Autore: maurizio

  • Circolare Ministeriale n.126 del 15 aprile 1994 – Oggetto: Aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica.




    Circolare Ministeriale n.126 del 15 aprile 1994


    Oggetto: Aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica.


     


    PREMESSA


     


    La presente circolare risponde all’esigenza di ridefinire i principi espressi dalla C.M. 176/89 in ordine all’aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado, nonch di impartire disposizioni in ordine alle modalit applicative, soprattutto in riferimento alla C.M. 372/92, che innova l’iter procedurale prescrivendo la stipula di convenzioni a enti terzi.


    Nel confermare che l’aggiornamento “costituisce un elemento qualificante della professionalit docente”, occorre determinare le condizioni per la realizzazione di una reale uguaglianza delle opportunit attraverso l’adeguamento della normativa che disciplina le attivit di aggiornamento dei docenti di religione cattolica a quelle dei docenti delle altre aree curricolari, come previsto dal D.P.R. 751 del 16.12.1985 concernente l’Intesa tra l’Autorit Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana.


    Il diritto dovere all’aggiornamento va pertanto ricondotto alle modalit previste dall’art.26 del D.P.R. n.399 del 23.8.1988, che stabilisce il limite di 40 ore per l’aggiornamento e la formazione in servizio, nonch alle disposizioni impartite dal D.P.R.417/74.


    Appare estremamente importante, a questo punto, garantire altres la flessibilit del sistema formativo, per adeguarlo alle variabili della professionalit del singolo docente, all’ambiente socio-economico in cui opera, alla capacit di adeguamento costante alle esigenze degli alunni ed alle eventuali innovazioni sul piano normativo.


     


    DESTINATARI


     


    Nel confermare la validit delle forme di reclutamento dei docenti indicate dal summenzionato D.P.R.751785, si individuano quali destinatari dell’aggiornamento i docenti di religione cattolica in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado, i docenti di ruolo di scuola materna ed elementare, che abbiano sottoscritto dichiarazione di disponibilit all’insegnamento della religione cattolica e siano stati riconosciuti idonei dall’Ordinario Diocesano, nonch i docenti di religione cattolica non di ruolo di questi due ultimi ordini di scuola.


     


    TIPOLOGIA DEI CORSI E SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE


    DEPUTATI A GESTIRE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO


     


    Nel rispetto della pluralit delle agenzie formative, si individuano quattro diverse tipologie, peraltro correlate, attraverso le quali si realizza l’attivit di aggiornamento in parola, in ottemperanza al disposto del D.P.R. 399/88:


    1. iniziative autorizzate e finanziate dal Ministero della P.I., intesa con la C.E.I., nell’ambito del P.N.A. ed attuate in collaborazione fra i provveditorati agli Studi e gli Ordinari diocesani;


    2. iniziative a carattere nazionale proposte dalla C.E.I., dagli ordinari Diocesani e dalle Universit Pontificie e comunque approvati dalla C.E.I., autorizzate e finanziate da questo Ministero ai sensi della C.M. 137/90;


    3. iniziative a carattere nazionale o regionale senza oneri per l’Amministrazione organizzate dalla C.E.I., dagli Ordinari Diocesani, delle Universit Pontificie ed autorizzate da questo Ministero;


    4. iniziative a carattere locale, senza oneri per l’Amministrazione, organizzate dalle Diocesi ed autorizzate dal Provveditore agli Studi competente per territorio.


     


    MODALITA’ ORGANIZZATIVE


     


    I Provveditorati agli Studi redigeranno, d’intesa con l’Ordinario Diocesano, un piano annuale delle attivit per le quali si richiede assunzione di oneri per l’Amministrazione.


    Tale piano, ripartito per ordini e gradi di scuola, dovr essere inviato a questo Ministero – Ufficio Studi Bilancio e Programmazione – Ufficio I, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno e dovr contenere, per ciascun corso, espressa indicazione di:


    1 – tematiche proposte;


    2 – numero dei destinatari;


    3 – durata (n. gg. per complessive h.);


    4 – preventivo particolareggiato di spesa;


    5 – presentazione di ciascun iniziativa, a cura del direttore del corso.


    L’acquisizione dei singoli piani provinciali consentir all’Amministrazione una valutazione complessiva delle iniziative su scala nazionale ed una pi equa distribuzione delle risorse, secondo un programma da definire d’intesa con la C.E.I..


    Espletata la fase dell’attribuzione dei fondi, il Ministero ne dar comunicazione ai Provveditori, che provvederanno alla stipula della relativa convenzione con l’ordinario diocesano.


    Per le iniziative da realizzare senza oneri per l’Amministrazione, i relativi progetti debbono contenere le indicazioni di cui al successivo punto della presente Circolare e debbono essere prodotti entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;


    – dalle Diocesi ai Provveditori agli Studi se i destinatari sono docenti di religione cattolica in servizio nell’ambito provinciale;


    – dalla C.E.I. dagli Ordinari Diocesani e dalle Universit Pontificie Ministero all’Ufficio Studi Bilancio e Programmazione – Ufficio primo – se l’iniziativa ha carattere nazionale, regionale, interregionale e interprovinciale.


    Il Provveditore o il Ministero, a seconda degli ambiti di competenza, adotter i relativi decreti di autorizzazione.


    Per le iniziative comportanti oneri per l’Amministrazione, si proceder attraverso la stipula di apposita convenzione, in conformit di quanto disposto dalla C.M. 372/92 e precisamente, in relazione ai livelli di competenza sopradefiniti:


    – fra Provveditore agli Studi ed Ordinario Diocesano;


    – fra questo Ministero – Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amministrativi – e C.E.I. o gli altri soggetti gi indicati.


     


    NUCLEI TEMATICI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE


     


    I progetti presentati devono essere attinenti, per gli argomenti trattati e per l’impostazione metodologica, ai programmi ministeriali approvati per l’ordine e grado di scuola cui si riferiscono.


    Essi devono inoltre contenere espressa indicazione di obiettivi, finalit, metodologie e contenuti, nonch di sede e data di svolgimento e designazione del direttore responsabile.


    Una relazione a consuntivo di tutte le attivit svolte, comprese quelle a carattere nazionale, regionale, interregionale o provinciale, verr inviata a questo Ministero – Ufficio Studi Bilancio e Programmazione – Ufficio primo – dal Provveditore agli Studi, nel cui territorio le iniziative hanno avuto luogo.


    In particolare, per la rendicontazione quantitativa e qualitativa delle attivit realizzate attraverso la forma della convenzione, trova applicazione la C.M. 372/92.



  • Circolare Ministeriale n.82 del 9 marzo 1994 – Prot.268/N – Oggetto: Insegnanti di religione – Applicazione art.42 3 comma – del DPR 29/12/1973, n.1092




    Circolare Ministeriale n.82 del 9 marzo 1994 – Prot.268/N


    Oggetto: Insegnanti di religione – Applicazione art.42 3 comma – del DPR 29/12/1973, n.1092


     


    Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, l’unita nota n.112093 del 2 marzo 1994 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – relativa all’oggetto.


    La precedente nota n.117988 del 7 settembre 1993 di detto Ministero fu diffusa con la circolare n.283 – prot.722/N del 25/9/1993 di questo Ispettorato.


    Ecco il testo:


    Codesto Ministero, con riferimento alla precorsa corrispondenza, ha chiesto di conoscere, sulla base della documentazione inviata anche allo scrivente dalla Conferenza Episcopale Italiana, se possa essere riconsiderata la problematica relativa all’applicazione, nei confronti delle insegnanti di religione coniugate o con prole a carico, dell’art. 42 – 3 comma – del DPR 29/12/1973, n.1092, concernente l’aumento del servizio sino al massimo di cinque anni, ai fini del raggiungimento dell’anzianit necessaria per acquisire il diritto alla pensione.


    Al riguardo, si ribadisce quanto osservato nella precedente nota del 7/9/1993, n.117988, in ordine alla mancata previsione, nella normativa che disciplina il rapporto d’impiego del personale di che trattasi, dell’istituto delle dimissioni dal servizio, come di recente rilevato anche dal Consiglio di Stato, con decisione n.809 del 10 novembre 1993, nella quale stato precisato che ” l’insegnamento della religione conferito per incarico annuale dal Capo dell’istituto scolastico, inteso l’ordinario diocesano, e l’incarico cessa, durante l’anno scolastico, o per revoca dell’approvazione o dell’autorizzazione da parte dell’ordinario diocesano o per revoca disposta dal Capo d’istituto d’accordo con l’Autorit ecclesiastica “.


    Peraltro, va considerato che codesto Ministero, con circolari (nn. 127/1975, 71/1987 e 31/1988) ha individuato il carattere continuativo del rapporto d’impiego instaurato dagli insegnanti di religione delle scuole secondarie, qualora alla data di inizio dell’anno scolastico successivo a quello del conferimento del primo incarico annuale permangono i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la conferma dell’incarico annuale. stato, altres, precisato che in presenza continuata del possesso di tali requisiti, l’incarico conferito per l’anno in corso deve considerarsi automaticamente confermato per gli anni successivi.


    Pertanto, muovendo dalle sopra esposte considerazioni, lo scrivente ritiene che, pur in assenza di una specifica previsione normativa, possa essere consentita, esclusivamente nei confronti del personale citato, e non anche a favore del personale supplente annuale, la cessazione dall’incarico per dimissioni e, conseguentemente, l’applicazione, su richiesta delle interessate, del beneficio previsto dal menzionato art. 42 – 3 comma – del DPR n.1092/1973.



  • OM_128_1999.htm

    MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

    Ordinanza Ministeriale n. 128
    Prot. n. 6582


    Roma, 14 maggio 1999



    Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 1998/99.


    IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



    Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;


    Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;


    Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l’art.137;


    Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;


    Visto il R.D. 11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;


    Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l’ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;


    Visto il D. P.R. 12/2/1985, n. 1O4, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;


    Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;


    Vista la legge 5 giugno 199O, n. 148, sulla riforma dell’ordinamento della scuola elementare;


    Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;


    Visto il D.M.9.2.1979, relativo ai programmi, orari d’insegnamento e prove d’esame per la scuola media statale;


    Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;


    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione;


    Vista la legge 8.8.1995, n.352, concernente l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;


    Vista la legge 10.12.1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;


    Visto il D.P.R. 23.7.1998, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento;


    Visto il D.P.R. 24.6.1998, n.249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;


    Vista l’O.M. 11.2.1999, n.38, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l’anno scolastico 1998/99;


    ORDINA
    TITOLO I
    SCUOLA DELL’OBBLIGO


    Art. 1
    Scrutini ed esami nella scuola dell’obbligo



    1. Sono confermate le disposizioni di cui al testo coordinato dell’ordinanza ministeriale n.65 del 20 febbraio 1998 concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli istituti d’arte.


    TITOLO II
    ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
    Art.2
    Scrutini finali



    1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dall’ordinanza ministeriale riguardante il calendario scolastico.


    2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.


    3. Per la formulazione dei giudizi e l’assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell’art.78 e dell’art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall’art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all’incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo.


    4. Nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
    a – della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della o delle discipline sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);


    b – della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe.
    Nel prospetto degli scrutini affisso all’albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l’alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va precisato, altresì, che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma.


    5. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell’anno scolastico successivo, nel quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.


    6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.


    7. L’attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l’anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati.


    8. Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.


    Art.3
    Credito scolastico



    1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l’anno scolastico 1998-99, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell’ultima, della penultima e terzultima classe, rispettivamente, sulla base delle tabelle D, E ed A allegate al Regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.


    2. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.


    3. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.


    4. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l’indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.


    5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest’ultima deve essere, altresì, indicata l’eventuale promozione con debito formativo.
     Art. 4
    Valutazione degli alunni in situazione di handicap


    1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.


    2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.


    3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 2 e 3.


    4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.


    I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art.4 della presente Ordinanza.


    Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.


    In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 2 e 3,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.


    Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d’arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo – concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.38/1999.


    5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.2 e 3.


    6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.


    7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.


    8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.38/1999.


    9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.


    10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.


    Art. 5
    Esami di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di me



    1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti capi di istituto entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.


    2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.


    3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall’art.57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.


    4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell’istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l’assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave motivo , di terminare l’esame nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d’ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.


    5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.


    6. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d’idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.


    7. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Capo d’Istituto, sentito il Collegio dei docenti.


    8. Ferma restando l’unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.


    Art .6
    Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d’esame


    1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d’istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.


    2. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte, a norma dell’art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.


    3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.


    4. Per l’ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art.8.


    5. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l’anno in corso, il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.


    6. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.


    7. All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.


    8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.


    9. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell’art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto.


    10. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.


    Art. 7
    Esami di idoneità negli istituti tecnici aeronautici


    1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove – scritte, orali e pratiche – come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo.


    2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell’Istituto che, in caso di superamento dell’esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d’esame. La certificazione rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L’ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all’esito positivo delle prove selettive di cui all’art.2 del menzionato decreto ministeriale.


    Art. 8
    Esami di idoneità negli istituti professionali


    1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l’esame di idoneità.


    2. Per l’ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l’intervallo d’obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell’attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura , da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell’attività lavorativa.


    3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L’attività di formazione o lavorativa sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’attività lavorativa deve consistere in un’attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell’attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.


    4. La valutazione della rispondenza dell’attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell’ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.


    5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.


    Art.9
    Esami di idoneità negli Istituti d’Arte


    1. Per l’ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe dell’Istituto d’Arte, corso di ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d’Arte della sezione per la quale si richiede l’ammissione agli esami.
     


    Art. 10
    Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici


    1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell’art.198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.


    2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un docente già designato quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:
    a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;


    b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;


    c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;


    d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.


    3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i capi di istituto per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. All’istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e lega
    lmente riconosciuti, ai sensi dell’O.M. 30.1.1984.


    Art. 11
    Esami integrativi


    1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere in un’apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti artt.5, 6, 7, 8 e 9 esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.


    2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.


    3. L’ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell’attività lavorativa.


    4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d’arte, che intendano passare da una sezione all’altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.


    5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.


    Art. 12
    Esami di qualifica professionale.
    Requisiti di ammissione per gli alunni interni.


    1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai Capi d’Istituto, sentito il Collegio dei docenti.


    2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.


    3. Per gli esami di qualifica è consentita l’abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai sensi dell’art.2 della legge 10.12.1997, n.425.


    Art. 13
    Esami di qualifica professionale. Commissioni.


    1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell’istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.


    2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d’esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell’istituto non appartenenti all’Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.


    3. In caso di impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima.


    4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell’istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.


    5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.


    6. Alla nomina dell’esperto provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l’unione provinciale dei commercianti, l’unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell’istituto, con l’avvertenza che l’ esperto può essere nominato anche per più di una commissione.


    7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l’anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d’istituto dell’istituto medesimo.


    Art. 14
    Esami di qualifica professionale.


    1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.


    A – Prove strutturate e scrutinio.
    2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l’educazione fisica può essere prevista una prova pratica.


    3. Nel periodo indicato, in relazione all’impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l’orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d’istituto.


    4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.


    5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L’attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E’ altresì oggetto di valutazione l’attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l’anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell’ambito di programmi comunitari.


    6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l’ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.


    7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.


    B – Prove d’esame.
    1. L’esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l’acquisizione delle abilità richieste.


    2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l’accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.


    3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un “caso pratico ” che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell’area comune che dell’area di indirizzo.


    4. L’esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.


    5. Le prove d’esame possono dare diritto fino a 10 punti.


    6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:
    a – elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;


    b – approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d’esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.


    7. Poichè lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.


    8. Alla fine delle prove d’esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare ,in senso positivo o negativo, nell’ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell’esame di qualifica.


    9. L’alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.


    10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove.


    11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.15, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno e sulle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previste dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale e da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell’ultimo anno.


    C – Certificazioni
    1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.


    2. L’ attività svolta presso aziende viene riportata nell’apposito spazio previsto sul retro del diploma.


    3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.


    ART. 15
    Esami di qualifica professionale.
    Requisiti di ammissione per i candidati esterni


    1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L’attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L’attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza Per comprovare l’attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98. L’ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.


    2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.


    3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell’anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.


    4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.


    5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell’attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell’attività lavorativa indicata.


    6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.


    7. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.


    8. La responsabilità della valutazione dell’attività di lavoro, ai fini dell’ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d’esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.


    9. La commissione d’esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.


    10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall’art.362, comma 3, del D.L.vo 16.4.1994, n.267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.


    ART. 16
    Valutazione nei corsi post-qualifica


    1. Per la valutazione nell’area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.


    2. Bienni terminali integrati.
    Nei corsi post-qualifica attuati secondo l’ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell’area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.



    3. Corsi surrogatori.
    a) Soggetti preposti alla valutazione.
    Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell’area di indirizzo.


    b) Modalità della valutazione – Attestazione.
    Per l’area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all’acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all’apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.


    Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall’allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell’allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.


    In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell’anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati.


    In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento della abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell’anno.


    La valutazione relativa all’area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.


    Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell’intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.


    Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico.


    Nell’ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all’esame di Stato, poiché nell’anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l’alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.


    In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.


    L’area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.


    c) Al fine del rilascio dell’attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.


    Art. 17
    Esami di licenza di maestro d’arte


    1. Gli esami di licenza di maestro d’arte hanno inizio nel giorno stabilito dai Capi d’Istituto, sentiti i collegi dei docenti.


    2. I candidati esterni che, già in possesso della licenza di maestro d’arte, intendano sostenere le prove d’esame per il conseguimento della licenza di maestro d’arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.


    3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d’arte debbono essere state presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni ad un solo istituto.


    Art.18
    Esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne



    1. La sessione degli esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.


    2. Gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne sono regolamentati dalle specifiche disposizioni contenute, rispettivamente, nel R.D. n.1286 dell’11 agosto 1933, nel D.Lvo 16 aprile 1994, n.297, nell’O.M. del 29 marzo 1974 (scrutini ed esami nelle scuole magistrali); nell’O.M. del 30 gennaio 1984 (scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali).


    3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un’unica sessione estiva ed hanno inizio il 23 giugno 1999 con la prova di italiano; il 24 giugno 1999 si procede con quella di pedagogia; la prova scritta del 25 giugno 1999 sarà, rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta);tedesco (solo per la scuola di Bolzano);sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia).Le prove di plastica e di disegno hanno inizio il giorno 28 giugno 1999 e vertono sui programmi di esame indicati nell’allegato C al R.D. 11 agosto 1933,n.1286;le eventuali prove suppletive sono disciplinate dall’art.18, comma 13, dell’O.M. n.38 dell’11 febbraio 1999.


    4. Per le scuole magistrali convenzionate i candidati devono aver presentato la domanda di iscrizione all’esame abilitazione entro il termine del 30 novembre 1998, fissato dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni.


    5. I candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal R.D. 11.8.1933, n. 1286 (allegato “C”), devono aver presentato la domanda entro il termine del 30 novembre 1998, fissato dalla circolare citata nel precedente comma, sia per le Scuole magistrali statali, sia per le Scuole magistrali convenzionate.


    6. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere stata presentata al Ministero della Pubblica istruzione, Direzione Generale competente, entro il 30 novembre 1998, corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l’anno scolastico in cui le medesime furono sostenute.


    7. Il diploma di abilitazione è in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali, dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l’esito della predetta prova.


    8. Sono ammessi agli esami di abilitazione anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il 21^ anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.


    9. Per i candidati esterni che sostengono solo le prove culturali si prescinde dal compimento del 19^ anno di età purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da almeno un triennio.


    10. I candidati esterni possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell’art.137 del R.D. 26.4.1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.


    11. Le scuole magistrali convenzionate, ai sensi dell’art.10 dell’O.M. 30 gennaio 1984, possono accogliere fino a un massimo di 100 candidati, interni ed esterni, per ogni terza classe.


    12. Considerata la peculiarità della composizione delle commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Materne, il calendario degli esami, sia di idoneità che di abilitazione, sarà stabilito, ove necessario, d’intesa tra i rispettivi Presidenti, tenendo presente che le prove orali degli esami di idoneità, nel rispetto anche della precisazione contenuta nel comma 2° dell’art. 4 dell’O.M. 15.2.1996, n.79, dovranno avere la precedenza.


    TITOLO III
    SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI
    Art.19
    Scrutini ed esami di idoneità


    1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell’art.278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, con le seguenti modifiche e integrazioni.


    2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.


    3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.


    4. Non è consentita l’ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l’ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni).


    5. E’ consentita l’ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.


    6. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d’insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall’ipotesi sperimentale.


    Art. 20
    Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali


    1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.


    2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.


    3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.


    4. Le relative domande devono essere inoltrate al Preside dell’istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell’istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d’insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d’insegnamento.


    5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell’istituto presso il quale si chiede il passaggio , previa opportuna valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati.


    6. L’iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell’istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.


    7. Al fine di facilitare l’inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.


    Art. 21
    Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali


    1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.


    2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell’istituto di provenienza, non l’abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.


    3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.


    Art. 22
    Passaggio da una ad altra classe sperimentale


    1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21.


    Art. 23
    Alunni non promossi e candidati non promossi


    1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.


    2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l’ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:
    a) all’ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito nell’anno precedente;


    b) all’ultima classe di un corso di studi non sperimentale.


    3. Al fine di facilitare l’inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.


    4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell’ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:
    a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;


    b) a classi di liceo linguistico presso istituti legalmente riconosciuti.


    Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l’iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera a), l’ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.


    Nel caso in cui i suddetti chiedano l’iscrizione a classi di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste dal precedente art.20.


    TITOLO IV
    ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
    Art. 24
    Rinvio


    1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa rinvio all’O.M. n.38 dell’11.2.1999, richiamata in premessa.


    TITOLO V
    Art. 25
    Disposizioni generali


    1. Ai sensi dell’art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.


    2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d’esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d’esame. E’ data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l’intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.


    3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all’ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell’art.7 della legge 10.12.1997, n.425.


    4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali casi il Provveditore agli Studi può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.


    5. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l’opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.


    Art. 26
    Diplomi e certificati


    1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i Presidenti medesimi delegano il capo d’istituto sede d’esame al rilascio dei diplomi stessi.


    2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai Capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.


    3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del “certificato provvisorio” sono state abrogate dall’O.M. 25/1/1994, n. 18.


    4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall’art.16 della legge 4 gennaio 1968, n.15.


    Art. 27
    Accesso ai documenti scolastici


    1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al preside, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n.241, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il preside, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.


    2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 199O, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.


    3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, nè trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n.5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell’Adunanza Plenaria del 25-11-1996)


    4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 5OO da 1 a 2 copie, £. 1.OOO da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’istituto.


    5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.


    6. L’imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.


    7. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.



    IL MINISTRO

  • DPR 2 febbraio 1994, n.175 – Approvazione dell’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

    DPR 2 febbraio 1994, n.175

    Approvazione dell’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

     

    Il Presidente delle Repubblica

     

    Visto l’art.87 della Costituzione;

    Visto l’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

    Vista l’intesa intervenuta tra la Parti;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’universit e della ricerca scientifica e tecnologica;

     

    E M A N A

    il seguente decreto:

     

    Art.1

    1. Piena ed intesa esecuzione data allo scambio di note verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

     

    Dato a Roma, add 2 febbraio 1994

     

    SCALFARO

    Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Andreatta, Ministro degli affari esteri

    Colombo, Ministro dell’universit e della ricerca scientifica e tecnologica

     

    Visto, il Guardasigilli: CONSO

    Registrato alla Corte dei Conti l’11 febbraio 1994

    Atti di Governo, registro n.90, foglio n.14

     

    n.175

    Roma, 25 gennaio 1994

    NOTA VERBALE

    L’Ambasciata d’Italia presenta i suoi complimenti all’Eccellentissima Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – e, con riferimento all’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa:

    "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985, tra l’autorit scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751), hanno determinato quanto segue:

     

    Art.1

    Le parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, la disciplina "Sacra Scrittura".

     

    Art.2

    I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art.1, conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede, sono riconoscibili, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministero dell’universit e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento disposto previo accertamento della parit della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovr anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualit d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualit d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.

    Al predetto fine l’interessato dovr produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolt che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede".

     

    L’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l’occasione per rinnovare all’Eccellentissima Segreteria si Stato – Sezione rapporti con gli Stati – i sensi della sua pi alta considerazione.


     

    Eccellentissima Segreteria di Stato

    Sezione rapporti con gli Stati

    CITT DEL VATICANO

     

     

    * * *

     

    La Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – ossequia distintamente l’Eccellentissima Ambasciata d’Italia e, con riferimento alla nota verbale n.175, in data 25 gennaio 1994, relativa all’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l’onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa:

     

    "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985, tra l’autorit scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751), hanno determinato quanto segue:

     

    Art.1

    Le parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, n.2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, la disciplina "Sacra Scrittura".

     

    Art.2

    I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art.1, conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede, sono riconoscibili, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministero dell’universit e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento disposto previo accertamento della parit della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovr anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualit d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualit d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.

    Al predetto fine l’interessato dovr produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolt che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede".

     

    La Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – si vale della circostanza per rinnovare all’Ambasciata d’Italia i sensi della sua pi alta considerazione.

     

    Dal Vaticano, 25 gennaio 1994


     

    Eccellentissima Ambasciata d’Italia

    presso la Santa Sede

    ROMA

     

     


     

    NOTE

    Avvertenza:

     

    Il testo delle note qui pubblicato stato redatto ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restando invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

     

    Note alle premesse:

     

    – L’art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    – Il testo dell’art.10 dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge n.121/1985, il seguente :

    "Art.10 – 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorit ecclesiastica.

    2. titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra la Parti, conferiti dalle facolt approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

    Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

    3. Le nomine dei docenti dell’Universit cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorit ecclesiastica".

     

    Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dello scambio di lettere intervenuto tra il Cardinale Segretario di Stato ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernenti il reciproco consenso all’approvazione dell’intesa.

     

    Omissis

     

     
  • Circolare Ministeriale n.243 del 5/8/1993 – Prot. n.20371/JR Oggetto: OO.MM. n.331 del 30.10.1991 e n.375 del 30.11.1991 e successive modificazioni ed integrazioni




    Circolare Ministeriale n.243 del 5/8/1993 – Prot. n.20371/JR


    Oggetto: OO.MM. n.331 del 30.10.1991 e n.375 del 30.11.1991 e successive modificazioni ed integrazioni, relative al conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica – ulteriori modifiche ed integrazioni.


     


    Si trasmette l’O.M. n.242 del 5/8/1993 con la quale, a seguito delle innovazioni normative disposte dall’art. 6 del D.L.vo 12.2.1993 n.35, sono state apportate modifiche ed integrazioni ai relativi articoli dell’ordinanza ministeriale citata in oggetto.


    In particolare si richiama l’attenzione su:


    – l’integrale sostituzione dell’art. 1 con il quale viene disciplinato il conferimento delle nomine di competenza del provveditore agli studi (supplenze annuali e supplenze temporanee sino al termine delle attivit didattiche) e delle nomine di competenza del capo d’istituto (supplenze temporanee);


    – le modifiche ed integrazioni all’art. 15 in ordine alle operazioni di assegnazione di sede per le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attivit didattiche;


    – le modifiche ed integrazioni al titolo V “esperti” (art. 30 e seguenti) in relazione all’entrata in vigore del D.M. 28.5.1992 (istituzione di nuove classi di concorso).


    Si segnala, infine, che nulla innovato per quanto concerne il conferimento di incarichi e di supplenze annuali agli insegnanti di religione, per i quali continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 12.2.1993 n.35.



  • Circolare Ministeriale n.185 dell’8/5/1993 – Oggetto: Applicazione art. 1 D.L. n.384/1992 , convertito nella Legge n.438/1992 – Revoca dell’idoneità all’insegnamento per un docente incaricato di religione




    Circolare Ministeriale n.185 dell’8/5/1993


    Oggetto: Applicazione art. 1 D.L. n.384/1992, convertito nella Legge n.438/1992 – Revoca dell’idoneità all’insegnamento per un docente incaricato di religione


    Si trascrive, per opportuna conoscenza a norma, la nota n.130170 del 12 maggio 1993 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. relativa all’oggetto:


    “Codesto Ministero ha chiesto di conoscere se nei confronti di un insegnante di religione cattolica, al quale il Vicario di Roma ha revocato l’idoneit all’insegnamento a decorrere dal 15 ottobre 1992, debba trovare applicazione il D.L. n.384/1992, convertito nella L. n.438/1992, che ha sospeso fino al 1 gennaio 1994 la corresponsione dei trattamenti di quiescenza nei casi di pensionamenti anticipati.


    stato, altres, evidenziato che si in presenza di un caso particolare per il quale trovano applicazione l’art. 6 della L. n.824/1930 ed il punto 2.5 del D.P.R n.751/1985, concernenti la facolt dell’Ordinario Diocesano, d’intesa con le Autorit scolastiche italiane, di concedere e di revocare la nomina degli insegnanti di religione cattolica.


    Infatti, il rapporto d’impiego venuto a cessare, a seguito della decisione della citata Autorit Ecclesiastica, a prescindere dalla volont dell’interessato.


    Al riguardo lo scrivente ritiene che il caso rappresentato non possa essere ricondotto in alcuna delle deroghe espressamente stabilite dall’art. 1, comma 2, della normativa gi citata concernente la sospensione dei pensionamenti anticipati.


    Pertanto, essendo il rapporto d’impiego venuto a cessare successivamente all’entrata in vigore del citato art. 1 del D.L. n.384/1992, convertito nella legge n.438/1992, l’insegnante in questione potr percepire il trattamento di quiescenza, ove spettante, a decorrere dal 1 gennaio 1994″.



  • Stato Giuridico – XIII Legislatura

    stato giuridico degli insegnanti di religione

    123.gif (2828 byte) la legislatura è finita, ma … otterremo lo stato giuridicointervista con il segretario nazionale ruscica

    anche l’ultima mediazione è stata rifiutata.

     

     123.gif (2828 byte) giovedì 8 marzo 2001: il presidente della repubblica, ciampi firma il decreto di scioglimento delle camere. l’approvazione dello stato giuridico degli idr è rinviato alla prossima legislatura. ricominciare daccapo la battaglia non ci spaventa; ricominciare una nuova fatica ci trova ancora più pronti e caparbi. appena sarà insediato il nuovo parlamento avvieremo con maggiore sollecitudine e  determinazione le opportune iniziative per arrivare all’approvazione di un equilibrato stato giuridico dei docenti di religione.     

    martedì 6 marzo 2001: la provincia autonoma di trento approva lo stato giuridico dei docenti di religione.

    123.gif (2828 byte) mercoledì 28 febbraio 2001: il comitato ristretto si riunisce dalle 13,20 alle 13,30 e chiude con un nulla di fatto. i diesse non vogliono la legge.

    mercoledì 28 febbraio 2001: il comitato ristretto riprende l’esame del pdl 7238.

    123.gif (2828 byte) mercoledì 14 febbraio 2001: salta la riunione del comitato ristretto sul pdl 7238. ufficialmente a causa del protrarsi dell’elezione dell’ing. bufalini a presidente dell’inpdai. la prossima settimana decisione dei capigruppo sull’iter del pdl 7238.

    martedì 13 febbraio 2001: rinviato al 14 febbraio 2001 l’esame del pdl 7238 in sede di comitato ristretto.

    123.gif (2828 byte) giovedì 8 febbraio 2001: rinviato al 13 febbraio 2001 l’esame del pdl 7238 in sede di comitato ristretto.

    mercoledì 7 febbraio 2001: il comitato ristretto ha chiuso i lavori con un nulla di fatto. domani si riunirà l’ufficio di presidenza per decidere sul proseguo dei lavori. 

    123.gif (2828 byte) mercoledì 7 febbraio 2001: si riunirà il comitato ristretto per l’esame degli emendamenti presentati alle proposte di legge c7238, approvata dal senato, ed abbinate, sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.

    31 gennaio 2001: la xi commissione dà l’incarico ad una commissione ristretta di valutare gli emendamenti presentati. (resoconto del 31 gennaio 2001).

    123.gif (2828 byte) 30 gennaio 2001: il vice presidente della camera, carlo giovanardi, ritira l’emendamento dei dieci anni sostitutivi della laurea e ringrazia della opportuna segnalazione. (risposta di giovanardi)

    26 gennaio 2001: ad oggi  sono stati già presentati dalle diverse forze politiche circa 130 emendamenti. la maggioranza degli emendamenti si articola sulle proposte presentate dallo snadir. altri emendamenti propongono la sostituzione della laurea con dieci anni di insegnamento. questa proposta ci trova in disaccordo perché la riteniamo assolutamente inadeguata a risolvere in modo vero e reale le legittime richieste dei 24.000 docenti di religione già in servizio. lo snadir mette in guardia i parlamentari dal tentare di risolvere la questione dello stato giuridico con interventi poco adeguati e certamente penalizzanti per una larga fascia della categoria. (lettera del 26 gennaio 2001).

    123.gif (2828 byte) 24 gennaio 2001: rinviata la discussione alle sedute del 31 gennaio e 1° febbraio 2001.

    23 gennaio 2001 ore 18,00: scade il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl n.7238. termine prorogato alle ore 14.00 del 30 gennaio 2001.

    123.gif (2828 byte) 18 gennaio 2001: al ddl n.7238 viene abbinata la petizione n.1731 presentata dallo snadir.  gli onorevoli delfino (cdu), sestini (fi), bastianoni (ri), rodeghiero (lnp), saonara (pdu) hanno sottolineato la necessità di modificare l’artt. 5 del ddl n.7238 (resoconto 18 gennaio 2001). rinviata la discussione alle sedute del 23-24-25 gennaio p.v.

    lapo pistelli al segretario dello snadir, ruscica: lo stato giuridico degli idr va risolto nel modo più equo e giusto possibile (lettera del 17 gennaio 2001).

    123.gif (2828 byte) 16 gennaio 2001: la presidenza della cei:"ai docenti di religione, ai quali esprimiamo viva gratitudine, assicuriamo il nostro impegno sui vari problemi che attendono una soluzione, in particolare per il loro stato giuridico. auspichiamo che si giunga ad una sollecita definizione dell’atteso provvedimento, purché non si esigano oggi dai docenti in servizio da molti anni titoli ingiustificati.

    16 gennaio 2001: interviene l’onorevole aprea (fi) in xi commissione. l’esame viene rinviato alle sedute del 18 – 23-24-25 gennaio p.v. (resoconto 16 gennaio 2001; calendario lavori xi commissione: gennaio-febbraio 2001).

    123.gif (2828 byte) riprende la discussione in xi commissione il 16 gennaio 2001.

    12 gennaio 2001: lo snadir precisa all’onorevole pistelli ed agli altri onorevoli della xi commissione lavoro che «organizzare, esprimere e manifestare ai nostri eletti parlamentari il riconoscimento dei nostri diritti non equivale ad “influenzare l’attività parlamentare”, perché “in realtà” intendono offrire un contributo alla “maggioranza e alla commissione” “chiamate a trovare una soluzione equa ad un problema irrisolto ormai da anni. e la richiesta dei 24000 idr non è una richiesta che privilegia una minoranza di potere richiedendo favori privati e/o lesivi di interessi comuni, come si addice ad una lobby. gli idr richiedono soltanto l’applicazione di un diritto costituzionale da riconoscere a tutti i lavoratori.» (lettera agli onorevoli)

    123.gif (2828 byte) 9 gennaio 2001: la xi commissione della camera inizia a discutere sul testo di legge approvato in senato sullo stato giuridico dei docenti di religione. i deputati, angela napoli (an), antonino loddo (i democratici), ercolino duilio  e lapo pistelli(ppi) hanno evidenziato il danno che ne verrebbe ai docenti di religione già in servizio qualora il testo venisse approvato così come è stato deliberato dal senato. non sono condivisibili le richieste della laurea statale, del concorso per esami e la riduzione dal 70 al 60% della dotazione organica. (resoconto del 9 gennaio 2001).

     

    riprende la discussione in xi commissione il 9 gennaio 2001.

     

    123.gif (2828 byte) giovedì 14 dicembre 2000: inizia la discussione in xi commissione. il relatore onorevole stelluti illustra (resoconto del 14/12/2000) i progetti di legge presentati alla camera e il pdl n.7238 già approvato in senato.

     

    rinviato a giovedì 14 dicembre 2000 la discussione sul progetto di legge c7238 sullo stato giuridico degli insegnanti di religione. relatore è stato nominato l’on.le stelluti carlo (democratici di sinistra-ulivo).

     

    123.gif (2828 byte) mercoledì 13 dicembre p.v. inizierà l’esame del progetto di legge c7238, già approvato dal senato, in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

    il 1° dicembre 2000 è stata annunziata alla camera la presentazione della petizione popolare ed è stata assegnata con il n.1731 alla xi commissione permanente.

     

    123.gif (2828 byte) rinviata la discussione sul ddl n.7238 sullo stato giuridico degli idr. la commissione lavoro della camera doveva nei giorni 6 e 7 dicembre p.v. nominare il relatore. qualche difficoltà in commissione per trovare un parlamentare della maggioranza disponibile al compito di relatore.

     

    mercoledì 29 novembre 2000 lo snadir ha consegnato  alla camera le centomila firme raccolte a sostegno della petizione popolare emendativa del ddl. n. 7238 sullo stato giuridico dei docenti di religione, assegnato in sede referente alla xi commissione della camera.

     

    123.gif (2828 byte) la commissione lavoro della camera ha deliberato di discutere mercoledì 6 dicembre p.v. sul disegno di legge sullo stato giuridico degli idr. sarà nominato il relatore.

     

    questi gli emendamenti che vogliamo. lo snadir ufficializza (durante i lavori del 2° convir 2000 tenutosi il 30 ottobre u.s. a napoli) la richiesta degli indispensabili emendamenti  al ddl n.7238 necessari per salvaguardare i legittimi diritti dei docenti di religione. 

     

    123.gif (2828 byte)  invito ai componenti della xi commissione lavoro ad approvare un testo di legge opportunamente rivisto e “aggiustato” per dare ai docenti di religione ciò che spetta loro in forza della professionalità acquisita

     

    123.gif (2828 byte) il 25 settembre 2000 il presidente della camera, on.le luciano violante, ha stabilito che la competenza primaria attinente il progetto di legge n.7238 sullo stato giuridico dei docenti di religione  rimane alla xi commissione lavoro. poiché il progetto di legge investe anche la competenza della vii commissione istruzione, il presidente ha stabilito che venga acquisito anche il parere della vii commissione ( entro 8 giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato) prima della discussione in aula. comunicazione del 25 settembre 2000.

     

    123.gif (2828 byte) il consiglio permanente della cei (18-21 settembre 2000) ha dichiarato che il ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione è ingiustamente discriminatorio nella parte che richiede la laurea statale anche in sede di prima applicazione 

     

    123.gif (2828 byte) 19 settembre 2000: la vii commissione istruzione ha deliberato  di sollevare il conflitto di competenza sul disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione. ai sensi dell’art.72, comma 4 del regolamento della camera la questione di competenza insorta tra la commissione lavoro e quella dell’istruzione sarà deferita al presidente della camera. questi, se lo riterrà opportuno potrà sottoporre la questione alla giunta per il regolamento.

     

    123.gif (2828 byte) in questo numero di professione i.r. 5/2000

    • bidonati – quando i politici sconoscono coerenza e serietà 

    • una soddisfazione limitata

    • la discussione in aula al senato

    • ordinanza sui concorsi per titoli per personale ata: una soluzione per gli idr??????

    • una petizione per sostituire l’ingiusto articolo 5 del testo di legge approvato al senato sullo stato giuridico dei docenti di religione

    • il miracolo de i democratici

     

    123.gif (2828 byte)  il testo di legge sullo stato giuridico appena approvato al senato è stato assegnato alla 11^ commissione lavoro pubblico e privato della camera dei deputati in sede referente in data 25 luglio 2000 con il seguente numero c. 7238. l’assegnazione è stata annunciata nella seduta n.769 del 25 luglio 2000. l’esame del testo inizierà tra la fine di settembre e i primi di ottobre p.v.

     

    123.gif (2828 byte) 19 luglio 2000: approvato il disegno di legge sullo stato giuridico (v.  testo legge ) dei docenti di religione (resoconto n.889). ad assistere i lavori dai parlamentari anche oggi soltanto i rappresentati dello snadir (prof. pasquale troìa, prof. edoardo basile, prof.ssa maria rosa incontrera, prof. giuseppe pace, prof.ssa anna spatola). fino a metà mattinata di oggi abbiamo tentato di contattare diversi parlamentari della maggioranza al fine di far recedere dalla loro ostinata determinazione. successivamente abbiamo inviato una lettera di protesta. il maxi emendamento a firma dei popolari, dei ds, dei i democratici, di r.i., del centro riformatori e della svp prevedono anche in sede di prima applicazione la laurea statale per partecipare al concorso ordinario per esami e titoli al fine di poter essere immessi in ruolo. e’ chiaro che nascondersi dietro il dito del riconoscimento della licenza in teologia come laurea statale non risolverebbe il problema. infatti, come recita il comma 4 dell’art.5 del bando di concorso per titoli ed esami della scuola secondaria di 1° e 2° grado la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche è utile per partecipare ai concorsi dove è richiesta la laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa l’abilitazione soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti dall’autorità ecclesiastica. chiaramente i colleghi di scuole materna ed elementare non dormono sonni tranquilli. infatti i tantissimi colleghi senza laurea, ma in possesso del titoli di magistero, potranno partecipare al concors

  • Circolare Ministeriale prot.56/96 del 27/05/1996 – Direzione generale del personale e degli aa.gg. e amm.vi



    Circolare Ministeriale prot.56/96 del 27/05/1996 – Direzione generale del personale e degli aa.gg. e amm.vi


     


    Oggetto: Trattamento economico idrc


    <<Pervengono a questo ufficio reiterate richieste di intervento in ordine alla interpretazione delle norme relative al trattamento economico da corrispondere agli insegnanti di religione cattolica.


    Ci stante, si riporta, di seguito, una breve sintesi della problematica e delle conseguente interpretazione da ritenere ufficiale e, in quanto tale, applicabile in tutti i casi di pertinenza del Provveditorato agli studi.


    L’art. 53 ultimo comma della L. 11.7.1980 N. 312 dispone che, ai docenti in argomento, dopo 4 anni di insegnamento deve essere riconosciuto il diritto alla progressione di carriera, “con l’obbligatoriet di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.


    Discende, da quanto sopra, che le condizioni necessarie ed indispensabili per il riconoscimento del diritto di carriera sono cos sintetizzabili :



    1. una attivit di insegnamento non inferiore a 4 anni
    2. un incarico nel successivo 5 anno che comporti il trattamento di cattedra.

    In ordine alla condizione richiesta sub lettera a), con CM 254 del 10.09.1980 prot. 7297/124/SR venne precisato :



    1. Nei 4 anni di insegnamento richiesti per acquisire il diritto alla progressione di carriera vanno conteggiati anche quelli di cui l’attivit stata prestata in modo discontinuo o ad orario parziale, e ci per l’ovvio motivo che non potevano introdursi surrettiziamente in via amministrativa limitazioni non previste dalla legge ;
    2. per quanto concerne invece la condizione richiesta sub lettera b) si sottolinea come a seguito della entrata in vigore dell’art.3 comma 7 del DPR 23.8.88 N.399, il requisito del trattamento di cattedra sub una modifica nel senso che il limite minimo delle 12 ore settimanali richiesto per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, venne considerato sufficiente per le scuole secondarie qualora fosse “stato imposto da ragioni strutturali” (rif. CM 77 del 24.3.90).

    Da quanto fin qui esposto, appare evidente come le condizioni sopra richiamate vengono a costituire i requisiti mancando i quali gli interessati non possono aspirare come precisato, ad una progressione di carriera e , conseguentemente, il miglioramento del trattamento economico dei medesimi non pu che articolarsi su aumenti biennali.


    L’acquisizione del diritto alla progressione in argomento tuttavia, non da ritenersi permanente talch, qualora in uno degli anni successivi l’insegnamento di riduca, per le scuole materne ed elementari ad un orario inferiore alle 12 ore settimanali per motivi non strutturali, in quell’anno non solo la progressione rimane sospesa ma, qualora in prosieguo di tempi all’interessato venga nuovamente attribuito un orario settimanale tale da giustificare il ripristino della pi volte citata progressione, l’anno di cui sopra non pu essere conteggiato nella anzianit da valutare per l’attribuzione dei miglioramenti economici.


    Alla luce di quanto sopra esposto, si pu sinteticamente concludere che, dopo i primi 4 anni di insegnamento ai docenti di religione deve essere riconosciuto il diritto alla progressione di carriera ai cui fini concorrono tutti gli anni nei quali gli interessati hanno prestato servizio per un orario settimanale non inferiore alle 12 (scuole materne ed elementari) od alle 18 (scuole secondarie) salvo che, per quest’ultimo caso, l’orario settimanale si sostanzi in un numero di ore tra le 12 e le 18 per motivi strutturali.


    Il direttore Generale.



  • Circolare Telegrafica n.158 del 26.04.1996 – Prot. n.20962/LM – 0ggetto:Insegnanti religione cattolica. Applicazione art.47, comma 7, C.C.N.L.




    Circolare Telegrafica n.158 del 26.04.1996 – Prot. n.20962/LM


    0ggetto:Insegnanti di religione cattolica. Applicazione art.47, comma 7, C.C.N.L..


    Con C.M. n.302 del 29.09.1995, relativa at assunzione insegnanti religione cattolica mediante contratto incarico annuale, est stata richiamata attenzione su disposizione contenuta art.47, comma 7 recente C.C.N.L. personale comparto Scuola, in base at cui rapporto lavoro insegnanti in parola viene costituito, sempre previa intesa con Ordinario diocesano, “possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.


    Con riferimento at ulteriori quesiti pervenuti in proposito, at integrazione istruzioni fornite con predetta C.M. n.302/95, precisasi quanto segue.


    In attuazione citato art.47, comma 7, C.C.N.L., Capi Istituto, nel segnalare – possibilmente entro 15 giugno di ogni anno – esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, at fini prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola et per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti at orario d’obbligo previsto, per ciascun tipo scuola, da art.41 C.C.N.L..


    Richiamasi attenzione, tuttavia, su circostanza che formulazione pi volte richiamata disposizione contenute art.47, comma 7, est tale da far escludere che possa darsi luogo at risoluzione rapporto lavoro docenti gi in servizio at orario ridotto at fine portare altri at orario intero.


    Infatti, come segnalato con menzionata C.M. n.302/95, cui indicazioni afferenti docenti at tempo parziale applicansi anche nei prossimi anni scolastici, in considerazione attuazione gradualit prevista dal pi volte detto art.47, comma 7, occorre tendere, in ambito ciascuna scuola, at prevista configurazione posti insegnamento religione cattolica con numero ore corrispondente at orario obbligatorio docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato utilizzando esclusivamente ore che, man mano si rendano disponibili (per quiescenza, dimissioni volontarie o altri motivi) in medesima scuola.


    Limitatamente at dette ore, in sede raggiungimento intesa con Capi Istituto, atteso fenomeno contrazione classi e at fine sistemazione eventuali docenti religione perdenti posto, Ordinario diocesano potest proporre eventuali raggruppamenti orari su pi scuole – in via eccezionale, anche inferiori at quelli corrispondenti at orario obbligo -, operati in base criteri viciniorit et raggiungibilit sedi previsti per costituzione posti et cattedre orario


    SS.LL. sunt pregate riprodurre presente circolare et inviarla at Capi istituzioni scolastiche rispettive circoscrizioni.