Categoria: Anagrafe – Organici IdR – Titoli di studio

  • Organico di diritto dei docenti di religione per l’a.s. 2022/2023

    Il Ministero dell’istruzione ha presentato, durante la riunione in video conferenza con le OO.SS. , la Tabella  relativa allo schema di Decreto interministeriale sugli organici regionali per l’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022-23; il predetto Decreto è in corso di perfezionamento presso il Ministero Economia e Finanze e il Ministero per la Pubblica Amministrazione.
    Il decreto specifica anche che “in via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale”.
     
    Occorre comunque tenere conto che l’ammontare complessivo delle cattedre indicato nella tabella allegata al decreto non necessariamente corrisponde al numero dei docenti che saranno in servizio: infatti, per ciò riguarda la quota del 30% attribuita agli incaricati annuali, parte delle cattedre potrebbe essere attribuita ad orario parziale per motivi correlati alla distribuzione della rete scolastica sullo specifico territorio.
    In attesa che gli Uffici Scolastici Regionali ripartiscano i posti con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, lo Snadir, tenendo conto dei dati dell’organico dello scorso anno, calcola l’aumento di 34 posti per l’insegnamento della religione secondaria di 1° e 2° grado, che determina un incremento dei posti nella misura dello 0,30%. Così come nei posti comuni, registriamo una leggera criticità nel settore infanzia-primaria, a causa del calo demografico.
     
    La Fgu/Snadir, ha chiesto che nel prossimo decreto ministeriale per lo scorrimento delle GM 2004, ai sensi dell’art.1bis, comma 3 della legge 159/2019, venga disposta la possibilità all’interno di ogni Regione di assegnare per compensazione ad altro settore i posti attribuiti in un settore scolastico e non utilizzati per esaurimento della graduatoria di settore. In questo modo tutti i posti assegnati ad ogni Regione verrebbero utilizzati per le assunzioni in ruolo dei docenti di religione.
     
    Inoltre, la Fgu/Snadir ha chiesto alla Dott. Ummarino, rappresentante dell’amministrazione, di farsi portavoce presso il Capo dipartimento e presso l’ufficio di Gabinetto del Ministro in merito ai contenuti della sentenza della CGUE del 13 gennaio scorso e della sentenza n.2893 del 25.05.22 del Tribunale di Napoli. Quest’ultima pronuncia ha disposto un maxi-risarcimento per i docenti di religione precari ci auguriamo, pertanto, che il Ministero dell’istruzione piuttosto che soccombere davanti alla magistratura voglia invece predisporre una procedura straordinaria per l’assunzione in ruolo dei precari con oltre 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione e dichiarare ad esaurimento le relative graduatorie redatte a seguito della predetta procedura straordinaria.
     
               
    • Tabella organico docenti di religione cattolica a.s. 2022/2023
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. –  7 giugno 2022 – h.13,00
  • Incontro sugli organici di religione: lo Snadir rinnova la richiesta dello scorrimento della graduatoria 2004

    Si è svolta questa mattina la riunione in videoconferenza tra l’Amministrazione ministeriale e le OO.SS rappresentative in merito all’informativa sull’organico di religione per l’a.s. 2021/2022.
     
    Durante l’incontro, la Fgu/Snadir ha fatto presente che l’organico presenta un aumento complessivo a livello nazionale di alcune unità, mentre in alcune Regioni il dato nel settore infanzia/primaria presenta diverse decine di posti in meno. Segno evidente che il calo demografico degli ultimi anni comincia ad avere conseguenze, seppure lievi, sull’organico. Pertanto, è stato proposto di applicare anche per l’organico di religione il calcolo triennale, in quanto la legge 186/2003 non lo vieta, al fine di assicurare la stabilità dell’offerta formativa.
     
    Inoltre, la Fgu/Snadir ha reiterato la richiesta di procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito del 2004 in ottemperanza di quanto previsto dal comma 3 dell’art.1bis della legge 159/2019. Ha anche precisato che occorre prevenire eventuali criticità, verificando in anticipo la correttezza dell’assegnazione dei posti, al fine di evitare che si ripeta quanto accaduto lo scorso anno in alcune Regioni, e predisponendo nel sistema informatico una modalità di trasmissione del contratto alla RTS di competenza per l’acquisizione del contratto e la liquidazione dello stipendio spettante. Rimaniamo, quindi, in attesa della convocazione da parte del Ministero della riunione riguardante il decreto di immissione in ruolo degli aventi diritto allo scorrimento della GM 2004. 
     
    La Fgu/Snadir ha poi chiesto di semplificare la procedura telematica dei contratti degli incaricati annuali per assicurare la liquidazione dello stipendio spettante entro il mese di settembre di ogni anno scolastico.
    Infine, ha ribadito la necessità che la politica intervenga sull’art.1bis della legge 159/2019 riscrivendo i commi 1 e 2 predisponendo una procedura straordinaria non selettiva per coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione e la trasformazione delle graduatorie a seguito della predetta procedura in graduatorie ad esaurimento.


     
    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 2 luglio 2021 – h.16,10
  • Granato, adesso ti spieghiamo cos’è l’irc

    Leggiamo con profondo disappunto lo sterile (e maldestro, verrebbe da dire) attacco da parte della senatrice Bianca Laura Granato di L’Alternativa C’è, nei confronti delle nostre dichiarazioni in merito alla sua posizione sull’emendamento al decreto legge n. 44/2021, a firma del senatore Andrea Rampi (Pd), attraverso il quale il possesso del titolo di laurea magistrale in scienza delle religioni (acquisita nelle Facoltà di Lettere, Storia e Filosofia) viene considerata equivalente alla laurea magistrale in scienze storiche, scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia.
     
    La senatrice si è scagliata nuovamente contro il provvedimento in un articolo di Tecnica della scuola ribadendo che l’emendamento sarebbe “un ponte che si sta costruendo in sordina tra ordinamento universitario statale e quello ecclesiastico” e lanciando un’accusa anche allo Snadir, reo di aver sottolineato l’urgenza del provvedimento e soprattutto l’auspicio di poter vedere riconosciuta equipollente ad una laurea anche la tanto discussa laurea magistrale in scienze religiose.
     
    In risposta a tali insinuazioni, iniziamo col ricordare a chi ancora una volta affronta la questione dell’Irc in maniera superficiale e stereotipata (al punto di non cogliere nemmeno la differenza tra Laurea in Scienze delle religioni-LM64 e Laurea Magistrale in Scienze Religiose) che, se è vero che il laureato in scienze delle religioni (titolo inserito in alcune facoltà di lettere-storia e filosofia di università statali italiane) è uno specialista dotato di appropriati strumenti necessari ad analizzare e comprendere il fenomeno religioso nella complessità dei suoi aspetti, nonché a coglierne le continue interazioni con le dinamiche sociali e politiche, la laurea magistrale in scienze religiose (titolo pontificio), articolata in un triennio e un successivo biennio di specializzazione (conforme agli standard indicati dal “Processo di Bologna”), si propone di sviluppare lo studio delle scienze religiose e degli elementi principali della teologia in prospettiva interculturale e interreligiosa e in dialogo con la filosofia e le scienze umane.
     
    Si tratta quindi di un solido percorso di studi, utile ad acquisire competenze e abilità molto specifiche e in grado di formare insegnanti preparati e attenti, attaccati a un’idea di scuola basata sulla centralità della conoscenza e del sapere costruiti a partire dalle pratiche di collaborazione, corresponsabilità, dialogo e rispetto reciproco. 
     
    È con queste premesse che auspichiamo che in futuro tale percorso di studi non subisca ulteriori discriminazioni e vengano invece garantite la riconoscibilità e la spendibilità reciproca dei titoli pontifici anche per coloro che hanno scelto di svolgere il proprio percorso di studi all’interno di Istituzioni accademiche della Santa Sede che si trovano sul territorio nazionale italiano.
     
    Nello stesso intervento, la senatrice allarga poi l’intero discorso agli accordi Stato-Chiesa del 1984, arrivando a proporre l’abolizione dell’ora di religione in favore di insegnamenti “laici” al fine di conferire “più qualità e spessore ai piani di studio delle scuole”.
     
    Inutile sottolineare che enorme sciocchezza sia questa. A costo di ripeterci: l’insegnamento scolastico della religione trova spazio nella scuola italiana per via di un riconoscimento oggettivo da parte dello Stato, che lo considera portatore di grande forza educativa, nonché di contenuti culturali e formativi della persona, al pari delle altre discipline. Non si mette in alcun modo in discussione la laicità dello Stato, ma si tratta di offrire agli studenti gli strumenti culturali sufficienti per comprendere la realtà che li circonda, fornendo loro strumenti e contenuti e educandoli “all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace”.
     
    Che si smetta di equiparare l’ora di religione a un’ora di catechesi, invece di considerarla per quello che è, ossia un’ora di formazione culturale indispensabile per cogliere aspetti fondamentali della vita, dell’arte, delle tradizioni del nostro Paese, di quell’insieme di regole, precetti e valori che appartengono alla nostra coscienza collettiva anche per poter meglio confrontarci con altre religioni e altri sistemi di significato, così da avere una visione sistematica della complessità dell’esistenza umana.


    Orazio Ruscica, segretario nazionale


     
    Snadir – Professione i.r. – 19 maggio 2021
  • Laurea statale in Scienze delle religioni (LM64). La Granato, ossessionata dagli IdR, sbaglia bersaglio

    Un emendamento PD consentirà ai laureati in Scienze delle religioni (codice LM64) di accedere ad una più ampia serie di insegnamenti.
     
    Con questo emendamento i laureati in scienze delle religioni potranno partecipare alle procedure concorsuali per accedere alle amministrazioni pubbliche, tra le quali anche la scuola.
     
    Potranno pertanto insegnare, oltre Filosofia e Scienze umane (A-18) e Filosofia e storia (A-19), come già previsto dalla norma vigente (DM 259/2017), anche italiano, storia e geografia nella scuola media (A-22), e anche italiano e storia negli istituti di istruzione secondaria (A-12), con integrazione di crediti.
     
    Il provvedimento, che tende ad una valorizzazione delle lauree magistrali, ha ottenuto 144 voti favorevoli in Senato, ora si attende l’approvazione da parte della Camera dei Deputati che dovrà avvenire entro il 1° giugno 2021.
     
    Secondo la senatrice Granato è stata creata “… un’equipollenza per usare la scuola come ufficio di collocamento dei raccomandati della curia. Questo è l’ennesimo intervento a gamba tesa del Partito Democratico” (..…) “Questo fa capire che i tentacoli della CEI arrivano praticamente ovunque”.
     
    Ci risulta difficile comprendere l’intervento della senatrice Granato di “L’Alternativa C’è”. Cosa c’entra la CEI con un titolo culturale (Laurea in Scienze delle religioni – LM 64) che si consegue nelle Università statali italiane e non in quelle pontificie?
     
    Forse la senatrice Granato confonde i titoli ecclesiastici, che danno accesso all’insegnamento della religione nella scuola statale italiana, con i titoli rilasciati dalle Università italiane.  L’emendamento 10.27 a firma del Sen. Rampi del PD riguarda esclusivamente questi ultimi.
     
    L’intervento della senatrice Granato è servito solo ad evidenziare – ancora una volta – la sua inutile ostilità nei confronti del mondo cattolico. Il suo impegno, negli ultimi mesi, si è concentrato nel passaggio da un gruppo politico all’altro (dal sito “Io rendiconto – M5S” risulta che sin da novembre 2020 non era in regola con le restituzioni economiche), evidentemente non è riuscita a trovare tempo per affrontare in maniera costruttiva le problematiche della scuola e quelle dei precari in particolare.
     
    Ci auguriamo che presto la laurea magistrale in scienze religiose, che permette di insegnare religione nelle scuole, possa essere riconosciuta pienamente equipollente ad una laurea come quella in “scienze delle religioni” (LM 64), così da ottenere la totale parità di riconoscimento con i titoli statali.


     
    Snadir – Professione i.r. – 15 maggio 2021
  • Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’a.s. 2021/2022, proroga la rilevazione

    Il Ministero dell’istruzione con Avviso del 29 aprile 2021 ha prorogato – anche su richiesta dello Snadir – le funzioni per l’acquisizione dei dati di organico fino all’8 maggio 2021.
    Dal 10 maggio le funzioni non saranno più disponibili alle scuole ma saranno disponibili agli uffici territorialmente competenti che potranno operare fino a chiusura prevista per il 24 Maggio p.v.
     
    _____________________ 
     
     
    Il Ministero dell’istruzione con l’avviso al SIDI  1° aprile 2021 ha comunicato che dal 1° aprile 2021 sono attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di diritto del personale docente di religione (di ruolo e non di ruolo) per l’anno scolastico 2020/2021.  
     
    Le funzioni saranno attive per le istituzioni scolastiche dal 1°  al 23 aprile 2021. Lo Snadir ha chiesto di prorogare la scadenza.
     
    Successivamente dal 23 aprile, le funzioni saranno disponibili agli Uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche.
     
    Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, è  compreso il 100 % delle cattedre, sia quelle ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.
     
    Ricordiamo che la mancata o erronea acquisizione delle esigenze orarie delle scuole ha come effetto una non corretta determinazione dell’organico, con le conseguenti negative ripercussioni sulle operazioni di mobilità e sulla nomina degli incaricati annuali (non risultando le ore il sistema informatico del Miur non permetterà immediatamente la stipula dei contratti a tempo determinato).
     
    Per ogni ordine e grado di istruzione, la funzione da utilizzare in SIDI e` “Consistenza Insegnamento Religione Cattolica” presente al percorso :Gestione Anno Scolastico – Determinazione Organico di Diritto.
     
    Al fine di evitare che la rilevazione dell’organico non proceda adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al sistema informatico delle cattedre di diritto per l’insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.
     
    Ricordiamo per comodità che l’organico è determinato in base all’orario di insegnamento per ogni classe o sezione:
    • scuola dell’infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione;
    • scuola primaria: 2 ore x  ogni classe;
    • scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ora x ogni classe.
    Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,
    • per la scuola dell’infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra,
    • per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra (le ore di programmazione non vanno conteggiate),
    • per la scuola secondaria di 1° e 2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra.
    Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l’esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Ministero dell’istruzione e di averne eventualmente copia.
     
    La Redazione
     
     
    N.B.: nel caso la segreteria del proprio istituto dovesse rifiutarsi di procedere a tale incombenza, magari adducendo come motivazione il fatto di "non essere stata informata" in proposito (ricordiamo che il suddetto Avviso del Ministero dell’istruzione è sempre disponibile nel SIDI, alla quale tutte le scuole devono collegarsi per conoscere ogni disposizione del ministero!), suggeriamo di presentare una formale richiesta da fare regolarmente protocollare e di cui si allega lo schema.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 13 aprile 2021 – aggiornato 30 aprile 2021

     

  • Al Ministero dell’istruzione confronto sull’organico dei docenti

    Si è svolta ieri pomeriggio (16 marzo 2021) la riunione in videoconferenza tra le delegazioni del Ministero dell’Istruzione  e le organizzazioni sindacali rappresentative per discutere su “Informativa e confronto organico docenti a.s. 2021/2022.”
     
    Come negli anni precedenti si procederà all’assestamento dell’organico negli Istituti Professionali, la cui revisione a regime comporterà ancora una decurtazione di 486 posti di ITP e 164 posti di docenti laureati (totale 650 posti). Sono stati, invece, inseriti nell’organico di diritto i 5.000 posti di sostegno (ripartizione effettuata tra le regioni sulla media degli alunni disabili nel triennio) e i 1.000 del potenziamento della scuola dell’infanzia; i  posti comuni e la loro distribuzione tra le regioni rimangono uguali a quelli dello scorso anno, nonostante la diminuzione del numero degli alunni.
     
    Per quanto riguarda i numeri dell’organico docenti la FGU- Snadir si è dichiarata però  insoddisfatta, perché nella situazione di pandemia che stiamo vivendo sono necessari investimenti decisamente più importanti al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e di favorire lo sdoppiamento delle stesse; quanto al confronto sulla  circolare di accompagnamento con le indicazioni sulla formazione delle classi,  benché si tratti un argomento di particolare importanza,   è stato rinviato e  avrà un’informativa dedicata.
     
    Durante l’incontro, lo Snadir ha ricordato all’Amministrazione che occorre procedere con la rilevazione dell’organico degli insegnanti di religione per l’a.s. 2021/2022. A seguito di questa richiesta, l’Amministrazione ha confermato la necessità di attivare presto la rilevazione. 
     
    Si è discusso infine del decreto per l’aggiornamento della terza fascia nelle graduatorie d’istituto del personale Ata la cui pubblicazione è prevista  in Gazzetta Ufficiale per il 19 p.v, mentre  le date per la presentazione delle domande  sono state fissate dal 22 marzo al 21 aprile.
     
     
    Fgu/Snadir – 17 marzo 2021