Autore: maurizio

  • Circolare Ministeriale n.43 del 19/2/1992 – Prot.1299 – Oggetto: Riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di insegnamenti della religione cattolica.




    Circolare Ministeriale n.43 del 19/2/1992 – Prot.1299


    Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi – Ufficio II di Ragioneria – XVI Gruppo di lavoro interdirezionale – Ricostruzione di carriera e ordinamenti retributivi personale della scuola.


    Oggetto: Riconoscibilit ai fini della progressione economica degli incarichi di insegnamenti della religione cattolica.


    Con riferimento alla nota del Provveditore agli Studi di Pescara prot. n.4891 del 26/2/1991, concernente il quesito di cui all’oggetto, si comunica, preliminarmente, che per il servizio non di ruolo prestato dai docenti di religione nelle scuole statali fino all’anno scolastico 1989/90 (e, quindi, fino al 31/8/1990) non era richiesto il possesso dello specifico titolo di studio o di abilitazione.


    Tali requisiti, infatti, sono richiesti, in attuazione della nuova Intesa tra Autorit scolastica e Conferenza Episcopale Italiana intervenuta il 13/6/1990 e solo a partire dall’anno scolastico 1990/91.


    Nel nuovo quadro normativo di riferimento, richiamando anche la circolare di questo ministero n.182 dell’1/7/1991 si delineano, pertanto, le seguenti possibilit:


    1 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi fino al 31/8/1990, anche senza possesso del titolo di studio o di abilitazione;


    2 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi senza il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’anno scolastico 1990/1991;


    3 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi con il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’anno scolastico 1990/91 e successivi.


     


    Ai fini della progressione economica prevista dall’ultimo comma dell’ art. 53 della legge 312/1980, i servizi prestati fino al 31/8/1990, con o senza titolo di studio o di abilitazione, concorrono a determinare la sussistenza del corrispondente diritto, in quanto devono ritenersi esaustivi, per la realizzazione della fattispecie, i requisiti di idoneit all’insegnamento della religione cattolica attestati dai competenti Ordinari Diocesani.


    A decorrere dall’1/9/1990 i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica concorrono a determinare la progressione economica di cui trattasi solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 dell’Intesa sopra richiamata.


    Si coglie l’occasione per precisare, inoltre, che alle stesse condizioni di possesso o meno del titolo di studio o di abilitazione, rispettivamente prima o dopo l’1/9/1990, il servizio di insegnamento per la religione cattolica, in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, pu concorrere al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curriculari.



  • NUOVO ACCORDO ECONOMICO 96/97




    NUOVO ACCORDO ECONOMICO 96/97


     































































































































































































































    TABELLA A

    Tabella stipendiale nuovi gradoni

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    14098000


    16205000

    da 3 a 8

    14797000


    17833000

    da 9 a 14

    16997000


    20428000

    da 15 a 20

    19567000


    23646000

    da 21 a 27

    22073000


    27730000

    da 28 a 34

    24528000


    30414000

    da 35

    26360000


    32550000

     
    TABELLA A1

    Aumenti a regime al 1/07/1997

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    199387


    216478

    da 3 a 8

    204688


    228824

    da 9 a 14

    221371


    248503

    da 15 a 20

    240859


    272906

    da 21 a 27

    259864


    303875

    da 28 a 34

    278481


    324230

    da 35

    292373


    340428

     
    TABELLA A2

    Stipendio e Aumenti al 1/07/1997

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    16490641


    18802735

    da 3 a 8

    17253250


    20578883

    da 9 a 14

    19653449


    23410028

    da 15 a 20

    22457321


    26920867

    da 21 a 27

    25191365


    31376510

    da 28 a 34

    27809772


    34304755

    da 35

    29866483


    36635131

         
    TABELLA B

    Aumenti mensili dal 1/01/1996

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    54777


    59472

    da 3 a 8

    56233


    62864

    da 9 a 14

    60816


    68270

    da 15 a 20

    66170


    74974

    da 21 a 27

    71391


    83482

    da 28 a 34

    76506


    89074

    da 35

    80322


    93524

         
    TABELLA C

    Aumenti mensili dal 1/11/1996

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    76687


    83261

    da 3 a 8

    78726


    88009

    da 9 a 14

    85143


    95578

    da 15 a 20

    92638


    104964

    da 21 a 27

    99948


    116875

    da 28 a 34

    107108


    124704

    da 35

    112451


    130934

     
    TABELLA D

    Aumenti mensili dal 1/07/1997

    Anni Sc. Mat. Elem. Sc. Media Sup.
    da 0 a 2

    16490641


    18802735

    da 3 a 8

    17253250


    20578883

    da 9 a 14

    19653449


    23410028

    da 15 a 20

    22457321


    26920867

    da 21 a 27

    25191365


    31376510

    da 28 a 34

    27809772


    34304755

    da 35

    29866483


    36635131


     



  • Telex da M.P.I. a Provveditorato agli studi di Pisa – prot.11197 del 13/12/1991




    Telex da M.P.I. a Provveditorato agli studi di Pisa – prot.11197 del 13/12/1991


    Oggetto: Alunni avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica. Applicazione della C.M. 13/08/1987, n.253


    Con riferimento alla nota che si riscontra, riguardante l’oggetto, non si pu che richiamare il disposto del quarto capoverso della circolare telegrafica 13/8/87, n.253, il quale, con riguardo all’insegnamento della religione cattolica, prevede la salvaguardia dell’unit della classe.


    Di conseguenza, non sembra consentito procedere all’accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15.



  • Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo1995 integrato dalla O.M. n.117 del 22 marzo 1996




    Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo1995 integrato dalla O.M. n.117 del 22 marzo 1996


    Norme per lo svolgimento di esami e scrutini nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado.


     


    Omissis


    Art. 31 – Disposizioni generali


    1. Ai sensi dell’art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.


    Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.


    Omissis


    Art. 40 – Giudizio di ammissione agli esami


     


    1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe costituito:


    a) dal capo dell’istituto, che lo presiede;


    b) dagli insegnanti delle materie dell’ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto degli scrutini. L’insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l’insegnamento della religione cattolica;


    c) dagli insegnanti tecnico pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.


    2. Ogni componente del consiglio di classe tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.


    3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacit e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno facolt di esprimere il proprio giudizio.



  • Circolare Telex – Gab./IV prot.5452/275/MS del 19/10/1991 – Oggetto: coincidenza 1° settembre 1991 data inizio anno scolastico 1991/92 con giornata domenicale.




    Circolare Telex – Gab./IV prot.5452/275/MS del 19/10/1991


    Oggetto: coincidenza 1 settembre 1991 data inizio anno scolastico 1991/92 con giornata domenicale.


    In relazione at coincidenza giorno 1^ settembre 1991, data inizio anno scolastico 1991/92 con giornata domenicale, pervengono at questo ministero numerosi quesiti da parte uffici scolastici provinciali tendenti at conoscere se personale scuola assunto in servizio di ruolo da corrente anno scolastico et personale scuola incaricato annuale aut supplente annuale che habet titolo nomina con decorrenza giuridica inizio anno scolastico medesimo abbia diritto at retribuzione da anzidetta data 1^ settembre 1991 ovvero da successivo 2 settembre data effettiva presa servizio personale medesimo.


    In proposito scrivente ritiene che casuale coincidenza giornata domenicale con data inizio anno scolastico, costituendo causa di forza maggiore che impedisce materiale assunzione in servizio, non potest incidere negativamente, secondo principi generali ordinamento giuridico, n su posizioni giuridiche soggettive, previdenziali et assistenziali, n, quindi, su diritto at intera retribuzione mensile personale in questione.


    Personale cui sopra, che abbia assunto effettivo servizio da 2 settembre 1991, habet pertanto titolo at percepire retribuzione mese settembre 1991 comprensiva anche giornata domenicale in questione.



  • Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – Ragioneria Generale dello Stato. Provvedimenti di ricostruzione di carriera dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.

    MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione XIII – Prot. N.164798 del 24 luglio 1998


    Alle RAGIONERIE PROVINCIALI


    DELLO STATO – LORO SEDI


     


    Oggetto: Provvedimenti di ricostruzione di carriera dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.


     


    In ottemperanza alle indicazioni diramate da diversi Provveditorati agli studi le Istituzioni scolastiche emanano provvedimenti formali di ricostruzione di carriera a favore dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.


    In sede del prescritto esame preventivo dei provvedimenti in parola, varie Ragionerie provinciali dello Stato hanno sottoposto allo scrivente il quesito in ordine alla competenza ad emanare tali provvedimenti e cio se si tratti di materia delegata dal Provveditorato agli studi ai capi di Istituto, delega da attuare con formale decreto, ovvero materia ricadente nel decentramento amministrativo disposto dall’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 1994, n.724, oppure ancora se debba considerarsi competenza propria dei Capi di Istituto stante la particolare posizione giuridico-economica dei docenti di religione.


    Il quesito stato rivolta alla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero della pubblica istruzione che ha ribadito la competenza della Istituzioni scolastiche ad emettere i provvedimenti formali in parola, in quanto i docenti di religione, avendo una posizione diversa rispetto agli altri docenti a tempo determinato, vengono nominati dai Capi di Istituto su designazione dell’Ordinario Diocesano. Da ci consegue che ogni atto inerente alla posizione di tale personale rientra nella competenza delle singole Istituzioni scolastiche.


    L’Ispettore generale capo

  • Circolare Ministeriale n.247 dell’8/08/1991 – Insegnanti non di ruolo di religione cattolica nelle scuole materne statali – Trattamento economico.




    Circolare Ministeriale n.247 dell’8/08/1991


    Insegnanti non di ruolo di religione cattolica nelle scuole materne statali – Trattamento economico.


    Si richiama la circolare di questo Ministero – Servizio per la Scuola Materna – n.222 del 9 agosto 1990, per fornire istruzioni sui criteri di determinazione del trattamento economico spettante al personale docente non di ruolo cui siano affidate le attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, che sono previste nella misura di 60 ore per anno in ciascuna sezione di scuola materna (cfr. DPR 23.6.1990, che recepisce l’Intesa tra Autorit scolastica e Conferenza episcopale italiana del 13.6.1990 e modifica il punto 2.4 dell’Intesa 14.12.1985).


    Al predetto personale, ai sensi del punto 2.7 dell’Intesa si applicano le disposizioni relative al rapporto di impiego previste per il personale docente non di ruolo. Il personale stesso, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 – commi 6 e 7 – del DPR 23 agosto 1988, n.399, ha titolo al trattamento economico corrispondente a quello spettante al personale di ruolo della scuola materna, in misura proporzionale all’orario settimanale di attivit educativa.


    Ci postula l’esigenza di rapportare il monte ore delle predette attivit in ordine all’insegnamento della religione cattolica cui debbono fruire gli alunni nell’arco dell’anno scolastico ad un orario settimanale di servizio di insegnamento per i docenti. Per far ci necessario avere riguardo all’orario di servizio di insegnamento cui tenuto complessivamente il personale di ruolo nel periodo di effettiva attivit didattica nella scuola materna, come di seguito calcolato:











































    – giorni retribuiti nell’anno  

    365

    – giorni di sospensione dell’attivit didattica:    
    periodo estivo 1/7-31/8 = gg. 62  
    periodo natalizio 21/12-7/1 = gg. 15  
    periodo pasquale gg. 7

    – 84

    Totale giorni di servizio  

    281

         
    Settimane complessive

    di attivit didattiche (gg.281/7) =

     

    40

         
    Ore annue di effettivo

    insegnamento (25 ore


    settimanali x 40 settimane) =

     

     


     


    ore 1.000


     


    Da quanto precede, si pu determinare l’orario settimanale di servizio di insegnamento, cui commisurare la retribuzione spettante per le attivit in ordine all’insegnamento della religione cattolica in ciascuna sezione di scuola materna, nella misura di 1 ora e 30 minuti, pari a 60/1000 dell’orario settimanale intero di 25 ore, ricavabili dalla proporzione:


     


    25 h: 1000 h = X : 60 h


    dove X __ 24 x 60 = 1,5 = 1 ora, 30 minuti


    1.000


     


    Premesso quanto sopra, in occasione del conferimento delle nomine di insegnanti di religione nelle scuole materne, che dovranno possibilmente avere decorrenza dall’1 settembre di ciascun anno scolastico ove sia intervenuta la tempestiva segnalazione degli ordinari diocesani, le SS.LL. indicheranno le scuole e le singole sezioni in cui andranno a prestare servizio i nominati, affinch i competenti collegi dei docenti inseriscano l’attivit educativa in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella programmazione di ciascuna sezione organizzando unit didattiche da realizzare anche con raggruppamenti di pi ore in determinati periodi.


    Nel contempo, le SS.LL. determineranno, altres, sulla base del numero delle sezioni assegnate a ciascun docente, l’orario settimanale complessivo di attivit educativa (1 ora e 30 minuti per ciascuna sezione) cui dovr essere rapportata la retribuzione mensile del personale di cui trattasi per l’intera durata della nomina annuale, ivi comprese le vacanze estive e la tredicesima mensilit.


    Qualora, in rapporto al numero delle sezioni assegnate (almeno n.8 sezioni), il docente raggiunga complessivamente l’orario settimanale non inferiore a 12 ore di attivit educativa, previsto dal comma 7 dell’art. 3 del citato DPR n.399/88 e ricorra l’ulteriore requisito del quadriennio di insegnamento di cui all’art.53 – ultimo comma, della legge n.312/80, il trattamento economico, al pari di quanto previsto per il personale di ruolo, va determinato tenuto conto della progressione economica correlata all’anzianit maturata, da corrispondere in misura proporzionale all’orario settimanale intero di attivit educativa (ore 25).


    A tale proposito sono state predisposte le unite tabelle A e B nelle quali figurano, in rapporto al numero di sezioni affidate, le retribuzioni (stipendio e indennit di funzione) spettanti al personale di cui trattasi, calcolate con i criteri dianzi illustrati. Nella tabella C sono inoltre indicati gli importi dell’indennit integrativa speciale calcolati in riferimento alle variazioni intervenute nei vari periodi dell’anno scolastico.


    In aggiunta all’orario settimanale come sopra determinato, il personale di cui trattasi tenuto altres ad assicurare, in misura proporzionale, le attivit specificatamente connesse con l’attivit didattica, inclusa la programmazione didattico – educativa, e con il funzionamento della scuola, ai sensi dell’art. 14 del citato DPR n.399/88.


    Eventuali sostituzioni temporanee dei docenti nominati per l’intero anno scolastico andranno retribuite nella stessa misura spettante al docente sostituito e per il periodo (espresso in trentesimi) di effettiva sostituzione. Per ci che concerne il regime giuridico delle assenze si applica, nei confronti dei docenti nominati per l’intero anno scolastico, la disciplina prevista dall’art. 3, comma 9 del DPR n.399/88.


     


    Tabella A


    Retribuzione spettante al personale docente non di ruolo nominato per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna


     


    Trattamento economico iniziale


     


































































































    Sezioni di scuola materna n.


    Orario settimanale attivit educativa


    h. m.


    Retribuzione mensile lorda

       

    Stipendio iniziale


    Indennit di funzione

           

    1

    1 30

    55.680


    6.120


    2

    3

    111.360


    12.240


    3

    4 30

    167.040


    18.360


    4

    6

    222.720


    24.480


    5

    7 30

    278.400


    30.600


    6

    9

    334.080


    36.720


    7

    10 30

    389.760


    42.840


    8

    12

    445.440


    48.960


    9

    13 30

    501.120


    55.080


    10

    15

    556.800


    61.200


    11

    16 30

    612.480


    67.320


    12

    18

    668.160


    73.440


    13

    19 30

    723.840


    79.560


    14

    21

    779.520


    85.680


    15

    22 30

    835.200


    91.800


    16

    24

    890.880


    97.920


     


     


     


     


    Tabella B


    Retribuzione spettante al personale docente non di ruolo nominato per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna


     


    In possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 – coma 7 – del D.P.R 23 agosto 1988, n.399


     































































    Sezioni di scuola materna n.


    Orario settimanale attivit educativa


    h. m.


    Retribuzione mensile lorda

       

    Stipendio posiz.


    Indennit di funzione

       

    anni 4

     

    8

    12

    469.440


    51.360


    9

    13 30

    528.120


    57.780


    10

    15

    586.800


    64.200


    11

    16 30

    645.480


    70.620


    12

    18

    704.160


    77.040


    13

    19 30

    762.840


    83.460


    14

    21

    821.520


    89.880


    15

    22 30

    880.200


    96.300


    16

    24

    938.880


    102.720


     


     































































    Sezioni di scuola materna n.


    Orario settimanale attivit educativa


    h. m.


    Retribuzione mensile lorda

       

    Stipendio posiz.


    Indennit di funzione

       

    anni 5

     

    8

    12

    493.440


    54.240


    9

    13 30

    555.120


    61.020


    10

    15

    616.800


    67.800


    11

    16 30

    678.480


    74.580


    12

    18

    740.160


    81.360


    13

    19 30

    801.840


    88.140


    14

    21

    863.520


    94.920


    15

    22 30

    925.200


    101.700


    16

    24

    986.880


    108.480


     


     


     


    Tabella C


    Retribuzione Integrativa speciale spettante al personale docente non di ruolo nominato per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna


     


    Importi mensili lordi


     


     


























































































































    Sezioni di scuola materna n.


    Orario settimanale attivit educativa


    h. m.


    Anno Scolastico 1990 – 1991

       

    01.09.1990


    01.11.1990


    01.05.1991

       

    31.10.1990


    30.4.1991


    31.8.1991

             

    1

    1 30

    54.725


    56.781


    59.517


    2

    3

    109.449


    113.562


    119.034


    3

    4 30

    164.174


    170.343


    178.551


    4

    6

    218.898


    227.124


    238.068


    5

    7 30

    273.623


    283.906


    297.584


    6

    9

    328.347


    340.687


    357.101


    7

    10 30

    383.072


    397.468


    416.618


    8

    12

    437.796


    454.249


    476.135


    9

    13 30

    492.521


    511.030


    535.652


    10

    15

    547.246


    567.811


    595.169


    11

    16 30

    601.970


    624.592


    654.686


    12

    18

    656.695


    681.373


    714.203


    13

    19 30

    711.419


    738.155


    773.719


    14

    21

    766.144


    794.936


    833.236


    15

    22 30

    820.868


    851.717


    892.753


    16

    24

    875.593


    908.498


    952.270