Autore: maurizio

  • Prospettive da aprire

    PROSPETTIVE
    DA APRIRE

    E’ oramai evidente che il concorso riservato non ha dato
    una effettiva risposta al precariato degli Idr.
    Sommando il numero di coloro che mancavano dei requisiti
    di accesso con il numero di coloro che non hanno superato
    le prove concorsuali (drasticamente quanto incomprensibilmente
    selettive in alcune Regioni) si rileva che rimangono esclusi
    dal contratto a tempo indeterminato diverse migliaia di
    Idr.
    Per forza di cose si evidenzierà presto una fascia
    di "precariato cronico", ossia, per dirla in termini
    espliciti, una fascia di docenti che continueranno ad essere
    sottoposti all’annuale incognita di una nomina che non potrà
    garantire loro né la sede né l’orario settimanale
    di servizio.
    Adesso che la fase relativa al concorso riservato va concludendosi
    con la pubblicazione delle graduatorie generali di merito
    è opportuno quindi avviare un dibattito ed un confronto
    in ambito sindacale per verificare quali sono le possibili
    "prospettive da aprire" per coloro che sono rimasti
    fuori da questa tornata concorsuale.
    La linea dello Snadir è sempre stata quella di ottenere
    la trasformazione della graduatoria generale di merito del
    concorso riservato, di validità triennale, in una
    graduatoria permanente ad esaurimento affinché anche
    i vincitori di concorso non collocati in posizione utile
    per la nomina in ruolo potessero comunque, anche in un tempo
    più lungo, ottenere la firma del contratto a tempo
    indeterminato. Questa proposta, già in più
    occasioni portata all’attenzione del MIUR, va oggi necessariamente
    integrata con la proposta di compilazione di una seconda
    fascia aggiunta nella quale possano trovare posto tutti
    gli altri docenti, da graduare sulla base dei soli titoli
    culturali e di servizio.
    Ciò si potrebbe ottenere se il MIUR bandisse un prossimo
    concorso per soli titoli, così come è avvenuto,
    d’altra parte, per tutti gli altri docenti. E’ proprio questo
    che lo Snadir ha fatto in questi dieci anni, chiedere che
    gli Idr, nella scuola italiana, fossero trattati sul piano
    normativo come tutti gli altri docenti, niente di più
    e niente di meno. Il concorso pubblico ha contribuito certamente
    a rendere concreta questa omologazione, auguriamoci che
    ciò rafforzi anche nell’opinione pubblica l’dea che
    il docente di religione è un professionista della
    didattica e, in quanto tale, una risorsa per la positiva
    formazione dei giovani studenti.

    Francesco Cacciapuoti

  • Permessi per il diritto allo studio (150 ore)

    Permessi per diritto allo studio

    Scadenza delle domande: per la concessione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 3 del DPR 23.8.1988 n. 395, per l’anno solare 2005: la scadenza è il 15.11.2004.

    Normativa di riferimento: l’argomento, oltre che dal citato DPR del 1988, è disciplinato dalle seguenti circolari ministeriali e dai seguenti contratti nazionali – C.M. prot. 31787 del 5.4.1989 del Ministero della Funzione Pubblica, C.M. n. 236 dell’8.7.1989, nota prot. n. 7166 del 5.2.1990, C.M. n. 319 del 24.101991, telex prot. n. 20880 dell’8.7.1992, C.M. n. 274 del 19.9.1994 prot. n. 4892, CCNL del 4.8.1995, art. 5 comma 5, lettera e) e art. 21, comma 8, CCNL 26.5.1999, art. 4, comma 2, lettera b e art. 14, comma 2, C.C.N.L. 24.7.2003 art. 15, comma 7 e art. 142, comma 1, lett. f), punto 1. Con la C.M. n. 274 del 19.11.1994, il Ministero ha confermato che la circolare n. 319 del 24.10.1991 sui permessi straordinari per diritto allo studio, ha carattere permanente.

    Scadenzario:
    15 ottobre – il CSA, in base alle consistenze organiche,determina nella percentuale prevista, il numero complessivo dei permessi concedibili;
    15 novembre – come sopra riportato, scade il termine per la presentazione delle domande ( vedi modulistica);
    15 dicembre – predisposizione dei provvedimenti di concessione dei permessi a cura dei dirigenti scolastici, previa autorizzazione del dirigente preposto al CSA.

    La contrattazione regionale: fatto salvo il termine del 15.11.2005, valido per tutto il territorio nazionale, le modalità per la presentazione della domanda e i criteri per la fruizione dei permessi sono quelli stabiliti con cadenza quadriennale in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale ( art. 4 comma 3, secondo periodo, lett. a) del CCNL 24.7.2003).

    Determinazione del contingente dei permessi: il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore. Stabilito il contingente esso verrà ripartito proporzionalmente fra il personale docente, distinto per grado d’istruzione, ivi compreso il personale educativo.

    Destinatari : possono presentare la domanda di concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue i docenti con contratto a tempo indeterminato nonché, ai sensi della C.M. n. 130 del 21.4.2000 prot. 49479, i docenti con contratto a tempo determinato stipulato fino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche e i docenti con contratto annuale per l’insegnamento della religione cattolica. Il Dipartimento per Funzione Pubblica aveva infatti chiarito che l’art. 3 del DPR n. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio non fa distinzione fra il personale a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato. La possibilità per i docenti con contratto a tempo determinato di fruire dei permessi è comunque praticabile a condizione che la circolare n. 130/2000 sia richiamata espressamente nel contratto integrativo regionale, si ricorda che dopo l’entrata in vigore del CCNL 24.7.2003 tutte le precedenti circolari ministeriali in materia devono considerarsi disapplicate se non sono espressamente richiamate nei contratti integrativi regionali.

    Presentazione delle domande: la domanda deve essere presentata a pena di esclusione entro il 15 novembre 2004 all’ufficio di segreteria della scuola/istituto di servizio e intestata per l’inoltro per via gerarchica, al dirigente del CSA della provincia nella quale si presta servizio. In segreteria va presentata altresì copia della stessa domanda, intestata al dirigente scolastico che la tratterrà agli atti ai fini dell’eventuale provvedimento formale di concessione del permesso.

    L’anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 ovvero dichiarata contestualmente alla stessa domanda con le medesime modalità.

    Modalità di concessione e graduatoria: il dirigente preposto al CSA, ricevute le domande, formula distinte graduatorie per il personale docente per grado d’istruzione ( materna, elementare, media, superiore) sulla base dei seguenti parametri indicati in stretto ordine di priorità:

    1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

    2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti, oppure del diploma di laurea in scienza della formazione primaria, frequenza delle scuole di specializzazione;

    3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno;

    4) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;

    5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto ( es. seconda laurea);

    6) anzianità di ruolo;

    7) età.

    I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente distribuito proporzionalmente in relazione alle rispettive consistenze organiche.

    A parità di condizioni saranno preferiti i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

    I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti dai competenti dirigenti scolastici sulla base delle relative autorizzazioni, entro il 15 dicembre.

    Durata dei permessi e certificazione: i permessi, come già detto, sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Per i docenti che prestano servizio con orario inferiore a quello di cattedra le ore di permesso complessivamente fruite saranno in proporzione all’orario settimanale d’insegnamento.

    Ai sensi della nota del Ministero della P.I. del 5.2.1990, prot. n. 7166, purchè il raggruppamento avvenga comunque entro il limite massimo di 150 ore, è possibile raggruppare i permessi orari con eventuale riconduzione a giornate lavorative.

    I permessi che decorrono dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 debbono essere fruiti solo per la frequenza dei corsi espressamente previsti dal DPR 395/1988 e dalla C.M. 319/91, pertanto non possono essere utilizzati per la sola preparazione degli esami finali dei corsi e per la sola preparazione della tesi di laurea. Per queste ultime finalità, ai sensi della citata circolare n. 319 del 24.10.1991, si potrà fare ricorso, ove possibile, a turni di lavoro che agevolino l’interessato nello studio e nella preparazione degli esami.

    Condizione necessaria per il riconoscimento del permesso retribuito è che il docente destinatario presenti al dirigente scolastico della sede di servizio la certificazione relativa all’iscrizione e alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti subito dopo l’utilizzo del permesso, ove possibile, e comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare.

    I permessi retribuiti per diritto allo studio sono equiparati a tutti gli effetti al servizio attivo, sia ai fini retributivi che previdenziali.

    Se non si presenta la prescritta certificazione, oppure se i periodi di frequenza indicati in tale certificazione non corrispondono a quelli richiesti e goduti come permesso, al docente viene trattenuta la retribuzione per i permessi fruiti e questi vengono trasformati in aspettativa per motivi personali senza retribuzione, con gli effetti giuridici dell’aspettativa per motivi di famiglia.

    Cumulabilità dei permessi

    Il personale docente che beneficia delle 150 ore di permessi straordinari retribuiti mantiene il diritto di usufruire dei permessi per partecipazione a concorsi ed esami (comma 1 art. 15 CCNL 24.7.2004)

    Modello di domanda in carta libera ( da presentare alla scuola di servizio entro il 15.11.2004)

  • Emilia Romagna: pubblicate le graduatorie provvisorie per la secondaria


    Emilia Romagna:
    pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola di 1°
    e 2° grado

    Sono state pubblicate oggi (25 ottobre 2004)
    all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
    Romagna le graduatorie provvisorie relativa al concorso
    riservato per gli insegnanti di religione delle scuole di
    1° e 2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel
    e Zip)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

    (allegato)

  • Osa per la scuola secondaria di 1° grado

    Approvati gli obiettivi specifici di apprendimento nelle scuole secondarie di I grado (Nota prot. 15351 del 26 ottobre 2004
    e D. P. R. 14 ottobre 2004)

  • Approvati gli OSA per la scuola secondaria di 1° grado

    Approvati gli OSA per la scuola secondaria di 1° grado


    Approvati gli obiettivi specifici di apprendimento nelle scuole secondarie di I grado (Nota prot. 15351 del 26 ottobre 2004
    e D. P. R. 14 ottobre 2004)

  • Puglia: ri-pubblicate le graduatorie provvisorie per l’infanzia e la primaria


    Puglia:
    ri-pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola primaria
    e infanzia

    Sono stateripubblicate oggi (21 ottobre
    2004) nel sito del C.S.A. di Lecce le graduatorie provvisorie
    relative al concorso riservato per gli insegnanti di religione
    della scuola primaria e infanzia.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per ambito territoriale
    (file testo
    da aprire con Blocco Note)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

    (allegato)

  • Valutazione dei titoli di qualificazione professionale: nessuna direttiva dal Miur

    Valutazione
    dei titoli di qualificazione professionale:
    nessuna direttiva dal Miur

    In occasione della compilazione della domanda di partecipazione
    al concorso IdR, abbiamo con forza dichiarato che i possessori
    del titolo di istituto magistrale e di scienze religiose
    o magistero in scienze religiose, avrebbero potuto far utilizzare
    quale titolo di accesso quello più favorevole. Tale
    dichiarazione è stata riportata nel nostro sito ai
    n.1 e 22 delle FAQ
    – Risposte alle domande frequenti sulla compilazione della
    domanda per la partecipazione al concorso riservato IdR
    .
    La fuorviante formulazione dell’art.2, comma 2, punto A3
    del bando di concorso, e cioè "altro diploma
    di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato
    da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
    episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero
    in scienze religiose (…) o ad altro titolo ecclesiastico
    di livello superiore
    ", ha creato tra le commissioni
    di esame una diversa applicazione; una volta giustamente
    favorevole e un’altra volta penalizzante per i candidati.

    Ovvio che il Suggeritore del testo, che oggi si stupisce
    del comportamento diversificato della commissioni di esame,
    avrebbe dovuto ascoltare le nostre puntuali osservazioni
    per permettere al Miur di stilare una norma rispettosa della
    lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985.
    Ad ogni modo è chiaro a tutti che le norme del bando
    di concorso devono recepire quelle contenute nel DPR 751/1985
    e non vanificarle; compito dei giudici amministrativi è
    (e sarà) quello di riportare il bando nell’alveo
    delle norme superiori.
    Ora, la lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985, a proposito
    dei titoli di qualificazione professionale, stabilisce che
    può impartire l’insegnamento della religione cattolica
    nella scuola primaria e dell’infanzia chi "fornito
    di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole
    materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di
    cui al primo comma del presente punto 4.4.
    " oppure
    chi "fornito di altro diploma di scuola secondaria
    superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato
    da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
    Episcopale Italiana
    ". Ciò vuol dire che
    i titoli per impartire l’Irc nella scuola primaria e infanzia
    sono in sintesi i seguenti:

    1. diploma di istituto magistrale;
    2. diploma in scienze religiose;
    3. diploma di magistero in scienze religiose;
    4. altri titoli superiori.

    Ma chiariamo ulteriormente.
    Il testo del DPR 751/1985 stabilisce che chi non è
    in possesso del titolo di istituto magistrale (titolo utile
    per le insegnanti di classe) deve aver conseguito almeno
    un diploma in scienze religiose. Ovvio che la norma non
    vieta ad un insegnante in possesso del diploma di istituto
    magistrale di conseguire gli altri titoli accademici: scienze
    religiose, magistero in scienze religiose, baccalaureato,
    licenza e dottorato.
    Inoltre l’art.4, comma 6 del bando di concorso (D.D.G. 2
    febbario 2004) afferma che i titoli valutabili sono quelli
    conseguiti entro la scadenza della domanda, e cioè
    l’8 marzo 2004. Risulta altrettanto chiaro che il candidato,
    qualora sia in possesso di più titoli utili, possa
    far valere quello più favorevole per accedere e gli
    altri quali titoli aggiuntivi, dichiarando in tal caso quale
    dei titoli aggiuntivi permette di valutare il servizio svolto
    dal 1° settembre 1990 in poi.
    Certamente un chiarimento del Miur sarebbe utile, ma data
    la situazione creatasi – grazie al Suggeritore del bando
    – è alquanto difficile un pronunciamento definitivo
    del Miur.
    Cosa fare, allora, se la commissione non valuta il titolo
    più favorevole? Occorre prima di tutto presentare
    reclamo;
    qualora la commissione non ritenga di procedere a vostro
    favore, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
    definitiva dovete procedere con un ricorso al Tar.
    Le sedi dello Snadir sono disponibili per assistere i colleghi
    nella presentazione di questi eventuali ricorsi.

    Orazio Ruscica
    Segretario Nazionale Snadir

    (allegato)

  • Sardegna: pubblicate le graduatorie provvisorie

    Sardegna:
    pubblicate le graduatorie provvisorie

    Sono state pubblicate oggi
    (15 ottobre 2004) nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
    per la Sardegna le graduatorie provvisorie relative ai concorsi
    riservati per gli insegnanti di religione delle scuole dell’infanzia/primaria
    e delle scuole di 1° e 2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Scuola dell’infanzia e primaria
    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel)

    Scuola secondaria di 1°
    e 2° grado
    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

    (allegato)

  • Campania: pubblicata la graduatoria provvisoria per la secondaria


    Campania:
    pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola di 1°
    e 2° grado

    E’ stata pubblicata ieri (11 ottobre 2004)
    all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
    la graduatoria provvisoria relativa al concorso riservato
    per gli insegnanti di religione delle scuole di 1° e
    2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito per diocesi
    (file in formato Excel
    e Zip)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

    (allegato)