Autore: maurizio

  • Circolare Ministeriale prot.8231 del 22 settembre 1997 – Oggetto: Disposizioni per la liquidazione delle competenze al personale supplente, ai docenti di religione e neo immessi in ruolo.



    Circolare Ministeriale prot.8231 del 22 settembre 1997


     


    Oggetto: Disposizioni per la liquidazione delle competenze al personale supplente, ai docenti di religione e neo immessi in ruolo.


     


     


    Riferimento quesiti pervenuti su applicazione della C.M. n. 529 del 23.3.15S7, si precisa quanto segue dopo avere sentito la Direzione Generale dei servizi periferici del Ministero del Tesoro:


    – lo stipendio annuo lordo da indicare sul contratti individuali di lavoro per il personale a tempo determinato, compresi gli insegnanti di Religione deve essere quello corrispondente al trattamento intero, a prescindere, cio, dalle ore di insegnamento;


    – parimenti, l’indennit integrativa speciale dovr essere indicata nella misura annua lorda intera.


    Sar, infatti la competente Direzione Provinciale del Tesoro a determinare l’importo del trattamento economico effettivamente spettante al personale interessato.


     



  • Circolare Ministeriale n. 529 del 28 agosto 1997 – Disposizioni per la liquidazione delle competenze


    Circolare Ministeriale n. 529 del 28 agosto 1997


     


    Disposizioni per la liquidazione delle competenze per l ‘anno scolastico 1997/98:


    1) ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche; 2) ai docenti di religione; 3) al personale neo – immesso  in ruolo.


     


    Con circolare n. 497 del 8.8.1996, a seguito del passaggio alle Direzioni Provinciali del Tesoro della competenza all’ordinazione secondaria dei pagamenti per il personale a tempo determinato di cui all’oggetto, a partire dall’anno scolastico 1996/97, secondo la previsione dell’art.1, comma 24, della legge 28.12.1995, n. 549, furono impartite disposizioni ai Provveditori e ai Capi d’istituto, in ordine agli adempimenti da porre in essere per l’attuazione di una speciale procedura automatizzata, definita sulla base di un colloquio in­formatico fra i sistemi informativi di questa Amministrazione e della Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro per l’apertura e l’ammissione a pagamento di partite di spesa fissa per il personale suindicato.


    Limitatamente all’anno scolastico 1997/98 la suddetta procedura non verrà attuata a se­guito della revisione delle procedure automatizzate attualmente in esercizio.


    Pertanto le SS.LL. sono invitate a tener presenti le seguenti istruzioni per la liquidazio­ne delle competenze al personale specificato in oggetto, a parziale modifica di quelle con­tenute nella circolare n.497 dell’8 agosto 1996 e nelle comunicazioni di servizio n. 4278 del 12 settembre 1996 e n. 365 del 20 settembre 1996.


     


    1 ) Supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.


    I contratti stipulati per l’a.s. 1997/98, relativi al personale supplente annuale o tempora­neo fino al termine delle attività didattiche dovranno essere inviati, tramite le istituzioni scolastiche, direttamente alle Direzioni Provinciali del Tesoro, le quali procederanno alla riat­tivazione dei pagamenti sulle partite già in carico dallo scorso anno, sospese alla scadenza del contratto a tempo determinato, o, in caso di prima nomina, all’apertura di nuove partite.


    Per il personale già in servizio nell’anno scolastico precedente, la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro provvederà a inviare, ai competenti Provveditorati, un mo­dulo prestampato per ciascun dipendente a tempo determinato, titolare di partita di spesa fissa nella provincia, nel quale sono evidenziate le informazioni contabili già acquisite lo scorso anno (modalità di pagamento, detrazioni d’imposta, ritenute sindacali ecc…).


    Tale modello deve essere firmato dall’interessato, per confermare i dati indicati o auto­rizzare le modifiche eventualmente intervenute, da segnalare in appositi spazi.


    Ove non sia utilizzabile il suddetto modello trasmesso dal Ministero del Tesoro, le in­formazioni occorrenti per l’attivazione dei pagamenti potranno essere fornite mediante la compilazione dell’unito modello C-l, per i titolari di partita di spesa fissa già dall’anno precedente, e dell’unito modello C-2, per i dipendenti con i quali viene stipulato per la pri­ma volta un contratto a tempo determinato


    I modelli di cui sopra, completati a cura dei Capi d’istituto, con l’indicazione della data di effettiva assunzione in servizio, dovranno essere inviati, come già detto in precedenza, dai medesimi alle Direzioni Provinciali del Tesoro, possibilmente con cadenza settimanale, unitamente ai contratti di lavoro e agli eventuali allegati (domanda di attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare, documentazione relativa a ritenute ecc..).


    A tal fine, a parziale rettifica di quanto precisato al, penultimo capoverso della Circolare 497/96, i contratti stipulati dai Provveditori verranno prodotti in cinque originali: un origi­nale sarà conservato agli atti dell’Ufficio, un originale sarà consegnato al dipendente, un originale sarà trasmesso alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro, due originali saranno inviati all’istituzione scolastica di assegnazione del dipendente; la stessa istituzione provvederà ad inviarne uno alla competente Direzione Provinciale del Tesoro.




    Nel caso in cui ad uno stesso soggetto vengano conferite più supplenze, ciascuna relati­va a frazioni dell’intero orario di cattedra, fino al raggiungimento del numero massimo di ore consentito dalle vigenti disposizioni, verranno stipulati, a parziale rettifica del disposto dei commi 10 e 11 della C.M. 497/96, più contratti, in ragione del fatto che il secondo con­traente può variare dall’uno all’altro contratto (Provveditore, diversi Capi d’istituto) e le decorrenze e le sedi di servizio della varie nomine possono essere differenti.


    È però necessario che ciascun contratto successivo al primo riporti in chiaro l’indicazione dell’eventuale altre nomine già possedute dai contraente, nonché delle sedi di servizio e degli orari d’insegnamento relativi alle altre nomine sulla base del contenuto dei contratti già in possesso del personale (in allegato è riportato un fac-simile dello schema di contratto – Modello B – da utilizzare in questi casi).


     


    2) Incarichi di religione e supplenze di religione fino al termine delle attività didattiche.


    Ribadito che tali contratti vengono stipulati dai Capi d’Istituto, con imputazione della spesa al capitolo 1029 per gli incarichi ed al capitolo 1030 per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, è necessario precisare che gli incarichi per l’insegnamento di reli­gione hanno comunque durata annuale e vengono rinnovati di anno in anno.


    In sintonia con il disposto della C.M. 497/96, VII comma, è quindi cura dei Capi d’Istituto dare immediatamente comunicazione alla locale Direzione Provinciale del Tesoro dei pagamenti da sospendere o da ridurre per soppressione del posto, ovvero sostituzione dell’incaricato, ovvero riduzione dell’orario di insegnamento, tramite presentazione dei moduli riportati in allegato (modello D).


    Dovranno essere altresì inviati alle Direzioni Provinciali del Tesoro i contratti stipulati con decorrenza dall’anno scolastico 1997/98.


    A tal fine i Capi d’istituto inoltreranno alle Direzioni Provinciali del Tesoro oltre ad un originale del contratto di lavoro, anche il modello C-l o il modello C-2, a seconda dei casi, compilato in tutte le sue parti.


    Si applicano anche agli incaricati di religione le disposizioni di cui al precedente punto 1, nel caso di sottoscrizione di più contratti con diversi capi d’istituto da parte di uno stesso soggetto.


     


    3) Immissione in ruolo dall’anno scolastico 1997/98


    Si fa presente, a rettifica delle comunicazioni di servizio succitate, che anche l’ammissione a pagamento delle nuove partite di stipendio del personale immesso in ruolo dall’anno scolastico 1997/98 verrà effettuata direttamente dalle Direzioni Provinciali del Tesoro sulla base dei relativi contratti a tempo indeterminato.


     


    4) Comunicazioni al S.I.M.P.I.


    La Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro provvederà a fornire al sistema informativo di questa Amministrazione i dati necessari per la costituzione o l’aggiornamen­to del fascicolo elettronico di tutto il personale oggetto della presente.


    In fine, si ritiene opportuno rammentare che:


    a) a seguito di quanto precisato dal Ministero del Tesoro – R.G.S. – I.G.F. con la nota n. 211448 del 13 gennaio 1997, anche i contratti a tempo determinato, come tutti gli altri provvedimenti che servono da autorizzazione alle Direzioni Provinciali del Tesoro per l’ordinazione secondaria delle spese fisse debbono essere sottoposti al visto preventivo delle competenti Ragionerie Provinciali;


    b) al fine di evitare la costituzione dì crediti erariali, le assenze dal servizio e, comunque, ogni fatto che comporti riduzione del trattamento economico del personale vengano segnalati alle Direzioni Provinciali del Tesoro tramite telefax dai Capi delle istituzioni scolastiche.


    Alle presente sono allegati vari modelli da utilizzare secondo il caso concreto ricorrente.


    Con l’occasione si informa che le denunce mensili e annuali (D.M. I0/M e OI/M) rela­tive al personale scolastico a tempo determinato oggetto della presente circolare saranno dal 1° gennaio 1997 compilate a cura del Ministero del Tesoro, che provvederà diretta­mente al loro inoltro all’I.N.P.S..


     



    MOD. A- I (docenti supplenti annuali)


     


    ……………………………………………….


    (Provveditorato agii Studi)


     Prot. n.ro ______________                                                                        (data) ____________


     


    Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra


    Il ____________________________________________   (C.F. ______________________)


    (Provveditore agli studi)                                                                       (del Provveditorato)


     


    e il Sig. _______________________________________    (C.F. ______________________)


     


    Premesso che, con provvedimento in data ____________________ unito alla presente, il Sig. ________________________, nato a ___________________ (provincia: ______________ ), il _______________ e residente a _________________________ Via ________________________, n. __________ è  stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 del C.C N.L. per il Comparto Scuola, si sti­pula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente an­nuale per la classe di concorso _______________ per n. ______ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal ________________ e cessazione al ___________________ (salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla retribuzio­ne durante i mesi estivi) presso _______________________________________________ dove dovrà presentarsi


    (istituzione scolastica)


    per l’assunzione in servizio in data ________________________.


    Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/diplomato consisteran­no nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L..


    II trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente perso­nale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e pari a L. ____________ di cui L. __________


    come stipendio annuo lordo secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996 e successive integrazioni e L.________________ come indennità integrativa speciale lorda mensile oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di____ /18mi,


    /24mi. La spesa relativa graverà sul capitolo 1034 del Bilancio P.I..


    II docente è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito in carta legale secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua personale re­sponsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nes­suna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art.508 del D.L.vo n. 297/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espres­samente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


    II rapporto di lavoro di cui alla presente e regolato dal C.C.N.L. e dalle nonne da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolu­tive del medesimo.


    Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, cosi come la mancata assunzione del servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge—nei termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.


    II presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il controllo preventivo. II presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.


     


     


    Firma per accettazione                                                                                   Provveditore agli studi


    _____________________                                                                __________________________



    MOD. A- 2 (docenti supplenti fino al termine delle attività didattiche)


     


     


    ……………………………………………….


    (Provveditorato agii Studi)


     Prot. n.ro ______________                                                                        (data) ____________


     


    Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra


    Il ____________________________________________   (C.F. ______________________)


    (Provveditore agli studi)                                                                       (del Provveditorato)


     


    e il Sig. _______________________________________    (C.F. ______________________)


     


    Premesso che, con provvedimento in data ____________________ unito alla presente, il Sig. ________________________, nato a ___________________ (provincia: ______________ ), il _______________ e residente a _________________________ Via ________________________, n. __________ è  stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 del C.C N.L. per il Comparto Scuola, si sti­pula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso _____, per n. ____ ore settima­nali di lezione, con decorrenza dal _______________ e cessazione al ____________________ presso ______________________________ dove dovrà presentarsi per


    (istit. scolastica/Conservatorio/Accademia)


    l’assunzione in servizio in data _____________________.


    Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/diplomato consisteran­no nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L..


    II trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. ___________________ a di cui L. ________________ come stipendio annuo lordo secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996 e successive integrazioni e L. __________________ come indennità integrativa speciale lorda mensile, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___/18mi, ___ /24mi. La spesa relativa graverà sul capitolo 1030 del Bilancio P.I..


    II docente e tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito in carta legale secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua personale re­sponsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nes­suna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art.508 del D.L.vo n. 297/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espres­samente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


    II rapporto di lavoro di cui alla presente e regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.


    Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione del servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì’ causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.


    II presente contratto viene inviato al la Ragioneria Provinciale dello Stato per il controllo preventivo.


    II presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto imme­diato.


               


     


    Firma per accettazione                                                                                             Il Capo di Istituto


    _________________________                                                        __________________________



    MOD. A- 3 (A.T.A supplenti annuali)


     


    ……………………………………………….


    (Provveditorato agii Studi)


     Prot. n.ro ______________                                                                        (data) ____________


     


    Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra


    Il ____________________________________________   (C.F. ______________________)


    (Provveditore agli studi)                                                                       (del Provveditorato)


     


    e il Sig. _______________________________________    (C.F. ______________________)


     


    Premesso che, con provvedimento in data ____________________ unito alla presente, il Sig. ________________________, nato a ___________________ (provincia: ______________ ), il _______________ e residente a _________________________ Via ________________________, n. __________ è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 del C.C N.L. per il Comparto Scuola, si sti­pula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di ___________________ supplente annuale con decorrenza dal __________________ e cessazione al ___________________ presso __________________________


    (istituzione scolastica)


    (salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi) dove do­vrà presentarsi per l’assunzione in servizio in data _____________.


    Le prestazioni proprie del profilo professionale di _______________________ consisteranno nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L..


    II trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a L. ____________________, di cui L. __________________ come stipendio annuo lordo risultante dalla tabella B allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996 e successive integrazioni e L. _____________________ come indennità integrativa speciale lorda mensile oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni. La spesa relati­va graverà sul capitolo 1034 del Bilancio P.I..


    Il/La Sig. __________________ è tenuto a produrre, entro 30 gg., la documentazione di rito in carta legale secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; nello stesso termine, inoltre, il/la Sig. _________________ dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 8 del D.L.vo n. 29/93 o dell’art..508 del D.L.vo n. 297/94. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà es­sere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


    II rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le c condizioni risolu­tive del medesimo.


    Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione del servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.


    II presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il controllo preventivo.


    II presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.


               


     


    Firma per accettazione                                                                                  Il Provveditore agli studi


    ________________________                                                          ______________________________



    MOD. A- 4 (docenti di religione)


     


    ……………………………………………….


    (Istituzione scolastica)


     Prot. n.ro ______________                                                                        (data) ____________


     


    Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra


    Il ____________________________________________   (C.F. ______________________)


    (Provveditore agli studi)                                                                       (del Provveditorato)


     


    e il Sig. _______________________________________    (C.F. ______________________)


     


    Premesso che, con provvedimento dell’Autorità Ecclesiastica in data ________________ unito alla presente, il Sig. ________________________, nato a ___________________ (provincia: _____________ ), il _______________ e residente a ___________________________ Via ___________________________, n. _______ è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavo­ro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 del C.C N.L. per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente per l’insegnamento di religione per n. ___ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal ___________________ e cessazione al ____________________ (salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi) presso questa istituzione scolastica, dove dovrà presentarsi in data __________________.


    Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di religione consisteranno nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L..


    II trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a L. _____________________ , (posizione retributi­va iniziale ovvero posizione retributiva con anzianità di anni _________ ), di cui L. __________________ come stipendio annuo lordo secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996 e successive integrazioni e L. ____________________ come indennità integrativa speciale lorda mensile oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ___ /18, ___/ 24. L’interessato alla data di decorrenza economica del contratto ha maturato un’anzianità pari ad anni _______ e mesi ______ ed e in godimento di n. ________ scatti. La spesa relativa graverà sul capitolo 1029 del Bilancio P.I..


    II docente è tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito in carta legale secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nes­suna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art.508 del D.L.vo n. 297/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espres­samente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


    II rapporto di lavoro di cui alla presente e regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle nome da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.


    Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, cosi come la mancata assunzione del servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì’ causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.


    II presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il controllo preventivo. II presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.


               


    Firma per accettazione                                                                                             Il Capo di Istituto


    ______________________                                                              __________________________


     



    MOD. B


    SCHEMA Dl CONTRATTO SUCCESSIVO AL PRIMO PER PERSONALE CHE STIPULA PIÙ CONTRATTI


    Awertenza: la parte variata del testo del contratto consiste in una sola frase (la tel2ultima) evidenziata con carattere corsivo; inoltre e stato predisposto un allegato al contratto stesso.


     


    [Scuola _______________________________________________________]


    [Provveditorato agli studi di_________________________]



    Prot. n.ro _______________                                                                         Data ________________


     


    Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il (Capo di istituto della scuola _________) (II Provveditore agli Studi di______________) (C.F. __________________) e il Sig. __________________ (C.F. __________________)


    Premesso che, con provvedimento in data _______________,  che si accompagna alla presente, il Sig. ________________________, nato a ___________________ (provincia: _____________ ), il _______________ e residente a ___________________________ Via ___________________________, n. _______ è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 del C.C N.L. per il Comparto del personale della Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente (supplente annuale) (supplente fino al termi­ne delle attività didattiche) (supplente temporaneo) per la classe di concorso ______________, per ore settimanali _____________di lezione, con decorrenza dal _____________ e cessa­zione al __________________ presso la scuola _________________ dove dovrà presentarsi in data _________________.


    Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente laureato/diplomato consiste­ranno nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L..


    II trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente perso­nale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ammonta a L. __________________ (posizione retributiva iniziale), di cui L. ____________________ come stipendio annuale lordo secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996 e successive integrazioni e L. ____________________ come in­dennità integrativa speciale lorda mensile oltre ogni altro assegno (nota 1) o indennità pre­visti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __/18mi, ___/24mi. La spesa relativa graverà sul capitolo__________ del Bilancio P.I..


    II docente e tenuto a produrre, entro 30 gg., la documentazione di rito in carta legale se­condo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del perso­nale supplente; nello stesso termine, inoltre, il docente dovrà dichiarare, sotto la sua perso­nale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non tro­varsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.58 del decreto legi­slativo n. 29/93 o dell’art.508 del decreto legislativo n. 297/94. In caso contrario, unita­mente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


    II rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle nonne da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.


    Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione del servizio – salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.



    In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali relativi agli altri contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche già stipulati dal docente. Tale allegato costituisce parte integrante del presente contratto.


    II presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il controllo preventivo. II presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.


    Firma per accettazione                                                             II Capo d’istituto / Il Provveditore agli Studi


    _______________________                                                _______________________________


     


     


    ___________________________________


    Per gli insegnanti di religione è necessario indicare alla data di decorrenza economica del contratto: stipendio annuo lordo (esclusa XIII mensilità) secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996 e successive inte­grazioni; indennità integrativa speciale; ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, anzianità (anni/mesi); scatti. Gli importi degli elementi retributivi devono essere indicati sulla base di _____/l 8mi, _____/24mi.


     



    ALLEGATO AL CONTRATTO Dl LAVORO A TEMPO DETERMINATO


     


    Incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche già conferiti al Sig. __________________________________ (C.F. _______________________________)  n. di partita __________________________


     


     


    Periodo                                              Ore settimanali                                  Sede di servizio


               


    Dal ___________al __________                   nn______                                ______________


                Dal ___________al __________                   nn______                                ______________


     


     


     


    ______/ _____/________


     


    II Capo d’Istituto/ Il Provveditore agli Studi


    ______________________________


     


    Firma del contraente


    ____________________



    MOD. C- 1


    INFORMAZIONI CONTABILI PER I DOCENTI Dl RELIGIONE, I SUPPLENTI ANNUALI E I SUPPLENTI


    TEMPORANEI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE, TITOLARI Dl PARTITA Dl SPESA FISSA


     


    Alla Direzione Provinciale del Tesoro di ____________________


    Provincia


    Iscrizione                                 CK


    Codice Fiscale


    (Dati desumibili dall’ultimo cedolino di stipendio)


     


    Cognome ____________________________________ Nome ____________________________


    __I__ sottoscrit__, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle altre disposi­zioni di legge in materia, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la sua personale responsabilità .


               


    1) che _____gode di pensione n            ________, in qualità di _____________, corrisposta da _______________


    2) che ha diritto alle seguenti detrazioni d’irnposta


                Detrazioni da lavoro dipendente


                Detrazioni per coniuge a carico                                     S          N


                Detrazioni per il primo figlio nella stessa misura del coniuge        S          N


                Detrazioni per n________ figli in misura doppia


                Detrazioni per n________ figli in misura semplice


                Detrazioni per n            altri familiari a carico nella se­guente


    misura percentuale:                                                      100%               50%                 altra


    3)  c     che le modalità di riscossione rimangono invariate


    che desidera riscuotere con la seguente modalità


    Riscossione diretta tramite Tesoreria Provinciale dello Stato­ – Banca d’Italia


    Vaglia Cambiario della Banca d’Italia


    Accreditamento sul conto corrente bancario


    (si allega il relativo modello)


    Accreditamento sul conto corrente postale


    (si allega dichiarazione dell’ufficio postale)


    Assegno postale


    (si allega dichiarazione dell’ufficio postale)


    Libretto postale


    (si allega dichiarazione dell’ufficio postale)


    Riscossione diretta presso l’ufficio postale di


    ___________________________________


     


    Data                                                                                                                          Firma


     


    Da compilare a cura dell’Ufficio di servizio


     


    Si dichiara che il Sig________________________ ha assunto servizio presso questo Istituto in data _______________________


     


    Allegati            domanda per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare


                            _________________________________________________


                            _________________________________________________


     


    Data                                                                                                              II Capo d’Istituto



    MOD. C-2


    INFORMAZIONI CONTABILI PER I DOCENTI Dl RELIGIONE, I SUPPLENTI ANNUALI E I SUPPLENTI


    TEMPORANEI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, TITOLARI Dl PARTITA Dl SPESA FISSA


     


    Alla Direzione Provinciale del Tesoro di____________________________________


     


    Cognome ____________________________________ Nome ____________________________


    __I__ sottoscrit__, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle altre disposi­zioni di legge in materia, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la sua personale responsabilità .


               


    1) che _____gode di pensione n            ________, in qualità di _____________, corrisposta da _______________


    2) che ha diritto alle seguenti detrazioni d’irnposta


                Detrazioni da lavoro dipendente


                Detrazioni per coniuge a carico                                     S          N


                Detrazioni per il primo figlio nella stessa misura del coniuge        S          N


                Detrazioni per n________ figli in misura doppia


                Detrazioni per n________ figli in misura semplice


                Detrazioni per n            altri familiari a carico nella se­guente


    misura percentuale:                                                      100%               50%                 altra


    3)  c     che le modalità di riscossione rimangono invariate


    che desidera riscuotere con la seguente modalità


    Riscossione diretta tramite Tesoreria Provinciale dello Stato­ – Banca d’Italia


    Vaglia Cambiario della Banca d’Italia


    Accreditamento sul conto corrente bancario


    (si allega il relativo modello)


    Accreditamento sul conto corrente postale


    (si allega dichiarazione dell’ufficio postale)


    Assegno postale


    (si allega dichiarazione dell’ufficio postale)


    Libretto postale


    (si allega dichiarazione dell’ufficio postale)


    Riscossione diretta presso l’ufficio postale di


    ___________________________________


     


    Data                                                                                                                          Firma


     


     


    Da compilare a cura dell’Ufficio di servizio


     


    Si dichiara che il Sig________________________ ha assunto servizio presso questo Istituto in data _______________________


     


    Allegati            domanda per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare


                            _________________________________________________


                            _________________________________________________


     


    Data                                                                                                              II Capo d’Istituto



    MOD. D


    DICHIARAZIONE DEL CAPO Dl ISTI TUTO PER INCARICHI Dl RELIGIONE NON RINNOVATI


     O RIDOTTI Dl ORARIO


     


    Alla Direzione Provinciale del Tesoro di ……………………………..


    Al Provveditorato agli Studi di ………………………………………..


     


    Elenco del personale incaricato di religione per il quale sono intervenute riduzioni di orario all’atto della stipula del contratto di lavoro per l’anno scolastico 199__/______, rispetto al contratto stipulato nell’anno scolastico precedente.


               


     

































    Dati del contraente


    Numero di partita


    Orario settimanale


     


     


    Vecchio


    Nuovo


    Cognome nome – codice fiscale


     


     


     


    Cognome nome – codice fiscale


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Elenco del personale incaricato di religione a cui non è stato rinnovato il contratto di lavoro per l’anno scolastico 199………


     






















    Nominativo


    Numero di partita


     


     


    Cognome nome – codice fiscale


     


    Cognome nome – codice fiscale


     


     


     


     


     


     


     


    Tanto si dichiara, ai sensi del disposto della Circolare Ministeriale n. 529 del 28 agosto 1997, per l’aggiornamento delle partite di spesa fissa aperte presso codesto Ufficio ed inte­state al personale riportato nel primo elenco e per la sospensione dei pagamenti sulle partite di spesa fissa intestate al personale riportato nel secondo elenco.


     


     


    ____/____/______


     


    Il Capo di Istituto

    ________________

  • Ispettorato per le pensioni – Divisione I – M.P.I. – Comunicazione prot.601/N del 19 giugno 1997



    Ispettorato per le pensioni – Divisione I – M.P.I. – Comunicazione prot.601/N del 19 giugno 1997


    D.L. 19.5.1997, n.129 – Blocco pensionamenti. Insegnanti di religione


     


    In ordine ai quesiti posti sull’applicabilit o meno della norma indicata in oggetto agli insegnanti di religione, si comunica che il Gabinetto dell’On.le Ministro, interpellato al riguardo, ha fatto presente quanto segue.


    “Considerato che l’istituto delle dimissioni non applicabile al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ne consegue che il decreto legge in parola, nel dettare disposizioni in materia di programmazione delle cessazioni dal servizio, non pu trovare applicazione nei confronti dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione.



  • Circolare Ministeriale n.291 del 7 maggio 1997 – prot.530 – Trasmissione parere del Consiglio di Stato n.1049/92 – Quesito riscattabilità docenti di religione




    Circolare Ministeriale n.291 del 7 maggio 1997 – prot.530


     


    Trasmissione parere del Consiglio di Stato n.1049/92 – Quesito riscattabilità docenti di religione


     


    Si trasmette, per conoscenza e norma, l’accluso parere del Consiglio di Stato n.1049/92 concernente la riscattabilit dei periodi di studio da parte degli insegnanti di religione cattolica, con incarico anteriore all’anno 1990.


    CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE II


    Parere n.1049/92 del 24 luglio 1996


     


    Quesito riscattabilit docenti di religione


     


    LA SEZIONE


    Vista la richiesta di parere del Ministero della Pubblica Istruzione;


    Visto l’atto interlocutorio 12 gennaio 1994;


    Letti gli atti e udito il relatore;


    PREMESSO


     


    1. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha posto al Consiglio di Stato un quesito concernente la riscattabilit ai fini pensionistici – ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – da parte degli insegnanti di religione cattolica dotati del titolo di studio della laurea dei periodi di studio universitari (essendo ora richiesta, a decorrere dal 1 settembre 1990, la laurea per l’abilitazione a quell’insegnamento in forza del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, attuativo della prima Impresa sul tema tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana).


    Il quesito trae origine dalla circostanza che per detti insegnanti, antecedentemente al detto D.P.R. n. 751 del 1985, non era richiesto il titolo di studio della laurea, e che, in forza di una norma transitoria, il titolo della laurea continua a non essere richiesto per quanti avevano maturato cinque anni di servizio con l’anno scolastico 1985/86. Si pone dunque il caso, cui il quesito in via generale si riferisce, del soggetto che gi prima del 1990 era incaricato di un tale insegnamento e che, essendo in possesso della laurea, intende ora riscattare gli studi universitari.


    L’Amministrazione, dopo avere riepilogato le varie fonti normative che disciplinano lo status di tale speciale categoria di docenti, conclude affermando che:


     


    a) ove si considerasse l’incarico di insegnamento in questione come sostanzialmente a tempo indeterminato, si dovrebbe concludere nel senso della non riscattabilit, perch l’assunzione dell’impiego stata effettuata indipendentemente dal requisito della laurea;


    b) ove si considerasse l’incarico di insegnamento in questione come un incarico a durata annuale si dovrebbe concludere nel senso della riscattabilit, perch le nomine vanno reiterate di anno in anno (e dunque quelle disposte dopo il 1990 presuppongono necessariamente il possesso della laurea).


    Il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero del Tesoro, il cui avviso stato acquisito, concludono negativamente sulla base del fatto che la laurea non era requisito necessario per l’attribuzione dell’incarico.


    2. Con l’occasione – nel caso della riscattabilit – l’Amministrazione domanda altres se sia riscattabile, oltre la normale laurea, anche il periodo di studi inerente il titolo costituito dal possesso congiunto di un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I., ove gi sia riscattabile un diploma di laurea di per s valido nell’ordinamento italiano. In altri termini: se il riscatto dell’uno escluda il riscatto dell’altro, ovvero concorra con esso.


    Ancora: l’Amministrazione domanda se sia riscattabile il corso di studi teologici in un “seminario maggiore” il cui atto conclusivo un “mero attestato di compimento”.


     


    CONSIDERATO


     


    Il quesito si riferisce in via generale al caso del soggetto che gi prima del 1990 era incaricato dell’insegnamento della religione cattolica e che, essendo comunque in possesso della laurea (titolo di studio all’epoca non richiesto per tale insegnamento), intende ora riscattare gli studi universitari.


    La questione va risolta considerando che lo speciale rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della religione cattolica (gi disciplinato, quanto ad instaurazione, dagli artt. 5 e 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824) ha durata annuale, anche se rinnovabile.


    L’elemento innovativo introdotto nell’ordinamento interno italiano dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, esecutivo dell’Intesa tra l’Autorit scolastica italiana e la C.E.I., concerne in particolare il titolo di studio necessario per essere destinatario di un tale incarico, che oggi viene individuato in uno dei superiori titoli espressamente menzionati al paragrafo 4 dell’Intesa.


    Lo stesso paragrafo 4, al punto 4.6.2, dispone l’equipollenza al possesso di tali superiori titoli dell’esperienza pregressa (al 1985/86) di tale insegnamento. Per modo che pu legittimamente aspirare ad essere incaricato di tale insegnamento anche chi non in possesso di uno dei ricordati superiori titoli di studio, se comunque in possesso di uno tale pregressa formale esperienza.


    Ci non significa, tuttavia, che tali titoli di studio cessino per ci solo di essere abilitanti: essi lo permangono, seppure alternativamente alla detta pregressa esperienza didattica; e tale carattere essi mantengono nei confronti di tutti gli incarichi oggi dati.


    Ad evitare, pertanto, un’illegittima disparit di trattamento, la riscattabilit della laurea deve oggi essere riconosciuta anche all’insegnante che gi prima del 1990 era incaricato dell’insegnamento della religione cattolica e che, essendo comunque in possesso della laurea (titolo di studio all’epoca non richiesto per tale insegnamento), intende ora riscattare gli studi universitari.


    Per quanto concerne la riscattabilit dei rimanenti titoli di studio, la risposta non pu essere positiva: l’ordinamento da prendere in considerazione, , a questo riguardo, non quello concordatario, ma quello pensionistico, il quale elenca tassativamente i titoli di studio riscattabili, tra i quali non figurano quelli qui sopra ricordati.


    P.Q.M.


     


    nei suesposti termini il parere.



  • Circolare Ministeriale n.109 – prot.37 del 18 febbraio 1997 – Oggetto: Docenti incaricati dell’insegnamento della religione. Aggiornamenti retributivi




    Circolare Ministeriale n.109 – prot.37 del 18 febbraio 1997


     


    Oggetto: Docenti incaricati dell’insegnamento della religione. Aggiornamenti retributivi


     


    Il Ministero del Tesoro – Direzione Generale per i Servizi Periferici – ha segnalato che numerose variazioni del trattamento economico relativo al personale in oggetto, gi inserite nel supporto magnetico predisposto dal S.I.M.P.I., non sono state acquisite dal proprio Sistema informativo in quanto i dati trasmessi non sono risultati congruenti.


    Il suddetto Ufficio centrale ha comunicato che assumer solo le variazioni economiche, con effetto dalla rata di marzo 1997, che siano conseguenza di modifiche dell’orario settimanale di insegnamento.


    Al fine di consentire, in applicazione del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, il completamento delle ricostruzioni retributive a favore degli aventi diritto, le notizie sugli assegni << ad personam >> dovranno formare oggetto di diretta comunicazione delle istituzioni scolastiche alla locale Direzione provinciale del Tesoro per il pi tempestivo aggiornamento e alla SS.LL. per le necessarie rettifiche nel Sistema Informativo P.I. Si prega di invitare tutte le istituzioni scolastiche al preciso adempimento.


     


    PROVVEDITORATO AGLI STUDI ______________


    SCUOLA O ISTITUTO _______________________________________________________


     


    SCHEDA OPERATIVA RELATIVA ALLE NOTIZIE SULL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO E SULLA POSIZIONE RETRIBUTIVA DEI DOCENTI INCARICATI DI RELIGIONE – (Circolare Ministero della P.I. n.109 – prot. n.37 del 18/02/1997)


     


     


    COGNOME _______________________________ NOME ___________________________ NATO A ______________________________ IL __________________________


     


    COD. FISCALE ___________________ PARTITA SPESA FISSA N. ___________________ SEDE DI SERVIZIO ___________________________________ N. ORE _______________




    1. DOCENTE AVENTE DIRITTO ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA ( art.3 comma 6 DPR 399/88 e art.53 della legge 312/80)
    2. DOCENTE AVENTE DIRITTO SOLO AD AUMENTI BIENNALI

     


    (Barrare la lettera che interessa)


     


    ANZIANITA’ DI SERVIZIO ALLA DATA DEL 1/9/96: ANNI _________ MESI _________


     


    POSIZIONE STIPENDIALE SPETTANTE ALLA DATA DELL’ 1/9/96 IN RELAZIONE ALL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DI CUI SOPRA RIFERITA AD ORARIO DI CATTEDRA: (C.C.N.L. 4/8/95 e 1 acconto C.C.N.L. biennio 96/97)


     


    – STIPENDIO ANNUO LORDO . ____________________________


    – ASSEGNO AD PERSOAM . ____________________________


    – TOTALE . ____________________________


     


     


     


     


    FIRMA DEL DOCENTE FIRMA DEL PRESIDE


     


    ……………………………………………… ……………………………………………..


     


     


     


     


    Da inviare una copia alla D.P.T. e una copia al Provveditorato agli Studi



  • Comunicazione di servizio prot. n. 2577 del 3/10/1996 – Oggetto: Incaricati di religione – apertura di partite di spesa fissa.




    Comunicazione di servizio prot. n. 2577 del 3/10/1996


     


    Oggetto: Incaricati di religione – apertura di partite di spesa fissa.


     


    Facendo seguito alla comunicazione di servizio del 17.9.96 prot. n. 2490, si informa che il termine per la rilevazione del personale incaricato di religione e dei relativi dati per l’apertura della partita di spesa fissa, ai sensi della circolare ministeriale n. 497 dell’8 agosto 1996, stato fissato per il prossimo 8 ottobre.


    Tale data rappresenta anche la scadenza per le rettifiche al personale presente sull’elenco SS-13-MS-EDOF6 (dati incompleti o errati – vedi C.D.S. prot.n. 2490 del 17.9.96) e per il quale, di conseguenza, non sono state trasmesse da questo centro le relative informazioni al Ministero del Tesoro.


    In data 10 ottobre verr reso disponibile, fra le stampe centrali, l’elenco di trasmissione che unitamente ai contratti individuali di lavoro dovr essere trasmesso, debitamente sottoscritto dal Provveditore, alle Direzioni provinciali del Tesoro (D.P.T.).


    Contestualmente verr inviato alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, a cura di questo centro, il supporto magnetico contenente le informazioni per l’apertura della partita di spesa fissa; , pertanto, inderogabile che i contratti da inviare alla competente D.P.T. riflettano, anche nei minimi particolari, i dati acquisiti a sistema.


    Si sottolinea la necessit che i dati comunicati a sistema siano conformi, esclusivamente, ai contratti di lavoro relativi all’anno scolastico 1996/97, si ribadisce l’importanza della data di inizio servizio che costituisce per le Direzioni provinciali del Tesoro la data di riferimento per l’effettuazione dei pagamenti.


    Entro il 4 c.m. verr resa disponibile agli uffici una apposita stampa per il controllo delle posizioni di cui trattasi.


    Inoltre si precisa che, per il personale non compreso nella trasmissione preannunciata (dati non acquisiti o incompleti alla data dell’8 ottobre), si provveder ad una successiva elaborazione secondo le date che verranno concordate con il Ministero del Tesoro e che saranno tempestivamente notificate te a codesti uffici; le funzioni automatiche rimarranno quindi disponibili anche dopo tale data.


    Per quanto attiene alcune situazioni che possono essersi determinate in occasione della rilevazione delle informazioni relative al personale per il quale si gi’ provveduto all’apertura della partita di spesa fissa (posizioni trasmesse il 16 settembre u.s. tramite supporto magnetico al Ministero del Tesoro) e che richiedono ulteriori interventi verranno impartite nei prossimi giorni ulteriori istruzioni; ci si riferisce, in particolare, alla acquisizione dei dati desunti da contratti stipulati per l’anno scolastico 1995/96 con dati difformi da quelli relativi all’anno scolastico 1996/97 .


    Nel frattempo codesti uffici cureranno la raccolta dei nuovi contratti 1996/97 che andranno a rettificare quelli gi acquisiti per l’anno scolastico 1995/96.


    A tale riguardo, a parziale rettifica di quanto riportato alle pagine 2 e 3 della comunicazione di servizio prot. 2522 del 20 settembre u.s., si precisa che si dovr fare ricorso, anche per posizioni con decorrenze antecedenti il 1 settembre 1996, al nuovo contratto relativo all’anno scolastico 1996/97.


    appena il caso di precisare che se i dati inseriti a sistema si riferiscono a quelli presenti sui contratti stipulati per l’anno scolastico 1996/97 ovvero i dati inseriti a sistema si riferiscono a quelli presenti sui contratti stipulati per l’anno scolastico 1995/96 e sono coincidenti con quelli presenti sui contratti relativi all’anno scolastico 1996/97 l’ufficio non dovr operare alcuna variazione anche se la data inizio comunicata a sistema risulti antecedente 1’1 settembre l996; i contratti relativi all’anno scolastico 1996/97, sottoscritti dalle parti devono essere allegati all’elenco di trasmissione (stampa SS-13-HS-ED0F5 resa disponibile il 17 settembre u.s.), debitamente sottoscritto dal Provveditore, da inoltrare alla competente Direzione provinciale del Tesoro.


    Si fa, infine, richiamo alla documentazione richiesta dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per precisare che tale documentazione va prodotta solo nei casi in cui si tratti di costituzione di un primo rapporto di lavoro. Ovviamente nei casi di riconferma degli incarichi, anche su dichiarazione dell’interessato, si dovr fare riferimento alla documentazione prodotta negli anni precedenti.


    IL DIRIGENTE


    A. BARIL



  • Circolare ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996 – Comparto scuola. Contratto collettivo nazion.




    Circolare ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996


    Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale.


    Si fa seguito alla C.M. n.276 del 5 agosto 1995 e si forniscono i chiarimenti per l’inquadramento del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali di cui alla tab. B annessa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. n personale interessato quello in servizio alla data del 1 gennaio 1996. Gli articoli del contratto da prendere in considerazione ai fini che qui interessano sono il 27, il 66, il 67 ed il 68.


     


    1 – PRIMO INQUADRAMENTO


     



    1. – Personale docente, educativo e A.T.A.

    Per una corretta applicazione di quanto previsto dal contratto in esame, si ritiene utile, in via preliminare, formulare alcune considerazioni di carattere generale.


    1) Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R.23.8.1988, n.399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell’anzianit da ciascuno maturata alla data del 31.12.1995, come precisato nell’art.66 – comma 2. Il disposto del successivo comma 3, che prevede la corresponsione dell’assegno “ad personam”, pari alla differenza tra l’eventuale maggiore trattamento economico in godimento al 31/12/1995 e quello di primo inquadramento, e finalizzato al so lo mantenimento del trattamento economico in godimento al 31.12.1995.


    2) Dal quadro normativo di seguito esaminato, deve intendersi escluso ogni riferimento alle ore che, pur facendo parte integrante della cattedra, eccedono il normale orario settimanale di insegnamento e sono oggetto di separata remunerazione.


    3) Il comma 2 dell’art. 66, nel fare riferimento all’anzianit da ciascuno maturata alla data del 31.12.1995, nulla rileva in ordine alle caratteristiche dell’anzianit medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione, com’ invece previsto dalla pregressa normativa, tra l’anzianit riconosciuta ai fini giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti biennali.


    Ci stante, da ritenere che le anzianit sopra indicate (cos come gi avvenuto in applicazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R.399/88, al raggiungimento di determinate anzianit di servizio), siano entrambe ugualmente utili ai fini dell’inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali, previste dalla tabella B annessa al C.C.N.L.


    4) Per effetto del rinvio operato dal comma 6 dell’art.66 del C.C.N.L., restano confermate le norme concernenti il riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo previste dal D.L. 19.61970, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni nonch le relative disposizioni applicative cos come definite dall’art.4 del D.P.R.23 agosto 1988, n. 399.


    In particolare, per il personale A.T.A., ai sensi del comma 13 del predetto art.4, l’anzianit utile va determinata valutando direttamente, in complesso, il servizio di ruolo nella carriera di appartenenza, il servizio non di ruolo eventualmente prestato nelle diverse qualifiche ed anche l’eventuale servizio di ruolo prestato nelle carriere inferiori.


    5) Le disposizioni concernenti la parte economica, contenute nel C.C.N.L., non concernono, in alcun modo, l’indennit integrativa speciale che, pertanto, rimane assoggettata alla sua specifica disciplina.


    6) L’art.67 del C.C.N.L. prevede che al personale il quale nel corso del biennio 1996/97, in ragione dell’anzianit riconosciuta al 31.12.1995, non consegua nella nuova struttura il passaggio stipendiale successivo a quello di primo inquadramento, venga attribuito il rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al DPR n. 399/88, in corso di maturazione alla stessa data del 31.12.1995.


    Tra il personale destinatario della disposizione anzidetta rientra anche il personale che, vantando al 31.12.1995 un’anzianit pari o superiore a 35 anni, viene ad essere inquadrato nell’ultimo scaglione previsto dalla tabella B annessa al C.C.N.L. e, quindi, non consegue ulteriori miglioramenti economici nella nuova struttura stipendiale.


    Gli aumenti retributivi considerati dalla norma citata concernono sia lo stipendio sia l’indennit di funzione di cui al D.P.R.399/88 e sono riferiti all’anzianit utile, distintamente, ai fini giuridici ed economici e ai soli fini degli aumenti biennali convenzionali, in itinere alla data del 31.12.1995.


    Va rilevato a tale proposito che, facendo riferimento la norma agli aumenti retributivi di cui al DPR n. 399/88 in corso di maturazione alla data del 31.12.1995, possono essere considerati a tal fine solo i passaggi alla posizione stipendiale immediatamente successiva a quella in godimento e gli aumenti biennali convenzionali eventualmente conseguibili, medio tempore, nella stessa posizione stipendiale in godimento alla data del 31.12.1995, per effetto dell’anzianit utile ai soli fini economici.


    Il rateo determinato dal rapporto tra l’anzianit maturata al 31.12.1995 nella posizione stipendiale in godimento e quella tabellare, necessaria per conseguire il beneficio economico in corso di maturazione. In termini monetari detto rapporto va poi applicato alla differenza tra il trattamento economico annuo in corso di maturazione (per stipendio e indennit di funzione) e quello in godimento.


    Considerato che le posizioni stipendiali e gli aumenti biennali sono attribuiti nell’ordinamento di cui al DPR n.399/88 dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, le eventuali frazioni di anzianit vanno sempre arrotondate per eccesso a mese intero.


    Il beneficio da attribuire titolo di rateo viene calcolato, come previsto dal comma 3 dell’art.67, ragguagliandolo agli anni interi del biennio 1996 e 1997 e, previa riduzione del 25%, dovr essere poi corrisposto, nell’ambito del biennio stesso, in rate mensili decorrenti rispettivamente, dal 1 luglio 1996 e dal 1 gennaio 1997 a seconda che gli incrementi economici di cui trattasi sarebbero stati conseguiti, ai sensi del DPR n.399/88, nel corso dell’anno 1996 o dell’anno 1997. L’importo delle rate mensili risulter pari ad l/18 dell’intero importo se decorrenti dal 1 luglio 1996 o ad 1/12 se decorrenti, invece, dal 1 gennaio 1997. Per omogeneit con la retribuzione, l’importo dei ratei dovr essere calcolato in ragione annua, moltiplicando per 12 la rata mensile.


    7) Le posizioni stipendiali in cui differenziato il trattamento economico previsto dal C.C.N.L., sono attribuite, in connessione allo sviluppo della professionalit del personale interessato, al termine dei periodi in cui articolata la tabella B annessa al contratto stesso previo assolvimento degli obblighi inerenti alle funzioni proprie dell’area di appartenenza e alla partecipazione alle attivit di formazione e di aggiornamento.


    La partecipazione a tali attivit, secondo quanto prescritto dall’art.27 del C,C.N.L., da ritenersi condizionante per il conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quella di primo inquadramento. La durata complessiva della stessa stabilita, in via generale dal predetto art. 27, in misura non inferiore a 100 ore, da svolgere nel periodo di permanenza in ciascuno scaglione stipendiale, ad eccezione di quello iniziale (da 0 a 2 anni) nel quale la durata pari a 50 ore; fa altres eccezione il personale A.T.A. con le qualifiche di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo ed equiparate, per il quale la durata fissata in misura non inferiore a 60 ore, ridotte a 30 nell’ambito del rispettivo scaglione iniziale.


    Per il conseguimento della posizione immediatamente successiva a quella di primo inquadramento la durata dell’attivit di formazione e di aggiornamento e proporzionalmente ridotta in misura corrispondente all’anzianit residua determinata in sede di inquadramento stesso, rispetto al numero degli anni complessivamente previsti per il passaggio alla posizione successiva.


    Ai fini anzidetti deve ritenersi utile la partecipazione a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento incluse nel piano della singola scuola di cui all’art.28, punto 7, del citato contratto e, pi in generale, la partecipazione alle diverse tipologie di attivit formativa previste dalla direttiva n.43 del 1 febbraio 1996, che ha dato attuazione all’art.28 sopracitato.


    Rientrano in tale previsione, tra l’altro, i corsi di riconversione professionale di cui all’art.473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le iniziative formative cofinanziate dall’Unione Europea, le iniziative formative finalizzate all’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, quelle di formazione, specializzazione e perfezionamento promosse e realizzate dall’universit e dai consorzi universitari.


    Sono altres utili ai fini anzidetti, ai sensi dell’art.27, comma 2, del C.C.N.L., le attivit di formazione iniziale previste per il periodo di prova, nonch i corsi biennali di specializzazione per le attivit di sostegno di cui all’art.325 del citato decreto legislativo n. 297/1994.


    Tutte le attivit sopra richiamate, da considerare utili ai fini del conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quelle di primo inquadramento, debbono essere state realizzate dopo la nomina in ruolo.


    La partecipazione ad iniziative formative diverse da quelle deliberate dalla singola scuola, anche se effettuata per un numero di ore di per se sufficiente a soddisfare il presupposto per il passaggio alla successiva posizione stipendiale, non fa venir meno il diritto dovere del docente di partecipare – successivamente al completamento delle predette iniziative – ad altre attivit formative indicate nel piano della scuola, salvo eventualmente il diritto al compenso per le attivit aggiuntive di formazione svolte oltre le trenta ore annue senza esonero dagli altri obblighi di servizio.


    Fatte tali premesse, si precisa che le operazioni di inquadramento del personale docente, educativo ed A.T.A. sono effettuate secondo la sequenza sotto elencata:


    a) determinazione dell’anzianit complessiva, senza alcuna distinzione come sopra precisato, quale risulta alla data del 31.12.1995, per effetto dell’inquadramento di cui al DPR n. 399/88;


    b) individuazione, nella tab. B annessa al nuovo contratto, dello scaglione in cui compresa l’anzianit maturata alla data del 31.12.1995, ed esposizione del relativo stipendio;


    c) determinazione dell’eventuale importo da corrispondere a titolo di assegno “ad personam”, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento al 31.12.1995 e lo stipendio relativo allo scaglione di inquadramento. Nel trattamento economico al 31.12.1995 vanno compresi: lo stipendio di cui alla tab. A annessa al DPR 399/88,1’indennit di funzione di cui alla tab. B del medesimo decreto presidenziale, la somma di L. 20.000 mensili lorde di cui all’art.7 comma I, del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438 e l’importo del miglioramento stipendiale di cui alla tab. A2 del C.C.N.L. L’assegno “ad personam” va riassorbito con il passaggio alla successiva posizione stipendiale;


    d) determinazione dell’anzianit residua, previo arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi, trascurando quelle pari o inferiori;


    e) indicazione dell’anzianit necessaria per conseguire la posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, tenuto conto dell’eventuale anzianit residua;


    f) calcolo dei ratei di cui all’art.67 del C.C.N.L., da attribuire qualora l’interessato non consegua una successiva posizione stipendiale nell’ambito del biennio 1996-1997. In proposito si evidenzia che non si fa luogo all’attribuzione dei ratei di cui trattasi anche nelle ipotesi in cui il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella individuata alla precedente lettera b) si determini per effetto dell’arrotondamento ad anno intero delle frazioni di anzianit residua.


    Premesso quanto sopra, si riportano alcuni esempi di inquadramento nel nuovo sistema retributivo, partendo dalle anzianit maturate al 31.12.1994 secondo la normativa di cui al DPR n.399/88, al fine di evidenziare le variazioni economiche che il contratto introduce a partire dal 1 gennaio 1995, data dalla quale decorrono, appunto, i primi miglioramenti economici previsti dal contratto stesso.


    Omissis



    1. – Insegnanti di religione

     


    Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:


     


    1) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d’insegnamento e con orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n.206/1990). Essi, ai sensi dell’art.3, commi 6 e 7, del DPR n.399/1988, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d’insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;


     


    2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all’art.53, comma 5, della L. I 1.7.1980 n. 312, che prevede l’attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;


     


    3) docenti di religione di scuola secondaria, gi equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell’ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell’art.53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell’art.3, comma 4, del DPR n. 399/1988.


    Tale normativa trova conferma nell’art.66, comma 7, del nuovo C.C.N.L.. Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento del personale anzidetto nella nuova struttura retributiva, si procede come segue:


     


    a) per gli insegnanti di religione di cui al precedente punto 1), essendo questi equiparati ai docenti di ruolo, l’inquadramento all’l.l.96 viene effettuato, in conformit a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.1, sulla base dell’anzianit maturata alla data del 31.12.1995;


    b) ai docenti di cui al precedente punto 2), a decorrere dal 1 gennaio 1996, viene attribuito lo stipendio iniziale di lire 16.205.000 a.l., previsto dal nuovo C.C.N.L. per i docenti della scuola secondaria di II grado, maggiorato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso (. 405.125 a.l.) per ogni biennio di servizio utile ai sensi del DPR n. 399/88;


    c) per il personale di cui al precedente punto 3), l’inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tab. B del C.C.N.L. previsto per il personale docente della scuola secondaria di II grado, nel quale compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31.12.1995. L’anzianit eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, maggiorata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, computabile ai fini dell’attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi nella misura del 2,50% dello stipendio iniziale di L. 16.205.000 a.l., previsto dal C.C.N.L. (pari a L. 405.125 a.l.).


     


    Esempio n. 7 – Insegnante di religione nella scuola media


     


    Orario di servizio: ore 10 settimanali.


    Servizio prestato al 31.12.1995 – anni 9, mesi 4.


     


    Trattamento economico maturato al 31.12.1995


    Stipendio a.l. iniziale – Tab. A DPR n. 399/88 . 12.924.000


    Importo corrispondente a n. 4 aumenti biennali


    convenzionali di stipendio (. 384.000 x 4) . 1.536.000


    . 14.460.000


     


    Indennit di funzione – Tab. B DPR n. 399/88 . 1.416.000


    Importo corrispondente a n. 4 aumenti biennali


    dell’indennit di funzione (.48.000 x 4) . 192.000


    . 1.608.000


     


    Art. 7 L. 438/92 (. 20.000 x 12) . 240.000


    Incremento stipendiale – Tab. A2 C.C.N.L.


    iniziale (. 135.439 x 12) . 1.625.268


    Totale a.l. . 17.933.268


     


    Trattamento economico spettante al 1. 1 .1996


    Stipendio a.l. iniziale – Tab. B – C.C.N.L. . 16.205.000


    N. 4 aumenti biennali di . 405.125 cadauno


    (pari al 2,50% di lire 16.205.000) . 1.620.500


    . 17.825.500


     


    Assegno “ad personam”


    (. 17.933.268 – . 17.825.500) . 107.768


    Totale a.l. .17.933.268


     


    Tuttavia, prestando l’interessato servizio per 10 ore settimanali, il trattamento effettivo da corrispondersi sar ridotto a 10/18, pari, cio, a . 9.962.927 a.l.


    La residua frazione di servizio prestato di anni I e mesi 4, da arrotondare ad anni I, utile ai fini dell’attribuzione del successivo aumento biennale del 2,50% conseguibile il 1. 1 .1997.


     


     


    2. INTERRUZIONI E SUPERVALUTAZIONI DEL SERVIZIO


     


    L’art.81 del C.C.N.L. stabilisce che “per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell’art.72 del D.L.vo n. 29 del 1993, rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti”.


    Alla luce della suddetta statuizione, si ritiene che siano tuttora applicabili le norme che in relazione alla mancata prestazione del servizio, ne impediscono la relativa valutazione.


    Il citato art. 81 del C.C.N.L. ha, inoltre, confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nella attribuzione di una maggiorazione di anzianit che comporta una accelerazione della progressione economica. da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione – ove non siano stati in precedenza gi riconosciuti – debbano essere riconosciuti mediante l’attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione, con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione, ferma restando la misura oraria delle attivit di formazione necessaria per il conseguimento dello scaglione stipendiale di cui trattasi.


    3. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N.336/1970


     


    Com’ noto, nella determinazione del trattamento economico assumono particolare rilievo i cosiddetti “benefici”, segnatamente, gli aumenti biennali previsti per gli ex combattenti dalla legge 24.5.1970, n. 336, che sono correlati, in via generale, ad anzianit convenzionali e consentono, di fatto, accelerazioni di carriera e miglioramenti stipendiali.


    Detti benefici, in quanto previsti da una norma speciale, sono sottratti alla contrattazione delle parti e, conseguentemente, sono riconoscibili anche nella nuova struttura retributiva prevista dal C.C.N.L. in esame.


    Al riguardo, va osservato, in via preliminare, come il legislatore, volendo attribuire i benefici economici di cui trattasi a particolari categorie di dipendenti, anzich quantificarli in termini monetari, li ha commisurati all’importo di un aumento periodico o biennale che all’epoca era pari al 2,50% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza dell’interessato, fissando cos, oltre alla misura del beneficio, anche il criterio di riferimento: (Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 742/92 espresso nell’Adunanza Generale del 17.5.1993).


    Ne consegue che nel nuovo ordinamento retributivo previsto dal C.C.N.L. gli stessi benefici devono essere calcolati in misura pari al 2,50% dello stipendio della posizione retributiva in godimento e di cui alla tab. B del contratto stesso.


    Peraltro, rimangono inalterati, per l’attribuzione dei benefici di cui trattasi, i criteri ed i requisiti richiesti dalla disposizione che li prevede, come parimenti rimangono inalterate le condizioni che ne determinano il riassorbimento.


    Nulla innovato circa l’applicazione del beneficio di cui all’art.2 della stessa legge n. 336/70, il quale prevede che il personale ex combattente, destinatario della disposizione, possa chiedere all’atto del collocamento a riposo, in alternativa agli aumenti biennali, l’attribuzione del grado o della qualifica superiore.


    Al fine di evitare ulteriori aggravi di lavoro per gli istituti scolastici e per le Direzioni provinciali del Tesoro, l’applicazione provvisoria degli inquadramenti del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali, secondo i criteri stabiliti dalla presente circolare, sar effettuato esclusivamente attraverso un flusso informatico diretto tra i sistemi informativi di questa Amministrazione e della Direzione generale per i servizi periferici entro le scadenze che saranno successivamente comunicate.


    * * *


    La presente circolare viene emanata d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.. La stessa concordata, a norma dell’art.190 dalle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, con la Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero. Le SS.LL. sono pregate di riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori e delle accademie ed i coordinatori degli I.S.I.A..


    Con l’occasione si rende noto che in corso di perfezionamento l’accordo siglato il 1 luglio 1996 dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con il quale si d l’interpretazione autentica dell’art.66 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995, per la parte relativa alle modalit di inquadramento dei capi d’istituto. Alla stregua di tale interpretazione l’anzidetto art. 66 deve intendersi nel senso che l’inquadramento dei capi d’istituto va disposto in base al comma 2 o, in alternativa, in base al comma 4 dell’articolo medesimo, secondo il criterio del trattamento pi favorevole. I provvedimenti predisposti dalle SSLL. sulla base di quanto sopra saranno resi esecutivi successivamente al perfezionamento dell’anzidetto accordo.



  • Circolare Ministeriale n. 497 dell’8 agosto 1996 – Applicazione dell’art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.




    Circolare Ministeriale n. 497 dell’8 agosto 1996


    Applicazione dell’art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.


    La disposizione in oggetto prevede l’attribuzione alle Direzioni provinciali del tesoro, dal 1 settembre 1996, della competenza ad ordinare il pagamento delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei nominati fino al termine delle attivit didattiche. Per motivi di stretta connessione tecnico-giuridico-contabile, in tale accezione si intendono, ovviamente, compresi anche i supplenti per posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.


    A differenza del precedente trasferimento di competenze avvenuto a decorrere dal 1 settembre 1995, che riguardava esclusivamente il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le nuove competenze degli Uffici periferici del tesoro riguardano personale che viene assunto al massimo per un anno scolastico, anche se, nel caso dei docenti di religione, esiste un rinnovo automatico dell’incarico annuale che pu cessare, come noto, solo per il venir meno del posto di insegnamento ovvero per revoca dell’idoneit da parte della competente autorit ecclesiastica.


    Restano tassativamente esclusi dal trasferimento di cui trattasi tutti i supplenti da nominare per sostituzioni saltuarie o di breve durata che, in applicazione dell’art.4, comma 19, della legge 537/1993, saranno amministrati dai Capi di istituto e dai Consigli di circolo e di istituto con gestione finanziaria ricondotta ai bilanci di tutte le istituzioni scolastiche, artistiche ed educative.


    In ordine alla formalizzazione degli atti dai quali scaturir l’apertura della partita di spesa fissa presso le competenti Direzioni provinciali del tesoro, si richiamano le prime disposizioni impartite da questo Ministero con la C.M.316, del 4 ottobre 1995, sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola stipulato il 4 agosto 1995, e sul contratto individuale di lavoro per il personale supplente.


    Al contratto medesimo, stipulato secondo lo schema ad essa allegato, con le integrazioni che si rendono necessarie per una corretta gestione contabile, va quindi attribuito un carattere costituivo fondamentale del rapporto di lavoro per il personale di cui trattasi.


    Il contratto deve, pertanto, esporre gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto che si individuano:


     


    1) nelle complete generalit anagrafiche del dipendente da assumere a tempo determinato;


     


    2) nei codici fiscali dei contraenti il contratto;


     


    3) nell’esatta individuazione della funzione o del servizio a cui il dipendente viene destinato;


     


    4) nell’esatta descrizione di parametri retributivi rapportati al tipo di cattedra di insegnamento o della funzione amministrativa da svolgere nonch nell’indicazione della durata dell’insegnamento o della funzione amministrativa;


     


    5) nella sottoscrizione delle parti.


     


    Per i docenti di religione, una volta costituito il rapporto di lavoro con le modalit sopraindicate, le direzioni provinciali del tesoro proseguiranno i pagamenti anche dopo il termine dell’anno scolastico a meno che il competente Capo d’istituto non comunichi l’intervenuta revoca ovvero la riduzione o la soppressione del posto di insegnamento.


     


    La competenza degli organi amministrativi chiamati a stipulare i contratti di lavoro individuali resta definita, fino a nuova disposizione, come segue:


     


    a) il Provveditore agli Studi, o un funzionario da questi incaricato, stipula i contratti:


    – per il conferimento di supplenze annuali (con imputazione della spesa al capitolo 1034 dello stato di previsione di questo Ministero);


    – per il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche per un orario settimanale di insegnamento superiore a sei ore settimanali (con imputazione della spesa al capitolo 1030 dello stato di previsione di questo Ministero);


     



    1. il Capo d’Istituto, o il docente vicario, stipula i contratti:

    – per i docenti di religione (con imputazione della spesa al capitolo 1029 dello stato di previsione di questo Ministero);


    – per il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche fino a sei ore settimanali di servizio (con imputazione della spesa al capitolo 1030 dello stato di previsione di questo Ministero);


     


    Per la copertura con supplenza annuale o temporanea fino al termine dell’attivit didattica di posti di insegnamento con orario distribuito su pi di una scuola i Provveditori agli studi stipuleranno un unico contratto, individuando, peraltro, la scuola principale in quella dove dovr essere prestato il maggior numero di ore settimanali , ovvero, a parit di ore, la scuola indicata al primo posto nel provvedimento di individuazione del destinatario di proposta.


    La competenza di cui alla lettera b) nel casi analoghi viene affidata al Capo d’istituto della scuola nella quale dovr essere prestato il maggior numero di ore settimanali, ovvero, a parit di ore settimanali, previo accordo fra le scuole interessate.


    Ferma restando la possibilit di stipulare, con personale assunto a tempo determinato gi in servizio, contratti per supplenze brevi e saltuarie nei limiti indicati dalle disposizioni ministeriali in vigore, rimane tassativamente esclusa la possibilit di stipulare pi di un contratto per persona e per anno scolastico.


    I contratti individuali, di cui in allegato si riportano i facsimile, devono essere stipulati in quattro originali mediante le apposite funzioni automatiche disponibili sia presso le istituzioni scolastiche sia presso i Provveditorati agli Studi, che consentiranno, tra l’altro, anche l’acquisizione delle informazioni di natura contabile utili alla gestione economica del personale di cui trattasi: modalit di pagamento, dichiarazioni per l’assegno per il nucleo familiare, dichiarazioni per le detrazioni d’imposta, deleghe sindacali, decorrenza economica del contratto.


    Per i casi di cui alla lettera a) un originale rimane al Provveditorato, un originale viene consegnato al dipendente, un originale viene trasmesso, con apposito elenco, alla competente Direzione provinciale del tesoro, un originale viene trasmesso all’istituzione scolastica dove il dipendente prester servizio.


    Per i casi di cui alla lettera b) un originale resta all’istituzione scolastica, un originale viene consegnato al dipendente, un originale viene trasmesso per il tramite del Provveditorato, con apposito elenco, alla competente Direzione provinciale del tesoro, un originale viene trasmesso al Provveditorato agli Studi.


    I contratti individuali di lavoro di cui sopra non sono soggetti al controllo preventivo delle Ragionerie provinciali dello Stato.


    Con l’occasione, peraltro, si conferma che sono assoggettati a controllo preventivo i contratti di lavoro con il personale docente della scuola elementare assunto a tempo indeterminato, giusta istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare prot. n. 205252, del 28 febbraio 1996*, allegato alla presente; ci in analogia a quanto avviene per il restante personale del comparto scuola.


    Inoltre, ai sensi dell’art.41 della legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libert e dignit dei lavoratori, della libert sindacale e dell’attivit sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, i contratti sono esenti da bollo, da imposte di registro o da qualsiasi altra specie di tasse.


    Gli elenchi di trasmissione, sottoscritti dai Provveditori agli Studi, costituiranno, congiuntamente ai contratti individuali di lavoro, il presupposto per l’apertura della partita di spesa fissa.


    Detti elenchi nominativi, appositamente predisposti dal Sistema Informativo di questo Ministero, conterranno le informazioni di natura contabile desunte dal fascicolo elettronico del personale che, unitamente a quelle riportate sul contratto individuale di lavoro, consentiranno alle Direzioni provinciali del tesoro di corrispondere la dovuta retribuzione.


    Per i casi di cui alla lettera b) oltre alla decorrenza economica del contratto, dovranno essere trasmesse al Provveditorato anche le informazioni di natura contabile precedentemente elencate.


    Assume particolare rilevanza tra tali informazioni la data di effettiva assunzione in servizio che individua la decorrenza economica del contratto; tale data, che dovr essere tempestivamente comunicata dai capi d’Istituto ai Provveditorati, costituisce il dato che attiva l’inoltro del contratto alla competente Direzione provinciale del tesoro. Si fa notare, peraltro, che in calce ai contratti stata apposta la dicitura “trattazione automatizzata inserita nel supporto magnetico trasmesso alla Direzione Generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro”.


    Contestualmente all’invio dei supporti cartolari alle Direzioni provinciali del tesoro, il Centro Elaborazione Dati di Monte Porzio Catone inoltrer, infatti, alla Direzione Generale dei Servizi Periferici un supporto magnetico contenente le informazioni relativi al personale (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) compreso nei predetti elenchi e contenuto n contratti individuali di lavoro, supporto che consentir al Sistema Informativo Periferico del Ministero del Tesoro di coadiuvare le attivit delle Direzioni provinciali del tesoro e di predisporre le emissioni degli ordinativi di pagamento a decorrere dalla prima rata utile.


    Le variazioni amministrativo – contabili, riguardanti il personale di cui trattasi, che interverranno nel periodo di validit contrattuale e che comportano riflessi economici, dovranno essere inoltrate, fino a nuova disposizione, direttamente alle competenti Direzioni provinciali del tesoro, utilizzando, nei casi di urgenza, il mezzo telex o fax.


    Nell’ottica di attivare la realizzazione de! fascicolo elettronico anche per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, le informazioni necessarie per operare tali variazioni saranno, prossimamente, acquisite con funzioni automatizzate dalle singole istituzioni scolastiche e inoltrate al competente Provveditorato che ne curer l’inserimento sulla base informativa del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione (S.I.M.P.I.) al fine di consentire l’elaborazione di un supporto automatico da inoltrare periodicamente, alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del tesoro.


    Rimane, ovviamente, confermato l’obbligo per i Capi d’Istituto, di conservare le stesse informazioni agli atti d’ufficio.


     


    Con riferimento ai tempi di attivazione della procedura indicata si ritiene utile effettuare le seguenti precisazioni:


     



    1. per i docenti di religione verranno rese disponibili presso i Provveditorati le funzioni di . acquisizione dei dati relativi alle informazioni da trasmettere alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del tesoro nel corso del mese di agosto; la prima edizione del supporto automatico e prevista entro la prima decade del mese di settembre. Si invitano, quindi, le istituzioni scolastiche a far pervenire le informazioni in questione presso i Provveditorati nel pi breve tempo possibile;
    2. per tutto il restante personale il flusso potr essere operativo a partire dal prossimo mese di ottobre; la prima edizione del supporto automatico per la Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro, contenente le posizioni per le quali si dovr procedere alla apertura della partita di spesa fissa, prevista entro la seconda decade di ottobre. Analoga fornitura verr effettuata con cadenza mensile al fine di poter trasmettere i contratti stipulati in date successive;
    3. con decorrenza ancora da stabilire verranno, inoltre, fornite alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, le variazioni amministrativo – contabili che implicano riflessi economici riguardanti il personale di cui trattasi.

     


    I Provveditori agli Studi e le istituzioni scolastiche prenderanno opportuni accordi con le coesistenti Direzioni provinciali del tesoro per una fattiva collaborazione al fine di superare ogni eventuale difficolt.


    Si fa riserva di ulteriori disposizioni in ordine ad eventuali successivi adempimenti con particolare riferimento alle operazioni di liquidazione della tredicesima mensilit e dei conguagli previdenziali e fiscali di fine anno nei casi in cui si tratti di personale che abbia prestato servizio nelle scuole fra il 1 gennaio e il 31 agosto 1996.


    Si fa, altres, riserva di impartire successive disposizioni per le supplenze annuali e temporanee nei Conservatori di musica, nelle Accademie e negli istituti superiori per le industrie artistiche.


    Si prega di riprodurre la presente e diramarla a tutte le istituzioni scolastiche di codesta provincia.


    La presente circolare viene diramata d’intesa col Ministero del Tesoro – Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del Tesoro.


    (*)Circolare Ministero Tesoro del 28 febbraio 1996 prot, 2052S2: Come e noto, l’art. 23, comma 4 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha disposto che a decorrere dal 1 settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d’arte stabilito dalle Direzioni provinciali del Tesoro a mezzo di ordini emessi in base a ruoli di spesa fissa.


    Quanto sopra allo scopo di razionalizzare il pagamento degli stipendi, unificandone le modalit del ruolo di spesa fissa, a tutto quello gi in essere per il personale direttivo, docente, educativo e non docente.


    altres noto, che i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro degli insegnanti elementari (decreti di inquadramento, ricostruzioni di carriere, ecc.) erano stati sottratti al controllo preventivo, in quanto il R.D. 23 giugno 1938, n. 1224 e la Legge I giugno 1942, n. 675 avevano previsto espressamente per tali atti un controllo successivo sui rendiconti di contabilit speciale resi dai Provveditori agli Studi.


    Premesso quanto sopra, dal 1 settembre 1995 risultano abrogate per il pagamento degli stipendi le norme citate attinenti ai rendiconti ed al relativo controllo successivo, e, conseguentemente, dalla stessa data, i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro degli insegnanti elementari emessi dai Provveditorati agli studi sono assoggettati al controllo preventivo delle Ragionerie provinciali dello Stato, ai sensi dell’art. 15 del DPR 30 giugno 1955 n. 1544.


    Allo scopo di agevolare l’iniziale attivit di controllo di codeste Ragionerie stata disposta – con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale del personale e degli Affari Generali e Amministrativi – n. 140/142 del 21 aprile 1995 inviata con nota n. 148116 del 16 maggio 1995 – la trasmissione degli elenchi nominativi degli insegnanti elementari.


     


     


    Allegato n. 1


    (docenti di religione)


    ………………………………………………..


    (Istituzione scolastica)


    Pro. n.ro………………………………….. (data) ……………………………………


     


    Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra:


     


    il ……………………………………………………………………………… (C.F. …………………………………. )


    (Capo di Istituto) (dell’istituzione)


     


    e il sig. ……………………………………………………………………… (C.F. ………………………………….)


     


     


    Premesso che, con provvedimento dell’Autorit Ecclesiastica in data…………………….unito alla presente,


    il Sig. ………………………………………………………….. nato a …………………………….. (provincia……….), il


    ……………………….. e residente a ………………………………. Via………………………………………., n….., stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 del C.C.N.L. per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualit di docente per l’insegnamento di religione per n… ore settimanali di lezione, con decorrenza dal………………….. e cessazione al……………..(salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi) presso questa Istituzione scolastica, dove dovr presentarsi in data……………


    Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di religione consisteranno nell’espletamento


    dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo dello stesso dal C.C.N.L.


    Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pari a L………………………………….. (posizione retributiva iniziale ovvero posizione retributiva con anzianit di anni……), di cui L. …………………………….. come stipendio annuo lordo secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e successive integrazioni) e L……………………………….. come indennit integrativa speciale lorda mensile oltre ogni altro assegno o indennit previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ………………l 8mi, …………….. /24mi.


    Il docente tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito in carta legale secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; nello stesso termine, inoltre, il docente dovr dichiarare, sotto la sua personale responsabilit, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilit richiamate dall’art.58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art.508 del D.L.vo n. 297/1994.


    In caso contrario, unitamente ai documenti, dovr essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


    Il rapporto di lavoro di cui alla presente regolato dal C.C.N.L. dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.


    Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, cosi come la mancata assunzione del servizio; salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; altres causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.


    Il presente contratto a trattazione automatizzata inserito nel supporto ,magnetico trasmesso alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del tesoro.


    Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.


     







    Firma per accettazione


     


    ……………………………………………………..


    Il Capo d’Istituto


     


    ………………………………………………