Autore: maurizio

  • Consiglio di Stato: retribuzione intera ai docenti a T.D. in maternità

    ?> @B?9 bjbj;(0l 88 D $.t t ” 4666666$ Z Zn
     on
    n
    n
    :  4n
    4n
    n
      h 1?_< :$0 dn  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg.Dec. N. 9252 Reg.Ric. ANNO 1996 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., dal Provveditorato agli Studi di Venezia, in persona del Provveditore p.t., e dall'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Fabio Besta" di Treviso, rappresentati e difesi dallAvvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12; contro Carla Riedi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Jacobi e Giulio Cevolotto e presso lo studio di questultimo elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.269; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, del 16 novembre 1995, n.1382; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2002 relatore il Consigliere dott. Roberto Garofoli. Udito l'Avv. dello Stato Giordano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO Con atto del 5.10.1989 il Provveditore agli Studi di Treviso nominava lattuale appellata supplente annuale di materie giuridiche ed economiche presso lIstituto Fabio Besta per lanno scolastico 1989/1990. La Riedi, trovandosi in situazione di astensione obbligatoria per puerperio, assumeva effettivo servizio solo in data 18.12.1989; lAmministrazione, quindi, non le corrispondeva la retribuzione prevista per tutto il periodo di astensione obbligatoria, ritenendo cos di dare applicazione allart.7, D.L. 26.11.1981, n.677, conv. nella L. 26.1.1982, n.11. In accoglimento del ricorso proposto in primo grado dallattuale appellata il Giudice di prima istanza, muovendo dallassunto dell'efficacia temporalmente circoscritta allanno scolastico 1981-1982 del citato art. 7, D.L. 26.11.1981, n. 677, conv. nella L. 26.01.1982, n. 11, ha riconosciuto il diritto della Riedi a percepire il trattamento economico spettante per il periodo di astensione obbligatoria, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Insorge lappellante chiedendo lannullamento della sentenza impugnata. Alludienza del 22 gennaio 2002 la causa stata ritenuta per la decisione. DIRITTO Lappello infondato e va pertanto respinto. Con lunico motivo di appello lAmministrazione sostiene lerroneit della sentenza nella parte in cui ha affermato lefficacia temporalmente circoscritta allanno scolastico 1981-1982 dellart. 7, D.L. 26.11.1981, n.677, conv. nella L. 26.1.1982, n. 11, a tenore del quale la nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa. Si tratta di questione gi esaminata dalla Sezione al cui pi recente indirizzo il Collegio ritiene di aderire. Come gi sostenuto, infatti, il citato art. 7 deve ritenersi abrogato dallart. 8 D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge, dalla l. 1 giugno 1991, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale. Il predetto art. 8, in ordine al trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche, dispone che l'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (e quindi anche al personale docente della scuola), dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza. Trattandosi di norma interpretativa ha effetto retroattivo e, comunque, quale ius superveniens, trova applicazione anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (Cons. Stato, sez.VI, 8 ottobre 2001, n. 5261). Alla stregua delle suesposte argomentazioni lappello va quindi respinto. Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa. Cos deciso in Roma, il 22 gennaio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giorgio GIOVANNINI Presidente Sergio SANTORO Consigliere Pietro FALCONE Consigliere Domenico CAFINI Consigliere Roberto GAROFOLI Consigliere Est. Presidente Consigliere Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il..................................... (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Add........................................copia conforme alla presente stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria N.R.G. 9252/96 PAGE  PAGE 5 DFR 2<=>FLP\

    ^n????0JmHnHu0J
    j0JU5CJ
    B* CJph CJOJQJ5OJQJmH sH 6OJQJh OJQJhOJQJ5B* mH phsH 56B* mH phsH 56B* OJQJ^Jph56B* ph 5OJQJ5 j5U)25>P\8? l; / F
    `d${ &+D/$a$$a$F



    (IS2Rs$da$$a$` )DEFGZKLu&#$&`#$$a$$da$ 
     V]V9
    0002&P 1FP. A!” #$n%7PDd
    
    0
    
    # Ab%~^yDn%~^yPNG
    

    IHDR3tG[sRGBPLTE???5 pHYs
    (IDATx^Qc#77P?;?XH4a!?}?bWj,$z<\ZG}RP 8Be _^_-#EU/ Zza-i? i=?Z^x?_Cu~?^oB~?TpS_?:& *[*-m}W|Uc ^(Duji]+P%*fxJ{EjeZEZg 8eJr?Sb?,V/ tRFpV^ + ?~+?cOl} S}&Z^Qyh?4__,|@DH-ca#9p#gP p#b?? RQl? ZH *2i8t325&AML65/K#?I””*&
    ?Dpp?-?TU->U rSx
    ,>xw?yG %qi{6gq,|A4zgb3TR?}J2>@u#wfA2-aDI?g?9m”>>H >
    N??3[@[$ IIk
    gD?b?\snTudrj!!œbp`GXbZ\O$*oF[u6]?~”?c]?;;’j5?[ _(}#3*??D?y=JmQ=FAMORjÔhAm??hGK
    ?>
    /2~UE?˜lt4:j?H8IV*GXftQnUN k_SdI[MVFXt8F ]-e6]8G5;”s ZQXvKg%z?CUCi???JA??Z”?tJ/ZdYl r*/1sZ>&k2²
    Qvj]TUz2&Kl?v?$YWb8bpGHdQZ?4?&A2~#=f btlc7^DnwQU4E%,)”UfTVm(@V~dVG@tOBttV1d?Q?-Wb XY”TJ “?-AmBY4fS8z@ETC?`k?,U
    U!3;ymD0??bju.?L=wJ+?&+zXKJF~zL?%T~VQM-]jjWK*?$[tUUQx??H>yu{?W]:[@nGzRi{QB Js)*5D4N8VP*%’*O D~xC>H ?@Z]$!zi`O?m4Z~aj|PTb@4Z
    P
    cLV 4V”{#n”
    PGq][?:l?0 DH/#wvl+0j:g?*QdKESXuw’
    J\<45HS"z-fe )S"36Q%?VH"l]iPlfV ^?+{$Qs l+HBC?v b.Vkk`<?)9xdGz W]vToR7X i#etN9U14@vd}T_sJT=RRB>t#Y0ekm*Ce@|@b9PPdvEp|#?W_]}f^vTh*;! Z55G NY*e#@r
    URA#;?iC’MR?[‘Prh1V?dS9″+LL6-!
    T]+33Pg<_C+P-8=%\_+U?]?B?Y?_?$bWG??E+n]U__?2FLU?',eR/*L1f?yDP?Mqùf?RR:0o* 20j8OVevXbdwdR!H]S#i-+?^D7x)UuM$$qG>??f9U
    ETai+/”@diZU1?9jxLvfsU+V}iy[.?I,r|/z~?7q?Dr\dy%IWeKE,)Cc
    #+Va2Rh}2~W C”R0+%7 ?J?}R@V[VG_WCgQstTdh3*E?QaTu’=7[?[e9ln ?@Q?2
    W”F=b!F Ur^y1??b74l0_Agå>a^j?TV{V)”Klwn|#g4fuN,
    hb 7>dHLsQ_v&J?w;cT^v7
    tx@8’vw 6lS R.FV1Ftxdb}D?[@J+v!zA[+ 1&”B*4U6<XkN>vwZp/?x!RO&Mkpj[X fbe8 ’b(v9=@oVf-3qgA]^xyOWyGRN? ?s-3?5{zs[[
    ue)PH?2>*=9m5X í.wf22wond7*?!E,Oz!b4Jo{
    q
    ‘uP?”M!MF7U9X?sR0#O/ l?7l=?@MN_DD.0`??4G}CCIkNn6Z?
    [!7Go|<|^ pe?Iz]i~mGZB9[^cx_{dv"Ru?@ZyE^?HukAx4d>f@CZ1=AzkNId1??NOK:N+?Q
    5??o
    G,Qz)?u@>=w?kzwb*A?rmDI tkOqW0 _[:WqSjfT+uinjunqmjlkmJo>O?21eF E
    3DT?$c?
    mPO}ns??vDWqIKzaAkZ[cFe1ZEO6rA’f,!*{“RY?ZsK!; .? EEXM?Ev’z’M[6jG”v.?%rVS#xb”m
    v`/x
    4?O¯:Yw l>>j:U.P$Msw??kW./{BQI=IpR5w~w_<8;TlLc)Mz6#V!G}?#aChfP:o`` `xPWRD_’a4$rJKw=1 ,Ukp$ ?~^,7NgUTmdKod([ jO} A?GfF8,`hR
    IENDB`
    i:@: NormaleCJ_HaJmHsHtHNA@N Carattere predefinito paragrafoD @D
    Pi di pagina
    
    o# B* phB@B Intestazione
    
    o# B* ph<O< Bollo$d7a$B* OJQJph*)@!* Numero pagina(25>P\8? l;/F ( 
    IS2Rs )DEFGZKL00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0
    0(*/2F
    ”$2!!t}~}~P\2@rdfl5C:\SEZ615\DECISION\file Internet\Garofoli\9609252.docOrazio Ruscica7\\Posto3\POSTO 3\Tar e CdS\Cons_Stato_8_maggio_2002.docOrazio Ruscica@C:\Sito_Snadir\Altre_Notizie\Cons_Stato_08_maggio_2002_n2479.docWaNCl9hh^h`.^`o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o(
    ..... 88^8`o( ......
    `^“o(.......
    `^“o(........
    ^`o(.........Wa@PbP@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New71Courier”1ii$ &$0d;2QDC:\WINNT\Profiles\rdfl\Dati applicazioni\Microsoft\Modelli\GIPSY.dot rdflOrazio RuscicaOh+’0 
    0 < H T`hpx ssrdflfdfldflGIPSYfOrazio Ruscica2azMicrosoft Word 9.0@@@r?_@r?_$?.+,0 hp|  o&   Titolo  !"#$&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry FsM?_CData
    P1Table%WordDocument;(SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObjnObjectPoolsM?_sM?_
     FDocumento di Microsoft Word
    MSWordDocWord.Document.89q

    (allegato)

  • Il Crocifisso in classe (estratto da Professione i.r. 1/2002)

    Il Crocifisso in classe


    L’esposizione del Crocifisso in classe non una norma concordataria,
    ma stabilito dall’art.118 del Regio Decreto n.965 del 30/4/1924
    e dall’allegato alla Circolare del Regio Decreto del 26/4/1928,
    n.1297.

    Ora il Crocifisso, al di la del significato salvifico che
    ha per i credenti, pu avere un significato laico. Pu essere
    segno delle sofferenze e del dolore dell’uomo. Pu essere
    segno dei limiti, delle preoccupazioni, delle ansiet, delle
    nostre solitudini, delle malattie, della vecchiaia, della
    morte. 

    Se tutto ci non bastasse, allora potremmo anche pensare di
    togliere il crocifisso dalle aule e dagli uffici pubblici! 

    Prima di chiudere questa parte necessario fare qualche considerazione
    di valore analogico. Tutti ricordiamo che a marzo del duemilauno
    i talebani bombardarono le statue del Grande Buddha di Bamian
    ed altre immagini di origine pre-islamica. L’editto iconoclasta
    del Mullah Omar ricord a molti le “rivoluzioni” totalitarie
    avviate attraverso una politica del terrore al fine di imporre
    la propria esclusiva ideologia. I nuovi talebani laici vorrebbero
    togliere il crocifisso per incominciare ad eliminare la bimillenaria
    tradizione cristiano-cattolica?


    (estratto dall’articolo "Riforma e strumentalizzazioni"
    del prof. Orazio Ruscica pubblicato su Professione i.r. 1/2002,
    pag.5
    )

    (allegato)

  • Riparliamo delle attività funzionali all’insegnamento

    Riparliamo delle attivit
    funzionali all’insegnamento


    Ci sembra opportuno riparlare in questo momento
    delle attivit funzionali all’insegnamento, soprattutto di
    quelle riguardanti gli impegni di carattere collegiale, perch
    ogni anno il problema puntualmente si ripresenta, soprattutto
    all’inizio dell’anno scolastico quando il Collegio dei docenti
    deve deliberare le attivit: “L’attivit funzionale all’insegnamento
    costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
    previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende
    tutte le attivit anche a carattere collegiale di programmazione,
    progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, aggiornamento
    e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
    collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione
    delle delibere adottate dai predetti organi” (art.42 del C.C.N.L.
    4/8/1995 sostituito dall’art.24, comma 5 del C.C.N.L. 15/3/1999).

    Le attivit di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti
    sono costituite da:

    a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,
    ivi compresa l’attivit di programmazione e verifica di inizio
    e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli
    scrutini trimestrali o quadrimestrali e finali e sull’andamento
    delle attivit educative nelle scuole materne e nelle istituzioni
    educative, per un totale di 40 ore annue. Le attivit funzionali
    all’insegnamento di cui sopra sono retribuite se prestate
    oltre il limite delle 40 ore.

    b) La partecipazione alle attivit collegiali dei consigli
    di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi
    a queste attivit sono determinati dagli ordinamenti dei diversi
    ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti
    dal Collegio dei docenti; nella programmazione occorrer tener
    conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero
    di classi superiore a 6 in modo da prevedere di massima un
    impegno non superiore alle 40 ore annue.

    Le attivit di programmazione d’inizio anno scolastico devono
    essere comprese nelle 40 ore riservate agli incontri di carattere
    collegiale

    Inoltre i colleghi, che hanno pi di 6 classi devono pretendere
    che il Collegio deliberi un criterio di partecipazione, in
    modo che siano chiare le presenze e le assenze, ma che, comunque
    i docenti in questione non abbiano un carico di ore di impegni
    esorbitante rispetto a tutti gli altri.

    Alcuni criteri possibili possono essere:

    1) la turnazione; 

    2) la presenza in consigli di classe problematici piuttosto
    che in altri.

    Onde evitare, comunque, sgradevoli contestazioni sar opportuno
    che i colleghi verifichino la messa a verbale della loro presenza
    e che tengano un foglio personale di verifica del monte ore
    impegnato da poter segnalare al Dirigente nel caso di splafonamento
    eccessivo delle ore.


    Angela Loritto


    Snadir 2002

    (allegato)

  • BUONUSCITA E TFR

    BUONUSCITA E TFR

    In queste ultime settimane stata posta all’attenzione del Sindacato una questione di natura previdenziale, collegata al processo di riforma avviato con la Legge n.335 dell’ 8 agosto 1995 (c.d. Riforma Dini).
    Per inquadrare bene la questione dobbiamo un momento specificare la terminologia cui si far, di seguito, riferimento. I due termini, cui porre attenzione, sono:
    – “buonuscita” (indicata anche con il termine Tfs, trattamento di fine servizio), consistente in quella indennit corrisposta al personale della scuola al termine della propria attivit di servizio.
    Tale indennit pari a tanti dodicesimi dell’80% della “base contributiva” (stipendio base, tredicesima mensilit e 60% dell’indennit integrativa speciale) per quanti sono gli anni utili (quelli con iscrizione INPDAP e quelli riscattati).
    – “TFR” (trattamento di fine rapporto), gi previsto dall’art. 2120 del codice civile per i lavoratori del settore privato. 
    Il calcolo del TFR avviene in base all’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata ogni anno al tasso dell’1,5% in misura fissa, cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
    A seguito dello svolgersi di questo progressivo processo di riforma, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/1999 (G.U. n.111 del 15/05/2000) ha esteso l’applicabilit del Trattamento di fine rapporto (TFR), gi previsto per i lavoratori del settore privato, anche ai “nuovi assunti” del Settore Pubblico. 
    Il 29 luglio 1999 presso l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.) stato, inoltre, sottoscritto dai sindacati l’Accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti.

    Buonuscita per i “vecchi assunti”
    Tenuto conto che il TFR si applica solo ai “nuovi assunti”, bisogna quindi verificare cosa intende la norma per “vecchi e nuovi assunti”.
    L’indennit di buonuscita spetta a tutti coloro che sono assunti nella scuola pubblica con contratto a tempo indeterminato prima di una data prefissata (cosiddetti “vecchi assunti”). Questa data di riferimento, indicata inizialmente dal DPCM del 20/12/1999 nel 31 maggio 2000, stata successivamente modificata dal DPCM del 2 marzo 2001 (Art.1) in quella del 31 dicembre 2000. 
    Per questi docenti, la Legge n.449/1997 prevede la possibilit di optare, in alternativa alla indennit di buonuscita, per il Trattamento di fine rapporto (TFR). Le modalit di attuazione di tale opzione sono rinviate alla contrattazione collettiva nazionale. 

    TFR per i “nuovi assunti” e per i docenti a tempo determinato
    I docenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (sia con contratto a tempo determinato sia indeterminato), ossia i cosiddetti “nuovi assunti” sono obbligatoriamente assoggettati al TFR, inoltre, sono assoggettati allo stesso regime di obbligatoriet anche tutti i dipendenti assunti a tempo determinato prima del 31 dicembre 2000 (quindi secondo l’interpretazione che hanno fornito le segreterie di diverse scuole anche tutti i docenti di religione).

    La questione degli Idr
    I docenti di religione in servizio in qualit di incaricati annuali sono equiparabili ai docenti con contratto a tempo indeterminato secondo quanto riportato nel CCN Scuola del 4 agosto 1995, Art. 47, c.6 il quale afferma che i docenti di religione in servizio sono automaticamente riconfermati e ci senza soluzione di continuit. 
    Se i docenti di religione in servizio in qualit di incaricati annuali al 31 dicembre 2000 sono da equiparare ai docenti con contratto a tempo indeterminato, evidente che deve applicarsi ad essi il sistema dell’indennit di buonuscita. 
    Pertanto:
    A – i docenti di religione in servizio alla data del 31 dicembre 2000 in qualit di incaricati annuali ricadono nel “sistema buonuscita. 
    B – la modifica intervenuta nel sistema previdenziale riguarda solo i docenti supplenti temporanei, ossia i colleghi che hanno ottenuto supplenze brevi per sostituzione di docenti assenti (in servizio in data antecedente o successiva al 31 dicembre 2000), i quali sono tenuti a richiedere presso le segreterie scolastiche (e possono ottenere dall’INPDAP) la liquidazione del TFR.
    In ogni caso la circolare INPDAP n. 29/2000 ribadisce “la possibilit per i dipendenti interessati di riscattare (…) i periodi di lavoro prestati a tempo determinato svolti precedentemente al 30 maggio, – (poi 31 dicembre) – e che non abbiano formato oggetto di precedente liquidazione (…)”.
    C – i docenti di religione che ottengono, successivamente al 31 dicembre 2000, la nomina annuale (docenti stabilizzati) sono assoggettati obbligatoriamente al regime TFR.
    L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’INPDAP di Napoli, interpellato verbalmente sulla questione in data 19 giugno 2002, ha escluso che vi siano termini di decadenza a carico dei docenti gi in servizio alla data del 31 dicembre 2000, e, allo stesso modo, ha escluso che gli stessi possano incorrere in possibili prescrizioni del loro diritto all’indennit di fine servizio. Ci in opposizione a quanto prospettato dagli uffici amministrativi di numerose scuole.
    La Segreteria nazionale dello Snadir ha interpellato per iscritto la Direzione Centrale di Roma dell’INPDAP, il cui Ufficio I, ha fornito con estrema tempestivit (in data 26/06/2002, prot.617) risposta scritta, ribadendo che “il personale docente di religione, ancorch titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, deve essere equiparato al personale a tempo indeterminato”.
    Pertanto (…): se assunto prima del 01/01/2001 mantiene il diritto al TFS (Indennit di Buonuscita), fatta ovviamente salva la facolt di opzione per il TFR prevista dall’art.59 – comma 56 – della legge 449/97″.


    Ernesto Soccavo


    Snadir 2002

  • Contratto integrativo annuale e rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale do

    Contratto integrativo
    annuale e rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute
    dal personale docente


    Il 9 maggio 2002 stato siglato il Contratto integrativo
    annuale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione
    sindacale. E’ il contratto che ha definito la ripartizione
    delle risorse disponibili per la formazione e l’aggiornamento
    del personale della scuola per l’anno finanziario 2002.

    Da rilevare, in particolare, al punto 10 della “premessa”,
    la destinazione, prevista dalla legge finanziaria 2002 (legge
    28 dicembre n.448), della somma di 35 milioni di Euro alle
    spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente.

    Di estremo interesse anche quanto previsto dall’art.3 (Interventi
    finalizzati), che, al punto c , prevede lo stanziamento di
    520.000 Euro per l’aggiornamento professionale dei docenti
    di religione cattolica.

    Con la Direttiva MIUR n.70 del 17/06/2002 sono stati fissati
    i criteri e le modalit per il rimborso delle spese di autoaggiornamento
    sostenute dal personale docente. Sono considerate attivit
    di autoaggiornamento e ammesse al rimborso:

    * Iniziative di formazione promosse da enti accreditati o
    qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000;

    * Corsi di specializzazione universitaria (master, borse di
    ricerca ecc.);

    * Stages presso aziende;

    * Acquisto libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste
    specializzate;

    * Acquisto di software didattici;

    * Abbonamenti a siti telematici e canoni.

    Le spese ammesse al rimborso sono quelle relative al 2002
    e devono essere adeguatamente documentate. Il docente interessato
    dovr fare richiesta al Dirigente scolastico entro il 31 dicembre
    2002 e l’istituzione scolastica provveder al rimborso entro
    sessanta giorni dalla presentazione della documentazione. 




    Salvatore Modica


    Snadir 2002

    (allegato)

  • ASSEGNAZIONE AI PLESSI

    ASSEGNAZIONE AI PLESSI




    La normativa sulla mobilit del personale della scuola, destinata
    ai docenti con contratto a tempo indeterminato, affronta anche
    una questione che riguarda, di riflesso, i docenti di religione,
    quella della assegnazione ai plessi.

    La mobilit nella scuola elementare e dell’infanzia, dove
    vigente l’organico funzionale, opera fra circolo e circolo
    (anche Istituti comprensivi), ma non pi fra plesso e plesso.

    All’interno dell’istituzione scolastica l’assegnazione ai
    plessi compete al dirigente scolastico e, con il contratto
    del 1999, l’indicazione dei criteri da ricercarsi nella
    contrattazione decentrata stipulata tra il dirigente scolastico
    e le RSU. 

    E’ utile sottolineare che tra i criteri che hanno trovato
    maggiori consensi e applicazione vi quello secondo il quale
    i docenti gi titolari si muovono prima rispetto a quelli
    neo trasferiti nel circolo, inoltre si afferma che la continuit
    didattica non pu essere elemento ostativo all’assegnazione,
    su richiesta, ad altro plesso.


    Ernesto Soccavo


    Snadir 2002

    (allegato)

  • Rivalutazione livelli di reddito assegno per nucleo familiare – 1° luglio 2002

    Rivalutazione livelli di reddito assegno per nucleo familiare – 1 luglio 2002


    L’Inps con Circolare n.110 del 13 giugno 2002 ha stabilito i nuovi limiti (v. Tabelle) di reddito familiare (non sono ci sono maggiorazioni degli importi) da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo familiare per il periodo 1 luglio 20021 – 30 giugno 2003. 
    Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono due:
    1) la composizione del nucleo familiare;
    2) il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.
    Per quanto riguarda il primo punto:
    a) uno stesso nucleo familiare pu usufruire soltanto di un assegno;
    b) il nucleo familiare costituito:
    * dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
    * dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio di et inferiore ai 18 anni (senza limite di et qualora si trovino, a causa di infermit o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilit di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
    * fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e semprech si trovino ad essere inferiori di 18 anni di et o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).
    Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
    Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal 1 luglio 2002 si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare 2001.
    E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente inferiore al 70% del reddito complessivo.
    Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi. 
    Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione (v. modello) con firma non autenticata.



    Redazione


    Snadir 2002

  • IL 1° SETTEMBRE SCUOLE DESERTE!

    IL 1 SETTEMBRE SCUOLE
    DESERTE!

    Anche quest’anno – cos come gi nel 1991
    e nel 1996 – il primo giorno di scuola vedr le aule vuote:
    non si tratter di una diserzione in massa, ma semplicemente
    il 1 settembre cadr di domenica. Questo particolare, se
    da un lato rappresenta una piccola soddisfazione per tutti
    gli operatori della scuola, dall’altro crea negli insegnanti
    di religione non poche perplessit: infatti il personale
    assunto con decorrenza giuridica dal 1 settembre, a partire
    da quando sar remunerato se il primo giorno di scuola coincide
    con la domenica?
    A questo quesito risponde il Ministero della Pubblica Istruzione
    con la Circolare Telex – Gab./IV prot. 5452/275/MS del 19/10/91,
    facendo rilevare che la coincidenza casuale della giornata
    domenicale con la data di inizio dell’anno scolastico, costituendo
    causa di forza maggiore che impedisce la materiale assunzione
    in servizio, non pu incidere negativamente – secondo i
    principi generali dell’ordinamento giuridico – n sulle
    posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali,
    n quindi sul diritto all’intera retribuzione mensile del
    personale in questione; tale personale (cio quello assunto
    in servizio di ruolo, quello incaricato annuale o supplente
    annuale, la cui nomina abbia decorrenza giuridica dall’inizio
    dell’anno scolastico) pertanto ha diritto di percepire la
    retribuzione del mese di settembre 2002 comprensiva anche
    della giornata domenicale in questione.

    Rossella Sudano

    N.B. La
    Circolare Telex – Gab./IV prot. 5452/275/MS del 19/10/91
    stata confermata dalla C.M. n.95 del 26 agosto 2002

     

    (allegato)