Circolare Ministeriale n.211 del 24/7/1986
Precisazioni sull’applicazione delle nuove norme derivate dalla revisione concordataria.
In relazione a quesiti pervenuti sull’applicazione della legge 25 marzo 1985, n.121, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del1’11 febbraio 1929, e del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (tale DPR al legato, ad ogni buon fine, in copia), si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ai singoli punti oggetto dei quesiti medesimi.
1. L’insegnamento della religione cattolica impartito nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado da docenti in possesso di idoneit riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nonch dei titoli di qualificazione professionale elencati ai punti 4.3 e 4.4 dell’Intesa di cui al citato DPR 16 dicembre 1985, n. 751. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria i docenti di cui alle lettere a) e b) del punto 4.6.2. In via transitoria, sino all’anno scolastico 1989/90 incluso, l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato ai docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 4.6.1.
2. Per quanto concerne il punto 4.6.2., lettera b), si precisa che ai fini del computo dell’anzianit quinquennale di servizio, prevista quale requisito di qualificazione per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole secondarie e per quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, occorre prendere in considerazione il servizio non di ruolo prestato, anche in anni non consecutivi, sia con incarico che con supplenza, per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico nel predetto insegnamento della religione cattolica.
3. Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica – i cui problemi di stato giuridico e trattamento economico saranno oggetto di esame in occasione della discussione del contratto per il personale della scuola – si conferma la vigente normativa e la conseguente assimilazione di detto personale a quello non di ruolo nominato dai provveditore agli studi. I docenti predetti hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, in conformit e nei limiti di quanto previsto dal punto 2.7 del gi citato DPR n. 751.
4. Il trattamento economico degli insegnanti incaricati e supplenti di religione cattolica determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e all’art. 23 del DL 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
5. L’aggiornamento professionale del personale insegnante di religione in servizio, previsto ai sensi del punto 4.7 della citata Intesa, avviene nel quadro della normativa vigente in materia, avendo cura di realizzare ogni utile forma di collaborazione, nell’ambito delle competenze e disponibilit proprie di ciascun ufficio, con le competenti autorit ecclesiastiche.
6.1. Relativamente alle scuole elementari e materne, allo scopo di conseguire uniformit di comportamenti, si reputa opportuno che i provveditori agli studi, acquisiti dai direttori didattici gli elenchi degli insegnanti di ruolo dichiaratisi disponibili per lo svolgimento di attivit di insegnamento della religione cattolica (per le scuole elementari) e di quelle educative di religione cattolica (per le scuole materne), secondo le istruzioni gi impartite con le CC. MM. n. 72 del 5/3/1986 e n.180 del 13/6/1986, trasmettano subito tali elenchi all’ordinario diocesano. Ricevuti da questi, in restituzione, gli elenchi con l’indicazione dei nominativi dei docenti cui sia stata riconosciuta l’idoneit, i provveditori agli studi ne daranno immediata comunicazione ai direttori didattici competenti, per l’affidamento – nella classe o, per la scuola materna, nella sezione a ciascuno assegnata – delle attivit predette ai docenti medesimi, secondo le modalit procedurali sopra richiamate.
La dichiarazione di disponibilit all’insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare e quella relativa allo svolgimento di attivit educative di religione cattolica nella scuola materna si intendono, infatti, riferite alla classe o sezione cui assegnato il docente, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6.2.
6.2. Nell’ambito e nel rispetto della piena facolt e libert di determinazione, quali risultano configurate dall’ordinamento vigente, pu consentirsi che il personale docente, se appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o assegnato a disposizione perch in soprannumero, a domanda, esaurisca anche per intero l’orario d’obbligo con l’insegnamento o con lo svolgimento delle attivit educative di religione cattolica. Tale ipotesi, tuttavia, deve assicurare la piena ed integrale utilizzazione del personale medesimo e deve essere praticabile avuto riguardo sia all’organizzazione didattica programmata sia all’esigenza di evitare oneri aggiuntivi di spesa.
7. I provveditori agli studi segnaleranno, inoltre, all’ordinario diocesano le eventuali esigenze anche orarie di ciascun circolo relative allo svolgimento delle attivit di insegnamento di religione cattolica e di quelle educative di religione cattolica, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola materna, esigenze alle quali non sia possibile far fronte con le modalit di cui al precedente punto 6.1 e 6.2.
Appena acquisite le proposte dall’ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone in possesso di idoneit riconosciuta nonch dei titoli di qualificazione professionale sopra richiamati, i provveditori agli studi, facendo ricorso all’art.111 del Regolamento Generale 26/411928, n. 1297, conferiranno i conseguenti incarichi dandone immediata notifica ai direttori didattici interessati.
Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi e per sede, con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati nel precedente punto 1.
Restano ferme le disposizioni sin qui osservate circa il possesso di requisiti di accesso all’incarico di insegnamento della religione cattolica.
8. Il personale al quale siano affidate le attivit di insegnamento e lo svolgimento di attivit educative di religione cattolica, secondo quanto indicato nel precedente punto 6.1 nonch gli insegnanti incaricati del predetto insegnamento o dello svolgimento delle menzionate attivit (precedente punto 7) sono sostituiti, in caso di assenza, in primo luogo da altro personale in servizio, ivi compreso quello di cui al punto 6.2 in possesso di tutti i requisiti sopra richiamati (punto 1) e, in mancanza, da supplenti temporanei nominati dal direttore didattico.
8.1. Per l’ipotesi di assenza dell’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’ordinario diocesano ed al quale siano affidate le menzionate attivit di insegnamento della religione cattolica o lo svolgimento delle attivit educative di religione cattolica (gi citato punto 6.1), i direttori didattici, subito dopo la compilazione delle graduatorie di circolo in conformit dell’OM 16/3/1984, che disciplina, con validit a tempo indeterminato, il conferimento delle nomine del personale docente non di ruolo, acquisiranno, da parte degli aspiranti a supplenze inclusi in tali graduatorie, previa assegnazione di un congruo termine, una dichiarazione di disponibilit o meno alle attivit di insegnamento o allo svolgimento di attivit educative di religione cattolica, a seconda che trattisi di scuola elementare o materna. L’elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili al menzionato insegnamento o allo svolgimento delle predette attivit sar inviato dagli stessi direttori didattici all’ordinario diocesano per acquisire il riconoscimento di idoneit sui singoli aspiranti.
Nel caso in cui, secondo l’ordine della graduatoria di circolo, maturi il titolo alla supplenza un docente non dichiaratosi disponibile o non in possesso di idoneit riconosciuta secondo quanto chiarito nei precedenti due capoversi, il direttore didattico conferir ovviamente la supplenza a tale docente, in ragione della sua posizione prioritaria in graduatoria, per la sostituzione dell’insegnante di classe assente, provvedendo nel contempo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivit di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica, in conformit di quanto precisato nel successivo punto 8.2.
8.2. Contemporaneamente all’invio all’ordinario diocesano dell’elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili, di cui al precedente punto 8.1, il direttore didattico richieder allo stesso ordinario diocesano di proporre un elenco nominativo di persone in possesso di idoneit riconosciuta nonch dei titoli di qualificazione professionale prescritti. A detto elenco il direttore didattico medesimo ricorrer per il conferimento della supplenza nel caso che ad assentarsi sia, invece, il docente incaricato soltanto delle attivit di insegnamento della religione o di quelle educative di religione cattolica.
9. La nomina degli incaricati di religione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria resta di competenza dei capi di istituto, a norma dell’art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, per tale aspetto da ritenersi tuttora vigente. l capi di istituto rappresenteranno direttamente all’ordinario diocesano le esigenze anche orarie relative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola o istituto interessato e, acquisite le proposte del predetto ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei previsti titoli di qualificazione professionale, conferiranno i conseguenti incarichi.
Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati al precedente punto 1.
Per la sostituzione degli incaricati di religione assenti si provvede con supplenza temporanea a norma delle vigenti disposizioni e secondo le procedure previste dal presente punto.
10. Ai fini di una razionale distribuzione degli incarichi di insegnamento della religione cattolica i provveditori agli studi ed i capi di istituto, nell’ambito delle proprie competenze, nel segnalare le esigenze orarie di ciascun circolo o scuola, ai fini della prescritta intesa con l’ordinario diocesano, configureranno, per quanto possibile, raggruppamenti di ore corrispondenti all’orario d’obbligo previsto per ciascun tipo di scuola e comunque non inferiori a 9 ore settimanali nelle scuole secondarie e non inferiori a 10 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari.
11. Si conferma che i docenti delle scuole elementari e materne, non dichiaratisi disponibili allo svolgimento, rispettivamente, delle attivit di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica sono tenuti, ai fini dell’osservanza dell’orario obbligatorio di servizio, allo svolgimento delle attivit programmate per gli alunni che non si siano avvalsi di quelle predette di religione cattolica; essi sono, comunque, tenuti ad essere presenti in servizio per la durata di 24 o 30 ore settimanali a seconda che trattisi di insegnanti di scuola elementare o materna.
12. Si richiama l’attenzione sulla necessit, gi peraltro rappresentata nelle CCMM nn.128,129,130 e 131, tutte in data 3 maggio 1986, che, appena iniziato l’anno scolastico, i capi di istituto si attivino perch:
– nelle scuole materne, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare e definire le attivit previste per i bambini che non si avvalgono delle attivit educative di religione cattolica, sentendo, a tal fine, i genitori degli stessi o chi esercita la potest;
– nelle scuole elementari e medie, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attivit previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Ci fatto, lo stesso Collegio dei docenti ne informer tempestivamente i Consigli di classe (per la scuola media) e quelli di interclasse (per la scuola elementare) perch questi, al fine di offrire al Collegio dei docenti ogni compiuto elemento di valutazione per la definizione di tali attivit, sentano i genitori interessati o chi esercita la potest;
– nelle scuole secondarie superiori, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attivit culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, curando, nelle forme ritenute pi opportune, la tempestiva convocazione di detti studenti Onde acquisirne proposte utili alla definizione delle attivit stesse.
13. Si conferma che le attivit di cui al precedente punto sono svolte, come gi precisato nelle circolari ivi richiamate, dai docenti in servizio nella scuola nell’ambito dell’orario di servizio e con esclusione delle venti ore. La programmazione delle predette attivit non pu prescindere, quindi, da considerare che tutto il personale docente, in particolare quello appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o comunque a disposizione perch in soprannumero, deve essere interamente utilizzato. Tale utilizzazione non pu interessare – se non per le ore eventualmente residuate – i docenti che sono impegnati in attivit gi programmate e definite (tempo prolungato, corsi di recupero).
I provveditori agli studi, pertanto, terranno conto, in sede di rilevazione dei posti da effettuare ai sensi dell’art. 12 dell’OM 14/7/1984, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico, delle esigenze rappresentate dalle singole scuole o circoli didattici per lo svolgimento delle attivit in esame.
Qualora l’applicazione dei criteri sopraindicati e, per ultimo, il ricorso all’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo da parte di docenti in tal senso disponibili non consentano di assicurare lo svolgimento delle attivit in questione, potr procedersi, con provvedimento adeguatamente motivato, all’assunzione di personale supplente temporaneo.