Autore: maurizio

  • Anno di formazione e di prova

    Anno di formazione e di prova

    I docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli (=graduatorie permanenti), devono sostenere l’anno di formazione che sostituisce l’anno di prova.
    Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispone, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d’anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297), e cioè l’anno scolastico successivo alla nomina in ruolo. Ad esempio: nomina in ruolo il 1° settembre 2005 con fascia stipendiale 1^; conferma al 1° settembre 2006 ricostruzione di carriera.
    Il personale docente di religione invece conserverà la posizione stipendiale maturata al momento dell’assunzione in ruolo. Alla successiva conferma in ruolo otterrà un eventuale assegno ad personam, da riassorbire al successivo passaggio stipendiale.
    Ciò significa che nessun insegnante di religione avrà una diminuzione di stipendio al momento dell’assunzione in ruolo.

    Validità dell’anno di formazione
    Il primo anno di servizio deve avere una durata di almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; in questo ultimo caso le cattedre non possono superare il 5% dell’organico diocesano.
    Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita. La data in cui spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell’anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.

    Assenze utili
    Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:
    Ä Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
    Ä Il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
    Ä Periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).
    Ä Esami e scrutini.
    Ä Il primo mese d’astensione per maternità. La Circolare Ministeriale n.180 dell’11 luglio 1979 prot. n. 2263 chiarisce che, nel caso in cui, ad esempio, l’astensione obbligatoria per maternità "abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico".
    Ä Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
    Ä frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto.
    Ä il periodo prestato in qualità di preside incaricato.
    Ä servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
    Ä il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).
    Ä periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
    Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:
    Ø I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.
    Ø Le vacanze estive.

    Corso di formazione
    Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall’amministrazione scolastica. La frequenza di quest’ultimo corso è valida a condizione che l’insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.
    Nell’arco dell’anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. Il docente nell’anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del dirigente scolastico, il comitato esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.

    Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato, ora di competenza dello stesso dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 14 della legge 3.5.1999 n. 124.

    In questi ultimi anni i seminari di formazione sono stati svolti con le modalità dell’e-learning (Piattaforma PUNTOEDU INDIRE): 40 ore, di cui 25 on-line e 15 ore in presenza, articolate in quattro incontri per gruppi di circa 20 docenti.
    In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.
    Ricordiamo inoltre che, ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.

    NON SONO COMPUTABILI AI FINI DELLA PROVA
    1) i periodi di assenza a qualunque titolo, quali periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità e le aspettative, eccetto quella per mandato parlamentare;
    2) i periodi di chiusura della scuola per le vacanze estive, salvo il computo dei periodi prestati per la partecipazione agli esami.
    3) le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, a norma della Legge 23.12.1977, n. 937

    Retrodatazione giuridica della nomina
    La retrodatazione giuridica (non quella economica) della nomina, qualora un’assenza abbia prolungato nel tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il superamento del periodo di prova, è possibile nei seguenti casi:
    – astensione obbligatoria per maternità, di cui al d. lgs 151/2001: è l’unica ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini economici;
    – ufficio di giudice popolare, che abbia impedito l’effettuazione della prova (v. citata nota Min. Tesoro – Rag. Gen. Stato – I.G.O.P. – prot. 154102 del 22.09.1980 e cm n. 302 del 31.10.1980).

  • Reclamo Graduatorie provinciali permanenti per insegnamenti diversi dall’Irc

    Graduatorie provinciali permanenti per insegnamenti diversi dall’Irc

    Modello di reclamo 1^ e 2^ fascia (file pdf); modello reclamo 3^ fascia (file pdf)

    Lo Snadir, a seguito della approvazione della legge sul ruolo degli insegnanti di religione e dell’espletamento del relativo concorso, ritiene che quest’anno gli idr – nella domanda di aggiornamento o permanenza delle graduatorie permanenti di materia diversa dalla religione – possano vedere riconosciuto:

    • sia il servizio di religione per gli anni 2003-2004 e 2004-2005 (anni scolastici successivi alla istituzione del ruolo) che potrebbe essere valutato, in quanto servizio non specifico, nella misura del 50%, cioè sei punti per anno scolastico.
    • Sia il superamento del concorso per l’insegnamento della religione che, quale ulteriore titolo culturale (abilitazione all’insegnamento della religione), potrebbe essere valutato 3 punti.

    Consigliamo di verificare al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria l’accoglimento delle richieste del servizio di religione (2 x 6=12 punti; 3 punti per l’abilitazione all’Irc; totale 15 punti). Qualora non fosse stata accolta la richiesta presentare, entro cinque giorni dalla pubblicazione, al CSA di competenza reclamo scritto.

    Nel momento in cui saranno pubblicate le graduatorie definitive saranno disponibili 60 giorni per presentare eventuali ricorsi al TAR e 120 giorni per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Consigliamo di presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In questo caso occorre tenere presente che i termini di scadenza dei 120 giorni non beneficiano della sospensione per il Tar del periodo 1° agosto – 15 settembre. In ogni caso entro ottobre p.v. gli interessati troveranno nel nostro sito copia dei modelli per presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    La Segreteria Nazionale dello Snadir

  • Il Consiglio di Stato boccia il Tar Veneto e la Commissione di esame

    Il Consiglio di Stato boccia il Tar Veneto e la Commissione di esame

    Accolto il ricorso di un Idr “non ammesso”

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con decisione n. 2421/2005, ha accolto il ricorso in appello di un docente di religione del Veneto, non ammesso alla prova orale.

    Sulla questione si era già pronunciato il TAR del Veneto che non aveva riconosciuto le ragioni del docente, il Consiglio di Stato, al contrario ha ritenuto il ricorso fondato.

    In particolare il Giudice di appello ha ritenuto l’operato della Commissione “viziato da eccesso di potere il cui sintomo più vistoso è il ridottissimo tempo impiegato per la correzione degli elaborati”. Dalla verbalizzazione effettuata dalla Commissione, infatti, è risultato un tempo medio di quattro minuti per la correzione degli elaborati di ogni singolo candidato.

    Il Consiglio di Stato sottolinea infine che “una maggiore ponderazione poteva, nella specie, essere richiesta dal tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami) al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (…) deve tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno nello specifico insegnamento della religione cattolica …”.

    La Commissione, per effetto della decisione del Consiglio di Stato, dovrà procedere nuovamente alla correzione della prova scritta del ricorrente.

    La Segreteria Nazionale dello Snadir

  • Il Miur accoglie le richieste dello SNADIR; al via le assunzioni in ruolo

    Al via le immissioni in ruolo degli Insegnanti di religione


    Il Miur accoglie le richieste dello SNADIR


    Con una nota datata 9 giugno 2005, il MIUR (file in formato pdf) ha emanato delle direttive sull’assunzione in ruolo degli insegnanti di religione, rispondendo così alle segnalazioni rivoltegli dallo Snadir in data 24 maggio 2005; in quell’occasione il Sindacato aveva chiesto – tra l’altro – che gli idr immessi in ruolo conservassero la posizione stipendiale già maturata e che fosse resa operativa l’immissione in ruolo del secondo contingente di 3.077 insegnanti già nel settembre 2005.


    Il MIUR riguardo a tali questioni ha precisato che “…..il trattamento economico attribuito all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all’attribuzione stipendiale definitiva….”, e che “è in corso di definizione, da parte del Ministro dell’Economia e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il procedimento di autorizzazione per l’assunzione per l’a.s. 2005-2006 di un ulteriore contingente di 3.077 insegnanti irc”.


    Si tratta di un altro importante risultato ottenuto dallo Snadir a tutela della posizione degli insegnanti di religione che si trovano alle porte del passaggio in ruolo; un momento particolarmente delicato in cui è necessario definire con esattezza una miriade di questioni che – apparentemente marginali – costituiscono in realtà la sostanza del futuro degli idr.


    Nella nota di cui sopra (file in formato pdf), inviata a tutti i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, il MIUR fa riferimento anche ad altri argomenti attinenti le assunzioni in ruolo, precisando che:



    • una volta individuati i destinatari delle nomine, va loro consentita l’opzione nel caso di utile inserimento in due diverse graduatorie;
    • nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato va specificato se il rapporto è a tempo pieno o a part time, nonché la tipologia di istituzione scolastica a cui i docenti devono essere assegnati (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado), individuando, nel caso di cattedre “miste”, quale tipologia vada indicata come “titolare” e quale come “complementare”;
    • gli idr nominati saranno assunti in prova ed il relativo periodo sarà disciplinato dalle disposizioni impartite dagli artt. 437, 438 e 440 del D.L.vo 297/94 e dalla nota n° 39 del 28/5/01.

    La Segreteria Nazionale dello Snadir

  • Il Miur accoglie le richieste dello SNADIR; al via le assunzioni in ruolo

    Al via le immissioni in ruolo degli Insegnanti di religione

    Il Miur accoglie le richieste dello SNADIR

    Con una nota datata 9 giugno 2005, il MIUR (file in formato pdf) ha emanato delle direttive sull’assunzione in ruolo degli insegnanti di religione, rispondendo così alle segnalazioni rivoltegli dallo Snadir in data 24 maggio 2005; in quell’occasione il Sindacato aveva chiesto – tra l’altro – che gli idr immessi in ruolo conservassero la posizione stipendiale già maturata e che fosse resa operativa l’immissione in ruolo del secondo contingente di 3.077 insegnanti già nel settembre 2005.

    Il MIUR riguardo a tali questioni ha precisato che “…..il trattamento economico attribuito all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all’attribuzione stipendiale definitiva….”, e che “è in corso di definizione, da parte del Ministro dell’Economia e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il procedimento di autorizzazione per l’assunzione per l’a.s. 2005-2006 di un ulteriore contingente di 3.077 insegnanti irc”.

    Si tratta di un altro importante risultato ottenuto dallo Snadir a tutela della posizione degli insegnanti di religione che si trovano alle porte del passaggio in ruolo; un momento particolarmente delicato in cui è necessario definire con esattezza una miriade di questioni che – apparentemente marginali – costituiscono in realtà la sostanza del futuro degli idr.

    Nella nota di cui sopra (file in formato pdf), inviata a tutti i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, il MIUR fa riferimento anche ad altri argomenti attinenti le assunzioni in ruolo, precisando che:

    • una volta individuati i destinatari delle nomine, va loro consentita l’opzione nel caso di utile inserimento in due diverse graduatorie;
    • nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato va specificato se il rapporto è a tempo pieno o a part time, nonché la tipologia di istituzione scolastica a cui i docenti devono essere assegnati (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado), individuando, nel caso di cattedre “miste”, quale tipologia vada indicata come “titolare” e quale come “complementare”;
    • gli idr nominati saranno assunti in prova ed il relativo periodo sarà disciplinato dalle disposizioni impartite dagli artt. 437, 438 e 440 del D.L.vo 297/94 e dalla nota n° 39 del 28/5/01.

    La Segreteria Nazionale dello Snadir

  • Annuario CEI – IdR & IRC a.s. 2004/2005

    Annuario CEI – IdR & IRC a.s. 2004/2005


    Anno scolastico 2004-2005


  • Chieste risposte precise al Miur sulla posizione stipendiale degli IdR assunti in ruolo

    LO SNADIR CHIEDE AL MIUR RISPOSTE PRECISE CIRCA LE SEDI DI ASSEGNAZIONE IN RUOLO ED IL MANTENIMENTO DELLE POSIZIONI STIPENDIALI

    Lo SNADIR in data 24 maggio u.s. ha segnalato al MIUR una serie di problematiche sulle quali ha chiesto risposte precise a tutela dei docenti di religione in servizio.

    In particolare lo Snadir ha chiesto che

    1. gli Insegnanti di religione immessi in ruolo conservino la posizione stipendiale già maturata, in attesa di una successiva ricostruzione di carriera, al termine dell’anno di prova;
    2. l’assegnazione in ruolo su sede provvisoria, sia confermata anche nel successivo anno quale sede definitiva di titolarità, al fine di garantire la continuità didattica;
    3. già da settembre 2005 sia resa operativa l’immissione in ruolo dell’ulteriore contingente di 3.077 insegnanti.

    La Segreteria Nazionale dello Snadir

  • L’USR per la regione Lazio ha reso noti i posti suddivisi per diocesi

    L’USR per la regione Lazio ha reso noti i posti suddivisi per diocesi

    L’USR per la regione Lazio ha reso noto il contingente dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2005/2006 con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi.

    Decreto n.22668 del 31.5.2005 (file pdf)

  • Sicilia: pubblicate le graduatorie definitive rettificate

    Sicilia: pubblicate le graduatorie definitive rettificate

    Sono state pubblicate il  1° giugno 2005 all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  le graduatorie definitive rettificate relative al concorso riservato per gli insegnanti di religione delle scuole primarie e dell’infanzia e delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
    Gli interessati potranno presentare, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.

    Graduatorie definitive rettificate

    (*) Nota del Dott. Rosario Leone, Dirigente della Direzione Scolastica Regionale per la Sicilia:

    Si richiama l’attenzione sul file in formato excel denominato "ELEM PA RETT.XLT (25.0 KB)" contentente la graduatoria IRC per la scuola dell’infanzia e primaria relativa alla DIOCESI DI PALERMO, che sostituisce quella in formato PDF unita alle graduatorie delle restanti diocesi e che non è stato possibile scorporare da tutto il file PDF, e nella quale, per
    ragioni tecniche attinenti al funzionamento del sistema informativo, non è
    stato possibile inserire la candidata MICHELOTTI ALBA.
    Si ritiene utile altresì far presente che tutte le segnalazioni pervenute in ordine ad eventuali errori materiali e che non trovano riscontro nelle rettifiche riportate nel decreto di pubblicazione e nelle relative graduatorie, devono intendersi prive di fondamento e pertanto non influenti ai fini di eventuali rettifiche.
    Eventuali comunicazioni potranno essere inoltrate esclusivamente tramite fax
    al n.ro 0916909227 o tramite posta elettronica all’indirizzo:
    manlio.garlisi@istruzione.it.
    Si prega di portare dare alla presente la massima diffusione tra il
    personale dipendente interessato.

    IL DIRIGENTE
    Rosario LEONE