Autore: maurizio

  • 436resoconto.htm


    ISTRUZIONE
    (7
    a)




    MERCOLEDI’ 5 LUGLIO 2000



    436a
    Seduta




    Presidenza del Presidente

    OSSICINI

    indi del Vice Presidente

    BISCARDI





    Interviene
    il sottosegretario di Stato per i beni e le attivit culturali
    D’Andrea.




    La
    seduta inizia alle ore 15,10.






    SUI
    LAVORI DELLA COMMISSIONE




    Il presidente
    OSSICINI comunica che il Governo ha chiesto una proroga del
    termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato
    del relatore per i disegni di legge nn. 4047 e 4110, relativi
    agli accompagnatori al pianoforte. Propone pertanto di prorogare
    detto termine, in scadenza oggi alle ore 19, a mercoled prossimo,
    12 luglio, sempre alle ore 19.




    Conviene
    la Commissione.




    Il senatore
    MARRI propone l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso
    di trattare con priorit l’affare assegnato relativo all’insegnamento
    della religione cattolica e posponendo il seguito dell’esame
    – in sede consultiva su atti del Governo – dello schema di
    regolamento sull’organizzazione del Ministero per i beni e
    le attivit culturali.




    Il senatore
    BISCARDI sottolinea l’inopportunit di alcuni irrigidimenti
    procedurali, ricordando che il disegno di legge sullo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica (ora A.S.
    n. 662-A), nonostante talune inutili forzature operate a suo
    tempo in Commissione, ora all’esame dell’Assemblea, che
    ha dimostrato piena disponibilit ad esaminare gli emendamenti
    presentati. Per quanto riguarda in particolare la trattazione
    dell’affare assegnato, egli osserva che, di fatto, solo ieri
    ha avuto modo di conoscere la bozza di risoluzione presentata
    dal relatore, sulla quale ritiene indispensabile un serio
    approfondimento onde valutare l’opportunit di chiedere al
    relatore di apportarvi modifiche, ovvero di presentare una
    proposta alternativa.




    Il presidente
    OSSICINI rimarca che l’affare assegnato all’esame della
    Commissione ormai da molti mesi e su di esso si svolto un
    dibattito assai approfondito. Propone pertanto, qualora si
    proceda all’inversione dell’ordine del giorno, di svolgere
    nella seduta odierna la replica del relatore Brignone agli
    intervenuti nel dibattito, rinviando ad altra seduta la votazione
    sulla bozza di risoluzione da lui presentata, onde consentire
    la presentazione di eventuali proposte alternative.




    Il senatore
    BEVILACQUA si dichiara stupefatto delle dichiarazioni del
    senatore Biscardi, tanto pi che il relatore Brignone ha consegnato
    la sua proposta di risoluzione gioved scorso, 29 giugno,
    ed essa stata prontamente trasmessa a tutti i componenti
    della Commissione. N va dimenticato che ragioni di urgenza
    sono state pi volte addotte dal Governo e dalla sua maggioranza
    per imporre al Senato l’approvazione di provvedimenti di forte
    impatto politico ed ordinamentale. Chiede pertanto formalmente
    che la richiesta di inversione dell’ordine del giorno sia
    sottoposta al voto della Commissione.




    Si associa
    il senatore ASCIUTTI, il quale paventa che l’atteggiamento
    dilatorio della maggioranza nasconda l’intento di non portare
    a termine la procedura. Conviene pertanto con la proposta
    del Presidente di svolgere oggi la replica, rinviando la votazione
    della risoluzione ad un’altra seduta, da tenersi comunque
    in tempi solleciti.




    Anche
    il senatore RESCAGLIO concorda con la proposta del Presidente,
    ricordando a sua volta che il relatore Brignone ha consegnato
    la sua proposta di risoluzione gi gioved scorso ed osservando
    che appare pertanto doveroso consentirgli oggi di svolgere
    quanto meno la sua replica.




    All’esito
    di tale dibattito, la Commissione accoglie l’inversione dell’ordine
    del giorno proposta dal senatore Marri.




    Il senatore
    BISCARDI tiene a precisare di non avere nulla in contrario
    allo svolgimento della replica in data odierna: motivo della
    sua preoccupazione era infatti l’eventualit di procedere
    oggi anche alla votazione della bozza di risoluzione, che
    a suo giudizio invece ancora prematura.






    AFFARE
    ASSEGNATO




    La
    politica del Governo in ordine all’insegnamento della religione
    cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia e la Santa
    Sede


    (Seguito
    dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento
    e rinvio)






    Riprende
    l’esame, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nel corso
    della quale – ricorda il presidente OSSICINI – si era conclusa
    la discussione generale.




    Ha quindi
    la parola per la replica il relatore

    BRIGNONE,
    il quale ringrazia anzitutto i numerosi intervenuti nel dibattito,
    i quali hanno offerto contributi assai diversificati, ma comunque
    prevalentemente concordi (pur nella diversit di accenti)
    nella convinzione che l’insegnamento della religione cattolica
    debba essere rivisitato alla luce della recente riforma dei
    cicli scolastici.


    Egli
    ribadisce poi che l’argomento in discussione riguarda esclusivamente
    l’insegnamento della religione cattolica, mentre le questioni
    attinenti allo stato giuridico degli insegnanti di tale disciplina
    afferiscono ad uno specifico disegno di legge (A.S. n. 662-A),
    su cui egli stesso ha svolto ieri la relazione introduttiva
    all’Assemblea. Rinvia pertanto a quella sede la discussione
    di merito sui profili specifici dell’inquadramento in ruolo
    dei docenti di religione, ricordando che non a caso egli aveva
    dedicato solo un paragrafo marginale a tale argomento nella
    sua pur ampia esposizione introduttiva dell’affare assegnato,
    correttamente orientata sugli aspetti storici, procedurali
    e giurisprudenziali di quell’insegnamento. Ribadisce altres
    che dal Concordato del 1929 ad oggi i contenuti dell’insegnamento
    religioso si sono profondamente modificati, abbandonando definitivamente
    (soprattutto dopo l’Accordo tra Stato e Chiesa del 1984) ogni
    concezione catechistica e dogmatica, anche in connessione
    con il carattere ormai prevalentemente laico del personale
    docente. Ci non toglie, prosegue, che occorre garantire la
    massima tutela anche agli studenti che non intendano avvalersi
    di tale insegnamento.




    In una
    breve interruzione, la senatrice PAGANO stigmatizza che, nella
    bozza di risoluzione presentata dal relatore, manchi qualunque
    riferimento alla tutela dei non avvalentisi.




    Il relatore
    BRIGNONE, riprendendo la propria replica, manifesta piena
    disponibilit ai suggerimenti dei commissari. Ricorda tuttavia
    che, allo stato, la percentuale degli studenti che si avvalgono
    dell’insegnamento religioso assolutamente preponderante,
    mentre la scelta di non avvalersene equivale spesso ad un
    sostanziale disimpegno. Ci corrisponde forse, prosegue, alla
    mancanza di alternative concrete. Non va tuttavia dimenticato
    che l’insegnamento della religione cattolica non deve intendersi
    diretto solo ai credenti e, in tal senso, esso non va n impoverito
    n marginalizzato. Appare infatti contraddittorio richiedere
    una maggiore criticit e problematicit dell’ora di religione
    senza assicurarle parallelamente una dignit analoga a quella
    delle altre discipline, a partire dal monte orario a disposizione.


    Il relatore
    passa poi a rispondere analiticamente ai senatori intervenuti
    nel dibattito.


    Ringrazia
    anzitutto il senatore Biscardi per l’integrazione da lui fatta
    ai profili storici dell’esposizione introduttiva, rammentando
    che il suo
    excursus
    era mirato prevalentemente al processo di maturazione verificatosi
    fra i Patti lateranensi (1929) e l’Accordo del 1984, a seguito
    del quale la Chiesa ha sostanzialmente modificato il proprio
    approccio nei confronti dell’impianto curricolare dell’ora
    di religione. Quanto ai contenuti dei programmi, per i quali
    il senatore Biscardi ha chiesto un pi marcato orientamento
    verso la valutazione comparativa dei fenomeni religiosi, il
    relatore informa che la Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
    ha gi predisposto una proposta di riforma (che sottoporr
    a breve al Ministero della pubblica istruzione), alla luce
    del riordino dei cicli scolastici, caratterizzata da una sostanziosa
    apertura al nuovo modello di societ che si va affermando
    nel nostro Paese. Gi nel 1984, del resto, l’insegnamento
    religioso non era pi inteso come catechesi n permanevano
    pi dubbi sulla distinzione fra educazione ed istruzione religiosa.
    Nel ribadire poi al senatore Biscardi che le questioni attinenti
    alla nomina dei docenti afferiscono al disegno di legge sullo
    stato giuridico, ormai affidato all’esame dell’Assemblea,
    il relatore prefigura il rischio che, con la rimessione all’autonomia
    scolastica della collocazione oraria dell’insegnamento religioso,
    possa derivarne una sostanziale marginalizzazione per evitare
    la quale egli ha appositamente inserito un richiamo nella
    bozza di risoluzione presentata.


    Egli
    esprime poi compiacimento per l’approccio alla questione manifestato
    dai senatori Rescaglio e Nava, convenendo che i docenti di
    religione (cos come quelli di italiano) sono evidentemente
    considerati insegnanti dotati di possibilit educative maggiori
    rispetto ad altri, atteso che su di essi si scaricano spesso
    molte delle innovazioni dell’ordinamento scolastico.


    Conviene
    altres con il senatore Folloni, che ha giudicato il nuovo
    Concordato quale termine di riferimento essenziale del dibattito.
    Non va tuttavia sottaciuto, prosegue, che i principi concordatari
    non hanno sempre offerto risposte soddisfacenti, in particolare
    per quanto riguarda la collocazione curricolare della materia,
    a testimonianza dell’incompleta maturazione del rapporto fra
    Stato e insegnamento della religione cattolica. In molti interventi
    egli ha infatti rinvenuto un immotivato timore di lesione
    della sovranit statale connesso all’insegnamento religioso,
    tale da determinare l’incompiuta integrazione nei curricoli.


    Quanto
    alle osservazioni della senatrice Bruno Ganeri sulla colpevole,
    diffusa incomprensione dell’insegnamento religioso, egli si
    associa alla deprecazione che il dibattito in corso abbia
    luogo proprio a ridosso della riforma dei cicli scolastici
    e della connessa esigenza di riformare i curricoli. Assai
    pi proficuo sarebbe stato invece affrontare la questione
    in anticipo, ponendo particolare attenzione a fugare preventivamente
    ogni possibile dubbio. Allo stato, il legislatore si trova
    invece a doversi confrontare con un innegabile stato di sofferenza
    degli insegnanti di religione cattolica, nonch degli stessi
    studenti, pienamente consapevoli delle condizioni di diversit
    dell’insegnamento religioso rispetto alle altre discipline.


    Egli
    si dichiara poi d’accordo con l’impostazione del senatore
    Lorenzi, secondo cui il legislatore non deve soffermarsi sui
    contenuti disciplinari, ma regolare la scelta degli studenti
    di avvalersi o meno dei contenuti medesimi. Preferisce invece
    non replicare all’osservazione, dello stesso senatore Lorenzi,
    secondo cui ai massicci flussi migratori provenienti da paesi
    che si caratterizzano per culture molto diverse dalla nostra
    occorrerebbe contrapporre con decisione i valori della tradizione
    giudaico-cristiana. Dissente infine con decisione dall’affermazione
    secondo cui non solo gli insegnanti di religione cattolica
    ma in generale tutti i docenti debbano essere assunti con
    contratti di lavoro di tipo privatistico, a tempo determinato,
    superando l’attuale inquadramento in ruolo.


    Egli
    richiama successivamente le osservazioni del senatore Asciutti,
    convenendo con la prospettiva di una revisione curricolare
    della materia sulla base del riordino dei cicli scolastici:
    l’accorpamento della scuola elementare e di quella media non
    chiarisce infatti il monte ore che verr assegnato all’insegnamento
    religioso nel settennio di base ed impone una approfondita
    riflessione.


    Al senatore
    Nava, che ha paventato il rischio di una scristianizzazione
    della societ a favore di una devastante impostazione laicistica,
    mondana e temporale, ricorda che la religione – correttamente
    intesa quale risposta alle questioni ultime dell’individuo
    – deve comunque essere integrata in un sistema educativo statale.


    Il senatore
    Masullo, prosegue ancora l’oratore, ha poi offerto un contributo
    di grande lucidit richiamando la dimensione religiosa sotto
    tre profili (storico-filologico, dottrinale-dogmatico, esistenziale-affettivo)
    ed invocando una accentuazione del carattere critico dell’insegnamento
    religioso, al di fuori di qualunque schermaglia giuridica
    o scontro ideologico.


    Il senatore
    Monticone ha invece contribuito ad approfondire il profilo
    storico della vicenda, richiamando le pattuizioni occulte
    fra cattolici e liberali che indussero la Chiesa, nel timore
    dell’avvento del comunismo, ad accettare che il fascismo si
    ergesse a tutela della religione cattolica. Egli ha tuttavia
    ricordato anche come l’insegnamento della religione cattolica
    abbia recato un significativo contributo alla formazione delle
    basi dello spirito democratico italiano e ha auspicato interventi
    che non marginalizzino la scelta degli studenti di avvalersene.


    Il relatore
    ringrazia poi il senatore Toniolli per lo stimolo a concludere
    la procedura che, ricorda, finalizzata ad esprimere al Governo
    l’orientamento politico parlamentare attraverso l’approvazione
    di una risoluzione. Manifesta peraltro soddisfazione per il
    coinvolgimento dimostrato da tutte le forze politiche su una
    tematica cos a lungo elusa.


    Quanto
    alle osservazioni del senatore Marri in ordine al sostanziale
    disimpegno di coloro che optano di non avvalersi dell’insegnamento
    religioso, correttamente valutato in contrasto con le finalit
    educative della scuola, egli auspica che i commissari vogliano
    offrire il loro contributo per riempire di contenuti l’ora
    alternativa all’insegnamento religioso. Osserva invece che
    la procedura in corso non pu far riferimento anche alla tutela
    di altri insegnamenti religiosi, essendo chiaramente delimitata
    – nel suo titolo – all’insegnamento della religione cattolica.
    Al riguardo, osserva peraltro che lo Stato ha sottoscritto
    una decina di intese con altre religioni, tutte relative alla
    tutela degli studenti non avvalentisi dell’insegnamento di
    religione cattolica. Solo nelle pi recenti fra tali intese
    sono infatti contenuti richiami all’esigenza di insegnamenti
    religiosi alternativi.


    Egli
    conviene infine con il senatore Lombardi Satriani, che ha
    richiesto una trasmissione critica e non dottrinale dell’insegnamento
    religioso, ricordando gli obiettivi disciplinari dell’ora
    di religione.


    Avviandosi
    alla conclusione, egli sottolinea le grandi potenzialit educative
    dell’ora di religione, anche con il limitato monte orario
    a disposizione (20-25 ore all’anno), peraltro spesso sacrificato
    a favore di altre discipline. Egli sottolinea altres la straordinaria
    qualificazione richiesta dal combinato disposto dell’ordinamento
    canonico e del disegno di legge n. 662-A agli insegnanti di
    religione (possesso del diploma di laurea, specializzazione
    quadriennale, nonch quadriennio continuativo di insegnamento
    gi svolto) per l’inquadramento in ruolo, in rapporto ai requisiti
    richiesti agli altri insegnanti precari dalla legge n. 124
    del 1999. Illustra infine la seguente proposta di risoluzione,
    gi fatta pervenire a tutti i membri della Commissione:


    "La
    7
    a
    Commissione permanente del Senato,


    premesso
    che:


    – l’insegnamento
    della religione cattolica trova la sua definizione nell’Accordo
    fra la Repubblica Italiana e la Chiesa cattolica e nell’Intesa
    tra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza
    Episcopale Italiana;


    – la
    Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa
    e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
    storico del popolo italiano;


    – il
    Governo si impegnato a rispettare tale principio nelle norme
    attuative della legge di riordino dei cicli scolastici, accogliendo
    in Senato l’ordine del giorno n. 9.4216.1;


    considerato
    che:


    – l’insegnamento
    della religione cattolica assicurato dalla legge nell’ambito
    delle finalit della scuola pubblica non universitaria di
    ogni ordine e grado, entro la quale si collocano i curricoli
    e i programmi in via di formulazione;


    – esso
    compreso a pieno titolo nelle discipline scolastiche, con
    pari dignit culturale, formativa ed educativa e concorre
    quindi alla crescita e alla valorizzazione della persona umana;


    – gli
    insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente
    docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri
    degli altri insegnanti;


    – l’esplicazione
    di tale ruolo deve essere resa concretamente possibile attraverso
    la titolarit di un numero di classi e di ore settimanali
    di lezione che consenta uno svolgimento di programma adeguato
    e un’effettiva partecipazione dell’insegnante ai consigli
    di classe per l’espletamento di ogni attivit connessa;


    rilevato
    che:


    – gli
    obiettivi dell’insegnamento della religione cattolica rivestono
    un’alta valenza formativa ed educativa in una prospettiva
    interdisciplinare;


    – l’insegnamento
    della religione cattolica presenta una dimensione culturale
    non identificabile con la pratica religiosa e, avvalendosi
    di contenuti innovativi strettamente connessi alla realt
    sociale, risulta parte integrante della complessiva formazione
    scolastica recando un significativo arricchimento per tutti
    gli allievi che se ne avvalgono, indipendentemente dalla loro
    fede religiosa;


    impegna
    il Governo:


    – a garantire
    la specificit dell’insegnamento nel pieno rispetto della
    normativa vigente,


    – ad
    assicurare all’insegnamento della religione cattolica una
    collocazione oraria che, pur nel rispetto dell’esercizio dell’autonomia
    delle singole istituzioni scolastiche, non risulti penalizzante
    per la disciplina;


    – a conservare
    le sessanta ore complessive annue, gi previste nella scuola
    materna, anche nella scuola dell’infanzia, col vincolo di
    non determinare forme di discriminazione;


    – ad
    assegnare due ore settimanali all’insegnamento della religione
    cattolica nel settennio della scuola di base;


    – a far
    s che, nella definizione dello stato giuridico dei docenti
    di religione cattolica, le cattedre di insegnamento siano
    costituite da non pi di 9 classi nella scuola di base e non
    pi di 14 classi nella scuola secondaria, con completamento
    d’orario mediante ore a disposizione per le attivit connesse
    con l’autonomia e il piano dell’offerta formativa".


    In particolare,
    sottolinea che tale proposta di risoluzione si propone il
    duplice scopo di tutelare i posti di lavoro degli insegnanti
    di religione, nonch la dignit della disciplina da essi impartita.
    Manifesta peraltro piena disponibilit ad integrarla al fine
    di assicurare analoga dignit anche all’ora alternativa all’insegnamento
    religioso, tematica da lui non affrontata stante la delimitazione
    dell’affare assegnato al solo insegnamento della religione
    cattolica.




    Il seguito
    dell’esame quindi rinviato.

  • 430_resoconto.htm


    ISTRUZIONE (7a)




    GIOVEDI’
    22 GIUGNO 2000




    430a
    Seduta




    Presidenza del Vice Presidente

    ASCIUTTI

    indi
    del Presidente


    OSSICINI




    Intervengono
    i sottosegretari di Stato per i beni e le attivit culturali
    Carli e D’Andrea
    .




    La
    seduta inizia alle ore 15,10.




    IN SEDE REFERENTE



    (4047) BRUNO GANERI ed altri:
    Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale
    nei conservatori musicali


    (4110) BRUNO GANERI: Istituzione
    della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per
    le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori


    (Esame
    del disegno di legge n. 4047, congiunzione con il seguito
    dell’esame del disegno di legge n. 4110 e rinvio. Seguito
    dell’esame del disegno di legge n. 4110, congiunzione con
    l’esame del disegno di legge n. 4047 e rinvio)


    Omissis






    La
    seduta, sospesa alle ore 15,25, ripresa alle ore 15,30.




    SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE



    Il
    senatore BRIGNONE, relatore all’Aula sui disegni di legge
    n. 662 e abbinati, recanti norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica, con riferimento alla
    richiesta di audizione recentemente pervenuta in materia
    da parte della CGIL-Scuola, manifesta la propria contrariet
    a darvi corso per diversi ordini di motivi: non solo tale
    organizzazione sindacale stata infatti gi audita (peraltro
    in data precedente alla presentazione del testo unificato
    poi trasmesso all’Assemblea e quindi, sotto tale profilo,
    sarebbe possibile una nuova audizione), ma il provvedimento
    calendarizzato in Assemblea per la settimana prossima
    e ci non rende possibile l’apertura di un nuovo ciclo di
    audizioni. Inoltre, scaduto il termine per la presentazione
    di emendamenti all’Aula e quindi l’eventuale contributo
    offerto nel corso di nuove audizioni non potrebbe tradursi
    nella presentazione di corrispondenti proposte emendative.
    D’altra parte, ricorda, la CGIL-Scuola ha trasmesso un analitico
    documento da cui agevole desumere l’orientamento della
    medesima con riferimento al provvedimento in questione.
    Quanto al prossimo esame in Aula del disegno di legge, egli
    sottolinea di aver presentato un emendamento di copertura
    (che peraltro prevede un onere finanziario forse addirittura
    superiore alle effettive necessit, alla luce dell’ormai
    prossimo riordino dei cicli scolastici), che ha registrato
    il parere favorevole della Commissione bilancio: si augura
    pertanto che nel corso dell’esame in Assemblea non saranno
    sollevate pregiudiziali di carattere economico-finanziario.




    IN
    SEDE REFERENTE




    (4482) FLORINO ed altri: Inquadramento
    del personale laico gi in servizio precario presso le biblioteche
    pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali ed aumento
    del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la
    copertura della spesa


    (Seguito
    dell’esame e rinvio)


    Omissis








    (4324)
    Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica
    ed urbanistica


    (2704) BESSO CORDERO ed altri:
    Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d’arte
    negli edifici pubblici


    (2897) BONATESTA ed altri: Modifiche
    e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme
    per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici
    e dei centri storici di particolare interesse ambientale
    e artistico distrutti a seguito di calamit naturali e/o
    eventi dolosi, nonch per l’acquisizione di nuove opere
    d’arte


    (Seguito
    dell’esame congiunto e rinvio).


    Omissis




    La
    seduta termina alle ore 16,40.


  • 429_resoconto.htm


    ISTRUZIONE (7a)




    MERCOLEDI’
    21 GIUGNO 2000




    429a
    Seduta




    Presidenza del Vice Presidente

    BISCARDI



    indi del Presidente


    OSSICINI

    Intervengono
    i sottosegretari di Stato per i beni e le attivit culturali
    D’Andrea e per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    Cuffaro
    .




    La
    seduta inizia alle ore 14,40.




    PROCEDURE INFORMATIVE



    Dibattito sulle comunicazioni rese,
    nella seduta del 14 giugno 2000, dal sottosegretario di
    Stato per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca




    Omissis



    IN SEDE DELIBERANTE



    (4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento
    della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni
    in materia di beni e attivit culturali


    (Seguito
    della discussione e rinvio)




    Omissis



    AFFARE ASSEGNATO



    La politica del Governo in ordine
    all’insegnamento della religione cattolica previsto dal
    Concordato tra l’Italia e la Santa Sede


    (Seguito
    dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento
    e rinvio)




    Riprende
    l’esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.




    Nel
    dibattito interviene il senatore TONIOLLI, il quale sottolinea
    la necessit di dare infine soluzione a una problematica
    bene illustrata dall’esposizione del relatore Brignone,
    che ha altres compiutamente evidenziato le cogenti implicazioni
    concordatarie. Tenendo pertanto nel debito conto taluni
    elementi emersi nella discussione, quale l’indicazione che
    gli insegnanti di religione cattolica non possano poi passare
    ad altro insegnamento, ritiene giunto il momento di dare
    una proficua conclusione al dibattito.




    Il
    senatore MARRI ripercorre per rapidi cenni la questione
    dell’insegnamento della religione cattolica, dalla legge
    Casati alla legge Gentile sino infine all’ultimo Concordato
    del 1985, con il quale la Repubblica Italiana riconosce
    che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
    storico del popolo italiano. Tale essenziale profilo non
    deve essere misconosciuto e deve semmai condurre a vivacizzare
    un insegnamento che ha pur ricevuto positivo ed esteso apprezzamento
    presso le famiglie, tanto pi significativo alla luce della
    non obbligatoriet prevista dal Concordato. Anche per questa
    via emerge il valore, tutto da rispettare, dell’insegnamento
    di religione cattolica, proprio in quanto fondato sulla
    scelta della pi gran parte della popolazione italiana.
    Per converso le alternative su cui maggiormente si orienta
    l’esigua percentuale dei non avvalentisi, vale a dire lo
    studio non assistito o la possibilit di uscire dalla scuola,
    evidenziano una carenza nell’offerta formativa che finisce,
    talora, per incentivare una vera e propria forma di disimpegno,
    rappresentando una sconfitta per le finalit educative e
    formative della scuola. In quest’ottica, mantenere saldo
    e vivo l’insegnamento di religione cattolica quanto mai
    opportuno, risultando insieme necessario reperire, nell’ambito
    delle alternative ad esso, soluzioni pi valide di quelle
    attuali. Se il tema della multietnicit e quello, correlato,
    di una pluralit di discipline religiose dovranno essere
    presto affrontati, all’esame oggi problema diverso, concernente
    proprio la validit dell’insegnamento di religione cattolica,
    a suo avviso innegabile.


    Riguardo
    infine lo specifico profilo concernente i docenti di tale
    disciplina, stigmatizza che il relativo provvedimento legislativo
    sia oggetto di continui rinvii circa l’esame in Assemblea,
    dovuti a uno sfilacciamento della maggioranza e a un conseguente
    atteggiamento dilatorio, volto a vanificare ogni possibilit
    di approvazione e a disattendere le legittime aspettative
    degli insegnanti di religione cattolica, in ordine alla
    definizione del loro stato giuridico. Vi da auspicare
    che tale situazione sia infine superata, deponendo obsolete
    impostazioni ideologiche.


    Da
    ultimo, prospetta interrogativi circa le ripercussioni della
    riforma dei cicli scolastici in ordine all’attuale configurazione
    oraria dell’insegnamento di religione cattolica.




    Il
    senatore LOMBARDI SATRIANI ritiene che il problema dell’insegnamento
    di cultura religiosa debba essere affrontato in altro momento,
    alla luce della compresenza di una pluralit di etnie e
    della consapevolezza critica maturata nel Paese. Per quanto
    riguarda la cultura religiosa cattolica – tale a suo avviso,
    infatti, l’espressione pi corretta, la quale non disconosce
    la dignit di altre religioni – essa non appartiene esclusivamente
    ai cattolici in quanto tali, riguardando piuttosto tutti
    i cittadini, posto lo sviluppo storico italiano. Proprio
    per questo, l’insegnamento previsto dal Concordato deve
    avere forti elementi storici ed ancoraggio storiografico
    ed essere accompagnato da una trasmissione critica, spettando
    quella dottrinale ad altra sede. In altri termini, un atteggiamento
    problematico non gi fideistico su un nucleo di valori,
    deve – in una dimensione fortemente improntata alla criticit
    – connotare un insegnamento che attiene a un profilo essenziale
    del paradigma dell’umanit, quale l’homo religiosus.
    Si tratta, conclusivamente, di uno spazio didattico che,
    se inteso in una accezione catechistica, riceverebbe un
    uso quanto meno improprio.




    Il
    senatore BERGONZI rinunzia al proprio intervento, riservandosi
    di intervenire in una eventuale dichiarazione di voto.




    Il
    senatore BRIGNONE chiede che lo svolgimento della sua replica
    a conclusione del dibattito sia demandato ad altra seduta,
    posto l’alto profilo che ha caratterizzato i diversi interventi,
    la sottigliezza dei problemi e degli argomenti emersi, nonch
    la complessit della riflessione condotta, in un lasso di
    tempo peraltro non breve, dalla Commissione. Preannunzia
    altres che presenter una bozza di risoluzione, contenente
    indicazioni conclusive in merito alla discussione svolta.




    Il
    seguito dell’esame quindi rinviato.




    SUI
    LAVORI DELLA COMMISSIONE




    Il
    senatore BERGONZI fa presente che pervenuta alla Commissione
    una richiesta di audizione da parte della CGIL-Scuola in
    ordine all’esame dei disegni di legge nn. 662 e abbinati,
    relativi allo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica. Invita pertanto il Presidente a darvi corso.




    Il
    PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso l’esame
    in sede referente dei suddetti provvedimenti lo scorso 29
    marzo con il conferimento del mandato al senatore Brignone
    di riferire all’Aula. Quanto alla richiesta di audizione,
    come d’abitudine trasmessa al relatore, si riserva di valutare
    – congiuntamente a quest’ultimo – l’opportunit di darvi
    corso, atteso che (come evidenziato dal senatore MONTICONE)
    una audizione della CGIL-Scuola sul medesimo argomento ha
    gi avuto luogo, in data 14 maggio 1998, unitamente alla
    CISL-Scuola e alla UIL-Scuola.




    La
    seduta termina alle ore 16,25.

  • 3_10_2000_agli_onorevoli_deputati_XI_Comm.htm

    Agli
    Onorevoli Deputati della XI Commissione


    Lavoro Pubblico e Privato


    Palazzo Montecitorio


    ROMA


     


    Prot.714


    Oggetto: ddl n.662 approvato al Senato ed assegnato
    alla XI Commissione della Camera con il n.7238 – Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.


     


    Egregio
    Onorevole,


    in vista della discussione del ddl n.7238 (“Norme sullo
    stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica”) in XI Commissione di cui Ella fa parte, ci permettiamo
    di sottoporLe alcune osservazioni sul testo appena approvato
    al Senato che riteniamo di fondamentale importanza per il
    presente ed il futuro dei docenti di religione.


               
    E’ un dato oltremodo positivo che il Parlamento italiano
    con il voto del Senato del 19 luglio u.s. sul ddl 662, abbia
    recepito l’idea che i docenti di religione, finalmente dopo
    settant’anni abbiano uno stato giuridico.


               
    Il suddetto testo, per, a nostro avviso e secondo
    il giudizio della stragrande maggioranza dei docenti di
    religione, presenta gravi ed ingiustificate discriminazioni
    fra docenti di religione e fra questi ultimi e i docenti
    di altre discipline.


    1.     
    In sede di prima applicazione, il ddl n.7238 prevede
    per i docenti di religione della scuola secondaria superiore
    l’accesso al concorso soltanto per coloro che sono in possesso
    di “un diploma di
    laurea per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento

    (cfr. art.3, comma 2 e art.5, comma 2), oltre ai titoli
    richiesti per insegnare religione (DPR n.751/1985): Laurea
    di Magistero in Scienze Religiose, Baccalaureato e Licenza
    in Teologia. Tutti titoli di livello universitario che dallo
    Stato non sono pienamente riconosciuti come tali. Infatti,
    come recita il comma 4 dell’art.5 del bando di concorso
    per titoli ed esami della scuola secondaria di 1 e 2 grado
    la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche
    utile per partecipare ai concorsi dove richiesta la
    laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa l’abilitazione
    soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti dall’autorit
    ecclesiastica.


    Con
    questa deliberazione del Senato viene richiesto al docente
    di religione un periodo di studio superiore a qualsiasi
    altro tipo di insegnamento. Infatti tra corso universitario
    teologico e corso statale viene a delinearsi un periodo
    di studi di circa 10 anni. Certamente superiore a quello
    previsto per altri insegnamenti (4/5 anni).


    Altri
    insegnamenti hanno avuto l’inserimento in ruolo con un diploma
    di scuola secondaria o post-secondario (es. educazione fisica,
    discipline artistiche e musicali) 
    e con corsi abilitanti riservati.


    Ci
    che noi contestiamo fortemente l’aver cambiato le regole
    del gioco: per 16 anni ci stato detto che i titoli erano
    quelli previsti dall’Intesa ed ora questi titoli non valgono
    pi.


    2.     
    Inoltre, per la prima volta nella storia della scuola
    italiana, si richiede in sede di prima applicazione un concorso
    ordinario (cfr. art.5, commi 1-2-3 del ddl n.7238) e non
    un semplice corso abilitante riservato.


    E’
    impensabile che un docente con 5-10-15-20-25 anni di servizio
    continuativo debba essere costretto a sottoporsi a prove
    di esame, che debbono certamente essere richiesti per coloro
    che intendono accedere all’insegnamento per la prima volta.
    Chi insegna da 5-10-15-20-25 anni ha acquisito ovviamente
    una professionalit che lo Stato deve riconoscere. Quindi,
    riteniamo che, in sede di prima applicazione, non si debba
    neanche parlare del possesso del diploma di laurea per i
    docenti di religione della scuola secondaria superiore.


    L’art.5
    del disegno di legge cos come 
    stato approvato creer ulteriore personale precario.
    Rimarranno fuori dal ruolo circa l’80% dei docenti di religione
    attualmente in servizio nelle scuole superiori.


    3.     
    Ancora un ulteriore disparit di trattamento con
    i docenti di altre discipline la diversa richiesta del
    servizio prestato nel quadriennio. Infatti al docente di
    religione si richiede un orario di insegnamento non inferiore
    a 12 ore settimanali, mentre ai docenti di altre discipline
    richiesto un generico servizio quadriennale senza riferimento
    al monte ore settimanali. Per questi ultimi il servizio
    vale anche se si stati nominati per 1 – 2 – 6 ore settimanali.


    4.     
    Infine, riteniamo assolutamente inadeguata la decisione
    di ridurre i posti in organico dal 70% al 60%. Semmai doveva
    essere apportata una modifica questa doveva prevedere un
    consistente aumento della quota da 70% al 100%.


    Per
    i docenti di altre discipline si stati di manica larga,
    invece per i docenti di religione si sono attivate tutte
    le norme pi restrittive possibili.


    Noi ci opponiamo decisamente ad un trattamento che offende la dignit
    e la professionalit dei docenti di religione e i loro diritti
    di lavoratori della scuola. E non rispetta ed adempie la
    volont delle famiglie che, riconoscendo la professionalit
    dei docenti di religione e la valenza culturale della disciplina,
    continuano a scegliere (98%) di far avvalere dell’insegnamento
    della religione i loro figli.


               
    Riteniamo quindi indispensabile che l’intero articolo
    5 del ddl n.7238 vada interamente riscritto tenendo presente
    questi irrinunciabili punti:



     


     


       
    Alla
    presente alleghiamo un documento contenente gli emendamenti
    al ddl n.7238 che stabiliranno equit di trattamento degli
    insegnanti di religione con gli altri colleghi professori
    della scuola italiana, perch gli insegnanti di religione
    sono a pieno titolo professori della scuola italiana, ed
    elimineranno realmente le discriminazioni sul piano giuridico
    e professionale.


               
    Se il Senato ha avuto il merito di accogliere l’idea
    di stato giuridico, la Camera pu fregiarsi del merito di
    dare un giusto stato giuridico ai 23.000 docenti di religione
    che nella stragrande maggioranza (80%) sono laici.


    Confidiamo
    molto nel Suo impegno personale per far s che il testo
    approvato dal Senato venga opportunamente rivisto e “aggiustato”
    per dare ai docenti di religione ci che spetta loro in
    forza della professionalit acquisita.


               
    RingraziandoLa anticipatamente per la cortese attenzione,
    siamo sempre disponibili per una fruttuosa collaborazione.


               
    Cordiali saluti


                
    Modica, 03 ottobre 2000


     


    Il
    Segretario Nazionale


    Prof.
    Orazio Ruscica

  • 31_01_2001_XI_Commissione_lavoro.htm

    CAMERA
    DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di mercoled 31 gennaio 2001


    UFFICIO
    DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


    L’Ufficio di
    Presidenza si riunito dalle 14 alle 14.10.


    SEDE
    REFERENTE


    Mercoled 31
    gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
    – Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica
    istruzione Giuseppe Gambale.


    La seduta
    comincia alle 15.10


    Omissis


    Insegnanti
    di religione cattolica.

    C. 7238, approvato dal Senato, C. 666 Sbarbati, C. 1008
    Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
    Guidi, 1468 Napoli, C. 3597 Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
    Saonara, petizioni nn. 309 e 1731.

    (Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un comitato
    ristretto).


    La Commissione
    prosegue l’esame, rinviato, da ultimo il 18 gennaio 2001.


    Il sottosegretario
    Giuseppe GAMBALE premette che il testo approvato dal Senato
    afferma un principio largamente condiviso, riconoscendo
    agli insegnanti di religione l’inserimento in organico e
    il conseguente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Ci non preclude alla Camera di perfezionare il testo trasmesso
    dall’altro ramo del Parlamento. Sottolinea che, comunque,
    l’assegnazione del provvedimento alla Commissione lavoro
    corrisponde all’oggetto della decisione da prendere, che
    non riguarda in realt l’insegnamento della religione, ma
    pi precisamente la definizione dello stato giuridico degli
    insegnanti.

    Nel merito, fa presente che al Senato, nella fissazione
    della dotazione organica, fra il testo licenziato dalla
    Commissione e quello poi approvato dall’Assemblea, si
    passati da una percentuale del 70 per cento ad una del 60
    per cento delle classi funzionanti in ciascuna diocesi.
    Questa norma, se combinata con i requisiti di ammissione
    ai concorsi, darebbe luogo ad un effetto distorto, in quanto
    per la scuola superiore sarebbero messi a concorso pi posti
    dei candidati, mentre per la scuola di base i candidati
    sarebbero il doppio dei posti messi a concorso.

    Dal punto di vista politico, ribadisce l’impegno del Governo
    per giungere all’approvazione definitiva della legge, anche
    in considerazione del fatto che a dispetto del numero degli
    emendamenti presentanti, i punti controversi sono in realt
    pochi, per cui un impegno comune potrebbe consentire di
    superare le contrapposizioni manifestate.


    Carlo STELLUTI
    (DS-U), relatore, rilevato che stato presentato
    un considerevole numero di emendamenti, ritiene che sarebbe
    opportuno concentrare l’attenzione della Commissione sulle
    questioni pi controverse, ricorrendo alle forme di esame
    pi snelle possibili, utilizzando tutte le modalit consentite
    dal regolamento.

    Nel merito, il requisito della seconda laurea richiesto
    agli insegnanti di religione della scuola superiore sembra
    il punto meritevole di maggiore attenzione da parte della
    Commissione.


    Renzo INNOCENTI,
    presidente, sottolinea che la Commissione, a termini
    di regolamento, ha una certa discrezionalit nell’organizzare
    i propri lavori. La scelta di privilegiare criteri di speditezza,
    con procedure che consentano di fare emergere le possibili
    convergenze sul provvedimento, rientra quindi pienamente
    nelle possibilit offerte dal regolamento. Ovviamente, le
    procedure pi snelle hanno un senso se sono condivise dai
    gruppi. Se non ci fosse accordo sulle procedure, non si
    abbrevierebbe in alcun modo l’esame del progetto di legge.


    Angela NAPOLI
    (AN) ricorda la sensibilit pi volte manifestata dal suo
    gruppo rispetto al provvedimento in esame, che dovrebbe
    essere approvato al pi presto possibile.

    Tuttavia, sottolinea che oltre alla questione della laurea,
    il testo presenta altri punti critici, per cui propone di
    esaminare in comitato ristretto gli emendamenti presentati,
    in modo da alleggerire il lavoro della Commissione.


    Francesco LUCCHESE
    (Misto-CCD) sottolinea che l’obiettivo comune la tempestiva
    approvazione del progetto di legge. Condivide quindi la
    proposta del deputato Napoli, in modo da affrontare secondo
    al procedura pi semplice possibile i temi della dotazione
    organica degli insegnanti di religione, della laurea richiesta
    per l’insegnamento alla scuola superiore e per i requisiti
    di accesso al primo concorso.


    Grazia SESTINI
    (FI) aderisce all’ipotesi di costituire un comitato ristretto,
    che dovrebbe terminare i suoi lavori in tempi ragionevoli.
    La questione della laurea, indicata dal relatore, fondamentale
    per la funzionalit del provvedimento, ma non esaurisce
    le tematiche da affrontare, che riguardano anche la dotazione
    organica e il primo concorso.


    Giancarlo LOMBARDI
    (PD-U) condivide, a nome del suo gruppo, la proposta di
    proseguire l’esame costituendo un comitato ristretto


    Elena Emma
    CORDONI (DS-U) ritiene che la strada pi rapida per l’approvazione
    del provvedimento sia la costituzione di un comitato ristretto,
    che gi in altre occasioni si rivelato lo strumento pi
    idoneo per affrontare le questioni politicamente pi rilevanti.


    Alfredo STRAMBI
    (comunista) rileva un assenso generale sull’ipotesi di costituire
    un comitato ristretto, ma sottolinea che questa convergenza
    riguarda solo la procedura da utilizzare e non anche il
    merito del provvedimento. Infatti, se lo scopo della legge
    deve essere quello di ridurre un’area di lavoro precario,
    per la nomina e la revoca degli insegnanti di religione
    devono valere le stesse regole che valgono per tutti gli
    altri insegnanti.


    Rosa STANISCI
    (DS-U) aderisce alla proposta di costituire un comitato
    ristretto e di affrontare in quella sede le questione politicamente
    pi significative.


    Antonio LODDO
    (D-U) condivide la proposta di costituire un comitato ristretto.


    Il sottosegretario
    Giuseppe GAMBALE, in relazione all’intervento del deputato
    Strambi, sottolinea che l’area di intervento del Parlamento
    in questa sede condizionata dalle norme pattizie gi vigenti,
    che prevedono forme peculiari di reclutamento degli insegnanti
    di religione.

    Dichiara infine la sua disponibilit a fornire al comitato
    ristretto tutto il supporto


    necessario,
    fornendo dati che possano aiutare nella predisposizione
    di un testo funzionale rispetto alla realt che si intende
    disciplinare.


    Renzo INNOCENTI,
    presidente, registra la larga convergenza che si
    manifestata rispetto alla proposta di nominare un comitato
    ristretto, che, se si intende giungere alla definitiva approvazione
    del testo, deve affrontare e sciogliere le questioni pi
    intricate, in modo da consentire alla Commissione di chiudere
    rapidamente il proprio esame.


    La Commissione
    delibera quindi di nominare un comitato ristretto.


    Omissis


    La
    seduta termina alle 16.

  • 30_05_2000_ai_senatori_del_parlamento.htm

    Ai Senatori del Parlamento


    Palazzo Madama


    00186 ROMA


     


    prot.429


     Oggetto: stato giuridico dei docenti di religione


     


    Egregio
    Senatore,


    lo Snadir – Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti
    di Religione – ha indetto lo scorso 24 maggio uno sciopero
    nazionale della categoria con un sit-in davanti a Palazzo
    Madama perch ha voluto sottolineare con forza e decisione
    lo stato di precariato in cui si trovano i docenti di religione
    a causa del ritardo di oltre 15 anni e dell’estrema lentezza
    legislativa con cui si sta procedendo nel riconoscere agli
    insegnanti di religione lo stato giuridico.


    La
    manifestazione del 24 maggio 2000 ha ottenuto un lusinghiero
    risultato: la calendarizzazione in Aula della discussione
    sul disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di
    religione.


    E
    in vista di tale discussione che mi permetto di scriverLe
    al fine di fornirLe il maggior numero di elementi utili
    per una sua decisione adeguata e corretta in merito al riconoscimento
    di un diritto ad una categoria di lavoratori, come quella
    degli insegnanti di religione, i quali costituiscono una
    realt lavorativa nella scuola statale italiana ed esercitano
    la loro professione in nome dello Stato e per il bene comune
    dei cittadini.


    Al
    di l delle proprie opinioni ideologiche o religiose, una
    chiarificazione d’obbligo: l’insegnamento della religione
    presente ed operativo nelle istituzioni scolastiche secondo
    le finalit della scuola (cos come dichiarato dal concordato,
    dall’intesa e dai successivi documenti legislativi e ministeriali),
    permettendo cos a tutti gli studenti di apprendere e gestire
    “conoscenze, competenze e capacit” della cultura religiosa
    ed in particolare dei contenuti essenziali del Cristianesimo
    e delle espressioni pi significative della sua vita, in
    dialogo con le altre confessioni cristiane e con le altre
    religioni.


    I
    docenti di religione in questi ultimi anni si sono qualificati
    come professionisti che partecipano all’impegno formativo
    ed educativo della scuola italiana e contribuiscono ad una
    sua migliore qualit 
    a servizio degli studenti e dei genitori.


    L’attuale
    situazione di precariato giuridico in cui versano gli insegnanti
    di religione, li penalizza notevolmente e li emargina ad
    una categoria discriminata sul piano giuridico e di professionalizzazione.


    Per
    tutte queste ragioni, ventimila insegnanti di religione
    lavoratori della scuola stanno attendendo dalla Sua decisione
    di voto e da quella dell’intero ambito del Senato di conoscere
    il proprio futuro giuridico e legislativo e quindi anche
    il riconoscimento di diritto della loro professionalit.


    Alla
    presente alleghiamo un documento che contribuisce ad
    evidenziare i punti pi controversi del disegno di legge
    ed a proporre emendamenti che stabiliscano equit di trattamento
    con gli altri colleghi professori della scuola italiana,
    perch gli insegnanti di religione sono a pieno titolo professori
    della scuola italiana
    .


    La
    ringrazio di aver condiviso le nostre aspettative con la
    lettura di queste precisazioni che ci siamo permessi di
    sottoporre alla sua considerazione di senatore della repubblica
    italiana.


    Distintamente


     Modica,
    30 maggio 2000


    Il Segretario Nazionale


    (prof.
    Orazio Ruscica
    )

  • 2_Convir_2000_.htm

    2
    CONVIR 2000 

    Convegno
    Nazionale Insegnanti di Religione

    organizzato
    a promosso dall’Adr in collaborazione con lo SNADIR

    Per
    una professionalit Idr da riconoscere

    30
    OTTOBRE 2000

    STAR
    HOTEL TERMINUS – NAPOLI 

    Programma

    Luned
    30 ottobre 2000

    ore 09,00
    – Accoglienza dei convegnisti

    ore 09,30
    – Tavola rotonda sul tema "Per una professionalit
    Idr da riconoscere
    "- Interverranno: on.le Giuseppe
    Gambale, Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione,
    prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir,
    on.le Rino Piscitello (I Democratici), on.le Antonino Loddo
    (I Democratici). Sono stati invitati: Mons.
    Vittorio Bonati, responsabile settore Irc della Cei, on.le
    Giuseppe Albertini (Sdi), on.le Giovanni Alemanno (An),
    on.le Stefano Bastianoni (Ri), sen. Guido Brignone (Lega
    Nord), on.le Luca Cangemi (Rif. Com.),  on.le Teresio
    Delfino (Cdu),

    on.le Giorgio Gardiol (Verdi), on.le Carlo Giovanardi (Ccd),
    on.le on.le Renzo Innocenti (Ds), on.le Lapo Pistelli (Ppi),
    on.le Stefania Prestigiacomo (Fi), on.le Michel Ricci (Udeur),
    on.le Sergio Soave (Ds), on.le Alfredo Strambi (Pdc).

    ore 13,00:
    Conclusioni

     

     

    La
    partecipazione al 2 Convir 2000 gratuita.

    E’
    necessario inviare
    la scheda di prenotazione
    entro il 27 ottobre
    2000.

    La
    prenotazione necessaria per assistere ed intervenire
    ai lavori del 2 Convir 2000.

    Le
    iscrizioni e le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento
    dei posti disponibili.

     

    Il
    2 Convir 2000 stato autorizzato dal Ministero della
    Pubblica Istruzione – Direzione generale per l’Istruzione
    Media Non Statale con Telex
    prot. n.8142 del 9 ottobre 2000

    E’
    stato autorizzato l’esonero dal servizio. Si ricorda
    che durante l’anno scolastico ogni docente pu fruire 
    fino ad un  massimo di cinque giorni di assenza
    per partecipare a Convegni (Modello
    di domanda
    )

    Al
    termine del Convegno sar rilasciato ai partecipanti
    un attestato di frequenza da consegnare a scuola

     

     

    Per
    raggiungere lo Star Hotel Terminus occorre arrivare
    alla Stazione Centrale di Napoli. 
    Uscire dalla stazione sulla Piazza Garibaldi – sulla
    sinistra trovate lo Star Hotel Terminus

     

     

  • 26_gennaio_2001_alla_XI_commis.htm

     Modica,
    26 gennaio 2001


    Agli Onorevoli presentatori


    degli emendamenti al pdl n.7238


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


    Agli Onorevoli Componenti


    la XI Commissione Lavoro


    Camera dei Deputati


    ROMA


     


     Prot.098


                
    In merito agli emendamenti presentati al pdl n.7238
    sullo stato giuridico degli insegnanti di religione:



    1. Prendiamo atto con soddisfazione
      che l’intera maggioranza ed anche l’intero parlamento
      orientata per la definizione di un equilibrato stato
      giuridico per i 24.000 docenti di religione attualmente
      in servizio.

    2. Desideriamo altres mettere in guardia dal tentare di risolvere la
      questione con interventi poco adeguati e certamente penalizzanti
      per una larga fascia della categoria. In particolare l’emendamento
      che prevede per la scuola secondaria la
      sostituzione della richiesta del diploma di laurea con
      dieci anni di servizio
      ci sembra una
      proposta assolutamente inadeguata a risolvere in modo
      vero E REALE
      le legittime richieste dei 24.000 docenti
      di religione attualmente in servizio.

    3. La sostituzione del diploma
      di laurea con dieci anni
      di insegnamento inaccettabile, priva di fondamento e INADEGUATA ALLE LEGITTIME
      ATTESE DEGLI INSEGNANTI E NON CERTO NELLO SPIRITO DI 
      UNA LEGGE CHE INTENDE DEFINIRE IL LORO STATO GIURIDICO.
      La questione quella di eliminare la illegittima richiesta
      della doppia laurea. E non sostituire dieci anni di servizio
      alla laurea statale.

    4. Perch il limite dei dieci anni? E non nove, sette, cinque, tre,
      .?

    5. Lo Stato per altri insegnamenti [1]
      ha riconosciuto una
      professionalit acquisita
      soltanto con 360 giorni
      di servizio svolti con il possesso del titolo previsto
      per insegnare. Al docente di religione si richiederebbe
      un maggiore servizio (dieci anni) per accedere ad un insegnamento
      CHE GIA’ VIENE svolto con il possesso di titoli universitari
      (il 90% ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose
      o in altre discipline ecclesiastiche) attualmente richiesti
      dallo Stato per insegnare religione.

    6. Inoltre il limite dei dieci anni precluderebbe al 70 per cento della categoria di accedere all’immissione
      in ruolo. La risposta dei dieci anni sarebbe nell’ordine
      DI UNA SOLUZIONE CHE 
      “al danno si aggiunge la beffa”, cio una soluzione
      per pochi insegnanti, la stragrande maggioranza rimarrebbe
      fuori per sempre dal ruolo.

    7. La nostra proposta [eliminazione
      della laurea, sostituzione del concorso con un corso abilitante
      riservato, 360 giorni di servizio come requisito, oltre
      ai titoli previsti dall’Intesa, per partecipare al corso
      abilitante riservato, e inserimento in graduatoria permanente
      ad esaurimento (come gi previsto per altri insegnamenti:
      legge 124/99)
      ] ha riscosso il CONSENSO E IL gradimento della
      categoria. I colleghi hanno testimoniato il loro consenso
      raccogliendo centomila firme in un mese e mezzo (Petizione
      n.1731 trasmessa alla XI Commissione). Occorre certamente
      dare ascolto ai rappresentanti della categoria che sono
      effettivamente rappresentativi della categoria stessa
      (ALLO Snadir SONO ISCRITTI il 20% dei docenti di religione)
      e non a forze isolate che invece HANNO una percentuale
      di adesione prossima ad un ‘prefisso telefonico’.


     Con
    la presente abbiamo voluto ancora una volta evidenziare
    quanto il problema sentito dai 24.000 docenti di religione
    e dal nostro sindacato che d voce alle loro legittime richieste.


     Con
    stima


    Il
    Segretario Nazional
    e


    prof.
    Orazio Ruscica


     


         


     

     



    [1] Vedi gli abilitati agli
    ultimi corsi riservati (O.M. 153/99, O.M. 33/200 e la
    terza prossima alla pubblicazione), i quali mediante
    l’inserimento in graduatoria permanente saranno immessi
    in ruolo.



  • 267bilancio.htm


    BILANCIO
    (5
    a)


    Sottocommissione per i pareri



    MARTEDI’ 20 GIUGNO 2000

    267a
    Seduta


    Presidenza del Presidente

    COVIELLO





    Interviene
    il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
    programmazione economica Morgando.




    La
    seduta inizia alle ore 14,35.






    (662,
    703, 1411, 1376 e 2965-A)


    SPECCHIA
    ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica


    MONTICONE
    e Pierluigi CASTELLANI. – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti della religione cattolica


    FUMAGALLI
    CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica


    MINARDO
    ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica


    COSTA.
    – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
    religione




    (Parere
    su emendamento al testo unificato all’Assemblea. Esame. Parere
    favorevole)




    Il relatore
    FERRANTE segnala che si tratta dell’emendamento di copertura
    relativo al testo in materia di stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica, che recepisce la condizione formulata
    dalla Sottocommissione, facendo decorrere l’onere a regime
    dal terzo anno; per la copertura viene, altres, prevista
    l’utilizzazione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento
    del Ministero del tesoro, che presenta adeguate disponibilit.




    Concorda
    il sottosegretario MORGANDO.




    La Sottocommissione
    esprime quindi parere di nulla osta.



  • 25_settembre_2000_Comunicazione.htm

    Camera
    dei Deputati


    Comunicazioni


    seduta
    del 25 settembre 2000


     




    Modifica
    nell’assegnazione di proposte di legge a Commissione in
    sede referente.





    La VII Commissione
    permanente (Cultura) ha richiesto che la seguente proposta
    di legge, attualmente assegnata alla XI Commissione (Lavoro)
    in sede referente, con il parere delle Commissione I, V
    e VII, sia trasferita alla sua competenza primaria, o, in
    subordine, alle Commissione riunite VII e XI:

    S. 662-703-1411-1376-2965. – Senatori SPECCHIA ed altri;
    MONTICONE e PIERLUIGI CASTELLANI; MINARDO ed altri; FUMAGALLI
    CARULLI ed altri; COSTA: Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (7238).

    Tenuto conto della materia oggetto della proposta di
    legge, la Presidenza conferma la competenza primaria della
    XI Commissione (Lavoro) e dispone che il parere della VII
    Commissione sia acquisito ai
    sensi del comma 1-bis dell’articolo 73 del regolamento
    .

    Conseguentemente, il parere della VII Commissione sar acquisito
    ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 73 del regolamento
    anche sulle seguenti proposte di legge, vertenti sulla stessa
    materia
    :

    SBARBATI: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica (666);

    POLI BORTONE e NAPOLI: Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica (1008);

    LANDOLFI: Norme in materia di reclutamento e stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica e per la sistemazione
    del personale precario (1119);

    TERESIO DELFINO: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica (1382);

    GUIDI: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli
    insegnanti di religione cattolica (1463);

    NAPOLI: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica (1468);

    PITTELLA ed altri: Norme per il riconoscimento dei servizi
    di insegnamento della religione cattolica ai fini dell’iscrizione
    nelle graduatorie permanenti (2429);

    CARUSO ed altri: Norme in materia di reclutamento e di
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (3597);

    LUMIA: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica (3929);

    SAONARA: Disposizioni in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica (6917).