Autore: maurizio

  • I passaggi per il concorso. Le procedure che gli Idr dovranno seguire.

    I PASSAGGI
    PER IL CONCORSO
    Le procedure che gli Idr dovranno seguire

    L’approvazione della legge 186/2003 sullo stato giuridico
    dei docenti di religione ha segnato uno storico traguardo
    perchè riconosce l’insegnante di religione "come
    e tra gli altri" docenti della scuola italiana: tale
    legge, infatti, stabilisce i ruoli per l’insegnamento della
    religione cattolica nelle scuole statali e l’immissione
    in ruoli a seguito di concorsi ordinari gestiti dalla amministrazione
    statale.
    In questo momento è importante notare come in centoventisei
    anni di scuola statale sia stata completamente ribaltata
    la situazione dei docenti di religione.
    Il 15 luglio 1877 il ministro Coppino estromise l’insegnamento
    religioso dalla scuola italiana e lo sostituì con
    lo studio delle prime nozioni dei diritti e doveri dell’uomo
    e del cittadino.
    Il 15 luglio 2003 viene approvata la legge Moratti sullo
    stato giuridico dei docenti di religione.
    Una tappa fondamentale viene raggiunta: lo Stato, attraverso
    una legge, prende atto del contributo che il docente di
    religione offre agli studenti, alle famiglie, alla scuola
    e alla società. Il ministro Coppino, all’epoca,
    escludendo l’insegnamento religioso dalla scuola italiana,
    negò ai docenti di religione la dignità umana
    e professionale. Il ministro Moratti inserendo i docenti
    di religione nei ruoli dello Stato, non solo riconosce la
    loro professionalità e competenza, ma conferma il
    carattere scolastico dell’insegnamento della religione cattolica
    come si è affermato all’indomani della revisione
    concordataria del 1985.
    La legge 186/2003 stabilisce, come abbiamo già affermato,
    oltre che i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica,
    anche l’immissione in ruoli attraverso concorsi ordinari
    e in fase di prima applicazione un concorso "riservato";
    ma l’applicazione di tale legge, in particolare per l’avvio
    della procedura concorsuale "riservata", necessita
    della predisposizione del bando di concorso che, essendo
    il primo, deve essere verificato in modo attento in tutti
    i passaggi. Questo periodo, pertanto, che può essere
    visto dai docenti di religione come uno "strano silenzio",
    è stato dedicato, invece, dal ministro dell’istruzione
    all’esame delle varie problematiche emergenti ed alla ricerca
    di soluzioni adeguate, ma non ancora definite.
    In questo inizio d’anno scolastico il ministero ha consultato
    in modo informale il servizio nazionale per l’irc (SNIRC)
    della CEI e lo Snadir, i quali hanno avanzato delle proposte.
    Ovviamente nessuno poteva proporre le ipotesi di lavoro
    come soluzioni definitive. Purtroppo ci sono stati degli
    "autoinvitatisi" che hanno presentato le proprie
    ipotesi di lavoro come soluzioni definitive, cosicché,
    privi di qualsiasi delicatezza, hanno brutalmente fatto
    sentire i colleghi abbandonati e privi di futuro.
    Certamente il bando di concorso sarà frutto di una
    mediazione tra esigenze amministrative ed ecclesiastiche.
    In questa partita pensiamo di svolgere un ruolo importante,
    così come lo abbiamo egregiamente svolto durante
    l’iter parlamentare per l’approvazione della legge 186/2003.
    Lo scorso 22 ottobre si è svolto al M.I.U.R. (Ministero
    dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
    un incontro tra la Direzione Generale del personale e le
    organizzazioni sindacali del comparto scuola (tra cui lo
    Snadir) per una informazione sul concorso degli insegnanti
    di religione.
    Possiamo oggi dire che il lavoro dello Snadir per trovare
    una adeguata soluzione alle varie problematiche emergenti
    dalla legge per la predisposizione del bando di concorso
    ha portato frutti importanti sulle seguenti questioni:
    1) dotazioni organiche e istituzione della classe di concorso;
    2) disponibilità dei posti da conferire a concorso;
    3) requisiti di servizio per la partecipazione al concorso;
    4) programma di esame; 5) commissioni di esame; 6) formazione;
    7) tabella di valutazione dei titoli; 8) prove di esame;
    9) programma di esame; 10) tempi.

    1 – DOTAZIONI ORGANICHE E ISTITUZIONE
    DELLA CLASSE DI CONCORSO

    Il testo (art.2 della legge 186/2003) prevede due concorsi,
    riferiti a due dotazioni organiche regionali rispettivamente
    per la scuola dell’infanzia ed elementare, e per la scuola
    secondaria di primo e secondo grado.
    Sarebbe certamente opportuno che le idoneità rilasciate
    dagli Ordinari diocesani fossero inerenti ai due ambiti
    : scuola dell’infanzia + scuola elementare; secondaria 1°
    grado + secondaria 2° grado (magari istituendo un nuovo
    ambito disciplinare). Ciò consentirebbe una maggiore
    flessibilità sia nel momento della costituzione delle
    cattedre che per le successive ed eventuali operazioni di
    mobilità previste dalla legge 186/2003. Il timore
    di un caotico passaggio da un ordine di scuola all’altro
    è scongiurato, anche in presenza della duplice idoneità,
    dalla prerogativa che la legge riconosce agli Ordinari diocesani
    di assegnare sulle cattedre i docenti aventi diritto, e
    quindi la possibilità, in questa prima assegnazione,
    di indirizzare su un ordine di scuola o l’altro.

    2 – DISPONIBILITÀ DEI POSTI
    DA CONFERIRE A CONCORSO

    Sull’argomento non ci sono novità di sorta. L’art.
    2 della legge 186/2003 prevede che la disponibilità
    dei posti deve essere effettivamente accertata a livello
    regionale e di singole diocesi nella misura del 70% delle
    cattedre disponibili. Il bando di concorso non potrà
    contenere il totale delle cattedre in quanto le assunzioni,
    come tutte le altre, sono subordinate ad una disposizione
    di comune accordo tra il Ministro dell’Istruzione e quello
    dell’Economia.

    3 – REQUISITI DI SERVIZIO PER LA
    PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

    Accedono al concorso gli insegnanti che
    ü siano in possesso dei
    titoli di studio previsti dall’Intesa (vedi box in fondo);

    ü dell’Idoneità
    rilasciata dall’Ordinario diocesano;
    ü abbiamo svolto continuativamente
    quattro anni di servizio nell’insegnamento della religione
    cattolica negli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente
    non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche
    in ordini e gradi scolastici diversi.
    Per servizio si intende l’attività di insegnamento
    della religione cattolica svolta in qualità di incaricato
    o supplente (in ogni caso con il prescritto titolo di studio)
    per un periodo non inferiore a 180 giorni per ogni anno
    scolastico.
    Riteniamo che i termini "continuativamente" e
    "complessivamente" siano entrambi riferiti allo
    spazio cronologico dei quattro anni. Il termine "complessivamente",
    pertanto, andrebbe riferito alla possibilità di maturare
    il diritto con un orario non inferiore a quello d’obbligo.

    Inoltre:
    ü cumulando le ore di
    servizio in ordini e gradi scolastici diversi,
    ü cumulando le ore di
    servizio nell’arco dei quattro anni.
    E’ nostra opinione che l’accoglimento di questa ultima indicazione
    eviterebbe l’instaurarsi di un possibile contenzioso.
    Possono partecipare al primo concorso anche gli insegnanti
    di religione che hanno prestato servizio senza titolo e
    riconosciuti idonei dall’Ordinario diocesano, purché
    ricorrano due condizioni:
    Ä possesso della laurea
    statale.
    Ä10 anni di servizio
    scolastico (i dieci anni, in questo caso, sono titolo di
    accesso e non possono essere valutati anche come servizio).

    4 – PROGRAMMI DI ESAME

    Abbiamo chiesto al M.I.U.R. una formulazione dei contenuti
    del programma di esame che sia più rispondente alla
    particolarità di questa prova concorsuale (riservata)
    e nel rispetto delle chiare modalità con le quali
    il ministero ha stilato i contenuti delle prove per posti
    nella scuola materna, elementare e secondaria (clicca qui
    per il probabile programma concorsuale).

    5 – COMMISSIONI D’ESAME

    I contenuti delle prove non prevedono una particolare tipologia
    di insegnante esaminatore; poichè tutti i docenti
    dovrebbero essere in possesso delle conoscenze nell’ambito
    degli ordinamenti scolastici, della legislazione scolastica
    e degli ordinamenti didattici e pedagogici, qualsiasi docente
    a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di anzianità
    di servizio, può presentare domanda per far parte
    delle commissioni d’esame del concorso. Rimangono aperte
    alcune questioni sulla procedura di nomina dei commissari
    da parte del Dirigente Scolastico Regionale: chiamata diretta?
    Sorteggio? Elenco di insegnanti disponibili?
    La modulistica per presentare la domanda quale membro delle
    Commissioni, sarà pubblicata in concomitanza con
    la pubblicazione del bando di concorso, presumibilmente
    a fine novembre. Sarebbe quanto mai opportuno invitare i
    nostri colleghi (NON ostili all’irc) di altre discipline
    a presentare la domanda.

    6 – FORMAZIONE

    Riteniamo rilevante dal punto di vista politico non vanificare
    l’importante decisione assunta dal Senato con l’approvazione
    dell’ordine del giorno (2.4.2003): "verificare la possibilità
    di organizzare un corso finalizzato alla preparazione dei
    candidati alla prima prova selettiva". Certamente,
    anche al fine di evitare contenzioso, è necessario
    svincolare l’attività di formazione dal contesto
    del concorso: l’accesso deve essere libero. Il corso di
    formazione non dovrebbe quindi essere inserito nel bando,
    ma attivato immediatamente dopo. Inoltre sarebbe fattibile
    una formazione da una parte mediante materiali disponibili
    on-line (INDIRE) e dall’altra attraverso un adeguato numero
    di lezioni frontali.

    7 – TABELLA DI VALUTAZIONE

    Poiché il concorso in prima applicazione è
    "riservato" agli insegnanti di religione in possesso
    dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1 della legge
    186/2003, è indubbio che la valutazione del servizio
    debba avere un rilievo particolare nel quadro complessivo
    della procedura concorsuale.
    Il punteggio complessivo del concorso sarà in cinquantesimi,
    così ripartiti:
    ü30 punti per la prova
    scritta e orale;
    ü20 punti per i titoli
    culturali e di servizio, suddivisi in:
    Ä12 per il servizio;
    punti 0,60 per anno scolastico (vedi
    grafico
    ). Il servizio nella scuola paritaria
    è valutabile a partire dal 1° settembre 2000
    Ä8 per i titoli culturali
    (ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 186/2003
    i
    titoli sono esclusivamente quelli previsti dall’Intesa
    ).

    Sono valutabili, oltre al titolo di accesso, anche eventuali
    ulteriori titoli ecclesiastici. Il valore del titolo sarà
    riferito alla durata del relativo corso di studio. Il titolo
    previsto dal punto 4.6.2 del DPR 751/1985 (cioè cinque
    anni di servizio nell’a.s. 1985/86) viene valutato con il
    punteggio minimo, mentre i titoli non graduati verranno
    valutati con un punteggio medio.

    8 – PROVE ESAME

    La prova scritta si prevede possa svolgersi nel prossimo
    mese di febbraio. Dovrebbe consistere in quesiti a risposta
    breve, un quesito per ogni area (didattico -pedagogica;
    legislazione scolastica; ordinamento scolastico).
    La traccia potrà proporre ad esempio:
    Ätre quesiti per l’area "didattico-pedagica"
    e il candidato ne sceglierà uno da svolgere;
    Ätre quesiti per l’area
    "legislazione scolastica" e il candidato ne sceglierà
    uno da svolgere;
    Ätre quesiti per l’area
    "ordinamento scolastico" e il candidato ne sceglierà
    uno da svolgere.
    Al termine della prova scritta ci sarà un giudizio
    di ammissione o non ammissione alla prova orale.
    Solo nel momento della prova orale, che si prevede possa
    svolgersi in primavera, si avrà una valutazione complessiva
    (scritto e orale).

    9 – PROGRAMMA DI ESAME

    L’art. 5, comma 2 delle legge 186/2003 prevede espressamente
    ed esclusivamente che il programma di esame (vedi
    box su una ipotesi
    ) dovrà accertare la conoscenza
    dell’ordinamento scolastico, gli orientamenti didattici
    e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai
    quali si riferisce il concorso e gli elementi essenziali
    della legislazione scolastica.

    10 – TEMPI

    Novembre 2003: pubblicazione del bando; Dicembre 2003:
    presentazione delle domande; Febbraio 2004: prove concorsuali.
    Il Consiglio Nazionale P.I. potrà apportare ulteriori
    modifiche a quanto definito dal MIUR.

    E’ abbastanza evidente che alcune questioni sono già
    state definite, mentre altre sono in evoluzione. In ogni
    caso assicuriamo il nostro impegno a seguire la definizione
    del bando di concorso e la procedura ad esso collegata affinché
    questo primo concorso sia effettivamente un concorso "riservato".
    Un ultima considerazione va fatta a proposito del corso
    di formazione. Molte associazioni (ed altro) in questo periodo
    stanno proponendo "utili" corsi di formazione
    a prezzi indecenti (più di trecento euro per dieci
    giorni di formazione) con la subdola prospettiva che chi
    frequenta quel corso potrà superrare facilmente il
    concorso.
    E’ chiaro a tutti che, come è già successo
    in occasione di altri concorsi, si sta mettendo su un mercato
    “interessante” per queste associazioni sulla preparazione
    al primo concorso.
    Noi riteniamo che la già buona preparazione di base
    unita all’ulteriore studio dei nostri tre testi e al corso
    di formazione gratuito che il ministero predisporrà
    ed avvierà subito dopo la pubblicazione del bando
    di concorso, permetterà ai partecipanti al primo
    concorso, senza alcuna ansia, di svolgere al meglio la propria
    preparazione professionale. Auguri a tutti noi!

    Orazio Ruscica

  • Titoli di studio previsti dall’Intesa

    SCUOLA
    DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE

    Gli specialisti incaricati dell’Irc nella scuola dell’infanzia
    ed elementare dovranno essere in possesso di uno dei seguenti
    titoli:

    · Diploma di scuola magistrale (solo per la scuola
    dell’Infanzia) con frequenza dell’Irc
    · Diploma di Istituto Magistrale con frequenza dell’Irc
    · Diploma di Scienze Religiose
    · Cinque anni di servizio anche non continuativi nell’a.s.
    1985/86
    · Diploma di Magistero in Scienze Religiose
    · Dottorato, Licenza, Baccellerato in teologia o altre
    discipline ecclesiastiche

    Se lo specialista di religione è sacerdote, diacono
    o religioso i titoli richiesti sono i seguenti (uno a scelta):

    · Diploma di Scienze Religiose;
    · Diploma di cultura teologica rilasciato da una
    scuola di formazione religiosa;
    · Attestato di positiva partecipazione a un corso
    equipollente alla scuola di formazione teologica.

    SCUOLA SECONDARIA
    I titoli di qualificazione professionale richiesti per
    l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie
    sono i seguenti (uno a scelta):

    · Diploma di Scienze Religiose + Laurea Statale
    · Cinque anni di servizio anche non continuativi
    nell’a.s. 1985/86
    · Attestato di compimento del regolare corso di studi
    teologici in un seminario maggiore
    · Diploma di Magistero in Scienze Religiose
    · Dottorato, Licenza, Baccellerato in teologia o
    altre discipline ecclesiastiche

  • Ipotesi di programma esame

    I.
    ELEMENTI DI ORDINAMENTO SCOLASTICO

    1. Linee essenziali della scuola italiana dalla legge Casati
    alla riforma Moratti
    2. La scuola materna nel sistema formativo e scolastico: Nuovi
    Orientamenti del 1991
    3. Organizzazione e funzionamento della scuola elementare
    con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 148
    4. Caratteri e fini della scuola media dell’obbligo
    5. La scuola secondaria superiore: dalla riforma Gentile alla
    necessità delle sperimentazioni nell’attesa della riforma
    6. La legge di riforma n. 53/2003
    a. Finalità del sistema d’istruzione e formazione
    b. Articolazione degli ordinamenti
    üLa scuola dell’infanzia.
    üIl primo ciclo.
    üIl secondo ciclo.
    üI licei.
    üL’istruzione-formazione
    c. La valutazione
    d. Alternanza scuola-lavoro
    7. "Statuto delle studentesse e degli studenti"

    II. ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA
    1. La scuola nella Costituzione, anche alla luce delle modifiche
    apportate al Titolo V del testo costituzionale.
    2. La funzione docente: diritti e doveri degli insegnanti.
    3. Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche
    nella scuola primaria e secondaria.
    4. Gli organi collegiali e il loro molo nella organizzazione
    della vita cella scuola.
    5. La legge di riforma del sistema scolastico (legge 28
    marzo 2003, n.53).
    6. Le disposizioni normative che disciplinano l’insegnamento
    della Religione Cattolica nella scuola.

    III. ORIENTAMENTI DIDATTICO-PEDAGOGICI
    1. Conoscere le principali proposte pedagogiche del Novecento
    2. La valutazione degli allievi, da quella iniziale e formativa
    a quella sommativa nell’ambito del processo di apprendimento.
    3. Il Portfolio delle competenze degli studenti
    4. La comunicazione: fattori, caratteristiche e (alcuni)
    modelli
    5.La comunicazione educativa e didattica: modelli, funzioni,
    fattori, programmazione e competenza professionale del docente
    6. I linguaggi della comunicazione didattica (in particolare
    quelli specifici alla fascia d’età prevista dal grado
    di scuola per cui si concorre.)
    7. Funzioni dei linguaggi per modulare strategie di comunicazione
    educativa e didattica
    8. Le competenze professionali del docente
    9. Nell’ambito di ogni linguaggio della comunicazione didattica
    continui riferimenti alla legge dell’Autonomia, alle Indicazioni
    Nazionali e al Profilo educativo, culturale e professionale
    dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione
    10. L’unità didattica (in tutte le sue fasi) come
    privilegiato strumento di realizzazione di un processo di
    apprendimento nell’ambito della programmazione educativo-didattica
    e del piano dell’offerta formativa (POF).
    11. Per una didattica delle competenze: definizione degli
    obiettivi di conoscenza, competenza e abilita/capacità)
    e la loro valutazione.
    12. La metodologia della documentazione così come
    presente in ogni linguaggio della comunicazione didattica
    (in relazione alla fascia d’età prevista dal grado
    di scuola per cui si concorre).
    13.Sussidi didattici e multimediali come indispensabili
    mezzi per operazionalizzare obiettivi e realizzare una unità
    didattica durante il processo di apprendimento.

  • CEI – MIUR: definiti gli per l’Irc nella scuola dell’infanzia e primaria

    CEI – MIUR:
    definiti gli “Obiettivi specifici di Apprendimento per l’IRC nella scuola primaria”


    Il 23 ottobre, il ministro Moratti e il cardinale Camillo Ruini per la CEI hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con il quale sono stati definiti gli “Obiettivi specifici di Apprendimento per l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)” della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (quelli per la scuola secondaria arriveranno dopo). La firma corona il lavoro di preparazione – come si legge nel comunicato stampa del Miur – che ha tenuto conto degli Obiettivi specifici delle altre discipline e soprattutto del “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (6-14 anni)”, senza perdere di vista la specificita’ dell’IRC”. Ora le “Indicazioni nazionali” – attualmente all’esame delle Commissioni di merito in Parlamento in quanto parte integrante dello schema di decreto legislativo per il primo ciclo di istruzione – potranno essere integrate e completate dagli obiettivi specifici dell’IRC.


    Obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica
    nella scuola primaria

  • Il MIUR informa sul concorso per gli insegnanti di religione

    Il MIUR informa

    sul concorso per gli insegnanti di religione

    Mercoledì 22 ottobre u.s. il MIUR ha convocato a
    Roma i sindacati del comparto scuola per una "informativa"
    sul concorso degli insegnanti di religione. Anche lo Snadir
    è stato invitato, pertanto hanno preso parte all’incontro
    il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale, ed il prof.
    Ernesto Soccavo, membro della segreteria nazionale.
    I funzionari del Ministero hanno illustrato gli elementi
    essenziali relativi alla fase di attuazione del concorso,
    offrendo una chiave interpretativa di alcuni articoli e
    commi della legge 186/2003.
    Lo Snadir è intervenuto su diversi punti affinché
    fosse dato risalto alla necessità di garantire il
    pieno riconoscimento della professionalità già
    acquisita dai docenti in servizio. In particolare, per quest’ultimo
    aspetto, lo Snadir ha fortemente insistito per una tabella
    dei titoli dove la valutazione del servizio scolastico risultasse
    rilevante nell’insieme dei parametri del concorso (prova
    scritta, prova orale e titoli).

    Quelle che seguono sono, in sintesi, le questioni emerse
    e puntualizzate.

    Requisiti di ammissione
    Partecipano i docenti che:
    Ähanno 4 anni continuativi
    di servizio, nell’arco degli ultimi dieci anni, anche con
    supplenza di almeno 180 giorni, prestati con titolo.
    Ähanno svolto servizio
    almeno per metà dell’orario cattedra, anche cumulando
    più servizi per ogni singolo anno scolastico.
    Lo Snadir ritiene che il requisito della "metà
    orario cattedra" abbia comunque come suo riferimento
    "i 4 anni continuativi", in quanto non è
    pensabile che, nell’arco dei 4 anni continuativi, se per
    uno solo degli anni il docente, con titolo, abbia un orario
    inferiore, anche di una sola ora, alla metà di quella
    cattedra, perda il diritto di accedere al concorso.

    Partecipano i docenti che:
    insegnano senza titolo, autorizzati dall’Ordinario diocesano,
    possono essere ammessi al concorso se ricorrono due condizioni:
    Ä possesso della laurea
    statale.
    Ä10 anni di servizio
    scolastico. I dieci anni, in questo caso, sono titolo di
    accesso e non possono essere valutati anche come servizio.

    Tabella dei titoli
    (in cinquantesimi)
    ü30 punti per la prova
    scritto e orale.

    ü20 punti per i titoli
    culturali e di servizio, ripartiti in:

    • 12 per il servizio > punti 0,60 per anno scolastico
      il servizio nella scuola paritaria è valutabile
      a partire dal 1° settemnre 2000
    • 8 per i titoli culturali (solo quelli previsti dall’Intesa)

    Sono valutabili, oltre al titolo di accesso anche eventuali
    ulteriori titoli ecclesiastici.
    Il valore del titolo sarà riferito alla durata del
    relativo corso di studio.
    E’ titolo di accesso l’aver svolto 5 anni di servizio nell’a.s.
    1985/86 (DPR 751/1985 punto 4.6.2). Per tale titolo si prevede
    una valutazione minima.

    Prova scritta
    Si prevede possa svolgersi a febbraio 2004.
    Potrebbe consistere in quesiti a risposta breve, un quesito
    per ogni area (didattica, pedagogia, legislazione scolastica).
    La traccia potrà proporre ad es. :
    3 quesiti per l’area "didattica" e il candidato
    ne sceglierà 1 da svolgere
    3 quesiti per l’area "pedagogia" e il candidato
    ne sceglierà 1 da svolgere
    3 quesiti per l’area "ordinam. e legislaz. scolastica"
    e il candidato ne sceglierà 1 da svolgere
    Al termine della prova scritta ci sarà un giudizio
    di ammissione o non ammissione alla prova orale.
    Solo nel momento della prova orale, che si prevede possa
    svolgersi in primavera, si avrà una valutazione complessiva
    (scritta e orale).

    Commissioni d’esame
    Tutti i docenti con almeno 5 anni di anzianità di
    servizio possono presentare domanda per far parte delle
    Commissioni d’esame del concorso.
    Il Dirigente Scolastico Regionale costituirà le Commissioni
    attingendo agli elenchi dei docenti che hanno presentato
    domanda.
    La modulistica per presentare la domanda quale membro delle
    Commissioni, sarà pubblicata in concomitanza con
    la pubblicazione del bando di concorso, presumibilmente
    a fine novembre.

    Tempi

    • Novembre 2003: pubblicazione del bando;
    • Dicembre 2003: presentazione delle domande;
    • Febbraio 2004: prove concorsuali.

    Il Consiglio Nazionale P.I. potrà apportare ulteriori
    modifiche a quanto definito dal MIUR.

    Formazione

    Anche al fine di evitare contenzioso, è necessario
    svincolare l’attività di formazione dal contesto
    del concorso: l’accesso deve essere libero. Il corso di
    formazione non dovrebbe essere quindi essere inserito nel
    bando, ma attivato immediatamente dopo. Inoltre sarebbe
    fattibile una formazione da una parte mediante materiali
    disponibili on-line (INDIRE) e dall’altra attraverso un
    adeguato numero di lezioni frontali.

    La Segreteria Nazionale

  • Corsi di preparazione al Concorso IdR

    In questi giorni molti colleghi ci chiamano, disorientati, per sapere se è opportuno o meno partecipare ai corsi che sindacati e varie associazioni propongono.
    Dobbiamo precisare subito che lo Snadir ha scelto di privilegiare la pubblicazione dei testi nella prospettiva che le diocesi si sarebbero prima o poi attivate per proporre propri corsi di preparazione al concorso, anche in prospettiva del rilascio dell’attestazione di IDONEITA’. Molte diocesi in Italia hanno già predisposto dei momenti di formazione in tal senso.
    Ai corsi proposti dalle diocesi potrebbero aggiungersi quelli che lo Snadir, insistentemente, sta chiedendo al Ministero dell’Istruzione.
    Aderire oggi a corsi di sindacati o di associazioni potrebbe essere prematuro, oltre che costoso in termini economici.
    Lo SNADIR attenderà la pubblicazione del bando di concorso, a fine novembre, poi valuterà la possibilità di organizzare propri corsi (GRATUITI) nelle province dove risulterà possibile dal punto di vista organizzativo.

    Ernesto Soccavo