BUONUSCITA E TFR

BUONUSCITA E TFR

In queste ultime settimane stata posta all’attenzione del Sindacato una questione di natura previdenziale, collegata al processo di riforma avviato con la Legge n.335 dell’ 8 agosto 1995 (c.d. Riforma Dini).
Per inquadrare bene la questione dobbiamo un momento specificare la terminologia cui si far, di seguito, riferimento. I due termini, cui porre attenzione, sono:
– “buonuscita” (indicata anche con il termine Tfs, trattamento di fine servizio), consistente in quella indennit corrisposta al personale della scuola al termine della propria attivit di servizio.
Tale indennit pari a tanti dodicesimi dell’80% della “base contributiva” (stipendio base, tredicesima mensilit e 60% dell’indennit integrativa speciale) per quanti sono gli anni utili (quelli con iscrizione INPDAP e quelli riscattati).
– “TFR” (trattamento di fine rapporto), gi previsto dall’art. 2120 del codice civile per i lavoratori del settore privato. 
Il calcolo del TFR avviene in base all’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata ogni anno al tasso dell’1,5% in misura fissa, cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
A seguito dello svolgersi di questo progressivo processo di riforma, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/1999 (G.U. n.111 del 15/05/2000) ha esteso l’applicabilit del Trattamento di fine rapporto (TFR), gi previsto per i lavoratori del settore privato, anche ai “nuovi assunti” del Settore Pubblico. 
Il 29 luglio 1999 presso l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) stato, inoltre, sottoscritto dai sindacati l’Accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti.

Buonuscita per i “vecchi assunti”
Tenuto conto che il TFR si applica solo ai “nuovi assunti”, bisogna quindi verificare cosa intende la norma per “vecchi e nuovi assunti”.
L’indennit di buonuscita spetta a tutti coloro che sono assunti nella scuola pubblica con contratto a tempo indeterminato prima di una data prefissata (cosiddetti “vecchi assunti”). Questa data di riferimento, indicata inizialmente dal DPCM del 20/12/1999 nel 31 maggio 2000, stata successivamente modificata dal DPCM del 2 marzo 2001 (Art.1) in quella del 31 dicembre 2000. 
Per questi docenti, la Legge n.449/1997 prevede la possibilit di optare, in alternativa alla indennit di buonuscita, per il Trattamento di fine rapporto (TFR). Le modalit di attuazione di tale opzione sono rinviate alla contrattazione collettiva nazionale. 

TFR per i “nuovi assunti” e per i docenti a tempo determinato
I docenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (sia con contratto a tempo determinato sia indeterminato), ossia i cosiddetti “nuovi assunti” sono obbligatoriamente assoggettati al TFR, inoltre, sono assoggettati allo stesso regime di obbligatoriet anche tutti i dipendenti assunti a tempo determinato prima del 31 dicembre 2000 (quindi secondo l’interpretazione che hanno fornito le segreterie di diverse scuole anche tutti i docenti di religione).

La questione degli Idr
I docenti di religione in servizio in qualit di incaricati annuali sono equiparabili ai docenti con contratto a tempo indeterminato secondo quanto riportato nel CCN Scuola del 4 agosto 1995, Art. 47, c.6 il quale afferma che i docenti di religione in servizio sono automaticamente riconfermati e ci senza soluzione di continuit. 
Se i docenti di religione in servizio in qualit di incaricati annuali al 31 dicembre 2000 sono da equiparare ai docenti con contratto a tempo indeterminato, evidente che deve applicarsi ad essi il sistema dell’indennit di buonuscita. 
Pertanto:
A – i docenti di religione in servizio alla data del 31 dicembre 2000 in qualit di incaricati annuali ricadono nel “sistema buonuscita. 
B – la modifica intervenuta nel sistema previdenziale riguarda solo i docenti supplenti temporanei, ossia i colleghi che hanno ottenuto supplenze brevi per sostituzione di docenti assenti (in servizio in data antecedente o successiva al 31 dicembre 2000), i quali sono tenuti a richiedere presso le segreterie scolastiche (e possono ottenere dall’INPDAP) la liquidazione del TFR.
In ogni caso la circolare INPDAP n. 29/2000 ribadisce “la possibilit per i dipendenti interessati di riscattare (…) i periodi di lavoro prestati a tempo determinato svolti precedentemente al 30 maggio, – (poi 31 dicembre) – e che non abbiano formato oggetto di precedente liquidazione (…)”.
C – i docenti di religione che ottengono, successivamente al 31 dicembre 2000, la nomina annuale (docenti stabilizzati) sono assoggettati obbligatoriamente al regime TFR.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’INPDAP di Napoli, interpellato verbalmente sulla questione in data 19 giugno 2002, ha escluso che vi siano termini di decadenza a carico dei docenti gi in servizio alla data del 31 dicembre 2000, e, allo stesso modo, ha escluso che gli stessi possano incorrere in possibili prescrizioni del loro diritto all’indennit di fine servizio. Ci in opposizione a quanto prospettato dagli uffici amministrativi di numerose scuole.
La Segreteria nazionale dello Snadir ha interpellato per iscritto la Direzione Centrale di Roma dell’INPDAP, il cui Ufficio I, ha fornito con estrema tempestivit (in data 26/06/2002, prot.617) risposta scritta, ribadendo che “il personale docente di religione, ancorch titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, deve essere equiparato al personale a tempo indeterminato”.
Pertanto (…): se assunto prima del 01/01/2001 mantiene il diritto al TFS (Indennit di Buonuscita), fatta ovviamente salva la facolt di opzione per il TFR prevista dall’art.59 – comma 56 – della legge 449/97″.


Ernesto Soccavo


Snadir 2002

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *