Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica in attuazione del Concordato
Art.1
istituito negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d’istruzione artistica l’insegnamento religioso.
Art. 2
Sono dispensati dall’obbligo di frequentare l’insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell‘istituto all‘inizio dell‘anno scolastico.
Art. 3
L’insegnamento religioso impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell’istituto magistrale saranno assegnate due ore.
Art. 4
Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Art. 5
L’insegnamento religioso affidato per incarico, e, normalmente, per non pi di 18 ore settimanali, a persone scelte all’inizio dell’anno scolastico dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano.
Nelle sedi in cui sia da provvedere a pi istituti, la scelta degli incaricati sar fatta collegialmente dai rispettivi capi, inteso l’ordinario diocesano.
L’incarico affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall’autorit ecclesiastica: in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall’ordinario diocesano.
Art. 6
Oltre il caso previsto dal comma 3 dell’art. 36 del Concordato, l’incarico pu essere revocato, anche durante l’anno, di accordo con l’autorit ecclesiastica.
Art. 7
Gli incaricati dell’insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.
Art. 8
Agli incaricati dell’insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al RD 6 maggio 1923, n. 1054, con l’aumento previsto dal RDL 31 marzo 1925, n. 363.
Art.9
Il Ministro per l’Educazione Nazionale autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.