Autore: maurizio

  • Campania: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria (99,93%)

    Campania:
    gli ammessi alla prova orale

    E’ stato pubblicato oggi (27 maggio 2004)
    nel sito del C.S.A di Salerno l’elenco degli ammessi alle
    prove orali del concorso riservato per docenti di religione
    della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

    L’elenco
    degli ammessi
    (file in formato pdf)

    Calendario
    prove orali
    (file in formato pdf)

    Dati
    e percentuali

    (allegato)

  • Umbria: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria

    Umbria:
    gli ammessi alla prova orale scuola secondaria

    E’ stato pubblicato oggi (27 maggio
    2004). nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
    l’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso riservato
    per docenti di religione.


    L’elenco
    degli ammessi alle prove orali per la scuola secondaria

    (file pdf)

    (allegato)

  • Firmati gli OSA per l’Irc nella scuola secondaria di primo grado

    Il Ministro dell’Istruzione, dell’università
    e della Ricerca

    e

    il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana

    in attuazione di quanto stabilito dall’Accorso di Revisione
    del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica
    Italiana del 18 febbraio 1984 (Cfr. art. 9, comma 2 e protocollo
    addizionale, punto 5, lettera b, n.1) e della successiva
    Intesa tra la CEI e il MPI, ora MIUR, per l’IRC nelle scuole
    pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985;

    attesa la necessità di adeguare il "Programma
    di insegnamento della Religione Cattolica nella scuola media",
    sottoscritto dalle parti il 21 luglio 1987, alla luce delle
    indicazioni contenute nella legge 28 marzo 2003, n. 53,
    individuando gli "obiettivi specifici di apprendimento"
    propri dell’IRC, nell’ambito delle "Indicazioni nazionali"
    per i piani personalizzati delle attività educative;

    CONVENGONO CON LA PRESENTE INTESA

    di adottare per l’IRC nella scuola secondaria di primo
    grado, gli allegati obiettivi specifici di apprendimento,
    che saranno inseriti nelle "indicazioni nazionali per
    i piani personalizzati delle attività educative nella
    scuola secondaria di primo grado".

    Roma, 26 maggio 2004

    Il Presidente delle Conferenza Episcopale
    Italiana

    Camillo Card. Ruini

    Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università
    e della Ricerca

    Letizia Moratti

    RELIGIONE CATTOLICA

    Obiettivi specifici di apprendimento
    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

    CLASSE I e II

    Conoscenze
    Abilità
    • Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia:
      il Cristianesimo a confronto con l’Ebraismo e le
      altre religioni
    • Il libro della Bibbia, documento storico-culturale
      e parola di Dio
    • L’identità storica di Gesù e il
      riconoscimento di lui come Figlio di Dio fatto uomo,
      Salvatore del mondo
    • La preghiera al Padre nella vita di Gesù
      e nell’esperienza dei suoi discepoli
    • La persona e la vita di Gesù nell’arte
      e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca
      medievale e moderna
    • L’opera di Gesù, la sua morte e risurrezione
      e la missione della Chiesa nel mondo: l’annuncio
      della Parola, la liturgia e la testimonianza della
      carità
    • I sacramenti, incontro con Cristo nella Chiesa,
      fonte di vita nuova
    • La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà
      universale e locale, comunità di fratelli,
      edificata da carismi e ministeri

    • Evidenziare gli elementi specifici della dottrina,
      del culto e dell’etica delle altre religioni, in
      particolare dell’Ebraismo e dell’Islam
      Ricostruire le tappe della storia di Israele e della
      prima comunità cristiana e la composizione
      della Bibbia
    • Individuare il messaggio centrale di alcuni testi
      biblici, utilizzando informazioni storico-letterarie
      e seguendo metodi diversi di lettura
    • Identificare i tratti fondamentali della figura
      di Gesù nei vangeli sinottici, confrontandoli
      con i dati della ricerca storica
    • Riconoscere le caratteristiche della salvezza
      attuata da Gesù in rapporto ai bisogni e
      alle attese dell’uomo, con riferimento particolare
      alle lettere di Paolo
    • Documentare come le parole e le opere di Gesù
      abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità
      e di riconciliazione nella storia dell’Europa e
      del mondo
    • Individuare lo specifico della preghiera cristiana
      e le sue diverse forme
    • Riconoscere vari modi di interpretare la vita
      di Gesù, di Maria e dei santi nella letteratura
      e nell’arte
    • Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati
      della celebrazione dei sacramenti
    • Individuare caratteristiche e responsabilità
      di ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali
    • Individuare gli elementi e i significati dello
      spazio sacro nel medioevo e nell’epoca moderna
    • Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico
      e l’impegno delle Chiese e comunità cristiane
      per la pace, la giustizia e la salvaguardia del
      creato
    CLASSE III
    Conoscenze
    Abilità
    • La fede, alleanza tra Dio e l’uomo, vocazione
      e progetto di vita
    • Fede e scienza, letture distinte ma non conflittuali
      dell’uomo e del mondo
    • Il cristianesimo e il pluralismo religioso
    • Gesù, via, verità e vita per l’umanità
    • Il decalogo, il comandamento nuovo di Gesù
      e le beatitudini nella vita dei cristiani
    • Gesù e la Chiesa nella cultura attuale
      e nell’arte contemporanea
    • Vita e morte nella visione di fede cristiana e
      nelle altre religione
    • Riconoscere le dimensioni fondamentali dell’esperienza
      di fede di alcuni personaggi biblici, mettendoli
      anche a confronto con altre figure religiose
    • Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche
      del mondo e della vita
    • Cogliere nei documenti della Chiesa le indicazioni
      che favoriscono l’incontro, il confronto e la convivenza
      tra persone di diversa cultura e religione
    • Individuare nelle testimonianze di vita evangelica,
      anche attuali, scelte di libertà per un proprio
      progetto di vita
    • Descrivere l’insegnamento cristiano sui rapporti
      interpersonali, l’affettività e la sessualità
    • Motivare le risposte del cristianesimo ai problemi
      della società di oggi
    • Confrontare criticamente comportamenti e aspetti
      della cultura attuale con la proposta cristiana
    • Individuare l’originalità della speranza
      cristiana rispetto alla proposta di altre visioni
      religiose

     

    (allegato)

  • Toscana: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e dell’infanzia (99,55%)

    Toscana:
    gli ammessi alla prova orale

    E’ stato pubblicato il 24 maggio u.s. all’Albo
    dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana l’elenco
    degli ammessi alle prove orali del concorso riservato per
    docenti di religione della scuola primaria e dell’infanzia.

    Le prove orali inizieranno il 15 giugno p.v..

    L’elenco
    degli ammessi e calendario prove orali
    (file
    in formato pdf)

    Dati
    e percentuali

    (allegato)

  • Marche: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria (99,25%)

    Marche:
    gli ammessi alla prova orale scuola secondaria

    E’ stato pubblicato
    oggi (24 maggio 2004) nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
    per le Marche l’elenco degli ammessi alle prove orali del
    concorso riservato per docenti di religione delle scuole
    secondarie di 1° e 2° grado.
    Le prove orali avranno luogo presso l’istituto tecnico "Volterra",
    a partire dal 16 giugno e fino al 16 luglio prossimi.

    Nel corso della prova
    scritta del 22 aprile è stata sorteggiata la lettera
    "Z".

    L’elenco
    degli ammessi
    (file in formato pdf)

    Dati
    e percentuali

    (allegato)

  • Umbria: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e dell’infanzia

    Umbria:
    gli ammessi alla prova orale scuola primaria e dell’infanzia

    E’ stato pubblicato oggi (24 maggio
    2004). nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
    l’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso riservato
    per docenti di religione.


    L’elenco
    degli ammessi alle prove orali per la scuola primaria e
    dell’infanzia

    (allegato)

  • Schema di decreto legislativo concernente il “Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

    Schema di decreto legislativo concernente
    il "Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione,
    ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge
    28 marzo 2003, n. 53"

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
    VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega
    al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
    e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
    istruzione e formazione professionale" e, in particolare,
    l’articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i), l’articolo 2, comma
    1 e l’articolo 7, comma 1;
    VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante la "Delega
    al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
    VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
    VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare
    l’articolo 3, comma 92, lettera b);
    VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
    modificazioni;
    VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
    VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
    e, in particolare, l’articolo 21;
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
    1999, n. 275;
    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione del 21 maggio 2004
    ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato
    della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data …
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
    nella riunione del …
    Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
    e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica
    e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

    EMANA
    il seguente decreto legislativo:

    Articolo 1
    Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

    La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco
    della vita e assicura a tutti pari opportunità di
    raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
    capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
    abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
    e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita
    sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
    dimensioni locali, nazionale ed europea.
    L’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione,
    nonché l’obbligo formativo, introdotto dalla legge
    17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni,
    sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal
    presente articolo, come diritto all’istruzione e formazione
    e correlativo dovere.
    La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione
    e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino
    al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
    anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo
    del sistema dell’istruzione, che comprende la scuola primaria
    e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo
    che comprende il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione
    e della formazione professionale, nonché nel sistema
    dell’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo
    10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di
    prestazione cui tutte le istituzioni formative di cui all’articolo
    2 comma 4 sono tenute per garantire il diritto personale,
    sociale e civile all’istruzione e ad una formazione di qualità.
    Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma dell’articolo
    117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
    regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere
    c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2, della
    legge 28 marzo 2003, n. 53.
    Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto
    di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione
    e di frequenza.
    La fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione
    come previsto dal presente decreto costituisce per tutti
    ivi compresi, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel
    territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo,
    un dovere sociale ai sensi dell’articolo 4, secondo comma
    della Costituzione, sanzionato come previsto dall’articolo
    7 del presente decreto.
    La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi,
    l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione
    delle persone in situazione di handicap, a norma della legge
    5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
    L’attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui
    al presente articolo si realizza con le gradualità
    e modalità previste dall’articolo 8.

    Articolo 2
    Realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

    Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima
    classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal
    decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
    Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo
    con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
    formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali,
    iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi
    educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di
    ciascun allievo, personalizzati e documentati.
    I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del
    primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei
    licei o del sistema di istruzione e formazione professionale
    di cui all’articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del
    diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale
    di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
    età, fatto salvo il limite di frequentabilità
    delle singole classi ai sensi dell’articolo 192, comma 4
    del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché
    quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria
    nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l’Arma
    dei Carabinieri.
    Ai fini di cui al comma 3, l’iscrizione è effettuata
    presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle
    del sistema di istruzione e formazione professionale che
    realizzano profili educativi, culturali e professionali,
    ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
    differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale
    e spendibili nell’Unione europea, se rispondenti ai livelli
    essenziali di prestazione definiti ai sensi dell’articolo
    2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
    e secondo le norme regolamentari di cui all’ articolo 7,
    comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti livelli
    comprendono anche gli standard minimi per l’accreditamento
    dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione
    professionale.
    All’attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni,
    le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative,
    condividendo l’obiettivo della crescita e valorizzazione
    della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti
    alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo
    formativo.

    Articolo 3
    Anagrafe nazionale degli studenti

    Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, l’anagrafe nazionale
    degli studenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca raccoglie i dati sui percorsi scolastici,
    formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire
    dal primo anno della scuola primaria.
    Con apposite intese, tra Ministero dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata
    l’integrazione dell’Anagrafe nazionale con quelle territoriali
    della popolazione, anche in relazione a quanto disposto
    dagli articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con
    le funzioni svolte dai servizi per l’impiego in materia
    di orientamento, informazione e tutorato.

    Articolo 4
    Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli
    abbandoni

    Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
    Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
    Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza
    unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997,
    n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento
    per l’orientamento, la prevenzione ed il recupero degli
    abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione
    del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

    Articolo 5
    Riconoscimento dei crediti e certificazione

    La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo
    ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che
    possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
    degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
    diversi percorsi del sistema dei licei, del sistema dell’istruzione
    e della formazione professionale nonché dell’apprendistato.

    Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono
    riconosciuti, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari
    di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 28
    marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza
    rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni
    pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia
    o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
    culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi,
    ivi compresi quelli nell’esercizio dell’alternanza scuola-lavoro
    di cui all’articolo 4 della stessa legge.
    I percorsi formativi svolti in apprendistato per l’espletamento
    del diritto dovere di istruzione e formazione costituiscono
    credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
    e di istruzione e formazione professionale secondo quanto
    previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 10 settembre
    2003 n. 276.

    Articolo 6
    Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione
    e di formazione

    Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
    di cui all’articolo 1, comma 3, anche associandosi tra di
    loro, assicurano ed assistono gli studenti nella possibilità
    di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei
    nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
    dell’istruzione e formazione professionale e all’apprendistato,
    e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, anche
    con modalità di integrazione dei percorsi, finalizzate
    all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
    scelta.
    Le modalità di valutazione dei crediti di cui all’articolo
    5 ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
    scolastici e a quelli in apprendistato, e viceversa, sono
    definite, con il Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
    all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    con apposito regolamento da emanarsi a norma della legge
    28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).

    Articolo 7
    Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

    Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione
    e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi
    titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli
    alle istituzioni scolastiche o formative.
    Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione
    e formazione, anche sulla base dei dati forniti dall’anagrafe
    nazionale degli studenti di cui all’articolo 3, così
    come previsto dal presente decreto, provvedono:
    il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti
    al predetto dovere;
    i dirigenti scolastici o i responsabili, rispettivamente,
    delle istituzioni del sistema di istruzione o del sistema
    di istruzione e formazione professionale presso le quali
    sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione
    gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
    i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro
    competenza a livello territoriale
    In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione
    e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni
    previste dalle norme vigenti.

    Articolo 8
    Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione
    e alla formazione

    In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi inerenti
    il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione
    professionale, dall’anno scolastico 2004-2005, l’iscrizione
    e la frequenza gratuite di cui all’articolo 1, comma 4,
    ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari
    superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
    professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede
    di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
    Alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione
    e formazione, come previsto dall’articolo 1, si provvede
    attraverso i decreti attuativi dell’articolo 2, comma 1,
    lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati
    ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge, nel rispetto
    delle modalità di copertura finanziaria definite
    dall’articolo 7, comma 8 della predetta legge.
    Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto
    al comma 2 continua ad applicarsi l’articolo 68 comma 4
    della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni,
    che si intende riferito all’obbligo formativo come ridefinito
    dall’articolo 1 del presente decreto.

    Art. 9
    Monitoraggio

    Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
    della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
    Sociali, avvalendosi dell’Istituto per lo Sviluppo della
    Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e di altri
    organismi tecnici di riferimento, effettuano annualmente
    il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente
    legge, a partire dall’anno successivo a quello della sua
    entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza
    Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281.
    A norma della legge 28 marzo 2003, articolo 7, comma 3,
    anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui
    al comma 1 il Ministero dell’Istruzione, Università
    e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
    sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

    Articolo 10
    Norma di copertura finanziaria

    All’onere derivante dall’articolo 8, comma 1 del presente
    decreto, quantificato in 11,888 milioni di euro per l’anno
    2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005,
    si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo
    3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

  • Schema di DLvo concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro

    Schema di decreto legislativo concernente
    la definizione delle norme generali relative all’alternanza
    scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo
    2003, n.53

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
    VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega
    al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
    e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
    istruzione e formazione professionale";
    VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme
    per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
    allo studio e all’istruzione";
    VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega
    al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro";

    VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
    VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.297 e successive
    modificazioni;
    VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni
    e, in particolare, l’articolo 21;
    VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in
    materia di promozione dell’occupazione;
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
    1999, n.275;
    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione del…;
    SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative dei
    datori di lavoro;
    ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
    all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
    nella seduta del…;
    ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato
    della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente
    in data…;
    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
    nella riunione del…;

    Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro
    e delle politiche sociali, con il Ministro delle attività
    produttive, con il Ministro dell’economia e delle finanze
    e con il Ministro per la funzione pubblica;

    EMANA
    il seguente decreto legislativo:

    Articolo 1
    Ambito di applicazione

    Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro
    come modalità di realizzazione della formazione del
    secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema
    dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare
    ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione
    di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti
    che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell’esercizio
    del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per
    almeno dodici anni, possono svolgere l’intera formazione
    dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di studio e di
    lavoro.
    I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati
    e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione
    scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni
    con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza,
    o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
    o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
    terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
    periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
    costituiscono rapporto individuale di lavoro.
    Rimane ferma la possibilità, per gli studenti del
    secondo ciclo, di acquisire crediti formativi attraverso
    la partecipazione ad esperienze formative collegate al mondo
    del lavoro, ivi compresi i tirocini di orientamento e formazione.

    Le istituzioni scolastiche o formative definiscono i criteri
    per offrire al più ampio numero di studenti la possibilità
    di frequentare i percorsi in alternanza nei limiti delle
    risorse assegnate di cui all’articolo 8.
    Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
    alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione
    militare.

    Articolo 2
    Finalità dell’alternanza

    Nell’ambito del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione
    e della formazione professionale, la modalità di
    apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente
    ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani,
    persegue le seguenti finalità:
    attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti
    sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino
    sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza
    pratica;
    arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici
    e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili
    anche nel mercato del lavoro;
    favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le
    vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
    individuali;
    realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche
    e formative con il mondo del lavoro e la società
    civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti
    di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

    correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale
    ed economico del territorio.
    Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali,
    dei percorsi di cui all’articolo 1 che rispondano a criteri
    di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini
    del monitoraggio e della valutazione del sistema dell’alternanza
    scuola lavoro è istituito, a livello nazionale, un
    apposito Comitato, con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca di concerto con il
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
    delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza
    unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando
    la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati
    e delle Parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro
    e dei lavoratori.

    Articolo 3
    Convenzioni

    Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province
    autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione
    territoriale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche
    o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti
    delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo,
    apposite convenzioni con i soggetti di cui all’articolo
    1, comma 2, secondo i criteri generali definiti dal Comitato
    di cui all’articolo 2, comma 2, anche per quanto riguarda
    l’organizzazione didattica ed il sistema tutoriale.
    Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto
    formativo, regolano i rapporti e le responsabilità
    dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza,
    ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute
    e della sicurezza dei partecipanti.

    Articolo 4
    Organizzazione didattica

    I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile
    e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi
    di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche
    in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative
    progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui
    all’articolo 3.
    I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
    fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati
    volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale
    e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali
    e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale
    e regionale.
    I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
    sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività
    che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale
    degli studenti in relazione alla loro età, e sono
    dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei
    diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione
    e della formazione professionale, nonché sulla base
    delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui
    all’articolo 1, comma 2.
    Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di
    studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di
    lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo
    al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti
    anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario
    delle lezioni.
    I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
    sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne
    l’autonomia e l’inserimento nel mondo del lavoro.

    Articolo 5
    Sistema tutoriale

    Nei percorsi in alternanza il sistema tutoriale è
    preordinato alla promozione delle competenze degli studenti
    e al raccordo tra l’istituzione scolastica o formativa,
    il mondo del lavoro e il territorio. L’assistenza tutoriale
    personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta
    dal tutor formativo interno di cui al comma 2 e dal tutor
    esterno di cui al comma 3.
    Il tutor formativo interno, designato dall’istituzione scolastica
    o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli
    studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro
    e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui
    al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

    Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui
    all’articolo 1, comma 2, favorisce l’inserimento dello studente
    nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione
    sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa
    ogni elemento atto a verificare e valutare le attività
    dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo
    svolgimento dei predetti compiti non comporta comunque oneri
    a carico dell’istituzione scolastica o formativa.
    I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono
    riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in
    sede di contrattazione collettiva.
    La previsione del sistema tutoriale di cui al comma 1, relativamente
    alla formazione professionale, rappresenta norma di principio
    per la legislazione regionale.

    Articolo 6
    Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

    I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione
    da parte dell’istituzione scolastica o formativa.
    Fermo restando quanto previsto all’articolo 4 della legge
    28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l’istituzione
    scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite
    dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli
    studenti in alternanza e certifica le competenze da essi
    acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della
    prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il
    conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli
    eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l’eventuale
    transizione nei percorsi di apprendistato.
    La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite
    dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono
    effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
    con l’obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne
    il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.
    Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione
    dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione
    prevista dall’articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003,
    una certificazione relativa alle competenze acquisite nei
    periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
    Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali e con il Ministro delle attività
    produttive, previa intesa con la Conferenza unificata, di
    cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
    n.281, definisce con proprio decreto il modello di certificazione
    da adottare.

    Articolo 7
    Percorsi integrati

    Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati
    e d’intesa con le Regioni, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro,
    possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della
    formazione professionale per la frequenza, negli istituti
    d’istruzione e formazione professionale, di corsi integrati,
    attuativi di piani di studio progettati d’intesa tra i due
    sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di
    ambedue i sistemi.

    Articolo 8
    Risorse

    1. Gli interventi di cui al presente decreto nel sistema
    dell’istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti
    del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre
    1997, n. 440, per un importo di 10 milioni di euro per l’anno
    2004 e di 30 milioni di euro a partire dall’anno 2005.
    Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
    decreto nel sistema dell’istruzione e formazione professionale
    concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione
    regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione
    professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo
    68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144
    e successive modificazioni. Al potenziamento degli interventi
    concorrono le ulteriori eventuali risorse, stanziate dal
    Ministero per le attività produttive per gli incentivi
    alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l’assistenza
    tutoriale, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera b)
    della legge 28 marzo 2003, n.53, nonché da altri
    soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle
    messe a disposizione dall’Unione europea.

    Articolo 9
    Disciplina transitoria

    Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo
    2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
    i percorsi in alternanza di cui all’articolo 1 possono essere
    realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore
    secondo l’ordinamento vigente.
    Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente
    comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le
    modalità per l’attuazione di eventuali sperimentazioni
    di percorsi in alternanza nell’ambito del sistema di formazione
    professionale.

  • Basilicata: gli ammessi alla prova orale

    Basilicata:
    gli ammessi alla prova orale

    E’ stato pubblicato il 21 maggio
    u.s. nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
    l’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso riservato
    per docenti di religione.
    Le prove orali avranno luogo a partire dal 16 giugno p.v..


    L’elenco
    degli ammessi alle prove orali per la scuola primaria e
    dell’infanzia
    (file in formato pdf)

    L’elenco
    degli ammessi alle prove orali per la scuola secondaria

    (file in formato pdf)

    Dati
    e percentuali

    (allegato)