Autore: maurizio

  • Circolare Ministeriale n.366 Prot. n.939 del 24/7/1996 – Oggetto: Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare con orario ridotto di insegnamento.




    Circolare Ministeriale n.366 Prot. n.939 del 24/7/1996


    Oggetto: Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare con orario ridotto di insegnamento.


    Con C.M. n.308 in data 5.11.1994 stato chiarito che anche per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole elementari l’orario di insegnamento costituito da 24 ore settimanali di attivit didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica.


    A seguito della predetta circolare sono pervenuti ulteriori quesiti concernenti lo svolgimento della programmazione didattica da parte degli insegnanti di religione cattolica con nomina inferiore all’orario intero.


    Al fine di definire, in relazione al numero di ore di programmazione didattica da retribuire, la posizione dei docenti di religione cattolica aventi un orario inferiore alle 22 ore settimanali, da ritenere che utile elemento di riferimento possa essere costituito dalla previsione contenuta nell’art. 3, comma 7 del DPR 23.8.1988, n.399, secondo cui i docenti di religione cattolica con un orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari hanno titolo alla progressione economica. Conseguentemente, si pu ritenere che tale categoria di docenti sia assimilabile, per gli aspetti qui esaminati, a quella dei docenti di ruolo o comunque con orario intero.


    Pertanto, in relazione al ridotto carico orario si dispone che i docenti di religione cattolica con 12 ore settimanali prestino servizio per un’ora aggiuntiva da destinare alla programmazione didattico – educativa.


    Per le fasce orarie intermedie la programmazione didattica dovr essere ovviamente effettuata in proporzione al numero delle ore di insegnamento prestate.


    Tutto ci premesso, la distribuzione complessiva delle ore di programmazione didattica da effettuare da parte dei docenti di cui trattasi risulta determinata come segue:


     







































    numero classi


    numero ore


    numero ore programmazione


    numero ore retribuite


    11


    22


    2


    24


    10


    20


    2


    22


    9


    18


    2


    20


    8


    16


    1


    17


    7


    14


    1


    15


    6


    12


    1


    13


     


    I direttori didattici avranno cura di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro provvedendo ad includervi anche le ore di programmazione come sopra determinante.


    I docenti con nomina di insegnamento fino a 10 ore settimanali sono invece tenuti ad effettuare la programmazione didattica nell’ambito delle attivit funzionali all’insegnamento con esclusione di qualunque retribuzione aggiuntiva.


    La presente circolare, stata concordata con il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.



  • Circolare Telegrafica prot. 13796 del 24 novembre 1995 – Oggetto: Disciplina delle assenze dal servizio applicabile agli insegnanti di religione che si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88.




    Circolare Telegrafica prot. 13796 del 24 novembre 1995


    Oggetto: Disciplina delle assenze dal servizio applicabile agli insegnanti di religione che si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88.


    In riferimento alla nota prot. n.78985 dell’11/10/1995 di codesto Ufficio concernente il quesito indicato in oggetto, si fa presente che, ad avviso delle scrivente, ai docenti assunti con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, i quali si trovino nelle condizioni previste dall’art.3, comma 6, del DPR n.399/88, debbono applicarsi, giusta quanto stabilito dall’art.25, primo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le disposizioni in materie di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo le specificazioni di cui ai commi 2, 16 e 17 del medesimo art.25 del contratto.


    Da quanto sopra consegue, in particolare, che anche nei confronti degli insegnanti di cui trattasi continuano a valere le istruzioni fornite con C.M. n.214 del 25/7/1986 relativamente ai criteri per la determinazione dell’indennit di maternit di cui all’art.l5 della legge 30/12/1971, n.1204.


    C.M. n.214 del 25 luglio 1986


    Questo Ministero ha avuto modo di rilevare che non tutti gli Uffici dipendenti adottano criteri univoci in materia di corresponsione al personale docente e non docente non di ruolo delle indennit di maternit previste dall’art.l5 della legge 30/12/1971, n.1204.


    Allo scopo di pervenire ad una concreta ed uniforme applicazione della citata disposizione, si ritiene opportuno fornire le seguenti puntualizzazioni in ordine ai criteri cui occorre attenersi nel calcolo delle predette indennit di maternit.


    Ai fini della determinazione della misura delle indennit giornaliere previste dal citato art. l5 della legge 1204/71, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nel successivo art.16 della medesima legge n.1204.


    In base a tali disposizioni, la retribuzione giornaliera, cui le predette indennit devono rapportarsi, in misura dell’80 o del 30% (a seconda che trattasi, rispettivamente, di indennit da corrispondere in caso di astensione obbligatoria dal lavoro ovvero di astensione facoltativa), si ottiene dividendo per 30 L’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria per maternit: ci, peraltro, relativamente all’indennit di cui al primo comma dell’art.l5, indipendentemente dal fatto che venga corrisposta in costanza del rapporto d’impiego ovvero dopo l’estinzione del medesimo (primo e secondo comma dell’art.l7 della legge n.1204/71.


    Qualora la dipendente non di ruolo non abbia prestato servizio nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro ovvero, nel medesimo periodo, abbia prestato servizio per un numero di giorni inferiore al mese, le indennit da corrispondere alla lavoratrice madre debbono essere rapportate – in misura dell’80 o del 30 per cento – alla retribuzione che I ‘interessata avrebbe percepito ” nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro “, qualora in detto periodo fosse stata in servizio.


    In tal senso si sono pronunciati sia il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sia il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP.


    Tutte le istruzioni, in precedenza impartite in materia, incompatibili con le indicazioni di cui alla presente circolare devono ritenersi abrogate.



  • Circolare telegrafica n. 302 del 20 settembre 1995 – Oggetto: Insegnanti di religione cattolica. Assunzione mediante contratto di incarico annuale




    Circolare telegrafica n. 302 del 20 settembre 1995


    Oggetto: Insegnanti di religione cattolica. Assunzione mediante contratto di incarico annuale


    Riferimento quesiti pervenuti in merito at instaurazione rapporto impiego insegnanti di religione precisasi che detti insegnanti vengono assunti secondo disciplina prevista da art. 309 D.L.vo 297/1994 mediante contratto incarico annuale che intendesi confermato qualora permangano condizioni et requisiti prescritti da vigenti disposizioni di legge. Rapporto lavoro insegnanti religione cattolica viene costituito secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5, del D.P.R. 16.12.1985 n. 751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente at ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente at orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 47, commi 6 et 7, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola).


    Ci significa che per docenti gi in servizio per anno scolastico 1994/95 est possibile mantenere rapporto impiego at orario parziale. Nel caso in cui per dimissioni volontarie, quiescenza o altri motivi, si rendano disponibili ore d’insegnamento, queste vanno assegnate, prima di procedere at nuova assunzione, ai docenti di religione gi in servizio.



  • Circolare Ministeriale n.374 del 04 settembre 1998 – Insegnamento della religione nella scuola elementare

    Circolare Ministeriale n.374 del 4 settembre 1998


     


    Oggetto: Insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare


    Con riferimento ai quesiti pervenuti si precisa che insegnamento della religione cattolica da parte di personale specificamente incaricato non modifica gli obblighi di servizio degli insegnanti titolari nelle classi interessate ne incide sulla determinazione dell’organico funzionale d’istituto.


    Gli obblighi di servizio dei docenti indisponibili a impartire l’insegnamento in oggetto restano, infatti, disciplinati dall’art.41 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente modificato e integrato dai successivi contratti decentrati sull’utilizzazione del personale.


    Per quanto riguarda le disposizioni contenute nella circolare n.14 del 22 gennaio 1991 concernente istruzioni a carattere permanente per l’applicazione del D.P.R. 23/611990 n. 202 si precisa altres che l’obbligo per i docenti di ciascun circolo didattico di produrre entro il 15 marzo una dichiarazione di disponibilit ad impartire l’insegnamento della religione cattolica o di revoca della medesima deve intendersi riferito, per gli anni scolastici successivi a quello di prima applicazione della nuova normativa pattizia, solo all’eventuale dichiarazione di revoca della disponibilit originaria, secondo la formulazione letterale del punto 2.6 del medesimo D.P.R. n. 202/90, finch sussistano i requisiti d’idoneit all’insegnamento in oggetto.


    Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di disponibilit resa successivamente a quella dl indisponibilit, le esigenze di salvaguardia della continuit didattica e la necessita di rendere possibile una progettazione pluriennale nell’utilizzo delle risorse professionali fanno ritenere opportuno limitarne l’acquisizione, da parte dei direttori didattici (entro il 15 marzo), ai soli anni precedenti quelli d’inizio, per i singoli docenti interessati, di ciascun ciclo della scuola primaria.


    Si comunica infine che la suddetta C.M. n. 14 de 1991 nella parte in cui prescrive che i direttori didattici trasmettano gli elenchi dei docenti dichiaratisi disponibili ai Provveditori agli Studi entro il 30 marzo, e che questi li inoltrino agli ordinari diocesani competenti per il riconoscimento dell’idoneit, deve intendersi superata dall’art.309, comma 2, del Testo Unico n. 297/94, che attribuisce ai direttori didattici la competenza a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con gli insegnanti di religione cattolica; , pertanto, opportuno che, per evidenti ragioni di speditezza i suddetti elenchi siano trasmessi direttamente all’ordinario diocesano da ciascun dirigente scolastico.


    Si prega di assicurare la tempestiva diffusione della presente, al fine di evitare iniziative e decisioni inopportune, o in contrasto con la normativa in vigore, da parte dei dirigenti dei circoli didattici.


    Il Ministro

  • Circolare Ministeriale n. 119 del 6 aprile 1995 – Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Integrazioni e modifiche alle CC.MM. 363/94 e 49/95




    Circolare ministeriale n. 119 del 6 aprile 1995


    Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Integrazioni e modifiche alle CC.MM. 363/94 e 49/95


     


    (….)


    1.4. In relazione alla disposizione della precedente circolare n.363 del 22/12/1994, che prevede l’iscrizione d’ufficio e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all’art.310 – quarto comma – del D.Lvo 16/04/1994, n.297 permane salvo diversa espressa volont, come previsto dal punto 2.1 b) dell’Intesa tra CEI e Ministero Pubblica Istruzione.


    (….)



  • Circolare Ministeriale n.327 prot.7632/DN del 21/11/1994 – Oggetto: Legge 24 dicembre 1993 n.537- art. 3 – commi 37 e 39 – Applicazione nei confronti del personale della scuola



    Circolare Ministeriale n.327 prot.7632/DN del 21/11/1994


     


    Oggetto: Legge 24 dicembre 1993 n.537 – art. 3 – commi 37 e 39 – Applicazione nei confronti del personale della scuola


     


     


    Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti da parte dei provveditorati agli studi e delle istituzioni scolastiche relativi sull’applicazione delle disposizioni di cui all’oggetto. Il personale della scuola. nella parte in cui esse introducono innovazioni nella disciplina del congedo straordinario.


    Al riguardo la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi di questo Ministero, con circolare n. 210 (prot. n. 5569) del 5 luglio 1994 ha impartito disposizioni applicative delle citate norme con riferimento agli aspetti comuni sia al personale del comparto ministeri che a quello del comparto scuola.


    Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti relativamente ad alcuni aspetti specifici quali sono emersi dai quesiti posti dagli uffici scolastici provinciali.


    Si comunica, pertanto, che il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., con nota n. 133674 del 21 giugno 1994, ha chiarito che le disposizioni di cui ai commi 37 e 39 dell’art.3 della citata Legge n.537/1993 non trovano applicazione nei confronti del personale non di ruolo della scuola.


    Si rende noto, inoltre. che lo stesso Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., con lettera n.l48166 del 3 giugno 1994, ha chiarito che il singolo giorno di congedo straordinario, potendosi configurare alla stregua del periodo minimo di tempo ininterrotto computabile ai fini dell’assenza in questione, va assoggettato alla riduzione di un terzo prevista dal comma 39 dell’articolo 3 della pi volte citata legge n. 537/1993


    Si da’ notizia, infine, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – Ufficio legislativo – con telefax n. 29723/94/l3.316 del 17 marzo 1994, diretto all’Universit degli Studi di Napoli, ha espresso l’avviso che in luogo del congedo straordinario per un solo giorno l’interessato possa legittimamente chiedere, in caso di malattia. anche l’aspettativa per infermit. In tal caso per deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, onde consentirgli di mettere in condizione l’Unit Sanitaria Locale competente per territorio di effettuare la visita di controllo medico legale entro lo stesso giorno. Da ci discende che, in caso di mancata tempestiva richiesta di fruizione di aspettativa per motivi di salute, l’interessato, va collocato in congedo straordinario per motivi di salute.


    La presente circolare stata concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P..


    I Provveditori agli Studi, i Sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano e gli Intendenti Scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle localit ladine sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza per gli adempimenti di competenza e perch sia portata a conoscenza del personale dipendente.



  • Circolare Ministeriale n. 308 Prot.6872/DN del 5.11.1994 – Oggetto: Insegnanti di Religione Cattolica nella scuola elementare – orario di insegnamento.




    Circolare Ministeriale n. 308 Prot.6872/DN del 5.11.1994


    Oggetto: Insegnanti di Religione Cattolica nella scuola elementare – orario di insegnamento.


     


    Numerosi quesiti, anche nelle vie brevi, sono stati proposti al fine di conoscere se gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole elementari siano tenuti o meno ad effettuare, nell’ambito dell’orario di insegnamento, la programmazione didattica di cui all’art.9 della legge n.148/1990.


    Al riguardo, considerato che l’art.309 del vigente T.U. 16.4.1994, n.297 prevede che i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, si deve convenire che anche per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole suddette l’orario di insegnamento costituito da 24 ore settimanali di attivit didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti in ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.


    Si conferma, peraltro, che, in ragione dello stesso principio dell’estensione di tutti i diritti e doveri, restano applicabili anche nei confronti dei docenti di religione cattolica le disposizioni che configurano le prestazioni delle attivit connesse alla funzione docente di cui al DPR 23.8.1988, n.399.


    Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti circoli didattici.



  • Circolare Telegrafica n.237 del 29.7.1994 Prot. n.1007 DIRELEM-DIV. II^ Direzione Generale Istruz.




    Circolare Telegrafica n.237 del 29.7.1994 Prot. n.1007 DIRELEM-DIV. II^ Direzione Generale Istruzione Elementare- Div. II^ – Servizio Scuola Materna – Div. I^


    Oggetto: Insegnanti Religione Cattolica Scuola Elementare et Materna


     


    Riferimento quesiti pervenuti chiariscesi che at decorrere prossimo anno scolastico anche docenti di religione cattolica scuole elementari et docenti attivit educative di religione cattolica scuole materne debent essere nominati da capo istituto con incarico di durata annuale dovendosi assicurare at docenti medesimi parit di trattamento rispetto docenti religione cattolica restanti scuole diverso ordine et grado per effetto combinato disposto art.3 – commi 6-7-8 DPR 23.8.1988 n.399 et punto 2.5 Intesa di cui at DPR 16.12.1985 n.751 nonch art.309 – comma 2 T.U. 16.4.1994 n.297.


    Inoltre at fine consentire assunzione servizio at decorrere inizio anno scolastico raccomandasi puntuale osservanza istruzioni contenute C.M. 24.7.1986 n.211 – punti 6.1 – 6.2 – 7 tenendo conto che direttori didattici provvederanno direttamente at raggiungimento intesa con ordinario diocesano interessato.