Autore: maurizio

  • Legge 5/6/1930, n.824 – Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica




    Legge 5/6/1930, n. 824


    Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica in attuazione del Concordato


    Art.1


    istituito negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d’istruzione artistica l’insegnamento religioso.


    Art. 2


    Sono dispensati dall’obbligo di frequentare l’insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell‘istituto all‘inizio dell‘anno scolastico.


    Art. 3


    L’insegnamento religioso impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell’istituto magistrale saranno assegnate due ore.


    Art. 4


    Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.


    Art. 5


    L’insegnamento religioso affidato per incarico, e, normalmente, per non pi di 18 ore settimanali, a persone scelte all’inizio dell’anno scolastico dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano.


    Nelle sedi in cui sia da provvedere a pi istituti, la scelta degli incaricati sar fatta collegialmente dai rispettivi capi, inteso l’ordinario diocesano.


    L’incarico affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall’autorit ecclesiastica: in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall’ordinario diocesano.


    Art. 6


    Oltre il caso previsto dal comma 3 dell’art. 36 del Concordato, l’incarico pu essere revocato, anche durante l’anno, di accordo con l’autorit ecclesiastica.


    Art. 7


    Gli incaricati dell’insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.


    Art. 8


    Agli incaricati dell’insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al RD 6 maggio 1923, n. 1054, con l’aumento previsto dal RDL 31 marzo 1925, n. 363.


    Art.9


    Il Ministro per l’Educazione Nazionale autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.


     



  • Codice di Diritto Canonico – Cann.804 e 805




    Codice di Diritto Canonico


    (promulgato il 25 gennaio 1983 da S.S. Giovanni Paolo II)


    Can.804


    1. All’autorit della Chiesa sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.


    2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilit pedagogica.


     


    Can.805


    diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure esigere che siano rimossi.



  • Legge 24 maggio 1970, n.336 – Benefici agli ex combattenti e assimilati (7)

    Legge 24 maggio 1970, n.336


    Benefici agli ex combattenti e assimilati


    Art.1. I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli della Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se pi favorevole, il computo delle campagne di guerre e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermit contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.


    Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l’attribuzione degli ulteriori aumenti periodici o per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

  • Legge 27/5/1929, n.810 – Concordato dell’11/2/1929 fra Italia e Santa Sede


    Legge 27/5/1929, n. 810


    Concordato dell’11/2/1929 fra Italia e Santa Sede


    Art. 36


    L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perci consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato.


    Tale insegnamento sar dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorit ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneit da rilasciarsi dall’ordinaria diocesano.


    La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacit di insegnare.


    Per detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall’autorit ecclesiastica.