Autore: maurizio

  • 18_01_2001_XI_Commissione_lavoro.htm

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)

    XI
    Commissione – Resoconto di gioved 18 gennaio 2001


    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio
    di presidenza si riunito dalle 9,05 alle 9,15.


    SEDE
    REFERENTE


    Gioved
    18 gennaio 2001. – Presidenza del Vicepresidente Alfredo
    STRAMBI.


    La
    seduta comincia alle 9.15.


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara.

    (Seguito dell’esame, abbinamento delle petizioni
    n. 309 e 1731, adozione del testo base e rinvio).


    La
    Commissione prosegue l’esame rinviato, da ultimo, il 16
    gennaio 2001.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, propone – e la Commissione consente
    – che ai progetti di legge all’ordine del giorno vengano
    abbinate le petizioni n. 309 del 1998, annunciata nella
    seduta dell’Assemblea del 30 marzo 1998 e presentata dal
    signor Giovanni Morelli, che chiede un provvedimento legislativo
    in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica, e la petizione n. 1731 del 2000,
    annunciata nella seduta dell’Assemblea del 1o
    dicembre 2000 e presentata dal Orazio Ruscica e numerosissimi
    altri cittadini, che chiedono modifiche alle norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.


    Teresio
    DELFINO (misto-CDU) auspica innanzitutto che il provvedimento
    in esame possa giungere alla sua definitiva approvazione
    entro la legislatura in corso. Il superamento del precariato
    in cui operano gli insegnanti di religione infatti un
    obiettivo a cui il Governo e il Parlamento devono ritenersi
    per completare gli interventi che hanno interessato il mondo
    della scuola. In proposito, ricorda che a conclusione dell’iter
    di approvazione della legge n. 124 del 1999 fu preso l’impegno
    di disciplinare autonomamente lo status degli insegnanti
    di religione cattolica, che non pu essere automaticamente
    assimilato a quello degli altri insegnanti. Tuttavia, a
    questa categoria di lavoratori vanno riconosciuti gli stessi
    diritti che competono agli altri docenti, chiudendo una
    questione rimasta aperta almeno dal 1985. A questo risultato
    si potr pervenire solo superando posizioni politiche pregiudiziali,
    che non tengono conto degli impegni pattizi gi assunti
    dallo Stato italiano.

    Ritiene che sia fondamentale partire dal presupposto che
    lo status giuridico degli insegnanti di religione
    deve essere adeguato a quello degli altri insegnanti, in
    quanto la religione a tutti gli effetti una materia curricolare,
    oltretutto di valore strategico dal punto di vista pedagogico.
    Non a caso, lo stesso Ministero della pubblica istruzione
    ha recentemente promosso una fase sperimentale dell’insegnamento
    della religione, per accompagnare il pi ampio processo
    di sperimentazione in corso sulle altre materie.

    In questo senso, va anche superata l’esclusione della religione
    dagli esami e quindi l’esclusione dei docenti di tale materia
    dalle relative commissioni.

    Per assicurare la pari dignit degli insegnanti di religione
    rispetto agli altri docenti preannuncia la presentazione
    di emendamenti volti ad aumentare la soglia del 60 per cento
    prevista dall’articolo 2, laddove si fissa la dotazione
    organica degli insegnanti di religione in relazione alle
    classi funzionanti in ogni diocesi.

    Un’altra questione da affrontare il requisito professionale
    richiesto dall’articolo 3, consistente nel diploma di laurea
    valido per l’ammissione all’insegnamento. Tale requisito
    non pu essere preso in considerazione nella fase di prima
    attuazione, in quanto precluderebbe l’accesso all’insegnamento
    di larga parte del personale in attivit. Si tratta di una
    categoria meritevole di considerazione, avendo ben operato
    e avendo raggiunto un ottimo livello di integrazione con
    gli altri docenti.

    Infine, non ritiene equi i requisiti di accesso al primo
    concorso, in particolare per quanto riguarda l’aver svolto
    un orario settimanale di almeno dodici ore. Anche in questo
    caso verrebbe penalizzata una larga parte del personale
    docente.


    Grazia
    SESTINI (FI) esprime rammarico per l’assenza del rappresentante
    del Governo.

    Ritiene importante il provvedimento in esame, perch sinora
    allo spessore culturale dell’insegnamento della religione
    ha fatto riscontro un trattamento giuridico del personale
    improntato ad una sostanziale precariet. Tiene peraltro
    a precisare che la disparit di trattamento riservata agli
    insegnanti di religione si esaurisce quasi sempre sul piano
    normativo, perch a livello didattico e funzionale c’ un
    ottimo livello di integrazione con gli altri docenti.

    Sottolinea che nel corso dei lavori del Senato, l’Assemblea
    ha approvato alcune improvvisate modificazioni al testo
    faticosamente licenziato dalla Commissione. Tale testo,
    contestualmente, rispondeva alle esigenze dei docenti interessati
    ed era l’espressione dell’equilibrio raggiunto fra le varie
    forze politiche in campo.

    Il testo trasmesso dal Senato necessita quindi di alcuni
    cambiamenti.

    In primo luogo, andrebbe eliminata la necessit del possesso
    di una laurea per l’accesso all’insegnamento. Questo requisito
    professionale contrasta con quanto previsto dall’intesa
    con la CEI sancita con il decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751 del 1985. Tale decreto, infatti, all’articolo 4 prevede
    che per l’insegnamento della religione cattolica sia richiesto
    solo uno dei titoli indicati, tra i quali il titolo accademico
    in teologia, l’attestato di compimento di un regolare corso
    di studi teologici in un seminario maggiore, il diploma
    accademico di magistero e scienze religiose e il diploma
    di laurea valido nell’ordinamento italiano, in quest’ultimo
    caso unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto
    di scienze religiose riconosciuto dalla CEI. Il testo del
    Senato porterebbe, pertanto, ad un’ingiustificata discriminazione
    dei docenti non laici. Il requisito della laurea potrebbe
    essere giustificato solo per la normativa a regime, mentre
    appare discriminatorio per la fase transitoria.

    In secondo luogo, appare necessario elevare la soglia del
    60 per cento delle classi funzionanti in ciascuna diocesi
    per definire le dotazioni organiche dei docenti di religione.

    Infine, va rivista la disciplina per l’accesso al primo
    concorso, riconoscendo la validit dell’opera prestata dai
    docenti in attivit. Il testo trasmesso dal Senato appare
    discriminatorio laddove consente l’accesso al primo concorso
    a chi ha insegnato per quattro anni, mentre la legge n.
    124 del 1999 sul precariato aveva regolarizzato chi avesse
    insegnato per soli 360 giorni. Inoltre, al medesimo articolo
    5, richiesto un orario settimanale di almeno dodici ore
    ed consentito l’accesso anche a docenti di altre materie.

    In conclusione, ricorda le richieste di audizione rivolte
    alla Commissione, che ritiene andrebbero esaudite, anche
    ricorrendo a delle forme snelle di consultazione.


    Stefano
    BASTIANONI (misto-RI) premette che il provvedimento si rivolge
    ad una ampia fascia di docenti che operano in uno stato
    di precariato. Occorre, quindi, definire uno specifico stato
    giuridico per gli oltre ventimila insegnanti di religione
    attualmente operanti. L’approvazione da parte del Senato
    di un apposito progetto di legge quindi un atto significativo,
    che interviene dopo 70 anni di regolamentazione precaria
    di questo aspetto.

    Tuttavia, il testo approvato dal Senato contiene alcuni
    limiti che vanno superati.

    In questo senso, la richiesta del diploma di laurea contraddice
    il fatto che il titolo di studio pi diffuso tra i docenti
    di religione il magistero in scienze religiose. In sede
    di prima applicazione, pertanto, occorrerebbe prevedere
    un corso abilitante riservato che tenga luogo del diploma
    di laurea. Il primo concorso successivo all’approvazione
    della legge verrebbe poi riservato a chi ha gi insegnato
    per quattro anni con un orario settimanale di almeno 12
    ore. Si tratta di requisiti non applicabili a larga parte
    dei docenti di religione. Inoltre, la dotazione organica
    degli insegnanti di religione stata fissata con parametri
    troppo bassi, facendo riferimento alle classi funzionanti
    in ciascuna diocesi.

    In conclusione ritiene opportuna una rapida approvazione
    del provvedimento, con la modifica degli articoli 2 e 5,
    in modo da garantire un equo percorso di regolarizzazione
    dei docenti che hanno insegnato con dedizione, impegno e
    professionalit.


    Flavio
    RODEGHIERO (LNP) premette la volont del suo gruppo di non
    rallentare in alcun modo l’approvazione definitiva del progetto
    di legge in esame, che completa un ciclo di discutibili
    riforme del sistema scolastico approvate in questa legislatura,
    a partire dalla legge n. 59 del 1997, nella parte relativa
    all’autonomia scolastica, per arrivare alla legge n. 30
    del 2000, sul riordino dei cicli scolastici.

    Per quanto riguarda la disciplina dello stato giuridico
    del personale, il provvedimento pi vicino a quello oggi
    in esame costituito dalla legge n.124 del 1999.

    A tali riferimenti legislativi va aggiunta la giurisprudenza
    della Corte costituzionale, che ha chiarito la sfera di
    autonomia del legislatore nazionale in questa materia.

    Gli insegnanti di religione si sono conquistati un notevole
    riconoscimento per l’opera fin qui prestata, fornendo un
    contributo pedagogico e didattico di alto valore, spesso
    anche al di l dei limiti della specifica materia insegnata.

    Nel merito del provvedimento approvato dal Senato, ritiene
    che debbano essere modificati l’articolo 2 e l’articolo
    5, rivedendo in particolare le modalit di accesso al primo
    concorso successivo all’approvazione della legge e il requisito
    del necessario possesso del diploma universitario. A questo
    proposito, sottolinea che gi oggi il titolo di studio richiesto,
    in particolare in virt del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 751 del 1985, oggettivamente equiparabile
    ad un diploma di laurea.

    Un ulteriore punto da modificare la disciplina della revoca
    della autorizzazione all’insegnamento della religione da
    parte dell’ordinario diocesano.

    A titolo personale, rileva che sembra essere venuto meno
    l’atteggiamento della CEI ostile ad una disciplina compiuta
    dello stato giuridico dei docenti di religione, probabilmente
    dovuto alla tentazione di mantenere in materia un potere
    decisionale decisivo. Oggi, la stessa CEI sembra essere
    consapevole della necessit di riordinare le modalit di
    inserimento professionale dei docenti di religione all’interno
    della pubblica amministrazione.

    Occorre pertanto giungere rapidamente all’approvazione definitiva
    della legge, risolvendo i punti pi problematici e quindi
    modificando gli aspetti gi segnalati del testo approvato
    dal Senato.


    Giovanni
    SAONARA (PDU) sottolinea la necessit di arrivare entro
    questa legislatura ad una soluzione equa del tema dello
    stato giuridico degli insegnanti di religione. Il principio
    ispiratore della nuova disciplina deve essere quello di
    eliminare le discriminazioni tra i docenti di religione
    e gli altri docenti, come del resto testimoniato dalla sua
    proposta di legge n. 6917, vertente sulla stessa materia.

    Dichiara di condividere alcuni punti fondamentali del testo
    approvato dal Senato, in particolare l’articolo 1, che dichiara
    applicabili anche agli insegnanti di religione le norme
    di stato giuridico e di trattamento economico contenute
    nel testo unico sulla pubblica istruzione, l’articolo 4,
    che estende agli insegnanti di religione cattolica le vigenti
    disposizioni in materia di mobilit del personale scolastico,
    e l’articolo 2, che andrebbe interpretato anche alla luce
    della risoluzione adottata sul riordino dei cicli scolastici
    di cui alla legge n. 30 del 2000.

    Per converso, i punti deboli del medesimo testo sono costituiti
    dal comma 2 dell’articolo 3, che richiede il necessario
    possesso del diploma di laurea, il comma 1 dell’articolo
    5, che consente ai docenti di altre materie di partecipare
    al primo concorso per l’insegnamento della religione e il
    comma 3 dello stesso articolo 5, sul programma d’esame del
    primo concorso.


    Carlo
    STELLUTI (DS-U), relatore, replicando agli intervenuti,
    sottolinea che la gran parte dei deputati intervenuti ha
    sottolineato la necessit di modificare il testo approvato
    dal Senato, senza peraltro compromettere la possibilit
    di approvare definitivamente la legge entro questa legislatura.

    Pertanto, sotto il profilo metodologico, ritiene preferibile
    non procedere allo svolgimento delle audizioni richieste,
    data l’esiguit del tempo a disposizione. Resta peraltro
    la disponibilit della Commissione a raccogliere ogni contributo
    scritto.

    Dal punto di vista procedurale, propone di adottare come
    testo base la proposta di legge n. 7238., gi approvata
    dal Senato.


    La
    Commissione adotta come testo base la proposta di legge
    n. 7238, gi approvata dal Senato.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, rinvia il seguito dell’esame
    ad altra seduta.


    La
    seduta termina alle 10.30.


    COMITATO
    RISTRETTO


    Grandi
    invalidi per servizio.

    C. 5995 Spini, C. 6200 Crema, C. 6701 Stelluti.


    Il
    Comitato si riunito dalle 10.30 alle 10.50.


    AVVERTENZA


    Il
    seguente punto all’ordine del giorno non stato trattato:


    SEDE
    REFERENTE


    Tutela
    dei lavoratori dalla violenza psicologica.

    C. 1813 Cicu, C. 6410 Benvenuto, C. 6667 Fiori, C. 7265
    Volont, petizione n. 1291.


    Molestie
    sessuali nei luoghi di lavoro

    C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo.


     

  • 16_gennaio_2001_CEI.htm

    I
    documenti ufficiali della

    Conferenza Episcopale Italiana


    Messaggio
    della Presidenza della CEI agli alunni e alle loro famiglie
    sull’insegnamento della Religione Cattolica


     


    Il termine
    per le iscrizioni all’anno scolastico 2001-02, fissato per
    il 25 gennaio prossimo, occasione per ribadire le responsabilit
    che tutti, docenti, genitori e studenti, hanno nei confronti
    della scuola, anche per quanto riguarda la scelta di avvalersi
    o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

    1. La scelta per l’insegnamento della religione cattolica
    deve trovare attenta la comunit ecclesiale, consapevole
    dell’importanza della scuola e del suo compito di servizio
    educativo ad ogni persona, perch anche attraverso questa
    scelta viene costruita la proposta formativa delle giovani
    generazioni. un appuntamento che, sebbene consueto, assume
    un particolare significato per il fatto che il prossimo
    anno scolastico vedr l’avvio della riforma dei cicli dell’istruzione.

    La riforma dei cicli si presenta "finalizzata alla
    crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel
    rispetto dei ritmi dell’et evolutiva, delle differenze
    e dell’identit di ciascuno, nel quadro della cooperazione
    tra scuola e genitori". Non deve pertanto dimenticare
    l’originale apporto educativo che l’insegnamento della religione
    cattolica, nel rispetto delle scelte di ciascuno, pu offrire
    a tutta la scuola e agli alunni delle diverse et.

    2. Certo non da solo. Infatti, mentre in atto una attenta
    riflessione dei Vescovi italiani per predisporre, secondo
    la loro competenza, i nuovi programmi di religione cattolica,
    va richiesto che anche altre discipline sappiano adeguatamente
    assumere la dimensione religiosa presente nella cultura
    di ogni popolo, e del popolo italiano in particolare. La
    religione, quella cattolica nel nostro contesto italiano
    ed europeo, come matrice di cultura e come esperienza di
    vita, nonch come fattore di socializzazione e di trasmissione
    di un patrimonio storico, capace di rispondere alle fondamentali
    domande di significato offrendo, insieme alla consapevolezza
    delle proprie radici, il rispetto di quelle altrui. Nel
    recente messaggio per la giornat

    a della pace, il Papa ha richiamato a tutti la responsabilit
    dell’educazione "per coniugare l’attenzione alla propria
    identit con la comprensione degli altri ed il rispetto
    della diversit".

    Ci che si deve temere l’ignoranza religiosa da cui possono
    facilmente nascere integralismi e superficialit. Per questo
    abbiamo accolto con soddisfazione la recente decisione della
    giurisprudenza che ha affermato come l’insegnamento della
    religione cattolica concorra, insieme con le altre discipline,
    alla valutazione dell’alunno nel nuovo esame di stato.

    3. Per questi motivi raccomandiamo a tutti voi, studenti
    e famiglie, l’adesione all’ora di religione. Rivolgiamo
    questo appello in modo particolare a voi studenti delle
    scuole superiori, chiamati a decidere personalmente, con
    una delle prime espressioni della vostra responsabilit.
    Superate la facile tentazione del disimpegno.

    Da parte nostra stiamo curando la preparazione di programmi
    che – sulla base della sperimentazione nazionale che ha
    coinvolto in modo diretto per due anni docenti, alunni,
    genitori e dirigenti scolastici – meglio assumano le vostre
    domande, per offrire risposte vere, non superficiali, ricche
    di valori spirituali e morali, in un fruttuoso confronto
    con le altre discipline.

    Ai docenti di religione, ai quali esprimiamo viva gratitudine,
    assicuriamo il nostro impegno sui vari problemi che attendono
    una soluzione, in particolare per il loro stato giuridico.
    Auspichiamo che si giunga ad una sollecita definizione dell’atteso
    provvedimento, purch non si esigano oggi dai docenti in
    servizio da molti anni titoli ingiustificati.

    A tutti, docenti, famiglie e studenti, che ricordiamo al
    Signore con affetto, va il nostro incoraggiamento, certi
    che l’insegnamento della religione cattolica continuer
    ad essere apprezzato quale contributo prezioso e irrinunciabile
    per accompagnare il cammino della persona verso la maturit
    e aiutarla a familiarizzarsi con valori e conoscenze che
    sono un patrimonio di fede e d

    i civilt per tutti.



    Roma, 16 gennaio 2001

    LA PRESIDENZA

    DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

  • 16_01_2001_XI_Commissione_lavoro.htm

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)

    XI
    Commissione – Resoconto di marted 16 gennaio 2001


     Omissis


     
    SEDE REFERENTE


    Marted
    16 gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI,
    indi del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. – Interviene il
    sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Giuseppe
    Gambale.


    La
    seduta comincia alle 13.


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La
    Commissione prosegue l’esame rinviato il 9 gennaio 2001.


    Valentina
    APREA (FI) premette che sarebbe stato opportuno un maggiore
    coinvolgimento della Commissione cultura nella problematica
    in esame, con l’assegnazione del provvedimento in sede referente
    a Commissioni riunite. In ogni caso, assicura, almeno a
    nome del suo gruppo, un impegno notevole da parte dei componenti
    della VII Commissione.

    In considerazione della specificit della posizione e del
    ruolo degli insegnanti di religione cattolica, non comprende
    la necessit del possesso del diploma di laurea valido per
    l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento, in aggiunta
    ad almeno uno dei titoli stabiliti con l’intesa tra il Ministro
    della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana.

    Difatti, l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751 del 1985, che ha dato attuazione a tale intesa, elenca
    una serie di titoli che gi assicurano una adeguata qualificazione
    professionale degli insegnanti.

    Si sofferma ad illustrare le ragioni che giustificano il
    mantenimento della necessit di ottenere il riconoscimento
    dell’idoneit all’insegnamento religioso da parte dell’autorit
    ecclesiastica. La peculiarit dell’insegnamento della religione
    cattolica, per cui non sufficiente il possesso di una
    certa cultura religiosa, ma necessario un percorso di
    fede riconosciuto dall’autorit ecclesiastica, giustifica
    il mantenimento dell’idoneit.

    Il testo approvato dal Senato non considera in maniera adeguata
    l’esperienza maturata in precedenza dagli insegnanti di
    religione, sia per quanto riguarda la fase transitoria sia
    per quanto riguarda la normativa a regime.

    Pi in particolare, soffermandosi sull’articolo 2, ritiene
    insufficiente la misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi funzionanti del territorio di ciascuna diocesi,
    specie se si considera che fino ad oggi circa il 95 per
    cento degli alunni si sono avvalsi dell’insegnamento della
    religione cattolica. Tale percentuale sembrerebbe essere
    stata fissata in considerazione di esigenze meramente finanziarie.
    Ravvisa il rischio di estromettere dall’inserimento nei
    ruoli proprio coloro che hanno maturato una notevole esperienza
    nell’insegnamento della religione cattolica.

    In relazione all’articolo 3, ritiene inaccettabile e irragionevole
    pretendere il possesso, oltre che di uno dei titoli comprovanti
    una specifica cultura religiosa, anche del diploma di laurea
    valido per i concorsi per l’insegnamento. Ammette che l’eliminazione
    del requisito del diploma di laurea potrebbe determinare
    problemi per quanto riguarda la mobilit professionale in
    caso di revoca dell’idoneit da parte dell’autorit ecclesiastica.
    Tuttavia, ad un pi approfondito esame, ritiene che la mobilit
    potrebbe avvenire tramite il trasferimento ad altri comparti
    di contrattazione.

    Ritiene inoltre che al comma 4 dell’articolo 3 vengano inopportunamente
    richiamate le disposizioni del testo unico sull’istruzione,
    per quanto riguarda le prove di esame, escludendo peraltro
    espressamente l’accertamento della preparazione sui contenuti
    specifici dell’insegnamento della religione cattolica, che
    dovrebbe costituire invece il requisito principale richiesto
    al candidato.

    Ravvisa il rischio che la mobilit possa essere utilizzata
    strumentalmente da parte del personale precario della scuola
    per confluire nelle cattedre relative ad altri insegnamenti.
    In tal modo, il provvedimento offrirebbe una scorciatoia
    per l’accesso ai ruoli dei docenti dell’attuale personale
    precario. Una ulteriore conferma della scarsa tutela offerta
    agli attuali insegnanti di religione si rinviene nell’ultimo
    periodo del comma 1 dell’articolo 5, che permette la partecipazione
    al primo concorso da bandirsi dopo l’entrata in vigore della
    legge anche a coloro che abbiano prestato servizio nelle
    scuole statali per un insegnamento differente dalla religione
    cattolica.

    In conclusione, ritiene che andrebbero necessariamente apportate
    al testo alcune modifiche. In particolare all’articolo 3,
    bisognerebbe prevedere una equipollenza delle lauree rilasciate
    dalle istituzioni pontificie ai fini della partecipazione
    ai concorsi. Invece, per quanto riguarda il regime transitorio,
    andrebbe eliminato il requisito del possesso del diploma
    di laurea, estendendo a tutti ci che l’attuale comma 2
    prevede esclusivamente per il personale della scuola dell’infanzia
    e della scuola di base.


    Alfredo
    STRAMBI, presidente, in considerazione dell’urgenza
    e della necessit di svolgere il comitato dei nove sul C.5651-A
    in materia di lavori atipici, propone di rinviare il seguito
    dell’esame ad altra seduta.


    La
    Commissione concorda.


    La
    seduta termina alle 13.35.


     

  • 14_12_2000_XI_Commissione_lavoro.htm

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)



    XI Commissione
    – Resoconto di gioved 14 dicembre 2000





    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio di
    presidenza si riunito dalle 14 alle 14.15.



    SEDE REFERENTE


    Gioved
    14 dicembre 2000. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
    – Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione
    pubblica Raffaele Cananzi e per la pubblica istruzione Giuseppe
    Gambale.


    Omissis

    Insegnanti
    di religione cattolica.

    (C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara).

    (Esame e rinvio).


    La Commissione
    inizia l’esame del provvedimento.

    Carlo STELLUTI
    (DS-U), relatore, osserva che indispensabile, ai
    fini di una migliore comprensione dei provvedimenti in esame,
    ricordare, per sommi capi, il contesto legislativo vigente
    nel quale esso si colloca.

    Va innanzitutto ricordato che la legge n. 121 del 1985,
    di ratifica delle modifiche al Concordato del 1929, garantisce
    che lo Stato assicuri l’insegnamento della religione cattolica
    nella scuola statale riconoscendo il valore formativo della
    cultura religiosa anche come fondamento del patrimonio storico
    degli italiani e nel contempo riconosce il diritto di avvalersi
    o meno dell’insegnamento.

    Il Protocollo addizionale alla legge succitata dispone inoltre
    che nelle scuole pubbliche non universitarie l’insegnamento
    della religione cattolica venga impartito in conformit
    alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert
    di coscienza degli alunni. Gli insegnanti devono essere
    riconosciuti idonei dall’autorit ecclesiastica e nominati
    d’intesa con l’autorit scolastica.

    Il Ministero della pubblica istruzione e la CEI hanno stipulato
    una intesa, resa esecutiva dal decreto del Presidente della
    Repubblica n.751 del 1985, finalizzata a definire le modalit
    di organizzazione dell’insegnamento e i profili della qualificazione
    degli insegnanti. Per quanto riguarda i titoli richiesti
    per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare,
    prevista la frequenza ai corsi di religione cattolica impartiti
    nelle scuole secondarie superiori, mentre per le scuole
    secondarie sono richiesti titoli accademici in teologia,
    diplomi di laurea validi nell’ordinamento italiano unitamente
    a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
    riconosciuto dalla CEI. Per entrambi gli insegnamenti
    richiesto il possesso dell’idoneit riconosciuta dall’autorit
    ecclesiastica diocesana.

    necessario ricordare che il decreto legislativo n. 297
    del 1994, all’articolo 309, prevede che il capo di istituto,
    d’intesa con l’ordinario diocesano, conferisce agli insegnanti
    di religione cattolica incarichi annuali, che si intendono
    confermati qualora permangano i requisiti richiesti. L’idoneit
    rilasciata dall’autorit ecclesiastica ha effetto permanente
    fino a che non venga revocata a seguito di grave e accertata
    carenza dei requisiti previsti dal codice di diritto canonico.

    L’obiettivo comune delle proposte di legge abbinate riguarda
    il superamento della sostanziale condizione di precariato
    degli insegnanti di religione, attribuendo ad essi lo stato
    giuridico del personale docente di ruolo dello Stato e regolando
    l’accesso alla scuola attraverso una apposita procedura
    concorsuale. Tuttavia, le soluzioni tecniche proposte sono
    fra loro significativamente diverse.

    La proposta n. 1008 prevede l’istituzione di ruoli provinciali
    dei docenti di religione, rinviando a un decreto ministeriale
    la specificazione di titoli, requisiti, prove e criteri
    di formazione delle graduatorie, mentre la proposta n. 1119
    disciplina in modo puntuale e dettagliato le modalit di
    reclutamento e di sistemazione del personale precario.

    Le proposte n. 666 e n. 3929, oltre a stabilire i requisiti
    per il conferimento delle cattedre, prevedono entrambe l’istituzione
    di un ruolo nazionale di ispettori ministeriali per il settore
    disciplinare della religione cattolica.

    La proposta n. 1120 permette il riconoscimento degli anni
    di servizio pregresso ai fini dell’ammissione a concorsi
    per soli titoli.

    La proposta n. 1382 prevede l’istituzione di concorsi e
    ruoli provinciali e stabilisce che l’immissione in ruolo
    avvenga per concorso ordinario per titoli ed esami.

    Le proposte n. 1463 e n. 6917 estendono la normativa relativa
    allo stato giuridico e ai concorsi delle scuole statali
    anche agli insegnanti di religione e regolano la procedura
    di mobilit in caso di revoca dell’idoneit.

    La proposta n. 1468 regola la nomina in ruolo, la procedura
    dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie, delle
    riammissioni in servizio, delle supplenze e degli orari
    di cattedra.

    La proposta n. 3597 prevede l’immissione in ruolo degli
    insegnanti di religione che hanno maturato almeno 5 anni
    di servizio nell’anno scolastico 1995-96 e prevede l’indizione
    di concorsi triennali per l’accesso ai ruoli ordinari.

    Si sofferma quindi sulla proposta approvata dal Senato.

    L’articolo 1 estende agli insegnanti di religione cattolica
    le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico
    previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    in materia di istruzione e dalla contrattazione collettiva
    per gli insegnanti di ruolo.

    L’articolo 2 definisce le dotazioni organiche dei posti
    per l’insegnamento della religione cattolica.

    L’articolo 3 detta le norme relative al reclutamento del
    personale docente in questione. Per l’accesso ai ruoli si
    applicano le disposizioni generali contenute nel testo unico,
    per quanto compatibili con la presente legge.

    In particolare il comma 3 conferma che ciascun candidato
    dovr essere in possesso del riconoscimento dell’idoneit
    all’insegnamento della religione cattolica rilasciato dall’autorit
    ecclesiastica diocesiana competente per territorio, come
    previsto dal Protocollo che correda l’Accordo tra lo Stato
    Italiano e la Santa Sede di revisione del concordato.

    Ai sensi del comma 5, l’assunzione dell’insegnante di religione
    avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato da
    parte del dirigente dell’ufficio scolastico periferico,
    d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio.
    Per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro a
    tempo indeterminato, il dirigente scolastico provvede alla
    stipula di contratti a tempo determinato.

    Oltre ai motivi previsti dalle disposizioni vigenti, la
    risoluzione del rapporto di lavoro pu avvenire anche attraverso
    la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano.

    L’articolo 4 prevede che agli insegnanti di religione inseriti
    nei ruoli si applicano le disposizioni relative alla mobilit
    professionale per il personale della scuola, subordinatamente
    al possesso della qualificazione richiesta per il ruolo
    al quale si aspira.

    L’articolo 5 reca infine le norme transitorie relative al
    primo concorso per titoli ed esami, il quale dovr essere
    riservato agli insegnanti in servizio alla data di entrata
    in vigore della legge, purch siano in possesso dei titoli
    di qualificazione previsti dalla legge e abbiano svolto
    almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica
    con orario settimanale non inferiore a dodici ore oppure
    quattro anni di insegnamento di altra materia nelle scuole
    statali. Il personale docente della scuola per l’infanzia
    e della scuola di base pu partecipare al primo concorso
    anche se non in possesso del diploma di laurea.

    Il comma 3 prevede che l’esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed orale, sar volto non solo all’accertamento
    della conoscenza dell’ordinamento scolastico e degli orientamenti
    didattici e pedagogici, ma anche alla conoscenza nel campo
    delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

    Al comma 4 si specifica che le norme si applicano agli insegnanti
    che operano nelle regioni di confine, terminologia non usuale
    nel nostro ordinamento, ma presente nel citato Protocollo
    addizionale, ove non risultino in contrasto con le norme
    locali.

    Sottolinea che il Senato ha approvato, con ampi consensi,
    dopo un lungo lavoro ed un vivace dibattito, il testo illustrato,
    che finalmente tende a far uscire dalla condizione di precariato
    perenne i circa 25 mila insegnanti di religione, oltre due
    terzi dei quali sono laici. tanto pi apprezzabile il
    lavoro svolto dal Senato in quanto si tratta di una materia
    molto delicata per le implicazioni che essa ha con le convinzioni
    religiose di ciascuno, con la storia del nostro Paese, con
    i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede, con i
    trattati che li regolano, senza contare le numerose sentenze
    della Corte costituzionale.

    Auspica che la Commissione prenda in considerazione tutti
    gli elementi a disposizione per contribuire alla costruzione
    di un provvedimento, da tanti anni invocato, che veda, in
    uno Stato laico ed in una scuola laica, gli insegnanti di
    religione cattolica come una risorsa del processo di mutamento
    positivo della scuola e della societ.

    Renzo INNOCENTI,
    presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia
    il seguito dell’esame ad altra seduta.

    La seduta
    termina alle 15.20.


     

  • Dirigenti Toscana

    Regione TOSCANA

    Provincia di PISA
    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Via Gioberti, 58/A – 56124 PISA – Tel 050/970370

    – Fax
    050/3151500
    ; e-mail snadir.pi@snadir.it

    Segretario Provinciale:
    Sandra Fornai

    (Cel.347 3457660)

    Tesoriere: Massimo Salani
    Consigliere: Lunardini Ilaria
    Consigliere: Pandolfi Barbara
    Consigliere: Pratesi Luiciano

  • Dirigenti Sardegna

    Regione
    SARDEGNA

    Provincia di CAGLIARI
    SEGRETERIA PROVINCIALE
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    Fax 070 853086; e-mail snadir.ca@snadir.it

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    Cappai
    (Cel..340
    0670940)

    Provincia
    di NUORO

    COORDINAMENTO PROVINCIALE;
    e-mail
    snadir.nu@snadir.it
    Delegato territoriale: Sergio
    Boi

    (Cel.333 4502036)

    Provincia di SASSARI
    SEGRETERIA PROVINCIALE
    – Via Dante, 49 – 07100 SASSARI – Tel./fAX 079/280557; e-mail snadir.ss@snadir.it

    Segretario Provinciale: Gavino Demontis (Cel..389 2761258)

  • Dirigenti Puglia

    Regione PUGLIA

    Provincia di BARI
    SEGRETERIA
    PROVINCIALE

    Via Laterza, 95 – 70029 SANTERAMO (BA)
    Tel./Fax
    080
    3023700
    ;

    e-mail snadir.ba@snadir.it

    Segretario Provinciale: Michele
    D’Ambrosio
    (Cel..329
    4115222
    )
    Provincia
    di FOGGIA
    COORDINAMENTO
    PROVINCIALE

    ; e-mail snadir.fg@snadir.it

    Delegato Territoriale: Matteo
    Fiore

    (Cell.3281177779)

  • Dirigenti Nazionali

    SEGRETERIA
    NAZIONALE SNADIR

    Via Sacro Cuore, 87
    – 97015 Modica (Rg)
    Tel. 0932 7623754
    – Fax 0932 4553

    Orario di Segreteria:
    dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30
    alla 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00. La segreteria
    telefonica e il fax sono in funzione 24 ore su 24.

    Dirigenti
    Nazionali Triennio 2003/2006

    Segretario Nazionale Orazio Ruscica
    (Ragusa)
    Vice Segretario Alberto Borsò
    (Milano)
    Vice Segretario

    Francesco Cacciapuoti
    (Napoli)

    Vice Segretario Salvatore Modica
    (Ragusa)
    Tesoriere Marisa Scivoletto (Ragusa)
    Consigliere Maricilla Cappai
    (Cagliari)
    Consigliere Sandra Fornai (Pisa)
    Consigliere Angela Loritto (Varese)
    Consigliere Giuseppe Pace (Palermo)
    Consigliere Ernesto Soccavo (Napoli)
    Consigliere Antonino Abbate(Napoli)

    Collegio
    dei Probiviri

    Effettivo
    Diodato
    Vietri
    (Milano)
    Effettivo
    Franco
    Loi
    (Cagliari)
    Effetivo
    Antonietta
    Albano
    (Caserta)
    Supplente
    Claudio
    D’Oro
    (Enna)
    Supplente
    Antonella
    Muto
    (Benevento)
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    Regione
    MOLISE

    Provincia di CAMPOBASSO
    COORDINAMENTO PROVINCIALE;
    e-mail
    snadir@snadir.it
    Delegato territoriale: Marcello
    Lucarelli
    (Cell.)