Autore: maurizio

  • Delibera n.42 bis della CEI – Incarico dell’IRC nella scuola materna ed elementare a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI




    Delibera n.42 bis della CEI


    (Approvata dalla XXVIII Assemblea generale del 18 – 22 maggio 1987)


    Incarico dell’IRC nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI


    La Conferenza Episcopale Italiana


    – visto il canone 804, 1 e 2;


    – visto il punto 4.4, lettera a) dell’Intesa stipulata il 14 dicembre 1985 tra il Presidente della CEI e il Ministro della Pubblica Istruzione;


    – vista la Delibera n.41 sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche adottata dalla XXVI Assemblea Generale;


    – vista la Nota pastorale della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica: “La formazione teologica nella Chiesa particolare” del 19 maggio 1985, nn.7,8,10,11,12;


    DELIBERA


     


    L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari pu essere affidato a religiosi o religiose che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:


    – diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose;


    – diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione religiosa;


    – attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica.


     


    2 – L’ordinario del luogo, prima di procedere a riconoscere l’idoneit del religioso/a a norma del can. 804, 2, tenuto a verificare la qualificazione.


    A tale scopo richiede all’interessato l’esibizione dei suoi titoli di studio e nel caso del diploma rilasciato da Scuola di formazione teologica o altro curricolo equipollente e verifica la effettiva corrispondenza dei corsi frequentati ai requisiti previsti dal n.12 della Nota pastorale del 19 maggio 1985 richiamata in premessa.



  • Legge 25/3/1985, n. 121 – Accordi di revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede dell’11/2/1929




    Legge 25/3/1985, n. 121


    Accordi di revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede dell’11/2/1929.


    Articolo 9


    1. La Repubblica Italiana, in conformit al principio della libert della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.


    A tali scuole che ottengano la parit assicurata piena libert, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.


    2. La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.


    Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


    All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.


    Protocollo addizionale, n. 5 (in relazione all’art. 9)


    a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 impartito – in conformit alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorit ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorit scolastica.


    Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento pu essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorit ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo;


    b) con successiva intesa tra le competenti autorit scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:


    1. i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
    2. le modalit di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
    3. i criteri per la scelta dei libri di testo;
    4. i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

    c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia disciplinata da norme particolari.



  • Circolare Ministeriale n.132 del 3/4/1962 – Applicazione della legge 831/61




    Circolare Ministeriale n.132 del 3/4/1962


    Applicazione della legge 831/61 nei confronti degli insegnanti di religione.


     


    Sono stati rivolti a questo Ministero vari quesiti circa la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica in relazione all’entrata in vigore della legge 281uglio 1961, n. 831, la quale nel titolo 11 disciplina in modo nuovo l’assunzione, il trattamento economico e il trattamento di quiescenza degli insegnanti non di ruolo abilitati delle scuole e istituti di istruzione secondaria, artistica ed elementare.


    Si conferma, in proposito, che il conferimento degli incarichi per l’insegnamento della religione tuttora regolato dalla legge 5 giugno 1930, n. 824, esecutiva dell’art. 36 del Concordato con la Santa Sede, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 354, in data 8 agosto 1959.


    Le modalit di cui agli art. 5 e 6 della citata legge n. 831, non riguardano pertanto il conferimento degli incarichi per l’insegnamento della religione.


    Si applicano, invece, anche agli insegnanti di religione gli art. 7, 8 e 9, giacch essi sono modificativi del RDL 1 giugno 1946, n.539 e del DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1687, che regolavano sinora il trattamento economico di tutto il personale insegnante non di ruolo; e pertanto gli insegnanti di religione fruiscono degli aumenti periodici, hanno diritto al trattamento di quiescenza, semprech non abbiano optato a favore delle assicurazioni di Previdenza sociale, e all’iscrizione all’Istituto nazionale ‘Giuseppe Kirner’.


    Affinch il provvedimento di incarico possa essere sottoposto al visto e alla registrazione della competente ragioneria provinciale dello Stato e dell’ufficio distaccato della Corte dei conti, esso sar approvato dal provveditore agli studi territorialmente competente, in analogia a quanto disposto con la circolare n. 23, del 27 gennaio 1962 per il personale incaricato degli istituti professionali, che com’ noto, nominato dal consiglio di amministrazione e non dal provveditore agli studi.


    Per quanto riguarda la corresponsione agli insegnanti di religione della indennit integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 321, essa e dovuta sempre per intero, cos come dispone la circolare n. 457 del 6 dicembre 1960 anche per il personale che presti servizio per meno di 18 ore settimanali, tanto pi che per l’insegnante di religione esplicitamente previsto che egli possa non raggiungere le 18 ore settimanali: esse anzi normalmente non debbono essere superate, ai sensi dell’art. 5 della legge 824 del 1930 prima citata.



  • DPR 12/2/1985, n. 104 – Nuovi programmi didattici per la scuola primaria (15)




    DPR 12/2/1985, n. 104


    Nuovi programmi didattici per la scuola primaria.


    Omissis


    Religione


    La scuola riconosce il valore della realt religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realt sociale in cui il fanciullo vive.


    Partendo, perci, dall’esperienza comunque acquisita dall’alunno e anche al fine di consentirgli un rapporto consapevole e completo con l’ambiente, compito della scuola promuovere, nel quadro degli obiettivi educativi e didattici indicati dai programmi:


    a) la conoscenza degli elementi essenziali per la graduale riflessione sulla realt religiosa nella sua espressione storica, culturale, sociale;


    b) la conoscenza e il rispetto delle posizioni che le persone variamente adottano in ordine alla realt religiosa;


    c) la consapevolezza dei principi in base ai quali viene assicurato nella scuola elementare lo svolgimento di specifici programmi di religione, nel rispetto del diritto dei genitori di scegliere se avvalersene o non avvalersene.


    Questi principi possono essere cos sintetizzati:


    • riconoscimento dei valori religiosi nella vita dei singoli e della
    • societ;
    • rispetto e garanzia del pluralismo religioso;
    • rispetto e garanzia della libert di coscienza dei cittadini;
    • impegno dello Stato ad assicurare nelle scuole lo svolgimento di specifici programmi di religione, definiti con Decreto del Presidente della Repubblica sulla base di intese tra lo Stato e le confessioni religiose riconosciute. Infatti, nel nuovo accordo per la riforma del Concordato stipulato tra lo Stato e la Santa Sede, stabilito, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, che la Repubblica Italiana “riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”.

    Lo Stato, inoltre, con le norme per la regolazione dei rapporti con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese “assicura il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organismi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”.



  • Circolare Ministeriale n.345 dell’8/8/1959 – Precisazioni sul rapporto di lavoro dell’insegnante




    Circolare Ministeriale n.345 dell’8/8/1959


    Precisazioni sul rapporto di lavoro dell’insegnante di religione.


     


    In relazione a vari quesiti circa la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, si ricorda che l’insegnamento della religione tuttora regolato dalla L. 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell’art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l’Italia.


    A tenore della legge citata (art. 5) l’insegnamento della religione conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo, dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano. L’incarico affidato a sacerdoti e religiosi approvati dalla autorit ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano: gli uni e gli altri non debbono aver compiuto il 70esimo anno di et. Pur tenendo presente l’unit organica del corso, l’incarico di religione pu essere affidato ad uno o pi insegnanti anche nello stesso istituto; in ogni caso ciascun insegnante non potr superare un massimo di 18 ore settimanali, tanto in un solo che in pi istituti o scuole della stessa sede.


    Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella L. 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati di religione le preferenze fissate dalle norme comuni n ammesso ricorso.


    Per quanto riguarda obblighi, incompatibilit, note di qualifica, congedi e assenze si applicano le norme di cui agli artt. 7 e 15 della L. 19 marzo 1955, n. 160, con esclusione del comma quarto dell’art. 7, del comma terzo dell’art. 12 e dell’art. 13, non applicabili agli insegnanti di religione, ed avvertendo l’ordinario diocesano per quanto concerne il secondo comma dell’art. 14 e l’art. 15. In caso di assenza, l’incaricato di religione sar supplito da altro insegnante della stessa materia, gi in servizio, ovvero tratto da apposito elenco annualmente concordato tra l’ordinario diocesano e l’autorit scolastica.


    L’incarico per l’insegnamento della religione cessa, anche durante l’anno scolastico, o per revoca dell’approvazione o dell’autorizzazione da parte dell’ordinario, che priva immediatamente l’incaricato della capacit di insegnare (art. 36, comma 3, del Concordato) o per revoca dell’incarico (senza privazione dell’abilitazione ecclesiastica) che pu essere disposta dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorit ecclesiastica (art. 6, L. 5 giugno 1930, n. 824) o nei casi previsti dall’art. 21, comma 1 o dall’art. 22, comma 1 della L. 19 marzo 1955, n. 160.


    L’insegnante di religione nelle scuole e istituti d’istruzione media si considera di ruolo ‘A’ e pertanto la retribuzione degli incaricati di religione uguale a quella spettante al personale insegnante di tale ruolo al coefficiente iniziale, in proporzione alle ore di insegnamento (cfr. RDL 1 giugno 1946, n. 539; art. 2 e DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1687, art. 1). Il pagamento della retribuzione continua ad essere disposto con le forme e le norme usuali per i diversi tipi di istituti e scuole. Quando l’incaricato insegna in pi istituti o scuole, ognuno di tali istituti o scuole corrisponde la parte di retribuzione riferibile al numero di ore di insegnamento rispettivamente prestato.


    Per quanto riguarda le concessioni ferroviarie, gli incaricati di religione hanno solo la concessione (tessera di riconoscimento e scontrini di viaggi) dopo due anni di ininterrotto servizio, purch l’incarico non sia inferiore alle sei ore settimanali (cfr. Circolare n. 4942 del 6 giugno 1957).



  • Deliberazione della CEI (Non vincolante) – Riconoscimento dell’idoneità all’IRC nelle scuole pubbliche e cattoliche




    Deliberazione della CEI (Non vincolante)


    (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale del 6- 10 maggio 1991 – Approvata a norma dell’art.18 dello statuto della CEI e quindi non vincolante)


    Riconoscimento dell’idoneit all’IRC nelle scuole pubbliche e cattoliche


    L’Ordinario del luogo deve accertasi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.


    A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 1, le domande che riceve da parte dei fedeli, normalmente si atterr ai seguenti criteri:



    1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica:



    la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell’interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l’insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse pu risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalit di aggiornamento in ordine all’insegnamento della religione cattolica o dall’impegno di parteciparvi a breve scadenza.


    La necessaria coerenza con i valori da proporre nell’insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.



    1. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:


    1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico cui aspira mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
    2. Per quanto riguarda l’abilit pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel coso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogico (p. es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui pi fruttuosamente l’insegnante pu esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui o prove.

    Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non risulti da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.



  • Legge 11/8/1984, n. 449 – Intesa tra lo Stato italiano e le Chiese valdo – metodiste del 21/12/84.




    Legge 11/8/1984, n. 449


    Intesa tra lo Stato italiano e le Chiese valdo – metodiste del 21 – 12 – 84.


    Art. 9. (Istruzione religiosa nelle scuole).


    La Tavola Valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della giovent sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.


    La Tavola Valdese prende atto tuttavia che la Repubblica Italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libert di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.


    La Tavola Valdese prende altres atto che, per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, n secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.


    Art. 10. (Scuole).


    La Repubblica Italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all’apporto di tutte le componenti della societ, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalit sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.



  • Circolare Ministeriale n.117 del 23/9/1930 – Insegnamento religioso nelle scuole medie (3)




    Circolare Ministeriale n.117 del 23/9/1930


    Insegnamento religioso nelle scuole medie.


    Omissis


    La frequenza dell’insegnamento religioso obbligatoria; ne sono dispensati solo gli alunni i cui genitori ne presentino richiesta scritta al capo dell’istituto al principio di ogni anno scolastico (art. 2 della legge).


    Sono riferibili all’insegnamento religioso le comuni norme e sanzioni, che vigono per tutti gli altri insegnamenti, salvo le norme speciali contenute nella legge 5 giugno 1930, numero 824, di cui si far cenno qui appresso.


    L’orario dell’insegnamento religioso fissato in un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto, fatta eccezione delle prime due classi dell’istituto magistrale, ad ognuna delle quali assegnato un orario di due ore settimanali (art. 3). La ragione del maggior orario nell’istituto magistrale evidente: essendo esso destinato ad abilitare i giovani all’insegnamento nelle scuole elementari dove la dottrina cristiana deve essere di regola impartita dallo stesso maestro di classe – si richiede una specifica preparazione diretta ad ammaestrare gli allievi anche intorno ai modi migliori di accostare all’anima dei giovani i principi e i precetti religiosi.


    L’orario dell’insegnamento religioso fa parte naturalmente dell’orario obbligatorio dell’istituto: quanto, poi, alla sua inclusione nell’orario delle singole classi valgono le norme comuni che regolano la distribuzione degli orari scolastici nei diversi tipi di istituti.


    Per la scelta dei libri di testo si seguiranno le norme comuni che disciplinano questa materia nelle scuole medie, nelle scuole tecnico – professionali e nelle scuole artistiche, osservata sempre, beninteso, la condizione posta dall’art. 36, u.c. del Concordato, che si tratti di libri di testo approvati dall’autorit ecclesiastica.


    Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalit, non si assegnano voti, n si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informer le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto per ogni altro insegnamento (art. 4).


    L’insegnamento religioso, che non forma cattedra di ruolo e non d quindi luogo n a concorsi, n a nomine d’insegnanti stabili, e conferito per incarico annuale, per il periodo cio che va dall’inizio delle lezioni al compimento degli scrutini finali nei diversi tipi d’istituti, dal capo dell’istituto, sentito l’Ordinario diocesano o un suo rappresentante espressamente delegato a tal fine (art. 5). La scelta degli incaricati, a norma dell’art. 36 del Concordato e 5 della legge, deve cadere in primo luogo su sacerdoti e religiosi approvati dall’Autorit ecclesiastica e, in via sussidiaria, quando manchino aspiranti appartenenti a tali categorie, su laici che siano riconosciuti a questo fine idonei dall’Ordinario diocesano. Quando vi siano nell’istituto professori di ruolo, che si trovino nelle suddette condizioni, consentito affidare loro l’incarico dell’insegnamento religioso, semprech si ritenga che essi possano senza detrimento per la scuola sopportare il peso complessivo della loro cattedra e dell’incarico.


    Nelle sedi in cui siano pi istituti d’istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, la scelta degli incaricati di religione sar fatta collegialmente dai capi degli istituti, inteso sempre l’Ordinario diocesano o il suo delegato. Questa riunione richiesta dalla legge, affinch possa farsi luogo ad un’equa distribuzione degli incarichi ai diversi aspiranti, ed anche perch, quando se ne ravvisi la possibilit e la convenienza, non e da escludere che pi istituti possano avere in comune l’incaricato di religione, entro il limite massimo d’orario che per ogni incaricato fissato a 18 ore settimanali Possibilit e convenienza si detto: perch dovr tenersi conto non pure del detto limite di orario, ma dell’ubicazione dei diversi istituti, della conciliabilit degli orari scolastici e anche della idoneit del docente – ove questa distinzione sia fatta dall’autorit ecclesiastica – a insegnare in un tipo di scuola piuttosto che in un altro. Nelle sedi in cui, per il numero troppo grande degli istituti, un’adunanza plenaria di tutti i capi non appaia conveniente, il Regio provveditore agli studi della regione disporr, per gli istituti d’istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, che i loro capi si riuniscano a gruppi, determinandone egli stesso il numero e la composizione. Ogni gruppo, sentito l’Ordinario diocesano o il suo delegato, preparer un primo progetto di scelta degl’incaricati per gli istituti rappresentati e designer un suo delegato. I delegati dei diversi gruppi si riuniranno poi, per rivedere e coordinare tali progetti e per stabilire, sentito sempre l’ordinario diocesano, i definitivi provvedimenti di assegnazione degli incaricati ai singoli istituti. Le adunanze suddette saranno convocate da uno dei capi d’istituto designato dallo stesso Regio provveditore agli studi. I capi delle scuole d’istruzione artistica si riuniranno in gruppo a parte su iniziativa di uno di loro.


    Gli incaricati di religione possono insegnare, come si detto, sino a un massimo di 18 ore settimanali di lezione in un solo o in pi istituti della stessa sede. Salvo casi specialissimi, sui quali si pronuncer il Ministero, si tenga presente che anche per l’insegnamento religioso dovr essere rispettata l’unit organica del corso. Quando poi in un istituto vi siano corsi paralleli, inferiori o superiori, essi saranno affidati, di regola e semprech non ostino speciali ragioni in contrario, ad un unico incaricato entro il suddetto limite di 18 ore settimanali.


    Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella legge 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati le preferenze fissate dalle norme comuni, n ammesso ricorso.


    Omissis


    Gli incaricati di religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri professori dell’istituto al quale sono addetti (art. 7); n occorrono su questo punto speciali chiarimenti o esemplificazioni. Baster soltanto aggiungere che l’art. 6 della legge, mentre richiama il comma 3 dell’art. 36 del Concordato (revoca del certificato di approvazione e di abilitazione da parte dell’ordinario diocesano, che priva senz’altro l’insegnante, in qualunque tempo, anche quindi durante il corso delle lezioni, della facolt d’insegnare), prevede inoltre la revoca dell’incarico (senza cio privazione di approvazione o di abilitazione ecclesiastica), che pu essere disposta, anch’essa in qualunque momento dell’anno scolastico, dal capo dell’istituto d’accordo con l’autorit ecclesiastica.


    Omissis



  • Delibera n.41 della CEI – Riconoscimento e revoca dell’idoneità all’Irc nelle scuole pubbliche




    Delibera n.41 della CEI


    (approvata dalla XXXII Assemblea Generale del 14-18 maggio 1990)


     


    Riconoscimento e revoca dell’idoneit all’IRC nelle scuole pubbliche


    1 – L’Ordinario del luogo che riceva da parte di fedeli laici, religiosi, o chierici domanda per il riconoscimento dell’idoneit ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare, l’Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilit pedagogica.


    L’Ordinario del luogo riconosce l’idoneit mediante proprio decreto.


     


    2 – L’Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 2, l’idoneit all’insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l’abilit pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.


     


    3 – Ricorrendo le circostanze di cui al 2, l’Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell’idoneit convoca l’insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.


    Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall’insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l’incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.


    Il decreto di revoca dell’idoneit deve essere fornito di motivazione ai sensi del can.51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56.


    L’Ordinario del luogo d comunicazione all’autorit scolastica competente che l’idoneit stata revocata quando il decreto di revoca divenuto definitivamente esecutivo.



  • Legge 11/7/1980, n. 312 – Progressione economica di carriera per gli insegnanti di religione




    Legge 11/7/1980, n. 312


    Progressione economica di carriera per gli insegnanti di religione con orario di cattedra.


    Art. 53. Personale non di ruolo.


    Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 51, quarto comma, per l’attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.


    Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all’orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma dovuto in proporzione.


    Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.


    Il presente articolo si applica altres alle ispettrici disciplinari dell’Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.


    Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente art. 51, d’importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.


    Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatoriet di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.