Rilevazione degli organici degli IdR, lo Snadir chiede al Miur di anticipare i tempi
Categoria: Anagrafe – Organici IdR – Titoli di studio
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Rilevazione degli organici degli IdR, lo Snadir chiede al Miur di anticipare i tempi
Durante l’informativa del Miur alle OO.SS. di stamattina (27 marzo 2018) riguardante la bozza di circolare sugli organici delle altre discipline, la Fgu/Snadir ha fatto presente che occorre anticipare la rilevazione degli organici di religione al fine di pubblicare i dati relativi agli stessi in tempo utile per le successive operazioni di mobilità.Lo scorso anno la rilevazione dell’organico di diritto degli insegnanti di religione è stata disposta dal 10 al 31 maggio 2017; lo Snadir ritiene opportuno, invece, che le operazioni siano anticipate di almeno un mese.La specifica O.M n° 208/2018, inerente alla mobilità degli insegnanti di religione, fissa la pubblicazione dei trasferimenti alla data del 30 giugno 2018, subito dopo è fissata la data del 6 luglio 2018, data entro la quale vanno definite le intese sulle utilizzazioni. E’ evidente che la successione delle scadenze risulta piuttosto stretta.L’Amministrazione scolastica centrale si è impegnata ad anticipare i tempi della rilevazione e, pertanto, invierà nelle prossime settimane la nota agli Uffici scolastici regionali e a quelli territoriali per l’acquisizione dei dati relativi agli organici di religione per l’a.s. 2018/2019.Snadir/Fgu – Professione i.r. – 27 marzo 2018, h.21,18 -
Un ulteriore passo dello Snadir per garantire l’insegnamento della religione dall’inizio dell’anno scolastico Anche il personale in via di conseguimento del titolo potrà essere assunto in qualità di supplente fino al termine delle lezioni
Un ulteriore passo dello Snadir per garantire l’insegnamento della religione dall’inizio dell’anno scolastico
Anche il personale in via di conseguimento del titolo potrà essere assunto in qualità di supplente fino al termine delle lezioniAl fine di garantire il diritto all’IRC, agli studenti che hanno scelto di avvalersi, è necessario che le scuole stipulino fin dal 1° settembre i contratti ai docenti incaricati. Tenendo conto che quest’anno scolastico entra in vigore il sistema di qualificazione professionale, previsto dall’Intesa 2012 di cui al D.P.R. 175/2012, che fissa le nuove norme sui titoli accademici necessari per insegnare la religione cattolica nelle scuole statali, lo Snadir ha ritenuto opportuno segnalare al Miur la questione relativa agli incarichi di personale sprovvisto di titolo. Infatti, fino ad ora l’Ordinario diocesano impossibilitato a individuare docenti, a causa dell’insufficienza di personale in possesso di titolo accademico prescritto, poteva proporre all’autorità scolastica nominativi di personale non ancora in possesso del titolo in questione. Tale prerogativa viene confermata dal ministero. Per dirimere eventuali contestazioni, provenienti dalle singole istituzioni scolastiche, e contestualmente tutelare gli attuali 2.000 docenti coinvolti, lo Snadir ha chiesto ed ottenuto che il Miur fornisse gli adeguati chiarimenti. La Circolare Miur prot.37381 del 29 agosto 2017 “Anno scolastico 2017/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al perosnale docente, educativo e Ata” , discussa ieri mattina con le organizzazioni sindacali, stabilisce che i docenti non in possesso ancora del titolo prescritto, purché inserito nei previsti percorsi formativi, qualora impiegati su posti vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratto dal 1° settembre fino al termine delle lezioni (tipologia N28). La suddetta precisazione è stata accolta su proposta dello Snadir. Se tale titolo sarà conseguito entro il 31 dicembre 2017 è consentita la trasformazione della tipologia contrattuale in incaricato annuale (N27) a partire dalla data del conseguimento del titolo. Diversamente, l’incarico con durata annuale sarà possibile stipularlo solo a partire dall’a.s. 2018-19.
Fgu/Snadir – 30 agosto 2017, h.13.30 -
Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2017/2018
Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2017/2018
Il Miur ha consegnato stamattina (26 luglio 2017) alle OO.SS. la Tabella relativa allo schema di Decreto interministeriale sugli organici regionali per l’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2017-18; il predetto Decreto è in corso di perfezionamento presso il Ministero Economia e Finanze e il Ministero per la Pubblica Amministrazione.Il decreto specifica anche che “in via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale”.Occorre comunque tenere conto che l’ammontare complessivo delle cattedre indicato nella tabella allegata al decreto non necessariamente corrisponde al numero dei docenti che saranno in servizio: infatti, per ciò riguarda la quota del 30% attribuita agli incaricati annuali, parte delle cattedre potrebbe essere attribuita ad orario parziale per motivi correlati alla distribuzione della rete scolastica sullo specifico territorio.In attesa che gli Uffici Scolastici Regionali ripartiscano i posti con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, lo Snadir, tenendo conto dei dati dell’organico dello scorso anno, calcola l’aumento di 253 posti per l’insegnamento della religione (159 nella infanzia/primaria e 94 nella secondaria di 1° e 2° grado), che determina un incremento dei posti nella misura dello 1,04%.La FGU/Snadir, prendendo in considerazione i 17.063 posti di ruolo (quelli del 70%) e tenendo conto che i docenti di religione di ruolo sono oggi circa 12.297 (nei prossimi tre anni si renderanno liberi altri 1.289), ha fatto presente ai tecnici del Miur, che sono disponibili circa 6.000 posti per l’assunzione in ruolo degli attuali precari di religione.L’amministrazione si è resa disponibile ad avviare una riflessione su questa richiesta all’inizio del prossimo anno scolastico.Lo Snadir, tenendo conto della disponibilità del Miur, si augura che l’incontro con la ministra Fedeli, richiesto il 5 luglio scorso, possa dare il giusto input politico per la risoluzione del precariato dei docenti di religione.Snadir – Professione i.r. – 26 luglio 2017 -
Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2017/2018, avviata la rilevazione
Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2017/2018, avviata la rilevazione
Il Miur con avviso pubblicato al SIDI del 9 maggio 2017 ha comunicato ai Direttori Generali Regionali, ai Direttori degli UT (ex Provveditorati) e ai Dirigenti scolastici che dal 10 maggio 2017 sono attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’anno scolastico 2017/2018.Le funzioni saranno attive per le istituzioni scolastiche dal 10 al 31 maggio 2017.Successivamente, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche.Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, sono comprese il 100 % delle cattedre, sia le cattedre ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.Ricordiamo che la mancata o erronea acquisizione delle esigenze orarie ha come effetto una non corretta determinazione dell’organico, con le conseguenti e facilmente immaginabili negative ripercussioni sulle operazioni di mobilità e sulla nomina degli incaricati annuali (non risultando le ore il sistema informatico del Miur non permetterà immediatamente la stipula dei contratti a tempo determinato).Al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non funzioni adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.Ricordiamo per comodità che l’organico è determinato in base all’orario di insegnamento per ogni classe o sezione:- scuola dell’infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione;
- scuola primaria: 2 ore x ogni classe;
- scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ora x ogni classe.
Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,- per la scuola dell’infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra,
- per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra (le ore di programmazione non vanno conteggiate),
- per la scuola secondaria di 1° e 2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra.
Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.La Redazione- Avviso pubblicato al SIDI del 9 maggio 2017. Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2017/18
- Sollecito immissione dati organico religione a.s. 2017/2018
N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che la suddetta nota del Miur è sempre disponibile nella rete intranet, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero! In ogni caso la nota è reperibile nel sito dell’istruzione), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.Snadir – Professione i.r. – 18 maggio 2017 -
Un question time pilatesco
Un question time pilatesco
Gli insegnanti di religione fanno parte dell’organico dell’autonomia e possono fare i collaboratori (senza sostituzione) del dirigente scolasticoIeri (21 settembre 2016) il Ministro dell’istruzione Giannini, nel corso di un question time alla Camera dei deputati, ha risposto a una interrogazione parlamentare sulla questione dell’individuazione dei docenti di religione come Vicari del dirigente scolastico.
Il Ministro ha sostenuto che le tappe legislative non discriminano affatto gli insegnanti di religione, come si può notare nel D.Lvo 165/01 e nel CCNL vigente. La legge di stabilità 2015, abrogando gli istituti dell’esonero e del semiesonero, ha introdotto un divieto generalizzato che non riguarda esplicitamente gli insegnanti di religione. Il comma 83 della legge 107/15 assegna – nel quadro dell’organico dell’autonomia “di cui fanno parte anche gli insegnanti di religione” – una quota del 10% da destinare all’individuazione dei propri collaboratori. Cosa diversa – continua il Ministro – sono le fattispecie dei collaboratori che vengono assegnate sulla base del contingente di potenziamento. In questo caso – dichiara il Ministro – “non è possibile che si possa presentare l’opportunità per i docenti dell’infanzia o per gli insegnanti di religione”.
Dalle parole del Ministro si deduce che i docenti di religione:
a) fanno parte dell’organico dell’autonomia, contrariamente a quanto affermato in precedenza dai funzionari del Miur nel corso della informativa sugli organici del personale docente del 27 aprile scorso;
b) possono essere individuati come semplici collaboratori del dirigente scolastico all’interno della quota del 10% dell’organico dell’autonomia (quindi senza sostituzione);
c) non possono svolgere la funzione Vicaria in quanto non ci sono docenti di potenziamento di religione, al pari dei docenti dell’infanzia.
Una nota di merito va all’affermazione che l’insegnante di religione, così come lo Snadir ha richiesto in più sedi, fa parte dell’organico dell’autonomia.
Noi siamo convinti che il percorso legislativo (precisiamo che il CCNL citato dal Ministro non è una tappa legislativa, bensì negoziale) sia stato fortemente penalizzante nei confronti degli insegnanti di religione, in quanto ha ridimensionato il loro ruolo nella scuola estromettendoli dal sistema organizzativo, per relegarli a figure di contorno.
Non condividiamo, infine, le ipotesi prospettate in questi ultimi mesi dal Miur per venire incontro alle richieste di alcuni dirigenti scolatici interessati ad avere come Vicario l’insegnante di religione, perché tali ipotesi aprirebbero un vulnus negli accordi concordatari in materia di insegnamento della religione cattolica.Professione i.r. – 22 Settembre 2016 – h. 13.00
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Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2016/2017
Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2016/2017
Il Miur ha inviato stamattina (28 luglio 2016) alle OO.SS. l’informativa relativa allo schema di Decreto interministeriale relativo gli organici regionali per l’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2016-17; il predetto Decreto è in corso di perfezionamento presso il Ministero Economia e Finanze e il Ministero per la Pubblica Amministrazione.Spetta adesso agli Uffici Scolastici Regionali il compito di ripartire i posti con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.Il decreto specifica anche che “in via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale”.Occorre comunque tenere conto che l’ammontare complessivo delle cattedre indicato nella tabella allegata al decreto non necessariamente corrisponde al numero dei docenti che saranno in servizio: infatti, per ciò riguarda la quota del 30% attribuita agli incaricati annuali, parte delle cattedre potrebbe essere attribuita ad orario parziale per motivi correlati alla distribuzione della rete scolastica sullo specifico territorio.L’aumento di 10 posti per l’insegnamento della religione configura l’incremento dei posti nella misura dello 0,09%.Infine, se consideriamo che i posti di ruolo (quelli del 70%) sono 16.905, che i docenti di religione di ruolo sono oggi circa 12.583 e che nei prossimi tre anni si renderanno liberi altri 722 posti, è del tutto evidente che il Governo deve dare una urgente risposta positiva ai precari di religione.Snadir – Professione i.r. – 28 luglio 2016, h.10.45 -
Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2016/2017, avviata la rilevazione
Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2016/2017, avviata la rilevazione
Il Miur con Nota prot. AOODGCASIS0001558 del 17-05-2015 ha comunicato ai Direttori Generali Regionali, ai Direttori degli UT (ex Provveditorati) e ai Dirigenti scolastici che dal 19 maggio 2016 sono attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’anno scolastico 2016/2017.Le funzioni saranno attive per le istituzioni scolastiche dal 19 al 31 maggio 2016.A partire dal 1° al 15 giugno 2016, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche.Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, sono comprese il 100 % delle cattedre, sia le cattedre ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.Al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non funzioni adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.Ricordiamo per comodità che l’organico è determinato in base all’orario di insegnamento per ogni classe o sezione:- scuola dell’infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione;
- scuola primaria: 2 ore x ogni classe;
- scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ora x ogni classe.
Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,- per la scuola dell’infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra,
- per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra,
- per la scuola secondaria di 1° e 2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra.
Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.La Redazione- Nota prot.AOODGCASIS0001558 del 17-05-2016. Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2016/17
- Sollecito immissione dati organico religione a.s. 2016/2017
N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che la suddetta nota del Miur è sempre disponibile nella rete intranet, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero! In ogni caso la nota è reperibile nel sito dell’istruzione), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.Snadir – Professione i.r. – 18 maggio 2016