Autore: maurizio

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta F19

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:
    Personale dei livelli


    Istituto:
    Maternità e congedi dei genitori
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    F19. Qual è l’entità e la natura del trattamento economico da corrispondere alla lavoratrice assunta a termine ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 1204/71?


    Risposta:
    Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile specificare quanto segue.


    L’art. 17, comma 1, della legge n. 1204/71, attraverso il rinvio ivi contenuto all’art. 2, comma 3, lett. C) prescrive la corresponsione del trattamento economico stabilito per l’astensione obbligatoria anche dopo la scadenza del termine, nel caso in cui la lavoratrice sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato.
    Per definire l’entità di tale trattamento economico, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 17, comma 4 del CCNL del 14.9.2000.


    In virtù di tale regolamentazione contrattuale, alla lavoratrice, sia a tempo indeterminato che, alla luce di quanto detto, a tempo determinato, deve essere corrisposto il trattamento economico di miglior favore rappresentato dalle seguenti voci: intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario economico fisse e ricorrenti, comprese la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.


    Tuttavia, pur trattandosi sostanzialmente della retribuzione percepita dalla lavoratrice al 100%, essa ha comunque natura puramente indennitaria per i periodi di corresponsione successivi alla scadenza del termine stabilito per la durata del rapporto di lavoro.
    Tale precisazione vale ad escludere che detti periodi e i relativi emolumenti possano essere utilizzati ai fini di altri istituti come maturazione ferie, tredicesima mensilità, etc..


    NOTA BENE: Il rinvio all’art. 17 della L. 1204/71 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni dell’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta F18

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:

    Personale dei livelli


    Istituto:
    Maternità e congedi dei genitori
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    F18. Lavoratrice a termine e periodi di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa per maternità: fruibilità e retribuzione


    Risposta:
    Riteniamo utile precisare quanto segue:


    1. nel caso di contratto di lavoro a termine, la lavoratrice ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatorio con la corresponsione della intera retribuzione, ai sensi dell’art. 17 , comma 4, del CCNL del 14.9.00, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro. Si tratta di una espressa previsione contenuta nell’art. 17, comma 1, della legge 1204/71.


    2. per l’astensione facoltativa, viceversa, in mancanza di analoga previsione, la fruizione potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno del periodo di durata del contratto a termine. Pertanto, con la scadenza del termine, cessa anche l’obbligo del datore di lavoro di retribuire tale particolare forma di assenza per la parte che eventualmente residua e che si colloca al di fuori del rapporto a termine.
    Relativamente ai periodi di astensione facoltativa richiesti dalla lavoratrice e che si collocano all’interno della durata del contratto a termine, trova applicazione la generale disciplina del trattamento economico prevista per tale istituto dall’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.00, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.


    Pertanto, i primi trenta giorni di astensione facoltativa saranno retribuiti per intero, mentre per i successivi troverà applicazione la disciplina del trattamento economico stabilita nella legge n. 53/2000.
    In tal senso depone l’art. 7, comma 10 del CCNL del 14.9.2000 secondo il quale al personale con contratto a termine, ove non diversamente ed espressamente stabilito, si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


    NOTA BENE: Il rinvio all’art. 17 della L. 1204/71 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni dell’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta C3.15

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:
    Personale dei livelli


    Istituto:
    Contratto di lavoro a termine
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    C3.15. Qual è l’entità e la natura del trattamento economico da corrispondere alla lavoratrice assunta a termine ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 1204/71?


    Risposta:
    Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile specificare quanto segue.


    L’art. 17, comma 1, della legge n. 1204/71, attraverso il rinvio ivi contenuto all’art. 2, comma 3, lett. C) prescrive la corresponsione del trattamento economico stabilito per l’astensione obbligatoria anche dopo la scadenza del termine, nel caso in cui la lavoratrice sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato.


    Per definire l’entità di tale trattamento economico, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 17, comma 4 del CCNL del 14.9.2000.


    In virtù di tale regolamentazione contrattuale, alla lavoratrice, sia a tempo indeterminato che, alla luce di quanto detto, a tempo determinato, deve essere corrisposto il trattamento economico di miglior favore rappresentato dalle seguenti voci: intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario economico fisse e ricorrenti, comprese la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.


    Tuttavia, pur trattandosi sostanzialmente della retribuzione percepita dalla lavoratrice al 100%, essa ha comunque natura puramente indennitaria per i periodi di corresponsione successivi alla scadenza del termine stabilito per la durata del rapporto di lavoro.


    Tale precisazione vale ad escludere che detti periodi e i relativi emolumenti possano essere utilizzati ai fini di altri istituti come maturazione ferie, tredicesima mensilità, etc..


    NOTA BENE: Il richiamo all’art. 17 della L. 1204/1971 deve ora intendersi riferito all’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta C3.14

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:
    Personale dei livelli


    Istituto:
    Contratto di lavoro a termine
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    C3.14. Lavoratrice a termine e periodi di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa per maternità: fruibilità e retribuzione


    Risposta:
    Riteniamo utile precisare quanto segue:


    1. nel caso di contratto di lavoro a termine, la lavoratrice ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatorio con la corresponsione della intera retribuzione, ai sensi dell’art. 17 , comma 4, del CCNL del 14.9.00, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro. Si tratta di una espressa previsione contenuta nell’art. 17, comma 1, della legge 1204/71.


    2. per l’astensione facoltativa, viceversa, in mancanza di analoga previsione, la fruizione potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno del periodo di durata del contratto a termine. Pertanto, con la scadenza del termine, cessa anche l’obbligo del datore di lavoro di retribuire tale particolare forma di assenza per la parte che eventualmente residua e che si colloca al di fuori del rapporto a termine.
    Relativamente ai periodi di astensione facoltativa richiesti dalla lavoratrice e che si collocano all’interno della durata del contratto a termine, trova applicazione la generale disciplina del trattamento economico prevista per tale istituto dall’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.
    Pertanto, i primi trenta giorni di astensione facoltativa saranno retribuiti per intero, mentre per i successivi troverà applicazione la disciplina del trattamento economico stabilita nella legge n. 53/2000.
    In tal senso depone l’art. 7, comma 10, secondo il quale al personale con contratto a termine, ove non diversamente ed espressamente stabilito, si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


    NOTA BENE: Il richiamo all’art. 17 della L. 1204/1971 deve ora intendersi riferito all’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

  • Congedi parentali: ARAN – Risposta C3.13

    Comparto:
    Regioni ed autonomie locali
    Area:

    Personale dei livelli


    Istituto:
    Contratto di lavoro a termine
    Data:
    16/05/2001


    Quesito:
    C3.13. Lavoratrice a termine e periodi di astensione facoltativa: fruibilità e retribuzione


    Risposta:
    In base alla vigente disciplina della legge 1204/71, come modificata ed integrata dalla legge n. 53/00, e dall’art. 17 del CCNL del 14.9.00, la lavoratrice a termine può fruire dei periodi di astensione facoltativa solo per la parte ricadente all’interno della durata stabilita dal contratto a tempo determinato. Il periodo fruibile in tale ambito, in relazione alla sua durata, sarà retribuito tenendo conto delle previsioni sia dell’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.00, sia dell’art. 3, comma 4, della legge n. 53/2000.


    NOTA BENE: Il richiamo all’art. 3, comma 4 della L. 53/2000 deve ora intendersi riferito all’art.34 del D. Lgs. 151/2001.

  • Positiva risposta (scritta) del Miur alla partecipazione degli Idr ai corsi tecnologici

    GLI IDR POSSONO ACCEDERE
    AI CORSI TECNOLOGICI ORGANIZZATI DAL MIUR

    Gli insegnanti di religione che desiderano
    accedere ai corsi inerenti le competenze informatiche
    e tecnologiche del personale docente della scuola, i cosiddetti
    "Fondi UMTS", possono farlo tranquillamente:
    è quanto ha assicurato lo stesso Ministero dell’Istruzione
    a seguito di una informativa scritta richiesta dallo SNADIR
    (Nota
    prot. n.6209 del 4 dicembre 2002
    ; Nota
    prot. n.6178 del 3 dicembre 2002
    )
    I nominativi degli idr non erano in un primo momento tra
    quelli predisposti perché all’inizio di settembre
    non risultavano ancora nelle liste ufficiali del MIUR,
    ma il programma di Monfortic, l’Ente che gestisce tali
    corsi, consente comunque l’inserimento di nuovi nominativi.
    Moltissime scuole li stanno già inviando senza
    alcun problema.

    Rossella Sudano

    Nota
    prot. n.6209 del 4 dicembre 2002
    (file
    in formato pdf Adobe Acrobat)
    ;
    Nota
    prot. n.6178 del 3 dicembre 2002
    (file
    in formato pdf Adobe Acrobat)

    (allegato)

  • Qualche notizia in materia di diritto allo studio …

    Qualche
    notizia in materia di diritto allo studio …

    Per la frequenza di corsi di studio
    per il conseguimento di titoli riconosciuti dall’ordinamento
    pubblico.

    Circolare ministeriale n. 130 del 21 aprile 2000.

    Prot. n.49479/BL

    Oggetto: Utilizzazione docenti presso i Corsi di Laurea
    in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione
    per l’insegnamento nella scuola secondaria …

    "(…)

    agevolazioni nell’articolazione dell’orario di
    lavoro devono essere estese anche al personale docente in
    servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione,
    il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della
    frequenza dei suddetti corsi, di permessi di studio retribuiti,
    ai sensi dell’art. 14 – comma 2 – del CCNL
    26 maggio 1999. Analogo trattamento deve trovare applicazione
    nei confronti del personale precario della scuola, che frequenta
    i Corsi in qualità di studente. Il Dipartimento per
    la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art.
    3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per
    il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale
    a tempo indeterminato e personale con contratto a termine
    e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione
    anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale
    alle prestazioni lavorative rese;

    (…omissis …)"
    il Ministro
    Luigi Berlinguer
    Note sindacali:

    Gli interessati devono presentare domanda tramite il Dirigente
    scolastico al Dirigente del CSA (Centro Servizi Amministrativi,
    ex Provveditorato) entro il 15 novembre di ogni anno, pena
    decadenza.

    La domanda deve essere redatta in carta semplice.

  • Testi e strumenti per il concorso

    Testi e strumenti per il concorso


    Ad un concorso ci si prepara. Partendo dalle competenze acquisite durante l’iter formativo universitario e quello professionale di docenza. Ma il tempo passa: le scienze pedagogiche e didattiche come anche le legislazioni si aggiornano. Ed il docente non potrebbe che aggiornarsi per qualificare sempre al meglio e nel modo più efficace la sua qualità professionale.Per ciò si parla sempre di formazione in itinere. Non finisce mai, fino a quando si insegna, cioè fino a quando una professione pubblica ci responsabilizza. Il concorso (come previsto nel ddl per lo stato giuridico degli idr, cfr. in questo numero il testo della XI Commissione ed il commento dello Snadir) è un’occasione di ulteriore aggiornamento come anche un’opportunità (dovuta e necessaria) per evidenziare le nostre competenze.
    Lo Snadir che tanto si è impegnato e continua a farlo per lo stato giuridico, intende portare a buon fine questo impegno. Per ciò intende non lasciare soli gli insegnanti davanti al concorso ed alla sua necessaria preparazione. Una èquipe di esperti, coordinati dal prof. Troìa, è già impegnata nella progettazione e realizzazione di testi, strumenti e media efficaci per la preparazione al concorso “volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.” (art. 5 comma 2 del testo risultante dagli emendamenti, approvati in sede referente, il 24 settembre 2002 in XI Commissione).
    Tali strumenti saranno disponibili quanto prima per gli iscritti allo Snadir: la loro configurazione redazionale sarà studiata appositamente per poter facilitare lo studio e la preparazione. Si sta studiando la possibilità di poter valorizzare questi strumenti anche in rete o con altre ‘diavolerie’ informatiche. Nel prossimo numero di Professione ir forniremo ulteriori indicazioni.
    Comunque, non c’è da scoraggiarsi. Facciamo anche questo, se quanto ci viene chiesto comporterà un riconoscimento giuridico, un’autonomia professionale e un ulteriore fase di affermazione per una possibile costituzione di un ordine professionale degli idr. E poi… qualcuno potrebbe forse smentire la constatazione secondo la quale chi non studia più non dovrebbe poter avere il diritto di continuare ad insegnare? Ora, in questa contingenza, facciamo di necessità virtù. Nonostante queste forche caudine del concorso, male necessario per un bene tanto desiderato. Studiare contribuisce a farci sentire giovani (professionalmente).
    Buon lavoro e con tanti auguri.


    Pasquale Troìa

  • Congedi parentali: Modello di reclamo per chiedere la retribuzione al 100%

    MODELLO DI RECLAMO


    Al Dirigente Scolastico
    ____________________
    __________________



    La sottoscritta ______________________________________________________
    nata a _____________________il________________Incaricata annuale/Supplente annuale/Supplente temporanea di Religione Cattolica nella Scuola/Istituto_________ __________________________di________________facendo seguito alla nota della S.V. del___________prot.n°________, con cui le si comunica la riduzione all’80% dello stipendio dal__________________ al_______________ (periodo di astensione obbligatoria per maternità), secondo le disposizioni pervenute dalla Ragioneria Provinciale di_______________con nota del__________Prot. n°__________,


    C H I E D E


    Che le sia corrisposta – per il suddetto periodo – la retribuzione al 100%; ciò in base all’art. 11 del CCNL del 15 marzo 2001, così come confermato dall’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) in data 16 maggio 2001 (cod: C3.15, C3.13, C3.14, F18, F19), nonché dal Consiglio di Stato, con sentenza n° 2479 dell’8 maggio 2002.


    ___________________
    _________________________

    © Snadir ottobre 2002