Autore: maurizio

  • Sobre el FORO.htm

     
     
    La enseanza de la religin es una realidad en los
    pases europeos
     

    Carlos Esteban Garcs

    Director de Religin y Escuela

     

     Se ha celebrado recientemente en Alemania un
    Foro sobre la enseanza de la religin en Europa con la
    participacin de alrededor de 50 expertos y responsables
    de numerosos pases europeos y uno latinoamericano invitado.
    Es la dcima vez que se rene este Foro, la segunda vez
    en Alemania, en esta ocasin la ex Alemania Democrtica.

     Bautzen, ciudad que est celebrando actualmente
    en el 2002 los 1000 aos desde su fundacin, cerca de
    Dresde, en el Estado de Sajonia, ha acogido la celebracin
    del X Foro Europeo sobre la Enseanza de la Religin en la Escuela que
    se ha celebrado del 3 al 7 de abril. Portugal, Italia,
    Espaa, Alemania, Croacia, Blgica, Lituania, Austria,
    Holanda, Hungra, Polonia, Eslovaquia, Repblica Checa
    y Eslovenia han sido los 14 pases representados en este
    encuentro que contaba tambin con Brasil como representante
    invitado de Latinoamrica. La
    contribucin de la enseanza de la religin a la personalidad
    y solidaridad
    ha sido el tema central sobre el
    que ha girado la temtica del Foro.

     La ERE es una realidad
    en Europa

     Entre las conclusiones que podran expresar,
    en sntesis, nuestra experiencia en este encuentro, podemos
    sealar la constatacin, una vez ms, de que la
    enseanza de la religin es una realidad en todos los
    pases europeos
    con las nicas excepciones de Eslovenia
    y Francia. Una realidad diversa y muy compleja, con multitud
    de matices en cada pas, pero con dos ejes comunes en la identidad
    y naturaleza de esta enseanza:

             
    forma parte del sistema educativo
    de cada pas
    , se imparte tambin en las escuelas pblicas, dentro del currculo y
    del horario escolar, los alumnos pueden optar entre varias
    confesiones religiosas, y los que no quieren una enseanza
    religiosas de ninguna confesin tienen una materia alternativa
    fundamentalmente basada en la tica y los valores, cualquiera
    de las opciones es evaluable;

             
    se ofrece desde las confesiones
    religiosas
    que
    son las responsables de los contenidos y de la propuesta
    del profesorado, aunque laboralmente dependen de las administraciones
    educativas que son las que contratan y pagan, y se imparte
    asumiendo las caractersticas propias de la institucin
    escolar.

     La identidad curricular y confesional de esta
    enseanza, sobre todo en las escuelas pblicas, no pretende
    en ningn caso la conversin de los alumnos ni requiere
    su confesin de fe para cursar la materia y se ofrece
    como materia escolar desde la objetividad acadmica y
    curricular, en dilogo con otras opciones religiosas y
    cosmovisionales, en apertura a la radical pluralidad que
    caracteriza nuestro tiempo, contribuye a la comprensin
    de la historia propia y de las tradiciones, incorpora
    el hecho religioso en la sociedad plural de un modo cvico
    y racional, ofrece la oportunidad de los valores y la
    capacidad humanizadora de la experiencia religiosa, construye
    lo tico individual y fortalece la tica en la sociedad,
    cultiva las inquietudes y la bsqueda de respuestas en
    torno al sentido de la vida, facilita la insercin social
    del alumno en la cultura y en la sociedad, suma sus objetivos
    a las finalidades propias de la escuela y contribuye a
    la autoconstruccin de la personalidad y solidaridad.

     De esta manera, la enseanza de la religin,
    como materia escolar de naturaleza confesional y optativa,
    hay que comprenderla desde los fines propios de la educacin
    cuya responsabilidad
    debe ser gestionada por los poderes pblicos
    y cuando
    estos, desde su neutralidad ideolgica y religiosa, tienen
    que asumir una enseanza con una identidad propia, de
    inters pblico, deben solicitar la colaboracin de estas
    entidades de la sociedad con el Estado. Y en esto, la
    enseanza de la religin es un caso paradigmtico. Simultneamente,
    las confesiones religiosas deben asumir los mnimos de
    tica cvica y pblica propios del Estado y de la sociedad
    plural que estn garantizados por las leyes fundamentales
    de cada pas, en el caso de Espaa por la Constitucin
    de 1978. En este sentido hay que subrayar la funcin
    social de las religiones
    y su consideracin de inters
    pblico. Un rasgo que tiene que ser una realidad en las
    propias confesiones religiosas, por su propia identidad
    y por la necesidad de ciudadana que debe caracterizar
    a todos los colectivos de una sociedad plural.

     La ERE tambin es
    un problema

     Otra de la conclusiones que podra expresar
    la experiencia de este Foro, constata que la ERE no solo
    es una realidad en los pases europeos, la
    enseanza de la religin tambin es un problema.
    Algunas
    dificultades que protagonizan los debates en Espaa, especialmente
    nutridos por nuestra historia reciente y de los ltimos
    dos siglos, tambin se dan en otros pases. No se encuentran
    esas dificultades en Reino Unido, que en esta edicin
    del Foro no ha estado presente pero s en anteriores.
    Tampoco en Alemania, cuya Ley Fundamental garantiza en
    su artculo 7.3 la enseanza de la religin, segn sus
    confesiones, o la tica, para todos, ambas plenamente
    curriculares, como sus profesores. Aunque en Alemania,
    despus de la reunificacin posterior a la cada del muro,
    los nuevos Estados del este s regeneran algunas dificultades
    impensables en los Estados de la occidental.

     Por ejemplo, en el Estado de Branderburgo, donde
    despus del anterior rgimen poltico las creencias religiosas
    han quedado reducidas a porcentajes muy bajos -20% de
    protestantes y 5% de catlicos- se ha propuesto una enseanza
    de lo religioso y lo tico impartida desde la neutralidad,
    sin confesionalidad, sin las iglesias, y con un programa
    elaborado por aquel Estado puesto que el gobierno central
    no tiene las competencias en educacin.
    La medida ha supuesto algunas crticas y una controvesia
    legal ya que las Ley Fundamental garantiza la enseanza
    de la religin confesional pero las competencias son de
    los Estados. Los tribunales han instado, cinco aos despus
    y antes de dictar una sentencia definitiva, a las partes
    implicadas -iglesias y administracin educativa- a llegar
    a un acuerdo. De momento sigue esa asignatura para todos
    y para quien lo solicite tiene ya la posibilidad de una
    asignatura confesional, protestante o catlica.

     Por el contrario, en la laica Francia, paradigma
    propuesto como modelo en mltiples ocasiones para sacar
    la enseanza de la religin de las escuelas, se reconsidera
    con fuerza la reintroduccin de lo religioso en la educacin
    de los alumnos. JacK Lang, ministro francs de Educacin, ha decidido introducir la
    religin en la enseanza pblica, aunque las propuestas
    no van por una asignatura nueva, ni confesional ni cultural,
    sino por nuevos contenidos en las materias que ya existen.
    El ministro afirma que hay que pasar ya del laicismo de
    la no competencia al laicismo de la inteligencia. Las
    medidas que se manejan, en pleno perodo electoral en
    Francia, se basan en un informe de 35 pginas elaborado
    por Rgis Debray
    en el que subraya que "el
    conocimiento del hecho religioso es hoy una condicin
    para la libertad de conciencia
    ". Ms adelante
    aade que "el estudio del hecho religioso no es ms que la prolongacin de las enseanzas
    fundamentales
    ". Debray fundamenta en su informe
    que la mayora de los estudiantes franceses tiene una
    incultura total del hecho religioso, con la nica excepcin
    de los nios musulmanes, una realidad que no le parece
    nada lgica ni coherente. Conocer el hecho de las religiones
    contribuir a combatir, seala, el peligro de fanatismos
    religiosos. Recordemos que en Francia el 80% de la poblacin
    se declara catlica, el 7% es musulmn y el 1% es judo.
    Por otra parte, 4 de cada 10 nios reciben catequesis
    en la tarde de los mircoles.

     Otra de las cuestiones sociolgicas que afecta
    de pleno a la ERE se da en los pases de la ex Unin Sovitica
    que ahora presentan un panorama nada fcil para lo religioso
    en general y para la enseanza de la religin en particular.
    En aquellos pases predomina una tercera confesin, los
    arreligiosos o los sin dios, como sealaba en una de las
    ponencias del Foro el profesor Tefensee,
    de la Facultad de Teologa de Erfurt. Los efectos de varias
    dcadas de ocultacin y negacin de lo religioso ofrece
    ahora unas consecuencias muy serias. Se tema que despus
    del fracaso de la ideologa marxista-leninista aconteciera
    una vaco sentido, una crisis de orientacin o una prdida
    de valores, pero algunos aos despus de recuperar las
    libertades y la ciudadana de los religioso no se puede
    confirmar el pronstico. Ms bien al contrario, la tesis
    de que la religin cumple una funcin indispensable en
    la vida de una sociedad y de que el hombre es religioso
    por naturaleza no parece sostenible. El profesor Tefensee
    afirmaba que en Alemania oriental la vida de la sociedad
    funciona bien sin religin y que el individuo no nota
    que le falte algo cuando no tiene religin. Esta doble
    realidad, el pasado rgimen contrario a la religin y
    el nuevo rgimen en el que lo normal es vivir sin religin,
    tiene enormes consecuencias para la enseanza de lo religioso
    en los sistemas educativos que se abre paso pero muy lentamente.
    En algunos de esos pases de la Europa del este se alcanzan
    porcentajes entre el 12% y el 20%.

     El programa del Foro

     Estas consideraciones expuestas, que nosotros
    hemos resumido a modo de dos conclusiones, se han puesto
    de manifiesto en los debates del Foro Europeo sobre la ERE,
    sus ponencias
    y su comunicado final que tambin ofrecemos
    al final de este artculo.

     El la primera ponencia del encuentro, el profesor
    Schweitzer,
    de la Universidad de Tubinga, articulo las tareas fundamentales
    de la ERE en torno a la formacin de la personalidad de
    los alumnos y su dimensin solidaria. Era la primera vez
    que en este foro intervena un profesor de pedagoga de
    la religin protestante y promovi a lo largo de toda
    su intervencin una sensibilidad ecumnica junto con un
    llamamiento a la cooperacin de las distintas confesiones
    para una mejor receptividad social de la enseanza de
    la religin en las escuelas. El auditorio asumi con receptividad
    sus propuestas acerca de una ERE impartida en una sociedad
    plural que necesariamente tiene que hacer compatible el
    ejercicio desde su propia identidad con la apertura a
    los otros, el inters pblico que tiene su aportacin
    cuando es ejercida desde la propia tradicin que enriquece
    el patrimonio de la sociedad a la vez que contribuye a
    una construccin plural y multirreligiosa de identidades.
    La personalidad, como visin cristiana de la identidad,
    y la solidaridad, como visin cristiana de la sociabilidad,
    son dos aportaciones fundamentales de la ERE que se justificaron
    en la ponencia que tambin subray la importancia de la
    identidad confesante del profesorado que imparte la enseanza
    de la religin en las estructuras pblicas de la sociedad.

     El ponente tambin present algunas experiencias
    de una ERE cooperativa entendiendo esta cooperacin entre
    las confesiones protestante y catlica. Los estudios referidos
    a esas experiencias muestran muy pocas reservas y prejuicios
    por parte de los alumnos que tampoco ven mermados sus
    objetivos educativos por este tipo de cooperacin entre
    las confesiones religiosas. Por ello, se recomendaba una
    cooperacin ecumnica entre las iglesias en la enseanza.

     En la segunda ponencia, el profesor Gry Gevaert, de Brujas, present algunas
    aportaciones de la enseanza de la religin a la construccin
    europea. Fundamentalmente parti del informe Delors y
    sus cuatro pilares bsicos para la educacin para ir articulando
    las aportaciones esenciales de la ERE en la formacin
    escolar de los alumnos. En torno al concepto de la enseanza
    de la religin subray, el marco de la pluralidad en la
    que es ejercida en las sociedades occidentales y el enorme
    desafo del dilogo que tiene que asumir desde su propia
    identidad y tradicin. Para los alumnos es decisivo el
    mtodo del dilogo y la comunicacin como pedagoga que
    posibilita la autoconstruccin de la personalidad. Finalmente
    concret la experiencia de Blgica en la que, aunque las
    escuelas cristianas ocupan dos terceras partes del sistema
    educativo, la enseanza de la religin puede impartirse
    hasta en seis confesiones diferentes y los que no optan
    por ninguna de ellas tienen una enseanza de tica.

     Este encuentro tambin prest atencin a las
    nuevas tecnologas y su impacto en la cultura de nuestros
    das y tambin en los procesos de enseanza-aprendizaje.
    El profesor Franco Mazza, de Miln, mostr la importancia de estos nuevos mtodos
    de comunicacin y su espacio en la educacin. Constatamos
    que los alumnos han entrado en ese mundo ms que los propios
    profesores que no han sido preparados para esta nueva
    realidad y que ven erosionadas algunas tareas fundamentales
    por esta nueva situacin. Por otra parte, el conocimiento
    y la informacin se ha multiplicado y los nuevos roles
    del profesorado habrn de proporcionar aprendizajes para
    seleccionar y manejar las informaciones.

     Un espacio importante en el programa del Foro
    lo ocupaba la reflexin formulada desde los pases del
    este, concretamente desde la Alemania oriental en la que
    se celebraba el encuentro. Para ello se contaba con las
    ponencias de los profesores Tiefensee y Reinhard Hauke,
    de Erfurt. El primero, como ya hemos sealado ms arriba,
    explico lo que l denomina una tercera confesin arreligiosa,
    mostrando como Alemania oriental puede ser tan arreligiosa
    como catlica es Polonia o Baviera, insistiendo en evitar
    el trmino ateo porque contiene una connotacin de negacin
    de dios, despus de la pregunta, que en aquel contexto
    no lo tiene. Entre los datos que se ofrecieron podemos
    destacar: en 1946, el 82% de la poblacin se declaraba
    protestante y el 12% catlico; en 1990, las encuestas
    daban un 25% de protestantes y un 4% de catlicos. En
    ese mismo perodo, los aconfesionales han pasado del 5%
    al 67%. En muchas ciudades los cristianos forman minoras
    que estadsticamente parecen sectas, son una autntica
    iglesia en la dispora que, por otra parte ha desarrollado
    una mentalidad de fortaleza. El profesor Hauke, den de
    la catedral de Erfurt, desde su experiencia de vocacin
    sacerdotal en la clandestinidad, mostr los desafos para
    la experiencia confesante de la nueva situacin de la
    Iglesia hoy.

     Todas las ponencias del foro tenan posteriormente
    un trabajo de debate
    por grupos
    lingsticos y finalmente un plenario.
    Los representantes de los 15 pases se dividan en cuatro
    grupos, espaol, italiano y dos grupos en alemn. La comunicacin
    y las experiencias compartidas complementaban desde la
    realidad las aportaciones tericas de las ponencias. Estos
    dilogos en los que tambin estaban presentes los ponentes
    servan para ir preparando las conclusiones del encuentro.

     

  • Snadir_8_luglio_2000_allegato.htm

    Modica,
    08 luglio 2000


    Egr.
    Dott. Riccardo Barenghi


    Direttore
    "Il Manifesto"


    Via
    Tomacelli, 146


    00186
    ROMA


     


    Egregio
    Direttore,


    alcune
    espressioni apparse sull’articolo "ora di religione
    al senato" (6 luglio) del dott. Cosimo Rossi, richiedono
    da parte di questo sindacato nazionale autonomo degli insegnanti
    di religione (= Snadir) il dovere verso i lettori di alcune
    precisazioni.

















































    Con la revisione concordataria
    del 1985 stato definito dalla Repubblica Italiana
    e dalla Santa Sede un insegnamento della religione
    cattolica non pi catechistico ma culturale. Infatti
    l’accordo madamense dell’85 ha riconosciuto il valore
    della cultura religiosa ed ha confermato che i principi
    del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
    del popolo italiano. L’Irc quindi gi un sapere
    culturale e un sapere scolastico.


    Pertanto punto fermo della discussione
    sull’Irc che tale insegnamento dentro la scuola,
    secondo le finalit della scuola per permettere
    allo studente di apprendere e gestire "conoscenze,
    competenze e capacit" di contenuti essenziali
    del cristianesimo e delle espressioni pi significative
    della sua vita, in dialogo con le altre confessioni
    cristiane e con le altre religioni.


    L’Irc insegnato da docenti di
    religione qualificati con un titolo accademico specifico
    che li abilita a tale insegnamento. La loro preparazione
    a livello universitario e i loro titoli sono riconosciuti
    come diploma universitario e laurea dal Ministero
    dell’Universit e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.


    In base al concordato e all’intesa
    tra la Cei e il MPI, la garanzia della qualit dei
    contenuti dell’Irc e delle abilit pedagogiche viene
    garantita dall’idoneit all’insegnamento che viene
    rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per
    territorio.


    I docenti di religione propongono
    un insegnamento interdisciplinare, adeguato alle
    esigenze e ai bisogni formativi dei loro studenti,
    utilizzando e creando media didattici (come libri
    di testo, ipertesti, multimedialit, .) e strategie
    educative che sempre pi perfezionano durante corsi
    di aggiornamento professionale. Per esempio, l’Irc
    l’unico insegnamento che alle soglie del terzo
    millennio sta cercando di riproporsi con programmi
    nuovi e didatticamente pi efficaci (si pensi soltanto
    che i programmi attualmente in vigore risalgono
    al 1987). Infatti per migliorare sempre pi tale
    insegnamento i docenti di religione gi da un anno
    stanno sperimentando, d’intesa con la Cei e il MPI,
    nuovi programmi di religione cattolica pi in sintonia
    con la riforma scolastica e pi significativi per
    i giovani del terzo millennio.


    Grazie ai docenti di religione
    nella scuola italiana gli studenti possono conoscere
    la storia e i valori del cristianesimo di confessione
    cattolica, ortodossa e protestante (=confessioni
    cristiane) e le altre religioni (ad es. Ebraismo,
    Islamismo, Induismo, Buddismo). Tali conoscenze
    sono sempre proposte nel contesto degli altri saperi
    scolastici e del patrimonio culturale, civile e
    religioso italiano, europeo e mondiale. Ma va ancora
    ribadito che senza i docenti di religione gli alunni
    rimarrebbero nell’ignoranza totale del fenomeno
    religioso.


    A scuola i docenti di religione
    non insegnano soltanto religione cattolica. Perch
    non possibile farlo senza dialogare con i credenti
    delle altre religioni e senza riconoscere a tutti
    il diritto e la libert di coscienza di esprimere
    e confrontare le loro convinzioni e le loro interpretazioni
    culturali e religiose della vita. Infatti, i docenti
    di religione valutano la qualit e il livello di
    conoscenze, capacit e competenze di ogni studente
    in merito ai programmi di religione. La loro valutazione,
    insieme a quella degli altri colleghi, concorre
    alla definizione degli esiti scolastici e formativi
    di ogni studente.


    L’Irc un sapere scolastico non
    solo in Italia ma in tutti i paesi europei, pur
    nelle contestuali differenze culturali e scolastiche.
    Non solo, ma l’Irc – insieme agli altri saperi scolastici
    – contribuisce all’educazione e alla formazione
    di valori che segnano la nostra storia europea e
    mondiale.


    I docenti di religione come gli
    altri docenti prestano un servizio statale con tutti
    i diritti e doveri degli altri colleghi docenti.
    Per lo Stato non riconosce loro lo stato giuridico.
    E’ questo costituisce una anomalia e un paradosso
    in quanto lo Stato non riconosce ai suoi dipendenti
    (come i docenti di religione) il diritto del loro
    status e della professione che esercitano a nome
    dello Stato e per il bene dei cittadini. A questo
    proposito la VII Commissione Istruzione del Senato
    ha approvato il testo base sullo stato giuridico
    dei docenti di religione ed ha dato mandato al senatore
    Brignone di relazionare in Aula. Ci auguriamo che
    l’esame del disegno di legge gi avviato il 4 luglio
    u.s. sia l’inizio di un iter parlamentare che si
    concluda in tempi credibili con l’auspicato riconoscimento
    dello stato giuridico ai docenti di religione.


    Il protocollo addizionale n. 5
    della Revisione del Concordato prevede che gli insegnanti
    siano riconosciuti idonei. Se tale idoneit necessaria
    per insegnare religione, la revoca viene quindi
    a configurarsi come ovvia applicazione a tutela
    della qualit dell’insegnamento soprattutto nei
    confronti degli studenti. Pertanto, cos come avviene
    nei casi di decadenza dell’impiego, richiamati dall’art.
    111 del DPR 31 maggio/1974 n. 417, nel caso specifico
    degli idr si deve aggiungere la perdita dell’idoneit
    a seguito di revoca da parte dell’ordinario diocesano
    che l’ha rilasciata. La revoca motivata pu essere
    attivata solo dopo regolare intimazione (CdC n.50)
    e l’interessato pu ricorrere al Supremo Tribunale
    della Segnatura Apostolica (CdC n.1445). L’appello
    sospende l’esecuzione della sentenza (CdC n.1638;
    n.1732 ss.).


    Il disegno di legge attualmente
    in discussione al Senato prevede l’immissione in
    ruolo dei docenti di religione che abbiano il requisito
    dell’idoneit, tramite un concorso indetto dall’amministrazione
    statale. Pertanto, lo Stato selezioner in ogni
    caso il personale da immettere in ruolo in qualit
    di docente di religione. Una lettura attenta del
    disegno di legge permette di verificare che i docenti
    di religione non vogliono avere privilegi ma un
    trattamento giuridico uguale a quello previsto per
    il personale docente delle altre discipline.



    Alla
    luce di queste chiarificazioni sulla nostra identit professionale
    di docenti di religione e della qualit dell’Irc che proponiamo
    nella scuola italiana e sulle richieste per un legittimo
    stato giuridico, Le saremo grati se potessimo riscontrare
    queste precisazioni durante gli eventuali prossimi interventi
    sul Suo autorevole quotidiano che per noi hanno sempre il
    sapore e le finalit di un dibattito civile, di un dialogo
    democratico (e per noi anche cristiano) che hanno come finalit
    il bene comune dei nostri cittadini studenti e del nostro
    paese.


    AugurandoLe
    un buon lavoro insieme a noi e ai nostri studenti.


     


    Il
    Segretario Nazionale


    prof.
    Orazio Ruscica

  • Snadir_8_luglio_2000.htm

    modica,
    08 luglio 2000

    egr.
    dott. riccardo barenghi

    direttore
    "il manifesto"

    via
    tomacelli, 146

    00186
    roma

     

    egregio
    direttore,

    alcune
    espressioni apparse sull’articolo "ora di religione
    al senato" (6 luglio) del dott. cosimo rossi, richiedono
    da parte di questo sindacato nazionale autonomo degli insegnanti
    di religione (= snadir) il dovere verso i lettori di alcune
    precisazioni. dopo le quali il lettore potr valutare le
    due informazioni e farsi liberamente una opinione riguardo
    all’attuale situazione degli insegnanti di religione (=
    idr) nella scuola italiana. per brevit verso il lettore
    le espongo in modo referenziale e schematico citando in
    virgolette le ‘espressioni’ dell’articolo:

    l’insegnamento
    della religione cattolica (= irc) non un "rango"
    della formazione scolastica ma un insegnamento che
    ne costituisce per legge dello stato e per le finalit
    dichiarate e pubblicate della scuola "parte
    integrante";

    con
    il riconoscimento dello stato giuridico l’irc non
    intende "raddoppiare l’orario": cfr. relazione
    dell’on. brignone (e non "bringone");

    gli
    idr non sono un "personale selezionato a discrezione
    delle diocesi": ma, secondo il concordato e
    l’intesa, l’ordinario diocesano (= il vescovo) concede
    l’idoneit secondo regole di moralit, di testimonianza
    e di professionalit che garantiscono la qualit
    professionale dell’idr.

    non
    "con l’analoga discrezionalit", ma secondo
    regole dichiarate e appellabili il vescovo pu revocare
    l’idoneit.

    si
    fa confusione tra "revoca dell’idoneit"
    e "licenziamento in tronco" dell’insegnante
    e per giunta "a prescindere dalle leggi dello
    stato". la revoca dell’idoneit viene a configurarsi
    come ovvia applicazione a tutela della qualit dell’insegnamento
    soprattutto nei confronti degli studenti.

    al
    docente ‘revocato’ saranno riconosciuti i "benefici
    di legge in materia di mobilit del pubblico impiego"
    non perch "personale non selezionato dallo
    stato" ma in quanto lavoratore della scuola

    inoltre
    i casi di revoca in questi 15 anni sono stati dell’ordine
    dello 0,05%. potrebbero aumentare, certo. ma si
    pu bloccare una legge che dopo anni intende riconoscere
    il diritto dello stato giuridico ai 21.000 idr solo
    per un possibile problema come quello della revoca?
    una sana volont legislativa risolve il problema
    e non priva i lavoratori di un loro diritto.

    e’
    in nome della "costituzione e dello statuto
    dei lavoratori" che gli idr richiedono il riconoscimento
    del loro stato giuridico e non in nome del concordato
    sul quale si possono constatare e magari condividere
    opinioni, ma non potranno essere gli idr a sopportarne
    le incongruenze e le conseguenze della diversit
    di tali opinioni..

    e
    poi, opinioni diverse sul concordato risolvono il
    problema degli idr? l’analisi reale del problema
    induce a cercare una soluzione reale all’attuale
    situazione di 21.000 professionisti che lavorano
    nella scuola a pieno titolo gi da 15-20 anni, dopo
    la legge dello stato (quella volta non "clerico"
    n di "santa alleanza") che ratificava
    il concordato con la santa sede. vogliamo rifiutare
    un giusto e legittimo stato giuridico a 21.000 lavoratori
    (di cui l’80% laici) in nome di un’opinione ma contro
    qualunque norma di sana costituzionalit e normativa
    dei diritti dei lavoratori?

    le
    allego due
    cartelle
    che documentano le precedenti informazioni
    e fanno gli opportuni riferimenti a leggi dello stato che
    legittimano la natura dell’irc e valorizzano la professionalit
    dell’idr. il lettore potr avvalersene rilevandole sul nostro
    sito: www.snadir.it ).

    sono
    certo che ci riconoscer il diritto di precisazione nelle
    stesse modalit con le quali sono state date le informazioni
    e le opinioni dall’articolista: perci ne attendiamo una
    pubblicazione.

    la
    ringrazio

    il
    segretario nazionale

    prof.
    orazio ruscica

  • siti_diocesani_europei_Irc.htm

    I
    partecipanti al X Forum europeo hanno indicato i seguenti
    siti diocesani in cui possibile reperire informazioni
    sull’insegnamento della religione nelle singole nazioni
    e regioni europee:

     

    nazione

    Sito

     

    Austria

    www.rpi.at

    Religionspdagogische
    Institute sterreichs

    In-Service
    Teacher Training for Religious Education in Austria

    Croazia

    www.ksc.hr

    Katehetski
    salezijanski centar

    Germania

    http://www.merkur.de

    Rheinischer
    Merkur

    Lituania


    Catholic
    Church in Lithuania

    Catholic Education

    http://www.lcn.lt/en/bl/

    Olanda

    www.iko.nl

    Integaal
    Kankercentrum Oost

    Portogallo


    www.ecclesia.pt/apontadores1.htm

    Igreja
    Catlica em Portugal

    http://planeta.clix.pt/ser/

    Disciplina
    de EMRC (Educao Moral e Religiosa Catlica)

    Spagna

    Alcal

    www.obispadoalcala.org

    Dicesis
    de Alcal

    Enseanza

    delegacin
    diocesana 
    de
    enseanza

    Catalua

    www.xtec.es/~pperez1/

    REA
    DE RELIGIN CATLICA


    Madrid



    www.archimadrid.es

    dde: Delegacin de Enseanza

    de
    la Religin en la Escuela (E.R.E.)

    Galicia

    http://teleline.terra.es/personal/_
    a.pazos/marco.html

    La Enseanza
    Religiosa en Galicia


    Murcia:

    http://almez.pntic.mec.es/_
    ~jgag0003/index.htm


    WEB
    PRCTICA DEL PROFESOR DE RELIGIN CATLICA

     

    Per
    altri indirizzi europei consigliamo di consultare:

    http://www.esglesia.org:
    la Enseanza de la Religin Catlica en
    Internet
    (molti siti europei sull’educazione/insegnamento della morale e della
    religione cattolica in europa). E’ indicato anche il sito
    dello Snadir.

     

     

  • sinoxbozze3ditestoocchipinti.htm





    Bozza di testo, elaborato dal Sen











    Bozza di testo, elaborato dal Sen. M. Occhipinti e inviato al Comitato Ristretto della VII Commissione Istruzione del Senato


    2 Bozza di testo, elaborato dal Sen. M. Occhipinti e inviato al Comitato Ristretto della VII Commissione Istruzione del Senato


    TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE SEN. MARIO OCCHIPINTI PER I

    DISEGNI DI LEGGE NN. 662-703-1376-1411-2965



     


    Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



    Art.1


    (Stato giuridico)



    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con DPR 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e della scuola media e superiore, compresi gli istituti d’arte e i licei artistici, fermo restando che nella scuola materna ed elementare le attività educative e l’insegnamento di religione cattolica possono essere svolti dai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto dal DPR 16 dicembre 1985, n.751/ al punto 2.6.


    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Testo Unico approvato dal D.l.vo 16 aprile 1994, n.297 e dalla contrattazione nazionale per il personale docente di ruolo assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per i passaggi di cattedra e per l’accesso alla carriera direttiva. E’ consentita la mobilità professionale nell’ambito dei ruoli di cui all’art.1, subordinatamente al possesso dei titoli di qualificazione richiesti per il rispettivo ruolo.


    Art.2


    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



    1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite annualmente dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70% dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi nell’anno scolastico successivo. Nel caso in cui sul territorio esistano più diocesi, l’organico provinciale complessivo è articolato su distinti elenchi diocesani.


    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola.


    3. Fermo restando l’orario d’obbligo complessivo, il carico d’insegnamento frontale dovrà consentire l’espletamento degli specifici compiti educativi e scolastici.


     


     


     


     


     


     


    Art.3


    (Reclutamento)



    1. L’accesso ai ruoli di cui all’art.1 ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, capo 2, del Testo Unico approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.


    2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi di cui al comma 1 sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con DPR 16 dicembre 1985, n.751.


    3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario della diocesi per la quale il candidato concorre.


    4. Il programma d’esame del concorso per titoli ed esami sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici anche pedagogici per ogni ordine e grado di scuola e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


    Art.4


    (Assunzione)



    1. Il Provveditore determina, nei limiti del contingente dei posti disponibili, in relazione a ciascuna diocesi per la quale il candidato ha concorso, l’elenco dei nominativi da immettere nei ruoli. L’assunzione nella dotazione organica provinciale dei posti di insegnamento della religione cattolica e l’assegnazione della sede sono disposte dal Provveditore agli studi d’intesa con L’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, e del punto 2.5 del DPR 16 dicembre 1985, n.751, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


    2. La conferma in ruolo è disposta dopo il superamento del periodo di prova, secondo quanto stabilito dagli articoli 437-440 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297. A tal fine sono organizzate dal Provveditore agli studi d’intesa con l’autorità ecclesiastica specifiche iniziative di formazione.

    3. Per i posti non coperti dagli insegnanti di cui al comma 1 del presente articolo anche a seguito del mancato raggiungimento dell’intesa di cui al medesimo comma, si provvede medianti contratti di lavoro a tempo determinato. Tali contratti saranno stipulati dal Provveditore agli studi con i docenti interessati d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


    Art.5


    (Mobilità e decadenza)



    1. La mobilità a domanda e d’ufficio del personale di cui all’art.4 comma 1 è subordinata al possesso da parte dell’insegnante di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


    2. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico. Tale revoca, comunicata per iscritto al Provveditore agli studi, produce immediatamente la risoluzione del contratto di lavoro.


    3. L’insegnante di religione cattolica al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno quindi anni, ha titolo, in possesso dei requisiti previsti, a partecipare alle procedure di mobilità per l’inquadramento in ruoli diversi da quelli afferenti il personale docente anche di altre amministrazioni pubbliche.


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Art.6


    (Ispettori)



    1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con decreto di cui all’articolo 419 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, determina, sentita la Conferenza Episcopale Italiana, le modalità per l’esercizio delle funzioni ispettive per l’insegnamento della religione cattolica.


    2. In sede di ripartizione dei contingenti sono assicurati tre posti per ogni grado di scuola per l’esercizio delle funzioni ispettive.


    Art.7


    (Norme transitorie)



    1. In sede di prima applicazione, gli insegnanti di religione cattolica che al momento dell’entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo al momento del bando di concorso, anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti all’art.3 della presente legge per accedere ai concorsi ordinari, sono ammessi a partecipare a un concorso riservato. Il concorso dovrà essere bandito entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.


    2. Il programma d’esame del concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici per ogni ordine e grado di scuola e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


    3. I candidati che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie dei concorsi di cui al precedente comma sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dall’art.4 della presente legge. L’assunzione può avvenire anche con orario parziale, entro i limiti di organico previsti in materia dalla contrattazione nazionale.


    4. Sui posti non coperti dal personale di cui al comma precedente saranno assunti dal Provveditore agli studi insegnanti con contratti di lavoro a tempo determinato, per orario completo o parziale, con le modalità stabilite dall’art.4 della presente legge.


    Art.8


    (Norme finali)



    1. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    2. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121.


    3. Sono abrogate la legge 5 giugno 1930, n.824 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.


    4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme comuni di cui al D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, qualora compatibili con la legislazione pattizzia vigente.


     




     


    Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



    Art.1


    (Stato giuridico)



    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare le attività educative e l’insegnamento di religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto dal punto 2.6 della predetta Intesa.


    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislativo vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva.


     


     


     


     


     


    Art.2


    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



    1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna .


    2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all’insegnamento della religione cattolica.


    3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


     


    Art.3


    (Reclutamento)



    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.


    2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1, comma 1.


    3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.


    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 ad eccezione di quanto stabilito in ordine all’accertamento della preparazione sui contenuti degli specifici programmi di insegnamento.


    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con L’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, e del punto 2.5 del DPR 16 dicembre 1985, n.751.


    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.


    7. Per i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede medianti contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Art.4


    (Mobilità)



    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un’altra, al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario.


    2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno quindi anni, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.


    Art.5


    (Ispettori)



    1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con decreto di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, determina, sentita la Conferenza Episcopale Italiana, le modalità per l’esercizio delle funzioni ispettive per l’insegnamento della religione cattolica.


    2. In sede di ripartizione dei contingenti sono assicurati tre posti per ogni grado di scuola per l’esercizio delle funzioni ispettive.


    Art.6


    (Norme transitorie)



    1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo al momento del bando di concorso, anche in ordini e gradi scolastici diversi.


    2. Il programma d’esame del concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


    3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121.


     


     




     




     


    Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



    Art.1

    (Stato giuridico)



    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.


    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato testo unico, e dalla contrattazione collettiva.


     


     


     


     


    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



    1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.


    2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all’insegnamento della religione cattolica.


    3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


    Art.3

    (Reclutamento)



    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.


    2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4. Dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1, comma 1.


    3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.


    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione dei contenuti specifici dell’insegnamento.


    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.


    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.


    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Art.4

    (Mobilità)



    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un’altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.


    2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno dieci anni, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


    Art.5

    (Norme transitorie e finali)



    1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.


    2. Il programma d’esame del primo concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


    3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera c), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121.

     

     


  • sinossi_ddl_7238_emendamenti_snadir.htm





    Disegno di Legge concernente


    Disegno di Legge concernente "Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (N.662).

    Max Emendamento Presentato Da:

    Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto
    Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
    Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)

    approvato il 19 luglio 2000 dal Senato

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

    Disegno di legge concernente "Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (n.662).

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

    In grassetto gli emendamenti

    proposti dallo SNADIR

    durante i lavori del 2 Convir 2000

    30 ottobre 2000

    Star Hotel  Terminus – Napoli

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
      comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
      norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
      unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
      relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo
      unico", e dalla contrattazione collettiva.
    2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per
      gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e di
      base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
      secondaria

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
      comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
      norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
      unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
      relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo
      unico", e dalla contrattazione collettiva.
    2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per
      gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e di
      base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
      secondaria.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
      della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
      l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella
      scuola media e secondaria superiore, nell’ambito dell’organico
      complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei
      posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
      territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna
      ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
      provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle
      classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna
      funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione
      dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle
      quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la
      loro disponibilit all’insegnamento della religione cattolica.
    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
      tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalit
      stabilite dalla contrattazione collettiva.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
      della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
      l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella
      scuola media e secondaria superiore, nell’ambito dell’organico
      complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell80 per cento
      dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
      territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna
      ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
      provincia, nella misura dell80per cento dei posti
      corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
      scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
      costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
      diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
      hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
      cattolica.
    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
      tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalit
      stabilite dalla contrattazione collettiva.

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per
      quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento
      del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
      II del testo unico.
    2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto il
      possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
      stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
      istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa
      esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
      1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
      laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
    3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
      riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
      addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di
      revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
      esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario
      diocesano competente per territorio e potr concorrere soltanto per i
      posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito
      dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
      presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo
      unico, con esclusione dell’accertamento della preparazione sui
      contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
      disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa con
      l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5,
      lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente
      articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2,
      della presente legge.
    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi di
      risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni
      si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano
      competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro
      a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a
      tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione
      del dirigente dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il
      competente Ordinario diocesano.

     

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per
      quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento
      del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
      II del testo unico.
    2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto il
      possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
      stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
      istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa
      esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
      1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
      laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
    3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
      riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
      addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di
      revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
      esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario
      diocesano competente per territorio e potr concorrere soltanto per i
      posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito
      dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
      presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo
      unico, con esclusione dell’accertamento della preparazione sui
      contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
      disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa con
      l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5,
      lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente
      articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2,
      della presente legge.
    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi di
      risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni
      si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano
      competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro
      a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali
      stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
      dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il competente
      Ordinario diocesano.

     

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
      provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
      disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
      personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
      predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
      richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
      verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
      cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.
    2. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
      indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
      fruire della mobilit professionale nel comparto del personale della
      scuola.
    3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non
      concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche
      di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
      lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
      provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
      disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
      personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
      predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
      richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
      verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
      cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.
    2. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
      indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
      fruire della mobilit professionale nel comparto del personale della
      scuola.
    3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non
      concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche
      di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali
      stipulati
      ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

     

     

    Art.5

    (Norme transitorie e finali)

     

    1. Al primo concorso per titoli ed esami che sar bandito
      successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
      sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
      prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica per
      almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
      esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
      servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
      della presente legge.  Al predetto concorso pu altres
      partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio
      per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni
      scolastici e che sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla
      data predetta.
    2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
      previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure
      riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella
      costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui
      al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di
      laurea.
    3. Il programma d’esame del primo concorso di cui al comma 1,
      consistente in una prova scritta ed una prova orale, sar volto
      all’accertamento della conoscenza della legislazione e
      dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
      relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch
      all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
      scienze sociali, filosofiche e storiche.
    4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
      cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto
      con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c,
      del Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3, della
      presente legge.

     

    Art.5

    (Norme transitorie e finali)

     

    1. In sede di prima applicazione gli insegnanti di religione cattolica
      che abbiano prestato servizio nellinsegnamento della religione
      cattolica per almeno due anni, esplicato anche in ordini e gradi
      scolastici diversi, e che siano in servizio nellanno scolastico in
      corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
      ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con
      esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono
      computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
      anno.
    2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
      previsti dallarticolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al
      comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso
      del diploma di laurea.
    3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 sar
      volto allaccertamento della conoscenza della legislazione e dellordinamento
      scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai
      gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della
      graduatoria finale interverr il riconoscimento del servizio prestato
      in qualit di incaricato di religione cattolica.
    4. 3 bis. Gli insegnanti di
      religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al
      comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
      compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e
      saranno immessi in ruolo in relazione all80 per cento dei posti
      disponibili ogni anno.

      3 ter. I docenti di cui al precedente comma 3 bis
      avranno anche la precedenza nellassegnazione dei posti di cui allart.3,
      comma 7 della presente legge.

      3 quater. Sono abrogati l art.4 della legge 5
      giugno 1930,824 e il comma 4 dellart.309 del D.L.vo 16 aprile
      1994,n.297
      .

    5. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
      cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto
      con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, del
      Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3, della presente
      legge.

     

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510
      milioni per l’anno 2000 e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002 , si
      provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
      iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
      dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
      speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
      bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
      utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
      istruzione.

     

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato
    in lire ___________ per l’anno _________ e di lire ____________ per l’anno
    ________ , si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
    nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
    speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
    istruzione.

     

  • sinossi_ddl7238_emedamenti_snadir.htm





    Disegno di Legge concernente

     

    Disegno di Legge concernente "Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (N.662).

    Max Emendamento Presentato Da:

    Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto
    Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
    Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)

    approvato il 19 luglio 2000 dal Senato

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

    Disegno di legge concernente "Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
    (n.662).

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

     

    In neretto gli emendamenti

    proposti dallo SNADIR

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
    la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine
    e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di
    seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione
    collettiva.

    2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali,
    rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della
    scuola dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
    cattolica della scuola secondaria

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
    la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine
    e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di
    seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione
    collettiva.

    2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali,
    rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della
    scuola dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
    cattolica della scuola secondaria.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore delle
    disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le
    dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono
    stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60
    per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
    funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella
    scuola materna ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di
    ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti
    corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
    scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
    costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
    diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
    hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
    cattolica.

    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti
    con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
    modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.

     

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore delle
    disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le
    dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono
    stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell80
    per cento
    dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
    funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella
    scuola materna ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di
    ciascuna provincia, nella misura dell80per cento dei posti
    corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
    scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
    costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
    diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
    hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
    cattolica.

    2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti
    con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
    modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.

     

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si
    applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
    reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I,
    Capo II, Sezione II del testo unico.

    2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
    professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un
    diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti
    d’insegnamento.

    3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in
    possesso del riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a),
    del Protocollo addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
    santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio
    1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato
    dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potr concorrere
    soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
    relativa diocesi.

    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo
    quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di
    cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400,
    comma 6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
    preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento della religione
    cattolica.

    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo
    indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico
    periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per
    territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
    di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di
    cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.

    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
    comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da
    parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
    dell’ordinamento canonico.

    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante
    contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti
    scolastici, su indicazione del dirigente dell’ufficio scolastico
    periferico, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.

     

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si
    applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
    reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I,
    Capo II, Sezione II del testo unico.

    2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
    richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
    professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della
    pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un
    diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti
    d’insegnamento.

    3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in
    possesso del riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a),
    del Protocollo addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
    santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio
    1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato
    dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potr concorrere
    soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
    relativa diocesi.

    4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo
    quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di
    cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400,
    comma 6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
    preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento della religione
    cattolica.

    5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo
    indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico
    periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per
    territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
    di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di
    cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.

    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
    comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da
    parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
    dell’ordinamento canonico.

    7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi
    annuali
    stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del
    dirigente dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il
    competente Ordinario diocesano.

     

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
    disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
    personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
    predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
    richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
    verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.

    2. L’insegnante di religione cattolica con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
    l’idoneit ha titolo a fruire della mobilit professionale nel
    comparto del personale della scuola.

    3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
    dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio, a determinare le
    dotazioni organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
    stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
    dell’articolo 3, comma 7.

     

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
    nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
    disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
    personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
    predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
    richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
    verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.

    2. L’insegnante di religione cattolica con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
    l’idoneit ha titolo a fruire della mobilit professionale nel
    comparto del personale della scuola.

    3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
    dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio, a determinare le
    dotazioni organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante incarichi
    annuali stipulati
    ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

     

     

    Art.5

    (Norme transitorie e finali)

     

    1. Al primo concorso per titoli ed esami che sar
    bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente
    legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
    prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica per
    almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
    esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
    servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
    della presente legge.  Al predetto concorso pu altres
    partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio
    per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni
    scolastici e che sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla
    data predetta.

    2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in
    possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.
    Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella
    scuola dell’infanzia e nella costituenda scuola di base, per i
    candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal
    requisito del possesso del diploma di laurea.

    3. Il programma d’esame del primo concorso di cui
    al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sar
    volto all’accertamento della conoscenza della legislazione e
    dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
    relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
    scienze sociali, filosofiche e storiche.

    4. La presente legge si applica anche agli
    insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa
    non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla
    disposizione del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
    all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

     

     

    Art.5

    (Norme transitorie e finali)

     

    1. In sede di prima applicazione gli insegnanti
    di religione cattolica che abbiano prestato servizio nellinsegnamento
    della religione cattolica per almeno due anni, esplicato anche in
    ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nellanno
    scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente
    legge, saranno ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato
    di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal
    presente comma sono computati sulla base di 180 giorni di servizio
    effettivo in ciascun anno.

    2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in
    possesso dei requisiti previsti dallarticolo 3, commi 2 e 3. Per i
    candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal
    requisito del possesso del diploma di laurea.

    3. Il programma di esame del corso abilitante di
    cui al comma 1 sar volto allaccertamento della conoscenza della
    legislazione e dellordinamento scolastico, degli orientamenti
    didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce
    il corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverr il
    riconoscimento del servizio prestato in qualit di incaricato di
    religione cattolica.

    3 bis. Gli insegnanti di
    religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al
    comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
    compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e
    saranno immessi in ruolo in relazione all80 per cento dei posti
    disponibili ogni anno.

    3 ter. I docenti di cui al precedente comma 3 bis
    avranno anche la precedenza nellassegnazione dei posti di cui allart.3,
    comma 7 della presente legge.

    3 quater. Sono abrogati l art.4 della legge 5
    giugno 1930,824 e il comma 4 dellart.309 del D.L.vo 16 aprile
    1994,n.297
    .

    4. La presente legge si applica anche agli insegnanti
    di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in
    contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5,
    lettera c, del Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3,
    della presente legge.

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla
    presente legge, valutato in lire 510 milioni per l’anno 2000 e di lire
    47.000 milioni per l’anno 2002 , si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2000-2002, nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto
    corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
    Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
    Ministero della pubblica istruzione.

     

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

     

     

    1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato
    in lire ___________ per l’anno _________ e di lire ____________ per l’anno
    ________ , si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
    nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
    speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
    istruzione.

     

  • sinossi_ddl-7238_emendamenti_snadir.htm

     

    Disegno di Legge concernente "Norme
    sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica" (N.662).

    Max Emendamento Presentato
    Da:

    Maria Grazia Pagano
    (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur),
    Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
    Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI),
    , Armin Pinggera (SVP)

    approvato il 19
    luglio 2000 dal Senato

    Ddl n.7238 trasmesso
    alla Camera dei Deputati

    Disegno di legge concernente "Norme
    sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica" (n.662).

    Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei
    Deputati

    In grassetto gli emendamenti

    proposti dallo SNADIR

    durante i lavori del 2 Convir
    2000

    30 ottobre 2000

    Star Hotel  Terminus – Napoli

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica
      inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano,
      per quanto compatibili con la presente legge, le
      norme di stato giuridico e il trattamento economico
      previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
      vigenti in materia di istruzione, relative alle
      scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
      "testo unico", e dalla contrattazione
      collettiva.
    2. Sono istituiti due distinti ruoli
      provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti
      di religione cattolica della scuola dell’infanzia
      e di base e per gli insegnanti di religione cattolica
      della scuola secondaria

     

    Art.1

    (Stato giuridico)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica
      inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano,
      per quanto compatibili con la presente legge, le
      norme di stato giuridico e il trattamento economico
      previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
      vigenti in materia di istruzione, relative alle
      scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
      legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
      "testo unico", e dalla contrattazione
      collettiva.
    2. Sono istituiti due distinti ruoli
      provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti
      di religione cattolica della scuola dell’infanzia
      e di base e per gli insegnanti di religione cattolica
      della scuola secondaria.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche
    dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore
      delle disposizioni di attuazione della legge 10
      febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
      l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
      a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
      dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
      nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
      alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio
      di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola
      materna ed elementare, nell’ambito dell’organico
      complessivo di ciascuna provincia, nella misura
      del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi
      di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna
      funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello
      di costituzione dell’organico nel territorio di
      pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel
      medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno
      fornito la loro disponibilit all’insegnamento della
      religione cattolica.
    2. I posti di cui al comma 1 possono
      essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo
      parziale, secondo le quote e le modalit stabilite
      dalla contrattazione collettiva.

     

    Art.2

    (Dotazioni organiche
    dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

     

    1. In attesa dell’entrata in vigore
      delle disposizioni di attuazione della legge 10
      febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
      l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
      a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
      dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
      nella misura dell’80 per cento dei posti
      corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti
      nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;
      b) nella scuola materna ed elementare, nell’ambito
      dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
      nella misura dell’80per cento dei posti corrispondenti
      alle classi di scuola elementare o alle sezioni
      di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico
      precedente a quello di costituzione dell’organico
      nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi
      e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti
      titolari non hanno fornito la loro disponibilit
      all’insegnamento della religione cattolica.
    2. I posti di cui al comma 1 possono
      essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo
      parziale, secondo le quote e le modalit stabilite
      dalla contrattazione collettiva.

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
      1 si applicano, per quanto compatibili con la presente
      legge, le norme sul reclutamento del personale docente
      di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
      II del testo unico.
    2. Per la partecipazione alle procedure
      concorsuali richiesto il possesso di almeno uno
      dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
      al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
      istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
      Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente
      della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive
      modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea
      valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
    3. Ciascun candidato dovr inoltre
      essere in possesso del riconoscimento di idoneit
      di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
      all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa
      Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
      febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo
      1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
      competente per territorio e potr concorrere soltanto
      per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
      della relativa diocesi.
    4. Relativamente alle prove d’esame,
      fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma
      3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente
      articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
      6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento
      della preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
      della religione cattolica.
    5. L’assunzione con contratto di lavoro
      a tempo indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio
      scolastico periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano
      competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera
      a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3
      del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa
      di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.
    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
      4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto
      di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
      aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario
      diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
      dell’ordinamento canonico.
    7. Per tutti i posti non coperti da
      insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
      si provvede mediante contratti di lavoro a tempo
      determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
      su indicazione del dirigente dell’ufficio scolastico
      periferico, d’intesa con il competente Ordinario
      diocesano.

     

    Art.3

    (Reclutamento)

     

    1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
      1 si applicano, per quanto compatibili con la presente
      legge, le norme sul reclutamento del personale docente
      di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
      II del testo unico.
    2. Per la partecipazione alle procedure
      concorsuali richiesto il possesso di almeno uno
      dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
      al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
      istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
      Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente
      della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive
      modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea
      valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
    3. Ciascun candidato dovr inoltre
      essere in possesso del riconoscimento di idoneit
      di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
      all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa
      Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
      febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo
      1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
      competente per territorio e potr concorrere soltanto
      per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
      della relativa diocesi.
    4. Relativamente alle prove d’esame,
      fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma
      3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente
      articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
      6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento
      della preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
      della religione cattolica.
    5. L’assunzione con contratto di lavoro
      a tempo indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio
      scolastico periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano
      competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera
      a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3
      del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa
      di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.
    6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
      4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto
      di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
      aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario
      diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
      dell’ordinamento canonico.
    7. Per tutti i posti non coperti da
      insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
      si provvede mediante incarichi annuali stipulati
      dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
      dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con
      il competente Ordinario diocesano.

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica
      inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo
      1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti
      in materia di mobilit nel comparto del personale
      della scuola. La mobilit professionale all’interno
      dei predetti ruoli subordinata al possesso del
      titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
      al quale si aspira. La mobilit professionale verso
      altro insegnamento non consentita prima che siano
      decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
      in ruolo.
    2. L’insegnante di religione cattolica
      con contratto di lavoro a tempo indeterminato al
      quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
      fruire della mobilit professionale nel comparto
      del personale della scuola.
    3. I posti rimasti vacanti a seguito
      di revoca dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio,
      a determinare le dotazioni organiche di cui all’articolo
      2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
      lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
      3, comma 7.

     

    Art.4

    (Mobilit)

     

    1. Agli insegnanti di religione cattolica
      inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo
      1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti
      in materia di mobilit nel comparto del personale
      della scuola. La mobilit professionale all’interno
      dei predetti ruoli subordinata al possesso del
      titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
      al quale si aspira. La mobilit professionale verso
      altro insegnamento non consentita prima che siano
      decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
      in ruolo.
    2. L’insegnante di religione cattolica
      con contratto di lavoro a tempo indeterminato al
      quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
      fruire della mobilit professionale nel comparto
      del personale della scuola.
    3. I posti rimasti vacanti a seguito
      di revoca dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio,
      a determinare le dotazioni organiche di cui all’articolo
      2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati
      ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

     

    Art.5

    (Norme transitorie
    e finali)

     

    1. Al primo concorso per titoli ed
      esami che sar bandito successivamente alla data
      di entrata in vigore della presente legge sono ammessi
      gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
      prestato servizio nell’insegnamento della religione
      cattolica per almeno 4 anni e per un orario settimanale
      non inferiore a 12 ore esplicato anche in ordini
      e gradi scolastici diversi e che siano in servizio
      nell’anno scolastico in corso alla data di entrata
      in vigore della presente legge.  Al predetto
      concorso pu altres partecipare il personale docente
      che abbia prestato effettivo servizio per altro
      insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro
      anni scolastici e che sia in servizio nell’anno
      scolastico in corso alla data predetta.
    2. Il personale di cui al comma 1
      deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
      3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti
      i posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia
      e nella costituenda scuola di base, per i candidati
      al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde
      dal requisito del possesso del diploma di laurea.
    3. Il programma d’esame del primo
      concorso di cui al comma 1, consistente in una prova
      scritta ed una prova orale, sar volto all’accertamento
      della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
      scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
      relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
      il concorso, nonch all’accertamento della cultura
      posseduta dal candidato nel campo delle scienze
      sociali, filosofiche e storiche.
    4. La presente legge si applica anche
      agli insegnanti di religione cattolica delle regioni
      di confine, ove essa non risulti in contrasto con
      le norme locali tutelate dalla disposizione del
      n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
      all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

     

    Art.5

    (Norme transitorie
    e finali)

     

    1. In sede di prima applicazione
      gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
      prestato servizio nell’insegnamento della religione
      cattolica per almeno due anni, esplicato anche in
      ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in
      servizio nell’anno scolastico in corso alla data
      di entrata in vigore della presente legge, saranno
      ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato
      di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio
      richiesti dal presente comma sono computati sulla
      base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
      anno.
    2. Il personale di cui al comma
      1 deve essere in possesso dei requisiti previsti
      dall’articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di
      cui al comma 1 del presente articolo si prescinde
      dal requisito del possesso del diploma di laurea.
    3. Il programma di esame del corso
      abilitante di cui al comma 1 sar volto all’accertamento
      della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
      scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
      relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il
      corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverr
      il riconoscimento del servizio prestato in qualit
      di incaricato di religione cattolica.
    4. 3 bis.
      Gli insegnanti di religione cattolica,
      che avranno superato il corso abilitante di cui
      al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie
      provinciali, da compilare sulla base dei titoli
      culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi
      in ruolo in relazione all’80 per cento dei posti
      disponibili ogni anno.

      3 ter. I docenti
      di cui al precedente comma 3 bis avranno anche la
      precedenza nell’assegnazione dei posti di cui all’art.3,
      comma 7 della presente legge.

      3 quater. Sono
      abrogati l ‘art.4 della legge 5 giugno 1930,824
      e il comma 4 dell’art.309 del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297
      .

    5. La presente legge si applica anche
      agli insegnanti di religione cattolica delle regioni
      di confine, ove essa non risulti in contrasto con
      le norme locali tutelate dalla disposizione del
      n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
      all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla presente
      legge, valutato in lire 510 milioni per l’anno 2000
      e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002 , si provvede
      mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
      iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
      nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto
      corrente "Fondo speciale" dello stato
      di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
      e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
      utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
      della pubblica istruzione.

     

    Art.5 bis

    (Disposizione finanziaria)

    1. 1. All’onere derivante dalla presente
      legge, valutato in lire ___________ per l’anno _________
      e di lire ____________ per l’anno ________ , si
      provvede mediante corrispondente riduzione dello
      stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
      2000-2002, nell’ambito dell’unit previsionale di
      base di conto corrente "Fondo speciale"
      dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
      del bilancio e della programmazione economica, allo
      scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
      relativo al Ministero della pubblica istruzione.

     

  • Sicilia_secondaria_dati_perc.htm

    Regione
    Sicilia – Concorso IdR
    Scuola Secondaria 1° e 2° grado

    • Candidati
      presenti alla prova scritta n. 1163
    • Candidati
      ammessi alla prova orale n. 1160
    • Candidati NON
      ammessi alla prova orale n. 3 (0,26%)

  • Sicilia_primaria_infanzia_dati_perc.htm

    Regione
    Sicilia – Concorso IdR
    Scuola Primaria e Infanzia

    • Candidati
      presenti alla prova scritta n. 993
    • Candidati
      ammessi alla prova orale n. 986
    • Candidati NON
      ammessi alla prova orale n. 7 (0,70%)