Categoria: Attività di culto a scuola

  • BENEDIZIONI E ATTI DI CULTO A SCUOLA, A CONDIZIONE CHE…

    BENEDIZIONI E ATTI DI CULTO A SCUOLA, A CONDIZIONE CHE…

     
    La sentenza della Consiglio di Stato del 27 marzo 2017 n. 1388, riconoscendo le tesi del MIUR, stabilisce la possibilità delle benedizioni religiose a scuola in orario extrascolastico.    
    Viene dunque rigettato il ricorso presentato al Tar dell’Emilia Romagna (n. 166/2016) da un gruppo di docenti e genitori sostenuti anche economicamente dall’UAAR (Unione degli Agnostici e Atei Razionalisti), come dichiarato nel loro blog .
    La vicenda, che risale al febbraio del 2015, vede protagonista il Consiglio di Istituto di un I.C. di Bologna che concedeva i locali scolastici per le benedizioni pasquali in orario extrascolastico. L’iniziativa era rivolta ad alunni che liberamente potevano parteciparvi, accompagnati da un adulto per la sorveglianza.  La parte ricorrente adduceva che tale misura non preservava la laicità della scuola pubblica. La sentenza del CdS precisa che tale rito – avvenuto a scuola ma in orario non scolastico – va accolto al pari di un’attività parascolastica e che la natura religiosa dell’evento non può ritenersi un elemento discriminatorio.
    Riteniamo che tale dispositivo riesca a coniugare il principio irrinunciabile della laicità della scuola pubblica con la libertà di partecipazione ad iniziative culturali e di espressione religiosa. Così come è garantita l’autorevolezza dell’esercizio dell’autonomia scolastica.
    Riproponiamo pertanto i CRITERI, enunciati in un nostro articolo del 12 febbraio 2015, affinché qualsiasi atto di culto possa svolgersi alla presenza degli alunni, nel rispetto delle norme e dei principi suddetti:
    • Delibera favorevole del Consiglio d’Istituto
    • Atti di culto NELLA SCUOLA in orario extrascolastico
    • Atti di culto FUORI DELLA SCUOLA anche in orario scolastico
    • In tutti i casi va garantita la libertà di partecipazione
    • Criterio di OPPORTUNITÀ: sensibilità e coinvolgimento dell’utenza scolastica
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 31 marzo 2017, h.12.52

  • L’ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA STATALE

    L’ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA STATALE

     

    Legittimità e modalità degli atti di culto nella scuola statale
     
    Stante quanto affermato dalla normativa sotto riportata,  non sembrano sussistere ostacoli alla configurabilità della benedizione religiosa e della messa quali attività extrascolastiche.
    Occorre, tuttavia, distinguere a seconda delle modalità della loro celebrazione. In particolare, la celebrazione degli atti di culto fuori dalla scuola, su deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto e con comunicazione all’interno della scuola, può pacificamente ammettersi.
    Allo stesso modo, previa delibera del Consiglio di Circolo o d’Istituto, può ammettersi la celebrazione di atti di culto nella scuola in orario extracurriculare, cioè in un orario non curriculare ma non necessariamente extrascolastico (ad es. prima delle lezioni, o durante l’intervallo o alla fine o in appositi spazi orari destinati ad iniziative integrative).
    Il Consiglio di Circolo o d’Istituto possono, inoltre, deliberare la celebrazione di atti di culto fuori dalla scuola in orario scolastico, fatta sempre salva la libertà di parteciparvi o meno.
    In tutti e tre i casi occorre  assicurare  a tutti gli alunni/studenti la libertà di parteciparvi o meno.
    Fermo restando il rispetto della normativa vigente, l’orientamento degli organi scolastici dovrebbe ispirarsi al criterio di opportunità, avendo riguardo in particolare alla sensibilità e al coinvolgimento delle componenti scolastiche.
    Sembra, invece, sicuramente da escludersi la celebrazione di atti di culto, riti o celebrazioni religiose nella scuola durante l’ora di religione cattolica, atteso il carattere culturale di tale insegnamento.
    Pertanto, per tutto quanto sopra, riteniamo che i Dirigenti Scolastici che consentissero gli atti di culto nell’osservanza dei limiti sopra indicati non violerebbero alcuna legge né commetterebbero alcun reato di interruzione di pubblico servizio e, quindi, non vanno sottoposti ad alcuna contestazione di addebito e/o valutazione negativa.
     
    Orazio Ruscica
     
     
    Le norme che disciplinano gli atti di culto nella scuola statale
     
    • La Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione prot. 13377/544/Ms del 13.2.1992 ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle     iniziative extrascolastiche di cui al d.P.R. n. 416/1974.
    • Il TAR dell’Emilia Romagna con sentenza del 17 giugno 1993  impugnato la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione
    • Le ordinanze n. 391 e 392 del Consiglio di Stato del 26 marzo 1993 legittimano la circolare di cui sopra e precisano che la delibera degli organi collegiali dell’istituzione scolastica non può imporre “agli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico”.
    • La  sentenza della Corte costituzionale n. 195/93 ribadisce che il principio di laicità rappresenta: ”uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta Costituzionale della Repubblica, principio che implica non l’indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma la garanzia statale per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”. In tale prospettiva, la libertà religiosa è stata declinata nell’accezione più garantista possibile, nel senso di riconoscere a tutti la possibilità di ampliare, anche accedendo a risorse pubbliche, l’esercizio della propria fede religiosa. Per usare le parole della Corte costituzionale: “Il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza (…) va garantito non tanto in raffronto alla situazione delle diverse confessioni religiose (…), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diversi fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato, perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa”.
    • Con la sentenza della Corte costituzionale n. 334 /96 la libertà religiosa è stata considerata un aspetto della dignità umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost:” La Consulta ha anche chiarito che. in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizione obbligatoria derivante dall’ordinamento giuridico dello Stato”.
    • Il D.P.R. n. 567/1996, recante la: “Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, ha poi previsto che le Istituzioni scolastiche “definiscono, promuovono e valutano (…) iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti”. (art. 1, co. 1), queste ultime intese come “occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile” (art. 1, co. 3), attivate tenendo conto delle concrete “esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie” (art. 1, co. 2-3). Tali iniziative, in particolare, devono svolgersi “in orari non coincidenti con quelli delle lezioni” (art. 2, co. 3), cioè in un orario non curriculare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o d’istituto, che “ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell’istituzione scolastica” (art. 4, co. 1). Per la realizzazione di tali iniziative è altresì previsto che “gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo d’istituto” (art. 2, co. 4).
     
    Snadir – Professione i.r. – 13 febbraio 2015
     
  • La celebrazione degli atti di culto nella scuola è consentita in orario scolastico ed extrascolastico, purché sia salvaguardata la libertà di parteciparvi o meno

     Roma, 7 marzo 2014

     
    Alla Dott.ssa Maria Luisa Altomonte
    Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
     
    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia
    Ai Dirigenti Scolastici della Sicilia
    Loro Sedi
     
    Prot. 0127
     
    Oggetto: La celebrazione degli atti di culto nella scuola è consentita in orario scolastico ed  extrascolastico, purché sia salvaguardata la libertà di parteciparvi o meno.
     
    Il Coordinamento Regionale Siciliano dei COBAS con la lettera del 3 marzo 2014 ha inteso evidenziare in modo superficiale ed erroneo ai Dirigenti scolastici che non sono consentiti atti di culto in orario scolastico e, rifacendosi al testo della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 250/1993, afferma che questi possono essere causa “del  turbamento  e  dello  sconvolgimento  dell’attività  scolastica”.
    A dire il vero a turbare e sconvolgere l’attività scolastica, in questi tempi difficili, sono ben altre problematiche, ad es. i feroci tagli di personale in questi anni, l’aumento degli studenti bocciati e di coloro che non sono stati scrutinati, le aule scolastiche inadeguate e poco sicure dal punto di vista dell’edilizia, il mancato successo scolastico per i tutti i nostri studenti. Tuttavia, pur essendo trascorsi 21 anni dalla sentenza citata, non vogliamo sottrarci dall’offrire un contributo di idee – fondate sull’intera documentazione giuridica – per una serena riflessione sulla questione.
    Il riferimento di partenza è quello relativo alla sentenza del TAR Emilia Romagna n. 250/1993 con la quale la magistratura amministrativa afferma il principio, certamente condivisibile, che  «le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità». Da ciò ne deriva, afferma il TAR, che tali atti si compiano “unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese”, non è quindi possibile che siano “previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione”.
    Ciò premesso, tuttavia, bisogna anche riferire che nello stesso anno (1993) sul tema generale della laicità dello Stato si è espressa la Corte Costituzionale (sentenza n. 195/1993) affermando che tale principio “implica non l’indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma la garanzia statale per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”.
    E’ evidente allora che il problema è legato alle modalità attraverso le quali lo Stato (e quindi le autonome amministrazioni scolastiche) consente agli studenti l’espressione di atti di culto (certamente costituzionalmente tutelabili per ciò che rappresentano nella sfera privata).
    Inoltre, il Consiglio di Stato con le ordinanze n.391 e n.392 del 26 marzo 1993 ha affermato la legittimità della Circolare 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 (impugnata al citato Tar Emilia Romagna) ed ha precisato che la delibera degli organi collegiali dell’istituzione scolastica non può imporre “agli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica di restare in classe  a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico”.
    Il DPR n. 567/1996 recante la “Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” ha previsto che le istituzioni scolastiche “definiscono, promuovono e valutano (…) iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti” (art. 1, comma 1) queste ultime intese come “occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile” (art. 1, comma 3), attivate tenendo conto delle concrete “esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie” (art. 1, commi 2-3) (Parere Avvocatura Generale dello Stato dell’8 gennaio 2009).
    A fronte di questi elementi riteniamo che le Istituzioni scolastiche possano (con apposita delibera degli OO.CC.), proprio in considerazione della non indifferenza dello Stato verso tutte le espressioni della vita sociale dello studente-cittadino, decidere di informare studenti e famiglie circa lo svolgimento di atti di culto, che si svolgano “fuori dalla scuola e dalla programmazione didattica”, oppure “nella scuola in orario extracurriculare” o “fuori dalla scuola in orario scolastico”, assicurando a tutti gli alunni/studenti la libertà di parteciparvi o meno. Noi pensiamo ad una scuola non estranea al “vissuto” di chi la frequenta.
    Pertanto, per tutto quanto sopra, riteniamo che i Dirigenti scolastici che consentissero gli atti di culto nell’osservanza dei limiti sopraindicati non violerebbero alcuna legge né commetterebbero alcun  reato di interruzione di pubblico servizio e, quindi, non devono ricevere  alcuna contestazione di addebito e/o valutazione negativa.
    Distinti saluti
              
    F.to  Il Segretario Nazionale
               Prof. Orazio Ruscica
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 7 marzo 2014