Autore: maurizio

  • Guida sintetica alla compilazione della domanda di iscrizione – Modello 2

    Guida sintetica alla compilazione della domanda di iscrizione – Modello 2

    Domanda di iscrizione per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007

    Pag. 1 = Sezione A: dati anagrafici. Recapito

    Pagg.2-3 = Sezione B1-B2-B3: crocettare il titolo di accesso

    Pag.4= Sezione C1: crocettare la casella corrispondente alla graduatoria per la quale si richiede l’inserimento e riportare nella casella a lato la lettera corrispondente al titolo di accesso (v. pagg. 2-3). Sezione C2 e C3: crocettare le caselle che interessano.

    Pag.5= Sezione D: specificare alla voce “graduatoria” il codice di posto di ruolo o di classe di concorso per cui si chiede l’inserimento. Sezione D1: crocettare e/o riportare le informazioni richieste sul titolo di accesso. Sezione D2: Inserire eventuali altri titoli culturali. In questa sezione gli insegnanti di religione possono inserire il superamento del concorso per l’insegnamento della religione con la seguente dicitura “Abilitazione all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie/infanzia oppure secondaria di 1° e 2° grado”, crocettando alla voce “esame unico” la casella SI, indicando come data di conseguimento quella degli esami orali e riportando alla voce “presso”: “MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Regione ________ a seguito del D.D.G. 2 febbraio 2004”. Sezione D3: riportare i titoli che interessano.

    Pag.6= Sezione E: specificare alla voce “graduatoria” il codice di posto di ruolo o di classe di concorso per cui si chiede l’inserimento. Sezione E1: gli insegnanti di religione possono inserirvi il servizio prestato negli anni 2003-2004 e 2004-2005; indicando anche come “tipo di servizio” la lettera S (statale) e come “graduatoria” (con il numero di nota “28”) la parola “RELIGIONE” scritta sulle caselle, visto che per tale materia, al momento, non esiste ancora un codice di classe di concorso.

    Pag.7= Sezione E2: nello spazio relativo al servizio dell’anno 2003-2004, ci sono due sezioni: nella prima alla voce graduatoria (con il numero di nota 12), per gli insegnanti di religione va inserita, sulle 4 caselle, la parola “RELIGIONE”, alla voce “tipo di servizio” la lettera S se si tratta di servizio statale, mentre nella casella riguardante i mesi si dovranno indicare i mesi di servizio espletati nel 2003-2004, considerando che le frazioni di mese sono da considerare come un mese intero solo se superano i 16 giorni; se il servizio è superiore a 6 mesi, indicare comunque il numero 6.

    Nella seconda sezione, sempre dell’anno 2003-2004,  bisogna indicare alla voce “graduatoria” (con il numero di nota 12) il codice della graduatoria per cui si presenta la domanda di aggiornamento, mentre nella casella sotto la voce “valutazione 50%” va inserito il numero che al riquadro superiore si è indicato per i mesi di servizio.

    IDEM per l’anno scolastico 2004-2005 (tranne eventualmente per il numero dei mesi di servizio espletato).

    Pag. 8 = Sezione F1, F2, F3; inserire eventuali titoli di riserva o preferenza e riportare gli estremi degli atti che li comprovano; dichiarare altre informazioni (lettera F3).

    Pag.9= Sezione G: depennare le parti che non interessano; completare le parti che richiedono le informazioni. Sezione H: nelle dichiarazioni ai fini dei contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti crocettare se si richiede, o meno, l’attribuzione di contratti a tempo determinato.

    Devono crocettare la casella seguita dalla frase “allega, ai fini dell’assunzione…” ed allegare il modello 3 coloro che scelgono le sedi di circolo o di istituto nella stessa provincia.

    Devono crocettare la casella seguita dalla frase “invia il modello 3 …” coloro che scelgono le sedi di circolo o di istituto in altra provincia diversa da quella richiesta per le graduatorie permanenti, inviando il modello 3 al nuovo CSA scelto. Tutti i fogli vanno datati e firmati.

    Indicazioni sul Modello 3

  • Indicazione delle scuole in cui si chiede l’inclusione in graduatorie di circolo o istituto – Mod. 3

     Indicazione delle scuole in cui si chiede l’inclusione in graduatorie di circolo o di istituto per l’anno scolastico 2005-2006 – Modello 3

    Il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che non intende cambiare né provincia, né sedi di circolo o di istituto non deve presentare il modello 3. Questa scelta comporterà l’automatica riproposizione delle sedi già scelte precedentemente.

    Invece coloro che chiedono il nuovo inserimento nelle graduatorie permanenti oppure già inseriti nelle stesse che desiderano cambiare la provincia e/o le sedi di circolo/istituto devono presentare il modello 3.

  • Nota sintetica per la presentazione delle domande per le graduatorie perman.ti 2005/2006 – 2006/2007

    nota sintetica per la presentazione delle domande per le graduatorie permanenti 2005/2006 – 2006/2007

    il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 2 maggio 2005. 

    1^ fascia: vi sono inseriti coloro che sono già inclusi nelle graduatorie degli aboliti "concorsi per soli titoli" (doppio canale);

    2^ fascia: vi sono inseriti coloro che alla data del 25 maggio 1999 erano in possesso di un’abilitazione o idoneità ed avevano 360 giorni di servizio nelle scuole statali nel periodo tra il 1° settembre 1995 e il 25 maggio 1999.

    tali docenti possono richiedere solo l’aggiornamento o permanenza della propria posizione.

    3^ fascia: vi sono inseriti o vi possono fare domanda di nuovo inserimento coloro che hanno conseguito:

    • abilitazione o idoneità a seguito di concorso ordinario per titoli ed esami; 
    • idoneità a seguito di concorso ordinario per titoli ed esami a posti di personale educativo;
    • abilitazione presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (s.s.i.s.);
    • abilitazione o idoneità a seguito di partecipazione a sessioni riservate (ad esempio: o.m. n.153/99, o.m. n.33/2000 e o.m. n.1/2001);
    • abilitazione o idoneità presso uno degli stati dell’unione europea riconosciuta con provvedimento ministeriale;
    • diploma di didattica della musica avente valore abilitante per le classi 31/a e 32/a;
    • laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante;
    • abilitazione o idoneità a seguito della sessione riservata di cui all’o.m. 1/2001 con maturazione dei 360 giorni alla data del 28 ottobre 2000: costoro devono presentare la domanda di nuovo inserimento.

    i docenti (compresi quelli di religione) e il personale educativo già inseriti nella 1^, 2^ e 3^ fascia possono, quindi, chiedere l’aggiornamento o la permanenza della loro posizione.

    i docenti (compresi quelli di religione che ne abbiano i requisiti) e il personale educativo non inseriti nella 1^, 2^ e 3^ fascia possono richiedere il nuovo inserimento solo nella 3^ fascia.

    docenti di religione

    lo snadir, a seguito della approvazione della legge sul ruolo degli insegnanti di religione e dell’espletamento del relativo concorso, ritiene che quest’anno gli idr – nella domanda di aggiornamento o permanenza delle graduatorie permanenti di materia diversa dalla religione – possano inserire:

    • sia il servizio di religione per gli anni 2003-2004 e 2004-2005 (anni scolastici successivi alla istituzione del ruolo) che potrebbe essere valutato, in quanto servizio non specifico, nella misura del 50%, cioè sei punti per anno scolastico.
    • sia il superamento del concorso per l’insegnamento della religione che, quale ulteriore titolo culturale (abilitazione all’insegnamento della religione), potrebbe essere valutato 3 punti.

    l’esatto collocamento nella domanda dei titoli e del servizio di cui sopra é meglio specificato nella “guida alla compilazione della domanda – modello 1” e  “guida alla compilazione della domanda – modello 2”.

  • Graduatorie provinciali permanenti per insegnamenti diversi dall’Irc

    Graduatorie provinciali permanenti per insegnamenti diversi dall’Irc

    Nota sintetica per la presentazione delle domande per le graduatorie permanenti 2005/2006 – 2006/2007

    Guida sintetica alla compilazione della domanda di aggiornamento e/o trasferimento – Modello 1

    Guida sintetica alla compilazione della domanda di iscrizione – Modello 2

    Indicazione delle scuole in cui si chiede l’inclusione in graduatorie di circolo o istituto – Modello 3

    E’ stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 31 marzo 2005(file in formato pdf) che dispone circa le modalità di presentazione delle domande di permanenza, di aggiornamento, di trasferimento e di prima inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti per incarichi e supplenze del personale docente e educativo. A partire da quest’anno esse avranno validità biennale: riguardano infatti gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.

    Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 2 maggio 2005.

    Anche chi è già inserito in graduatoria deve necessariamente presentare la domanda, diversamente risulterà depennato. Con apposito modulo è possibile chiedere anche l’iscrizione nelle graduatorie di 30 scuole (di cui però solo 10 direzioni didattiche).

    Destinatari sono tutti i docenti e gli educatori :

    • che, già inseriti nelle graduatorie, intendono aggiornare o confermare il proprio punteggio;
    • che, già inseriti nelle graduatorie, intendono trasferirsi in altra provincia;
    • che, essendo abilitati all’insegnamento (a seguito di concorso o abilitazione riservata), intendono iscriversi per la prima volta. Anche coloro che sono prossimi all’abilitazione possono avanzare domanda, salvo poi certificare il titolo una volta ottenuto.

    Le nuove iscrizioni in graduatoria riguardano esclusivamente l’accesso alla terza fascia e possono essere richieste per una sola provincia. Coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria possono iscriversi in terza fascia.

    Le domande di coloro che si iscrivono per la prima volta dovranno essere presentate a mano presso il Centro Servizi Amministrativi della provincia di competenza o della provincia scelta, o per raccomandata a/r.

    Le domande di coloro che sono già inseriti potranno essere inviate anche via internet http://www.istruzione.it/applicazioni/grad_domande/default.htm

    Coloro che sono già inseriti potranno dichiarare eventuali nuovi titoli culturali più vantaggiosi e i servizi maturati a partire dalla scadenza dello scorso anno (21 maggio 2004) e fino alla scadenza di quest’anno (2 maggio 2005). Coloro che lo scorso anno non avessero presentato domanda possono dichiarare i servizi maturati anche del precedente periodo. 

    Si evidenzia che :

    • i servizi prestati dal 2003-04 in una classe di concorso diversa da quella per cui si chiede l’inserimento valgono il 50%;
    • i servizi prestati nelle scuole di montagna valgono il doppio (è possibile consultare l’apposito allegato con l’elenco dei comuni che rientrano in tale tipologia);
    • i 30 punti per le SSIS (Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario) valgono su una sola graduatoria;
    • il servizio di leva vale solo se si è stati chiamati a svolgerlo quando si era già in servizio di insegnamento.

    I servizi qui considerati sono quelli prestati su posto comune o su insegnamenti per i quali è indicata apposita classe di concorso, e quindi sembrerebbe escluso il servizio di religione, valutabile solo nelle graduatorie di circolo e d’istituto.

    A questo proposito riteniamo che:

    • il servizio di insegnamento della religione dall’a.s. 2003/2004 (anno scolastico successivo alla istituzione del ruolo di insegnamento della religione cattolica) possa essere valutato per le altre classi di concorso o posti di ruolo nella misura del 50%, cioè 6 punti per anno scolastico.
    • Il superamento del concorso per l’insegnamento della religione cattolica possa essere utilizzato quale ulteriore titolo culturale (abilitazione all’insegnamento della religione cattolica).

    Di conseguenza invitiamo gli interessati ad inserire tali dati nella domanda.

    Si specifica, inoltre, che i  docenti che presentano domanda di aggiornamento/inserimento o permanenza possono indicare:

    1. il superamento del concorso per l’insegnamento della religione
      • nella sezione D1 se sono interessati alle graduatorie di 1° 2 ° fascia
      • nella sezione F2 se sono interessati alle graduatorie di 3° fascia
    2. il servizio di religione per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005
      • nella sezione E per le graduatorie di 1° e 2° fascia
      • nella sezione G per quelle di 3° fascia.

    Dove viene richiesto il codice di graduatoria di insegnamento specificare a fianco "Religione".

    Nel momento in cui saranno pubblicate le graduatorie provvisorie saranno disponibili 5 giorni per presentare reclamo per eventuali errori. Nel momento in cui saranno pubblicate le graduatorie definitive saranno disponibili 60 giorni per presentare eventuali ricorsi al TAR.

    Consigliamo di verificare al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria l’accoglimento delle richieste del servizio di rleigione (2 x 6=12 punti; 3 punti per l’abilitazione all’Irc; titale 15 punti). Qualora non fosse stata accolta la richiesta presentare, entro cinque giorni dalla pubblicazione, al CSA di competenza reclamo scritto (eventuali modelli saranno reperibili in tempo utile sul nostro sito).

    Le graduatorie provinciali permanenti hanno validità biennale (anni scolastici 2005/06 e 2006/07) e saranno utilizzate per l’immissione in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili. Le medesime graduatorie saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

    Il Decreto Dirigenziale del 31 marzo 2005 (file in formato pdf): contiene i seguenti allegati:

    • Allegato1 (file in formato pdf): tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 della legge 124/99 (I e II fascia);
    • Allegato2 (file in formato pdf): tabella di valutazione dei titoli per la determinazione dell’ultimo scaglione di graduatorie permanenti (III fascia);
    • Allegato3 (file in formato pdf): tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale della scuola media;
    • Allegato4 (file in formato pdf): tabella di equipollenza tra i diplomi di perfezionamento e i dottorati di ricerca;
    • Allegato5 (file in formato pdf): codici dei titoli di riserva per le categorie di cui alla legge 68/99;
    • Allegato6 (file in formato pdf): codici dei titoli di preferenza esprimibili a parità di punteggio.

    Sono allegati, inoltre, i seguenti tre modelli:

    • Mod.1 (file in formato pdf): modulo di domanda per il personale docente ed educativo già incluso in graduatoria permanente che chiede l’aggiornamento della propria posizione e/o il trasferimento o la permanenza nella medesima provincia;
    • Mod.2 (file in formato pdf): modulo di domanda di iscrizione da parte del personale docente ed educativo che chiede l’inserimento in graduatoria permanente per la prima volta;
    • Mod.3 (file in formato pdf): modulo per l’indicazione delle scuole in cui si chiede l’inclusione nelle graduatorie d’istituto per l’a.s. 2005/2006.
  • Benefici della 104 per i familiari (LEGGE N. 104/92 ART. 33)

    Benefici della 104 per i familiari (LEGGE N. 104/92 ART. 33)

    Nel presente contributo cercheremo di riportare i benefici per i familiari di persone con disabilità. Ripetiamo che non è nostra intenzione essere esaustivi, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda maggiormente coscienza e conoscenza. Non andremo ad esaminare i tanti casi dove è possibile usufruire di benefici da parte dei familiari di persone con disabilità, ma cercheremo di riportare quelli più comuni.
    L’articolo 33 della Legge 104/1992, prevede la concessione dei permessi lavorativi a favore dei lavoratori che assistono un familiare con handicap. Ultimamente la Legge 53/2000, agli artt. 19 e 20, ha introdotto modificazioni di rilievo alla disciplina posta all’art. 33 della legge 104/92. È opportuno sottolineare che la condizione principale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Non basta, quindi, la certificazione di handicap (art. 3 comma 1 legge 104/92), ma è necessario che la commissione medica abbia accertato la connotazione gravità. Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto: Infatti la legge 104/92 art. 4 comma 1 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore. La commissione medica deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda (Legge n. 423/93 art. 3-bis,).
    La Legge 289/2002 all’art. 94 comma 3 ha disposto che per i soggetti affetti da Sindrome di Down la situazione di gravità può essere certificata anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo". Inoltre i soggetti con questo handicap sono esenti da successive visite e controlli (Circolare INPS 128/2003).
    Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda. In seguito è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità, in cui è indicato che da parte della ASL di appartenenza non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).
    Altra condizione è che il diversamente abile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (legge 104/92 art. 33 comma 1).
    L’INPS ha emesso un parere in data 28.01.2003 con il quale precisa, che con ricovero a tempo pieno si intende un ricovero in una struttura adibita all’accoglimento degli handicappati, in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte di essa. Il rientro a casa del disabile, se pure  elle ore serali, non esclude il concetto di ricovero a tempo pieno. Inoltre è stato precisato che il ricovero presso una qualunque struttura ospedaliera (anche se non legato, direttamente o indirettamente all’handicap) è da intendersi effettuato presso "istituti specializzati".
    In generale, dunque, hanno diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni: la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile ed il lavoratore disabile. I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari in quest’ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni.

    I permessi lavorativi Legge 104/92 art. 33: i genitori
    Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992,  la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto:
    a. Prolungamento (in quanto ha già usufruito dei 6 mesi di congedo parentale) fino ai tre anni di età dell’astensione facoltativa per maternità/paternità con diritto per tutto il periodo alla indennità pari al 30% della retribuzione (dal nono o dal decimo mese in poi a seconda che i mesi di astensione obbligatoria siano stati 3 o 4 dopo la nascita del bambino); Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio.
    b. Permessi retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario di lavoro (Legge 104/92, art. 33 cc. 1 e 2): 2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di sotto delle 6 ore di lavoro.
    I due benefici sono fra loro alternativi.
    Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono computate ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.
    Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese (decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 art. 42). I tre giorni, però, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. Possono essere presi, invece, da entrambi i genitori alternativamente: la circolare INPS n. 133/2000 specifica che l’alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) ma possono essere fruiti nell’ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre).
    La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
    E’ importante sottolineare, che le norme degli ultimi anni hanno precisato: i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo (art. 20 Legge 53/00).
    Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni, questi permessi lavorativi sono retribuiti (Legge 423, 27/10/93) e coperti da contributi figurativi (art. 19, comma 1, punto a, Legge 53/00).
    Non è richiesta la convivenza (requisito già escluso dalla circolare INPS 80/1995) tra genitori e figli maggiorenni con handicap purché si assicuri un’assistenza continua ed esclusiva (art. 42 comma 3 del Testo unico).

    Continuità dell’assistenza (circolare INPS 133/2000; art. 20 Legge 53/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42)
    Consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
    La continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche temporale. La Circolare 128/2003 ha individuato in circa un’ora di percorrenza il tempo massimo di lontananza che può individuare un’assistenza quotidiana "continua". In casi superiori occorrerà la rigorosa prova dall’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che si può fornire in casi di tale lontananza (circolare 128/2003).

    Esclusività dell’assistenza (circolare INPS 133/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42)
    Va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti… soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L’interessato, qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68, che non vi siano nell’ordine altri conviventi, parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare assistenza continuativa alla persona handicappata o di essere, pertanto, l’unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro nel nucleo familiare in questione si avvalga, o si sia avvalso in passato della precedente relativa all’art. 33 per il medesimo soggetto handicappato: pertanto il richiedente… dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti del nucleo familiare, redatta ai sensi della legge 15/68.
    Importante: tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (testo unico art. 42 comma 4).

    Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento:
    L’INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (Circolare INPS 211/1996);
    L’INPDAP, l’istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili (Circolare INPDAP 34/2000).

    Lavoro notturno (Art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che riprende il testo dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903).
    Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92.
    Inoltre, è vietato adibire al lavoro notturno tutte le lavoratrici dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
    Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni.

    Lavoratore con handicap che assiste familiare anch’esso handicappato.
    La Circolare INPS 211/1996 aveva previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, nello stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso che dei giorni di permesso per assistere un familiare convivente, anch’esso handicappato, qualora la natura dell’handicap di questo familiare avesse comportato la necessità di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso.
    A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni ministeriali, si precisa che il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato (Circolare 37/1999 ribadita dalla Circolare 128/2003).

    Francesco Pisano

    NORMATIVE DI RIFERIMENTO

    • LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 33, Definisce il concetto di persona handicappata grave e stabilisce che la situazione di gravità deve essere accertata dall’ASL che rilascia certificazione.
    • LEGGE 8 MARZO 2000, n°53, Ha ampliato la sfera dei benefici previsti dall’articolo 33 legge 104/92
    • LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295, Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"
    • LEGGE 289/2002
    • LEGGE 9 DICEMBRE 1977 N. 903, Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
    • TESTO UNICO 26.03.2001, n°151, Ha sistematizzato e armonizzato l’intera normativa sui riposi e i permessi per i genitori di figli con handicap grave.
    • PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 1611/92, Natura retribuzione permessi
    • PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 784/95, Cumulabilità dei permessi in caso di più disabili all’interno della famiglia
    • PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 65/96, Possibilità di estendere le agevolazioni al padre lavoratore dipendente quando la madre non sia lavoratrice dipendente
    • CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 28/93, Fissa criteri generali per riconoscimento stato di gravità
    • CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 43/9, Recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato e della legge 423/93
    • CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 165/96, Fissa i criteri per l’ottenimento dei permessi da parte di lavoratore dipendente nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore non dipendente o non lavoratore
    • CIRCOLARE INPS 80/95, Recepimento della sentenza del Consiglio di Stato 784/95
    • CIRCOLARE INPS 37/99, Elenco casi di diritto ai permessi in presenza di genitore non lavoratore
    • CIRCOLARE INPS 133/2000, Revisione della normativa sui permessi alla luce della legge 53/2000
    • CIRCOLARE INPS 128/2003, Permessi ai sensi della legge 104/92 – Disposizioni varie
    • CIRCOLARE INPS 211/1996, Legge n. 104/1992 – Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.
    • CIRCOLARE INPDAP 34/2000, Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000
    • DELIBERAZIONE N° 32 DEL 7/3/2000 CONSIGLIO DIRETTIVO INPS, Ulteriore casistica di diritto ai permessi da parte del lavoratore anche in presenza di familiare non lavoratore.
  • UNA SCELTA DIFFICILE… Considerazioni in merito al fondo Espero

    UNA SCELTA DIFFICILE… Considerazioni in merito al fondo Espero

    Per coloro che prevedono di andare in pensione nei prossimi anni è utile, in via generale, una considerazione in merito alla recente proposta del fondo pensione integrativo denominato Espero  Le modalità di adesione a questo fondo e gli elementi utili a valutarne la convenienza dovrebbero essere resi noti dal MIUR e dai sindacati che ne hanno promosso la costituzione; ad oggi però risultano veramente pochi i dati comparativi offerti ai lavoratori.   Tuttavia, con i pochi dati disponibili e in via del tutto orientativa, a nostro giudizio l’adesione al fondo è tanto più consigliabile quanto più si è giovani in termini di anni di servizio e, viceversa, diventa meno conveniente per chi è già in servizio da molti anni a meno che non si opti per il Comparto Garanzia.
     Per offrire uno spunto di riflessione personale sulla questione è opportuno tenere conto che attualmente tutti i docenti sono collocati o nel sistema TFS  (trattamento di fine servizio), spettante a tutti coloro che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000   oppure nel sistema TFR  (trattamento di fine rapporto), spettante a tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1 gen.2001 e a coloro che, pur assunti precedentemente, ne hanno fatto richiesta (1).
    Per coloro che sono in regime TFS, trattamento di fine servizio, (è possibile verificare leggendo l’ultimo rigo in basso del proprio cedolino paga) l’adesione ai fondi pensionistici integrativi deve essere valutata con attenzione in quanto, come si legge nella norma specifica, all’Allegato 3,  "(…) la sottoscrizione della domanda di adesione ad un Fondo di previdenza complementare produce, per un dipendente pubblico, effetti diretti sul regime del fine servizio di appartenenza (passaggio dal TFS al TFR per gli assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001) e sulla misura del TFR finale da erogare al lavoratore".   (cfr. C.M. n. 58 del 21 luglio 2004 -Prot.4663/MR – Fondo scuola Espero.
    Tuttavia la bozza dei decreti attuativi sulla nuova previdenza, presentata alle parti sociali, contiene alcune novita’ rilevanti e chiarisce alcuni punti fino ad ora indeterminati. Dal punto di vista fiscale, tutti i lavoratori che sottoscriveranno fondi pensione e polizze previdenziali potranno dedurre dal reddito imponibile fino a 5.164,23 euro anche se il loro reddito e’ inferiore a 43.000 euro, mentre le prestazioni pensionistiche verranno tassate al 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Per il Tfr dei lavoratori che non esprimeranno la loro decisione entro i sei mesi dall’entrata in vigore dei regolamenti attuativi e’ previsto il conferimento automatico nelle forme di previdenza complementare. Nelle prossime settimane(quando ci saranno nuovi  incontri tra  parti sociali e governo) andremo a valutare gli ulteriori sviluppi in merito.
    E’  opportuno  infine rilevare che  sulla questione relativa alla scelta della destinazione del TFR o TFS  l’Inpdap Direzione Generale, con nota del 9/8/2004 n° 759, ha chiesto a tutte le amministrazioni di informare i propri dipendenti in ordine all’inopportunità, al momento, di inviare lettere o dichiarazioni tendenti a manifestare la propria volontà in ordine all’utilizzo del TFR./TFS e di aspettare i decreti attuativi della legge di riforma.

    Antonino Abbate

    (1) Circa le modalità di calcolo del TFS e del TFR vedi AA.VV., Norme per la scuola, Ed. Adierre, pag.75 ss.

  • A BREVE PROFESSORI DI SERIE A, B e C

    A BREVE PROFESSORI  DI SERIE A, B e C

    Il 15 febbraio 2005 è stato nuovamente presentato in Commissione cultura e istruzione della Camera un disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti. Il testo attuale, presentato dall’onorevole Santulli di Forza Italia, modifica in pochi punti un testo (Napoli-Santulli) fermatosi in VII commissione ormai 4 mesi fa.
    La maggioranza sembra ostinatamente intenzionata a stringere i tempi dell’approvazione di una nuova legge che regoli il reclutamento nonché la carriera dei docenti, dal momento che quella attuale risale al 1974.
    La materia trattata da questo disegno di legge, che scaturisce dall’unione di due proposte molto simili, è veramente molto delicata, e vuole incidere profondamente sul futuro degli insegnanti, sulla loro formazione iniziale e in servizio, nonché sull’intero sistema di reclutamento.
    Il disegno di legge "nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative"(T.u.C. 4091 e abb.) si propone, almeno sulla carta, di riconoscere e valorizzare il lavoro del docente, "attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo della carriera e la retribuzione per merito".
    Il testo fa riferimento, nei primi articoli, a principi assolutamente non discutibili, come la ricerca di una funzione docente "prioritariamente rivolta a educare i giovani all’autonomia e alla responsabilità" e a perseguire"alti livelli formativi"ecc.
    E’ ciò che segue negli articoli successivi che ci lascia molto perplessi, e soprattutto, il fatto che su aspetti così sostanziali possa essere il Governo a decidere legiferando al di fuori di un ampio dibattito parlamentare. Tutto sarebbe, infatti, regolamentato da un decreto governativo da emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
    Sembra curioso che i docenti debbano avere uno "Statuto" di categoria che essi non hanno pensato né elaborato.
    La grande novità è l’articolazione della professione docente su tre livelli: iniziale, ordinario ed esperto (corrispondenti a 7°, 8° e 9° livello dell’inquadramento del pubblico impiego). Si passa da un livello all’altro attraverso una valutazione periodica svolta da una "commissione permanente di valutazione" in ordine a 1)efficacia dell’azione didattica e formativa 2)impegno professionale nella progettazione ed attuazione del POF, 3) contributo fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica o formativa 4) titoli professionali acquisiti in servizio.
    Questo ci da molto da pensare, perché è ben comprensibile come non si possa mai verificare l’efficacia della prassi didattica e come questa non abbia quasi mai niente a che vedere con i titoli accademici. Proprio qui un punto debole della legge che non ha mai permesso fino ad ora una differenziazione anche economica tra i docenti: chi o come può stabilire quale efficacia reale abbia un certo tipo di insegnamento rispetto ad un altro? Quali competenze risulteranno realmente acquisite in un futuro a lungo termine? Quale insegnante è realmente in grado di far "passare" certi valori con un reale rapporto umano con il suo allievo?
    Si potrà passare al livello successivo dopo essere rimasti per almeno cinque anni nel livello d’ appartenenza.
    Per passare dal primo al secondo livello sarà necessario fare domanda senza essere sottoposti a nessuna prova né scritta né orale; saranno valutati i titoli acquisiti e tutti i 4 criteri sopra esposti oltre ad una valutazione del dirigente dell’istituzione scolastica. La valutazione della commissione costituirà dei crediti da inserire nel portfolio del docente.
    Il docente esperto (terzo livello) avrà compiti più articolati, come formare gli altri docenti, coordinare dipartimenti e gruppi di progetto, collaborare col dirigente. Per passare a questo livello sarà però necessario frequentare un corso di formazione e sostenere un concorso.
    Gli Uffici scolastici regionali dovranno istituire delle commissioni permanenti per questi passaggi di livello. Un decreto del MIUR, in concerto col Ministro dell’Economia e delle finanze, determinerà il numero massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali.
    Questo testo recupera almeno, rispetto al precedente, che le modalità per il passaggio tra un livello docente e l’altro e la relativa progressione economica siano discusse in sede di contrattazione collettiva.
    Ultimi aspetti rilevanti sono l’istituzione della qualifica di vicedirigente, figura che andrà ad affiancare il capo di istituto nella gestione della scuola, e l’istituzione di un albo nazionale dei docenti, suddiviso in sezioni regionali. Dopo aver conseguito una delle lauree specialistiche per l’insegnamento,(legge 53/03), si potrà essere assunti dall’istituzione scolastica con contratto temporaneo di formazione e lavoro per svolgere un periodo di tirocinio, ed infine dopo il superamento positivo si potrà chiedere l’iscrizione all’albo nazionale. Saranno quindi le scuole ad assumere i docenti con contratti a tempo indeterminato dopo aver indetto concorsi per soli titoli, previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale. La commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell’Istituzione scolastica provvederà alla nomina dei vincitori di concorso. Dire che questo ci lascia perplessi è dir poco: niente più concorsi pubblici anonimi fino ad oggi garanzia di pluralismo culturale. Come potranno essere evitati fenomeni di discrezionalità o di selezione per affinità ideologico-culturale?
    Alla carica di vicedirigente si arriverebbe attraverso un concorso per titoli ed esami a livello regionale, al quale possono partecipare i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea.
    Ultima, ma non in ordine di importanza, l’eliminazione delle RSU per i docenti, garanzia di rappresentanza democratica sul posto di lavoro. E’ difficile da accettare la cancellazione di ciò che faticosamente si era conquistato nell’ultimo decennio: infatti le RSU saranno istituite solo per il personale non docente.
    Come si può vedere la materia non mancherà di provocare nella categoria ampie proteste, poiché si va ad incidere su diritti faticosamente acquisiti con anni di lavoro democratico e sindacale.

    Sandra Fornai

  • ESPERO O NON ESPERO….CHE DILEMMA

    ESPERO O NON ESPERO….CHE DILEMMA

    Da mesi, nella scuola, il fondo è uno degli argomenti più gettonati. Ormai è noto a tutti che non esistono più i diritti acquisiti per cui la normativa, che è sempre in continua evoluzione , cambia le modalità contrattuali del personale scolastico con velocità esponenziale e mai a favore del lavoratore.
    Il nuovo Fondo Espero è legato alle modalità di calcolo delle pensioni , non più retributivo, ma contributivo, cambiamento che discende dalla Riforma delle pensioni dell’allora Ministro Dini (1995) ; infatti chi al 1\1\96 non ha raggiunto il minimo pensionistico previsto dalla legge ( 18 anni ), andrà in pensione con il calcolo misto, cioè fino al 1995 retributivo, per gli anni successivi contributivo. Chi, invece, era stato appena assunto o lo è stato dopo la Riforma del ’95 andrà in pensione con il solo calcolo contributivo.
    Lo spartiacque segna un cambiamento radicale , infatti la pensione obbligatoria corrisponderà a circa il 60% dell’ultima retribuzione in attività e quindi inferiore alle attuali prestazioni.
     E’ in questo contesto che si inquadra il fondo ESPERO, ossia il fondo pensione complementare per il personale scolastico.
    Lo scopo del fondo è quello di permettere al dipendente di ricevere un trattamento integrativo rispetto alla pensione ordinaria.
    Tale trattamento sarà corrisposto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia,  a condizione che siano stati effettuati almeno 5 anni di versamenti effettivi al Fondo stesso.
    L’adesione al Fondo  è volontaria. Il dipendente che cesserà dal servizio senza maturare il diritto alla pensione integrativa potrà richiedere la restituzione dei versamenti effettuati al Fondo, ovvero potrà decidere se spostare tali versamenti verso altri Fondi aperti. In caso di decesso del dipendente gli eredi avranno diritto a ricevere quanto versato dal dipendente rivalutato fino alla data del decesso.
    La convenienza a sottoscrivere il fondo sussiste per i dipendenti che avranno la pensione liquidata con il sistema contributivo, ma non è escluso che possano trovare convenienza anche coloro che sono in regime di buonuscita e di pensione liquidata con il sistema retributivo o misto.
    Vediamo in sintesi i regimi pensionistici attualmente in vigore.
    1) Sistema retributivo: interessa il personale che aveva al 31\12\95 un’anzianità contributiva non inferiore a 18 anni.Tale personale è anche in regime di buonuscita perché in servizio alla data del 31\12\2000.
    2) Sistema contributivo: interessa il personale neo assunto dal 1\1\96 e il personale che, avendo meno di 18 anni di contributi versati al 31\12\95 si trova nel sistema misto. Il trattamento di pensione è determinato prendendo in considerazione l’ammontare dei contributi versati da ogni singolo dipendente durante  l’intera vita lavorativa.
    3) Sistema misto: interessa i dipendenti che avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31\12\95. La pensione è liquidata con il sistema retributivo per i servizi maturati fino al 31\12\95 e con il sistema contributivo per i periodi maturati dal 1\1\96 alla data di cessazione.


  • La Riforma della scuola secondaria di secondo grado tra Stato e Regioni

    La Riforma della scuola secondaria di secondo grado tra  Stato e  Regioni

    La riforma  della scuola Secondaria di secondo grado, voluta dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, si inquadra in un contesto normativo molto ampio e complesso che tocca l’intero apparato  dello Stato e delle competenze degli enti periferici: regioni, province, comuni.
    Il complesso panorama normativo si è snodato a partire dagli anni 90 specialmente con il decreto legislativo 112/98 con l’attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze in materia d’istruzione.
    Con la legge di riforma costituzionale n. 3/01 (art. 117) viene riconosciuta alle regioni potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale lasciando allo stato la potestà esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull’istruzione. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale.
    Sia il Senato che la Camera hanno approvato in sede di prima deliberazione il disegno di legge costituzionale, d’iniziativa del governo, che modifica ulteriormente il testo attualmente in vigore dell’art. 117 della Costituzione.
    Il nuovo art. 117 attribuisce alle regioni competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
    Ø organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche;
    Ø definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione.
    Ciò significa che le regioni avranno competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, sembrerebbe che la scuola  va verso una regionalizzazione  completa.
    Alcuni interrogativi sono dovuti:
    1. Tale impostazione risolverà definitivamente il problema della scuola italiana?
    2. Saranno tutte le regioni in grado di sostenere un peso organizzativo, programmatico, economico di così larga portata?
    Se si pensa come alcune regioni hanno gestito la formazione professionale di loro competenza c’è da esprimere ampie riserve e da rappresentare pesanti dubbi!

    Come si può notare la riforma della scuola secondaria di secondo grado si muove in un quadro complesso di vasta portata a cui il legislatore deve porre grandissima attenzione se non vuole incorrere nel pericolo di alimentare un vasto contenzioso tra Stato e Regioni a tutto discapito della tranquillità e serenità dell’organizzazione scolastica.
    Purtroppo allo stato attuale risulta un intricato e controverso dibattito in ordine alla reale portata del nuovo testo costituzionale di cui alla legge 3/2001 e sull’impatto che esso provoca sulla legislazione statale già in vigore, all’estensione e ai limiti dei poteri che a decorrere dal 2001 sono stati assegnati alle Autonomie locali nei rapporti con lo Stato centrale.
    Molto si è scritto sulla riforma scolastica e molto ci sarà ancora da scrivere sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado in cui si gioca tutta la credibilità e la forza della legge 53/03.
    I giudizi sono disparati e variano a secondo della figura professionale che li esprime e della sua collocazione politica.
    Comunque, prescindendo dagli estremismi, va apprezzata la nuova struttura ordinamentale della riforma del secondo ciclo, che sottende una  logica di azione integrata con il territorio e la rilevazione dei fabbisogni formativi per  procedere parallelamente alle richieste specifiche di formazione che provengono dal sistema dell’istruzione, della Formazione professionale e dal mondo del lavoro.

    Domenico Buccheri

  • Una classe di concorso per l’insegnamento della religione cattolica

    Una classe di concorso per l’insegnamento della religione cattolica

    Il concorso per l’immissione in ruolo degli Insegnanti di religione è stato un obiettivo fondamentale dell’azione sindacale dello Snadir, ma, come abbiamo avuto modo di affermare spesso, non è stato e non è un punto di arrivo.  Anzi, mai come in questi ultimi mesi risulta chiaro che l’impegno sindacale per la tutela professionale degli Idr è, per certi aspetti, solo all’inizio. Basti pensare alle prossime scadenze e alle problematiche ad esse connesse: modalità e tempi delle immissioni in ruolo, modalità di assegnazione dei docenti di religione sul rimanente 30% delle cattedre disponibili in organico diocesano, proposta della graduatoria permanente ad esaurimento, modalità di attuazione della mobilità territoriale (trasferimenti), eventuali nuovi inquadramenti retributivi a seguito delle immissioni in ruolo. A noi risulta ben chiaro che è su questi temi che i colleghi attendono risposte e quindi questi dovranno essere i prossimi traguardi dell’azione sindacale dello Snadir.
    Ma in questo momento si impone una riflessione che in parte esula dallo specifico ambito dell’Irc per allargarsi al più ampio contesto scolastico e a quelle che sono le recenti indicazioni normative circa le prossime abilitazioni su posto d’insegnamento e classi di concorso (quindi per altre discipline, diverse dall’Irc).
    Il Decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 prevede la possibilità per gli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, di conseguire la relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento attraverso la frequenza di appositi corsi annuali, tenuti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.  La condizione per l’ammissione ai corsi è che tali insegnanti abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del decreto.  A conclusione della frequenza dei corsi annuali i docenti partecipanti sosterranno un esame finale avente valore di esame di Stato e conseguiranno il diritto all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti.
    Ciò significherà, per questi colleghi, mettersi in coda per una immissione in ruolo nella scuola statale che, presto o tardi, arriverà.
    E’ un discorso che ci riguarda come sindacato di categoria se teniamo conto che circa il 20-25% degli Idr oggi in servizio è in possesso anche di abilitazione per altro insegnamento (in molti casi gravata da riserva e con ricorso pendente presso i Tar) o risulta aver superato un concorso ordinario ed essere inserito nelle relative graduatoria di merito.
    E’ evidente che nella misura in cui a questi colleghi si apriranno le porte di una immissione in ruolo su posti d’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria o su una delle classi di concorso elencate nello specifico decreto ministeriale, si potranno rendere disponibili le cattedre per l’ingresso nella scuola di altri Idr con contratto a tempo indeterminato.
    La prospettiva potrebbe essere estremamente positiva ma vi è purtroppo un ostacolo: ai fini dell’ammissione ai corsi citati il servizio di insegnamento è valido solo se prestato (con il possesso del prescritto titolo di studio)  per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.  Ora poiché l’insegnamento della religione non corrisponde a posti di ruolo o ad una classe di concorso, i colleghi possono aver sommato titoli di servizio pluriennali e collezionato lauree ecclesiastiche e statali ma ciò non risulterà per loro titolo sufficiente per partecipare né a questi prossimi corsi abilitanti né mai per quelli futuri.
    E’ lo stesso problema che si è posto nel dibattito politico-sindacale, quando è scomparsa nel testo della legge n.186/2003 (lo statuto giuridico degli Idr) la possibilità del passaggio di ruolo, dall’insegnamento della religione ad altro insegnamento per il quale il docente avesse in precedenza già conseguito titolo di concorso o abilitante.
    Non è questione di acquisizione di una specifica esperienza didattica: basti osservare che l’O.M. n.33/2000 inerente le sessioni riservate per il conseguimento delle abilitazioni riservate indicava che "requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione"  è   "una necessaria, seppure   parziale   e   indeterminata,   corrispondenza  tra  il  servizio  prestato  e ordine  di  scuola o  tipologia  di  posto di ruolo per il quale si richiede l’abilitazione o l’idoneità medesima".  
    Anche la recente legge 4 giugno 2004 n.143, che ha convertito con modifiche il citato decreto legge n.97/2004 afferma che "il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento (…)".
    Sembra allora che il problema non sia sostanziale (è valida qualsiasi esperienza pregressa d’insegnamento) ma formale (purché si tratti di un insegnamento per il quale è previsto un codice di classe di concorso).
    Allora forse è questa la strada da perseguire: oggi che l’irc è impartito da docenti che hanno, con serietà ed impegno, superato un concorso pubblico per l’accesso alla scuola statale, è tempo che sia assegnato a questo insegnamento un codice di classe di concorso, affinché sia, anche sotto l’aspetto "formale", insegnamento pienamente curricolare e integrato negli ordinamenti scolastici vigenti.
    E’ anche per questo motivo che lo Snadir ha avviato la petizione.  Chiedere una firma significa anche creare l’occasione per spiegare che la strada per una totale integrazione dell’irc nella scuola statale non è stata ancora percorsa per intero.

    Ernesto Soccavo