Categoria: Altre Norme
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Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – Ragioneria Generale dello Stato. Provvedimenti di ricostruzione di carriera dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.
Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO – LORO SEDI
In ottemperanza alle indicazioni diramate da diversi Provveditorati agli studi le Istituzioni scolastiche emanano provvedimenti formali di ricostruzione di carriera a favore dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.
In sede del prescritto esame preventivo dei provvedimenti in parola, varie Ragionerie provinciali dello Stato hanno sottoposto allo scrivente il quesito in ordine alla competenza ad emanare tali provvedimenti e cio se si tratti di materia delegata dal Provveditorato agli studi ai capi di Istituto, delega da attuare con formale decreto, ovvero materia ricadente nel decentramento amministrativo disposto dall’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 1994, n.724, oppure ancora se debba considerarsi competenza propria dei Capi di Istituto stante la particolare posizione giuridico-economica dei docenti di religione.
Il quesito stato rivolta alla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero della pubblica istruzione che ha ribadito la competenza della Istituzioni scolastiche ad emettere i provvedimenti formali in parola, in quanto i docenti di religione, avendo una posizione diversa rispetto agli altri docenti a tempo determinato, vengono nominati dai Capi di Istituto su designazione dell’Ordinario Diocesano. Da ci consegue che ogni atto inerente alla posizione di tale personale rientra nella competenza delle singole Istituzioni scolastiche.
L’Ispettore generale capo
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Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione XIII – Protocollo 225474 del 13 marzo 1998
Al Sindacato Nazionale Autonomo
Degli Insegnanti di Religione
(S.N.A.D.I.R.)
Segreteria Nazionale
Via Risorgimento, 161/A
97015 MODICA (RG)
(rif.to nota n.592 dell’11.12.1997)
Nella nota in riferimento codesto Sindacato ha segnalato la mancata applicazione da parte di molte Ragionerie provinciali dello Stato della comunicazione di servizio n.2577 del 3.10.1996 del Ministero della Pubblica Istruzione nella parte in cui precisa che la documentazione di rito, richiesta ai docenti incaricati di religione dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, va prodotta solo nei casi in cui si tratti di costituzione di un primo rapporto di lavoro, mentre nei casi di riconferma degli incarichi si fa riferimento alla documentazione prodotta negli anni precedenti, anche su dichiarazione resa dagli interessati.
Nel condividere quanto precisato dal Ministero, si osserva tuttavia che, per consentire alle Ragioneria provinciali l’efficace espletamento del prescritto esame preventivo, il contratto di lavoro deve essere corredato di tutti quegli atti che ne legittimano la stipula da parte dell’Istituto scolastico.
Sar, pertanto cura delle Istituzioni scolastiche acquisire d’ufficio, anche mediante produzione di copie autenticate, la documentazione gi presentata dal docente in anni precedenti e presso altri Istituti, ed allegarla a corredo del contratto annuale da sottoporre al visto della competente Ragioneria, sollevando l’interessato dall’obbligo di produrre ulteriore documentazione.
L’Ispettore generale capo