Autore: maurizio
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Graduat. prov.li permanenti per insegnamenti diversi dall’Irc : istruzioni per ricorsi straordinari
Graduatorie provinciali permanenti per insegnamenti diversi dall’Irc: istruzioni per ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
E’ necessario notificare il ricorso, nelle forme degli atti processuali civili (tramite Ufficiale Giudiziario), ad almeno uno dei controinteressati (nella specie i controinteressati vanno individuati nei graduati che verrebbero scavalcati per effetto dell’accoglimento del ricorso e pertanto dell’attribuzione dei punti reclamati dal ricorrente).
E’ opportuno notificare a due controinteressati (per il timore che la notifica ad un unico controinteressato non vada a buon fine).
Vanno allora predisposte tre copie del ricorso, tutte da sottoscrivere a pena di inammissibilità.
Le tre copie vanno consegnate all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di residenza dei controinteressati. Se quest’ultima soluzione è difficoltosa si può procedere alla notifica ai controinteressati per posta tramite l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale che ha sede nel capoluogo di provincia.
Dati i tempi ristretti la notifica va espressamente richiesta come urgentissima.
L’Ufficiale giudiziario, dopo la notifica ai controinteressati, restituirà una copia del ricorso con le relazioni di notifica complete. E’ questa, quella restituita, la copia del ricorso che va depositata al C.S.A., il quale dovrà rilasciare ricevuta, ovvero da spedire allo stesso C.S.A. mediante raccomandata con avviso di ricevimento.La notifica ai controinteressati ed il deposito (o spedizione con racc.ta a.r., nel qual caso varrà la data di spedizione) vanno effettuate entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
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Governo d’accordo con lo Snadir: assunzione dei 3.077 al 1° settembre 2005
Governo d’accordo con lo Snadir: per il 2° contingente assunzione in ruolo al 1° settembre 2005
Ultimi passaggi prima dell’immissione in ruolo dei 3.077 docenti di religione
Come già avevamo preannunciato nella nostra comunicazione del 14 settembre u.s. ai 9.222 assunti in ruolo il 1° settembre 2005 si dovrebbero aggiungere altri 3.077.
Il 2° contingente, come richiesto con forza dallo Snadir al Miur il 24 maggio 2005 e il 14 settembre 2005, sarà assunto in ruolo dal 1° settembre 2005.
Questi i passaggi già effettuati:
Richiesta del Miur
Parere positivo del Ministero del Tesoro
Predisposizione del decreto autorizzativo
Parere del Ministero del Tesoro sullo schema di decreto
Trasmissione al Consiglio dei Ministri e Autorizzazione
Firma del Presidente della Repubblica del Decreto interministeriale autorizzativo per l’assunzione a tempo indeterminato del 2° contingente
Decreto Miur sulle ripartizioni per Regioni del contingente di 3.077
Ripartizione del contingente regionale su base diocesana da parte degli Uffici Scolastici Regionali del Miur
Appena sarà conclusa la procedura del 2° contigente (firma del DPR) il Miur formalizzerà la richiesta di assunzione del 3° contingente.
Siamo moderatamente soddisfatti della decisione del Governo.
Dobbiamo infatti rilevare che il ritardo nella richiesta da parte del Miur e la lentezza della procedura comporterà comunque per il 2° contingente un rinvio al prossimo anno in quanto pur con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2005, l’assunzione effettiva avverrà al 1° settembre 2006, con relativa decorrenza dell’anno di formazione e di prova.
© snadir 2005
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Per avvalersi del diritto allo studio (150 ore)
PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO…
Anche quest’anno, entro il 15 novembre (salvo diversa disposizione degli USR), è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio.
Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L.-Scuola 2002-2005, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
La C. M. n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
Gli Idr possono certamente anch’essi presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.
Anche gli idr in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”. Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;”
Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del CSA (Centro Servizi Amministrativi) entro il 15 novembre di ogni anno, pena decadenza. La domanda deve essere redatta in carta semplice.
Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
Ernesto Soccavo
Modello di domanda in carta libera (file doc)
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Entro il 31 dicembre 2010 l’adesione al TFR
Entro il 31 dicembre 2010 l’adesione al TFR
Il 14 settembre l’Aran e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo che differisce al 31 dicembre 2010 il termine per l’opzione per il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto.
La proroga della scadenza del passaggio da TFS a TFR riguarda tutto il pubblico impiego e quindi anche i lavoratori della scuola.
Per mesi la Direzione del Fondo Espero ha lavorato per chiedere questa proroga e visto che i fondi pensione del pubblico impiego stanno partendo ora la proroga è stata concessa anche per i lavoratori del comparto scuola.
Rimane fermo il fatto che chi è già in TFR non ha scadenze di adesione e che la convenienza ad aderire resta la medesima.
Si ricorda che il contributo aggiuntivo dello Stato scade il 31.12.2005 (1% in più) e quindi è opportuno valutare l’adesione prima di tale data.
Ricordo inoltre di essere attenti a verificare la propria fascia stipendiale per verificare l’opportunità di aderire al Fondo quando eventualmente si passa di "gradone" perché il contributo statale che si aggiunge a quello del dipendente è fissato alla posizione del tempo in cui si aderisce.
L’accordo sarà operativo dopo che saranno state espletate le procedure di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva, previste dalla disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego
Michele D’Ambrosio