Categoria: Alternativa all’Irc

  • Le ore alternative all’insegnamento della religione cattolica vanno retribuite dal Mef

    La Ragioneria Generale dello Stato – Igop, con Nota 26482 del  7 marzo 2011, ha espressamente dichiarato che le “ore alternative all’insegnamento della religione cattolica”,  attivate “a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente”, “….. costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, e che pertanto “possano essere pagate a mezzo di ruoli di spesa fissa”.
    La predetta Nota identifica, come peraltro avevamo indicato precedentemente,  quattro tipologie di personale docente da utilizzare  per le attività didattiche alternative: “1) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 2) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 3) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo; 4) personale supplente appositamente assunto, non potendo  ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate”.

    Snadir – Professione i.r. – 16 marzo 2011

  • Il TAR Lazio (febbraio 2011) si pronuncia in merito alla valutazione da parte dell’insegnante della “materia alternativa”

    Il TAR Lazio (febbraio 2011) si pronuncia in merito alla valutazione da parte dell’insegnante della “materia alternativa”

     

    Una nutrita schiera di associazioni ha interpellato il TAR Lazio per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Miur n. 44/2010, recante istruzioni per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali, anno scolastico 2009/2010.
    Obiettivo del ricorso, in effetti, non era l’ordinanza in generale ma alcune parti inerenti all’insegnamento della religione cattolica.
    Alcune contestazione sono state nel frattempo definite dalla recente pronuncia del TAR Lazio sez. III bis, 15 novembre 2010, n. 33433, che ha ribadito che l’insegnante di religione partecipa a pieno titolo alle deliberazione del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che di tale insegnamento si avvalgono.
    Era rimasta invece non definita la questione della mancata previsione di un’analoga possibilità per i docenti della (cosiddetta) “materia alternativa”: questi, infatti, si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno".
    Il TAR Lazio ha evidenziato il diverso trattamento, riservato nel procedimento decisionale, alle due distinte categorie dei docenti, in quanto solo l’insegnante di religione partecipa "a pieno titolo" nel consiglio di classe e concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico.
    Sulla base di tali considerazioni il TAR Lazio ha annullato le norme vigenti per la parte in cui prevedono che i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno", anziché partecipare anch’essi a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che frequentano l’insegnamento alternativo.
    Lo Snadir condivide il principio generale enunciato dal TAR Lazio, rimane adesso da verificare e valutare le modalità attraverso le quali il Miur intenderà darne attuazione.
     

    Snadir – Professione i.r. – 5 febbraio 2011

  • Progetto di legge Melandri: la graduale eliminazione dell’insegnamento della religione cattolica. Un esempio lampante di laicità a proprio uso e consumo.

    Progetto di legge Melandri: la graduale eliminazione dell’insegnamento della religione cattolica. Un esempio lampante di  laicità a  proprio  uso e consumo.

     

    Negli anni precedenti il rinnovo concordatario circolavano diverse proposte sull’attivazione dell’insegnamento religioso a scuola. Le ricordo brevemente.  Scoppola  suggeriva un insegnamento “opzionale obbligatorio”, cioè un insegnamento della religione cattolica obbligatorio, ma con la possibilità di scegliere tra un insegnamento della religione cattolica non confessionale e uno  confessionale. L’idea del “doppio binario” di Pazzaglia consisteva nel presentare allo studente un insegnamento della religione obbligatorio per tutti, impartito da docenti verificati esclusivamente dallo Stato, e un insegnamento confessionale attivato a richiesta e impartito secondo l’accordo tra Stato e Chiesa. Infine venivano avanzate delle proposte per un insegnamento di storia delle religioni.
    La proposta di legge Melandri “Introduzione alle religioni” (PdL n.3711 del 16 settembre 2010, assegnato alla 7ª Commissione permanente in sede referente il 13 ottobre 2010) sembra riprendere l’idea del pedagogista Luciano Pazzaglia: quindi  un insegnamento obbligatorio di “Introduzione alle religioni” nella scuola secondaria di primo e secondo grado (art.1) che non sostituisce l’insegnamento della religione cattolica previsto dall’art.9 dell’Accordo Madamense (modifica del Concordato lateranense), ratificato ai sensi della legge n.121/1985.
    La Melandri motiva così la presentazione del progetto di legge: “facciamo esperienza  di come le culture siano intrise di aspetti provenienti dalla religione e quanto, dunque, non possa esserci una vera integrazione tra culture se non imparando a conoscerci ed a dialogare, partendo dalla consapevolezza di punti di vista confessionali differenti”. Pertanto – afferma la Parlamentare – questa disciplina deve accompagnare “gli studenti nell’acquisizione dell’importanza che il fenomeno religioso ha avuto e tutt’ora ha nella storia dell’uomo”.  “Oggi quest’esigenza”  – afferma ancora la Melandri – “non è più soltanto un’esigenza culturale, ma si presenta come un’esigenza di civiltà e come uno strumento essenziale per prevenire forme di intolleranza, di fondamentalismo e di xenofobia“ e che “la scoperta della dimensione trascendente e di come l’uomo di ogni tempo viva questa esperienza sia un elemento fondamentale nella crescita di ogni persona, in modo tale da poter essere accompagnata nella formazione di una coscienza critica e serena”.
    Se da una parte prendiamo atto che la Melandri si sia finalmente convinta dell’importanza dell’insegnamento della religione per la formazione dei nostri studenti, d’altra occorre ricordare alla Parlamentare che l’insegnamento della religione cattolica “mira ad arricchire la formazione globale della persona (…) in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario”, “offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana”. “Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza della tradizione religiosa cristiano cattolica”– affermano le Indicazioni Nazionali – “costituisce fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e religiose diverse”. “Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti”. L’insegnamento della religiose cattolica contribuisce “alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso”.
    Insomma, l’insegnamento della religione cattolica offre agli studenti – sin dai primi programmi del 1987 ad oggi –  l’opportunità di “incontrare culturalmente testi, documenti, tradizioni, testimonianze e contenuti che costituiscono l’universo religioso”. L’insegnamento della religione cattolica ha avuto da sempre a cuore la formazione alla pace e al dialogo dei nostri studenti; perché siamo conviti che la conoscenza della cultura religiosa permette alle donne e agli uomini di praticare la stima e il rispetto  reciproci e di costruire sempre meglio il dialogo.
    In questa nuova visione appare chiaro che la questione fondamentale non è attivare un insegnamento delle religioni obbligatorio in opposizione ad un insegnamento della religione cattolica facoltativo nella scelta, ma – una volta scelto – obbligatorio nella frequenza. Perché, se così fosse, sarebbe abbastanza chiara l’intenzione  sottesa alla proposta di legge: la graduale eliminazione dell’insegnamento della religione cattolica.
    Se parità deve esserci, allora la scelta deve avvenire tra due insegnamenti obbligatori che abbiano entrambi  l’opportunità di intervenire nella media dei voti; lo studente sceglierà poi di seguire l’uno o l’altro.
    Infine: la proposta della Melandri – al comma 2 dell’art. 2  –  dice che i docenti di  «Introduzione alle religioni» “si attivano al fine di costruire idonei percorsi interdisciplinari e di incentivare i rapporti con le varie organizzazioni locali, nazionali e internazionali espressive delle differenti realtà confessionali”. I docenti della nuova disciplina scolastica potranno, in altri termini, aprire spazi alle varie confessioni religiose non cattoliche che, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione hanno attivato un’Intesa con lo Stato italiano, e che hanno dichiarato la possibilità di “rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”.   Insomma, le stesse confessioni religiose non cattoliche che hanno da sempre contestato la presenza dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola statale, adesso, che tale spazio sembra potenzialmente aprirsi anche per loro, sembrano porsi in una prospettiva diversa (si veda nota agenzia Apcom dell’8 dicembre 2010 “Congresso Ebrei: serve alternativa a ora cattolica”).   
    Esse, che da sempre, si sono presentate come paladine della laicità dello Stato, osteggiando ad esempio la legittimità del voto dei docenti di religione nello scrutinio finale o la validità dell’insegnamento della religione cattolica nel credito scolastico, oggi si dimostrano più disponibili a “rispondere alle richieste del fatto religioso”, ma solo se lo Stato permetterà loro di partecipare indirettamente alla costruzione di percorsi di apprendimento religiosi.
    In buona sostanza, dopo aver per anni invocato il diritto degli studenti  di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e reclamato il diritto, per gli studenti, di lasciare la scuola, oggi le confessioni non cattoliche che hanno stipulato Intese con lo Stato italiano vorrebbero avere  un proprio  insegnamento di religione obbligatorio,  lasciando quello cattolico nell’area della facoltatività, dunque non considerandolo – come dichiarato al VI Congresso UCEI (Mozione politica esterna) – materia curriculare.
    La proposta di legge dell’on. Melandri al momento appare, fondamentalmente, come un duplicato di qualcosa che nella scuola è già presente, sia nelle finalità sia nei contenuti.   L’insegnamento della religione cattolica oggi, nella scuola italiana, e tutt’altro che un insegnamento dogmatico (come prospettato nel testo dalla proposta di legge). Ma l’On. Melandri vuole insegnanti con competenze sociologiche e quindi ecco che ci si avvia ad un nuovo reclutamento. Saranno chiamati ad impartire il nuovo insegnamento denominato “introduzione alle religioni” i docenti laureati in discipline umanistiche ossia, in altri termini, docenti che potranno vantare nei propri piani di studio un esame di “storia del cristianesimo”: troppo poco per un insegnamento così specifico.   Essi saranno assunti a seguito di un concorso attivato dal Miur secondo la normativa vigente: in tal modo avremo due concorsi diversi, e separati circa i titoli di ammissione, per due “materie gemelle”.  Ai docenti di tale insegnamento sarà ovviamente attribuita la classe di concorso mentre a quelli che insegnano religione cattolica sarà ancora una volta negata. La disciplina “Introduzione alle religioni” sarà attivata come materia obbligatoria, invece l’insegnamento della religione cattolica non sarà considerato materia curricolare.


    Berardo Ferrini

    Snadir – Professione i.r. – 14 dicembre 2010

  • Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica

    Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica
     
     
    La norma fondante circa l’insegnamento della religione cattolica in Italia è l’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (ratificato con la legge n. 121 del 1985).
    La proposizione di tale Accordo che qui ci interessa afferma che “nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
    E’ sempre opportuno quindi precisare che la scelta offerta a studenti e genitori è quella di “avvalersi” dell’insegnamento della religione oppure quella di “non avvalersi”.
    Con la sentenza n. 13 del 1991, la Corte Costituzionale aggiunge e precisa che il valore finalistico dello «stato di non obbligo», è di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare l’esercizio di una libertà costituzionale come quella religiosa. “Lo «stato di non-obbligo» vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”.
    Questo è il motivo per il quale il momento della scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione e quello della eventuale proposta di insegnamenti alternativi sono cronologicamente separati tra loro.
    Dal 1986 e fino al 1991 le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica sono state, anche a seguito di ricorso al giudice amministrativo, via via meglio precisate. Dalle iniziali attività formative alternative e di studio individuale [1] si è passati, a seguito dei due pronunciamenti della Corte Costituzionale [2] , alle seguenti possibili scelte: attività didattiche e formative, attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente [3] , uscita da scuola [4] . La recente sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio scorso [5]  si pone nell’ottica della valorizzazione del lavoro degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione,  che sono la maggioranza, e di riflesso anche del lavoro di coloro che seguono materie alternative o studio individuale assistito.
    La programmazione dell’attività didattica e formativa è di competenza [6] degli organi collegiali della scuola: il collegio dei docenti [7] per l’aspetto didattico e il consiglio di circolo o d’istituto per l’aspetto organizzativo. La predisposizione della programmazione delle attività didattiche e formative va effettuata dopo aver sentito gli alunni non avvalentisi e i genitori [8] . E’ bene ricordare, a questo proposito, che tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi curriculari comuni a tutti gli alunni [9] , poiché in questo caso si verrebbe a creare una discriminazione nei confronti degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica.
    Pur rimanendo libera la predisposizione delle attività didattiche e formative da parte dei collegi, il Ministero dell’Istruzione ha suggerito in passato alcune possibili attività e recentemente ha richiamato – sulla scia della Sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio scorso – la necessità di assicurare l’ora alternativa all’insegnamento della religione agli alunni interessati [10].
    • Per la scuola dell’infanzia ha soltanto rinviato agli ordinamenti allora in vigore [11] .
    • Per la scuola elementare viene suggerito di approfondire quelle parti di programma “più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”  [12] .
    • Per la scuola media le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” [13].
    • Infine per la scuola secondaria superiore le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana” [14].
    A questi suggerimenti si aggiunse nel 1987 una proposta di attività didattica e formativa sul tema dei diritti umani [15].
    Le attività di studio individuali con o senza assistenza di personale docente richiedono di essere programmate e più che altro organizzate. Infatti sarà necessario introdurre adeguate norme integrative ai singoli regolamenti d’istituto per predisporre [16] adeguati spazi e la necessaria assistenza e vigilanz [17].
    Infine la scelta di uscire da scuola esige soltanto che il dirigente scolastico – ai fini della cessazione del dovere di vigilanza – verifichi con documento scritto (mediante firma del genitore per gli alunni minorenni) il subentro delle responsabilità [18].
    Il gruppo di alunni che abbia scelto le attività didattiche alternative può essere composto da alunni provenienti da classi parallele o verticali. Il docente che svolge l’attività didattica alternativa può essere nominato anche per un solo alunno. Il personale docente da utilizzare per le attività didattiche alternative è da individuare tra i seguenti docenti:
    • Docenti in servizio nella scuola in soprannumero totale o parziale;
    • Docenti che devono completare l’orario cattedra, oppure, per la scuola elementare, docenti non disponibili o non idonei ad impartire l’insegnamento della religione cattolica;
    • Docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a svolgere tale insegnamento in orario aggiuntivo di servizio (con ore eccedenti);
    • Personale docente supplente [19].
    Nei primi tre casi i “docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurata, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della «par condicio»[20]
    Il pagamento delle ore di servizio per le attività destinate agli alunni che non si avvalgono all’insegnamento della religione cattolica sono retribuite dal Mef, tramite le Direzioni provinciali dell’economia e finanze fino al 30 giugno di ogni anno scolastico. I provvedimenti di nomina per le “ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti. I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento” [21].
    Quanto sopra esposto in riferimento alle indicazioni operative per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della religione e per il pagamento delle predette attività è stato ripreso con apposite note dai Direttori regionali per la Lombardia [22], l’Emilia Romagna [23] e il Veneto [24].
    Anche per la valutazione si deve riconoscere una omologazione con l’insegnamento della religione cattolica: è bene ricordare che l’attività alternativa e lo studio individuale assistito sono utili ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni che hanno scelto tale attività. Invece lo studio individuale non è valutabile e non dà luogo all’attribuzione del credito scolastico.Gli insegnanti di attività didattica alternativa hanno gli stessi diritti e doveri degli insegnanti di religione cattolica, partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che hanno scelto l’attività alternativa, e devono fornire “ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno” [25].
    Infine è importante segnalare che lo Stato italiano ha assicurato alle comunità religiose non cattoliche “il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni” [26] . Tale insegnamento può essere attivato in alternativa all’insegnamento della religione cattolica oppure può essere offerto a tutti gli alunni. Gli oneri finanziari sono però a carico delle comunità religiose.
     
                                                                                                                  Orazio Ruscica



     [1] CC.MM. nn. 128129130131-302/1986; n. 316/1987.
     [2] Sentenza n.203 dell’11 aprile 1989 e sentenza n.13 dell’11/14 gennaio 1991.
     [3] Opzione introdotta con le CC.MM. n. 188-189/1989.
     [4] Opzione introdotta con la CM n. 9 del 18 gennaio 1991.
     [5] Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010.
     [6] E’ obbligo effettuarla non oltre trenta giorni dall’inizio dell’anno scolastico: CC.MM. n. 128129130131-302/1986.
     [7] Per la scuola elementare il consiglio di interclasse.
     [8] CC.MM. nn. 128129130131-211-302/1986.
     [9] Punto 2 della CM n. 368 del 20 dicembre 1985.
     [10] C.M. n.59 del 23 luglio 2010.
     [11] CM n. 128 del 3 maggio 1986; Allora erano in vigore gli Orientamenti del 1969; Oggi sono in vigore le Indicazioni Nazionali per il curricolo scuola dell’infanzia (Decreto 31/07/2007).
     [12] CM n. 129 del 3 maggio 1986..
     [13] CM n. 130 del 3 maggio 1986.
     [14] CM n. 131 del 3 maggio 1986.
     [15] CM n. 316 del 28 ottobre 1987.
     [16] CM n. 302 del 29 ottobre 1986.
     [17] L’obbligo della vigilanza è necessario anche nel caso della scelta di attività senza assistenza di personale docente.
     [18] CM n. 9 del 18 gennaio 1991
     [19] Nel caso di attività di studio individuali non si deve procedere alla nomina di supplenti, ma deve essere utilizzato personale in servizio nella scuola.
     [20] C.M. n. 316 del 28/10/1987.
     [21] USR per la Lombardia – Nota prot. 15451 del 27 settembre 2010; USR per l’Emilia Romagna – Nota prot. 11643 del 29 settembre 2010.
     [22] USR per la Lombardia – Nota prot. 15451 del 27 settembre 2010.
     [23] USR per l’Emilia Romagna – Nota prot. 11643 del 29 settembre 2010.
     [24] USR per il Veneto – Nota prot.10978/C7 del 14 settembre 2010.
     [25] DPR 122/2009.
     [26] Fino ad oggi sei Intese sono state approvate con legge (Tavole valdese, Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Comunità ebraiche italiane, Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia); otto intese sono state firmate ma ancora non approvate con legge [Tavola valdese (modifica), Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (modifica), Chiesa apostolica in Italia, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni), Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, Sacra arcidiocesi d’Italia ed esarcato per l’Europa meridionale (Ortodossi), Unione buddista italiana (UBI), Unione induista italiana]; una trattativa avviata con l’Istituto buddista italiano.
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 18 ottobre 2010