Categoria: Assegno Nucleo Familiare/ Assegno Unico Universale

  • Dal 1° luglio 2006 rivalutati i limiti di reddito

    Assegno Nucleo Familiare


    Dal 1° luglio 2006 rivalutati i limiti di reddito


    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Circolare n.26 del 26 maggio 2006 ( file pdf ) ha stabilito i nuovi limiti [ v. Tabelle ( file pdf )] di reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2006 – 30 giugno 2007.
    Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono due:



    • la composizione del nucleo familiare;
    • il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.

    Per quanto riguarda il primo punto:


    a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto di un assegno;


    b) il nucleo familiare è costituito:



    • dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
    • dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio di età inferiore ai 18 anni (senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
    • fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e sempreché si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).

    Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
    Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal 1° luglio 2006 si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare 2005
    E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.
    Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
    Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice
    autoattestazione ( file pdf ) con firma non autenticata.


    Infine, si fa presente che il Decreto del 4 aprile 2005, relativo all’art. 1, comma 559, della Legge Finanziaria 30 Dicembre 2004, stabilisce che il coniuge, non titolare di autonomo diritto, può formulare apposita domanda per la corresponsione dell’assegno per nucleo familiare al datore di lavoro tenuto all’erogazione dell’assegno al coniuge. Pertanto dal 1° gennaio 2005, tramite apposita domanda, l’assegno per nucleo familiare, può essere corrisposto direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto.


    Redazione


    © snadir 2006

  • Dal 1° luglio 2005 rivalutati i limiti di reddito

    Assegno Nucleo Familiare

    Dal 1° luglio 2005 rivalutati i limiti di reddito

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Circolare n.20 del 3 giugno 2005 ( file pdf ) ha stabilito i nuovi limiti [ v. Tabelle ( file pdf )] di reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006.
    Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono due:

    1. la composizione del nucleo familiare;
    2. il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.

    Per quanto riguarda il primo punto:

    a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto di un assegno;

    b) il nucleo familiare è costituito:

    • dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
    • dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio di età inferiore ai 18 anni (senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
    • fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e sempreché si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).

    Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
    Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal 1° luglio 2005 si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare 2004.
    E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.
    Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
    Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione ( file pdf ) con firma non autenticata.

    Redazione

    © snadir 2005

  • Dal 1° luglio 2004 rivalutati i limiti di reddito

    Assegno
    Nucleo Familiare

    Dal 1° luglio
    2004 rivalutati i limiti di reddito

    Il Ministero dell’Econocia e delle Finanze con Circolare
    n.25 del 31 maggio 2004
    (file pdf)
    ha stabilito i nuovi limiti (v. Tabelle
    file pdf) di reddito familiare (non
    sono ci sono maggiorazioni degli importi) da considerare
    ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo
    familiare per il periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno
    2005.
    Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno
    sono due:
    1) la composizione del nucleo familiare;
    2) il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef
    facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.
    Per quanto riguarda il primo punto:
    a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto
    di un assegno;
    b) il nucleo familiare è costituito:
    * dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente
    separato);
    * dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti
    da precedente matrimonio di età inferiore ai 18 anni
    (senza limite di età qualora si trovino, a causa
    di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta
    e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
    lavoro)
    * fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle
    ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui
    essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito
    il diritto alla pensione ai superstiti e sempreché
    si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età
    o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di
    famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge
    n.15/1968).
    Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare
    si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi,
    assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti
    nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun
    anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno
    fino al 30 giugno dell’anno successivo.
    Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante
    dal 1° luglio 2004 si deve fare riferimento alla dichiarazione
    dei redditi relativa all’anno solare 2003.
    E’ importante ricordare che l’assegno non spetta
    se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione
    o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro
    dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.
    Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono
    essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

    Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione
    (file pdf) con firma non autenticata.

    Redazione

    © snadir 2004

    (allegato)

  • Dal 1° luglio 2003 rivalutati i limiti di reddito


    Dal 1° luglio
    2003
    sono stati rivalutati i limiti di reddito

    L’Inps con Circolare
    n.110 del 24 giugno 2003
    (file in formato
    pdf – Adobe Acrobat
    ) ha stabilito i nuovi limiti
    (v.
    Allegato 3
    – file in formato Excel)
    di reddito familiare (non sono ci sono maggiorazioni degli
    importi) da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno
    per nucleo familiare per il periodo 1 luglio 2003 – 30
    giugno 2004. 
    Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono
    due:
    1) la composizione del nucleo familiare;
    2) il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente
    capo a tutti i componenti il nucleo familiare.
    Per quanto riguarda il primo punto:
    a) uno stesso nucleo familiare pu usufruire soltanto di
    un assegno;
    b) il nucleo familiare costituito:
    * dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente
    separato);
    * dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti
    da precedente matrimonio di et inferiore ai 18 anni (senza
    limite di et qualora si trovino, a causa di infermit o
    difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilit
    di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
    * fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle
    ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui
    essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito
    il diritto alla pensione ai superstiti e semprech si trovino
    ad essere inferiori di 18 anni di et o inabili a proficuo
    lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione
    ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).
    Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare
    si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi,
    assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti
    nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno
    ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al
    30 giugno dell’anno successivo.
    Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal
    1 luglio 2003 si deve fare riferimento alla dichiarazione
    dei redditi relativa all’anno solare 2002.
    E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma
    dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre
    prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente
    inferiore al 70% del reddito complessivo.
    Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono
    essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi. 
    Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione
    (v.
    modello
    – file in formato doc)
    con firma non autenticata.

    Redazione

    Snadir 2003

    (allegato)

  • Rivalutazione livelli di reddito assegno per nucleo familiare – 1° luglio 2002

    Rivalutazione livelli di reddito assegno per nucleo familiare – 1 luglio 2002


    L’Inps con Circolare n.110 del 13 giugno 2002 ha stabilito i nuovi limiti (v. Tabelle) di reddito familiare (non sono ci sono maggiorazioni degli importi) da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo familiare per il periodo 1 luglio 20021 – 30 giugno 2003. 
    Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono due:
    1) la composizione del nucleo familiare;
    2) il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.
    Per quanto riguarda il primo punto:
    a) uno stesso nucleo familiare pu usufruire soltanto di un assegno;
    b) il nucleo familiare costituito:
    * dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
    * dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio di et inferiore ai 18 anni (senza limite di et qualora si trovino, a causa di infermit o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilit di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
    * fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e semprech si trovino ad essere inferiori di 18 anni di et o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).
    Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
    Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal 1 luglio 2002 si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare 2001.
    E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente inferiore al 70% del reddito complessivo.
    Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi. 
    Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione (v. modello) con firma non autenticata.



    Redazione


    Snadir 2002