Categoria: Alternativa all’Irc

  • Uaar, un “regalo” per pochi; le buone intenzioni non bastano. Esempio di incapacità di elaborare un insegnamento alternativo a quello robusto dell’irc

    A qualcuno potrà sembrare bizzarro ma il Sindacato nazionale degli Insegnanti di religione (Snadir) e l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) si pongono un comune obiettivo: quello di vedere attuato “correttamente” l’insegnamento alternativo affinché insieme al diritto degli studenti di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica venga effettivamente proposto e realizzato un percorso formativo che non sia discriminante per nessuno. Quest’ultima specificazione evidenzia che i contenuti della materia alternativa non possono essere quelli curricolari, altrimenti ne deriverebbe un “potenziamento” disciplinare che avvantaggerebbe qualche studente a scapito di altri.
     
    La libera scelta di studenti e famiglie va sempre rispettata, in un senso e nell’altro, ecco perché tra i contenuti formativi per la disciplina alternativa all’insegnamento della religione sono state individuate tematiche come i diritti umani, la salvaguardia dell’ambiente, la pacifica convivenza tra i popoli, il dialogo interculturale, ecc.
     
    È quindi certamente una iniziativa originale quella dell’UAAR che in sostegno dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, ha impegnato 70.000 euro per assegnare 175 kit pensati per l’apprendimento della didattica legata alla scienza e alla robotica nella fascia d’età 11-14. Si tratta di uno sforzo economico notevole che, tuttavia, realizza un “regalo” per pochi e che, tra l’altro, prescinde da una specifica progettazione didattica. Inoltre, come sopra accennato, un “approfondimento” di materie scientifiche dev’essere destinato a tutti gli studenti e non solo a chi sceglie l’insegnamento alternativo alla religione cattolica. Queste attività si configurano come attività di potenziamento, pertanto sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari.
     
    Le scuole hanno bisogno di risorse economiche, ma la scuola pubblica tali risorse le deve cercare nel suo bilancio per attivare percorsi formativi che, se condivisi e deliberati dagli Organi collegiali, vanno poi sostenuti con gli strumenti didattici individuati dagli insegnanti e garantendone la disponibilità a tutte le scuole. A tal proposito, diffidiamo i dirigenti scolastici  dal predisporre tali attività solo per i non avvalentesi, poiché tale misura andrebbe a creare una discriminazione tra coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono.
     
    Insomma, prendiamo atto dello sforzo dell’UAAR di rendere appetibile agli studenti la scelta di non avvalersi dell’insegnamento dell’ora di religione, ma piuttosto che interrogarsi sulla scelta di nuovi e originali specchietti per allodole, occorrerebbe invece preoccuparsi di non creare sciocche discriminazioni tra studenti a partire dalle loro libere scelte.
     
    Chiaramente l’idea di offrire temi e contenuti per l’attività alternativa all’Irc diversi dall’area disciplinare delle scienze umanistico/filosofiche/sociali mostra l’incapacità di suggerire contenuti validi pari all’alto valore culturale dell’insegnamento della religione.


    Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir




    Snaadir – Professione i.r. – 30 luglio 2021 – h.12,12
  • Potenziamento: utilizzo illegittimo dei docenti per attività alternativa alla religione cattolica bloccato dal Ministero dell’istruzione

    Anche quest’anno nella circolare sugli organici (Nota prot.13520 del 29 aprile 2021), il Ministero dell’istruzione ha inserito una disposizione relativa all’utilizzo dei docenti dell’ex organico potenziato nelle attività di alternativa alla religione cattolica.
     
    È un risultato raggiunto dallo Snadir già nel 2017.  Tale precisazione impedirà, anche per il prossimo anno scolastico, l’utilizzo illegittimo dei docenti (ex organico potenziato) per l’attività alternativa impartita come disciplina di potenziamento curriculare (musica, economia e diritto, inglese, spagnolo, ecc.), così come era stato già predisposto in diverse scuole.  
     
    Infatti nella nota si afferma che “Le attività di potenziamento introdotte dalla Legge n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.”.
     
    Sarà quindi impedita la discriminazione, a danno degli studenti avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica, che, diversamente, sarebbero risultati esclusi da attività didattiche che, in quanto previste nell’area di potenziamento, devono necessariamente essere offerte a tutti.
     
     


     
    Snadir – Professione i.r. – 30 aprile 2021, h.9,00
  • Potenziamento: utilizzo illegittimo dei docenti per attività alternativa alla religione cattolica bloccato dal Miur

    Nella circolare sugli organici (Nota prot.487 del 10-04-2020), il Miur ha reinserito una disposizione relativa all’utilizzo dei docenti dell’ex organico potenziato per le attività di alternativa alla religione cattolica.
     
    Si afferma che “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.”.
     
    È un risultato raggiunto dallo Snadir già nel 2017. Tale precisazione impedirà, anche per il prossimo anno scolastico, l’utilizzo illegittimo dei docenti (ex organico potenziato) per l’attività alternativa impartita come disciplina di potenziamento curriculare (musica, economia e diritto, inglese, spagnolo, ecc.), così come era stato già predisposto in diverse scuole.  Sarà quindi impedita la discriminazione, a danno degli studenti avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica, che, diversamente, sarebbero risultati esclusi da attività didattiche che, in quanto previste nell’area di potenziamento, devono necessariamente essere offerte a tutti.
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 10 aprile 2020, h.20,45
  • Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. Le attività alternative non possono prevedere lo svolgimento di programmi curriculari comuni a tutti gli alunni e neppure iniziative di potenziamento riconducibil

    La norma fondante circa l’insegnamento della religione cattolica in Italia è l’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (ratificato con la legge n. 121 del 1985).


    La proposizione di tale Accordo che qui ci interessa afferma che “nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.


    È sempre opportuno quindi precisare che la scelta offerta a studenti e genitori è quella di “avvalersi” dell’insegnamento della religione oppure quella di “non avvalersi”.


    Con la sentenza n. 13 del 1991, la Corte Costituzionale aggiunge e precisa che il valore finalistico dello «stato di non obbligo», è di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare l’esercizio di una libertà costituzionale come quella religiosa. “Lo «stato di non-obbligo» vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”.


    Questo è il motivo per il quale il momento della scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione e quello della eventuale proposta di insegnamenti alternativi sono cronologicamente separati tra loro.


    Dal 1986 e fino al 1991 le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica sono state, anche a seguito di ricorso al giudice amministrativo, via via meglio precisate. Dalle iniziali attività formative alternative e di studio individuale [1] si è passati, a seguito dei due pronunciamenti della Corte Costituzionale [2], alle seguenti possibili scelte: attività didattiche e formative, attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente [3], uscita da scuola [4]. La sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010 [5]  si pone nell’ottica della valorizzazione del lavoro degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione,  che sono la maggioranza, e di riflesso anche del lavoro di coloro che seguono materie alternative o studio individuale assistito.


    La programmazione dell’attività didattica e formativa è di competenza [6] degli organi collegiali della scuola: il collegio dei docenti [7] per l’aspetto didattico e il consiglio di circolo o d’istituto per l’aspetto organizzativo. La predisposizione della programmazione delle attività didattiche e formative va effettuata dopo aver sentito gli alunni non avvalentisi e i genitori [8] . È  bene ricordare, a questo proposito, che tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi curriculari comuni a tutti gli alunni [9] e neppure iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all’art.1, c.7 legge 107/2015, poiché in questo caso si verrebbe a creare una discriminazione nei confronti degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica.


    Pur rimanendo libera la predisposizione delle attività didattiche e formative da parte dei collegi, il Ministero dell’Istruzione ha suggerito in passato alcune possibili attività e recentemente ha richiamato – sulla scia della Sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio scorso – la necessità di assicurare l’ora alternativa all’insegnamento della religione agli alunni interessati [10].
    • Per la scuola dell’infanzia ha soltanto rinviato agli ordinamenti allora in vigore [11].
    • Per la scuola elementare viene suggerito di approfondire quelle parti di programma “più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”  [12].
    • Per la scuola media le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” [13].
    • Per la scuola secondaria superiore le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana” [14].
    A questi suggerimenti si aggiunse nel 1987 una proposta di attività didattica e formativa sul tema dei diritti umani [15].
    Le attività di studio individuali con o senza assistenza di personale docente richiedono di essere programmate e più che altro organizzate. Infatti sarà necessario introdurre adeguate norme integrative ai singoli regolamenti d’istituto per predisporre [16] adeguati spazi e la necessaria assistenza e vigilanza [17].


    Infine la scelta di uscire da scuola esige soltanto che il dirigente scolastico – ai fini della cessazione del dovere di vigilanza – verifichi con documento scritto (mediante firma del genitore per gli alunni minorenni) il subentro delle responsabilità [18].


    Il gruppo di alunni che abbia scelto le attività didattiche alternative può essere composto da alunni provenienti da classi parallele o verticali. Il docente che svolge l’attività didattica alternativa può essere nominato anche per un solo alunno.


    Anche i docenti del potenziamento possono svolgere l’attività alternativa all’IRC qualora siano disponibili ad espletare ore eccedenti rispetto all’orario settimanale di servizio. È utile infine ribadire un altro importante aspetto della questione: né i docenti del potenziamento che insegnano – in aggiunta all’orario d’obbligo – l’attività alternativa alla religione cattolica, né alcun altro docente dell’organico dell’autonomia chiamato a tale insegnamento, possono prevedere durante le suddette ore lo svolgimento di discipline curricolari (ad esempio diritto, economia, musica, ecc.) o iniziative di potenziamento dell’offerta formativa riconducibili alle aree di cui all’art.1, c.7, legge 107/15 (destinate a tutti, e non solo agli studenti che non si avvalgono).
     
    Il personale docente da utilizzare per le attività didattiche alternative è da individuare tra i seguenti docenti [19]:

    a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

    b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

    c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

    d) in via del tutto residuale, personale supplente [20] appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

     
    Nei primi tre casi i “docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurata, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della «par condicio»” [21].


    Il pagamento delle ore di servizio per le attività destinate agli alunni che non si avvalgono all’insegnamento della religione cattolica sono retribuite dal Mef, tramite le Direzioni provinciali dell’economia e finanze fino al 30 giugno di ogni anno scolastico. I provvedimenti di nomina per le “ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti. I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento” [22]. 


    Per quanto concerne le funzioni SIDI, la nota MIUR – DGCASIS – prot. n. 2178 del 4 settembre 2019 ha indicato che i contratti per lo svolgimento dell’attività alternativa saranno inseriti al SIDI indicando i seguenti codici:
    • N21 supplenza orario aggiuntivo (supplenze annuali e fino al termine)
    • N23 attività alternative all’IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
    • N25 servizio per ore aggiuntive – attività alternative all’IRC.


    Quanto sopra esposto in riferimento alle indicazioni operative per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della religione e per il pagamento delle predette attività è stato ripreso con apposite note dai Direttori regionali per la Lombardia [23], l’Emilia Romagna [24], il Veneto [25], il Piemonte [26] e la Liguria [27].


    Anche per la valutazione si deve riconoscere una omologazione con l’insegnamento della religione cattolica: è bene ricordare che l’attività alternativa e lo studio individuale assistito sono utili ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni che hanno scelto tale attività. Invece lo studio individuale non è valutabile e non dà luogo all’attribuzione del credito scolastico. Gli insegnanti di attività didattica alternativa hanno gli stessi diritti e doveri degli insegnanti di religione cattolica, partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che hanno scelto l’attività alternativa, nonché all’attribuzione del credito scolastico [28].


    Importante è segnalare che lo Stato italiano ha assicurato alle comunità religiose non cattoliche “il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni” [29] . Tale insegnamento può essere attivato in alternativa all’insegnamento della religione cattolica oppure può essere offerto a tutti gli alunni. Gli oneri finanziari sono però a carico delle comunità religiose.


    Infine, la Nota prot. 21315 del 15 maggio 2017 ha precisato: “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogicamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.


    La Nota prot.16041 del 29-03-2018 e la Nota prot. 422 del 18-03-2019 riaffermano la specifica circa l’utilizzo improprio delle attività di potenziamento nell’ambito dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica
     
    Orazio Ruscica




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     [1] CC.MM. nn. 128129130131-302/1986; n. 316/1987.
     [2] Sentenza n.203 dell’11 aprile 1989 e sentenza n.13 dell’11/14 gennaio 1991.
     [3] Opzione introdotta con le CC.MM. n. 188-189/1989.
     [4] Opzione introdotta con la CM n. 9 del 18 gennaio 1991.
     [5] Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010.
     [6] E’ obbligo effettuarla non oltre trenta giorni dall’inizio dell’anno scolastico: CC.MM. n. 128129130131-302/1986.
     [7] Per la scuola elementare il consiglio di interclasse.
     [8] CC.MM. nn. 128129130131-211-302/1986.
     [9] Punto 2 della CM n. 368 del 20 dicembre 1985.
     [10] C.M. n.59 del 23 luglio 2010.
     [11] CM n. 128 del 3 maggio 1986; Allora erano in vigore gli Orientamenti del 1969; Oggi sono in vigore le Indicazioni Nazionali per il curricolo scuola dell’infanzia (Decreto 31/07/2007).
     [15] CM n. 316 del 28 ottobre 1987.
     [16] CM n. 302 del 29 ottobre 1986.
     [17] L’obbligo della vigilanza è necessario anche nel caso della scelta di attività senza assistenza di personale docente.
     [18] CM n. 9 del 18 gennaio 1991
     [20] Nel caso di attività di studio individuali non si deve procedere alla nomina di supplenti, ma deve essere utilizzato personale in servizio nella scuola.
     [21] C.M. n. 316 del 28/10/1987.
     [22] USR per la Lombardia – Nota prot. 15451 del 27 settembre 2010; USR per l’Emilia Romagna – Nota prot. 11643 del 29 settembre 2010.
     [23] USR per la Lombardia – Nota prot. 15451 del 27 settembre 2010.
     [24] USR per l’Emilia Romagna – Nota prot. 11643 del 29 settembre 2010.
     [25] USR per il Veneto – Nota prot.10978/C7 del 14 settembre 2010, Nota prot.18123 del 3 ottobre 2016 e Nota prot.18275 del 1 ottobre 2019.
     [26] USR per il Piemonte – Nota prot.8370 del 05 ottobre 2015, Nota 11083 del 14 ottobre 2016, Nota prot.9108 del 27 settembre 2017 e Nota prot.15750 del 15 ottobre 2018.
     [27] USR per la Liguria – Nota prot.1780 del 21 febbraio 2017
     [29] Fino ad oggi dodici Intese sono state approvate con legge: Tavola valdese, Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Comunità ebraiche italiane, Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia, Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Buddista italiana, Unione Induista Italiana, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; un’intesa è stata firmata ma ancora non approvata con legge: Associazione "Chiesa d’Inghilterra".
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 13 settembre 2019 – h.12,30; aggiornato al 1° ottobre 2019
     
     
  • Il Miur precisa ancora: i docenti dell’ex organico potenziato non possono essere impiegati nelle attività alternative alla religione cattolica

    Al fine di bloccare le modalità di utilizzo improprio dei docenti individuati su posti di potenziamento, la FGU/SNADIR ha ottenuto da parte del MIUR il reinserimento, nella circolare sugli organici (Nota prot. prot.422 del 18-03-2019), della specifica circa la gestione inadeguata di tali attività nell’ambito dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica.
     
    Nella Nota viene riaffermato  che “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.”.
     
    Questa precisazione, voluta e ottenuta dallo Snadir già nel 2017, vieta quindi che i docenti dell’ex organico potenziato impartiscano l’attività alternativa come disciplina di potenziamento curricolare (musica, economia, diritto, informatica, lingue straniere, ecc. ), così come era già stato predisposto in diverse scuole discriminando così gli studenti che avevano deciso di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, così esclusi da attività che avrebbero dovuto essere offerte a tutti.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 20 marzo 2019, h.12,00
  • Il Miur blocca ancora l’utilizzo improprio dei docenti ex potenziamento impiegati nelle attività alternativa alla religione cattolica

    Il Miur blocca ancora  l’utilizzo improprio dei docenti ex potenziamento impiegati nelle attività alternativa alla religione cattolica

     
     
    Anche per quest’anno la FGU/SNADIR ha ottenuto da parte del MIUR il reinserimento, nella circolare sugli organici (Nota prot. prot.16041 del 29-03-2018, pubblicata il 3 aprile 2018), della specifica circa l’utilizzo improprio delle  attività di potenziamento nell’ambito dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica.
     
    Nella Nota – la cui pubblicazione  è stata preceduta dagli incontri del 27 e 29 marzo scorso al Miur (con la Fgu/Snadir presente al tavolo di discussione) – viene riaffermato  che “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obbiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogicamente a  quanto avviene per  quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica” (v. pag.4 della Nota).
     
    Questa precisazione, voluta e ottenuta dallo Snadir già lo scorso anno, vieta quindi che i docenti dell’ex organico potenziato impartiscano l’attività alternativa come disciplina di potenziamento curricolare (musica, economia, diritto, informatica, lingue straniere, ecc. ),  così come era già stato predisposto in diverse scuole discriminando così gli studenti che avevano deciso di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, così esclusi da attività che avrebbero dovuto essere offerte a tutti.
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 4 aprile 2018, h.19,45

  • Ancora un passo avanti nella chiarificazione delle norme

    Ancora un passo avanti nella chiarificazione delle norme

     
    La FGU/SNADIR ha ottenuto dal MIUR l’inserimento, nella circolare sugli organici (Nota prot. prot. 0021315 del 15-05-2017), della specificazione circa le attività di potenziamento utilizzate in modo improprio come attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Viene oggi affermato che “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obbiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogicamente a  quanto avviene per  quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica” (v. pag.4 della Nota).
    Questa precisazione, voluta dallo Snadir, non permette l’utilizzo illegittimo dei docenti (ex organico potenziato) per l’attività alternativa impartita come disciplina di potenziamento curriculare (musica, economia e diritto, inglese, spagnolo, ecc.), così come era stato già predisposto in diverse scuole, discriminando, in tal modo, gli studenti che avevano deciso di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, e che sono stati esclusi da attività didattiche che, in quanto incluse nell’area di potenziamento, dovevano necessariamente essere offerte a tutti.
    È  un risultato importante che si aggiunge all’ulteriore, e recente, specificazione ottenuta dallo SNADIR circa l’Ordinanza ministeriale su scrutini ed esami: il Miur, infatti, ha inserito all’art.8 il comma 14 con il quale ha precisato che l’attribuzione del punteggio (da parte dei docenti di religione e dei docenti incaricati di svolgere le attività formative alternative all’insegnamento della religione) avviene nell’ambito della banda di oscillazione. L’inciso in questione, eliminato nelle ordinanze ministeriali precedenti (dal 2011 fino a quella del 2016), aveva generato in diverse scuole secondarie superiori il tentativo di escludere la valutazione dello specifico percorso di formazione degli studenti del triennio che si avvalgono dell’insegnamento della religione. 
     
     

     Snadir – Professione i.r. – 16 maggio 2017, h.11.30

  • Il miur precisa: i docenti del potenziamento non possono essere utilizzati nell’insegnamento dell’attività alternativa

     Il miur precisa: i docenti del potenziamento non possono essere utilizzati nell’insegnamento dell’attività alternativa

     
    In riferimento ai casi di utilizzo improprio dei docenti assunti nella Fase C (organico del potenziamento) impegnati nell’insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica, l’USR Veneto ha emanato la Nota prot. 18123 del  3 ottobre 2016 ad oggetto: “Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado – a.s. 2016/2017”.
    Tale nota conferma quanto già affermato dallo Snadir in data 30 dicembre 2015 e 23 maggio 2016; infatti, tra le altre indicazioni, l’USR Veneto conferma che i docenti del potenziamento NON possono essere utilizzati nell’insegnamento delle attività alternative alla religione, A MENO CHE  non diano la loro disponibilità ad espletare ore eccedenti: ciò in quanto tale insegnamento –  nella fattispecie dei docenti del potenziamento  –  può assumere esclusivamente la tipologia di ORE ECCEDENTI  l’orario settimanale di servizio (peraltro retribuite con somme che fanno riferimento a capitoli di spesa diversi da quelli utilizzati per la retribuzione del normale orario di servizio).
     
    Con la Nota citata l’USR per il Veneto chiarisce ulteriormente, quindi, ciò che il MIUR aveva già inserito nella propria Nota n.2852 del 5 settembre 2016, e rende più espliciti i casi che concretamente si possono porre all’interno delle istituzioni scolastiche nella gestione dell’organico.
    Riteniamo utile ribadire ancora una volta un altro importante aspetto della questione: né i docenti del potenziamento che insegnano – in aggiunta all’orario d’obbligo – l’attività alternativa alla religione cattolica, né alcun altro docente dell’organico dell’autonomia chiamato a tale insegnamento, possono prevedere durante le suddette ore lo svolgimento di discipline curricolari o iniziative di potenziamento dell’offerta formativa riconducibili alle aree di cui all’art.1 c.7 legge 107/15 (destinate a tutti, e non solo agli studenti che non si avvalgono). In base alle CC.MM. nn. 128-129-130-131 del 1986, infatti, durante l’ora alternativa vanno svolte solo attività di approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.
     

     

    Professione i.r. 8 ottobre 2016, h. 11.00

     

  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’utilizzo improprio dei docenti assunti in fase C

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’utilizzo improprio dei docenti assunti in fase C durante l’ora di attività alternativa 

    Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di colleghi su improprie utilizzazioni dei docenti neoimmessi in ruolo nell’organico potenziato: tali docenti in pratica, utilizzati nell’ora di attività alternativa, insegnano la loro materia, quando invece è noto che nell’ora alternativa alla religione cattolica non si dovrebbero svolgere materie curricolari, poiché questo si tradurrebbe in un danno per i ragazzi che seguono religione. Il caso più diffuso, almeno stando a ciò che ci è stato riferito, riguarda corsi di economia e diritto, ma non mancano scuole che offrono potenziamento di inglese o matematica o spagnolo. In base alla circolare n. 131 del 3 maggio 1986, nell’ora alternativa a religione si dovrebbero approfondire le parti di programma, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali e della convivenza civile.
    Tale situazione in un Liceo di Roma – con la proposizione di “Educazione Musicale” in alternativa all’irc – ha assunto proporzioni di una vera e propria violazione delle Circolari Ministeriali e violazione e falsa applicazione della L. n. 107/2015; per questo procederemo con due ricorsi al Presidente della Repubblica, uno da parte dei docenti e l’altro da parte dei genitori degli studenti avvalentisi della religione nel suddetto Istituto, in modo da tutelare entrambe le categorie.

     

    Snadir – Professione i.r. – 23 maggio 2016, h. 13.00

  • Lo Snadir segnala al Miur l’inappropriato utilizzo del personale docente assunto nella Fase C

    Lo Snadir segnala al Miur l’inappropriato utilizzo del personale docente assunto nella Fase C

     
    Martedì 29 dicembre si è svolto, presso il Miur, un incontro con i sindacati della scuola.
    Lo Snadir ha colto l’occasione per segnalare alcuni casi di inappropriato utilizzo del personale docente assunto nella Fase C (organico del potenziamento): in particolare non è consentito l’utilizzo di tali docenti per le attività alternative all’IRC qualora queste prevedano lo svolgimento di programmi curriculari comuni a tutti gli alunni/studenti. Ciò si configurerebbe come un intervento didattico di potenziamento di cui solo pochi potrebbero avvantaggiarsi, con conseguente grave discriminazione tra gli studenti.
    Secondo la legge 13 luglio 2015 n.107, la dotazione organica del potenziamento risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico fissati dai commi 7 e 85 (cfr. anche Nota Miur 30549 del 21 settembre 2015) e individuati in sei campi per le scuole di primo ciclo (area umanistica, socio-economica per la legalità; linguistica; scientifica; artistica e musicale; motoria, laboratoriale) e sette per quelle di secondo ciclo (area umanistica; linguistica; scientifica; artistica e musicale; socio-economica per la legalità; motoria, laboratoriale).  Il comma 85 indica, invece, la possibilità che il docente sia utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni.
    Per l’individuazione dei docenti che svolgono le attività alternative, destinate ai soli non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica, rimangono in vigore le disposizioni precedenti alla legge 107/2015.
    Anche i docenti assunti nella Fase C potranno svolgere le attività alternative all’Irc, ma tali attività non possono prevedere lo svolgimento di discipline curriculari (come ad esempio diritto, economia, musica, ecc.) o iniziative di potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 7 della legge 107/2015, destinate invece a tutti e non ai soli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
    L’Amministrazione ha assicurato il suo impegno per affrontare la problematica e pertanto dovrebbe emanare una circolare che, oltre a fornire chiarimenti circa l’utilizzo dell’organico del potenziamento, dovrebbe offrire una risposta alla questione posta dallo Snadir.
    Si invitano, pertanto, i colleghi a segnalare – entro e non oltre giovedì 15 gennaio 2016 – eventuali situazioni anomale riscontrate nel proprio istituto, compilando il FORM al seguente indirizzo  http://www.snadir.it/forms.aspx?tmp=32
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 30 dicembre 2015, ore 10.53