Autore: maurizio

  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_28_gennaio_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    XIV LEGISLATURA

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    160a seduta: martedì 28 gennaio 2003, ore 14,30
    161a seduta: giovedì 30 gennaio 2003, ore 15

    ORDINE DEL GIORNO
    Omissis

    IN SEDE REFERENTE
    Omissis

    III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado – (Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_04_febbraio_2003.asp

    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV
    LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    162a seduta: martedì 4 febbraio 2003,
    ore 15
    163a seduta: mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

    ORDINE DEL GIORNO

    IN SEDE REFERENTE
    I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    Omissis

     

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    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2003

    162a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

    La seduta inizia alle ore 15,20.

    Omissis

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del
    21 gennaio scorso.

    Il presidente ASCIUTTI dichiara aperta la discussione generale.

    Il senatore EUFEMI, ricordando di essere il primo firmatario
    di uno dei disegni di legge in titolo, esprime apprezzamento
    per la puntuale relazione introduttiva del relatore Brignone
    e conviene con la sua proposta di prendere a base il testo
    governativo già approvato dalla Camera dei deputati,
    che anzi si augura non subisca alcuna modifica da parte
    del Senato. Ricorda infatti che il provvedimento fu già
    oggetto di ampia discussione nella scorsa legislatura e
    non poté essere approvato solo a causa di veti paralizzanti
    che condizionarono l’ex maggioranza di Governo. Quel lavoro
    non è tuttavia andato perduto e si configura ora
    la possibilità di una rapida approvazione che faccia
    giustizia dell’ultima frangia di precariato che ormai caratterizza
    il settore della scuola.

    Passando ai contenuti del provvedimento, egli manifesta
    poi apprezzamento per i criteri posti alla base del reclutamento
    che, a suo avviso, vanno nello spirito della revisione concordataria
    del 1985. Dichiara altresì di condividere le norme
    di salvaguardia previste per gli insegnanti che abbiano
    prestato servizio negli ultimi quattro anni.
    A nome del Gruppo Unione democristiana e di Centro, sollecita
    quindi l’Esecutivo e la sua maggioranza a sostenere con
    convinzione il provvedimento, attuando così un preciso
    impegno di governo.

    Il senatore MONTICONE esprime a sua volta apprezzamento
    per la chiara e puntuale relazione introduttiva del relatore
    Brignone, di cui ricorda altresì il gravoso impegno
    nella scorsa legislatura in qualità di relatore su
    analoghi disegni di legge, così come su un affare
    assegnato relativo all’insegnamento della religione cattolica.
    Richiamandosi in particolare alla relazione introduttiva
    del relatore Brignone sull’affare assegnato, egli suggerisce
    ora di spostare l’asse del provvedimento attualmente in
    discussione dal piano delle rivendicazioni sindacali a quello
    della qualità della scuola.

    In una stagione di alterazione dei credi religiosi e di
    una loro frequente strumentalizzazione in termini di violenza,
    egli rinnova del resto l’invito ad un dialogo basato sulla
    formazione nella propria coscienza e cultura che, solo,
    consente di non scadere nello scontro materiale ed ideologico.
    Sollecita dunque a consolidare e riconoscere dignità
    culturale ad una disciplina che riveste rilievo nazionale,
    tanto più in considerazione dell’attuale condizione
    di scontro ideologico. Né va dimenticato che la secolarizzazione
    culturale è foriera di conseguenze negative per la
    stessa laicità della cultura: laddove si rinunzi
    ad approfondire le radici di una cultura e di una fede religiosa,
    si rischia infatti di inficiarne la stessa laicità.

    Rinnova infine l’invito a tralasciare alcune rivendicazioni
    di carattere prettamente sindacale, osservando che il provvedimento
    assume un rilievo che va ben oltre il naturale sviluppo
    dell’inquadramento di precedenti forme di precariato. In
    tal senso, egli dichiara di apprezzare alcuni miglioramenti
    introdotti dalla Camera dei deputati rispetto al testo approvato
    dal Senato nella scorsa legislatura. Manifesta altresì
    interesse per l’intenzione della Conferenza episcopale italiana,
    adombrata dallo stesso relatore Brignone, di valutare la
    possibilità di una idoneità nazionale per
    gli insegnanti di religione cattolica.

    Restano tuttavia a suo giudizio due punti che suscitano
    qualche perplessità.

    Anzitutto, egli rileva criticamente la soppressione dell’obbligo,
    per chi supera il concorso, di mantenere l’insegnamento
    per un certo numero di anni. Si tratta, a suo giudizio,
    di una scelta che contraddice un principio generale dell’impiego
    pubblico, a tutela della sede. Né la Chiesa dovrebbe
    essere favorevole al rischio di frequenti avvicendamenti
    nelle cattedre. La reintroduzione dell’obbligo di permanenza,
    già previsto dal testo licenziato dal Senato nella
    scorsa legislatura, consentirebbe altresì di superare
    la preoccupazione di quanti paventano che l’inquadramento
    in ruolo dei docenti di religione cattolica sia un modo
    per aggirare i normali canali di reclutamento.

    Egli ricorda poi che uno dei motivi che impedirono l’approvazione
    definitiva del provvedimento nella scorsa legislatura fu
    il dissenso sul possesso del titolo di laurea per l’insegnamento
    nelle scuole superiori. Al riguardo, invita ad approfondire
    la possibilità di riconoscere come equipollenti alcuni
    titoli rilasciati da insigni scuole di magistero ecclesiastico.

    La senatrice MANIERI dichiara preliminarmente di non concordare
    con la pur abile e sottile distinzione operata dal relatore
    Brignone fra contenuti dell’insegnamento della religione
    cattolica e stato giuridico del personale preposto ad impartirla.

    La religione cattolica, in quanto disciplina, non può
    infatti a suo avviso essere assimilata alle altre discipline
    di insegnamento. Né gli insegnanti di religione cattolica
    possono essere equiparati agli altri insegnanti precari.
    Anche ammessa tale equiparazione, sulla quale peraltro ella
    dissente decisamente, non potrebbe d’altronde essere negato
    il fatto che essi finirebbero per conseguire una condizione
    di assoluto privilegio rispetto agli altri, secondo un’impostazione
    a suo avviso del tutto erronea.
    E’ la natura stessa dell’insegnamento della religione cattolica
    che condiziona del resto pesantemente la definizione giuridica
    dei relativi docenti. Ne consegue che la distinzione operata
    dal relatore Brignone risulta artificiosa: lo Stato non
    ha infatti finora trascurato una categoria di impiegati
    pubblici, ma anzi ha fatto il massimo in termini di stabilità
    e tutela in considerazione del fatto che la loro disciplina
    segue in egual misura il diritto canonico e le leggi dello
    Stato. E’ ben noto infatti che il potere di nomina e revoca
    dei docenti di religione cattolica è di competenza
    dell’autorità ecclesiastica sulla base di un diritto,
    quello canonico, che non coincide necessariamente con quello
    dello Stato. Correttamente essi hanno dunque finora operato
    sulla base di un rapporto a termine ed in tal senso l’Accordo
    del 1985, rendendo l’insegnamento facoltativo, ha costituito
    un deciso passo avanti nell’affermazione della laicità
    dello Stato. L’immissione in ruolo dei docenti di religione
    cattolica innesta invece una costola educativa confessionale
    nella scuola pubblica.

    Né va dimenticato che le procedure previste dal
    disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati costituiscono
    un canale di reclutamento del tutto atipico non solo con
    riferimento ai titoli, ma anche con riguardo alla possibilità
    di passaggio ad altri insegnamenti che nulla hanno a che
    vedere con la formazione iniziale. Quanto infine alla possibilità
    di rimanere in servizio in caso di revoca da parte dell’ordinario
    diocesano e contestuale mancanza di titoli che consentano
    di passare ad altro insegnamento, si tratta a suo giudizio
    di una sorta di cassa integrazione a vita assicurata ad
    oltre 20.000 docenti di religione cattolica, a fronte dei
    pesanti tagli che il Governo invece impone alle altre categorie
    di docenti.

    Rivendicando di aver già assunto una posizione analoga
    nel corso della scorsa legislatura rispetto all’allora Governo
    di Centro-sinistra, ella sottolinea poi che la contrarietà
    dei Socialisti italiani all’inquadramento in ruolo dei docenti
    di religione cattolica non è dovuta a forme di veterolaicismo.
    A centocinquant’anni dall’unità d’Italia, essi ritengono
    invece giunto il momento di superare questioni nate in quel
    particolare passaggio storico che ha visto da un lato la
    Chiesa avanzare forti rivendicazioni confessionali sull’istruzione
    e, dall’altro, la Sinistra contrapporre posizioni aprioristiche
    basate sul dibattito in Costituente. Occorre ora uno sforzo
    per compiere scelte più coraggiose ed avanzate nei
    rapporti fra Stato e Chiesa, nel senso di superare sia il
    Concordato che la disposizione costituzionale secondo cui
    le scuole private possono essere istituite solo "senza
    oneri per lo Stato".

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    Omissis

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    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV
    LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    164a seduta: martedì 11 febbraio
    2003, ore 15

    ORDINE DEL GIORNO

    Omissis

    IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    Omissis

     

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    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2003
    165a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea.

    La seduta inizia alle ore 15,10.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4
    febbraio scorso.

    Nel dibattito interviene il senatore MINARDO, a giudizio
    del quale i disegni di legge in titolo sintetizzano un percorso
    politico e parlamentare che negli ultimi anni si è
    delineato anche attraverso le sollecitazioni di una categoria
    di insegnanti relegata per troppi anni in posizione di precariato,
    garantendo loro il dovuto status giuridico nonostante che
    alcuni schieramenti politici abbiano assunto posizioni di
    assoluta arretratezza e di sicuro integralismo.
    L’insegnamento della religione cattolica è del resto
    una materia scelta dal 93 per cento degli studenti italiani
    ed impartita da una categoria di insegnanti per 1’80 per
    cento laici. E’ quindi una disciplina scolastica al pari
    di tutte le altre, così come al pari di tutti gli
    altri insegnanti della scuola italiana devono essere considerati
    gli insegnanti di religione.
    Egli esprime pertanto compiacimento per l’approvazione del
    disegno di legge da parte della Camera dei deputati, che
    apre una nuova e definitiva stagione dei diritti degli insegnanti
    di religione dimostrando la volontà del Governo,
    delle forze di maggioranza e, si augura, di tutto il Parlamento,
    di dare uno stato giuridico definitivo agli insegnanti,
    finora precari, che hanno prestato un servizio senza demerito
    nella scuola italiana. Tutto questo in aderenza e nel rispetto
    dei limiti oggettivi imposti dal Concordato tra lo Stato
    e la Chiesa e delle sue norme di attuazione.
    L’ampio sforzo compiuto dalle forze politiche nella stesura
    del disegno di legge non impedisce tuttavia di ipotizzare
    alcune modifiche.
    Ad esempio, potrebbe essere previsto, prima dell’esame del
    concorso, un corso di 60 ore finalizzato all’approfondimento
    delle materie oggetto di esame.
    Altra possibile, e a suo giudizio necessaria, modifica riguarda
    il carattere permanente della graduatoria del concorso espletato,
    cui si aggiungerebbero annualmente le nuove graduatorie
    dei successivi concorsi banditi così come avviene
    con la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali
    permanenti.
    Infine, occorrerebbe una norma aggiuntiva che tutelasse
    gli insegnanti non compresi nel 70 per cento delle cattedre
    per cui viene assegnato un contratto a tempo indeterminato,
    attraverso un meccanismo di sicura garanzia verso il progressivo
    assorbimento in ruolo.
    Conclude facendo appello alla sensibilità della Commissione
    affinché venga definitivamente risolto il problema
    professionale degli insegnanti di religione, per realizzare
    le finalità di una scuola civile, democratica, moderna
    ed europea.
    La senatrice ACCIARINI ricorda l’intervento del professor
    Margiotta Broglio al Convegno di Torino del 1997 su "Stato
    e istruzione religiosa nell’Europa unita ed interculturale",
    nel quale egli evidenziò come nel nostro ordinamento
    l’insegnamento religioso sia strutturato in modo ben diverso
    dagli altri Paesi, in cui si registra una varietà
    di soluzioni comunque a carattere aconfessionale. La differenza
    sta nel fatto, prosegue la senatrice, che in Italia la materia
    è regolata dal Concordato e dal successivo Accordo
    del 1985, che ha previsto un insegnamento religioso di natura
    confessionale. La Repubblica italiana ha così riconosciuto
    il valore della cultura religiosa e, in ragione del fatto
    che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
    nazionale, si è impegnata a continuare ad assicurare
    l’insegnamento della religione nelle scuole statali di ogni
    ordine e grado.
    A ciò hanno fatto seguito, rispettivamente nel 1989
    e nel 1991, due sentenze della Corte costituzionale sull’applicazione
    del Concordato, che hanno sancito la facoltatività
    dell’insegnamento religioso e il rinnovo annuale della scelta
    effettuata.
    Proprio in ragione del carattere confessionale dell’insegnamento,
    è stato dunque finora seguito un canale completamente
    diverso per il reclutamento del relativo personale docente,
    basato sostanzialmente sul nulla osta dell’ordinario diocesano.
    Rilevanti differenze segnano altresì i titoli richiesti
    ai candidati, in ordine ai quali già il Concordato
    aveva tentato un riordino. Non va tuttavia dimenticato che
    fino all’anno scolastico 1990-1991 hanno mantenuto la cattedra
    docenti privi dei titoli richiesti, in alcuni casi privi
    anche del diploma di scuola secondaria superiore.
    A ciò si aggiunge che anche con riferimento alla
    risoluzione del rapporto di lavoro il sistema in atto è
    del tutto anomalo, fondandosi sulla revoca del nulla osta
    ad opera dell’autorità ecclesiastica. Tutto ciò
    rende pressoché impossibile una valutazione omogenea
    del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica
    e quello degli altri docenti, atteso che il primo ha origine
    e termine sulla base di scelte su cui la scuola italiana
    non ha alcuna possibilità di intervento.
    Ciò non toglie, evidentemente, che il problema di
    questa categoria dei docenti sia di viva attualità.
    Essi sono infatti comunque assunti dallo Stato ed hanno
    diritto ad una maggiore stabilità. In questo senso,
    il disegno di legge n. 1909, presentato da senatori del
    Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo, offre idonea soluzione
    evitando tuttavia il rischio che l’inquadramento di detto
    personale possa trasformarsi in un meccanismo anomalo di
    reclutamento. Pur riconoscendo la possibilità di
    una mobilità territoriale, esso esclude infatti quella
    professionale verso insegnamenti diversi da quello per il
    quale gli insegnanti sono stati assunti. Ciò, al
    fine di non ledere il principio costituzionale di buon andamento
    della pubblica amministrazione e della conseguente assunzione
    per pubblico concorso. Il disegno di legge prevede peraltro
    una significativa copertura finanziaria, a testimonianza
    dell’impegno del Gruppo sulla questione.

    Il senatore TESSITORE rileva la specificità e straordinarietà
    della situazione, che necessita peraltro a suo giudizio
    di una soluzione definitiva. Segnala tuttavia l’esigenza
    di scongiurare il rischio che da questa situazione particolare
    derivino conseguenze di carattere più generale, lesive
    dei principi dell’ordinamento.
    Dopo essersi soffermato sulla questione dei titoli di studio,
    egli si esprime indi in senso nettamente contrario all’ipotesi
    di precostituire canali di reclutamento surrettizio ed auspica
    che venga garantita una effettiva parità di trattamento,
    rivendicando allo Stato una valutazione rigorosa dell’insegnamento
    religioso impartito nelle scuole pubbliche. Discende da
    ciò una decisa contrarietà alla mobilità
    professionale degli insegnanti di religione cattolica su
    altri insegnamenti, che lederebbe a suo giudizio i principi
    dell’organico, del ruolo, nonché dell’accesso alla
    pubblica amministrazione. Si possono invece trovare altre
    forme di garanzia per gli insegnanti dall’eventuale revoca
    del nulla osta da parte dell’autorità religiosa,
    senza tuttavia condizionare prospettive di più ampio
    respiro.
    Egli si sofferma infine sulla rilevanza dell’insegnamento
    della storia delle religioni e della filosofia religiosa,
    nonché sul diverso livello qualitativo delle facoltà
    teologiche negli ultimi decenni. Invita pertanto ad una
    più approfondita riflessione, anche in considerazione
    del fatto che tale tipo di studio è sempre più
    diventato prerogativa delle facoltà di lettere e
    filosofia, con evidenti ricadute sull’argomento in discussione.
    Ricorda altresì che il Presidente del Senato ha recentemente
    prefigurato la possibilità di un regime concordatario
    con il mondo islamico.

    Il senatore TONINI ritiene che la relazione introduttiva
    del senatore Brignone sia condivisibile nelle sue linee
    essenziali. Lui stesso ha del resto presentato un disegno
    di legge (n. 1345) non dissimile da quello del relatore
    (n. 564), entrambi conseguenti al provvedimento approvato
    dal Senato nella scorsa legislatura ad opera dell’allora
    maggioranza di Centro-sinistra. Valutando positivamente
    la continuità, anche nello svolgimento delle funzioni
    di relatore, egli rivendica pertanto coerenza nelle posizioni
    assunte nella scorsa legislatura e in quella attuale, ritenendo
    indispensabile non perdere la cultura di governo all’atto
    del passaggio all’opposizione.
    Egli ripercorre quindi l’ampio approfondimento svolto nella
    scorsa legislatura e richiama l’attenzione dimostrata dai
    Ministri pro tempore Berlinguer e De Mauro. Sottolinea poi
    come la condizione religiosa del Paese sia profondamente
    mutata negli ultimi decenni, caratterizzandosi per un sempre
    più deciso pluralismo confessionale. In questo senso
    valuta quindi positivamente l’iniziativa del Presidente
    del Senato e sollecita a sua volta una riflessione sul ruolo
    della religione in un contesto multiculturale e multireligioso.
    Manifesta poi pieno convincimento sull’opportunità
    di riconoscere parità di trattamento sul lavoro agli
    insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri docenti,
    senza ignorare tuttavia i rilevanti elementi di diversità
    fra cui sostanzialmente la possibilità di un licenziamento
    ad nutum. E’ del resto interesse dello Stato riconoscere
    stabilità a tali lavoratori, ma anche concorrere
    alla dignità culturale dell’insegnamento religioso
    che, presupponendo un’adesione di fede solo del docente
    e non anche del discente, configura un insegnamento confessionale,
    ma non catechistico. Occorre dunque scongiurare il rischio
    che esso scada in insegnamento catechistico, garantendo
    dignità culturale alla disciplina e dignità
    professionale a chi la impartisce.
    Quanto poi alla denuncia di illegittimità di un provvedimento
    che inquadra in ruolo il personale docente di una disciplina
    facoltativa, osserva che la facoltatività riguarda
    gli studenti, mentre lo Stato ha l’obbligo di assicurare
    l’insegnamento. Appare pertanto ragionevole il compromesso
    di inquadrare in ruolo solo il 70 per cento dei posti complessivamente
    funzionanti.
    Egli si sofferma quindi su alcuni profili che distinguono
    il disegno di legge n. 1345, da lui presentato, da quello
    trasmesso dalla Camera dei deputati. In primo luogo, il
    disegno di legge n. 1345 prevede infatti, per la partecipazione
    alle procedure concorsuali, il possesso di un diploma di
    laurea valido per l’ammissione ai concorsi ai posti di insegnamento
    ed in tal senso egli sollecita una riflessione anche in
    considerazione della rivalutazione in atto presso la CEI
    dei titoli di diritto canonico.
    Inoltre, il disegno di legge n. 1345 esclude la mobilità
    professionale degli insegnanti di religione cattolica verso
    altro insegnamento prima che siano decorsi cinque anni di
    effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo. Ciò,
    al fine di evitare che un diritto possa trasformarsi in
    privilegio e costituire un canale parallelo di reclutamento.
    Infine, il disegno di legge n. 1345 prevede un diverso livello
    per il primo concorso bandito dopo l’entrata in vigore della
    legge, con un accertamento culturale nel campo delle scienze
    sociali, filosofiche e storiche.

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle
    ore 16,15.

  • Stato_Giuridico_due/Odg_S_7_C_18_febbraio_2003.asp

    SENATO
    DELLA REPUBBLICA

    ——– XIV LEGISLATURA
    ——–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

    167a seduta: martedì 18 febbraio
    2003, ore 14,30
    168a seduta: mercoledì 19 febbraio 2003, ore 15,30
    169a seduta: giovedì 20 febbraio 2003, ore 14,30

    ORDINE DEL GIORNO

    PROCEDURE INFORMATIVE

    I. Interrogazione.

    II. Seguito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli
    organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni
    culturali: audizione del professor Salvatore Settis, direttore
    della Scuola normale superiore di Pisa, e di rappresentanti
    della Confindustria.

    III. Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione
    del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme
    sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della
    politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:
    audizione del Presidente dell’Agenzia spaziale italiana
    (ASI).

    IN SEDE REFERENTE

    Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
    1.EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado(Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    – Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    INTERROGAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_19_02_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2003
    168a Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
    l’università e la ricerca Valentina Aprea.

    La seduta inizia alle ore 15,40.

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

    Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12
    febbraio scorso.

    La senatrice SOLIANI condivide la necessità che
    l’iter del provvedimento si concluda al più presto
    poiché da tempo si attende una soluzione alla questione
    degli insegnanti di religione cattolica. Tuttavia ritiene
    che le finalità della normativa in esame non debbano
    essere limitate all’esigenza di definire lo stato giuridico
    degli insegnanti. Auspica pertanto un ulteriore e approfondito
    dibattito in un contesto più ampio che si presenta
    ricco di nodi culturali e storici. Ricorda che nella passata
    legislatura l’obiettivo dei disegni di legge in materia
    riguardava non solo lo stato giuridico degli insegnanti,
    ma toccava anche nel merito il tema dell’insegnamento della
    religione cattolica. Ora tale insegnamento è organicamente
    inserito nel sistema scolastico e anche agli stessi insegnanti
    verrà riconosciuta la stabilità: ma è
    decisivo il profilo delle modalità in cui ciò
    avviene. A tale proposito sottolinea l’esigenza di riconoscere
    piena dignità a tale disciplina e agli insegnanti
    che la impartiscono, nell’ambito di un maggior rigore culturale.
    Peraltro, la scelta di avvalersi dell’insegnamento della
    religione cattolica dovrebbe muovere dal presupposto dell’esercizio
    di una libertà aggiuntiva, in modo tale che sia una
    scelta piena e consapevole. In tal modo il provvedimento
    che verrà licenziato potrà conseguire non
    un obiettivo minimo, quello della regolarizzazione di uno
    stato precario degli insegnanti, ma una finalità
    più alta, consistente nell’acclaramento di una scelta
    significativa del soggetto, di ampio respiro culturale.
    Per questi motivi la senatrice Soliani esprime l’avviso
    che il testo necessiti alcuni miglioramenti, alla luce di
    una riflessione più approfondita, che muova dalla
    cornice costituzionale delineata dagli articoli 7, 8, 33
    e 34 della Costituzione.
    Concorda quindi con alcuni presupposti di base del provvedimento
    e cioè che l’insegnamento della religione cattolica
    costituisca parte integrante del sistema scolastico, anche
    nella forma della facoltatività, e contribuisca in
    tal modo alla proposta formativa della scuola pubblica;
    condivide altresì il profilo relativo alla necessità
    di accrescere la formazione degli insegnanti della scuola
    cattolica, all’interno di un quadro di riferimento più
    ampio che riguarda la professionalità di tutti gli
    insegnanti; apprezza altresì l’obiettivo di superare
    lo stato di precarietà degli insegnanti in questione,
    che da lungo tempo li discrimina. Tuttavia permangono, a
    suo avviso, alcune perplessità che suggeriscono un
    miglioramento del testo. In particolare sarebbe opportuno
    intervenire con riferimento alle norme che regolano l’accesso
    ai ruoli (articolo 3), la mobilità (articolo 4),
    nonché la disposizione transitoria di cui ai commi
    1 e 2 dell’articolo 5. Ribadendo la necessità di
    conferire con questo provvedimento una vera dignità
    ai docenti di religione cattolica, attraverso gli auspicati
    miglioramenti del testo, richiama altresì l’attenzione
    sul fatto che l’iter della normativa subisce il clima non
    positivo derivante dalla scarsità delle risorse destinate
    al sistema scolastico, con particolare riferimento alla
    limitazione degli organici del personale. Auspica quindi
    che si possa raggiungere una larga convergenza nel merito
    dell’Intesa fra Stato e Chiesa, in modo da conseguire quegli
    obiettivi di alto profilo che dovrebbero connotare il provvedimento
    in esame.

    Il senatore GABURRO ringrazia il relatore Brignone per
    l’ampia e approfondita relazione, auspicando la rapida approvazione
    del provvedimento per risolvere un’esigenza da tempo reclamata.
    A tale proposito osserva che l’approvazione del testo pervenuto
    dalla Camera dei deputati ha registrato un ampio accordo
    anche da parte dell’opposizione, con ciò dimostrando
    che al di là delle ideologie e delle convinzioni
    di carattere confessionale, il testo in esame soddisfa comunque
    un’esigenza superiore, quella di garantire la finalità
    educativa dell’attività svolta dagli insegnanti di
    religione cattolica.

    Poiché non ci sono altri interventi in discussione
    generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle
    repliche.

    Il relatore BRIGNONE esprime ampio apprezzamento per gli
    interventi che si sono susseguiti nella discussione generale,
    ricca di spunti e suggerimenti preziosi, che hanno messo
    in evidenza lo spessore culturale del testo che, infatti,
    non può essere ridotto a una mera sanatoria del precariato.
    Cercherà quindi di rispondere alle obiezioni che
    sono emerse nel corso del dibattito, riservandosi di approfondire
    alcune tematiche non solo in sede di esame degli emendamenti,
    ma eventualmente anche nel dibattito in Assemblea. Con riferimento
    all’intervento del senatore Eufemi, concorda con l’osservazione
    che l’attività legislativa spesa nella scorsa legislatura
    è stata ampiamente recuperata, e verrà ulteriormente
    valorizzata alla luce dell’attuazione della riforma sull’autonomia
    scolastica. Ringrazia quindi per l’apprezzamento manifestato
    per i criteri posti alla base del reclutamento, proprio
    in quanto essi vanno nello spirito della revisione concordataria
    del 1985.
    Condivide altresì l’intervento del senatore Monticone,
    sottolineando peraltro che l’insegnamento della disciplina
    non ha carattere catechistico, ma assume particolare valore
    in quanto tende a rivolgersi anche ai non credenti, in modo
    da esaltare la finalità educativa dell’insegnamento.
    Condivide altresì il rilievo circa la soppressione
    dell’obbligo, per chi supera il concorso, di mantenere l’insegnamento
    per un certo numero di anni: tuttavia, una diversa disposizione
    si sarebbe esposta facilmente a rilievi di costituzionalità,
    non essendo previsto tale obbligo per gli altri insegnanti.

    Con riferimento all’intervento critico della senatrice Manieri,
    il relatore osserva che non è stata percepita puntualmente
    la profonda differenza fra contenuti dell’insegnamento della
    religione cattolica e stato giuridico del personale preposto
    ad impartirla. Peraltro, egli non condivide il giudizio
    secondo cui gli insegnanti di religione cattolica si giovano
    di un privilegio, perché al contrario essi sono stati
    discriminati per tanti anni e soggetti ad uno stato di precarietà.
    Inoltre le procedure per l’insegnamento della religione
    cattolica costituiscono un aggravio rispetto a quelle previste
    per gli altri insegnamenti. Anche la mobilità nell’insegnamento
    è fissata da regole precise ed egli auspica in merito
    che attraverso aggiornamenti della normativa concordataria
    che regola l’idoneità all’insegnamento della religione
    si possa conseguire con una ulteriore qualificazione professionale.
    Osserva peraltro che fra i motivi di risoluzione del rapporto
    di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge
    la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano
    competente per territorio, mentre per gli insegnanti di
    altre materie risulta difficilissimo, in base alle norme
    generali, conseguire la sospensione del docente dall’insegnamento.
    Per quanto riguarda infine le osservazioni concernenti la
    necessità di riformare le norme pattizie, il relatore
    sottolinea che non è certamente questa la sede per
    trattare tale materia.
    Ringrazia poi il senatore Minardo per aver ricordato che
    l’insegnamento della religione cattolica è una materia
    scelta dal 93 per cento degli studenti italiani ed impartita
    da una categoria di insegnanti per l’80 per cento laici,
    con ciò dimostrando che è una disciplina scolastica
    pari alle altre e conseguentemente gli stessi insegnanti
    di religione hanno pari dignità rispetto agli altri
    insegnanti. Non concorda invece con la proposta di individuare
    una norma aggiuntiva per tutelare gli insegnanti non compresi
    nel 70 per cento delle cattedre per le quali viene assegnato
    un contratto a tempo indeterminato: va infatti considerato
    che ci sono degli insegnanti di religione che preferiscono
    non essere immessi in ruolo in modo da utilizzare le ore
    libere per altre attività educative. Pur apprezzando
    il riferimento ai sistemi scolastici di altri Paesi citato
    dalla senatrice Acciarini, il relatore ricorda che in Italia
    la storia dell’istruzione pubblica deve comunque tener conto
    anche del Concordato e del successivo Accordo del 1985.
    Sottolinea poi che diversamente da quanto indicato dalla
    senatrice Acciarini, le due sentenze della Corte costituzionale
    del 1989 e del 1991 hanno riguardato l’applicazione del
    Concordato, ma non hanno sancito la facoltatività
    dell’insegnamento religioso e del rinnovo annuale della
    scelta effettuata: le pronunce hanno invece trattato il
    profilo relativo allo stato di non obbligo degli studenti
    non avvalenti di tale insegnamento, nonché il profilo
    della possibilità di comprendere, fra le libere scelte
    possibili, anche quella di non presentarsi o di allontanarsi
    dall’edificio della scuola. Dissente altresì dall’affermazione
    secondo cui fino all’anno scolastico 1990-1991 docenti privi
    dei titoli richiesti hanno mantenuto la cattedra, poiché
    a quella data, ricorda il relatore, in realtà non
    era richiesto alcun titolo superiore. Non può poi
    essere considerato anomalo il sistema di risoluzione del
    rapporto di lavoro poiché, ricorda ancora il relatore,
    la disciplina è di fonte pattizia.
    Ringrazia poi il senatore Tonini per aver sottolineato l’importanza
    della coerenza delle posizioni assunte nella scorsa legislatura
    ed in quella attuale, in modo da mantenere vivo il senso
    della cultura di governo all’atto del passaggio all’opposizione,
    ciò che è senz’altro indispensabile per una
    buona produzione legislativa. Apprezza il richiamo al disegno
    di legge n. 1345 con riferimento ai titoli per l’ammissione
    ai concorsi, poiché costituisce un pregevole spunto
    per sollecitare la riforma dei titoli di diritto canonico
    attualmente in atto presso la Conferenza episcopale italiana
    (CEI). Si associa quindi all’auspicio espresso dalla senatrice
    Soliani circa l’approfondimento del dibattito anche in sede
    di Assemblea, dibattito che in questa Commissione è
    stato molto tecnico anche per la presenza di esperti di
    settore. Condivide altresì la necessità di
    garantire al massimo livello la dignità dell’insegnamento
    della religione cattolica, in quanto presupposto imprescindibile
    nel quadro dei principi costituzionali. Peraltro, il provvedimento
    in esame potrà giovarsi della riforma dei cicli scolastici
    e dell’attuazione dell’autonomia scolastica, ciò
    che favorirà l’elevazione dell’intero corpo docente
    su tutto il territorio nazionale. Con riferimento all’intervento
    del senatore Gaburro, fa presente che nonostante l’alta
    percentuale degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento,
    non va dimenticato che in talune zone quella percentuale
    si è ridotta e quindi occorre porre attenzione che
    quell’ora lasciata alla libera scelta non diventi un’ora
    di assoluto vuoto educativo.

    Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia a titolo personale
    e a nome del Governo il relatore Brignone per l’approfondita
    relazione e per gli interessanti spunti offerti al dibattito.
    Desidera poi chiarire il contesto normativo nel quale nasce
    il provvedimento e che consiste nella finalità di
    sancire la stabilità dello stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica, in modo da attuare il
    dettato delle norme pattizie. Proprio questo profilo concernente
    la necessità di adempiere a un preciso impegno concordatario,
    ha limitato la proposta del Governo, ma auspica che così
    come sollecitato soprattutto dalla senatrice Soliani il
    dibattito possa dare risalto agli aspetti qualitativi del
    provvedimento, in particolare con riferimento al sistema
    di garanzie di cui devono giovarsi anche gli insegnanti
    di religione cattolica e con riferimento anche alla elevata
    qualità del servizio da essi finora prestato. Certamente
    la percezione del sentimento religioso è notevolmente
    cambiato nel tempo e il Governo nella sua attività
    deve prendere atto anche di questa realtà, come prefigurato
    nel disegno di legge concernente le altre confessioni religiose;
    tuttavia non vanno dimenticati due aspetti fondamentali:
    da una parte, l’alta percentuale degli studenti che si avvalgono
    della religione cattolica, dall’altra il fatto che questa
    religione costituisce il punto di riferimento prevalente
    in Italia. Concorda poi con la necessità che la CEI
    riveda il sistema delle valutazioni dei titoli di studio
    ai fini della migliore qualificazione professionale degli
    insegnanti anche se ricorda che le nuove norme sul reclutamento
    non si basano più sul sistema delle equipollenze
    ma richiedono il possesso di titoli di studio specifici.
    Osserva poi che la regolamentazione della mobilità
    costituisce materia contrattuale e ricorda in proposito
    l’alto indice di mobilità riconosciuto agli insegnanti
    di sostegno: pertanto la questione andrebbe definita in
    quella sede. Certamente è auspicabile che le autorità
    ecclesiastiche si attengano in materia di passaggi ad insegnamenti
    di altra cattedra non solo a criteri di rigore ma siano
    anche sensibili alle esigenze sottese a tali richieste.
    A tale proposito la legge può soltanto stabilire
    criteri e procedure che garantiscano la qualità dell’insegnamento
    di qualunque disciplina.

    Il presidente ASCIUTTI propone quindi di fissare il termine
    per la presentazione di emendamenti al disegno di legge
    n. 1877 (adottato quale testo base nella seduta del 21 gennaio)
    a mercoledì 26 febbraio alle ore 12.

    La Commissione conviene e pertanto l’esame congiunto è
    rinviato.

    La seduta termina alle ore 16,30.

  • Stato_Giuridico_due/Parere_I_Commissione_Senato_11_03_2003.asp

    Senato della Repubblica

    AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

    Sottocommissione per i pareri

    MARTEDI’ 11 MARZO 2003
    115ª seduta

    Presidenza del Presidente
    PASTORE

    Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza
    del Consiglio dei ministri Gagliardi.

    La seduta inizia alle ore 14,35.

    Omissis

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati
    (Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione.
    Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in
    parte non ostativo)

    Il relatore MAFFIOLI dopo aver illustrato il disegno di
    legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone
    alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo,
    invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità
    di inserire nel programma di esame del primo concorso per
    titoli ed esami di cui all’articolo 5, comma 2, l’accertamento
    della preparazione culturale generale dei candidati, così
    come previsto in via generale in considerazione anche della
    possibile fruizione, da parte del personale immesso nei
    ruoli, delle procedure di mobilità verso altre pubbliche
    amministrazioni.
    Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a
    riformulare gli emendamenti 5.5 e 5.6 sostituendo la dizione
    "elenco graduato" con "graduatoria"
    ed osserva come la previsione del carattere permanente della
    graduatoria stessa, prevista dagli emendamenti 5.5 e 5.12,
    presenta profili problematici sia rispetto alla generale
    previsione di validità temporanea delle graduatorie
    relative ai pubblici concorsi, sia con riferimento alla
    possibile preclusione di accesso ai ruoli che potrebbe derivarne,
    a danno di altri soggetti aventi i requisiti richiesti,
    fino all’esaurimento della graduatoria stessa.
    Propone pertanto di esprimere parere non ostativo al testo
    ed agli emendamenti indicati con le osservazioni illustrate,
    nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti.

    Conviene la Sottocommissione.

    Omissis

     

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    Senato della Repubblica

    BILANCIO (5a)
    Sottocommissione per i pareri

    MARTEDI’ 11 MARZO 2003
    171a Seduta

    Presidenza del Presidente
    AZZOLLINI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e
    le finanze Maria Teresa Armosino.

    La seduta inizia alle ore 15,15.

    Omissis

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
    religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
    ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati
    (Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame
    e rinvio)

    Il relatore CICCANTI, illustrando il provvedimento in titolo
    per quanto di competenza, richiama le osservazioni del Servizio
    del bilancio relative all’articolo 2, concernenti gli aspetti
    relativi alla quantificazione degli oneri connessi all’istituzione
    del ruolo degli insegnanti di religione cattolica. In merito
    all’articolo 3, come osservato dal Servizio del bilancio,
    fa presente che gli oneri connessi allo svolgimento dei
    concorsi pubblici (ad eccezione del primo concorso) non
    sono stati considerati nella relazione tecnica, pur segnalando
    che la necessità di una idonea copertura deve essere
    valutata in considerazione di quanto stabilito dalla Corte
    costituzionale con sentenza n. 25 del 1993, a proposito
    della copertura di oneri non particolarmente significativi,
    e del fatto che le maggiori spese determinano uno scostamento
    rispetto all’onere a regime valutato in una percentuale
    inferiore al 2 per cento. Per quanto concerne l’articolo
    4, il Servizio del bilancio indica che la relazione tecnica
    non considera la norma, che, tuttavia, almeno in rapporto
    alla possibilità di conservare una cattedra nel caso
    di esubero dovuto a contrazione dei posti di insegnamento,
    sembrerebbe idonea a determinare nuovi oneri rispetto alla
    legislazione vigente. Al riguardo appare auspicabile un
    chiarimento.
    Sull’articolo 5, rileva che occorre acquisire rassicurazioni
    da parte del Governo circa la sostenibilità con le
    ordinarie risorse di bilancio delle spese logistiche ed
    amministrative necessarie all’espletamento del concorso.
    In merito alle clausole di copertura, di cui agli articoli
    5 e 6, segnala che il riferimento al bilancio triennale
    andrebbe aggiornato con riferimento al nuovo quadro triennale
    2003-2005. Inoltre la clausola di salvaguardia, ivi prevista,
    sembra configurare una modalità di copertura, a regime,
    delle eventuali eccedenze di spesa, mediante ricorso al
    fondo di riserva per le spese obbligatorie, in violazione
    del disposto dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del
    1978. Per quanto riguarda le proposte emendative, segnala
    gli emendamenti 1.2, 1.4, 2.2, 2.1, 5.8, 5.2, 5.4 e 6.1
    che sembrano comportare maggiori oneri privi della adeguata
    copertura finanziaria, nonché l’emendamento 1.1,
    per il quale non sussistono le necessarie risorse nel fondo
    speciale ivi richiamato. Segnala, inoltre, che l’emendamento
    5.7 dispone una copertura finanziaria aggiuntiva senza correlarla
    ad alcuna modifica normativa. Occorre infine valutare gli
    effetti finanziari dell’emendamento 1.3. Fa presente, altresì,
    che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

    Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso
    favorevole alla riformulazione delle clausole di copertura
    degli articoli 5 e 6 per aggiornare i riferimenti al nuovo
    bilancio triennale 2003-2005. Per quanto concerne la clausola
    di salvaguardia indicata al comma 3 dell’articolo 6, dichiara
    che il fondo relativo alle spese obbligatorie e d’ordine
    non può essere utilizzato per le finalità
    ivi indicate essendo destinato esclusivamente all’impiego
    della copertura finanziaria dei capitoli aventi natura obbligatoria
    nel bilancio a legislazione vigente. In merito alle osservazioni
    formulate dal Servizio del bilancio, precisa che le ipotesi
    concernenti lo stipendio medio indicate nella relazione
    tecnica consentono il riassorbimento degli incrementi stipendiali
    corrispondenti all’anzianità che il personale in
    questione maturerà nel tempo, considerato che l’anzianità
    media del personale docente è pari a circa 17 anni;
    in relazione alle possibili rivendicazioni retributive da
    parte dei docenti di ruolo, fa presente che il disegno di
    legge in titolo istituisce i ruoli dei docenti di religione
    il cui insegnamento è attualmente impartito da personale
    docente con contratto a tempo determinato; sugli aspetti
    connessi al ricorso alla mobilità professionale e
    territoriale, precisa che, avendo stabilito le dotazioni
    organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella
    misura del 70 per cento dei posti funzionanti, gli eventuali
    casi di esubero sarebbero comunque di esigua entità
    e quindi riassorbibili attraverso la mobilità.

    Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto a proporre
    il rinvio del seguito dell’esame del provvedimento in titolo,
    al fine di dirimere le questioni connesse alla clausola
    di salvaguardia di cui all’articolo 6, interviene il senatore
    MORANDO per sottolineare l’opportunità che la Sottocommissione
    mantenga su tale ultimo aspetto un orientamento univoco,
    in conformità alla prassi oramai consolidata.

    La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente
    e il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/Parere_V_Commissione_Senato_12_03_2003.asp

    Senato della Repubblica

    BILANCIO (5a)
    Sottocommissione per i pareri

    MERCOLEDI’ 12 MARZO 2003

    172a Seduta

    Presidenza del Presidente
    AZZOLLINI

    Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e
    le finanze Maria Teresa Armosino.

    La seduta inizia alle ore 9,15.

    Omissis

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
    religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
    ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati
    (Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito
    e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condizionato,
    ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo.
    Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi
    della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

    Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

    Il relatore CICCANTI ritiene opportuno mantenere un orientamento
    univoco della Commissione nella redazione delle clausole
    di salvaguardia proponendo di modificare in tal senso l’articolo
    6. Chiede infine ulteriori chiarimenti rappresentante del
    Governo in merito alle osservazioni precedentemente svolte
    sull’articolo 5.

    Interviene, quindi, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO
    per fornire assicurazioni sull’articolo 5 circa la sostenibilità
    delle ordinarie risorse di bilancio per far fronte alle
    spese logistiche e amministrative necessarie all’espletamento
    dei concorsi. Per quanto concerne gli emendamenti, concorda
    con le osservazioni del relatore ed esprime avviso favorevole
    sull’emendamento 1.3 in quanto non suscettibile di comportare
    maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    Il relatore CICCANTI formula, quindi, una proposta di parere
    del seguente tenore: "La Commissione programmazione
    economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo
    e i relativi emendamenti trasmessi, per quanto di propria
    competenza, esprime parere di nulla osta sul testo alle
    seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della
    Costituzione:
    – a) che il comma 3 dell’articolo 5 venga sostituito dal
    seguente: "3. Per l’attuazione del presente articolo
    è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno
    2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005 nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
    stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
    finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca;
    – b) che il comma 1 dell’articolo 6 venga sostituito dal
    seguente: "1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
    della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo
    5, valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
    euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
    triennale 2003-2005 nell’ambito dell’unità previsionale
    di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
    stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
    finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca;
    – c) che il comma 3 dell’articolo 6 venga sostituito dal
    seguente: "3. Il Ministro dell’economia e delle finanze
    provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma,
    anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma
    7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
    gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, e successive
    modificazioni.
    Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti
    trasmessi ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.4, 2.2,
    2.1, 5.8, 5.2, 5.4, 6.1, 1.1 e 5.7 per i quali il parere
    è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione."

    Il presidente AZZOLLINI evidenzia l’importanza del consolidamento
    della prassi in merito alle clausole di copertura degli
    oneri derivanti dai diritti soggettivi, come quelle indicate
    dal relatore a proposito dell’articolo 6, comma 3.

    Il senatore CADDEO, pur apprezzando la soluzione individuata
    dal relatore in relazione alla clausola di copertura di
    cui all’articolo 6, comma 3, dichiara la propria insoddisfazione
    rispetto ai chiarimenti offerti dalla rappresentante del
    Governo sia sulla copertura degli oneri connessi all’espletamento
    dei concorsi di cui all’articolo 3, sia sui maggiori oneri
    conseguenti alla mobilità dei docenti di cui all’articolo
    4, preannunciando, infine, il proprio voto contrario sul
    parere proposto dal relatore.

    Il senatore MORANDO conviene con le considerazioni del
    senatore Caddeo, preannunciando il proprio voto contrario.

    Posta ai voti, la proposta del relatore viene approvata.

    Omissis