Categoria: Anagrafe – Organici IdR – Titoli di studio

  • I titoli per accedere al concorso per gli “Idr”

    I titoli per accedere al concorso per gli “Idr”


    Dopo oltre tre anni dalla firma della nuova Intesa (DPR del 2012) che ha stabilito di regolarizzare o conseguire i nuovi titoli entro il 31 agosto 2017, ancora circolano interpretazioni che sembrerebbero suggerire, in modo velato, la necessità per tutti gli attuali incaricati annuali di religione di conseguire un nuovo titolo entro l’a.s. 2016/2017.
    Premetto, prendendo a prestito uno slogan pubblicitario per un biscotto gelato “two gusti ‘s megl’ che one”, che avere due titoli valutabili è meglio che averne uno solo, avere un titolo aggiuntivo è infatti utile per la propria professionalità, e inoltre i nuovi titoli (tranne il baccalaureato e l’attestato di seminario maggiore) permettono, avendone i requisiti, di partecipare al concorso per dirigente scolastico.
    Detto questo, è bene chiarire che l’Intesa del 2012 ha voluto anche definire come regolarizzare i precedenti titoli previsti dal DPR 751/1985 (Vecchia Intesa) entro il 31 agosto 2017. In estrema sintesi chi è in possesso dei titoli previsti dall’Intesa del 1985 e ha svolto un anno di servizio tra l’a.s. 2007/2008 e l’a.s. 2016/2017, risulta in regola con la richiesta dei nuovi titoli dal 1° settembre 2017. Per comodità dei lettori, riporto un diagramma di flusso che permetterà ad ognuno di capire se all’inizio del 1° settembre 2017 sarà in possesso dei nuovi titoli previsti dal DPR 175/2012.
    Certamente l’«elaborato testo», nella parte sui titoli, si sarebbe potuto scrivere in maniera più semplice e chiara, come quello qui proposto, e magari avrebbe accorciato di un paio di pagine il testo. Ma tant’è: evidentemente s’è voluto scegliere una formulazione più faticosa.
    Altra questione è quella – molto spesso ribadita – sintetizzabile nel seguente pensiero: “In merito ad un futuro concorso per gli idr la situazione è un po’ complessa, visto che i nuovi titoli di accesso per insegnare religione entreranno in vigore dal 1° settembre 2017 (… ). In Italia a in Europa, da molti anni per poter affrontare un concorso pubblico è necessario possedere la laurea magistrale. Questa discrepanza non è di poco conto, poiché si deve capire come possono essere valutati i vecchi titoli” .
    La complessità cui si fa cenno non esiste. Infatti, al 1° settembre 2017 ci saranno incaricati annuali di religione che avranno regolarizzato la propria posizione sui titoli, che, ricordiamo, sono riconosciuti dai giudici amministrativi come titoli di livello universitario, oppure avranno un nuovo titolo. Chi avrà, pertanto, regolarizzato i vecchi titoli (cioè chi li ha convalidati attraverso lo svolgimento di un anno di servizio) sarà considerato anche in possesso dei titoli previsti dalla nuova Intesa (DPR 175/2012) e quindi nella possibilità di accedere al concorso.
    La decisione di come valutare i vecchi titoli regolarizzati e i nuovi titoli, non richiede una riflessione di durata annuale. Inoltre, essendo già stati attivati i nuovi percorsi di laurea in scienze religiose (3+2) sin dal 2008/2009, è chiaro che moltissimi incaricati di religione risulteranno in possesso dell’unico nuovo titolo. Infatti, il baccalaureato c’era prima e c’è adesso, la licenza c’era prima e c’è adesso, il dottorato c’era prima e c’è adesso, il corso di seminario maggiore c’era prima e c’è adesso (ma questo non è un titolo di livello universitario). Tutti gli incaricati annuali attualmente in servizio e in possesso dell’idoneità potranno partecipare al prossimo concorso per l’insegnamento della religione. Nessun timore quindi: l’indizione del bando di un nuovo concorso, che deve essere svolto assieme a quello dei docenti di altre discipline, troverà gli insegnanti di religione in possesso dei titoli richiesti.

    Orazio Ruscica

     

    Snadir – Professione i.r. – 21 marzo 2016, ore 14.00

     

  • Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2015/2016

    Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2015/2016

     
    Il Miur ha inviato stamattina (12 giugno 2015) alle OO.SS. l’informativa relativa allo schema di Decreto interministeriale relativo gli organici regionali per l’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2015-16; il predetto Decreto è in corso di perfezionamento presso il Ministero Economia e Finanze e il Ministero per la Pubblica Amministrazione.
    Spetta adesso agli Uffici Scolastici Regionali il compito di ripartire i posti con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
    Il decreto specifica anche  che “in via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti”.
    Occorre comunque tenere conto che l’ammontare complessivo delle cattedre indicato nella tabella allegata al decreto non necessariamente corrisponde al numero dei docenti che saranno in servizio: infatti, per ciò riguarda la quota del 30% attribuita agli incaricati annuali, parte delle cattedre potrebbe essere attribuita ad orario parziale per motivi correlati alla distribuzione della rete scolastica sullo specifico territorio.
    Inoltre, è bene precisare che l’aumento di 137 posti per l’insegnamento della religione deve essere messo in relazione con l’aumento delle classi istituite, che sono 1.167 in più rispetto all’a.s. 2014/2015.
    Pertanto, l’incremento dei posti per l’insegnamento della religione si configura nella misura dello 0,57%.
    Infine, se consideriamo che i posti di ruolo (quelli del 70%) sono 16.895, che i docenti di religione di ruolo sono oggi circa 12.823  e che nei prossimi tre anni si renderanno liberi altri 1.568 posti, è del tutto evidente che il Governo deve dare una risposta positiva ai precari di religione. 
               
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 12 giugno 2015
  • Il Miur sollecita istituzioni scolastiche ad inserire immediatamente i dati relativi all’organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2015/2016

    Il Miur sollecita istituzioni scolastiche ad inserire immediatamente i dati relativi all’organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2015/2016

      
     
    Il Miur con Nota prot. AOODGPER 15020 del 15 maggio 2015 ha invitato i Direttori Generali Regionali a sollecitare i Dirigenti scolastici ad inserire le ore relative all’insegnamento della religione cattolica per la determinazione dell’organico di diritto del personale docente di religione per l’anno scolastico 2015/2016.
    Le funzioni, pertanto, saranno mantenute attive per gli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche fino alle ore 20.00 del 22 maggio 2015.
    Come abbiamo già evidenziato nella nostra precedente informativa, al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non funzioni adeguatamente ("alcune istituzioni scolastiche non hanno ancora provveduto all’inserimento delle ore di religione cattolica"), invitiamo tutti i docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.
    Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, sono comprese il 100 % delle cattedre, sia le cattedre ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.
    Ogni docente di religione, quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.
     
    La Redazione
     
     
    N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che la suddetta nota del Miur è sempre disponibile nella rete intranet, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero! In ogni caso la nota è reperibile nel sito dell’istruzione), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.
     
    Snadir – Professione i.r. – 19 maggio 2015

     

  • Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2015/2016, avviata la rilevazione

    Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2015/2016, avviata la rilevazione

      
    Il Miur con Nota prot. AOODGCASIS0000874 del 05-03-2015  ha comunicato ai Direttori Generali Regionali, ai Direttori degli UT (ex Provveditorati) e ai Dirigenti scolastici che da oggi (9 marzo 2015sono attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’anno scolastico 2015/2016.
    Le funzioni saranno attive per le istituzioni scolastiche dal 9 marzo al 3 aprile 2015.
    A partire  dal 9 aprile  e fino al 15 maggio 2015, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche.
    Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, sono comprese il 100 % delle cattedre, sia le cattedre ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.
    Al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non funzioni adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.
    Ricordiamo per comodità che l’organico è determinato in base all’orario di insegnamento per ogni classe o sezione:
    • scuola dell’infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione;
    • scuola primaria: 2 ore x  ogni classe;
    • scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ora x ogni classe.
    Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,
    • per la scuola dell’infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra,
    • per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra,
    • per la scuola secondaria di 1° e 2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra.
    Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.
     
    La Redazione
     
     
    N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che la suddetta nota del Miur è sempre disponibile nella rete intranet, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero! In ogni caso la nota è reperibile nel sito dell’istruzione), suggeriamo di presentare una formale richiestada fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.
     
    Snadir – Professione i.r. – 9 marzo 2015
  • Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2014/2015

    Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2014/2015

     
    Il Miur ha inviato alle OO.SS. lo schema di Decreto interministeriale relativo gli organici regionali per l’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2014-15; il predetto Decreto è in corso di perfezionamento presso il Ministero Economia e Finanze e il Ministero per la Pubblica Amministrazione.
    Spetta adesso agli Uffici Scolastici Regionali il compito di ripartire i posti con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
    Il decreto specifica anche  che “in via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti”. Occorre comunque tenere conto che l’ammontare complessivo delle cattedre indicato nella tabella allegata al decreto non necessariamente corrisponde al numero dei docenti che saranno in servizio: infatti, per ciò riguarda la quota del 30% attribuita agli incaricati annuali, parte delle cattedre potrebbe essere attribuita ad orario parziale per motivi correlati alla distribuzione della rete scolastica sullo specifico territorio.
               
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 29 luglio 2014