Categoria: Anagrafe – Organici IdR – Titoli di studio

  • Organici, Fgu/Snadir: nessun taglio, accolte le nostre richieste

    Scongiurato il rischio di una riduzione di quasi 8.000 posti comuni, risultato importante in vista del prossimo anno scolastico.
    Chiesto la proroga della rilevazione dell’organico di religione e l’invio tramite pec o email delle domande di mobilità e della scheda soprannumerari dei docenti di religione 
     
     
    Gli organici del personale docente non subiranno alcun taglio: grazie alla trattativa condotta con l’Amministrazione nelle riunioni in video conferenza di ieri e di oggi pomeriggio, abbiamo scongiurato il rischio che si paventava di una riduzione di quasi 8.000 posti comuni. Si tratta di un risultato positivo e importante in vista del prossimo anno scolastico.

    Siamo riusciti ad ottenere la conferma degli organici che, dunque, restano uguali rispetto allo scorso anno. Nella situazione che si è creata a causa dell’emergenza sanitaria, è necessario lasciare stabile il numero di posti, perché alla ripresa delle attività didattiche in presenza sarà indispensabile prevedere sia misure di distanziamento, sia misure di recupero degli apprendimenti, considerato che la didattica a distanza, essendo per sua natura un surrogato della scuola, non ha permesso di completare la preparazione degli studenti. Il mantenimento dell’organico 2019/2020, inoltre, limiterà notevolmente anche la creazione dei soprannumerari e permetterà di ridurre il numero di alunni per classe.

    Considerato che i posti in organico non subiranno riduzioni, la Federazione Gilda-Unams/Snadir ha chiesto di tener conto della situazione degli istituti professionali che, penalizzati dalla riforma, hanno visto aumentare i carichi di lavoro dei docenti.

    Posto che anche la distribuzione dei posti alle Regioni resta invariata  rispetto all’anno scorso il prossimo passaggio importante consisterà nel confronto con le amministrazioni periferiche. Auspichiamo, dunque, di essere convocati a breve dai dirigenti degli uffici scolastici regionali per discutere i criteri di ripartizione dei posti sul territorio.

     
    Infine, la Fgu/Snadir a margine dell’incontro ha fatto presente che occorre prorogare la data di scadenza della rilevazione degli organici di religione per l’a.s. 2020/2021 e che – data la situazione epidemiologica Covid-19 e la necessità di rimanere a casa per fermare la diffusione del coronavirus – occorre dare indicazioni agli UUSSRR e alle Istituzioni scolastiche per la presentazione delle domande di mobilità e della scheda per l’individuazione dei soprannumerari dei docenti di religione con invio tramite pec o email personale.
    L’amministrazione ha risposto che valuterà attentamente la possibilità della proroga e le indicazioni sulla presentazione delle domande di mobilità e della scheda dei docenti di religione tramite modalità pec o posta elettronica.
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 8 aprile 2020
  • Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2020/2021, avviata la rilevazione. Proroga funzioni.

    Il Ministero dell’istruzione con Avviso del 16 aprile 2020 ha prorogato – su richiesta dello Snadir del 7 u.s. – le funzioni per l’acquisizione dei dati di organico fino al 30 aprile 2020.

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    Il Ministero dell’istruzione con l’avviso al SIDI  1° aprile 2020 ha comunicato che dal 1° aprile 2020 sono attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’anno scolastico 2020/2021.  

    Le funzioni saranno attive per le istituzioni scolastiche dal al 24 30 aprile 2020. Lo Snadir durante la riunione in video conferenza di ieri (7 aprile 2020) con l’amministrazione del Ministero dell’istruzione riguardante gli organici per insegnamenti diversi da religione, ha chiesto di prorogare la scadenza.
     
    Successivamente dal 24 30 aprile, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche.
     
    Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, è  compreso il 100 % delle cattedre, sia quelle ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.
     
    Ricordiamo che la mancata o erronea acquisizione delle esigenze orarie delle scuole ha come effetto una non corretta determinazione dell’organico, con le conseguenti negative ripercussioni sulle operazioni di mobilità e sulla nomina degli incaricati annuali (non risultando le ore il sistema informatico del Miur non permetterà immediatamente la stipula dei contratti a tempo determinato).
     
    Per ogni ordine e grado di istruzione, la funzione da utilizzare in SIDI e` “Consistenza Insegnamento Religione Cattolica” presente al percorso :Gestione Anno Scolastico – Determinazione Organico di Diritto.
     
    Al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non proceda adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.
     
    Ricordiamo per comodità che l’organico è determinato in base all’orario di insegnamento per ogni classe o sezione:
    • scuola dell’infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione;
    • scuola primaria: 2 ore x  ogni classe;
    • scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ora x ogni classe.
    Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,
    • per la scuola dell’infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra,
    • per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra (le ore di programmazione non vanno conteggiate),
    • per la scuola secondaria di 1° e 2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra.
    Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.
     
    La Redazione
     
     
    N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che il suddetto Avviso del Miur è sempre disponibile nel SIDI, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero!), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.
     
     
    Snadir – Professione i.r. –  8 aprile 2020 – aggiornato 16 aprile 2020 – h.18,30
  • Anche gli IdR senza titolo potranno fare i supplenti fino al termine delle lezioni. Confermato quanto già sancito negli anni precedenti per il personale in via di conseguimento del titolo per l’IRC

    La Circolare ministeriale n.38905 del 28 agosto 2019, avente per oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”,  conferma la Circolare Miur prot.37381 del 29 agosto 2017 e la Circolare Miur prot.37856 del 28 agosto 2018  e  ribadisce che anche i docenti non ancora in possesso del titolo prescritto, purché inseriti nei previsti percorsi formativi, qualora impiegati su posti vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratto dal 1° settembre fino al termine delle lezioni (tipologia N28).

    Se tale titolo sarà conseguito entro il 31 dicembre 2019 è consentita la trasformazione della tipologia contrattuale in incaricato annuale (N27) a partire dalla data del conseguimento del titolo. Diversamente, l’incarico con durata annuale potrà essere stipulato solo a partire dall’a.s. 2020-21.

     

     

    Snadir – Professione i.r. – 28 agosto 2019, h.19,50 

  • Accordo Italia-Santa Sede per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio della formazione superiore

    È stato pubblicato il 10 luglio 2019 in Gazzetta Ufficiale n.160 il DPR 63/2019 riguardante l’“Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche”.

    Il testo riporta lo scambio di Note Verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato avvenuto il 13 febbraio scorso al Miur e prevede il riconoscimento di tutti i titoli universitari rilasciati dalla Santa Sede, così come avviene per qualsiasi altro Stato sovrano, in base ai principi della Convenzione di Lisbona che stabilisce, appunto, il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea. La procedura si svolgerà materialmente attraverso gli Atenei che valuteranno i titoli e provvederanno al loro riconoscimento.

    Il DPR 63/2019 integra il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, aggiungendo alle discipline di Teologia e Sacra Scrittura, il Diritto Canonico, la Liturgia, la Spiritualità, la Missiologia e le Scienze religiose e sostituendo alle annualità del DPR 175/1994 le ECTS – European Credit Transfer System (180 per la triennale e 120 per la magistrale). 

    Pertanto “i titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale”, cioè il baccalaureato sarà riconosciuto come laurea triennale e la licenza come laurea magistrale e avranno lo stesso effetto giuridico di quello rilasciato da una Università italiana.

    Occorre attendere l’esito dei tavoli tecnici per avere contezza della procedura semplificata per il riconoscimento dei titoli di studio ecclesiastici.

     

    Professione i.r., 12 luglio 2019