Categoria: Anagrafe – Organici IdR – Titoli di studio

  • Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2019/2020, avviata la rilevazione. Prorogate le funzioni.

    Il Miur ha comunicato ai Direttori Generali Regionali degli USR ( i quali provvederanno a informare le istituzioni scolastiche di competenza)  che dal 25 marzo 2019 sono attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’anno scolastico 2019/2020. Il Miur ha pubblicato l’avviso al SIDI  16 aprile 2019.
    Il Miur con Avviso del 18 aprile 2019 ha prorogato – su richiesta dello Snadir (la scadenza precedente coincideva con il periodo di sospensione delle lezioni) – le funzioni per l’acquisizione dei dati di organico fino al 4 maggio 2019.
     
    Le funzioni saranno attive per le istituzioni scolastiche dal 25 marzo al 4 maggio 2019. Il Miur ha di fatto accolto la richiesta dello Snadir di anticipare la rilevazione dell’organico.
     
    Successivamente e fino al 25 maggio 2019, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche.
     
    Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, è compreso il 100 % delle cattedre, sia quelle ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.
     
    Ricordiamo che la mancata o erronea acquisizione delle esigenze orarie delle scuole ha come effetto una non corretta determinazione dell’organico, con le conseguenti negative ripercussioni sulle operazioni di mobilità e sulla nomina degli incaricati annuali (non risultando le ore il sistema informatico del Miur non permetterà immediatamente la stipula dei contratti a tempo determinato).
     
    Al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non proceda adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.
     
    Ricordiamo per comodità che l’organico è determinato in base all’orario di insegnamento per ogni classe o sezione:
    • scuola dell’infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione;
    • scuola primaria: 2 ore x  ogni classe;
    • scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ora x ogni classe.
    Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,
    • per la scuola dell’infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra,
    • per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra (le ore di programmazione non vanno conteggiate),
    • per la scuola secondaria di 1° e 2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra.
    Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.
     
    La Redazione
     
     
     
    N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che la suddetta nota del Miur è sempre disponibile nella rete intranet, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero!), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 26 marzo 2019 – aggiornamento 17 aprile 2019, aggiornamento 19 aprile 2019
     
  • Università: firmato l’accordo Italia-Santa Sede per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio della formazione superiore

    Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, e il Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Cardinale Giuseppe Versaldi, hanno firmato oggi, al MIUR, l’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni della formazione superiore dell’Italia e della Santa Sede.

     
    L’accordo, sottoscritto in coincidenza con il novantesimo anniversario dei Patti Lateranensi, segna un ulteriore avanzamento rispetto alla revisione del Concordato del 1984 – ha dichiarato il Ministro. In particolare, l’Accordo sottoscritto oggi rappresenta “un importante successo perché va a favore degli studenti e del diritto allo studio in entrambi i nostri sistemi formativi”.
     
    In continuità con il Concordato tra i due Stati, tale accordo risolve una questione annosa, garantendo la riconoscibilità e la spendibilità reciproca dei titoli della formazione superiore, anche per coloro che hanno scelto di svolgere il proprio percorso di studi all’interno di Istituzioni accademiche della Santa Sede che si trovano sul territorio nazionale italiano e facilitando le procedure di riconoscimento anche dei titoli accademici non concordatari per permettere agli studenti la prosecuzione degli studi nell’uno o nell’altro sistema.
     
    Come è evidente, si tratta di un Accordo che favorisce innanzitutto gli studenti in un quadro internazionale di riferimento già in vigore e che finora veniva disatteso a detrimento dei cittadini italiani.
     
    L’accordo prevede il riconoscimento di tutti i titoli universitari rilasciati dalla Santa Sede, così come avviene per qualsiasi altro Stato sovrano, in base ai principi della Convenzione di Lisbona che stabilisce, appunto, il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea. La procedura si svolgerà materialmente attraverso gli Atenei che valuteranno i titoli e provvederanno al loro riconoscimento.
     
    Fino a oggi, secondo quanto previsto dalla revisione del Concordato tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 1984, venivano pienamente riconosciuti, tramite un apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i soli titoli di “Teologia e Sacra scrittura”.
     
    Gli altri titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie della Santa Sede sul territorio nazionale italiano non avevano un riconoscimento uniforme: alcuni Atenei ne ammettevano la riconoscibilità, in linea con i dettami della Convenzione di Lisbona, altri ritenevano che gli unici ammessi a questo tipo di trattamento fossero quelli espressamente enunciati nel Concordato. Per questi ultimi, l’accordo firmato questo pomeriggio chiarisce che continueranno a essere riconosciuti in base al Decreto di riferimento, ma che si potrà lavorare già da adesso a una semplificazione della procedura attuale.
     
    Riassumendo: in presenza di una formale corrispondenza tra titolo ecclesiastico e titolo civile italiano, cioè in una situazione di parità di corsi di studi e annualità o ECTS – European Credit Transfer System (180 per la triennale e 120 per la magistrale), il titolo ecclesiastico avrà lo stesso effetto giuridico di quello rilasciato da una Università italiana.
     
    Per essere ancora più precisi, la Licenza in Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, la Laurea in scienze religiose (3+2) saranno riconosciuti come lauree magistrali, ma non avranno una corrispondenza effettiva al titolo civile; cioè per essere chiari: la laurea in scienze religiose o la licenza saranno riconosciute quali lauree civili per accedere ad esempio ai concorsi per DS, ma non potranno costituire titolo per essere ammessi all’esercizio della professione di avvocato oppure per partecipare al concorso per gli insegnamenti di altre discipline.
     
    Ne beneficeranno certamente tutti quei titoli rilasciati dalle Università ecclesiastiche, non espressamente inserit nei documenti concordatari, che oltre ad essere riconosciuti come titoli civili di laurea e laurea magistrale, sono anche riferibili a specifiche classi di concorso o a discipline “profane”, applicandosi così la piena equipollenza (vedi ad es. psicologia, sociologia ).
     
    Attendiamo comunque il testo dell’Accordo per verificare meglio la procedura semplificata per il riconoscimento dei titoli di studio ecclesiastici.
    L’Accordo sarà certamente pubblicato dopo la firma del Presidente della Repubblica, come DPR, che darà esecuzione a questa Intesa realizzata attraverso lo scambio di Note firmate oggi.
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 13 febbraio 2019, h.21,06
  • Anche gli IdR senza titolo potranno fare i supplenti fino al termine delle lezioni. Confermato quanto già sancito lo scorso anno per il personale in via di conseguimento del titolo per l’IRC

    Al fine di garantire il diritto all’IRC agli studenti che hanno scelto di avvalersi, è necessario che le scuole stipulino fin dal 1° settembre i contratti ai docenti incaricati.

     
    Tenendo conto che lo scorso anno è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale, previsto dall’Intesa 2012 di cui al D.P.R. 175/2012, che ha fissato le nuove norme sui titoli accademici necessari per insegnare la religione cattolica nelle scuole statali, la Fgu/Snadir ha ritenuto opportuno segnalare nuovamente al Miur la questione relativa agli incarichi di personale sprovvisto di titolo. 
     
    L’Ordinario diocesano impossibilitato a individuare docenti, a causa dell’insufficienza di personale in possesso di titolo accademico prescritto, può dunque ancora proporre all’autorità scolastica nominativi di personale non ancora in possesso del titolo in questione.
     
    Per dirimere eventuali contestazioni, provenienti dalle singole istituzioni scolastiche, e contestualmente tutelare gli attuali 2.000 docenti coinvolti, lo Snadir ha chiesto ed ottenuto che il Miur fornisse gli adeguati chiarimenti sin dallo scorso anno.
     
    La Circolare Miur prot.37856 del 28 agosto 2018, che conferma la Circolare Miur prot.37381 del 29 agosto 2017,  discussa con le organizzazioni sindacali ieri pomeriggio,  conferma che anche i docenti non ancora in possesso del titolo prescritto, purché inseriti nei previsti percorsi formativi, qualora impiegati su posti vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratto dal 1° settembre fino al termine delle lezioni (tipologia N28). Se tale titolo sarà conseguito entro il 31 dicembre 2018 è consentita la trasformazione della tipologia contrattuale in incaricato annuale (N27) a partire dalla data del conseguimento del titolo. Diversamente, l’incarico con durata annuale potrà essere stipulato solo a partire dall’a.s. 2019-20.




     
    Fgu/Snadir – 28 agosto 2018, h.15,55
  • Il Miur proroga i termini per l’inserimento dei dati relativi all’organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2018/2019

    Il Miur con l’Avviso al SIDI ha comunicato che è stata disposta per le istituzioni scolastiche una proroga – fino a sabato 19 maggio 2018 – delle funzioni per l’inserimento dei dati relativi all’organico dei docenti di religione cattolica per l’anno scolastico 2015/2016.

     
    Successivamente fino al  28 maggio 2018, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche.
     
    Come abbiamo già evidenziato nella nostra precedente informativa, al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non funzioni adeguatamente, invitiamo tutti i docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.
     
    Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, sono comprese il 100 % delle cattedre, sia le cattedre ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.
     
    Ricordiamo che la mancata o erronea acquisizione delle esigenze orarie delle scuole ha come effetto una non corretta determinazione dell’organico, con le conseguenti negative ripercussioni sulle operazioni di mobilità e sulla nomina degli incaricati annuali (non risultando le ore il sistema informatico del Miur non permetterà immediatamente la stipula dei contratti a tempo determinato).
     
    Ogni docente di religione, quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia. 
     
    La Redazione
     
     
    N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che la suddetta nota del Miur è sempre disponibile nella rete intranet, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero!), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.
     
    Snadir – Professione i.r. – 15 maggio 2018
  • Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2018/2019, anticipata la rilevazione

    Il Miur con avviso pubblicato al SIDI del 27 aprile  2018 ha comunicato ai Direttori Generali Regionali, ai Direttori degli UT (ex Provveditorati) e ai Dirigenti scolastici che dal 27 aprile 2018 sono attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’anno scolastico 2018/2019.

     
    Le funzioni saranno attive per le istituzioni scolastiche dal 27 aprile all’11 maggio 2018. Il Miur ha di fatto accolto la richiesta dello Snadir di anticipare la rilevazione dell’organico.
     
    Successivamente dal 14 al 28 maggio 2018, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche.
     
    Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, è compreso il 100 % delle cattedre, sia quelle ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.
     
    Ricordiamo che la mancata o erronea acquisizione delle esigenze orarie delle scuole ha come effetto una non corretta determinazione dell’organico, con le conseguenti negative ripercussioni sulle operazioni di mobilità e sulla nomina degli incaricati annuali (non risultando le ore il sistema informatico del Miur non permetterà immediatamente la stipula dei contratti a tempo determinato).
     
    Al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non proceda adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.
     
    Ricordiamo per comodità che l’organico è determinato in base all’orario di insegnamento per ogni classe o sezione:
    • scuola dell’infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione;
    • scuola primaria: 2 ore x  ogni classe;
    • scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ora x ogni classe.
     
    Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,
    • per la scuola dell’infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra,
    • per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra (le ore di programmazione non vanno conteggiate),
    • per la scuola secondaria di 1° e 2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra.
     
    Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.
     
    La Redazione
     
     
    N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che la suddetta nota del Miur è sempre disponibile nella rete intranet, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero!), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.
     
    Snadir – Professione i.r. –  30 aprile 2018