Autore: maurizio

  • Rettifica al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Rettifica al terzo comma dell’art.310




    Rettifica al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297


    Rettifica al terzo comma dell’art.310


    All’art.310, comma 3, dove scritto: … esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione, dai genitori …, si legga: … esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non di ufficio, dai genitori ….


     



  • Circolare Ministeriale n.4 del 16/1/1987 – Rilevazione degli insegnanti di religione cattolica




    Circolare Ministeriale n.4 del 16/1/1987


    Rilevazione degli insegnanti di religione cattolica e attivit alternative e imputazione della retribuzione al cap. 1034.


    Si porta a conoscenza delle SS.VV. che il capitolo 1034 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 1987 stato modificato nella denominazione al fine di comprendere, nelle spese ad esso imputabili, gli oneri derivanti dall’applicazione del DPR 16 dicembre 1985, n. 751.


    Si segnala, quindi, l’esigenza di conoscere i dati relativi alle unit di personale in servizio per gli insegnamenti indicati in oggetto che, a decorrere dall’1 gennaio 1987, percepiranno la retribuzione mensile a carico del capitolo 1034.


    A tale scopo stato predisposto l’unito prospetto n. 5 bis, che le SS.LL. sono pregate di restituire a questo Ministero – Direzione Generale del Personale – Ufficio Secondo di Ragioneria, entro il 31 gennaio 1987, debitamente compilato e sottoscritto.


    La rilevazione di cui trattasi complementare e distinta da quella relativa al prospetto ordinario n. 5, gi trasmesso o da trasmettere a questo ufficio centrale.


    Con successiva circolare saranno inviati i prospetti di rilevazione dei fabbisogni relativi ai capitoli 1032,1034,1035 e 1036 per l’anno finanziario 1987.


    Si confermano, comunque, le procedure contabili attualmente in vigore per la generalit del personale.



  • Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Testo Unico Pubblica Istruzione – Capo II – Capo III




    Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Testo Unico Pubblica Istruzione


    Capo II – Carriera scolastica degli alunni.


    Art.192 – Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacit di scelte scolastiche e di iscrizione (scuola superiore)


    (omissis)



    1. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivit culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
    2. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell’art.310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
    3. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di et, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’art.310, sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la podest, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art.147 del codice civile.

    (omissis)


    Capo III – Esami finali.


    Art.194 – Esami finali nella scuola magistrale


    (omissis)




    1. (…) La prova orale relativa all’insegnamento della religione cattolica non sostenuta dai candidati che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento.

     



    (omissis)


    Capo III – Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altre confessioni religiose.


    Sezione I – Insegnamento della religione cattolica


    Art. 309 – Insegnamento della religione cattolica



    1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica disciplinato dall’accordo della Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
    2. Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
    3. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
    4. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.

     


    Art.310 – Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica




    1. Ai sensi dell’art.9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la Legge 25/03/1985, n.121, nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
    2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
    3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potest nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art.147 del codice civile.

    Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.



  • Circolare Ministeriale n.302 del 29/10/1986 – Precisazioni e risposte a quesiti circa l’applicazione della CM 211/86.




    Circolare Ministeriale n.302 del 29/10/1986


    Precisazioni e risposte a quesiti circa l’applicazione della CM 211/86.


    Si ritiene opportuno fornire riscontro con la presente circolare a taluni quesiti che assumono rilevanza pi generale con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 25 marzo 1985, n.121 e nel DPR 16 dicembre 1985, n. 751, ferme restando le indicazioni caso per caso gi fomite nelle vie brevi per le situazioni di carattere particolare dalle SS.LL. rappresentate.


    Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono meritevoli di prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni consentano di assicurare il rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti e nel contempo siano idonee a garantire il diritto di tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di istruzione frequentati, di un uguale tempo di scuola.


    Allo scopo di realizzare tale effettiva parit di posizioni si sottolinea la necessit che i Collegi dei docenti, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla programmazione delle attivit previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o delle attivit educative di religione cattolica (per la scuola materna), acquisiscano – secondo le modalit gi previste dalle precedenti circolari n. 128 – 129 – 130 e 131 del 3 maggio 1g86 e dalla circolare n. 211 del 24 luglio 1986 – concrete proposte, nell’ambito dell’azione programmatoria in parola, anche da parte di coloro che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi del menzionato insegnamento o delle predette attivit educative di religione cattolica.


    Al riguardo, appena il caso di precisare come la programmazione delle attivit per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della pi generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’art. 4 del DPR n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei Collegi dei docenti medesimi.


    Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal Collegio dei docenti, sar cura dei capi d’istituto intervenire perch subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attivit in parola.


    Relativamente alla scuola elementare e media, le attivit formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitato in precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517; a detto fine, qualora i contenuti delle attivit medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potr procedersi all’accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale. La frequenza delle attivit integrative – in quanto nella fattispecie rivolta ad assicurare la fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica – viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatoriet.


    Per quanto concerne gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, le particolari indicazioni fornite in proposito con la circolare n. 131 del 3 maggio 1986, costituiscono, di norma, l’ambito entro il quale gli studenti possono formulare le loro proposte, al fine di consentire al Collegio dei docenti di tradurle in obiettivi programmati. Premesso che lo svolgimento delle attivit integrative e culturali rientra, nei limiti dell’orario d’obbligo, fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, si richiama ancora una volta l’attenzione sull’assoluta necessit che per l’effettuazione di dette attivit venga anzitutto impiegato personale docente di ruolo (docenti delle dotazioni organiche aggiuntive, docenti in soprannumero totale o parziale, docenti che debbano completare l’orario di servizio stabilito dall’art. 88 del citato DPR n. 417/74), senza che peraltro siano disattese, relativamente agli istituti di istruzione secondaria, le esigenze derivanti dall’applicazione dell’art.17 della legge 20 maggio 1982, n.270. Resta fermo quanto in precedenti occasioni disposto sui docenti impegnati in attivit gi programmate e definite (ad esempio, per la scuola media, tempo prolungato e corsi di recupero).


    Nell’ipotesi in cui non si determinino le condizioni sopra indicate, ai fini dello svolgimento delle attivit integrative e culturali previste a favore degli studenti che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, si far ricorso a docenti disponibili all’effettuazione delle ore eccedenti, che ovviamente saranno retribuite ai sensi dell’art. 88 del DPR 31/5174, n. 417.


    Solo nel caso di oggettiva impossibilit di adottare una delle soluzioni sopra prospettate e nei limiti temporali in cui tale oggettiva impossibilit perduri, risulter, in via assolutamente residuale, necessitata l’utilizzazione di personale supplente. In tale circostanza i capi di istituto conferiranno le supplenze agli aspiranti inclusi nelle graduatorie relative a classi di concorso per attivit coerenti con le particolari indicazioni di cui alla pi volte citata circolare n. 131/86.


    In mancanza di aspiranti in possesso di titolo di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di altre scuole o istituti posti nell’ambito dello stesso distretto o, in subordine, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dello stesso comune o di comuni viciniori.


    In ogni caso, le supplenze di cui sopra saranno conferite, in relazione alle effettive esigenze, raggruppando per quanto possibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza dell’orario obbligatorio di servizio previsto dall’art. 88 del DPR n. 417/74. A tale riguardo, qualora i contenuti delle attivit siano tali da renderlo utile ed opportuno, si potr procedere, all’accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale.


    Si chiarisce, inoltre, che attivit diverse rispetto a quelle indicate nella pi volte richiamata CM n.131 del 3/5/1986 sono da ritenersi consentite subordinatamente alla utilizzazione di risorse certamente gi disponibili e purch, comunque, il loro svolgimento non comporti il ricorso a supplenze.


    Per quanto riguarda, infine, l’attivit di studio individuale, si chiarisce che ad essa sono tenuti, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli studenti che, avendo comunque dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, non intendano fruire delle attivit programmate dal Collegio dei docenti.


    Nel mentre si invitano i competenti organi a predisporre adeguate norme integrative ai singoli regolamenti di istituto, volte a disciplinare lo svolgimento di detto studio individuale, si sottolinea l’esigenza di esperire ogni iniziativa affinch gli studenti interessati possano disporre di appositi spazi, cos da corrispondere nel modo migliore al dovere di vigilanza per tutto il tempo scuola, dovere che comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici durante l’intero orario. Resta fermo, in ogni caso, con riferimento all’attivit di studio individuale, che non potr procedersi all’impiego di personale supplente.


    Si coglie, infine, l’occasione per raccomandare che le SS.LL. e tutte le componenti del mondo della scuola proseguano nell’apprezzata opera fin qui svolta nella costruttiva ricerca delle soluzioni pi idonee per garantire la pi coerente applicazione della nuova disciplina relativa al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, e ci nel pieno rispetto del pluralismo che, come non appare inutile ribadire, si configura come valore peculiare della Costituzione e rappresenta principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico.



  • Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.35 – Riordino della normativa in materia di utilizzazione




    Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.35


    Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421


    Omissis


    Art. 6 – Supplenze


    1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario pu essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo e sempre che la vacanza e disponibilit permangono prevedibilmente per l’intero anno scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.


    2. Non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.


    3. Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all’articolo 23 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638.


    Omissis


    5. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine del personale supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario continuano ad essere disciplinati dall’articolo 7, ultimo comma, del decreto legge 26 novembre 1981, n.677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n.11, che conferisce alle nomine medesime nei limiti della loro durata, solo effetti giuridici e non anche effetti economici, quando il personale nominato non possa assumere servizio in base a vigenti norme di legge.


    6. Il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e quelle supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine della attivit didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee fino a sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo di istituto, che le conferisce con la procedura prevista dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.417, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.


    7. A decorrere dall’anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, si applica soltanto quando l’assenza del docente, che riprenda servizio nel periodo successivo al 30 aprile, sia dovuta ad aspettative per infermit e per motivi di famiglia ed abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni. Nelle classi terminali dei cicli di studio la durata dell’assenza richiesta ridotta a novanta giorni continuativi. Il docente che, per il verificarsi delle suddette condizioni, non riprenda servizio nella propria classe impiegato per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.



  • Circolare Ministeriale n.286 del 17/10/1986 – Note di valutazione dell’insegnamento di religione nella scuola secondaria superiore.




    Circolare Ministeriale n.286 del 17/10/1986


    Note di valutazione dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola secondaria superiore.


    A seguito della emanazione della legge 18 giugno 1986, n. 281, questo Ministero ha interessato il Provveditorato Generale dello Stato ed il poligrafico del lo Stato per la stampa e la distribuzione, tra le altre, della nota di valutazione relativa all’insegnamento della religione cattolica negli istituti di istruzione secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, nota che, a conclusione del primo trimestre o quadrimestre, dovr essere consegnata agli alunni unitamente alla pagella scolastica.


    Tenuto conto dell’esigenza che le note di valutazione di cui sopra siano disponibili presso gli istituti interessati quanto prima possibile, onde consentirne l’utilizzazione con la scadenza del primo periodo di valutazione degli alunni, stato concordato con i precitati uffici che l’invio delle note in questione – cui il poligrafico proceder con le medesime modalit seguite per le pagelle scolastiche – sia effettuato, relativamente all’anno scolastico in corso, per quantitativi corrispondenti per ciascun istituto a quello delle pagelle, la cui rimessa, com’ noto, disciplinata dalla CM 4 agosto 1979, n. 207, richiamata dalla CM n. 202 del 7 luglio 1986.


    I modelli delle note di valutazione eventualmente eccedenti saranno accantonati dai singoli istituti per essere utilizzati nel successivo anno scolastico.


    Con l’occasione, si pregano le SS.LL. di voler invitare i presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore – che non avessero nel frattempo gi in tal senso provveduto entro il termine del 15 ottobre stabilito dalle precitate CCMM – a restituire subito al poligrafico dello Stato l’apposito modulo di richiesta delle pagelle, debitamente compilato.


    Le SS.VV. sono invitate a dare la quanto pi immediata e puntuale diffusione delle presenti istruzioni.



  • Famiglia Cristiana – n.3 del 21 gennaio 2001



    Famiglia
    Cristiana




    numero
    3 – del 21 gennaio 2001 – pag.47




    Finalmente
    insegnanti di ruolo? S, no, forse, chiss


     


    Finalmente
    di ruolo, professori uguali agli altri: stabili, non licenziabili.
    Appena la legge, gi passata al Senato, sar approvata anche
    alla Camera, gli insegnati di religione non saranno pi
    docenti di serie B: Saranno pi sereni, potranno svolgere
    meglio il loro compito. Non dovranno temere ogni anno la
    perdita del posto. Ci sar una ricaduta positiva a livello
    culturale dice Orazio Ruscica, segretario dello Snadir,
    il sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione.


    Intanto,
    per, cresce lo scontento dei professori oggi in servizio
    che, per conquistare il ruolo, dovranno superare un concorso
    che richiede, oltre al magistero di Scienze religiose (quattro
    anni, post diploma, con tesi finale, unico requisito finora
    richiesto insieme con l’idoneit rilasciata dalla diocesi),
    anche la laurea. Praticamente due lauree, nota il sindacalista.


    La
    motivazione di questo provvedimento sembra si legata alla
    mobilit professionale: il docente cui viene revocata l’idoneit
    da parte dell’autorit ecclesiastica, avr diritto alla
    conservazione del posto nel comparto della scuola. Ma Ruscica
    replica:Pochissimi hanno la revoca dell’idoneit, lo 0.4
    per cento degli insegnanti. I motivi sono uguali a quelli
    per cui l’idoneit viene concessa, cio competenza culturale,
    pedagogico-didattica, vita cristiana. Ma in questo caso
    si potrebbe comunque trovare una collocazione corrispondente
    al titolo posseduto, per esempio in segreteria.


    Per
    partecipare al concorso occorre avere anche esperienza professionale.
    Infatti, sono ammessi al primo concorso gli insegnanti
    di religione cattolica che abbiano prestato servizio per
    almeno quattro anni, con un orario settimanale non inferiore
    alle 12 ore, e che siano in servizio quando entra in vigore
    la legge (articolo 5 della legge in discussione). Su questo
    punto, i precari lamentano una limitata considerazione del
    loro lavoro, perch alle prove sono ammessi anche i docenti
    che hanno insegnato altre discipline nelle scuole statali,
    per un tempo equivalente.


    Con
    il ruolo si apre anche la possibilit per i docenti di religione
    di partecipare alla vita sindacale. Cade infatti il principale
    motivo di esclusione, cio la breve durata del loro incarico.


    E
    per i giovani che vogliono intraprendere questa strada,
    ci sono o no opportunit di inserimento? No, il personale
    attualmente in servizio ha in genere soltanto 10/15 anni
    di anzianit. N si pu prevedere una crescita dell’utenza: 
    oggi, escluse le grandi citt, la percentuale di chi non
    si avvale dell’insegnamento della religione cattolica
    gi molto bassa, del 2-3 per cento, conclude Orazio Ruscica.


    Rosanna
    Precchia

  • Circolare Ministeriale n.211 del 24/7/1986 – Precisazioni sull’applicazione delle nuove norme derivate dalla revisione concordataria.




    Circolare Ministeriale n.211 del 24/7/1986


    Precisazioni sull’applicazione delle nuove norme derivate dalla revisione concordataria.


    In relazione a quesiti pervenuti sull’applicazione della legge 25 marzo 1985, n.121, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del1’11 febbraio 1929, e del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (tale DPR al legato, ad ogni buon fine, in copia), si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ai singoli punti oggetto dei quesiti medesimi.


    1. L’insegnamento della religione cattolica impartito nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado da docenti in possesso di idoneit riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nonch dei titoli di qualificazione professionale elencati ai punti 4.3 e 4.4 dell’Intesa di cui al citato DPR 16 dicembre 1985, n. 751. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria i docenti di cui alle lettere a) e b) del punto 4.6.2. In via transitoria, sino all’anno scolastico 1989/90 incluso, l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato ai docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 4.6.1.


    2. Per quanto concerne il punto 4.6.2., lettera b), si precisa che ai fini del computo dell’anzianit quinquennale di servizio, prevista quale requisito di qualificazione per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole secondarie e per quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, occorre prendere in considerazione il servizio non di ruolo prestato, anche in anni non consecutivi, sia con incarico che con supplenza, per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico nel predetto insegnamento della religione cattolica.


    3. Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica – i cui problemi di stato giuridico e trattamento economico saranno oggetto di esame in occasione della discussione del contratto per il personale della scuola – si conferma la vigente normativa e la conseguente assimilazione di detto personale a quello non di ruolo nominato dai provveditore agli studi. I docenti predetti hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, in conformit e nei limiti di quanto previsto dal punto 2.7 del gi citato DPR n. 751.


    4. Il trattamento economico degli insegnanti incaricati e supplenti di religione cattolica determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e all’art. 23 del DL 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.


    5. L’aggiornamento professionale del personale insegnante di religione in servizio, previsto ai sensi del punto 4.7 della citata Intesa, avviene nel quadro della normativa vigente in materia, avendo cura di realizzare ogni utile forma di collaborazione, nell’ambito delle competenze e disponibilit proprie di ciascun ufficio, con le competenti autorit ecclesiastiche.


    6.1. Relativamente alle scuole elementari e materne, allo scopo di conseguire uniformit di comportamenti, si reputa opportuno che i provveditori agli studi, acquisiti dai direttori didattici gli elenchi degli insegnanti di ruolo dichiaratisi disponibili per lo svolgimento di attivit di insegnamento della religione cattolica (per le scuole elementari) e di quelle educative di religione cattolica (per le scuole materne), secondo le istruzioni gi impartite con le CC. MM. n. 72 del 5/3/1986 e n.180 del 13/6/1986, trasmettano subito tali elenchi all’ordinario diocesano. Ricevuti da questi, in restituzione, gli elenchi con l’indicazione dei nominativi dei docenti cui sia stata riconosciuta l’idoneit, i provveditori agli studi ne daranno immediata comunicazione ai direttori didattici competenti, per l’affidamento – nella classe o, per la scuola materna, nella sezione a ciascuno assegnata – delle attivit predette ai docenti medesimi, secondo le modalit procedurali sopra richiamate.


    La dichiarazione di disponibilit all’insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare e quella relativa allo svolgimento di attivit educative di religione cattolica nella scuola materna si intendono, infatti, riferite alla classe o sezione cui assegnato il docente, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6.2.


    6.2. Nell’ambito e nel rispetto della piena facolt e libert di determinazione, quali risultano configurate dall’ordinamento vigente, pu consentirsi che il personale docente, se appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o assegnato a disposizione perch in soprannumero, a domanda, esaurisca anche per intero l’orario d’obbligo con l’insegnamento o con lo svolgimento delle attivit educative di religione cattolica. Tale ipotesi, tuttavia, deve assicurare la piena ed integrale utilizzazione del personale medesimo e deve essere praticabile avuto riguardo sia all’organizzazione didattica programmata sia all’esigenza di evitare oneri aggiuntivi di spesa.


    7. I provveditori agli studi segnaleranno, inoltre, all’ordinario diocesano le eventuali esigenze anche orarie di ciascun circolo relative allo svolgimento delle attivit di insegnamento di religione cattolica e di quelle educative di religione cattolica, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola materna, esigenze alle quali non sia possibile far fronte con le modalit di cui al precedente punto 6.1 e 6.2.


    Appena acquisite le proposte dall’ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone in possesso di idoneit riconosciuta nonch dei titoli di qualificazione professionale sopra richiamati, i provveditori agli studi, facendo ricorso all’art.111 del Regolamento Generale 26/411928, n. 1297, conferiranno i conseguenti incarichi dandone immediata notifica ai direttori didattici interessati.


    Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi e per sede, con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati nel precedente punto 1.


    Restano ferme le disposizioni sin qui osservate circa il possesso di requisiti di accesso all’incarico di insegnamento della religione cattolica.


    8. Il personale al quale siano affidate le attivit di insegnamento e lo svolgimento di attivit educative di religione cattolica, secondo quanto indicato nel precedente punto 6.1 nonch gli insegnanti incaricati del predetto insegnamento o dello svolgimento delle menzionate attivit (precedente punto 7) sono sostituiti, in caso di assenza, in primo luogo da altro personale in servizio, ivi compreso quello di cui al punto 6.2 in possesso di tutti i requisiti sopra richiamati (punto 1) e, in mancanza, da supplenti temporanei nominati dal direttore didattico.


    8.1. Per l’ipotesi di assenza dell’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’ordinario diocesano ed al quale siano affidate le menzionate attivit di insegnamento della religione cattolica o lo svolgimento delle attivit educative di religione cattolica (gi citato punto 6.1), i direttori didattici, subito dopo la compilazione delle graduatorie di circolo in conformit dell’OM 16/3/1984, che disciplina, con validit a tempo indeterminato, il conferimento delle nomine del personale docente non di ruolo, acquisiranno, da parte degli aspiranti a supplenze inclusi in tali graduatorie, previa assegnazione di un congruo termine, una dichiarazione di disponibilit o meno alle attivit di insegnamento o allo svolgimento di attivit educative di religione cattolica, a seconda che trattisi di scuola elementare o materna. L’elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili al menzionato insegnamento o allo svolgimento delle predette attivit sar inviato dagli stessi direttori didattici all’ordinario diocesano per acquisire il riconoscimento di idoneit sui singoli aspiranti.


    Nel caso in cui, secondo l’ordine della graduatoria di circolo, maturi il titolo alla supplenza un docente non dichiaratosi disponibile o non in possesso di idoneit riconosciuta secondo quanto chiarito nei precedenti due capoversi, il direttore didattico conferir ovviamente la supplenza a tale docente, in ragione della sua posizione prioritaria in graduatoria, per la sostituzione dell’insegnante di classe assente, provvedendo nel contempo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivit di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica, in conformit di quanto precisato nel successivo punto 8.2.


    8.2. Contemporaneamente all’invio all’ordinario diocesano dell’elenco degli aspiranti a supplenze temporanee dichiaratisi disponibili, di cui al precedente punto 8.1, il direttore didattico richieder allo stesso ordinario diocesano di proporre un elenco nominativo di persone in possesso di idoneit riconosciuta nonch dei titoli di qualificazione professionale prescritti. A detto elenco il direttore didattico medesimo ricorrer per il conferimento della supplenza nel caso che ad assentarsi sia, invece, il docente incaricato soltanto delle attivit di insegnamento della religione o di quelle educative di religione cattolica.


    9. La nomina degli incaricati di religione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria resta di competenza dei capi di istituto, a norma dell’art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, per tale aspetto da ritenersi tuttora vigente. l capi di istituto rappresenteranno direttamente all’ordinario diocesano le esigenze anche orarie relative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola o istituto interessato e, acquisite le proposte del predetto ordinario diocesano in ordine ai nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei previsti titoli di qualificazione professionale, conferiranno i conseguenti incarichi.


    Le suddette proposte dovranno essere formulate per singoli nominativi con la specificazione dei titoli di qualificazione professionale posseduti da ciascuno e indicati al precedente punto 1.


    Per la sostituzione degli incaricati di religione assenti si provvede con supplenza temporanea a norma delle vigenti disposizioni e secondo le procedure previste dal presente punto.


    10. Ai fini di una razionale distribuzione degli incarichi di insegnamento della religione cattolica i provveditori agli studi ed i capi di istituto, nell’ambito delle proprie competenze, nel segnalare le esigenze orarie di ciascun circolo o scuola, ai fini della prescritta intesa con l’ordinario diocesano, configureranno, per quanto possibile, raggruppamenti di ore corrispondenti all’orario d’obbligo previsto per ciascun tipo di scuola e comunque non inferiori a 9 ore settimanali nelle scuole secondarie e non inferiori a 10 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari.


    11. Si conferma che i docenti delle scuole elementari e materne, non dichiaratisi disponibili allo svolgimento, rispettivamente, delle attivit di insegnamento e di quelle educative di religione cattolica sono tenuti, ai fini dell’osservanza dell’orario obbligatorio di servizio, allo svolgimento delle attivit programmate per gli alunni che non si siano avvalsi di quelle predette di religione cattolica; essi sono, comunque, tenuti ad essere presenti in servizio per la durata di 24 o 30 ore settimanali a seconda che trattisi di insegnanti di scuola elementare o materna.


    12. Si richiama l’attenzione sulla necessit, gi peraltro rappresentata nelle CCMM nn.128,129,130 e 131, tutte in data 3 maggio 1986, che, appena iniziato l’anno scolastico, i capi di istituto si attivino perch:


    – nelle scuole materne, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare e definire le attivit previste per i bambini che non si avvalgono delle attivit educative di religione cattolica, sentendo, a tal fine, i genitori degli stessi o chi esercita la potest;


    – nelle scuole elementari e medie, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attivit previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Ci fatto, lo stesso Collegio dei docenti ne informer tempestivamente i Consigli di classe (per la scuola media) e quelli di interclasse (per la scuola elementare) perch questi, al fine di offrire al Collegio dei docenti ogni compiuto elemento di valutazione per la definizione di tali attivit, sentano i genitori interessati o chi esercita la potest;


    – nelle scuole secondarie superiori, il Collegio dei docenti provveda subito a programmare le attivit culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, curando, nelle forme ritenute pi opportune, la tempestiva convocazione di detti studenti Onde acquisirne proposte utili alla definizione delle attivit stesse.


    13. Si conferma che le attivit di cui al precedente punto sono svolte, come gi precisato nelle circolari ivi richiamate, dai docenti in servizio nella scuola nell’ambito dell’orario di servizio e con esclusione delle venti ore. La programmazione delle predette attivit non pu prescindere, quindi, da considerare che tutto il personale docente, in particolare quello appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o comunque a disposizione perch in soprannumero, deve essere interamente utilizzato. Tale utilizzazione non pu interessare – se non per le ore eventualmente residuate – i docenti che sono impegnati in attivit gi programmate e definite (tempo prolungato, corsi di recupero).


    I provveditori agli studi, pertanto, terranno conto, in sede di rilevazione dei posti da effettuare ai sensi dell’art. 12 dell’OM 14/7/1984, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico, delle esigenze rappresentate dalle singole scuole o circoli didattici per lo svolgimento delle attivit in esame.


    Qualora l’applicazione dei criteri sopraindicati e, per ultimo, il ricorso all’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo da parte di docenti in tal senso disponibili non consentano di assicurare lo svolgimento delle attivit in questione, potr procedersi, con provvedimento adeguatamente motivato, all’assunzione di personale supplente temporaneo.