Autore: maurizio

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    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

        XIII LEGISLATURA    



    875
    SEDUTA PUBBLICA



    RESOCONTO



    SOMMARIO
    E STENOGRAFICO



    MARTED
    4 Luglio 2000


    (Antimeridiana)


    Presidenza
    del vice presidente CONTESTABILE


     


    La
    seduta inizia alle ore 12,01.


            Il
    Senato approva il processo verbale della seduta del 30 giugno.




    Comunicazioni all’Assemblea



            PRESIDENTE.
    D comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti
    per incarico avuto dal Senato.
    (v.
    Resoconto stenografico).



    Preannunzio di votazioni mediante procedimento
    elettronico



            PRESIDENTE.
    Avverte che dalle ore 12,03 decorre il termine regolamentare
    di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
    elettronico.

    RESOCONTO



    SOMMARIO



    Discussione
    dei disegni di legge:


    (662) SPECCHIA
    ed altri. –
    Norme
    in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
    cattolica


    (703)
    MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi.
    – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della
    religione cattolica


    (1411)
    MINARDO ed altri. – Nuova
    disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
    docenti di religione cattolica


    (1376)
    FUMAGALLI CARULLI ed altri.
    – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti
    di religione cattolica


    (2965)
    COSTA. – Norme in materia
    di stato giuridico degli insegnanti di religione


            PRESIDENTE.
    Ha facolt di parlare il senatore Brignone per integrare
    la relazione scritta.

            BRIGNONE,
    relatore.
    L’Accordo del 1984, che ha modificato il Concordato tra
    Stato italiano e Chiesa cattolica del 1929, ha assicurato
    la continuit dell’insegnamento della religione cattolica
    accanto all’introduzione del diritto di scelta se avvalersi
    o no di tale insegnamento, rinviando ad un momento successivo
    la definizione dello
    status
    giuridico e professionale degli insegnanti di religione,
    aspetto che per risultato finora trascurato, anche a
    causa del carattere dell’insegnamento ritenuto prettamente
    confessionale. Nel frattempo, fra gli insegnanti di religione
    aumentata sensibilmente la presenza di laici e questo,
    accanto alla mancata loro inclusione nei provvedimenti a
    favore del precariato, ha determinato la ripresa del dibattito
    sull’adeguamento del loro stato giuridico a quello degli
    insegnanti di ruolo, anche considerando l’apporto consistente
    da essi garantito nella valutazione di profili ed aspetti
    della personalit dell’alunno.

            Le
    norme del testo proposto dalla Commissione prevedono l’istituzione
    di due distinti ruoli provinciali, la dotazione organica
    nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle
    classi, disposizioni sul reclutamento e sulla mobilit,
    nonch norme transitorie per l’espletamento del primo concorso,
    in ordine alle quali desta perplessit il requisito del
    servizio continuativo di insegnamento per almeno quattro
    anni. Alla mancanza di previsione dell’onere finanziario
    e della relativa copertura, dovuta al ritardo nella presentazione
    della relazione tecnica da parte del Governo, supplisce
    un emendamento specificamente presentato. La possibilit
    di revoca da parte dell’ordinario diocesano competente,
    che costituisce il raccordo tra ordinamento canonico e legislazione
    italiana, stata oggetto di questioni pregiudiziali sollevate
    in Commissione, cos come l’annosa questione sulla laicit
    dello Stato, sulla quale intervenuta la Corte costituzionale
    sottolineando che l’insegnamento della religione cattolica
    non in contrasto con il principio di laicit.
    (Applausi
    dai Gruppi LFNP, PPI e DS e del senatore Folloni. Congratulazioni).


            PRESIDENTE.
    Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.



    RESOCONTO




    STENOGRAFICO



    Discussione
    dei disegni di legge:


    (662) SPECCHIA
    ed altri. –
    Norme
    in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
    cattolica


    (703)
    MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi.
    – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della
    religione cattolica


    (1411)
    MINARDO ed altri. – Nuova
    disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
    docenti di religione cattolica


    (1376)
    FUMAGALLI CARULLI ed altri.
    – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti
    di religione cattolica


    (2965)
    COSTA. – Norme in materia
    di stato giuridico degli insegnanti di religione


    PRESIDENTE.
    L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge
    nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965.

    La
    relazione stata gi stampata e distribuita.

    Il relatore, senatore Brignone, ha chiesto di integrarla.
    Ne ha facolt.


    BRIGNONE,
    relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario,
    onorevoli colleghi, noto che il Concordato lateranense
    dell’11 febbraio 1929 fu modificato dall’Accordo del 18
    febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge
    25 marzo 1985, n. 121.


    Il
    comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo recita: La Repubblica
    italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa
    e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte
    del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad
    assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
    di ogni ordine e grado.

    noto che il medesimo comma garantisce a ciascuno il diritto
    di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento,
    dichiarandolo all’atto dell’iscrizione, senza che la scelta
    possa dare luogo ad alcuna forma di discriminazione. Al
    momento della firma dell’Accordo, la Santa Sede e la Repubblica
    italiana, al fine di assicurarne la migliore applicazione
    con opportune precisazioni e di evitare difficolt di interpretazione,
    di comune intesa sottoscrissero un Protocollo addizionale.
    Il punto 5, lettera b), del Protocollo rinviava ad
    una successiva intesa tra le competenti autorit scolastiche
    e la CEI le seguenti materie: programmi di insegnamento
    della religione cattolica, modalit di organizzazione di
    tale insegnamento anche in relazione alla collocazione oraria,
    criteri per la scelta dei libri di testo, profili della
    qualificazione professionale degli insegnanti di religione.

    Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
    n. 751, reca l’esecuzione dell’Intesa, determinando gli
    specifici contenuti del punto 5, lettera b), del
    Protocollo addizionale all’Accordo, fermo restando l’intento
    dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico
    degli insegnanti di religione. Da questa affermazione in
    premessa emergevano quindi la necessit e l’impegno di collocare
    tali docenti in una posizione non emarginata.

    La revisione del Concordato lateranense, per quanto concerne
    l’insegnamento della religione cattolica, e in particolare
    l’articolo 36, aveva richiesto procedure particolarmente
    laboriose con la stesura successiva di sei bozze preparatorie
    dell’Accordo ed un ampio dibattito sia in Parlamento sia
    nell’opinione pubblica negli anni in cui si veniva elaborando,
    attraverso un confronto anche nello stesso ambito cattolico,
    la tesi della cultura religiosa (definita fatto religioso
    nelle intese con le altre confessioni).

    Eppure, negli anni appena successivi, cio nel corso della
    X legislatura, si svolse un intenso dibattito nelle competenti
    Commissioni e nelle Assemblee della Camera dei deputati
    e del Senato circa l’applicazione della legge di revisione
    del Concordato, anche sulla scorta della prima giurisprudenza
    insorta in merito. Il dibattito ebbe per come tematiche
    prevalenti la non obbligatoriet dell’insegnamento, la tutela
    dei non avvalentisi e la collocazione oraria della disciplina.

    Tra le varie proposte di risoluzione presentate, in sostanza
    fu approvata soltanto quella sottoscritta dalle forze politiche
    di Governo che impegnava ad elaborare al pi presto la necessaria
    normativa attuativa dell’Accordo e dell’Intesa. Il ministro
    della pubblica istruzione, onorevole Giovanni Galloni, il
    6 agosto 1987 rifer nella VII Commissione della Camera
    sui risultati del primo anno di applicazione della nuova
    normativa riguardante l’insegnamento della religione cattolica
    nelle scuole pubbliche. Nella sua ampia comunicazione, svolta
    con particolare riferimento alla questione dell’ora di attivit
    alternativa, anche a seguito di una sentenza del TAR del
    Lazio, compariva per solo un accenno ai docenti di religione
    cattolica, dei quali auspicava una sistemazione – cos
    la definiva – per evitare forme di discriminazione nei
    consigli di classe a danno degli stessi studenti.


    Un
    accenno agli insegnanti contenuto anche nelle comunicazioni
    del Governo sui contatti con la Santa Sede concernenti le
    intese per l’attuazione del Concordato in materia di insegnamento
    della religione. In esse, rese in Assemblea del Senato nella
    seduta del 15 ottobre 1987, il presidente Goria affermava
    che per quanto riguarda lo status giuridico dei
    docenti di religione cattolica, che spetta alla Repubblica
    disciplinare, appare coerente con l’ordinamento scolastico
    che la Repubblica assicuri a questi docenti, cos come a
    quelli degli altri insegnamenti, uno status non precario,
    giacch dal punto di vista della Repubblica l’insegnamento
    di tale materia deve essere assicurato alla stessa stregua
    degli altri e i suoi docenti sono, come gli altri, meritevoli
    per il loro impegno culturale e civile.

    Il Primo Ministro sollevava per anche la questione dei
    delicati problemi in ordine alla composizione del collegio
    dei docenti in sede valutativa, che evidentemente poteva
    variare in conseguenza della scelta dello studente di avvalersi
    o meno dell’insegnamento.

    Nel dibattito in Senato che segu le comunicazioni del Governo
    comparvero alcuni riferimenti alla questione dello stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Per esempio,
    la senatrice Manieri, con applausi e congratulazioni finali
    dalla sinistra e dal centro-sinistra, afferm tra l’altro
    la necessit di colmare il vuoto legislativo in merito allo
    stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione,
    alla loro forma di reclutamento, ai loro profili professionali,
    ai loro diritti e doveri perch si affermi non solo il
    valore dell’insegnamento religioso, ma si dia effettivamente
    ad esso, come stato chiesto e pattuito, dignit di insegnamento.

    Anche il senatore Mancino sottolineava che la coerenza con
    il riconosciuto valore culturale dell’insegnamento della
    religione, in una con l’impegno concordatario relativo alla
    qualificazione professionale degli insegnanti, determinava
    l’esigenza di disciplinare adeguatamente la condizione giuridica
    dei docenti di religione. Ribadiva inoltre la necessit
    della loro partecipazione agli organismi collegiali e alle
    valutazioni periodiche finali degli avvalentisi, cosa peraltro
    gi disposta dal comma 2 del punto 7 dell’Intesa. Su quest’ultimo
    tema il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno
    1990, n. 202, aggiungeva che nello scrutinio finale, nel
    caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione
    da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante
    di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio
    motivato iscritto a verbale.

    Si pu quindi osservare che l’ampio dibattito sull’insegnamento
    della religione nella scuola nel corso della X legislatura,
    tra il mese di agosto 1987 e il mese di maggio 1989, testimoniato
    da un volume di 650 pagine di atti parlamentari, pur dando
    luogo ad una copiosa produzione di mozioni, interpellanze,
    interrogazioni, risoluzioni e ad un esteso confronto parlamentare
    in cui curioso ricordare che si ciment perfino l’onorevole
    Staller, sostanzialmente trascur la figura dell’insegnante
    di religione cattolica, sebbene questi, rispetto agli altri
    docenti, si caratterizzi per un particolare coinvolgimento
    con l’oggetto dell’insegnamento.

    evidente che tale impostazione risentiva di diffuse ma
    anche infondate convinzioni circa il carattere clericale
    o catechistico dell’ora di religione, determinato dal fatto
    che negli anni precedenti l’insegnamento era affidato a
    sacerdoti o religiosi.

    Nel frattempo, per, la composizione qualitativa del corpo
    docente della materia stava notevolmente mutando. Secondo
    l’ultimo rilievo, relativo all’anno scolastico 1998-1999,
    gli insegnanti di religione nelle scuole medie inferiori
    e superiori risultano classificabili secondo le seguenti
    percentuali: sacerdoti 19,6 per cento, religiosi 1,1 per
    cento, religiose 3,1 per cento, laici 76,2 per cento.

    Il fenomeno, sempre pi marcato, da ascriversi al calo
    in Italia del numero di sacerdoti e di religiosi e religiose
    nelle fasce di et appropriate all’impegno di insegnanti.
    Inoltre aumentato il carico pastorale complessivo dei
    sacerdoti, molti dei quali oggi devono seguire pi parrocchie.
    Infine, l’insegnamento si fatto pi impegnativo perch
    comprende non soltanto le ore effettive di lezione, ma anche
    le attivit dei diversi organismi scolastici.

    Proprio la presenza di una percentuale cos cospicua di
    insegnanti laici richiede una pi stabile disciplina dello
    stato giuridico. Essi infatti non godono del sistema di
    sostentamento assicurato ai sacerdoti che svolgono il ministero,
    n delle garanzie derivanti ai religiosi dalla comunit
    di appartenenza.

    Inoltre, come giustamente ha osservato il collega senatore
    Monticone in un articolo apparso su Il Popolo dell’8 marzo
    2000, con il Concilio Vaticano II la Chiesa ha profondamente
    innovato il proprio modo di intervento nella societ superando
    ampiamente, di fatto, il metodo concordatario e si aperta
    al dialogo con le culture. Il Concilio affidava ai laici
    il compito di animare cristianamente la societ e la Chiesa
    introduceva nella scuola docenti di religione laici.

    L’Accordo del 1984 ha riconosciuto quindi e confermato questo
    processo di trasformazione dell’insegnamento e della classe
    docente di religione, costituita ora da una nuova e motivata
    generazione di insegnanti, che rappresenta un solido punto
    di riferimento nell’istituzione scolastica, perch concorre
    a realizzare un’offerta formativa pi completa e radicata
    nella nostra storia, in quanto innegabile che il nostro
    Paese deve al cattolicesimo una parte notevole della propria
    identit, come sancito dal comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo,
    che inserisce l’insegnamento della religione cattolica nel
    quadro delle finalit della scuola, assegnando alla materia
    uno status e una dignit culturale pari a quella
    delle altre discipline.

    Infatti, tra gli obiettivi disciplinari vi sono i seguenti:
    favorire lo sviluppo della personalit degli alunni nella
    dimensione religiosa, promuovendo la riflessione sul loro
    patrimonio di esperienze e contribuendo a dare specifica
    risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori;
    introdurre alla conoscenza delle fonti, delle espressioni
    e delle testimonianze storico-culturali del cattolicesimo;
    avviare l’alunno alla problematica religiosa, ma anche al
    superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo
    e alla solidariet con tutti, particolarmente con chi
    fisicamente e socialmente svantaggiato; offrire contenuti
    e strumenti specifici per una lettura della realt storico-culturale
    in cui vivono gli alunni; contribuire alla formazione della
    loro coscienza morale; maturare capacit di confronto tra
    il cattolicesimo e le altre religioni, passando gradualmente
    dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza.

    Se ne desume che l’insegnamento della religione cattolica
    possa offrire al credente la percezione della dimensione
    culturale delle proprie convinzioni con il linguaggio della
    razionalit e al non credente, o credente in altra fede
    che intenda avvalersene, la possibilit di allargare le
    proprie conoscenze a culture, valori e dimensioni della
    vita diversi.

    Certamente le potenzialit formative ed educative della
    disciplina potrebbero essere valorizzate e sfruttate in
    modo pi congruo se, come osservato acutamente dal senatore
    Folloni nel dibattito sull’affare assegnato, di cui riferir
    brevemente dopo, non permanessero difficolt quale quella
    della collocazione curriculare della materia non corrispondente
    alla collocazione oraria. Egli ritiene giustamente che sono
    difficolt derivanti dal timore di una lesione della sovranit
    statale, da schematizzazioni ideologiche, da antiche o nuove
    contrapposizioni che hanno determinato l’erezione di una
    parete quasi impermeabile tra l’insegnamento della religione
    cattolica e gli altri insegnamenti, a testimonianza di una
    consapevolezza incompleta della maturazione avvenuta tra
    il Concordato del 1929 e la sua modifica del 1984.

    Mi sono dilungato alquanto sui contenuti e sulle finalit
    dell’insegnamento religioso nella scuola statale perch
    essi sono strettamente connessi con la figura del docente.
    Come sta avvenendo per tutte le altre discipline, essi oggi
    sono oggetto di revisione alla luce dell’attuazione del
    riordino dei cicli.

    Ho trattato diffusamente la questione dell’insegnamento
    religioso nella mia relazione dell’11 novembre 1999 nella
    7 Commissione del Senato, sull’affare assegnato, ai sensi
    dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alla
    politica del Governo in ordine all’insegnamento della religione
    cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia e la Santa
    Sede. Nel dibattito sono intervenuti 12 senatori di varie
    forze politiche, dando luogo ad un confronto di alto profilo.
    La mia replica calendarizzata nella seduta di domani pomeriggio
    in 7 Commissione.

    opportuno ricordare che la questione dello stato giuridico
    degli insegnanti di religione frequentemente si ripresentata
    negli interventi dei colleghi sull’affare assegnato. Allo
    stesso modo oggi non si sarebbero potuti sottacere i programmi
    e le finalit di una disciplina indubbiamente peculiare,
    che non pu essere surrogata da un’alternativa equivalente,
    sia che l’insegnamento si esplichi in un approccio di studio
    al fatto religioso in termini comparativi, sia che venga
    svolto sotto un profilo storico, contenutistico, fenomenologico,
    oppure morale ed educativo.

    Eppure, innegabile che l’insegnante di religione, pur
    senza potere di voto disciplinare, reca spesso un apporto
    consistente per quanto concerne profili ed aspetti della
    personalit complessiva dell’alunno, alla valutazione della
    quale frequentemente si ricorre a complemento dei risultati
    conseguiti nelle singole discipline.

    La questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione,
    sostanzialmente accantonata nonostante l’intesa del 1985
    avesse sottolineato l’intento dello Stato di dare una nuova
    disciplina in merito, ha ripreso vigore soprattutto nel
    corso di questa legislatura, anche a seguito dei recenti
    provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui
    gli insegnanti di religione non sono risultati beneficiari,
    pur rivestendo tuttora tale status.

    Per tale scopo, in questa legislatura sono stati presentati
    in Senato cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare,
    assegnati alla 7 Commissione in sede referente. Al loro
    esame stato altres abbinato quello della petizione n.
    447, ad essi attinente.

    I cinque disegni di legge estendono, secondo modalit in
    taluni profili distinte, lo stato giuridico del personale
    docente di ruolo statale agli insegnanti di religione cattolica.
    I disegni di legge n. 1376, d’iniziativa dei senatori Fumagalli
    Carulli ed altri, e n. 1411, d’iniziativa dei senatori Minardo
    ed altri, predispongono altres una compiuta disciplina
    del reclutamento. Rimetto alla relazione scritta ogni approfondimento
    in merito alle cinque proposte, recepite nella sostanza
    nel testo unificato oggi al nostro esame.

    La Commissione istruzione del Senato, coordinata dal relatore
    dell’epoca, senatore Mario Occhipinti, inizi il 2 ottobre
    1997 l’esame congiunto in sede referente dei primi quattro
    disegni di legge (cui si aggiunse, il 10 marzo 1998, il
    disegno di legge n. 2925, nel frattempo assegnato alla Commissione).
    Fu poi decisa l’istituzione di un Comitato ristretto, che
    oper fra il mese di marzo ed il mese di luglio del 1998,
    allorch il senatore Bergonzi (a nome dell’allora Gruppo
    di Rifondazione Comunista) ne chiese l’interruzione dei
    lavori.

    Il relatore Occhipinti, sulla scorta del lavoro comunque
    svolto in sede ristretta, predispose il presente testo unificato,
    che fu adottato dalla Commissione quale testo base, in una
    stesura aggiornata, il 14 luglio 1999.

    Frattanto, rammento che il 26 maggio, il 16 e il 17 giugno
    e il 13 luglio 1999, in 7 Commissione venivano auditi,
    nell’ordine, la CEI, il Comitato nazionale scuola e Costituzione,
    la Federazione nazionale insegnanti e la Federazione delle
    Chiese evangeliche in Italia. Gi erano stati auditi, in
    un primo giro, fra la fine di aprile e il maggio 1998, i
    sindacati CGIL, CISL, UIL e altri.

    Il termine per gli emendamenti riferiti al testo unificato
    venne fissato per il 22 settembre. Decorso tale termine,
    sia il testo sia gli emendamenti furono trasmessi alla 1
    e alla 5 Commissione per i prescritti pareri; la 5 Commissione
    richiese tuttavia al Governo la relazione tecnica, il che
    determin una sospensione dei lavori di circa un mese. Specifico
    che la relazione tecnica peraltro pervenuta soltanto in
    data 28 marzo 2000.

    Non essendo giunti i pareri richiesti nei termini prescritti,
    la Commissione decise comunque di procedere all’esame degli
    articoli e dei relativi emendamenti.

    Nella seduta del 7 marzo 2000 fu approvata a maggioranza
    la proposta di rinvio dell’esame congiunto avanzata dal
    senatore Biscardi.

    Nella seduta del 9 marzo 2000, nel corso dell’illustrazione
    degli emendamenti all’articolo 1, si apr un dibattito incidentale
    sull’ordine dei lavori, con la conseguenza che non fu possibile
    procedere alla votazione di alcun emendamento, obiettivo
    peraltro abbastanza evidente di alcuni interventi.

    Nella seduta del 14 marzo la senatrice Pagano propose un
    rinvio tecnico dell’esame in attesa del parere della Commissione
    bilancio. La proposta venne approvata a maggioranza.

    Nella seduta del 29 marzo il senatore Monticone, nel prendere
    atto che era finalmente giunta la relazione tecnica da parte
    del Governo, esprimendo la convinzione che la Commissione
    avesse gi sviluppato il pi ampio dibattito sulla questione…


    PRESIDENTE.
    Senatore Brignone, mi deve perdonare se mi permetto di interromperla.
    Tuttavia, le devo dire che ella ha depositato una pregevole
    relazione scritta, che in questo momento sta leggendo.

    BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, ho integrato
    la relazione con delle nuove considerazioni in essa non
    contenute.

    PRESIDENTE. La relazione – ripeto – molto pregevole, ma
    se lei, senatore Brignone, ritiene di continuare a leggerla,
    per la Presidenza non ci sono problemi.

    BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, la relazione
    che sto leggendo contiene molte parti integrative che desidero
    esporre all’Aula.


    Come
    dicevo, esprimendo il senatore Monticone la convinzione
    che il provvedimento fosse ormai maturo per l’Assemblea,
    propose di rinunciare ad esaminare e votare gli emendamenti
    e di conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente
    in Aula sul testo unificato, dando conto dello stato dei
    lavori in Commissione. A suo giudizio tale scelta avrebbe
    consentito, infatti, una calendarizzazione certa del provvedimento
    ed una pi agevole convergenza su un disegno di legge di
    grande rilievo.

    L’opposizione, pur dichiarandosi favorevole in linea di
    principio ad una accelerazione dell’iter, pavent
    tuttavia un ulteriore insabbiamento del provvedimento, attesa
    l’evidente difficolt di raggiungere in Assemblea un accordo
    invano perseguito in Commissione. Anche questa proposta
    fu approvata a maggioranza.

    Ecco l’excursus attraverso il quale giunto in Aula
    il disegno di legge. noto che stato gi calendarizzato
    pi volte nei lavori di Assemblea e successivamente, spesso
    all’ultimo momento, stralciato dalla Conferenza dei Capigruppo.
    Di conseguenza soltanto oggi, dopo quasi tre anni dall’inizio
    dell’esame in 7 Commissione in sede referente, viene incardinato
    nei lavori d’Aula con la relazione che sto svolgendo.

    Il testo unificato proposto dalla Commissione si compone
    di cinque articoli. Signor Presidente, del contenuto degli
    stessi si riferisce nella relazione scritta; ho fatto pochi
    cambiamenti e, se ella ritiene, posso tralasciarne la lettura
    per una parte.


    PRESIDENTE.
    Come lei preferisce.

    BRIGNONE, relatore. Vorrei fare una lettura integrale,
    perch ho apportato alcune modifiche alla relazione.


    L’articolo
    1, dopo gli opportuni riferimenti alla normativa concordataria,
    istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente
    per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna
    ed elementare e per quelli della scuola media e secondaria
    superiore; prevede altres che ai docenti inseriti nei suddetti
    ruoli si applichino le norme di stato giuridico ed il trattamento
    economico previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative
    in materia di istruzione.

    L’articolo 2 prevede che le dotazioni organiche per l’insegnamento
    della religione cattolica siano stabilite dal provveditore
    agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
    provincia, rispettivamente nella misura del 70 per cento
    dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti
    per la scuola media e secondaria superiore e nella misura
    del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi di
    scuola elementare o sezioni di scuola materna funzionanti
    nell’anno scolastico precedente.

    A fronte di proposte emendative che spaziano dal 50 all’80
    per cento, ritengo che la percentuale adottata sia congrua
    alle percentuali degli avvalentisi, considerate anche statisticamente
    in proiezione futura. Una proposta fortemente riduttiva,
    se, da un lato, parrebbe ipotizzare negli anni a venire
    un calo deciso degli avvalentisi, dall’altro lato – a mio
    avviso – dilaterebbe senza ragioni la fascia di mobilit
    nella quale sono utilizzati soprattutto sacerdoti e religiosi.

    L’articolo 3 detta norme sul reclutamento. Esso prevede,
    in particolare, che ciascun candidato per partecipare alle
    procedure concorsuali debba essere in possesso dei titoli
    di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    tra l’autorit ecclesiastica e la CEI e del riconoscimento
    di idoneit rilasciato dall’ordinario diocesano competente
    per territorio. Le prove d’esame sono volte ad accertare
    la preparazione culturale generale dei candidati in quanto
    quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione dei contenuti
    specifici dell’insegnamento. Il comma 5 del medesimo articolo
    stabilisce altres che l’assunzione a tempo indeterminato
    disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’ordinario
    diocesano, ai sensi del n. 5 della lettera a) del
    Protocollo addizionale.

    Il comma 6 prevede, infine, che ai motivi di risoluzione
    del rapporto di lavoro secondo le disposizioni vigenti si
    aggiunga la revoca dell’idoneit da parte dell’ordinario
    diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento
    canonico. Poich questo un punto che ha dato luogo a controversie,
    ritengo opportuno informare che la procedura la seguente:
    il vescovo deve motivare per iscritto il provvedimento di
    revoca; l’insegnante pu ricorrere al vescovo stesso e successivamente
    alla Congregazione per il clero e, in ultima istanza, alla
    Segnatura apostolica; solo quando ci sar la sentenza definitiva
    la revoca produrr il suo effetto. Questa procedura stata
    stabilita dalla CEI nel 1990.

    L’articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica
    inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1 le disposizioni
    vigenti in materia di mobilit professionale e territoriale
    del personale della scuola, subordinatamente al possesso
    del titolo di qualificazione richiesto nonch del riconoscimento
    dell’idoneit da parte dell’ordinario diocesano competente
    per territorio e all’intesa con il medesimo. Il comma 3
    stabilisce che l’insegnante di religione cattolica assunto
    a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l’idoneit,
    e che non possa fruire della mobilit professionale, ha
    titolo per partecipare alle procedure di diversa utilizzazione
    e di mobilit collettiva. Il comma 4 prevede che i posti
    rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non concorrano
    per un quinquennio a determinare le dotazioni organiche.

    L’articolo 5 reca norme transitorie e finali relative al
    primo concorso da bandirsi dopo l’entrata in vigore della
    legge. Esso dovr essere riservato agli insegnanti con determinati
    requisiti, fra i quali un servizio continuativo nell’insegnamento
    di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
    orario non inferiore alla met di quello dell’obbligo.

    La prescrizione derivante dal termine continuativo ha
    suscitato in me qualche perplessit, tenuto conto dei requisiti
    richiesti ai docenti precari per l’accesso al concorso riservato.
    Il programma d’esame sar volto unicamente all’accertamento
    della conoscenza dell’ordinamento scolastico e degli orientamenti
    didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
    si riferisce il concorso.

    Il comma 3 reso necessario dal fatto che nelle cosiddette
    regioni di confine lo stato giuridico dei docenti di religione
    e l’insegnamento della materia sono disciplinati in modo
    differente e molto pi favorevole per entrambi.

    Per quanto concerne la definizione delle regioni di confine
    nella sua accezione storica, nelle interpretazioni e nella
    disciplina ivi vigente dell’insegnamento religioso, mi pare
    opportuno rinviare all’ultimo paragrafo della mia relazione
    sull’affare assegnato, il cui testo depositato in 7 Commissione.

    Il nuovo testo unificato non reca, nell’ambito dei cinque
    articoli dei quali si compone, alcun riferimento circa la
    quantificazione dell’onere annuo del provvedimento, derivante
    dall’immissione dei docenti di religione cattolica negli
    istituendi ruoli organici, n di conseguenza una previsione
    di copertura finanziaria. Ci dovuto, come si detto,
    alla mancata espressione del parere da parte della 5 Commissione
    e al tardivo invio della relazione governativa, avvenuto
    soltanto il 28 marzo 2000, nonostante le ripetute sollecitazioni
    della Commissione.

    In tale relazione tecnica l’onere del provvedimento quantificato
    come segue: lire 507 milioni per l’anno 2000, per l’espletamento
    del concorso per titoli ed esami (il calcolo basato sul
    numero dei candidati in servizio al 31 dicembre 1999, in
    possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo
    5 del provvedimento, e sul compenso per ciascun componente
    delle commissioni giudicatrici necessarie); lire 17.930
    milioni per l’anno 2002; lire 46.620 milioni per l’anno
    2003.

    Rinvio alla relazione scritta per la specificazione dei
    criteri induttivi seguiti per i calcoli, che devono comunque
    essere rivisti alla luce delle norme attuative del riordino
    dei cicli scolastici e al conseguente spazio curriculare
    assegnato alla materia.

    Per ovviare alla carenza di copertura ho presentato un apposito
    emendamento che stato approvato dalla Commissione bilancio;
    ritengo per che la previsione complessiva di costo del
    provvedimento potrebbe essere ridimensionata. Rinvio, anche
    in questo caso, alla relazione scritta per le argomentazioni
    che ho addotto in merito, limitandomi a specificare che
    molti insegnanti di religione, pur avendo diritto al beneficio
    di progressione di carriera, sarebbero ancora inquadrati
    al livello iniziale, non rilevabile dall’indagine del Ministero.
    Tuttavia, evidente che tale ritardo e i costi che ne derivano,
    finora elusi, non possono essere posti a carico del presente
    provvedimento. In secondo luogo anche l’anzianit media,
    calcolata in 17 anni dall’ufficio tecnico del Ministero,
    potrebbe essere sensibilmente inferiore.

    Nel dibattito scaturito nelle sedute della 7 Commissione
    istruzione sono state sollevate questioni, anche pregiudiziali,
    che appare necessario citare. In primo luogo, stata sottolineata
    la problematicit insita nella possibilit di revoca degli
    insegnanti di religione cattolica da parte dell’autorit
    diocesana. Da ci scaturirebbe, per i cittadini italiani
    dediti all’insegnamento, una posizione di disparit costituzionale,
    alla quale il testo unificato non offrirebbe risposta. In
    sostanza, lo Stato dovrebbe farsi carico, per quanto concerne
    sia l’accesso sia la tutela dell’insegnamento di religione
    cattolica, di determinazioni promananti da un’autorit extrastatuale.
    La revisione dello stato giuridico degli insegnanti di religione
    non potrebbe quindi essere disancorata dal riferimento a
    due inderogabili profili: la disciplina pattizia concordataria
    e la giurisprudenza insorta.

    Occorre quindi, a giudizio di alcuni componenti della Commissione,
    approfondire questo problema (di natura eminentemente costituzionale)
    della compatibilit della revoca dell’idoneit da parte
    dell’autorit diocesana con l’istituzione di un ruolo statale,
    problema sul quale purtroppo la Commissione affari costituzionali
    non si pronunciata.

    Incidentalmente stata posta la questione della laicit
    dello Stato, sulla quale peraltro vi sono pronunce della
    Corte costituzionale. Nella pronuncia n. 203 la Corte, ribadendo
    ed ampliando le formule gi utilizzate dal Consiglio di
    Stato, indica riferimenti costituzionali del principio supremo
    della laicit dello Stato ma, in secondo luogo, spiega che
    la laicit non significa l’indifferenza dello Stato davanti
    alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia
    della libert di religione, nel quadro di un accordo bilaterale
    tra Stato e Chiesa cattolica.

    La successiva sentenza della Corte costituzionale conferma
    che l’insegnamento di religione cattolica non in contrasto
    con il principio di laicit, con la precisazione che ci
    vale anche per l’aspetto del suo inserimento nel piano didattico.
    Nonostante tale ultima precisazione, successivi pronunciamenti
    giurisprudenziali ripropongono il contrasto della normativa
    concordataria con il principio di laicit sotto il profilo
    della collocazione della disciplina nel normale orario,
    ma vengono dichiarati inammissibili dalla successiva pronuncia
    della Corte, la quale, con sentenza n. 290 del 1992, conferma
    l’infondatezza della questione dichiarata in precedenza.

    da notare che l’insegnamento della religione cattolica
    rientra nella categoria delle cosiddette res mixtae
    poich da un lato investe la competenza dell’autorit ecclesiastica
    e dall’altro la competenza propria dello Stato nella misura
    in cui trattasi di insegnamento istituito nella scuola pubblica
    o, comunque, nel quadro della pubblica funzione in materia
    di istruzione.

    In quanto res mixta, l’insegnamento in questione
    vede determinata la propria disciplina all’interno dell’ordinamento
    canonico, da un insieme di norme che si ricollegano alla
    complessit e alla specificit del sistema delle fonti,
    che qualifica lo ius publicum ecclesiasticum externum.

    L’istituto dell’approvazione dei docenti da parte dell’ordinario
    diocesano costituisce il mezzo tecnico giuridico attraverso
    il quale si opera il raccordo fra l’ordinamento canonico
    e l’ordinamento statuale e si collegano nel medesimo soggetto,
    vale a dire la persona del docente, le differenti funzioni
    canoniche e civili che questo chiamato contestualmente
    ad esercitare nello svolgimento della sua mansione.

    per opportuno sottolineare anche che l’istruzione religiosa
    non deve essere confusa con l’educazione religiosa. Infatti,
    l’istruzione ha propriamente luogo nelle scuole pubbliche,
    l’educazione invece, nella quale pure ricompresa l’istruzione,
    tipica delle scuole confessionali, nelle quali tutto il
    processo formativo religiosamente orientato.

    In Commissione stato avanzato un dubbio sulla possibilit
    di dare vita ad un ruolo di insegnanti in assenza di certezze
    in ordine alla sua stabilit nel tempo, la quale dipende,
    inoltre, dall’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento
    espressa annualmente dagli studenti.

    stato pregiudizialmente chiesto se l’istituzione di un
    apposito organico possa preesistere alla libert dello studente
    di avvalersi o meno dell’insegnamento, richiamando la necessit
    di non poter prescindere nella prosecuzione dei lavori dal
    parere della Commissione affari costituzionali la quale
    sino ad ora non si espressa.

    Ritengo che la percentuale del 70 per cento dei posti disponibili
    e le proiezioni complessive degli indici statistici degli
    avvalentisi possano garantire la congruit del numero di
    cattedre, stante anche l’ipotesi di ampia flessibilit tra
    discipline opzionali od obbligatorie nei curriculi scolastici,
    che potrebbe essere introdotta nell’attuazione del riordino
    dei cicli, come avviene, ad esempio, per il modificarsi
    delle scelte verificatosi nel campo dello studio delle lingue
    straniere, questioni queste che investiranno anche e soprattutto
    gli organici degli insegnanti di molte altre materie.

    da rimarcare che in vari interventi stata sottolineata
    la necessit di portare avanti e concludere la discussione
    dell’affare assegnato, nella cui citata relazione in Commissione
    dell’11 novembre 1999 si ampiamente riferito sulla giurisprudenza
    insorta in merito allo stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica, con particolare riguardo alla revoca
    dell’idoneit e al reclutamento.

    In conclusione, sottolineo che seppure molte problematiche
    restino aperte, occorre cogliere gli elementi peculiari
    e positivi emergenti dall’Accordo e dall’Intesa, elementi
    peraltro avvertiti dai giudici che si sono occupati del
    contenzioso apertosi sull’insegnamento di religione cattolica.

    Forse finora la rigidit del sistema scolastico italiano
    non ha saputo del tutto assimilare la normativa concordataria
    che introduce l’elemento di elasticit di una materia facente
    parte dell’ordinamento degli studi ma frequentabile solo
    in base ad una libera scelta, n ha saputo disciplinare
    lo stato giuridico dei suoi docenti.

    Il presente disegno di legge, che la Commissione istruzione
    ha ritenuto di trasferire all’Assemblea, volto appunto
    a dare attuazione ad un intento espresso ufficialmente 15
    anni fa nei confronti degli insegnanti di una disciplina
    avente pari dignit delle altre, poich il suo insegnamento
    assicurato dalla Repubblica italiana nel quadro delle
    finalit della scuola, come recita il comma 2 dell’articolo
    9 dell’Accordo del 1984. (Applausi dai Gruppi LFNP, PPI,
    DS e del senatore Folloni. Congratulazioni).


    PRESIDENTE.
    Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge
    in titolo ad altra seduta.


  • resoconto_429.htm



    ISTRUZIONE (7a)




    MERCOLEDI’
    21 GIUGNO 2000




    429a
    Seduta




    Presidenza del Vice Presidente

    BISCARDI



    indi del Presidente


    OSSICINI

    Intervengono
    i sottosegretari di Stato per i beni e le attivit culturali
    D’Andrea e per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    Cuffaro
    .




    La
    seduta inizia alle ore 14,40.




    PROCEDURE INFORMATIVE



    Dibattito sulle comunicazioni rese,
    nella seduta del 14 giugno 2000, dal sottosegretario di
    Stato per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca




    Omissis



    IN SEDE DELIBERANTE



    (4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento
    della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni
    in materia di beni e attivit culturali


    (Seguito
    della discussione e rinvio)




    Omissis



    AFFARE ASSEGNATO



    La politica del Governo in ordine
    all’insegnamento della religione cattolica previsto dal
    Concordato tra l’Italia e la Santa Sede


    (Seguito
    dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento
    e rinvio)




    Riprende
    l’esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.




    Nel
    dibattito interviene il senatore TONIOLLI, il quale sottolinea
    la necessit di dare infine soluzione a una problematica
    bene illustrata dall’esposizione del relatore Brignone,
    che ha altres compiutamente evidenziato le cogenti implicazioni
    concordatarie. Tenendo pertanto nel debito conto taluni
    elementi emersi nella discussione, quale l’indicazione che
    gli insegnanti di religione cattolica non possano poi passare
    ad altro insegnamento, ritiene giunto il momento di dare
    una proficua conclusione al dibattito.




    Il
    senatore MARRI ripercorre per rapidi cenni la questione
    dell’insegnamento della religione cattolica, dalla legge
    Casati alla legge Gentile sino infine all’ultimo Concordato
    del 1985, con il quale la Repubblica Italiana riconosce
    che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
    storico del popolo italiano. Tale essenziale profilo non
    deve essere misconosciuto e deve semmai condurre a vivacizzare
    un insegnamento che ha pur ricevuto positivo ed esteso apprezzamento
    presso le famiglie, tanto pi significativo alla luce della
    non obbligatoriet prevista dal Concordato. Anche per questa
    via emerge il valore, tutto da rispettare, dell’insegnamento
    di religione cattolica, proprio in quanto fondato sulla
    scelta della pi gran parte della popolazione italiana.
    Per converso le alternative su cui maggiormente si orienta
    l’esigua percentuale dei non avvalentisi, vale a dire lo
    studio non assistito o la possibilit di uscire dalla scuola,
    evidenziano una carenza nell’offerta formativa che finisce,
    talora, per incentivare una vera e propria forma di disimpegno,
    rappresentando una sconfitta per le finalit educative e
    formative della scuola. In quest’ottica, mantenere saldo
    e vivo l’insegnamento di religione cattolica quanto mai
    opportuno, risultando insieme necessario reperire, nell’ambito
    delle alternative ad esso, soluzioni pi valide di quelle
    attuali. Se il tema della multietnicit e quello, correlato,
    di una pluralit di discipline religiose dovranno essere
    presto affrontati, all’esame oggi problema diverso, concernente
    proprio la validit dell’insegnamento di religione cattolica,
    a suo avviso innegabile.


    Riguardo
    infine lo specifico profilo concernente i docenti di tale
    disciplina, stigmatizza che il relativo provvedimento legislativo
    sia oggetto di continui rinvii circa l’esame in Assemblea,
    dovuti a uno sfilacciamento della maggioranza e a un conseguente
    atteggiamento dilatorio, volto a vanificare ogni possibilit
    di approvazione e a disattendere le legittime aspettative
    degli insegnanti di religione cattolica, in ordine alla
    definizione del loro stato giuridico. Vi da auspicare
    che tale situazione sia infine superata, deponendo obsolete
    impostazioni ideologiche.


    Da
    ultimo, prospetta interrogativi circa le ripercussioni della
    riforma dei cicli scolastici in ordine all’attuale configurazione
    oraria dell’insegnamento di religione cattolica.




    Il
    senatore LOMBARDI SATRIANI ritiene che il problema dell’insegnamento
    di cultura religiosa debba essere affrontato in altro momento,
    alla luce della compresenza di una pluralit di etnie e
    della consapevolezza critica maturata nel Paese. Per quanto
    riguarda la cultura religiosa cattolica – tale a suo avviso,
    infatti, l’espressione pi corretta, la quale non disconosce
    la dignit di altre religioni – essa non appartiene esclusivamente
    ai cattolici in quanto tali, riguardando piuttosto tutti
    i cittadini, posto lo sviluppo storico italiano. Proprio
    per questo, l’insegnamento previsto dal Concordato deve
    avere forti elementi storici ed ancoraggio storiografico
    ed essere accompagnato da una trasmissione critica, spettando
    quella dottrinale ad altra sede. In altri termini, un atteggiamento
    problematico non gi fideistico su un nucleo di valori,
    deve – in una dimensione fortemente improntata alla criticit
    – connotare un insegnamento che attiene a un profilo essenziale
    del paradigma dell’umanit, quale l’homo religiosus.
    Si tratta, conclusivamente, di uno spazio didattico che,
    se inteso in una accezione catechistica, riceverebbe un
    uso quanto meno improprio.




    Il
    senatore BERGONZI rinunzia al proprio intervento, riservandosi
    di intervenire in una eventuale dichiarazione di voto.




    Il
    senatore BRIGNONE chiede che lo svolgimento della sua replica
    a conclusione del dibattito sia demandato ad altra seduta,
    posto l’alto profilo che ha caratterizzato i diversi interventi,
    la sottigliezza dei problemi e degli argomenti emersi, nonch
    la complessit della riflessione condotta, in un lasso di
    tempo peraltro non breve, dalla Commissione. Preannunzia
    altres che presenter una bozza di risoluzione, contenente
    indicazioni conclusive in merito alla discussione svolta.




    Il
    seguito dell’esame quindi rinviato.




    SUI
    LAVORI DELLA COMMISSIONE




    Il
    senatore BERGONZI fa presente che pervenuta alla Commissione
    una richiesta di audizione da parte della CGIL-Scuola in
    ordine all’esame dei disegni di legge nn. 662 e abbinati,
    relativi allo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica. Invita pertanto il Presidente a darvi corso.




    Il
    PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso l’esame
    in sede referente dei suddetti provvedimenti lo scorso 29
    marzo con il conferimento del mandato al senatore Brignone
    di riferire all’Aula. Quanto alla richiesta di audizione,
    come d’abitudine trasmessa al relatore, si riserva di valutare
    – congiuntamente a quest’ultimo – l’opportunit di darvi
    corso, atteso che (come evidenziato dal senatore MONTICONE)
    una audizione della CGIL-Scuola sul medesimo argomento ha
    gi avuto luogo, in data 14 maggio 1998, unitamente alla
    CISL-Scuola e alla UIL-Scuola.




    La
    seduta termina alle ore 16,25.


  • resoconto_412.htm



    ISTRUZIONE
    (7
    a)




    MERCOLEDI’ 29 MARZO 2000



    412a
    Seduta




    Presidenza del Presidente

    OSSICINI

    indi del Vice Presidente

    BISCARDI





    Intervengono
    i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Gambale
    e per l’universit e la ricerca scientifica e tecnologica
    Cuffaro.




    La
    seduta inizia alle ore 15,10.




    IN
    SEDE REFERENTE




    (662)
    SPECCHIA
    ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica


    (703)
    MONTICONE
    e Pierluigi CASTELLANI . – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti della religione cattolica


    (1376)
    FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica


    (1411)
    MINARDO
    ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica


    (2965)
    COSTA.
    – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
    religione





    e petizione n. 447 ad essi attinente


    (Seguito
    e conclusione dell’esame congiunto)




    Riprende
    l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.




    Il senatore
    MONTICONE prende la parola per stimolare una valutazione serena
    ed operativa sui provvedimenti in titolo, ormai da lungo tempo
    all’esame della Commissione. Nel prendere atto che il Governo
    ha finalmente trasmesso la relazione tecnica richiesta dalla
    Commissione bilancio, registrando oneri finanziari allo stato
    non coperti per circa 50 miliardi, ritiene che la Commissione
    abbia gi sviluppato il pi ampio dibattito e che il provvedimento
    sia ormai maturo per l’esame in Assemblea. Propone pertanto
    di rinunciare ad esaminare e votare gli emendamenti presentati
    e di conferire oggi stesso il mandato al relatore Brignone
    di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato,
    dando conto dello stato dei lavori in Commissione. A suo giudizio,
    tale ipotesi consente infatti, da una parte, una calendarizzazione
    certa del provvedimento e la sua trasmissione all’altro ramo
    del Parlamento e, dall’altra, il raggiungimento di un’ampia
    convergenza fra maggioranza ed opposizione su un disegno di
    legge di grande rilievo per la cultura italiana.




    Il PRESIDENTE
    precisa che la Commissione pu concludere l’esame in sede
    referente di un provvedimento solo con il conferimento del
    mandato al relatore a riferire su un testo, non certo con
    quello a riferire sullo stato dei lavori.




    Sulla
    proposta del senatore Monticone si apre un dibattito, nel
    quale interviene anzitutto il senatore ASCIUTTI, dichiarandosi
    pi che favorevole in linea di principio ad una accelerazione
    dell’
    iter
    del provvedimento. Osserva tuttavia che la Commissione non
    ha ancora iniziato a votare gli emendamenti presentati al
    testo del relatore e che una rimessione del disegno di legge
    all’Assemblea equivarrebbe a rinviarne l’esame di merito quanto
    meno ad una data successiva alle elezioni regionali del prossimo
    16 aprile. Occorre pertanto rendere esplicito l’intento sotteso
    alla proposta del senatore Monticone, volta essenzialmente
    ad evitare una chiara presa di posizione politica prima delle
    consultazioni regionali. Con tali presupposti, egli si dichiara
    pertanto totalmente contrario alla rimessione del provvedimento
    all’Assemblea, giudicando preferibile che le forze politiche
    si assumano con sollecitudine le proprie responsabilit nella
    sede propria, rappresentata dalla Commissione.




    A giudizio
    del senatore BEVILACQUA, la mancata conclusione dell’esame
    sui contenuti del provvedimento in Commissione rappresenterebbe
    una grave ammissione di fallimento da parte di tutte le forze
    politiche ed esprime pertanto stupore che la richiesta in
    tal senso provenga dal senatore Monticone. Pur essendo in
    linea di principio favorevole ad un immediato esame del provvedimento
    in Assemblea, egli teme infatti che ci corrisponda, allo
    stato attuale, ad un suo insabbiamento, attesa l’evidente
    difficolt di raggiungere in Assemblea quell’accordo invano
    perseguito in Commissione. Manifesta pertanto la contrariet
    del proprio Gruppo alla proposta del senatore Monticone.




    La senatrice
    PAGANO tiene a negare ogni legame fra la proposta di portare
    il provvedimento all’esame dell’Assemblea e l’imminente scadenza
    elettorale. Il provvedimento comporta infatti alcune difficolt
    intrinseche (legate ad esempio all’istituto della revoca degli
    insegnanti di religione e alle modalit del loro reclutamento),
    riconosciute sia dalla maggioranza che dall’opposizione, cui
    bisogna offrire una risposta seria e non demagogica.


    L’esame
    del provvedimento, ricorda la senatrice Pagano, era stato
    d’altronde subordinato – in accordo con l’opposizione e in
    particolare con il senatore D’Onofrio – ad un ampio dibattito
    sull’insegnamento della religione cattolica, a testimonianza
    del serio impegno della maggioranza sulla questione. Tuttavia,
    stante le difficolt in cui si dibatte la Commissione, appare
    assai pi ragionevole trasferire l’esame in Assemblea, dove
    la maggioranza non potr mancare di trovare una linea comune,
    sostenibile dal punto di vista giuridico-istituzionale. Si
    esprime pertanto in senso favorevole alla proposta del senatore
    Monticone, sottolineandone il carattere non certo dilatorio
    bens costruttivo.




    Anche
    il senatore LORENZI si esprime favorevolmente sulla proposta
    del senatore Monticone, ritenendo che la natura del provvedimento
    meriti un approfondito esame in Assemblea, tale da assicurarne
    un adeguato risalto presso l’opinione pubblica.




    Il relatore
    BRIGNONE prende atto della trasmissione da parte del Governo
    della relazione tecnica, sui contenuti della quale ritiene
    tuttavia non gli possa essere negato il diritto a sviluppare
    un approfondito vaglio critico in Commissione prima che l’esame
    del provvedimento sia trasferito in Assemblea. Osserva peraltro
    che, ogni qualvolta una questione attinente l’ordinamento
    scolastico giunge all’esame dell’Assemblea, si verifica un
    riprovevole sfilacciamento della discussione, che impedisce
    qualunque serio approfondimento. Nel rilevare poi come il
    Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo non abbia ancora
    assicurato una valutazione definitiva del provvedimento, essendosi
    limitato a sostenere che la questione dello stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica va affrontata e risolta
    senza tuttavia soffermarsi sulle relative modalit attuative,
    conclude ribadendo che la soluzione ottimale deve comunque
    essere ricercata con il concorso di tutte le forze politiche
    e non nell’ambito della sola maggioranza di Governo.




    Il PRESIDENTE
    rileva che la Commissione, essendo ormai giunta alla fase
    della votazione degli emendamenti, pu optare fra due sole
    alternative: procedere con quest’ultima ovvero rinunciarvi
    e passare direttamente al voto sul conferimento del mandato
    del relatore a riferire in Assemblea.




    Il senatore
    BERGONZI chiede chiarimenti in ordine agli effetti di un eventuale
    conferimento del mandato al relatore Brignone a riferire favorevolmente
    in Aula sul testo da lui proposto. Si dichiara infatti decisamente
    contrario a che tale testo sia configurabile come testo della
    Commissione e ritiene assai preferibile che sia l’Assemblea
    ad adottare un testo a base della discussione, come gi avvenuto
    in occasione dei disegni di legge sulla parit scolastica,
    il cui esame in sede referente non fu concluso dalla Commissione.




    Il PRESIDENTE
    ricorda che la Commissione ha gi adottato, lo scorso 14 luglio
    1999, con una deliberazione a maggioranza, il testo unificato
    del relatore a base dell’esame in sede referente. Si tratta
    ora di adottare tale testo ai fini del suo esame da parte
    dell’ Assemblea. Su richiesta del senatore BERGONZI, egli
    precisa altres che l’unica alternativa a tale procedura consiste
    nell’avviare l’esame degli emendamenti in Commissione. Pone
    quindi ai voti la proposta del senatore Monticone di conferire
    mandato al relatore Brignone di riferire favorevolmente all’Assemblea
    sul testo unificato da lui predisposto.




    Il senatore
    ASCIUTTI dichiara il proprio voto contrario, ribadendo che
    a suo giudizio tale proposta sottende un sostanziale rinvio
    sine
    die
    ,
    del quale non intende divenire corresponsabile
    .
    Quanto
    ai contenuti del testo proposto dal relatore, egli si dichiara
    invece pienamente d’accordo, negando le perplessit attribuite
    dalla senatrice Pagano all’opposizione.




    Previe
    dichiarazioni di voto favorevole del senatore LORENZI e contrario
    del relatore BRIGNONE, la Commissione conferisce infine a
    maggioranza mandato al relatore Brignone di riferire favorevolmente
    all’Aula sul testo unificato predisposto.






    IN
    SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO




    Schema
    di decreto ministeriale concernente l’impiego del Fondo speciale
    per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n.
    645)


    (Parere
    al Ministro dell’universit e della ricerca scientifica e
    tecnologica, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, della legge
    27 dicembre 1997, n. 449: esame e rinvio)






    Il relatore
    DONISE illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando
    che il Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse
    strategico stato istituito dalla legge n. 449 del 1997 (provvedimento
    collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998), che
    vi ha destinato un importo pari a un massimo del 5 per cento
    degli stanziamenti assegnati per ciascun anno ai grandi enti
    pubblici di ricerca. L’anno scorso la Commissione esamin
    per la prima volta lo schema di riparto relativo ai fondi
    1998. Il Governo intende ora assegnare i fondi 1999 a cinque
    settori strategici (l’oncologia, le agrobiotecnologie, la
    societ dell’informazione, la diagnostica e salvaguardia di
    manufatti architettonici con particolare riferimento agli
    effetti derivanti da eventi sismici ed altre calamit naturali,
    le risorse idriche), per ciascuno dei quali sono indicati
    specifici temi di ricerca. Il relatore sottolinea come anche
    quest’anno le decisioni relative al Fondo debbano essere assunte
    in un contesto di transitoriet, stante la non ancora intervenuta
    approvazione del Programma nazionale per la ricerca. Osserva
    poi che una documentazione sugli esiti conseguiti dai finanziamenti
    erogati l’anno scorso avrebbe agevolato la Commissione nell’esprimere
    il parere sulle scelte per il futuro ed invita il Governo
    a chiarire le ragioni che lo hanno indotto ad elaborare diverse
    modalit di impiego degli stanziamenti rispetto all’anno scorso,
    allorch per ogni settore strategico era indicato un ente
    pubblico responsabile. Informazioni aggiuntive sarebbero utili
    anche per chiarire meglio il senso di talune scelte di merito,
    quali l’assenza della genetica fra i temi prioritari dell’oncologia
    o la mancanza di ricerche in materia umanistica.




    Si apre
    il dibattito.




    Il senatore
    BEVILACQUA dichiara di condividere tutte le perplessit e
    i dubbi del relatore, ricordando poi che il sottosegretario
    Cuffaro, in sede di esame degli stanziamenti del 1998, aveva
    assicurato alla Commissione il compimento di una verifica
    sui risultati che sarebbero stati conseguiti dalle ricerche
    finanziate; confida pertanto che il Sottosegretario sia in
    grado di riferire puntualmente alla Commissione al riguardo.
    Rileva poi che i settori della salvaguardia di edifici e delle
    risorse idriche non sembrano attinenti alla ricerca in senso
    proprio e, deplorando la mancata indicazione degli enti responsabili
    per ciascun settore di ricerca, annuncia che il Gruppo Alleanza
    Nazionale esprimer una valutazione contraria.




    Il senatore
    ASCIUTTI rimarca il carattere sostanzialmente vano e rituale
    del dibattito, che rappresenta una forma di mascheramento
    della sostanziale discrezionalit di cui gode il Governo in
    materia. Dagli elementi offerti infatti del tutto impossibile
    risalire alle motivazioni delle scelte effettuate (particolare
    curiosit suscita ad esempio il tema delle risorse idriche),
    mentre manca ogni indicazione circa gli esiti conseguiti dagli
    stanziamenti deliberati l’anno scorso.




    Il senatore
    RESCAGLIO si sofferma sui criteri per la scelta dei settori
    di ricerca, osservando che la loro natura squisitamente scientifica
    e specialistica rende in realt molto difficile al Governo
    argomentare le decisioni assunte; d’altra parte sarebbe stato
    opportuno ottenere almeno qualche indicazione sugli esiti
    conseguiti dalle ricerche finanziate l’anno scorso. Dopo aver
    ricordato che l’argomento delle risorse idriche stato affrontato
    anche nel corso di un recente dibattito in Assemblea, invita
    il Governo a fornire qualche indicazione circa i metodi di
    scelta seguiti, ad esempio con riferimento all’oncologia,
    campo nel quale a Cremona sono in corso interessanti ricerche.




    Il senatore
    LORENZI osserva in via preliminare che la valutazione della
    Commissione su decisioni a carattere in prevalenza scientifico
    sar inevitabilmente legata al grado di fiducia nutrito nei
    confronti delle strutture ministeriali che le hanno elaborate.
    Apprezzata poi la ammissione di disagio del senatore Asciutti,
    osserva che tuttavia molto importante il coinvolgimento
    di un soggetto politico quale la Commissione nella formulazione
    di scelte di indirizzo in campo scientifico e tecnologico,
    anche perch in tal modo la Commissione stessa chiamata
    a occuparsi di temi sovente trascurati e che invece rivestono
    una rilevanza notevole anche in termini culturali. Si rammarica
    poi che fra i settori strategici individuati dal Governo sia
    assente lo spazio, che a suo avviso riveste carattere strategico
    pi di ogni altro; in tale campo l’Italia certamente presente
    in misura significativa, ma occorrerebbe comunque rafforzare
    le attivit di ricerca in senso stretto. Conclude auspicando
    che la Commissione possa offrire un utile contributo alla
    elaborazione degli indirizzi per la ricerca scientifica nazionale,
    e manifesta il proprio giudizio favorevole sul documento del
    Governo.




    Segue
    quindi un breve dibattito sull’ordine dei lavori, con interventi
    dei senatori BEVILACQUA e MARRI, del sottosegretario CUFFARO
    e del relatore DONISE, al termine del quale la Commissione
    conviene di proseguire l’esame in una seduta da convocare
    domani mattina.


    Il seguito
    dell’esame quindi rinviato.




    CONVOCAZIONE
    DELLA COMMISSIONE




    Il presidente
    BISCARDI avverte che, come test convenuto, la Commissione
    torner a riunirsi domani, gioved 30 marzo, alle ore 9, per
    proseguire l’esame, in sede consultiva su atti del Governo,
    dello schema di decreto ministeriale sul Fondo speciale per
    lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, fermi restando
    gli altri argomenti gi all’ordine del giorno della seduta
    pomeridiana.




    La
    seduta termina alle ore 16,30.
















  • resoconto_408.htm


    ISTRUZIONE (7a)



    MARTEDI’ 14 MARZO
    2000


    408a
    Seduta


    Presidenza del
    Presidente


    OSSICINI





    Intervengono i sottosegretari
    di Stato per la pubblica istruzione Gambale e Polidoro.




    La seduta inizia
    alle ore 15,20.






    IN SEDE REFERENTE



    (662) SPECCHIA
    ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica


    (703) MONTICONE
    e Pierluigi CASTELLANI. – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti della religione cattolica


    (1376)
    FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica


    (1411) MINARDO
    ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica


    (2965) COSTA.
    – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
    religione




    – e petizione n.
    447 ad essi attinente


    (Seguito dell’esame
    congiunto e rinvio)




    Riprende l’esame congiunto,
    sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.




    Il sottosegretario GAMBALE,
    richiamandosi al dibattito svoltosi nell’ultima seduta circa
    la mancata trasmissione da parte del Governo della relazione
    tecnica richiesta sui provvedimenti in titolo dalla Commissione
    bilancio ai fini dell’espressione del parere, comunica che
    questa mattina il Ministero della pubblica istruzione ha inviato
    i dati di sua competenza al Ministero del tesoro e al Dipartimento
    per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio,
    affinch siano ufficialmente trasmessi alla Commissione bilancio.
    Nel riconoscere che le difficolt incontrate nella ricognizione
    del numero di insegnanti interessati e del numero di ore effettivamente
    svolte hanno determinato forti ritardi, testimonia comunque
    l’impegno del Ministero a concludere positivamente l’approfondimento,
    onde consentire una pi consapevole valutazione da parte della
    Commissione bilancio.




    Il presidente OSSICINI,
    ringraziando il Sottosegretario per la sua sollecitudine,
    osserva che peraltro la Commissione ha gi avviato l’esame
    dell’articolo 1 e dei relativi emendamenti e che le dichiarazioni
    del Sottosegretario non offrono, allo stato attuale, elementi
    di cui il dibattito si possa giovare, essendo la preannunciata
    relazione tecnica diretta non a questa Commissione, bens
    alla Commissione bilancio, che – ricorda – non ha fornito
    nel termine stabilito dal Regolamento il parere richiesto.




    La senatrice PAGANO,
    a nome del Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo, conferma
    l’impegno a portare a compimento
    l’iter
    con sollecitudine. Ritiene tuttavia indispensabile che l’esame
    avvenga sulla base di dati concreti, tanto pi che si tratta
    di un impegno di spesa pari a circa 50-60 miliardi e che coinvolge
    l’attribuzione di circa 5.000 cattedre. Onde evitare di fornire
    una risposta esclusivamente demagogica alle forti pressioni
    esterne e al fine di individuare, al contrario, un percorso
    che corrisponda realmente all’interesse di una rilevante categoria
    di lavoratori, propone, a nome del suo Gruppo, un rinvio tecnico
    dell’esame che consenta di riprendere l’
    iter
    alla luce del parere che la Commissione bilancio potr esprimere
    non appena ricevuta la relazione tecnica del Governo. D’altronde,
    ricorda, gi l’articolo 1 del testo unificato proposto dal
    relatore (al quale ella stessa ha presentato emendamenti)
    ha evidenti implicazioni finanziarie e non consente una trattazione
    che prescinda da una seria quantificazione degli oneri. Ritiene
    peraltro che gi a partire da marted prossimo la Commissione
    possa utilmente riprendere l’esame, sulla scorta del parere
    reso dalla Commissione bilancio.




    Il presidente OSSICINI,
    prima di porre ai voti la proposta di rinvio dell’esame a
    marted prossimo avanzata dalla senatrice Pagano, chiede se
    vi sono dichiarazioni di voto.




    Il senatore BEVILACQUA
    riconosce che il provvedimento ha implicazioni finanziarie,
    non ritiene tuttavia che ci possa interromperne l’
    iter,
    tanto pi che una nutrita delegazione della Commissione si
    recher all’estero la settimana prossima nell’ambito di una
    indagine conoscitiva sugli strumenti di tutela dei beni culturali.
    I successivi appuntamenti politici, dalle elezioni regionali
    ai
    referendum,
    inducono altres a ritenere che il proposto rinvio dell’esame
    potrebbe essere
    sine
    die
    . Dichiara
    pertanto il proprio voto contrario alla proposta della senatrice
    Pagano.




    Si esprime invece a
    favore il senatore BERGONZI, a giudizio del quale gli elementi
    preannunciati dal Governo rivestono carattere essenziale ai
    fini di un approfondito esame della questione.




    Anche il senatore MONTICONE,
    pur esprimendo preoccupazione per l’inevitabile allungamento
    dei tempi, ritiene saggio rinviare l’esame del provvedimento,
    condividendo l’osservazione della senatrice Pagano sulle innegabili
    implicazioni finanziarie dell’articolo 1 del testo del relatore.
    Conferma tuttavia l’impegno del Gruppo del Partito Popolare
    Italiano a concludere l’esame del provvedimento con rapidit
    e seriet, prima delle elezioni regionali.




    Il relatore BRIGNONE
    si esprime invece contro la proposta di rinvio, osservando
    che i dati che saranno trasmessi dal Governo si riferiscono
    ad una situazione di fatto superata dalla riforma dei cicli
    scolastici. Gli oneri derivanti dall’insegnamento della religione
    cattolica vanno infatti ormai valutati in relazione alla collocazione
    di detto insegnamento nell’ambito del nuovo settennio di base
    e pertanto appare del tutto superfluo attendere la trasmissione
    ufficiale della relazione tecnica da parte del Governo.




    Il senatore NAVA si
    pronuncia invece a favore del rinvio, proponendo tuttavia
    di accantonare solo quegli emendamenti che presentano palesi
    implicazioni finanziarie (in particolare l’1.5 e l’1.6) e
    che potranno pertanto essere pi utilmente approfonditi alla
    luce del parere della Commissione bilancio.




    Il presidente OSSICINI
    non ritiene praticabile il suggerimento del senatore Nava;
    avverte pertanto che porr ai voti la proposta della senatrice
    Pagano, chiarendo che l’esame non potr tuttavia riprendere
    prima di marted 28 marzo, a causa del sopralluogo che una
    delegazione della Commissione condurr la settimana prossima
    nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di tutela
    dei beni culturali nei Paesi europei.




    Il relatore BRIGNONE
    chiede che tale votazione avvenga per appello nominale.




    Il senatore MARRI, anche
    a nome del senatore Pace, aderisce a tale richiesta.




    Il PRESIDENTE indice
    quindi la votazione per appello nominale sulla proposta di
    rinviare il seguito dell’esame congiunto.




    Rispondono si i senatori:
    BERGONZI, BISCARDI, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI,
    MASULLO, MONTICONE, NAVA, PAGANO e PAPPALARDO; rispondono
    no i senatori: BEVILACQUA, BRIGNONE, MARRI e PACE; si astiene
    il senatore RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo).




    La proposta approvata
    e il seguito dell’esame congiunto quindi rinviato.






    AFFARE ASSEGNATO



    La politica del Governo
    in ordine all’insegnamento della religione cattolica previsto
    dal Concordato tra l’Italia e la Santa Sede


    (Seguito dell’esame,
    ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)






    Riprende l’esame, sospeso
    nella seduta del 24 febbraio scorso.




    Nel dibattito interviene
    il senatore MONTICONE, il quale ricorda anzitutto come, ai
    primi accenni di impegno dello Stato nei confronti dell’istruzione
    pubblica avviato con le leggi Casati e Coppino, il mondo ecclesiale
    abbia inizialmente opposto una forte resistenza, immediatamente
    seguita da una pi generale opposizione al sistema politico
    dell’Italia liberale. All’inizio del Novecento, il liberalismo
    giolittiano assunse invece un atteggiamento pi morbido nei
    confronti degli esclusi dal processo unitario, manifestando
    maggiore tolleranza e attenzione sia nei confronti dei socialisti
    riformisti che dei cattolici, e da tale atteggiamento deriv
    tra l’altro un maggiore impegno nei confronti dell’insegnamento
    della religione cattolica nella scuola pubblica. Il 1913 vide
    poi l’accordo di cattolici e liberali a fini elettorali (il
    cosiddetto "patto Gentiloni"), che il senatore Monticone
    ritiene tuttavia non abbia avuto effetti positivi per la crescita
    del Paese. Esso diede infatti l’avvio ad una pattuizione occulta
    fra cattolici e liberali, per effetto della quale lo Stato
    si impegn ad impartire, nelle scuole pubbliche, una educazione
    sensibile alle istanze cattoliche. Questo rese tuttavia pi
    difficile l’affermarsi della formazione religiosa come valore
    autonomo nella coscienza dei cittadini e spian la strada,
    dopo la prima guerra mondiale e l’avvento del regime fascista,
    ad una accentuazione della tendenza pattizia. Nel timore di
    una reviviscenza liberale ed agnostica, ovvero dell’affermazione
    delle tesi comuniste, la Chiesa accett infatti che il regime
    fascista si ergesse a tutela della religione cattolica, sia
    pure con uno spirito ben diverso da quello che aveva animato
    il patto Gentiloni.


    Fu poi il Concordato
    del 1929, ricorda ancora il senatore Monticone, ad assicurare
    l’insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni
    scolastiche pubbliche. La Costituzione repubblicana del 1948
    super tuttavia l’orizzonte concordatario, testimoniando che
    il valore della formazione cristiana era divenuto parte integrante
    del substrato civile italiano, al di l degli schieramenti
    culturali ed ideologici. Fu tuttavia solo con il Concilio
    Vaticano II che tale diversa prospettiva ebbe modo di affermarsi
    anche nel mondo ecclesiastico. Dal 1948 al 1965 l’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole pubbliche fu infatti
    impartito prevalentemente da religiosi, con venature anche
    catechistiche, in un contesto che peraltro poteva considerarsi
    naturalmente cristiano.


    A partire dagli anni
    Sessanta, anche a seguito del diverso rapporto fra istituzioni
    ecclesiastiche e societ civile affermatosi con il Concilio
    Vaticano II, si avvi invece un processo di secolarizzazione
    che mut profondamente il contesto sociale italiano offuscandone
    i caratteri naturalmente cristiani. In tale ottica, qualunque
    forma di catechesi divenne fortemente marcata in senso ecclesiastico
    e tacciata di essere volta all’acquisizione del consenso.
    Emerse cos, sia da parte dello Stato che da parte della Chiesa,
    l’esigenza di rivedere il sistema concordatario, che approd
    all’Intesa del 1984. Si registr altres un processo di progressiva
    laicizzazione degli insegnanti di religione cattolica nelle
    scuole statali ed una corrispondente modifica dei contenuti
    dell’insegnamento stesso. Con un approccio assai diverso alla
    formazione religiosa rispetto al passato, i nuovi insegnanti
    laici di religione iniziarono infatti un percorso didattico
    alternativo, partendo dalla realt sociale per arrivare a
    valori di fondo unanimemente condivisi, fra cui, in primo
    luogo, quelli democratici.


    Indi, con la frantumazione
    della societ registratasi a partire dagli anni Ottanta, si
    definitivamente persa ogni venatura di catechismo nell’insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole. Al contrario, quasi
    a rivalsa storica della mancata partecipazione dei cattolici
    alla formazione dell’unit nazionale, l’insegnamento della
    religione cattolica ha recato un significativo contributo
    alla formazione delle basi dello spirito democratico italiano,
    e da parte di una corrente di pensiero cattolica si sostenuto
    che l’insegnamento della religione non debba esaurirsi nella
    trasmissione dei valori cattolici, ma debba sostanziarsi in
    un pi generale insegnamento della cultura religiosa, quale
    struttura portante anche di una societ laica.


    Il senatore Monticone
    conclude il proprio intervento ribadendo che l’insegnamento
    della religione cattolica rappresenta ormai una scelta culturale
    del tutto indipendente dalla pratica religiosa e, avvalendosi
    di contenuti innovativi strettamente connessi alla realt
    sociale, reca un arricchimento importante per tutti i cittadini,
    indipendentemente dal loro credo religioso. Auspica pertanto
    che tale insegnamento non venga marginalizzato dalla riforma
    dei cicli scolastici recentemente approvata dal Parlamento,
    quasi fosse il residuo di un’epoca storica ormai conclusa.




    Il seguito dell’esame
    quindi rinviato.






    SCONVOCAZIONE DELLA
    SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI




    Il PRESIDENTE avverte
    che la seduta antimeridiana gi convocata domani, mercoled
    15 marzo, alle ore 9, non avr pi luogo.




    Prende atto la Commissione.



    La seduta termina
    alle ore 16.











  • resoconto_407.htm



    ISTRUZIONE (7a)




    GIOVEDI’
    9 MARZO 2000


    407a
    Seduta


    Presidenza del Presidente

    OSSICINI




    Interviene
    il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Gambale.




    La seduta inizia alle ore 15,10.





    IN SEDE REFERENTE



    (662) SPECCHIA ed altri: Norme
    in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
    cattolica


    (703) MONTICONE e Pierluigi
    CASTELLANI: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica


    (1376) FUMAGALLI CARULLI ed
    altri: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
    docenti di religione cattolica


    (1411) MINARDO ed altri: Nuova
    disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
    docenti di religione cattolica


    (2965) COSTA: Norme in materia
    di stato giuridico degli insegnanti di religione




    – e petizione n. 447 ad essi attinente

    (Seguito
    dell’esame congiunto e rinvio)




    Riprende
    l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso
    e rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.




    Si
    passa all’esame del testo unificato, adottato dalla Commissione
    come testo base (pubblicato in allegato al resoconto della
    seduta antimeridiana del 14 luglio 1999), nonch degli emendamenti
    ad esso riferiti.




    In
    sede di illustrazione degli emendamenti all’articolo 1,
    interviene il senatore BISCARDI, sottolineando in via preliminare
    come dal suo Gruppo sia stato manifestato l’intento di giungere
    ad una revisione della posizione attuale degli insegnanti
    di religione cattolica, senza pertanto sottrarsi al dibattito
    in corso. Tale prospettiva non pu tuttavia essere disancorata
    da un chiaro riferimento a due profili inderogabili, costituiti
    rispettivamente dalla disciplina pattizia concordataria
    e dalla giurisprudenza costituzionale, anche di recente
    ribadita con la sentenza n. 390 del 1999. Emerge, per questo
    riguardo, la problematicit insita nella possibilit di
    revoca degli insegnanti di religione cattolica da parte
    dell’autorit diocesana, in base alla quale si delinea per
    i cittadini italiani impegnati nell’insegnamento una posizione
    di disparit costituzionale. Il testo unificato del relatore,
    assunto dalla Commissione quale testo base, non offre risposta
    agli interrogativi alimentati da tale questione: a ci si
    lega il dubbio sulla possibilit stessa di dar vita a un
    ruolo di insegnanti in assenza di certezza in ordine alla
    sua stabilit nel tempo, la quale inoltre dipende dalle
    opzioni di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
    di volta in volta espresse dagli studenti. E di ancor maggiore
    difficolt si pone il problema della sovranit dello Stato,
    il quale dovrebbe farsi carico, in ordine sia all’accesso
    come alla conservazione dell’insegnamento della disciplina,
    di determinazioni promananti da un’autorit extrastatuale.
    Il testo base, infine, largamente insufficiente proprio
    in ordine alla disciplina, transitoria come a regime, dei
    profili di un accesso per via concorsuale.


    L’insieme
    di ragioni sopra espresse – egli prosegue – rendono conto
    dell’emendamento 1.5, che ha il significato di rafforzare
    la posizione dei docenti interessati, applicando ad essi
    il trattamento economico e di carriera previsto per gli
    insegnanti a tempo indeterminato. In tale linea muove altres
    l’emendamento 1.6.


    Conclusivamente
    riconosce come la complessit dei provvedimenti, quali la
    riforma dei cicli scolastici e la parit scolastica, sottoposti
    negli ultimi tempi al vaglio delle forze parlamentari non
    abbia consentito alla maggioranza di approfondire le numerose
    questioni che il testo all’esame della Commissione alimenta.
    In particolare, da nessuna parte politica stato approfondito
    il problema – avente, a suo avviso, natura eminentemente
    di legittimit costituzionale – della compatibilit della
    revoca dell’idoneit degli insegnanti di religione cattolica
    da parte dell’autorit diocesana, con l’istituzione di un
    ruolo statale. Su tale delicato snodo problematico sarebbe
    auspicabile giungessero i dovuti chiarimenti da parte della
    Commissione affari costituzionali.




    Il
    senatore BERGONZI fa proprio l’emendamento 1.2, che d per
    illustrato. Fa indi propri ed illustra gli emendamenti 1.3
    e 1.4, volti a contemperare le esigenze della particolare
    categoria di lavoratori del mondo della scuola costituita
    dagli insegnanti di religione cattolica con alcune fondamentali
    questioni di principio. In particolare, la previsione che
    tali insegnanti vengano assunti al di fuori delle ordinarie
    graduatorie, nonch a discrezione di istituzioni esterne
    a quelle dello Stato italiano, le quali inoltre possono
    revocare l’idoneit all’insegnamento, evidenzia una disparit
    rispetto a tutti gli altri insegnanti, tenuti a seguire
    ben determinate e rigorose procedure per l’accesso all’insegnamento.
    In tale ottica, gli emendamenti 1.3 e 1.4 si sforzano di
    giungere a una soluzione equa, riconoscendo a questa categoria
    di docenti la qualit del lavoro svolto ai fini in particolare
    del trattamento economico, senza tuttavia vulnerare l’eguaglianza
    di diritti di chi lavora nella scuola. Assumere deliberazioni
    di diverso orientamento costituirebbe, oltre che un precedente
    pericoloso, altres la trasgressione a questioni di principio
    e di diritto insormontabili, le quali trascendono la tutela
    dei diritti di una particolare categoria di lavoratori per
    investire invece i diritti di tutti. Non rileva qui, pertanto,
    il carattere della disciplina insegnata o l’istanza di una
    revisione del patto concordatario al fine di introdurre
    un insegnamento di storia delle religioni, bens una pregiudiziale
    di costituzionalit, che il suo Gruppo si curerebbe di sollevare
    in Aula, nel prosieguo dell’iter del disegno di legge.




    Il
    PRESIDENTE esprime rammarico per l’assenza dei pareri delle
    competenti Commissioni parlamentari, ancorch sollecitate,
    su questioni di cos rilevante profilo.




    Il
    senatore ASCIUTTI d per illustrato l’emendamento 1.1.




    Il
    senatore BEVILACQUA d per illustrato l’emendamento 1.7.




    Il
    relatore BRIGNONE esprime parere sugli emendamenti, rinunziando
    a pi ampie considerazioni, quali quelle attinenti all’aggiornamento
    o alla revisione del Concordato, le quali trovano naturale
    collocazione nella trattazione dell’affare assegnato sulla
    politica di Governo in ordine all’insegnamento della religione
    cattolica, anch’esso all’esame della Commissione. Rimarca
    peraltro come non sia pensabile che l’autorit ecclesiastica
    non abbia parte alcuna nella prestazione di un servizio
    reso nella scuola ma non integralmente della scuola, configurandosi
    pertanto quale res mixta. Limitarsi ai profili meramente
    retributivi, aventi in definitiva natura contrattuale, senza
    entrare nel merito dello stato giuridico significherebbe
    eludere il problema, che rimarrebbe irresoluto. Desta inoltre
    meraviglia il fatto che, dopo lunga attesa e vaglio parlamentari,
    si senta ora cos impellente esigenza di considerare la
    costituzionalit della questione, dopo che la competente
    Commissione parlamentare non si espressa.


    Esprime
    indi parere contrario sull’emendamento 1.2, inaccettabile
    se non altro perch non si possono omettere i riferimenti
    alle norme pattizie. Analogamente, il parere contrario
    sugli emendamenti 1.5, 1.3, 1.6 e 1.4, in quanto si limitano
    ad aspetti connessi al trattamento economico e di carriera,
    che risultano tuttavia di pertinenza del contratto nazionale,
    senza di contro affrontare il tema del ruolo e dello stato
    giuridico degli insegnanti. Esprime infine parere contrario
    sugli emendamenti 1.1 e 1.7, in quanto non tengono conto
    di alcuni fondamentali profili pattizi.


    Conclusivamente
    chiede di ritirare tutti gli emendamenti.




    Il
    sottosegretario GAMBALE si rimette alla Commissione in ordine
    alla valutazione delle proposte emendative test illustrate.
    Non ritiene di pronunciarsi sulle considerazioni esposte
    dal senatore Biscardi, in quanto strettamente attinenti
    al merito del provvedimento. Concorda peraltro con le valutazioni
    negative del senatore Brignone l ove queste abbiano riguardato
    gli aspetti attinenti alla questione concordataria.




    Si
    apre quindi un dibattito incidentale sull’ordine dei lavori.




    Il
    senatore BISCARDI richiama l’attenzione della Commissione
    sul fatto che la 5a Commissione del Senato ha richiesto
    una relazione tecnica sul testo in esame al Governo, il
    quale doveva trasmetterla entro il 25 febbraio. Desidera
    pertanto sapere dal Sottosegretario per quali ragioni tale
    impegno non sia stato mantenuto.




    Il
    senatore BERGONZI fermamente censura la errata interpretazione,
    da parte cos del rappresentante del Governo come del relatore,
    degli emendamenti da lui sottoscritti. Si tratta di una
    falsificazione del loro significato che, se mantenuta, renderebbe
    impossibile il prosieguo della discussione, tanto essa
    flagrante. Non infatti assolutamente vero che essi intendano
    escludere o sottacere la questione concordataria, dal momento
    che l’emendamento 1.3 fa un preciso riferimento alla legislazione
    vigente, nella quale rientra a pieno titolo anche tale disciplina
    pattizia.




    Il
    senatore CO’ – intervenendo a sua volta sull’ordine dei
    lavori – esprime, quale presentatore di alcuni emendamenti
    sia pure riferiti all’articolo 3, alcune preoccupazioni,
    poich riemergono questioni estremamente delicate di rango
    costituzionale. Ritiene pertanto non sia possibile prescindere
    dal parere della 1a Commissione, di cui auspica una tempestiva
    emanazione. Richiama inoltre un profilo di incostituzionalit
    ulteriore, rispetto a quelli adombrati nel corso del dibattito.
    Il testo in esame introduce infatti ruoli provinciali di
    insegnanti di religione cattolica, cos presupponendo, pur
    senza espressa disposizione, l’istituzione di un apposito
    organico. Se cos , deve essere approfondito se siffatto
    organico preesista alla libert dello studente di scegliere
    se avvalersi o meno dell’insegnamento di religione cattolica,
    ovvero se questa medesima libert di scelta impedisca di
    considerare quell’organico come un elemento dato. In altri
    termini, da verificare se si possa prevedere un organico
    per un insegnamento non obbligatorio, subordinato alla scelta
    degli studenti, senza che ci leda tale libert di scelta.




    Il
    PRESIDENTE ricorda di aver operato, anche per ci che attiene
    al necessario parere sui temi ora segnalati, in puntuale
    conformit al Regolamento: la 1^ Commissione stata a suo
    tempo richiesta di esprimere il proprio parere sul testo
    e sugli emendamenti; gli consta che il relativo esame, inizialmente
    avviato in sede ristretta, sia poi stato rimesso alla sede
    plenaria, ma senza giungere finora ad alcun esito.




    Il
    senatore BEVILACQUA, intervenendo a sua volta sull’ordine
    dei lavori, ringrazia il Presidente per aver assicurato
    il rigoroso rispetto del Regolamento ed osserva che l’inerzia
    delle altre Commissioni non pu paralizzare i lavori della
    7^ Commissione. Giudica poi singolare la richiesta avanzata
    dal senatore Biscardi di ulteriori approfondimenti sul testo
    del relatore, che risale al luglio 1999, mentre appare pi
    coerente la posizione del senatore Bergonzi, disponibile
    a concessioni economiche a favore degli insegnanti della
    religione cattolica, ma non al riconoscimento dello stato
    giuridico. Piuttosto, non affatto chiara la posizione
    del Governo, che nello stesso tempo si compiace per la ripresa
    dell’iter, si rimette alle decisioni della Commissione
    su tutti gli emendamenti e ne taccia alcuni di incostituzionalit.
    Invita quindi la componente cattolica della maggioranza
    a enunciare chiaramente il proprio giudizio sui problemi
    in discussione e ricorda conclusivamente che, specialmente
    nella scuola elementare, gli insegnanti della religione
    cattolica sono soggetti a odiosi condizionamenti che giungono
    a veri e propri ricatti.




    Il
    senatore ASCIUTTI – intervenendo allo stesso titolo – ribadisce
    la volont del Gruppo Forza Italia di proseguire celermente
    l’iter e invita la maggioranza – che entra in fibrillazione
    non appena viene affrontato il tema – a fare finalmente
    chiarezza al suo interno, dichiarando apertamente, se questa
    la sua volont, di voler impedire l’approvazione del testo.




    Il
    senatore DONISE risponde che la maggioranza intende discutere
    e proseguire sull’iter. Esistono peraltro problemi
    di grande rilievo, evocati dai senatori Bergonzi e Biscardi,
    che non si possono ignorare: i profili di possibile illegittimit
    costituzionale e la presenza di oneri finanziari, con la
    conseguente necessit di provvedere ad una idonea copertura.
    Su questi problemi occorre un confronto approfondito.




    Il
    sottosegretario GAMBALE replica al senatore Bergonzi precisando
    che il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti
    1.2 e 1.1, poich intaccano norme pattizie o che comunque
    non possono essere modificate unilateralmente. Non vi era
    comunque nelle sue parole alcuna intenzione di alterare
    la volont del senatore Bergonzi. Per quanto riguarda la
    mancata presentazione da parte del Governo della relazione
    tecnica, egli se ne assume, a nome del Ministero della pubblica
    istruzione, la responsabilit, facendo presente il forte
    impegno cui il Dicastero stato sottoposto per seguire
    fino a pochi giorni fa l’iter parlamentare del disegno
    di legge sulla parit scolastica. In ogni caso la relazione
    – molto importante, perch indubbiamente il testo comporta
    oneri – quasi pronta ed egli potrebbe consegnarla alla
    Commissione gi all’inizio della prossima settimana.




    Dopo
    che il PRESIDENTE ha ricordato che la relazione dovr essere
    presentata ritualmente alla Commissione bilancio, interviene
    il senatore NAVA, il quale si sofferma sul rapporto fra
    cattolicit e laicit, tema oggi in discussione non solo
    presso la 7^ Commissione, del quale sottolinea il grande
    contenuto di libert. Egli comprende le radici storiche
    della resistenza, ancor viva in parte dell’opinione pubblica,
    a non cogliere la saldatura fra coscienza laica e coscienza
    cattolica operata dal Concordato come grande strumento di
    libert. In tale prospettiva, sarebbe stato opportuno, a
    suo avviso, riprendere l’esame dei disegni di legge all’ordine
    del giorno solo dopo aver concluso il dibattito sul tema
    complessivo dell’insegnamento concordatario della religione
    cattolica nella scuola italiana, avviato dalla Commissione
    ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento. L’unico
    orizzonte capace di dare un senso all’esperienza educativa
    – dopo l’esaurirsi della prospettiva marxiana e a fronte
    del nichilismo che pervade la societ italiana – l’impegno
    a recuperare uno degli elementi pi forti che costituiscono
    l’identit culturale italiana, quale la matrice cristiana.
    Auspicando quindi che non ci si attardi ulteriormente in
    uno scontro – nel quale invero gli eredi dell’esperienza
    comunista sembrano i meno desiderosi di essere trascinati
    – che appartiene ormai al passato, afferma la necessit
    di conferire ai docenti della religione cattolica la medesima
    dignit degli altri professori. Deplora quindi l’atteggiamento
    del Governo, che sembra voler disconoscere tali aspirazioni,
    con ci tradendo il senso stesso dell’alleanza fra le varie
    componenti politiche e ideali che lo sostiene, e conclusivamente
    afferma che voter a favore dell’articolo 1 del testo unificato
    proposto dal relatore.




    Il
    PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito incidentale e,
    stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvia
    il seguito dell’esame congiunto.




    La
    seduta termina alle ore 16,30.



    EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
    PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 662, 703, 1376, 1411 E 2965






    Art. 1


    Sopprimere il comma 1.

    1.2 BESOSTRI






    Sostituire
    il comma 1 con il seguente:


    "1.
    Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base
    alle indicazioni delle competenti autorit diocesane, secondo
    quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
    lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985,
    n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
    e il presidente della Conferenza Episcopale italiana, resa
    esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica
    il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
    nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
    nel corrispondente ordine scolastico".


    1.5
    PAGANO, BISCARDI




    Al
    comma 2, sostituire le parole:

    "inseriti nei ruoli di cui al comma 1" con
    le seguenti:
    "nominati ai sensi della legislazione
    vigente".


    1.3
    BESOSTRI




    Conseguentemente
    all’emendamento 1.5, al comma 2, sostituire le parole:
    "inseriti
    nei ruoli di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
    ai sensi della legislazione vigente" e dopo le parole:
    "trattamento economico previsti" inserire le
    seguenti:
    "per gli insegnanti a tempo indeterminato".


    1.6
    PAGANO, BISCARDI




    Al
    comma 2, sopprimere le parole:

    "per quanto compatibili con la presente legge".


    1.1
    MINARDO, ASCIUTTI




    Al
    comma 2, sopprimere le parole
    :
    "per quanto compatibili con la presente legge".


    1.7
    SPECCHIA, MAGGI, BEVILACQUA, MARRI, PACE




    Al
    comma 2, dopo le parole:
    "le
    norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti"
    inserire le seguenti:
    "per gli insegnanti a tempo
    indeterminato".


    1.4
    BESOSTRI





  • resoconto_405.htm


    ISTRUZIONE (7)




    MARTEDI’
    7 MARZO 2000


    405a
    Seduta


    Presidenza del Presidente

    OSSICINI




    Intervengono
    i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Gambale
    e Polidoro.




    La seduta inizia alle ore 15,10.




    (omissis)






    IN
    SEDE REFERENTE




    (662) SPECCHIA ed altri. – Norme
    in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
    cattolica


    (703) MONTICONE e Pierluigi
    CASTELLANI. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti della religione cattolica


    (1376) FUMAGALLI CARULLI ed
    altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica


    (1411) MINARDO ed altri. – Nuova
    disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
    docenti di religione cattolica


    (2965) COSTA. – Norme in materia
    di stato giuridico degli insegnanti di religione




    – e petizione n. 447 ad essi attinente

    (Rinvio
    del seguito dell’esame congiunto)




    Il
    PRESIDENTE ricorda che all’ordine del giorno, secondo
    quanto deciso dall’Ufficio di Presidenza della Commissione
    nella riunione di gioved scorso, il seguito dell’esame
    congiunto in sede referente dei disegni di legge sullo stato
    giuridico dei docenti della religione cattolica. Tale esame
    era iniziato il 2 ottobre 1997; fra il marzo e il luglio
    del 1998 ha operato il Comitato ristretto, coordinato dal
    relatore dell’epoca, senatore Occhipinti, al termine dei
    cui lavori il relatore ha presentato, il 21 luglio, una
    proposta di testo unificato, che la Commissione ha adottato
    come testo base – in una stesura aggiornata – quasi un anno
    dopo, il 14 luglio 1999. Il termine per gli emendamenti
    riferiti a tale testo scaduto il 22 settembre. Sia il
    testo unificato che gli emendamenti sono stati trasmessi
    alla 1a e alla 5a Commissione per i prescritti pareri; la
    5a Commissione, il 25 gennaio, ha chiesto al
    Governo la relazione tecnica, che il Governo era tenuto
    a presentare entro un mese.


    Finora,
    comunque, i pareri richiesti non sono stati espressi. Tuttavia,
    essendo ampiamente decorsi i termini per la loro espressione,
    si pu senz’altro procedere all’esame degli articoli del
    testo unificato e dei relativi emendamenti.




    Il
    senatore BISCARDI, ricordato che le senatrici Pagano e Bruno
    Ganeri – particolarmente impegnate nel dibattito sui disegni
    di legge in esame – non possono partecipare alla seduta
    della Commissione perch impegnate a Napoli nella Conferenza
    delle donne parlamentari del Mediterraneo, e considerata
    altres l’opportunit di una ulteriore riflessione, propone
    un breve rinvio.




    Dopo
    che il PRESIDENTE ha rilevato come l’iter sia in
    corso da oltre due anni, il Sottosegretario MINARDO ricorda
    che il Governo aveva segnalato l’opportunit di attendere
    la conclusione dell’iter alla Camera dei deputati
    del disegno di legge sulla parit scolastica, conclusosi
    nella settimana scorsa; ora si rimette alla deliberazione
    della Commissione, fermo restando che per parte sua non
    vi alcun intendimento dilatorio e che pronto a procedere
    all’esame del testo unificato.




    Il
    PRESIDENTE precisa che, ove la Commissione approvasse la
    proposta di un rinvio, questo non potrebbe spingersi oltre
    la seduta gi convocata gioved prossimo.




    Il
    senatore ASCIUTTI rileva che gli emendamenti delle senatrici
    Pagano e Bruno Ganeri sono sottoscritti anche dal senatore
    Biscardi, quindi non vi pericolo di una loro decadenza;
    se per la maggioranza vuole un rinvio sine die,
    deve assumersene chiaramente la responsabilit. Chiede quindi
    – a nome anche dei senatori Minardo e Tomassini, che sostituiscono
    rispettivamente i senatori Corsi Zeffirelli e Toniolli –
    che la proposta di rinvio sia posta in votazione per appello
    nominale.




    Il
    senatore RESCAGLIO, ricordato che l’esame in corso ormai
    da lunghissimo tempo, fa presente che, peraltro, anche in
    altre Commissioni alcune senatrici – talvolta dell’opposizione
    – hanno chiesto il rinvio degli argomenti all’ordine del
    giorno per poter partecipare alla Conferenza di Napoli.
    Voter quindi a favore del rinvio di due giorni, facendo
    tuttavia presente che per i senatori del Gruppo Partito
    Popolare Italiano la seduta di gioved rappresenta un termine
    non valicabile.




    Il
    senatore MASULLO d atto che in questo momento l’opposizione
    potrebbe rappresentare la maggioranza dei presenti; auspica
    peraltro che si possa concordare sul breve rinvio proposto
    senza necessit di votazione, dal momento che sembra ragionevole
    proseguire nel dibattito con la partecipazione di chi finora
    vi ha partecipato attivamente.




    Il
    senatore NAVA si rivolge ai colleghi dell’opposizione invitandoli
    ad aderire all’ipotesi del breve rinvio, stante l’assenza
    di due autorevoli colleghe e alla luce dell’impegno assunto
    dal Presidente di riprendere comunque l’esame nella seduta
    di gioved.




    Il
    senatore ASCIUTTI, nel manifestare stima e simpatia per
    le colleghe assenti, ritiene tuttavia che la loro impossibilit
    di partecipare alla seduta non debba essere ostativa al
    proseguimento dell’esame e insiste per la votazione.




    Il
    PRESIDENTE indice quindi la votazione per appello nominale
    sulla proposta di rinviare il seguito dell’esame congiunto
    alla seduta di gioved.






    Rispondono
    si i senatori: BERGONZI, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione
    del senatore Bo), DONISE, MASULLO, NAVA e PAPPALARDO; rispondono
    no i senatori: ASCIUTTI, BRIGNONE, MINARDO (in sostituzione
    del senatore Corsi Zeffirelli), PACE e TOMASSINI (in sostituzione
    del senatore Toniolli).




    La
    proposta risulta approvata.





    (omissis)






    La
    seduta termina alle ore 15,45.








  • relazione_Sen_Guido_Brignone.htm

    I S T R U Z I O N E (7a)

    GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 1999

    365a Seduta (pomeridiana)

    Presidenza del Presidente

    OSSICINI


    La seduta inizia alle ore 15,15.

    AFFARE ASSEGNATO

    La politica del Governo in ordine all’insegnamento della
    religione cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia
    e la Santa Sede


    (Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento
    e rinvio)


    Il relatore BRIGNONE premette una duplice avvertenza,
    precisando che la materia oggetto della sua relazione concerne
    l’insegnamento di religione cattolica – non gi il distinto
    profilo dello stato giuridico degli insegnanti di quella
    disciplina, oggetto di apposite iniziative legislative di
    cui la Commissione ha avviato l’esame in sede referente
    | e che si atterr esclusivamente, nella sua ricostruzione
    storica, ai fatti e alle norme, cos come interpretati nel
    corso del tempo.

    Menziona quindi succintamente la configurazione giuridica
    dell’insegnamento della religione in Europa, anche alla
    luce dei progressivi rivolgimenti politici che hanno investito
    l’area dei regimi comunisti, risoluti nell’escludere tale
    insegnamento. Da uno sguardo d|insieme sui vari sistemi
    di insegnamento religioso vigenti in Europa, si evince che
    in buona parte del sistema educativo pubblico non universitario
    previsto uno spazio all|interno della scuola (all|interno
    o fuori dall|orario scolastico) destinato all|insegnamento
    della religione, che investe tutte le confessioni e comincia
    a considerare anche le religioni extraeuropee. In alcuni
    Stati esiste un fondamento costituzionale che garantisce
    l|insegnamento religioso nella scuola, sia pure in forme
    diverse. Soprattutto, in quasi tutti i sistemi sono presenti
    la libert di scelta riconosciuta ai genitori e agli alunni
    e l|equiparazione dell|insegnamento della religione alle
    altre discipline (fa eccezione la Francia, il cui sistema
    non prevede l|insegnamento della religione tra le materie
    curriculari, ma soltanto il prestito dei locali scolastici
    per tale attivit). E| frequente, inoltre, anche il rinvio
    all|autorit ecclesiastica di alcune competenze (accompagnate
    da meccanismi di collaborazione tra Stato e autorit religiose
    mediante la stipulazione di accordi), quali la nomina degli
    insegnanti, la definizione dei programmi e la scelta dei
    libri di testo.

    Procede indi a una ricognizione storico-giuridica dell’insegnamento
    di religione cattolica in Italia, dalla legge Casati al
    Concordato del ’29.

    La legge Casati del 1859 (rimasta in vigore sostanzialmente
    fino al 1923) assolse il compito di unificare l|ordinamento
    dell|istruzione sottraendo le scuole alla dipendenza dall|autorit
    ecclesiastica. L|insegnamento della religione, obbligatorio
    anche nelle secondarie, vi figurava al primo posto nell|elenco
    delle materie di studio; il parroco competente per territorio
    esaminava semestralmente gli allievi ed era prevista la
    dispensa previa domanda scritta dei genitori e con firma
    autenticata. Programmi e orari dell|insegnamento della religione
    (in orario di lezione) erano fissati da regolamenti e ordinanze.


    Dopo l|unificazione e l|assunzione da parte dello Stato
    del compito dell|istruzione pubblica, emerse in Italia il
    problema giuridico dell|insegnamento della religione, poich
    la Chiesa contestava sia la competenza esclusiva dello Stato
    nella scuola, sia l|intento di sottrarla alla sua influenza,
    realizzando un sistema educativo privo di componenti religiose.
    Negli anni dei Governi della Destra storica si susseguirono
    i provvedimenti tendenti a ridurre il peso dell|insegnamento
    della religione nelle scuole di Stato. Nel 1862 una legge
    escluse dagli aumenti stipendiali i professori delle facolt
    teologiche, i quali l|anno successivo non vennero pi sostituiti
    man mano che lasciavano l|insegnamento. Il regolamento del
    1865 per le scuole secondarie configurava la disciplina
    pi come un esercizio di culto che come una materia vera
    e propria e pertanto, pur confermando l|insegnamento della
    religione, ne demandava l|attuazione a norme piuttosto generiche.


    Nei programmi e istruzioni del 1867 il ministro Coppino,
    pur senza abrogare l|insegnamento della religione cattolica,
    non ne fece pi espressa menzione; di conseguenza alcuni
    Comuni interpretarono il silenzio come abolizione. Il 29
    settembre 1870 (nove giorni dopo la breccia di Porta Pia)
    la circolare Correnti rese facoltativo l|insegnamento religioso
    nelle scuole elementari.

    Negli anni fra il 1876 e il 1908, nella legge Coppino (che
    rendeva obbligatoria l|istruzione primaria), nei regolamenti
    e nei regi decreti, pur tra nebulosit (poich nulla nella
    legge Coppino veniva esplicitamente detto dell|insegnamento
    della religione cattolica) e contraddizioni regolamentari
    e giurisprudenziali, comparve, quasi in sostituzione dell|insegnamento
    della religione cattolica, l|insegnamento delle |prime nozioni
    dei doveri dell|uomo e del cittadino|. Ai comuni rimaneva
    comunque l|obbligo di fornire l|insegnamento di religione
    cattolica se richiesto dai genitori.

    Il regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150, stabil che l|insegnamento
    della religione cattolica fosse impartito nelle scuole elementari
    a cura del comune se la maggioranza del consiglio era favorevole;
    altrimenti che fosse a carico dei genitori in locali messi
    appositamente a disposizione. Per tale motivo Bissolati
    ripropose in Parlamento la seguente mozione, gi presentata
    e respinta l|anno precedente: |La Camera invita il Governo
    ad assicurare il carattere laico della scuola elementare,
    vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma,
    l|insegnamento religioso|. Tale mozione fu dibattuta lungamente
    (dal 18 al 27 febbraio) con l|intervento di ben 44 deputati
    di varie appartenenze politiche. La mozione fu nuovamente
    respinta, fu per approvato un ordine del giorno che confermava
    il su citato regio decreto del 1908.

    Il primo serio confronto tra cattolici e socialisti sui
    problemi della scuola avvenne nel 1911 (in quell’anno, tra
    l’altro, il Consiglio di Stato escluse che l|insegnamento
    di religione cattolica potesse essere svolto durante l|orario
    scolastico). Soprattutto, la legge 4 giugno 1911, n. 417
    Daneo-Credaro (Ministri della pubblica istruzione fra gli
    anni 1909 e 1911), sanc il passaggio della scuola elementare
    dai comuni allo Stato, sottraendo di fatto l|insegnamento
    della religione cattolica al controllo dei consigli comunali,
    gi previsto dal citato regio decreto. L|itinerario parlamentare
    di questa legge si protrasse per circa un anno, anche perch
    in sostanza essa contrapponeva la difesa della laicit della
    scuola di Stato negli anni in cui i cattolici si riaffacciavano
    alla vita politica. Infatti, pur essendo rimasto in vigore
    nelle elezioni del 1909 il non expedit, i cattolici
    ebbero ugualmente una ventina di candidati eletti e contribuirono
    inoltre, in molti collegi, al successo dei candidati conservatori
    o moderati che dimostrassero, tra l’altro, di essere contrari
    ad una scuola |essenzialmente ed assolutamente laica|. Si
    noti altres che il non expedit vietava il voto e
    la candidatura politica e non gi il voto e la candidatura
    amministrativa; di qui, anche, la battaglia sulla legge
    Daneo-Credaro, poich nei consigli comunali erano presenti
    molti cattolici i quali, fin dagli inizi dell|attivit dell|Opera
    dei Congressi, rivendicavano il diritto naturale delle famiglie
    a scegliere l|indirizzo educativo dei loro figli.

    Erano comunque gli anni del tramonto della visione puramente
    laicista della scuola. E’ significativo che, alla vigilia
    delle elezioni del 1913, due dei sette punti del Patto Gentiloni
    fossero esplicitamente dedicati alla scuola. I risultati
    di quella tornata elettorale rafforzarono l’impegno dei
    cattolici per porre riparo alla sconfitta subita con l|approvazione
    della legge Daneo-Credaro. Del resto, non risultavano regolamenti
    o provvedimenti che avessero esplicitamente abolito gli
    articoli della legge Casati che prevedevano l|istruzione
    religiosa sia nella scuola elementare sia in quella secondaria.
    Tale attenzione alla scuola sar confermata dal Partito
    popolare, fin dalla sua costituzione nel 1919: nel documento
    in cui erano sintetizzate le premesse ideologiche, era presente
    un paragrafo dedicato a |libert religiosa ed insegnamento|.


    Giovanni Gentile, appena chiamato da Mussolini al Ministero
    della pubblica istruzione, deline prontamente l|impostazione
    del suo progetto di riforma scolastica dichiarando, il 28
    dicembre 1922, che intendeva fare dell|insegnamento religioso
    il principio fondamentale del sistema di educazione pubblica
    e della restaurazione morale degli italiani. Conseguentemente
    l|insegnamento di religione sarebbe stato introdotto nelle
    scuole elementari non solo per gli alunni che ne avessero
    fatto richiesta, ma per tutti gli alunni i cui genitori
    non avessero richiesto motivatamente l|esenzione. Le assicurazioni
    gentiliane furono seguite da incontri fra il Governo fascista
    e la Santa Sede, la quale desiderava che fosse accolta l|esigenza
    della Chiesa che l|idoneit dei maestri a impartire l|insegnamento
    della religione non fosse riconosciuta da altri che dall|autorit
    ecclesiastica.

    La riforma scolastica di Gentile fu promulgata con regio
    decreto 1 ottobre 1923, n. 2185. In esso veniva posto |a
    fondamento e coronamento dell|istruzione elementare l|insegnamento
    della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla
    tradizione cattolica da insegnanti reputati idonei dall|autorit
    ecclesiastica|. Intervennero successive norme applicative,
    a riprova dell|interesse dello Stato per l|insegnamento
    di religione, in un ruolo peraltro di |Stato educatore|
    (suffragato anche da autorevoli pareri, quale quello di
    Croce in |La critica|, 1923, |Sull|insegnamento religioso|).
    E’ inoltre a segnalare il Testo unico 5 febbraio 1928, n.
    577, che prevedeva all|articolo 27 l|esenzione su richiesta
    dei genitori che dichiaravano per iscritto di provvedervi
    personalmente.

    Fu infine stipulato il Concordato dell|11 febbraio 1929,
    reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, che riprendeva
    l’affermazione, sull’insegnamento della religione cattolica
    quale "fondamento e coronamento" dell’istruzione
    pubblica. Sue disposizioni attuative (recate dalla legge
    5 giugno 1930, n. 824) estesero l|insegnamento della religione
    dalle elementari alle medie e alle superiori (seppure con
    perplessit dello stesso Gentile), con facolt di dispensa.
    Non si era tuttavia delineato un esplicito riconoscimento
    dell|esonero.

    Il relatore procede indi a una ricognizione storica e giuridica
    a partire dal secondo dopoguerra.

    Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-65) si occup solo
    incidentalmente dell’insegnamento di religione cattolica,
    peraltro con un innovativo riferimento al pluralismo esistente
    nella societ moderna e alla libert religiosa. Nell|et
    postconciliare si possono cogliere, in alcuni documenti
    emanati dalla suprema autorit ecclesiastica, un atteggiamento
    di apertura e di dialogo, cos come una pi avvertita consapevolezza
    da parte della Chiesa della laicit dello Stato e delle
    competenze che gli sono proprie, nonch della necessit
    di inquadrare l|istruzione religiosa nella tutela della
    libert di scelta religiosa. Non a caso, nei lavori relativi
    alla revisione del Concordato lateranense fu particolarmente
    approfondita, oltre alla questione della libert di avvalersi
    dell|insegnamento di religione cattolica, quella della libert
    di non avvalersi.

    L|avvio, dopo il 1976, delle procedure di revisione del
    Concordato lateranense con l|istituzione di un|apposita
    Commissione, rilanci vivacemente il dibattito sull|insegnamento
    di religione cattolica, sia in Parlamento sia nell|opinione
    pubblica e nel mondo della scuola. In quegli anni si venne
    altres elaborando, attraverso un ampio confronto anche
    nello stesso ambito cattolico, la tesi della |cultura religiosa|.


    Si giunse infine alla definizione del nuovo sistema di insegnamento
    di religione cattolica. Rilevano al riguardo, in primo luogo,
    le disposizioni | di cui d lettura | recate dall’articolo
    9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (|Ratifica
    ed esecuzione dell|accordo, con protocollo addizionale,
    firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
    al Concordato lateranense dell|11 febbraio 1929 tra la Repubblica
    italiana e la Santa Sede|), in cui sancito il riconoscimento
    da parte della Repubblica del "valore della cultura
    religiosa| e che |i principi del cattolicesimo fanno parte
    del patrimonio storico del popolo italiano|, insieme all’impegno
    a continuare ad assicurare "nel quadro delle finalit
    della scuola", l’insegnamento di religione cattolica
    nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
    e grado. Illustra analiticamente tali previsioni, sulla
    scorta delle diverse bozze e stesure che ebbe l’accordo
    primo della sua definitiva stipulazione. Illustra altres
    le formulazioni succedutesi circa il diritto di scegliere
    se avvalersi o meno dell|insegnamento di religione cattolica,
    anch’esso sancito dall’articolo 9, numero 2, della stessa
    legge.

    La medesima legge n. 121 reca un Protocollo addizionale,
    del quale il punto 5 | di cui d lettura | riferito all|articolo
    9 sopra citato. Vi si prevede, tra l’altro, che l|insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole sia impartito – in
    conformit alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della
    libert di coscienza degli alunni – da insegnanti riconosciuti
    idonei dall|autorit ecclesiastica, nominati, d|intesa con
    essa, dall|autorit scolastica. Ivi si rinviano a una successiva
    intesa tra le competenti autorit scolastiche e la Conferenza
    Episcopale italiana (poi eseguita con decreto del Presidente
    della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, ove compare fra
    l’altro menzionato l|intento dello Stato di dare una nuova
    disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione)
    la determinazione dei programmi d|insegnamento della religione
    cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
    le modalit di sua organizzazione, anche in relazione alla
    collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; i criteri
    per la scelta dei libri di testo; profili della qualificazione
    professionale degli insegnanti.

    Da tale disciplina, emerge una concezione diversa rispetto
    al passato della cultura religiosa da parte dello Stato,
    il quale rende altres disponibili spazi per lo studio delle
    altre religioni e pi ampiamente del fatto religioso. Sono
    garantiti, a un tempo, il diritto di scegliere se avvalersi
    o non avvalersi dell|insegnamento di religione cattolica
    e il carattere confessionale di quell’insegnamento, il cui
    contenuto specifico consiste nel fornire agli studenti la
    conoscenza del cattolicesimo, della cui dottrina depositaria
    la Chiesa cattolica. Peraltro l’insegnamento accessibile
    a tutti indipendentemente dall|appartenenza religiosa, laddove
    la precedente formulazione |fondamento e coronamento dell|istruzione
    pubblica| pareva sottintendere invece una necessaria adesione
    alla religione cattolica.

    Il relatore ricorda poi che parallelamente all|Accordo con
    la Chiesa cattolica, lo Stato ha concluso Intese con le
    confessioni di minoranza (Tavola Valdese nel 1984, Unione
    Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno
    e le Assemblee di Dio in Italia nel 1986 e rese esecutive
    nel 1988, Unione delle Comunit Ebraiche italiane nel 1987
    e resa esecutiva nel 1989, Unione Cristiana Evangelica Battista
    nel 1995, Chiesa Evangelica Luterana in Italia nel 1995).


    L|Intesa tra l|Autorit scolastica italiana e la CEI, resa
    esecutiva dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica
    n. 751, ha determinato gli specifici contenuti per le materie
    previste dal punto 5, lettera b), del Protocollo
    addizionale.

    I programmi devono collocarsi nel quadro delle finalit
    della scuola e sono adottati per ciascun ordine e grado
    di scuola con decreto del Presidente della Repubblica su
    proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa
    con la CEI, ferma restando la competenza esclusiva di quest|ultima
    a definirne la conformit con la dottrina della Chiesa.
    Eventuali modifiche dei programmi potranno essere determinate,
    su richiesta di ciascuna delle parti, con le medesime modalit.
    Il comma 3 dell|articolo 1 dell|Intesa impegnava inoltre
    le due parti a ridefinire entro due anni i programmi dell|insegnamento
    della religione cattolica tenendo conto della revisione
    dei programmi delle altre discipline e a definire gli orientamenti
    della specifica attivit educativa in ordine all|insegnamento
    della religione cattolica nella scuola materna. In tale
    scuola, ricorda il relatore, sono previste sessanta ore
    complessive annue |per specifiche ed autonome attivit educative
    in ordine all|insegnamento della religione cattolica|, da
    svolgere con modalit particolari, consone a tale tipo di
    scuola.

    Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
    n. 204, ha stabilito, entro i nuovi programmi didattici
    per la scuola primaria e recependo le proposte della CEI,
    natura, finalit, obiettivi, contenuti, indicazioni metodologiche
    dell|insegnamento della religione cattolica nelle scuole
    elementari. Il decreto del Presidente della Repubblica 21
    luglio 1987, n. 350, reca invece i programmi dell|insegnamento
    in questione nella scuola media, adottando metodi, didattica,
    programmazione analoghi a quelli delle altre discipline,
    con le quali concorre al raggiungimento delle finalit comuni.
    Nella scuola secondaria superiore i programmi di religione
    formulati dalla CEI sono stati emanati con decreto del Presidente
    della Repubblica 21 luglio 1987, n. 339. Pur adeguandosi
    al diverso grado di studi, recano un|impostazione analoga
    a quella delle medie inferiori sia negli obiettivi sia nelle
    modalit. L|insegnamento della religione cattolica deve
    quindi offrire contenuti e strumenti specifici per una lettura
    della realt storico-culturale in cui vivono gli alunni,
    venire incontro ad esigenze di verit di ricerca sul senso
    della vita e contribuire alla formazione della coscienza
    morale. Gli allievi dovranno inoltre maturare capacit di
    confronto tra il cattolicesimo e le altre religioni, rispettando
    le diverse posizioni che le persone assumono in materia
    etica e religiosa, passando gradualmente dal piano delle
    conoscenze a quello della consapevolezza e acquisendo capacit
    di meglio riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita
    civile della societ italiana ed europea. Il riordino dei
    cicli scolastici, attualmente all|esame del Senato | nota
    al proposito il relatore | comporter la ridefinizione dei
    contenuti e conseguentemente dei programmi delle varie discipline,
    fra cui anche l|insegnamento in esame.

    Nel complesso | conclude sul punto | si pu affermare che
    i programmi di religione, richiamando spesso le esperienze
    personali degli alunni, sottolineano le finalit della scuola
    in una prospettiva interdisciplinare senza invadere propriamente
    il campo delle altre materie e si propongono la maturazione
    degli allievi affinch siano in grado di operare scelte
    responsabili.

    Passando al tema della scelta dei libri di testo, il relatore
    ricorda che la relativa disciplina contenuta nel comma
    3 dell|Intesa. I testi per l|insegnamento della religione
    cattolica sono equiparati a tutti gli altri testi scolastici,
    anche per le modalit di adozione, che avviene su proposta
    dell|insegnante di religione e delibera dell|organo scolastico
    competente. Devono per essere provvisti preventivamente
    del nulla osta della CEI e dell|approvazione dell|Ordinario
    diocesano.

    Il relatore si sofferma quindi sulle modalit di organizzazione
    dell|insegnamento della religione cattolica, anche in relazione
    alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni.
    Poich su questo argomento si sono verificati intensi dibattiti
    parlamentari nel corso della X Legislatura, sentenze, ricorsi,
    illustra puntualmente quanto recita in merito l|Intesa,
    comprese le modifiche recate dal decreto del Presidente
    della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.

    Il diritto di avvalersi o meno dell|insegnamento della religione
    cattolica e la conseguente tutela del diritto alla libert
    religiosa senza discriminazioni | ricorda poi | determinarono
    un tempestivo e approfondito dibattito parlamentare, dal
    quale scatur una risoluzione (approvata dalla Camera il
    15 gennaio 1986) volta ad impegnare il Governo a realizzare
    detta tutela assicurando lo svolgimento di attivit didattiche
    alternative e a predisporre moduli distinti dalla pagella
    per la valutazione dello specifico profitto. Successivamente
    le circolari del Ministero della pubblica istruzione hanno
    definito dettagliatamente tutta la disciplina della tutela
    del diritto di libert di scelta; tuttavia si sono verificati
    contenziosi e dibattiti parlamentari, specie nel corso della
    X legislatura, in particolare sull|interpretazione delle
    nozioni di alternativit e facoltativit dell|insegnamento
    della religione cattolica e sulle conseguenti formule organizzative
    da adottare, anche in relazione alla predisposizione dell|orario
    delle lezioni.

    Mentre il diritto garantito a ciascuno di scegliere se avvalersi
    o non avvalersi dell|insegnamento della religione cattolica
    determina un|alternativa rappresentata esclusivamente dal
    frequentare o non frequentare la materia in oggetto, il
    diritto di non avvalersi riveste invece accenti diversi,
    anche sotto il profilo sostanziale, distinguendosi a seconda
    delle Intese con le altre confessioni religiose. Il relatore
    osserva quindi che, nelle more di uno specifico intervento
    legislativo, l|attivit alternativa riveste soprattutto
    carattere scolastico e le circolari ministeriali si limitano
    a suggerimenti di contenuto ai competenti organi della scuola.
    Nell|attuale ordinamento scolastico e in attesa del riordino
    dei cicli pare che la questione della cosiddetta attivit
    alternativa abbia perso parte della sua attualit e del
    suo interesse, nonostante vicende giurisprudenziali che
    si accompagnarono ai vivaci dibattiti parlamentari della
    X legislatura.

    In materia, merita per riferire brevemente circa tre sentenze
    pronunciate dalla Corte costituzionale nel 1989, nel 1991
    e nel 1992, le quali hanno rigettato costantemente le questioni
    di legittimit costituzionale e precisato la condizione
    giuridica dei "non avvalentisi".

    Nella sentenza n. 203 del 1989 la Corte costituzionale ravvisa
    tra i principi supremi dell|ordinamento costituzionale quello
    della laicit dello Stato, quale uno dei profili della forma
    di Stato delineata nella Costituzione. In quanto tale, esso
    ha valenza superiore rispetto alle altre norme e leggi,
    anche di rango costituzionale. Le disposizioni concordatarie
    – pur godendo della particolare copertura costituzionale
    fornita dall|articolo 7 della Costituzione – debbono risultare
    conformi a tale principio.

    Ne consegue altres una duplice specificazione di divieto:
    che i cittadini siano discriminati per motivi di religione;
    che il pluralismo religioso limiti la libert negativa di
    non professare alcuna religione. Il principio di laicit
    | prosegue la Corte | non implica per indifferenza dello
    Stato alle religioni: piuttosto da intendere alla stregua
    di garanzia dello Stato per la salvaguardia della libert
    di religione, in regime di pluralismo confessionale e religioso.

    A detta della Corte, l|insegnamento di religione cattolica
    nelle scuole di Stato non universitarie di ogni ordine e
    grado non collide con il principio di laicit dello Stato.
    L|insegnamento di religione cattolica non infatti impartito
    sulla scorta di scelta ideologica o confessionale dello
    Stato, bens in base a due ordini di valutazioni: il valore
    formativo della cultura religiosa, sotto cui s|inscrive
    non pi una religione, ma il pluralismo religioso della
    societ civile; l|acquisizione dei principi del cattolicesimo
    al patrimonio storico del popolo italiano.

    Innanzi a un insegnamento di religione positiva (impartito
    in conformit alla dottrina della Chiesa, secondo quanto
    recita il punto 5 del Protocollo addizionale), non pu non
    rimanere fermo il rispetto della libert di coscienza e
    della libert educativa dei genitori, costituzionalmente
    tutelate. Lo Stato laico pertanto accoglie e garantisce
    l|autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento
    di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi
    del predisposto insegnamento della religione cattolica.


    Si tratta di vero e proprio diritto soggettivo. Ne sono
    titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori,
    direttamente gli studenti. Per quanto concerne la non obbligatoriet
    delle materie alternative, la Corte afferma testualmente
    che "la previsione come obbligatoria di altra materia
    per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a
    loro danno, perch proposta in luogo dell|insegnamento di
    religione cattolica, quasi corresse tra l|una e l|altro
    lo schema logico dell|obbligazione alternativa, quando dinanzi
    all|insegnamento di religione cattolica si chiamati ad
    esercitare un diritto di libert costituzionale non degradabile,
    nella sua seriet e impegnativit di coscienza, ad opzione
    tra equivalenti discipline scolastiche|. Dunque i non avvalentisi
    dell|insegnamento di religione cattolica riceverebbero,
    a giudizio della Corte, condizionamento nell|esercizio della
    libert costituzionale di religione, ove la frequenza di
    un insegnamento alternativo fosse per essi obbligatoria.

    Con la sentenza n. 13 del 1991, la Corte Costituzionale
    forniva una precisazione ulteriore circa lo stato di non-obbligo
    degli studenti non avvalentisi dell|insegnamento della religione
    cattolica. Si trattava, in particolare, di stabilire se
    lo stato di non-obbligo avesse tra i suoi contenuti anche
    quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola durante
    l|ora di insegnamento della religione cattolica. |Alla stregua
    dell|attuale organizzazione scolastica – rilevava la Corte
    – innegabile che lo stato di non-obbligo pu comprendere,
    tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi
    o assentarsi dall|edificio della scuola|. Era dunque costituzionalmente
    illegittimo un obbligo di presenza passiva imposto ai non
    avvalentisi.

    Inerenti al carattere facoltativo dell|insegnamento della
    religione cattolica, rimanevano da chiarire i profili relativi
    alla sua collocazione nell|ambito dell|orario scolastico.
    Con la medesima sentenza n. 13 del 1991, la Corte doveva
    dare risposta all|eccezione d|incostituzionalit (almeno
    per la scuola elementare, dove il tempo-scuola predeterminato)
    circa l|insegnamento nella fascia di orario obbligatorio,
    da cui conseguirebbe l|impossibilit, per i non avvalentisi,
    di seguire per un tempo corrispondente l|ordinaria attivit
    didattica. Tale riduzione, per i non avvalentisi, del tempo
    destinato all|ordinaria attivit didattica in corrispondenza
    dello svolgimento dell|insegnamento della religione cattolica,
    era eccepito come discriminatorio. La Corte replicava in
    senso contrario, non ravvisando illegittimit della collocazione
    dell|insegnamento della religione cattolica nell|ordinario
    orario delle lezioni. In definitiva, la Corte costituzionale
    mostrava di intendere tale materia, relativa alla collocazione
    dell|insegnamento della religione cattolica nell|orario
    scolastico, come rimessa alla discrezionalit del potere
    esecutivo o alla valutazione dl legislatore. Tale implicito
    orientamento era dalla Corte ribadito nella sentenza n.
    290 del 1992.

    Tornando ai dibattiti parlamentari, il relatore ricorda
    che, nel corso della X legislatura, furono presentate presso
    la Camera dei deputati alcune risoluzioni sulla scorta della
    prima giurisprudenza amministrativa insorta in merito all|applicazione
    della legge di revisione del Concordato. Tali risoluzioni
    furono discusse presso la VII Commissione della Camera dei
    Deputati nel settembre 1987, senza peraltro giungere ad
    approvazione.

    Da parte delle forze politiche di opposizione (Partito comunista,
    Partito radicale, Democrazia proletaria) e di altre forze
    laiche (Partito repubblicano e Partito liberale) si voleva
    impegnare il Governo a dare piena applicazione al carattere
    di non obbligatoriet di quell|insegnamento e ad imprimere
    conseguentemente all|insegnamento della religione cattolica
    una collocazione oraria aggiuntiva ed esterna al quadro
    orario comune delle lezioni, onde non creare condizioni
    di fatto contrastanti con la libera opzione degli studenti
    e delle loro famiglie. Pu dirsi questo l|orientamento comune
    alle diverse articolate risoluzioni presentate in materia.
    Da parte del Movimento sociale italiano era presentata invece
    una risoluzione avente orientamento opposto rispetto a quello
    ora citato, proponendo che sia l|insegnamento religioso,
    sia quello alternativo fossero collocati in orario curriculare,
    con pari dignit con le altre discipline. Fu infine presentata
    – ma nemmeno questa giunse ad approvazione – una risoluzione
    sottoscritta dai Capigruppo delle forze politiche che sostenevano
    il Governo pentapartito dell’epoca. In essa si impegnava
    il Governo a presentare un apposito disegno di legge per
    regolare la condizione degli studenti non avvalentisi dell|insegnamento
    cattolico. Riguardo alla collocazione oraria dell|insegnamento,
    si suggeriva, non senza cautela, |di tener conto – fatte
    salve le competenze degli organi scolastici locali – delle
    esigenze di coloro che se ne avvalgono e di coloro che non
    se ne avvalgono|.

    Ancora in quella X legislatura, furono presentate in Assemblea
    presso la Camera dei deputati alcune risoluzioni, discusse
    nella seduta del 10 maggio 1989, che facevano seguito alla
    gi ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 203
    del 1989. In esse si riproponevano, di fatto, le diverse
    ispirazioni che gi avevano presidiato alla formulazione
    delle risoluzioni precedentemente discusse presso la VII
    Commissione di quel ramo del Parlamento. Fu approvata la
    risoluzione sottoscritta dalle forze politiche di Governo,
    la quale impegnava il Governo |ad elaborare, in tempi utili
    ai fini del regolare inizio del nuovo anno scolastico, la
    normativa necessaria e a sottoporla al Parlamento."

    Il relatore passa quindi al tema della qualificazione professionale
    degli insegnanti di religione, ricordando che, mentre nell|articolo
    36 dei Patti lateranensi del 1929 la materia era lasciata
    alla discrezionalit dell|autorit ecclesiastica, l|Intesa
    fra il Ministero della pubblica istruzione e la CEI ha determinato
    con precisione i profili della qualificazione professionale
    di tale personale. I titoli necessari per l|insegnamento
    della religione cattolica nelle scuole statali sono quindi
    i seguenti. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
    sono richiesti il titolo accademico in teologia o nelle
    altre discipline ecclesiastiche conferito da una facolt
    approvata dalla Santa Sede; l’attestato di compimento del
    regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
    il diploma accademico di magistero in scienze religiose,
    rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato
    dalla Santa Sede; il diploma di laurea valido nell|ordinamento
    italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto
    di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

    Nella scuola materna ed elementare l|insegnamento della
    religione cattolica pu essere impartito dagli insegnanti
    del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso
    degli studi superiori l|insegnamento della religione cattolica,
    o comunque siano riconosciuti idonei dall|ordinario diocesano
    (successive delibere della CEI hanno stabilito la frequenza
    di appositi corsi di aggiornamento). In caso alternativo
    pu essere affidato a sacerdoti, diaconi, religiosi in possesso
    di qualificazione riconosciuta dalla CEI come da norme precedenti.


    Per l|aggiornamento professionale degli insegnanti di religione
    cattolica in servizio, il Ministero della pubblica istruzione
    e la CEI attuano le necessarie forme di collaborazione nell|ambito
    delle rispettive competenze e disponibilit.

    Nell|Intesa non sono contemplate norme vincolanti circa
    la configurazione giuridica degli Istituti di scienze religiose,
    la quale rimessa all|autonomia dell|autorit ecclesiastica.


    Il relatore si sofferma poi sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica. Al riguardo, ricorda
    che sono all’esame della Commissione diversi disegni di
    legge (atti Senato nn. 662-703-1376-1411-2965), per i quali
    il relatore Occhipinti ha presentato un testo unificato,
    che stato adottato quale testo base per la successiva
    discussione. Poich la materia appare complementare rispetto
    al tema dell’insegnamento della religione, egli si limita
    ad alcune note essenziali, sottolineando per che la pi
    recente attivit giurisprudenziale, chiamata precedentemente
    a pronunciarsi sulla fisionomia e modalit di organizzazione
    dell|insegnamento, si rivolta ora a questioni attinenti
    allo stato giuridico degli insegnanti e ai loro diritti.

    In particolare, egli richiama il punto 5 del Protocollo
    addizionale, che ha introdotto significative differenze
    rispetto al Concordato del 1929, disponendo che tutti coloro
    che debbono impartire l|insegnamento di religione cattolica
    (sacerdoti, religiosi, laici) siano soggetti ad una unicit
    di regime consistente nel possesso della |idoneit|. Distinguendo
    fra "idoneit" e "abilitazione", esso
    ha cos sancito la distinzione delle competenze proprie
    di due sovranit non sovrapponibili, essendo l|idoneit
    inequivocabilmente un atto interno dell|ordinamento canonico,
    mentre l|abilitazione un atto interno all|ordinamento
    statuale.

    Il relatore richiama poi la delibera CEI n. 41 del maggio
    1990, che contiene disposizioni concernenti il riconoscimento
    e la revoca dell|idoneit. Al riguardo, egli osserva anzitutto
    che il decreto che conclude il giudizio di revoca ha natura
    giudiziaria, mentre quello di riconoscimento ha natura amministrativa
    ( cio un atto certificativo che definisce un rapporto
    stabile di comunione e fiducia – fino alla revoca – con
    la comunit ecclesiale e con l|Ordinario, finalizzato all|ammissione
    della persona dotata delle indicate qualit). La nomina
    dell|insegnante di religione cattolica per riservata,
    per comune volont, espressa nell|Intesa, alla esclusiva
    competenza dell|autorit scolastica ed quindi assoggettata
    alla vigente normativa statale. Peraltro, l|Accordo e l|Intesa
    non considerano in modo diretto il rapporto esistente tra
    insegnanti di religione e organizzazione della scuola pubblica;
    sotto tale profilo emerge tuttavia con chiarezza | ad avviso
    del relatore | la necessit di collocare l|insegnante di
    religione, sotto il profilo giuridico, in una posizione
    non emarginata anche sul piano economico.

    Egli svolge poi un’accurata disamina della giurisprudenza
    relativa allo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica, con particolare riguardo alla revoca dell|idoneit
    e al reclutamento.

    Lo stato giuridico degli insegnanti di religione infatti
    di competenza dello Stato; tuttavia esso disciplinato
    in modo differente rispetto a quello degli altri docenti,
    poich l|eventuale revoca dell|idoneit priva di fatto il
    docente del diritto di insegnare la religione cattolica.
    Sebbene ci si sia raramente verificato, ha dato luogo talvolta
    a ricorsi e a pronunce giurisprudenziali, tra cui da ultimo
    la sentenza n. 390 del 1999 della Corte costituzionale,
    che ha dichiarato non fondata la questione di legittimit
    costituzionale sollevata avverso la vigente norma che prevede
    l|efficacia annuale della nomina dell|insegnante di religione
    cattolica, escludendone cos l|inserimento nell|organico
    dei docenti. Gli argomenti addotti dal giudice rimettente
    si possono cos riassumere: il riconoscimento dell|idoneit
    presuppone una particolare qualificazione professionale
    degli insegnanti, attestata dal possesso dei titoli stabiliti
    dall|Intesa; con le modifiche dell|Intesa si stabilito
    che il riconoscimento dell|idoneit ha effetto permanente,
    salvo revoca da parte dell|ordinario diocesano, che presuppone
    la grave e accertata carenza dei requisiti (retta dottrina,
    testimonianza di vita cristiana, abilit pedagogica) previsti
    dal diritto canonico; la norma che stabilisce l|efficacia
    annuale della nomina degli insegnanti di religione sarebbe
    invece discriminatoria nei confronti degli insegnanti di
    religione che, pur facendo parte della componente docente
    negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri,
    sono deprivati della stabilit, senza che le peculiari caratteristiche
    della materia giustifichino un trattamento deteriore rispetto
    agli altri insegnanti e dipendenti pubblici in genere; infine,
    l|efficacia solo annuale dell|incarico sarebbe in contrasto
    con l|esigenza di stabilit intesa come profilo connotante
    il diritto al lavoro, cos come lederebbe il principio di
    buon andamento dell|amministrazione, che richiede non solo
    la preparazione dell|insegnante, ma anche l|esperienza e
    la continuit didattica.

    Nel giudizio di legittimit costituzionale | ricorda il
    relatore | si costituiva l|Ordinario diocesano, chiedendo
    che la questione fosse dichiarata inammissibile o manifestatamente
    infondata, poich l|incarico annuale | da considerarsi confermato
    se permangono le condizioni e i requisiti prescritti | non
    lederebbe alcuna aspettativa di stabilit. Conseguentemente,
    lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica,
    secondo un’interpretazione confermata anche dall|Avvocatura
    generale dello Stato, sarebbe quello dell|incarico annuale
    stabilizzato, assimilabile a quello a tempo determinato.

    In conclusione, la Corte ha dichiarato non fondata la questione
    di legittimit costituzionale, convenendo che il conferimento
    dell|insegnamento della religione cattolica per incarico
    non sia discriminatorio in quanto assimilabile alle assunzioni
    a tempo determinato, sempre previste dalla comune disciplina
    scolastica. L|incarico annuale inoltre non configurerebbe
    una assoluta precariet degli insegnanti di religione cattolica,
    in quanto la disciplina vigente prevede che tale incarico
    si intenda confermato qualora permangano le condizioni e
    i requisiti prescritti e lo assimila al rapporto di lavoro
    a tempo indeterminato anche quanto alla progressione economica
    di carriera. In sostanza, la Corte ha ritenuto che la disciplina
    vigente non sia lesiva del diritto al lavoro n del principio
    di buon andamento dell|amministrazione.

    Anche la sentenza n. 343 del 1999 | ricorda poi il relatore
    | ha toccato profili relativi allo stato giuridico dei docenti
    di religione cattolica, in particolare in ordine al loro
    reclutamento. Con questa sentenza, la Corte si pronunciata
    sulla legittimit costituzionale di norme in materia di
    reclutamento del personale della scuola che richiedevano,
    tra i requisiti per essere ammessi ai concorsi (per soli
    titoli) di accesso ai ruoli del personale docente e per
    partecipare ad una sessione riservata di esami di abilitazione
    all|insegnamento, un servizio prestato negli istituti e
    scuole statali per insegnamenti corrispondenti a posti di
    ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto
    per l|accesso ai ruoli nonch per insegnamenti relativi
    a classi di concorso.

    Ad avviso di un giudice amministrativo, tali previsioni
    erano discriminatorie nei confronti degli insegnanti di
    religione, che non potevano partecipare alle sessioni di
    abilitazione e ai concorsi riservati, giacch l|insegnamento
    da essi prestato non compreso tra quelli relativi a classi
    di concorso. Da ci derivava, per il giudice a quo,
    la violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento
    della pubblica amministrazione.

    Anche in questo caso, tuttavia, la Corte ha ritenuto la
    questione non fondata osservando che, nel quadro normativo
    previgente alla impugnata legge 3 maggio 1999, n. 124 (recante
    disposizioni urgenti in materia di personale scolastico),
    l|insegnamento non costituiva una generica e comune esperienza
    didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma
    uno specifico elemento di qualificazione professionale per
    impartire l|insegnamento corrispondente al posto di ruolo
    cui si intendeva accedere. Difatti, nello stesso contesto
    normativo, il legislatore disponeva che il servizio riferito
    ad un insegnamento diverso da quello inerente al concorso
    non fosse valutato quale titolo.

    A giudizio della Corte, nel caso degli insegnanti di religione,
    il servizio prestato sulla base di specifici profili di
    qualificazione professionale determinati dall|Intesa tra
    autorit scolastica e CEI, i quali, di per s, non costituiscono
    titolo di accesso ad altri insegnamenti. E’ risultata cos
    esclusa la discriminazione ipotizzata dal giudice a quo.

    Il relatore si sofferma infine sull’insegnamento della religione
    cattolica nelle scuole pubbliche delle |regioni di confine|,
    ricordando che la lettera c) del punto 5 del Protocollo
    addizionale ha inteso espressamente mantenere impregiudicato
    il regime vigente in tali regioni, nelle quali la materia
    disciplinata da norme particolari. Si tratterebbe del
    Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, territori
    appartenenti all|Impero austro-ungarico | indi acquisiti
    ai confini nazionali a seguito della Prima guerra mondiale
    | nei quali, sin dai tempi dell|imperatrice Maria Teresa,
    l|insegnamento della religione cattolica era disciplinato
    da norme speciali, che ne dettavano l|obbligatoriet salvo
    esonero. Le disposizioni vigenti furono mantenute in vigore
    anche dopo il Trattato di San Germano del 1919, bench quell|insegnamento
    non fosse obbligatorio nello Stato italiano fino alla riforma
    Gentile del 1923 per le scuole elementari e al Concordato
    del 1929 per le scuole medie.

    Pur nell|uniformit cos raggiunta in tutto il territorio
    nazionale, rimanevano vigenti nel Trentino-Alto Adige le
    disposizioni speciali sulla materia, difformi ad esempio
    per quanto riguardava l|orario delle lezioni e la posizione
    giuridica degli insegnanti, col di ruolo.

    In tempi pi recenti, e di poco precedenti la revisione
    del Concordato del 1985, furono emanate le norme di attuazione
    dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riguardanti
    la provincia di Bolzano, con disposizioni relative all|ordinamento
    scolastico, tra cui in particolare l|obbligatoriet (salvo
    esonero) in quella provincia dell|insegnamento di religione
    cattolica. Tale previsione venne fatta salva dal menzionato
    successivo Protocollo addizionale. Rimane tuttavia dubbio
    il regime vigente nella provincia di Trento, per la quale
    non erano state emanate, al momento dell|entrata in vigore
    della legge del 1985, le norme di attuazione dello Statuto
    regionale.

    Il relatore ricorda infine che, con la legge del 1962 che
    introduceva la scuola media unificata, all|insegnamento
    della religione venne assicurata per ogni classe un|ora
    settimanale; nel 1965 una circolare ministeriale consentiva
    per ai Provveditori di Trento e di Bolzano la possibilit
    di fruire nelle scuole medie di due ore settimanali |tenuto
    conto della situazione preesistente|. La deroga venne successivamente
    confermata nel 1972 ma, a differenza della Diocesi di Bressanone,
    quella di Trento non si avvalse di detta possibilit.

    Alla stregua di tale ricostruzione, in Alto Adige l’insegnamento
    della religione cattolica sembrerebbe rimasto obbligatorio.
    Per quanto concerne Trento, nel dibattito politico svoltosi
    nel corso della IX legislatura, siffatta interpretazione
    fu peraltro recessiva, ritenendosi che gi la disciplina
    conseguente al Concordato del 1929 avesse abrogato ogni
    norma precedente.


    Il PRESIDENTE, a nome dell’intera Commissione, ringrazia
    vivamente il senatore Brignone per l’esaustiva relazione
    svolta, di straordinario valore culturale. Annuncia altres
    che, in considerazione del suo elevato profilo, sar sua
    cura inviare il testo integrale al Presidente del Senato
    e a tutti i componenti della Commissione.


    I senatori OCCHIPINTI e MONTICONE si associano alle parole
    di apprezzamento del Presidente.


    Il seguito dell’esame quindi rinviato.


    SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE


    Il PRESIDENTE illustra un calendario dei lavori per le
    settimane dal 23 al 26 novembre e dal 30 novembre al 3 dicembre
    che, tenuto conto della sospensione dell’attivit del Senato
    disposta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per
    il periodo dal 15 al 19 novembre, assicura priorit di trattazione
    ai disegni di legge nn. 4216 e abbinati, di riforma dei
    cicli scolastici, e prevede poi il prosieguo dell’esame
    dell’affare assegnato relativo all’insegnamento della religione
    cattolica, nonch l’espressione del parere, in sede consultiva
    su atti del Governo, sulla proposta di nomina del presidente
    dell’Istituto geofisico di Trieste e sullo schema di regolamento
    recante le caratteristiche dei libri di testo.


    Conviene la Commissione.


    La seduta termina alle ore 16,45.

  • Regolamento_Snadir.htm

    REGOLAMENTO
    ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLO SNADIR

    I soci

    Art.1- Tutti i soci sono tenuti a partecipare attivamente
    alle iniziative del sindacato come previsto dallo Statuto
    e come prescritto dal seguente Regolamento attuativo dello
    Statuto approvato dal Congresso nazionale.Fino alla convocazione
    del primo Congresso nazionale il presente Regolamento è
    approvato dalla Segreteria nazionale.
    Per l’attività del socio possono essere rimborsate
    le spese effettivamente sostenute per l’attività
    prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla
    segreteria nazionale o provinciale.
    Il socio è tenuto a versare la quota fissata dal
    congresso nazionale; qualora non versi detta quota sociale
    entro il mese di febbraio di ogni anno è sospeso
    dalla qualità di socio.Tale qualità, comunque,
    si perde a causa di ritardo superiore a tre (3) mesi nel
    pagamento delle quote sociali. I soci morosi, che volessero
    regolarizzare la propria posizione, dovranno versare l’importo
    di tutte le quote arretrate.
    La qualità di socio si perde pure per radiazione
    qualora il medesimo commetta azioni disonorevoli entro e
    fuori il sindacato o con la sua condotta costituisca ostacolo
    all’attività del sindacato e al decoro della categoria.

    A questa sanzione disciplinare e alle altre previste dallo
    Statuto il socio può fare appello al collegio nazionale
    dei probiviri il cui verdetto è definitivo.
    In caso di morte, dimissioni, decadenza ed esclusione il
    socio o i suoi aventi causa non possono far valere alcun
    diritto sul fondo patrimoniale del sindacato, anche se vi
    avessero contribuito con personale donazione di qualsivoglia
    natura.

    Il congresso provinciale

    Art.2- Il congresso provinciale è convocato dal
    segretario provinciale quando è opportuno o necessario
    oppure su richiesta per iscritto del 10% degli iscritti
    della provincia o della maggioranza dei componenti la segreteria
    provinciale e comunque almeno una volta ogni triennio per
    il rinnovo delle cariche previste dallo Statuto e l’elezione
    dei delegati provinciali in vista del Congresso nazionale.
    All’atto della convocazione la segreteria provinciale può
    disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza
    diritto di voto, esperti non soci.
    All’inizio dei suoi lavori il congresso provinciale elegge
    un Presidente garante del corretto funzionamento dei lavori
    e approva , su proposta della segreteria provinciale, il
    regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.
    Il Regolamento, comunque, deve rispettare quanto previsto
    dalle norme Statutarie.

    La segreteria provinciale

    Art.3- La segreteria provinciale è composta da cinque
    a sette membri eletti fra i soci della provincia durante
    il Congresso provinciale in cui è previsto il rinnovo
    delle cariche.
    Oltre al segretario coordinatore al suo interno elegge anche
    il tesoriere.
    La segreteria provinciale viene convocata dal segretario
    provinciale almeno una volta a trimestre e all’occorrenza
    su richiesta scritta della maggioranza semplice dei suoi
    membri; è convocata dagli organi nazionali in caso
    di commissariamento.In caso di ingiustificate inadempienze
    rispetto alle deliberazioni adottate dal Congresso Nazionale
    o di iniziative che compromettano le scelta e l’immagine
    del Sindacato oppure di paralisi delle attività della
    segreteria provinciale, la sezione stessa può essere
    commissariata dalla Segreteria nazionale, con il parere
    vincolante del Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito
    le controdeduzioni della Segreteria provinciale interessata,
    per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà
    procedere al rinnovo delle cariche provinciali.

    Il congresso nazionale

    Art.4- Il congresso nazionale è convocato dal segretario
    nazionale quando è opportuno o necessario oppure
    su richiesta per iscritto di un terzo (1/3) dei componenti
    il congresso nazionale o della maggioranza semplice dei
    membri della segreteria nazionale e comunque almeno una
    volta ogni tre anni per il rinnovo delle cariche previste
    dagli organi statutari.
    All’atto della convocazione la segreteria nazionale può
    disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza
    diritto di voto, esperti non soci.
    Dopo l’atto di convocazione e prima dello svolgimento congressuale
    per il rinnovo delle cariche statutarie devono essere riuniti
    i congressi provinciali.
    All’inizio dei suoi lavori il congresso nazionale elegge
    un comitato di presidenza di tre membri che collabora con
    il Presidente garantendo il corretto funzionamento dei lavori
    e approva, su proposta della segreteria nazionale, il regolamento
    in base al quale essi si dovranno svolgere.

    La segreteria nazionale

    Art.5- La segreteria nazionale è convocata dal segretario
    nazionale quando occorre ed è necessario e , comunque,
    almeno una volta ogni semestre. Deve essere altresì
    convocata ogni qualvolta lo richiedono per iscritto la maggioranza
    semplice dei suoi membri.
    La segreteria nazionale è delegata a condurre le
    trattative contrattuali nazionali e a tale scopo nomina
    la delegazione politica composta da quattro membri.
    La segreteria nazionale, dopo aver individuato settori nazionali
    del lavoro, ne nomina i responsabili affidando loro specifiche
    funzioni.
    La segreteria nazionale elegge al suo interno un vicesegretario
    nazionale vicario e due vicesegretari nazionali.
    Le decisioni riguardanti l’organizzazione, le strategie
    e la politica del sindacato vanno prese a maggioranza semplice
    , mentre per le decisioni riguardanti sanzioni disciplinari
    è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3).
    Il membro dimissionario viene surrogato con il primo dei
    non eletti nell’ambito della votazione congressuale.Qualora
    non vi siano più soci che abbiano riportato voti
    la segreteria resterà con quei membri fino al nuovo
    Congresso per il rinnovo delle cariche statutarie. Nel caso
    in cui vi siano le dimissioni della maggioranza semplice
    dei membri della segreteria, viene convocato entro sei mesi
    un congresso per il rinnovo delle cariche statutarie.

    Il collegio nazionale dei probiviri

    Art.6- Il collegio nazionale dei probiviri è composto
    da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti
    dal congresso nazionale con votazione nella quale è
    possibile esprimere tre preferenze sui cinque membri da
    eleggere. I tre che riporteranno il maggior numero di preferenze
    saranno eletti membri effettivi, il quarto ed il quinto
    saranno eletti membri supplenti.
    Il collegio dei probiviri elegge al proprio interno un Presidente
    cui spetta di convocare e presiedere le sedute.
    Al collegio dei probiviri spetta il giudizio , previo ricorso,
    sulla conformità allo statuto degli atti adottati
    dagli organi dello Snadir. Esso esamina e compone altresì
    le controversie che dovessero insorgere tra organi del sindacato.
    E’ competente pure a giudicare le infrazioni disciplinari
    degli iscritti che ricoprano cariche sia all’interno del
    sindacato, sia quali rappresentanti dello stesso in organismi
    esterni e del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli
    entro e fuori del sindacato o che con la sua condotta costituisca
    ostacolo al buon andamento del sindacato e della categoria.
    Il collegio, ricevuto un ricorso, si riunisce entro 15 giorni
    e deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare
    le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
    Il collegio deve emettere la propria decisione entro novanta
    (90) giorni dalla prima riunione. La carica di membro del
    collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico
    elettivo nel sindacato. Le misure disciplinari, commisurate
    alla gravità delle infrazioni sono: a) l’ammonizione;
    b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato;
    c) la radiazione dal sindacato. Ogni provvedimento adottato
    dal collegio dei probiviri deve essere motivato per iscritto.
    La decisione finale motivata per iscritto è inappellabile.
    Fino alla convocazione del primo congresso nazionale il
    collegio nazionale dei probiviri è nominato dalla
    segreteria nazionale stante l’incompatibilità con
    la carica di membro del collegio con qualsiasi carica elettiva
    all’interno del sindacato.

    Le riunioni degli organi statutari

    Art.7- Le riunioni ordinarie di qualsiasi organo statutario
    sono indette nelle sedi sociali o in un luogo diverso con
    preavviso di almeno dieci (10) giorni a mezzo lettera semplice.
    La lettera di avviso deve contenere l’ordine del giorno.
    L’avviso di convocazione va altresì affisso nelle
    sedi del sindacato durante i dieci (10) giorni antecedenti
    quello stabilito per la riunione.Gli organi statutari si
    riuniscono in seconda convocazione dopo un’ora dalla prima.
    Le riunioni degli organismi sono valide in prima convocazione
    se è presente la metà più uno dei membri.
    Non raggiungendo tale numero di presenze, la riunione sarà
    valida in seconda convocazione con la presenza di almeno
    un terzo dei componenti l’organismo interessato. Qualora
    non si raggiungesse nemmeno in seconda convocazione il numero
    legale si procede ad una nuova convocazione dell’organismo
    statutario interessato.
    La presidenza delle riunioni spetta al presidente o al segretario
    dell’organo; in caso di assenza o impedimento, al vicepresidente
    o vicesegretario; in caso di assenza o impedimento del vicepresidente
    o del vicesegretario spetta al socio più anziano
    d’età. Chi presiede le riunioni nomina il segretario
    verbalizzante.
    Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; si fanno
    a scrutinio segreto qualora l’assemblea lo riterrà
    opportuno. E’ ammessa la delega scritta, ma un socio non
    può rappresentare più di due (2) soci. Le
    deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti,
    fatte salve le maggioranze diverse espressamente previste
    dal presente regolamento e dallo statuto.
    Nei casi di riunioni straordinarie e urgenti degli organi
    statutari, la convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima
    con la comunicazione del relativo ordine del giorno con
    qualsiasi mezzo che consente di avvisare l’interessato.

    Le cariche

    Art.8- Per le elezioni per il rinnovo delle cariche qualora
    siano presentate più liste di candidati, è
    applicato il metodo proporzionale. L’organo elettivo delibera
    a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le preferenze
    esprimibili e il quoziente di proporzionalità che
    determina la composizione degli organismi stessi.
    Gli eletti durano in carica tre (3) anni. Decadono anticipatamente
    per dimissione individuale o collettiva presentata all’organo
    elettore o per sfiducia votata da questo nei loro confronti.Qualora
    per dimissioni o per altra causa uno dei membri degli organi
    statutari cessi prima del termine stabilito, la composizione
    dell’organo verrà integrata secondo le modalità
    del presente regolamento e dello statuto, rimanendo immutata
    la scadenza della carica dell’organo, ad eccezione dei casi
    previsti dallo statuto.
    Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E’ consentito
    soltanto il rimborso delle spese vive. Pur tuttavia la segreteria
    nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) può deliberare
    la retribuzione per l’attività di uno o più
    componenti la segreteria nazionale ed eventualmente, per
    particolari situazioni, di segretari provinciali o zonali.
    In ogni caso è da retribuire il socio che abbia ottenuto
    su delibera della segreteria nazionale il distacco sindacale
    senza retribuzione da parte dello Stato.

    Le risorse finanziarie e patrimoniali

    Art.9- Le risorse finanziarie e patrimoniali dello Snadir
    sono amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle
    provinciali. Ogni segreteria è responsabile in solido
    della gestione economica di sua competenza. La segreteria
    nazionale acquisisce i versamenti dei soci ed eroga ogni
    sei (6) mesi alle segreterie provinciali le percentuali
    delle quote versate dai soci appartenenti alle rispettive
    province.
    Per i professori incaricati in servizio il computo è
    fatto in base alla sede scolastica dove insegnano ; per
    gli altri in base alla residenza.
    L’anno sociale e l’esercizio finanziario si aprono il 1°
    gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo
    e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri
    analitici. Essi devono essere redatti con chiarezza e rappresentare
    in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
    ed economico-finanziaria del Sindacato.
    Le segreterie provinciali entro cinque (5) giorni dall’approvazione
    del bilancio trasmettono copia del medesimo alla segreteria
    nazionale, che curerà la redazione coordinata dei
    bilanci e la successiva approvazione.
    Il bilancio preventivo provinciale e quello consuntivo nazionali
    sono approvati annualmente entro il 31 maggio di ogni anno.
    Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati
    annualmente entro il di ogni anno.
    Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione,
    anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché
    di fondi, riserve o capitale, salvo la destinazione o la
    distribuzione non siano imposte dalla legge.

    Approvato dalla Segreteria Nazionale in Modica il 24 gennaio
    2002

    Prof. Alberto Borsò
    Prof.ssa Maricilla Cappai
    Prof. Francesco Cacciapuoti
    Prof. Salvatore Modica
    Prof. Orazio Ruscica
    Prof.ssa Marisa Scivoletto
    Prof. Pasquale Troìa

  • rappresentanti_Le_monnier.htm


    Rappresentanti
    "Le Monnier"



     



    ABRUZZO



    Pescara:
    DOMENICO PROVENZANO (con Marcello Noce).

    via Michelangelo Forti 24, 65122 Pescara

    tel. 085/4229079-2058695 – fax 085/2058695

    e-mail: dproven@tin.it



    Chieti: vedi Pescara.



    L’Aquila: vedi
    Pescara

    MARCELLO FERRI

    via delle Aquile 10/12, 67100 L’Aquila

    tel. 0862/41.07.78 – fax 0862/41.09.08; tel. ab. 0862/65.815



    Teramo: vedi Pescara.


     



    BASILICATA



    Potenza:
    FERRANTE RIZZIERI

    via Rocco Scotellaro 71, 85045 Lauria Superiore (PZ)

    tel. 0973/82.33.61-82.32.31 – fax 0973/82.33.61



    Matera: AGENZIA
    EDITORIALE F.LLI SINNO

    via Marconi 1, 75100 Matera

    tel. e fax 0835/38.56.69-38.84.04


     



     CALABRIA



    Catanzaro:
    vedi Reggio Calabria.



    Cosenza:

    -Promozioni e distribuzioni editoriali RASCHILL s.a.s.

    via Stadio a Monte 17/D, 89129 Reggio Calabria

    tel. e fax 0965/62.10.61

    e-mail: ag.fiorenzo@tin.it



    -rag. FRANCESCO FIORENZO,

    via Degli Stadi 28, Citt 2000, 87100 Cosenza

    tel. 0984/33.659 – fax 0984/40.71.75.



    Crotone: vedi Reggio
    Calabria
    .



    Reggio Calabria:

    -Promozioni e distribuzioni editoriali RASCHILL s.a.s.

    via Stadio a Monte 17/D, 89129 Reggio Calabria

    tel. e fax 0965/62.10.61



    -MICHELE GENTILE Agenzia Editoriale

    C.so Garibaldi, Trv. P. Nenni 3, 89048 Siderno Marina (RC)

    tel. 0964/38.31.81 – fax 0964/38.37.50.



    Vibo Valentia
    : vedi Reggio Calabria.


     



     CAMPANIA



    Benevento:
    Agenzia EDIS s.n.c.

    via Napoli 216, 82100 Benevento

    tel. e fax 0824/61.066

    e-mail: vdeiann@infinito.it



    Avellino: PETRILLO
    s.a.s.

    contrada Valle Santa Caterina 17, 83100 Avellino

    tel. e fax 0825/78.15.73.



    Caserta: AGENZIA
    EDITORIALE s.n.c. di Rocco, Carbone e Netti

    Via del Lavoro, 1 traversa Cappuccini 44, 81055 S. Maria
    Capua a Vetere (CE)

    tel. 0823/81.12.55-81.13.88 – fax 0823/ 79.82.04



    Napoli:

    Istituti privati: dott. FABRIZIO NOBILI (con dott.ssa Fiorenza
    Troise, dott.ssa Licia Parascandolo, Assunta Coviello)

    c.so Vittorio Emanuele 494/fabbricato C, 80135 Napoli

    tel. 081/54.92.000 – fax 081/54.91.879

    e-mail: ags039na@tin.it



    -Scuole medie statali: via Caserta al Bravo 184, 80144 Napoli

    ANTONIO NOVIELLO (tel.081 /73.68.746),

    BRUNO IOVANE (tel. 081/73.68.795),

    MARCO SPAGNUOLO (tel. 081/70.50.048),

    VIRGINIA LA PIANO (081/70.50.052).



    FRANCESCO SICA,

    via Quagliariello 35/E, 80131 Napoli

    tel. 081/54.65.927 – fax 081/54.65.927

    e-mail: sicaserf@libero.it



    -Scuole medie superiori: dott. FABRIZIO NOBILI (con dott.ssa
    Fiorenza Troise, dott.ssa Licia Parascandolo, Assunta Coviello)

    c.so Vittorio Emanuele 494/fabbricato C, 80135 Napoli

    tel. 081/54.92.000 – fax 081/54.91.879

    e-mail: ags039na@tin.it



    Salerno:

    -UMBERTO FERA (con dott.ssa Elisabetta Catalano)

    Corso Garibaldi 206, II piano, int. 1, 84122 Salerno

    tel. e fax 089/ 25.18.30 – cell. 0347/85.39.348.



    -Scuole medie inferiori: FRANCESCO SICA,

    via Quagliariello 35/E, 80131 Napoli

    tel. 081/54.65.927 – fax 081/54.65.927

    e-mail: sicaserf@libero.it


     



    EMILIA
    ROMAGNA



    Bologna:
    PROJECT SCUOLA di Emilio Granvillano (con Emanuele Granvillano)

    Via del Perugino 6, piano 1

    tel. 051/6242126 – fax 051/6245668 – cell. 0339/8940135



    Ferrara: GIANCARLO
    GUZZI

    via XXV aprile 14/3, 44100 Ferrara

    tel. e fax 0532/248865 – cell. 0347/1676679



    Forl: vedi Ravenna
    (scuole medie inferiori) e Rimini (scuole medie superiori).



    Modena: MARTINELLI
    MARCELLO

    via Toscanini 3, 42100 Reggio Emilia

    tel e fax 0522/333978 – cell. 0347/0021236



    Parma: STEFANO
    GIOVANELLI

    via Bernini 9/A, 43100 Parma

    tel. e fax 0521/29.30.70.



    Ravenna: GALASSI
    GIANNANDREA,

    via Cristoni 32, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

    tel e fax 051/570266.



    Reggio Emilia:
    vedi Parma.



    Rimini: ROBERTO
    GASPERONI

    tel. e fax 0542/609529 – cell 0347/3719077.



     



    FRIULI
    VENEZIA GIULIA



     Gorizia:
    vedi Udine.



    Pordenone: vedi
    Udine



    Trieste: vedi Udine.



    Udine: ROBERTO
    ROSSI (con Vincenzo Rossi, Matteo Rossi)

    Via Nazionale 92/13, 3304 0 Pradamano (UD)

    tel. 0432/67.17.97 – fax 0432/67.17.82

    e.mail: ags040ud@tin.it


     



    MARCHE



     Ascoli
    Piceno
    : vedi Ancona.



    Ancona: LANTERMO
    LIBRI di Lantermo Daniele & C. S.a.s. (con Lorenzo Carelli
    e Franco Pizzicotti )

    via Grandi 32, 60131 Ancona

    tel. e fax 071/2901114

    e-mail: lantermolibridilantermod@tin.it



    Macerata: vedi
    Ancona.



    Pesaro: vedi Ancona.


     



    MOLISE



    Campobasso:
    vedi Isernia.



    Isernia: RITA DI
    LORENZO,

    via Berta s.n.c., 86170 Isernia

    tel. 0865/41.45.85 – fax 0865/41.40.11


      



    LAZIO



     Frosinone:
    DEPOSITO EDITORIALE BRUNO GERINI

    via Arigni 142, 03043 Cassino (FR)

    tel. 0776/22586 – fax 0776/25653 – cell. 0336/769022



    Latina: vedi Roma

    ROBERTO GRASSI, EUROLIBRI s.a.s. di RAFFAELE SENA & C.
    via dall’Ongaro 102, 00152 Roma

    tel. 06/58.95.533-58.03.390 – fax 06/58.81.477



    Rieti: rag. MARIO
    CAPPIELLO,

    Vocabolo Tregli 10, 02040 Stimigliano (RI)

    tel. e fax 0765/57.70.14



    Roma:

    -Scuole medie superiori: EUROLIBRI s.a.s. di RAFFAELE SENA
    & C. con Luigi Benedetti, Maria Cursi, Roberto Grassi,
    Giuseppe Venturi, Agostina Vecchi, Antonio Raimondo (istituti
    privati), via dall’Ongaro 102, 00152 Roma

    tel. 06/58.95.533-58.03.390 – fax 06/58.81.477



    -Scuole medie inferiori: TITO CIOSCHI, CLAUDIO BENIAMINI,
    SERGIO FOSCHI, ARMANDO PETRUCCI, LUIGI PIETRONERO

    via Dall’Ongaro 102, 00152 Roma

    tel. 06/58.33.39.02-58.34.93.46 – fax 06/58.03.811.



    -Istituti privati: ANTONIO RAIMONDO

    via dall’Ongaro 102, 00152 Roma

    06/58.95.533-58.03.390 – fax 06/58.81.477



    Viterbo: vedi Terni.


     



     LIGURIA



    Genova:
    ELLE – Editoria e Scuola s.n.c. d i Mauro de Apollonia, Giuseppe
    Scaletta, Franco Sapienza

    Piazza Rensi 2/C, 16146 Genova

    tel. e fax 010/36.29.829.



    Imperia: vedi Genova.



    La Spezia
    : vedi Genova.



    Savona: vedi Genova.



     



    LOMBARDIA



    Bergamo: FERRUCCIO REDOLFI

    Via Vegini 12, 24050 Zanica (BG)

    tel. e fax 035/67.14.59.



    Brescia: ALESSANDRO MANERA

    via Gorizia 2/C, 25126 Brescia

    tel. e fax 030/3700872 – cell. 0349/5751801

    e mail: alex.manera@libero.it




    Como:
    MARCO MONTI,

    via Statale Regina 157, Domaso (CO)

    tel. e fax 0344/83352 – cell. 0338/77.75.553

    e-mail: mmonti@tiscalinet.it



    Cremona: BOOK SHOP

    via Griffini 1, 26013 Crema (CR)

    tel. e fax 0373/25.94.58




    Lecco:
    vedi Como.



    Lodi: vedi Milano.





    PIEMONTE



    Alessandria:
    vedi Genova



    Asti: vedi Torino.



    Biella: vedi Torino.



    Novara: dott. GIORGIO
    SACCHI

    via Curie 10, 28100 Novara

    tel. 0321/61.15.85 – fax 0321/61.31.57.



    Cuneo: vedi Torino.



    Torino: LIBER sas

    Corso Vigevano 46, 10151 Torino

    tel. 011/2876392 – fax 011/2450274



    Verbano-Cusio-Ossola
    : vedi Novara.



    Vercelli: vedi
    Torino.


     



    PUGLIA



    Brindisi:
    vedi Bari.



    Bari: ALESSANDRO
    MORI (con Michele Roberto, Norma Tempesta e Roberto Fanelli)

    Strada Statale 96, Bari Modugno km 118 n. 13 c 70026 Modugno
    (BA)

    tel. 080/53.21.857-53.21.854 – fax 080/53.54.917

    e-mail: alexmori@teseo.it



    Foggia: IL PENTAGONO
    Organizzazione Editoriale s.r.l.

    via M. Signorile 2/B piano 1, 70121 Bari

    tel. 080/55.88.566 – fax 080/374.53.43

    e-mail: propaganda@ilpentagono.it



    Lecce: MARCELLO
    BUCATO CAPOZZA

    via del Mare 10, 73100 Lecce

    tel. e fax 0832/39.23.92

    e-mail: bucatocapozza@tin.it



    Taranto: prof.
    PASQUALE BOERO

    via Rintone 32/34, 74100 Taranto

    tel. 099/47.73.914 – fax 099/47.79.602 – tel. ab. 099/47.09.187


     



    SARDEGNA



    Cagliari:
    Agenzia Libraria LAMBDA s.a.s. di Luciano Camporesi (con Rita
    Serra Brigaglia)

    via Danimarca 51 09045 Quartu S. Elena (loc. Pitz’ e Serra)
    (CA)

    tel. 070/82.07.26-82.58.21 – fax 070/82.49.90



    Nuoro: GRAZIA FARINA

    via Zeila 8, 08100 Nuoro

    tel. e fax 0784/23.00.31.



    Oristano: vedi
    Cagliari.



    Sassari: LAINO
    LIBRI s.n.c.

    via Caniga 8, 07100 Sassari

    tel. 079/26.04.47 – fax 079/26.33.433

    e-mail: info.lainolibri@tin.it

    sito internet: www.lainolibri.it


     



    SICILIA



    Agrigento:
    vedi Palermo.



    Caltanissetta:
    vedi Palermo.



    Catania: LEONE
    GIUSEPPE (con Maurizio Fazio, Daniele Greco, Gianluca Leone)

    Via Pidatella 263, 95126 Catania

    tel. 095/376638-376378 – fax 095/376488



    Enna: PAOLO e GAETANO
    VETRI

    via Regione Siciliana 11 94100 Enna

    tel. 0935/25920 – fax 0935/26166



    Messina: GIUSEPPE
    SPADARO

    viale S. Martino 296, 98123 Messina

    tel. e fax 090/29.35.053



    Palermo: dott.
    PIETRO CAMPO (con Santo Arancio, Giuseppe Bongiovanni, Rag.
    Mario Cammareri, Dott. Giovanni Campo, Maria Campo, Rosario
    Di Noto, Guglielmo Salamone, Leonardo Bileti).

    via Rubens 3, 90145 Palermo

    tel. 091/20.52.35-22.67.65 – fax 091/68.29.660



    Ragusa: vedi Siracusa



    Siracusa: prof.
    ORESTE CONSOLE

    via Randazzo 18, 95125 Catania

    tel. e fax 095/439764 – cell. 0338/83.47.231-0349/0693086

    e-mail: oreste.console@tin.it



    Trapani: vedi Palermo.


     



    TRENTINO
    ALTO ADIGE



    Bolzano:
    vedi Verona.



    Trento: vedi Verona.


      



    UMBRIA



    Perugia:
    ANDREA MORETTI & STEFANO S ANTINI Agenzia Editoriale

    via Adriatica 97, 06087 Ponte San Giovanni (PG)

    tel. 075/59.96.745 – fax 075/59.76.133

    e-mail: morettisantini@edisons.it



    Terni: vedi Roma

    LUIGI BENEDETTI, GIUSEPPE VENTURI,

    via dall’Ongaro 102, 00152 Roma

    06/58.95.533-58.03.390 – fax 06/58.81.477.


     



    VENETO



    Belluno:
    vedi Treviso.



    Padova: AGENZIA
    DI PROMOZIONE EDITORIALE BAKOS S.n.c.

    di Bakos Graziano e Greggio Maurizio

    via Carlo Leoni 14, 35030 Selvazzano Dentro loc. Caselle (PD)

    tel. 049/89.79.243 – fax 049/89.84.238

    e-mail: ape.bakos@jumpy.it.



    Rovigo: vedi Padova.



    Treviso: ANNA DRI

    via G. Pennella 8, 31100 Treviso

    tel. 0422/308739 – fax 0422/314929

    e-mail: anna.dri@tin.it



    Venezia: MARZOLA
    di Vittorio Marzola

    via Gazzera Alta 103/105/107, 30174 Mestre (VE)

    tel. 041/54.48.567 – fax 041/91.66.62

    e-mail: marzolav@tin.it

    sito internet: www.marzola-libri.jeko.it



    Verona: UMBERTO
    LEITER (con Dimitri Marta e Gina Medizza)

    via Duse 12, 37124 Verona

    tel. 045/91.69.39 – fax 045/83.50.698

    e-mail: ginamedi@tin.it