale vengono de facto calcolati gli stipendi dei lavoratori dipendenti.
    Perché gli stipendi sono diminuiti?
     
    La diminuzione degli stipendi è legata a due fattori tecnici principali:
     
    1. Applicazione automatica prudenziale
     
    Il sistema NoiPA applica automaticamente le somme integrative e le detrazioni in acconto mensilmente, sulla base di un reddito annuo stimato. Non conoscendo con certezza il reddito definitivo del docente a fine anno, il MEF adotta un criterio prudenziale, trattenendo importi maggiori per evitare conguagli negativi in fase di saldo. Questo ha comportato una riduzione del netto in busta paga nei mesi di febbraio, marzo e, con tutta probabilità, anche aprile.
     
    2. Fine dell’esonero contributivo 2023
     
    L’altro motivo per cui gli stipendi netti diminuiscono è da imputare ad un’altra voce stipendiale messa a riposo a fine 2024. Dal 2023 era in vigore un esonero contributivo che riduceva la quota di contributi INPS a carico del lavoratore fino al 7% per redditi bassi e medi (fino a 35.000 € annui). Tale misura non è stata prorogata nel 2025, malgrado le reiterate promesse di sapore elettorale, causando un ulteriore aggravio contributivo e una conseguente riduzione del netto percepito.
     
    Quanto si è perso in busta paga?
     
    Secondo una stima diffusa da NoiPA il 7 aprile 2025, il mancato beneficio derivante dalla revisione del cuneo fiscale ha comportato per i dipendenti pubblici una perdita media di circa 333,32 € da inizio anno, pari a 88,33 € medi al mese, ma gli stipendi a fine carriera lamentano diminuzioni che sfiorano anche i 150 € mensili netti.
     
    Quali prospettive per i prossimi mesi?
     
    Il Ministero dell’Economia ha comunicato che gli adeguamenti dei sistemi informatici di NoiPA sono in corso, ma i tempi di applicazione dei nuovi benefici fiscali restano incerti. Le procedure devono infatti rispettare gli aggiornamenti richiesti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
    Nel frattempo, i dipendenti pubblici vedranno nelle prossime buste paga l’accredito dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), prevista per il triennio 2025-2027, in attesa del rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Gli importi sono stati determinati come segue:
     
    • Aumento dello 0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025
    • Aumento dell’1% dal 1° luglio 2025
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Quali opzioni per i lavoratori?
     
    Per i lavoratori privati esistono alcune possibilità di gestione delle nuove misure fiscali:
     
    • Richiedere l’applicazione dei benefici solo in sede di conguaglio finale.
    • Comunicare al datore di lavoro un reddito annuo presunto realistico.
    • Rinunciare volontariamente ai benefici per evitare problematiche legate a più rapporti di lavoro
    Quindi trovarsi in fase dichiarativa a dover restituire quanto percepito indebitamente da due o più sostituti d’imposta.
     
    Per i dipendenti pubblici del comparto scuola, invece, non è attualmente disponibile alcuna funzione su NoiPA per esercitare queste opzioni.
    La Legge di Bilancio 2025, nata con l’intento di sostenere i redditi medio-bassi e ridurre il cuneo fiscale, sta di fatto generando un effetto opposto per gran parte dei dipendenti pubblici. La contrazione del netto mensile — seppur parzialmente mitigata da IVC e arretrati — è destinata a protrarsi fino a quando i sistemi gestionali non saranno adeguati e i conguagli fiscali non saranno effettuati. Per molti lavoratori della scuola, l’attesa per recuperare quanto perso potrebbe protrarsi fino a fine anno o oltre.
    Snadir ha fatto sentire la sua voce nelle sedi competenti ed è in attesa di ricevere riscontro quanto prima per poter continuare a sostenere con i fatti il lavoro degli insegnanti di religione, già impegnati in questi mesi dalle procedure concorsuali straordinarie per le immissioni in ruolo.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 11 aprile 2025 – h.17,30
  • Controllo stipendiale gratuito: un nuovo servizio per gli iscritti SNADIR

    SNADIR arricchisce la propria offerta di tutela sindacale con un nuovo servizio dedicato ai propri iscritti: il check stipendiale gratuito. Basta compilare questo semplice FORM.

    Si tratta di un controllo personalizzato e analitico degli ultimi cedolini stipendiali, finalizzato a verificare che tutti gli importi a credito e a debito siano stati correttamente applicati. Un supporto concreto per individuare eventuali anomalie, ricevere chiarimenti puntuali su voci, trattenute presenti in busta paga e indicazioni operative per risolvere eventuali problematiche.
    Il servizio non riguarda la verifica della progressione di carriera, per la quale SNADIR ha invece attivato un servizio di assistenza e consulenza dedicata al numero 06 62280408 (tasto 2)- ricostruzioniestipendi@snadir.it.
    Il check stipendiale è completamente gratuito per tutti gli iscritti SNADIR e per coloro che intendono iscriversi. Se i tuoi colleghi desiderano utilizzare il servizio gratuito di check stipendiale possono iscriversi a Snadir, cliccando qui. Potranno godere degli innumerevoli servizi gratuiti Snadir.
    Un’opportunità in più per sentirsi tutelati e valorizzati nel proprio lavoro.
     
  • Carta docenti per i precari: Snadir, la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022 va rigorosamente osservata

    La Fgu/Snadir torna a far sentire la sua voce in merito alla mancata assegnazione del bonus di 500 euro, previsto dalla Carta Docenti, ai docenti precari per l’anno scolastico 2024/25
     
    Con la sentenza nr. 1842/22 il Consiglio di Stato ha affermato il diritto degli incaricati annuali a ricevere il “bonus formazione” (Carta Docente) in quanto illegittimi gli atti D.P.C.M. del 23 settembre 2015, Nota Miur n.15219 del 15 ottobre 2015 “nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall’erogazione della Carta docente”.
     
    A seguito della già menzionata sentenza, il Ministero dell’Istruzione ha dovuto provvedere all’accredito delle somme riconosciute, comprese quelle maturate fino all’a.s. 2022/23.  Successivamente il suddetto diritto è stato esteso (in via provvisoria) anche all’a.s. 2023/24.
    Per converso, con riferimento all’a.s. 2024/25, nessun bonus è stato ancora disposto in favore dei citati ricorrenti.
     
    La Fgu/Snadir si è immeditatamente attivata con interlocuzioni presso il MIM e la Sogei, gestore della carta docente per ripristinare il diritto dei ricorrenti – vincitori con sentenza n.1842/2022 del Consiglio di Stato – a vedersi assegnare il bonus 500 euro per l’a.s. 2024/2025.
     
    Questo pomeriggio, a margine di una riunione al Mim, il Segretario Nazionale Snadir e Presidente Nazionale FGU, Orazio Ruscica, ha sottolineato come nessun atto normativo abbia abrogato il diritto al bonus e ha ribadito l’impegno del sindacato a far rispettare la sentenza del Consiglio di Stato. Inoltre, è stato fatto presente che occorre assegnare ai destinatari del bonus dei 500 euro per lo scorso anno, il residuo, cosicché possa essere utilizzato nel biennio previsto dalla normativa vigente.
     
    L’Amministrazione si è impegnata a verificare e a dare una risposta.
     
    Lo Snadir invita coloro che NON hanno aderito al ricorso del 2015 da noi promosso, a cogliere adesso la possibilità di aderire ad uno specifico ricorso che è in fase di attuazione.
     
    Per aderire ai ricorsi aperti in queste ultime settimane è necessario compilare il modulo (FORM) per esplicitare il proprio interesse a ricevere le informazioni utili e ottenere il riconoscimento stabile e definitivo del bonus annuo di 500 euro. 
     
    L’obiettivo rimane quello di garantire pari opportunità di formazione e aggiornamento professionale a tutti i docenti, indipendentemente dal loro status contrattuale.
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 15 ototbre 2024 – h.19,45
     
  • Scuola, incontro al MIM, tra gli obiettivi Gilda-Unams: lotta al precariato, trattativa contrattuale e retribuzioni adeguate

    Si è svolto oggi l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

    Il coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams Vito Carlo Castellana, che ha preso parte all’incontro, ha messo in evidenza le difficolta di questo a.s. 2024/25 e definito gli obiettivi principali.
     
    “In quasi tutte le province d’Italia – afferma Castellana – le nomine dei docenti a tempo determinato sono avvenute in ritardo e in molti casi ci sono continue rettifiche ai bollettini a seguito del controllo dei titoli, cosa che porta ad evidenti ingiustizie nelle nomine. Sarebbe opportuno far partire tutte le procedure un mese prima, permettendo ai docenti, al momento dell’indicazione delle 150 preferenze, di conoscere le disponibilità delle sedi. Ancora meglio sarebbe se si decidesse di potenziare gli uffici scolastici regionali e provinciali, che sono ormai senza personale, oltre al drammatico fatto che ci sono ancora molti docenti in attesa di ricevere il primo stipendio e per sopperire a questo problema si dovrebbe semplificare la procedura dei pagamenti delle supplenze brevi, snellendo il carico burocratico delle segreterie”. In tema di concorsi è importante la trasparenza e la pubblicazione delle graduatorie e di tenere conto degli idonei in attesa del ruolo.
     
    Altro tema caldo portato all’attenzione del Ministro, è quello della Carta docente: “Le sentenze che vedono assegnare Carta docente a chi non è di ruolo, sono ormai decine di migliaia, con enormi costi per le spese di soccombenza nei tribunali”. Sarebbe il caso di trovare una soluzione politica e di assegnare carta docente anche a chi ha l’incarico al 30 Giugno”.
     
    Altro obiettivo dell’agenda della Federazione Gilda-Unams, da perseguire per quest’anno scolastico, è quello di far recuperare il 2013 in sede politica, perché anche in questo caso i contenziosi si stanno moltiplicando a dismisura.
     
    “Per quanto riguarda gli aspetti politici, un tema fondamentale è la lotta al precariato, per questo abbiamo richiesto – sottolinea Castellana – che i posti di sostegno dati in deroga siano trasformati tutti in organico di diritto, così come l’organico di fatto, semplificando il reclutamento e attingendo dalle graduatorie dei concorsi esistenti, avviando in questa fase un doppio canale”.
     
    Inoltre, è stata chiesta un’attenzione particolare alla questione dei titoli falsi e dei titoli esteri, piaga che secondo il coordinatore nazionale fa sì che oggi gli insegnanti siano considerati un bancomat, dal quale attingere per vendere i titoli.
     
    Infine, la Federazione Gilda-Unams, ha proposto l’avvio immediato della trattativa per il rinnovo contrattuale, esigendo risorse superiori a quelle già declamate. “La valorizzazione della professionalità dei docenti, passa attraverso adeguate retribuzioni”. È il commento del coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, Vito Carlo Castellana.
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. 8 ottobre 2024 – h.20,00
  • Snadir ottiene un’altra vittoria: garantito il passaggio da infanzia/primaria a secondaria senza penalizzazioni retributive

    Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, ha emesso oggi (4 ottobre 2024) una nuova sentenza a favore di una docente di religione annuale, assistita dallo Snadir, in merito al riconoscimento del suo inquadramento retributivo a seguito del passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria.
     
    La docente aveva presentato ricorso chiedendo il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e il diritto al trattamento economico più favorevole. In particolare, la richiesta verteva sulla possibilità di scegliere tra la temporizzazione dei servizi e il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, al fine di ottenere il pieno riconoscimento della sua anzianità e un adeguato inquadramento retributivo.
     
    Il Giudice ha accolto il ricorso, stabilendo che la docente ha diritto al miglior trattamento economico, senza subire penalizzazioni derivanti dal passaggio dalla scuola dell’infanzia/primaria alla scuola secondaria, equiparandola al personale docente a tempo indeterminato che gode già di tale garanzia. Inoltre, il Giudice ha stabilito che la scelta del trattamento più vantaggioso è “rimessa al lavoratore interessato, senza che sul punto l’amministrazione possa vantare discrezionalità di sorta”.
     
    Orazio Ruscica, Segretario Nazionale dello Snadir e Presidente Nazionale della Federazione Gilda-Unams, ha dichiarato: "Questa sentenza rappresenta un’ulteriore vittoria per lo Snadir, che si impegna costantemente e in modo fattivo per garantire il riconoscimento dei diritti dei docenti di religione. Il tribunale ha confermato che il passaggio dalla scuola dell’infanzia o primaria alla scuola secondaria deve avvenire senza alcuna penalizzazione retributiva, riconoscendo ai docenti il giusto trattamento economico. Questo risultato rafforza la nostra battaglia per eliminare le discriminazioni retributive e tutelare pienamente i diritti dei lavoratori."
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 4 ottobre 2024 – h.16,30
  • ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

     Art. 44 comma 3 del C.C.N.L. 2019 – 2021

     
     
    Le attività di carattere collegiale, che riguardano tutti i docenti, sono costituite da:
     
    A – art. 44 comma 3 lett. a)
    1)    Riunioni del Collegio dei docenti;
    2)    Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
    3)    Dipartimenti disciplinari;
    4)    Informazione periodica alle famiglie sull’andamento delle attività educative.
    Monte orario: max 40 ore
     
     
    B – art. 44 comma 3 lett. b)
    1)    Consigli di classe, interclasse e intersezione, gruppi di lavoro operativo per l’inclusione.
    Monte orario: max 40 ore
     
    Le ore sopra indicate fanno riferimento ad un orario di servizio completo:
    • 25 ore nella scuola infanzia;
    • 22 ore nella scuola primaria;
    • 18 ore nella scuola superiore di 1° e 2° grado.
     
    DOCENTI ORARIO COMPLETO
     
    In caso di servizio con orario completo prestato su più scuole, le ore funzionali – sia per la tipologia “A”, sia “B” – vanno calcolate applicando per ciascuna la seguente proporzione: il numero delle ore di servizio nell’istituto preso in considerazione, moltiplicato per 40 (le ore funzionali complessive), diviso per le ore di servizio completo previsto dall’ordine e grado di scuola in cui si insegna (per l’infanzia 25; per la primaria 22; per la secondaria di primo e secondo grado 18):
     
            Es.  Incarico SCUOLA PRIMARIA: nell’Istituto “Y” per 16h + nell’Istituto “Z” per 6h:
                   
                   per “Y” corrispondono a (16 x 40) : 22 = 29h , per cui le ore funzionali saranno 29h (tip.A) + 29h (tip.B);  
                   
                   per “Z” corrispondono a (6 x 40) : 22 = 11h , per cui le ore funzionali saranno 11h (tip.A) + 11h (tip.B).  
                                          
     
    DOCENTI ORARIO PARZIALE
     
     
    In caso di servizio con orario parziale prestato su una o più scuole, l’Ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019 della Corte di Cassazione ha chiarito che solo le ore relative alla partecipazione alle attività di cui alla tipologia “B” è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito. Pertanto per le attività della tipologia “A” si conserva il monte orario di max 40 ore, come per i docenti ad orario completo. Di seguito le formule da applicare per le due tipologie di attività:
     
              Es.  Incarico SCUOLA PRIMARIA: nell’Istituto “Y” per 10h + nell’Istituto “Z” per 6h:
     
     
    Calcolo ore attività Tipologia “A”
    In questa tipologia, la proporzione da applicare è: il numero delle ore di servizio nell’istituto preso in considerazione, moltiplicato per 40 (le ore funzionali complessive), diviso per le ore di servizio complessivamente svolte (nella Scuola Primaria vanno escluse dal computo le ore di programmazione settimanale), a prescindere dall’ordine e grado di scuola.
     
          per “Y” corrispondono a (10 x 40) : 16 = 25h;  

                                                      

          per “Z” corrispondono a (6 x 40) : 16 = 15h.  

                                                     

     
    Calcolo ore attività Tipologia “B”
    In questa tipologia, la proporzione da applicare è: il numero delle ore di servizio nell’istituto preso in considerazione, moltiplicato per 40 (le ore funzionali complessive), diviso per le ore di servizio completo previsto dall’ordine e grado di scuola in cui si insegna (per l’infanzia 25; per la primaria 22; per la secondaria di primo e secondo grado 18).
     
           per “Y” corrispondono a (10 x 40) : 22 18h;  

                                                      

           per “Z” corrispondono a (6 x 40) : 22 = 11h.  

                                                  

     
    DOCENTI IN SERVIZIO SU DUE ORDINI E/O GRADI DI SCUOLA
    CON BASE ORARIA SETTIMANALE DIVERSA
     
     
    Qualora si insegni su due ordini e/o gradi di scuola con base oraria settimanale diversa, come per Infanzia e Primaria o come per Secondaria di I Grado e Primaria (anche se improprio data la differente tipologia contrattuale), va presa come base di calcolo il monte ore completo dell’ordine e grado di scuola in cui si insegna per più ore:
     
     
         Es.  Incarico SCUOLA PRIMARIA per 10h + SCUOLA INFANZIA per 6h: base calcolo 22 (orario Scuola Primaria)
     
         Es.  Incarico SCUOLA PRIMARIA per 8h + SCUOLA INFANZIA per 12h: base calcolo 25 (orario Scuola Infanzia)
     

         Es.  Incarico SCUOLA PRIMARIA per 4h + SCUOLA SECONDARIA I GRADO per 10h: base calcolo 18 (orario Scuola Secondaria I Grado)

     

     
     
    Per il computo delle ore delle attività funzionali della tip.A e di quelle della tip.B si applicano rispettivamente le proporzioni indicate nel calcolo di tali attività per i docenti con orario parziale.
     
     
    RACCOMANDAZIONI PER I DOCENTI IN SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE
     
     
    È opportuno che il docente in servizio su più scuole, preso atto del Piano delle Attività Funzionali stabilito dal Collegio Docenti di ciascun Istituto di servizio e del suo impegno orario annuale per ogni Istituto calcolato secondo le formule indicate, presenti ai rispettivi Dirigenti Scolastici il prospetto delle attività a cui prenderà parte per ciascun Istituto nel rispetto del monte ore che competono.
     
     
     
    ORE FUNZIONALI RESIDUE DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROGRAMMATE ANNUALMENTE DAL COLLEGIO DOCENTI CON IL PTOF
     
     
    Si ricorda ancora che, ai sensi dell’Art. 44 comma 4 del C.C.N.L. 2019 – 2021, fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF. Per i docenti ad orario completo o parziale su più scuole queste ore residue (calcolate scomputando da quelle programmate relativamente alla lettera a) e b) quella effettivamente svolte) saranno ripartite in maniera proporzionale tra i vari Istituti:
     
    Orario completo
     
    Es.  Incarico SCUOLA PRIMARIA: nell’Istituto “Y” per 16h + nell’Istituto “Z” per 6h
      – Istituto “Y”: Tipologia “A”: effettuate 20h su 29 dovute;  Tipologia “B”: effettuate 20h su 29 dovute; 
     
      – Istituto “Z”: Tipologia “A”: effettuate 8h su 11 dovute;  Tipologia “B”: effettuate 7h su 11 dovute; 
     
    TOTALE ORE FUNZIONALI RESIDUE PER FORMAZIONE NEI DUE ISTITUTI: 9 + 9 + 3 + 4 = 25
     
    In questo caso, la proporzione da applicare è: il numero totale delle ore funzionali residue degli istituti in cui si presta servizio, moltiplicato per il numero delle ore di servizio nell’istituto preso in considerazione, diviso per le ore di servizio completo previsto dall’ordine e grado di scuola in cui si insegna (per l’infanzia 25; per la primaria 22; per la secondaria di primo e secondo grado 18).
     
     
      – Istituto “Y”: Ore di formazione da prestare: (25 x 16) : 22 = 18h;  
     
      – Istituto “Z”: Ore di formazione da prestare: (25 x 6) : 22 =  7h;  
                                                               
    Orario parziale
    Es.  Incarico SCUOLA PRIMARIA: nell’Istituto “Y” per 10h + nell’Istituto “Z” per 6h:
     
    – Istituto “Y”: Tipologia “A”: effettuate 22h su 25 dovute;  Tipologia “B”: effettuate 16h su 18 dovute; 
     
    – Istituto “Z”: Tipologia “A”: effettuate 12h su 15 dovute;  Tipologia “B”: effettuate 9h su 11 dovute; 
     
    TOTALE ORE FUNZIONALI RESIDUE PER FORMAZIONE NEI DUE ISTITUTI: 3 + 2 + 3 + 2 = 10
     
    In questo caso, la proporzione da applicare è: il numero totale delle ore funzionali residue degli istituti in cui si presta servizio, moltiplicato per il numero delle ore di servizio nell’istituto preso in considerazione, diviso per le ore di servizio complessivamente svolte.
     
     
      – Istituto “Y”: Ore di formazione da prestare:  (10 x 10) : 16 = 6h;  
                                                                            
     
      – Istituto “Z”: Ore di formazione da prestare:  (10 x 6) : 16 = 4h;  
                                                                                
     
     
    Si ricorda
    • che, qualora le ore di formazione superassero il monte ore complessivo previsto per le ore funzionali (40+40), le ore eccedenti tale limite saranno retribuite dal Fondo di Istituto, come stabilito in contrattazione integrativa di Istituto, in applicazione dell’Articolo 36 comma 7 del CCNL 2019/21.
    • che lo svolgimento degli scrutini e degli esami, nonché la compilazione degli atti relativi alla valutazione, sono attività obbligatorie ed esulano dal computo delle ore per le attività funzionali all’insegnamento, come pure – per la primaria – le ore contrattuali di programmazione settimanale.
    • che eventuali ore non utilizzate al fine delle lettere a) e b) del comma 3 art.44 CCNL 2019/2021, nel limite delle 40 + 40, sono destinate alle attività di formazione programmate dal collegio dei docenti.
     
     
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  • Ricostruzione di carriera. Chi deve presentare domanda?

    Il personale della scuola di ruolo deve presentare la domanda entro il 31 dicembre 2024 tramite il sistema di Istanze On Line, 
    mentre gli incaricati annuali di religione devono presentarla in forma cartacea
      
    La legge 107/2009 all’art. 1 comma 209 stabilisce che la ricostruzione di carriera del personale della scuola a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica di ruolo, debba essere richiesta tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il fine di tale inserimento in un preciso periodo dell’anno si rende necessario affinché il MEF possa prevedere nella pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.
    Su “Istanze On Line” il personale di ruolo Docente (compresi gli Insegnanti di Religione Cattolica), educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2024.
    Ricordiamo che la Nota MIUR 17030 del 01-09-2017 e l’Avviso pubblicato al SIDI il 27 settembre 2018, al fine di progredire sulla strada della dematerializzazione, così come previsto dalla legge 183/2012 all’art. 15, hanno già reso disponibile sul portale “Istanze On Line” la funzione “Richiesta ricostruzione di carriera”.
     
    Chi potrà accedere a tale funzione telematica? 
    I docenti a tempo indeterminato che hanno superato l’anno di formazione e prova, così come previsto dal D.M. 850/2015. Chiaramente, le domande di ricostruzione di carriera del personale di ruolo inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017 restano comunque valide.
     
    Docenti di religione di ruolo
    I docenti di religione di ruolo assunti al 1° settembre 2023, avendo superato l’anno di prova, devono quindi procedere immediatamente ad una nuova ricostruzione di carriera.
    Qualora qualche docente di religione cattolica, assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo a partire dal 1° settembre 2017, non abbia ancora fatto richiesta di ricostruzione di carriera, deve procedere immediatamente a tale richiesta al fine di bloccare l’eventuale prescrizione del diritto a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo. 
    In questi casi, potrà procedere alla richiesta tramite il portale “Istanze On line”, inviando tramite la funzione “dichiarazione dei servizi” l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, confermando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, nonché quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
     
    Docenti di religione incaricati annuali
    È dunque evidente che non sono interessati a questa nuova procedura telematica i docenti di religione incaricati annuali aventi diritto alla ricostruzione di carriera così come previsto dalla legge 312/1980 art. 53 ultimo comma (cfr. anche la C.M. n.2/2001). Per questi ultimi, le domande, pur continuando ad essere presentate nella “finestra temporale” stabilita dalla Legge 107/2015 (1° settembre – 31 dicembre), dovranno essere presentate in forma cartacea all’Istituzione Scolastica di servizio; permane l’obbligo da parte della stessa di elaborare i decreti e trasmetterli alla Ragioneria dello Stato di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno.
     
    Chiedi allo Snadir
    La nostra trentennale azione a favore della categoria dei docenti di religione ci ha consentito di consolidare una competenza solida e aggiornata nell’elaborare ogni fattispecie di ricostruzione e progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione, così come degli stessi docenti di ruolo.
    Pertanto, per qualsiasi ulteriore chiarimento o elaborazione delle predette ricostruzioni, contattate la sede Snadir provinciale più vicina oppure la sede nazionale 0662280408 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 14,00 alle 18.00, oppure scrivendo a ricostruzioniestipendi@@snadir.it 
     
     
     
    Snadir  – Professione i.r. – 18 settembre 2024 – h.17,30