Autore: maurizio

  • Stato_Giuridico_due/Incontro_Nazionale_delegati_12_13092002.asp

    CASERTA
    – 12 e 13 settembre 2002




    INCONTRO
    NAZIONALE  DEI DELEGATI SINDACALI TERRITORIALI






    E’
    in occasione di incontri come quello di Caserta che emerge
    in maniera chiara e forte il senso del nostro essere “sindacato
    nazionale”.


    Quando
    ci si ritrova con 26 colleghi provenienti da 20 diverse
    province d’Italia a confrontarsi sulle prospettive future
    dello SNADIR, ci si sente veramente parte di un “progetto
    unico” che esce dal ristretto spazio della diocesi o della
    provincia; ambiti territoriali che sono, comunque, 
    nuovamente fusi insieme, allargando cos orizzonti
    e prospettive, ma, questa volta, ad una molteplicit di
    diocesi e di province.


    Il
    Convegno nazionale dei delegati territoriali si aperto
    con una relazione del Segretario nazionale Prof. Orazio
    Ruscica, che ha ripercorso le tappe pi importanti di questi
    anni, con particolare attenzione alle vicende legate alla
    approvazione dello statuto giuridico, indicando poi le possibili
    prospettive per l’anno prossimo, che sar il decimo anno
    dalla fondazione dello SNADIR e quindi, anche per questo, 
    carico di aspettative.


    In
    questa stessa ottica, gli interventi dei delegati sindacali
    territoriali presenti hanno evidenziato le esperienze locali
    e sollecitato la programmazione di una serie di iniziative
    da avviare in quelle aree geografiche dove lo SNADIR ancora
    poco presente e tuttavia, al tempo stesso, pi concrete
    sono le potenzialit di crescita.


               
    Gli stessi CONVIR sono stati previsti in questa logica,
    rifuggendo dalla banale tentazione di riproporli nelle stesse
    citt in cui si sono svolti, con grande innegabile successo
    (e merito dei colleghi operanti nelle rispettive zone),
    lo scorso anno. 
    Lo scopo quindi sar quello di promuovere la creazione
    di nuove strutture organizzative territoriali (anche nuove
    segreterie provinciali) e sostenere quelle gi operative.


               
    I prossimi Convir si terranno a Bologna, Pescara,
    Imperia, Salerno, Brindisi e a Verona (nell’ambito dell’annuale
    appuntamento del JOB-Scuola) e saranno preceduti da Assemblee
    sindacali in orario di servizio.


               
    Il secondo tema su cui si lavorato e discusso
    stato quello della formazione sindacale: la Segreteria nazionale
    ha indicato, quali strumenti gi disponibili per l’acquisizione
    di un primo essenziale livello formativo, il giornale “Professione
    i.r.”, la pubblicazione “Cento pagine di contratti” e l’opuscolo
    sul tema dei congedi parentali. 
    Non mancheranno, in aggiunta, quali occasioni di
    successivo approfondimento, incontri a livello nazionale
    e regionale di formazione, soprattutto sui temi delle ricostruzioni
    di carriera e delle pensioni.  


               
    L’incontro di Caserta ha contribuito anche a rafforzare
    uno stile sindacale che vuole essere propositivo e non ostruzionistico,
    orientato al confronto e non alla sterile contrapposizione,
    che si apre al dialogo con tutte le componenti del mondo
    della scuola, a partire dalle famiglie (anche costituite
    in associazioni locali e nazionali), affinch sia possibile
    un comune e condiviso “progetto scuola” fondato sui valori
    della persona.


     
                                                                                                  
               
    Ernesto Soccavo


     


    Foto

  • Stato_Giuridico_due/Incontro_Snadir_Taglialatela_14092002.asp

    La segreteria nazionale
    Snadir incontra l’On. Taglialatela




    Sabato
    14 settembre 2002, presso l’Hotel Nuova Serenella di Caserta,
    si svolto un incontro tra l’On. Marcello Tagliatatela,
    relatore in Commissione lavoro del testo di legge per lo
    stato giuridico degli Idr e la Segreteria Nazionale SNADIR.


    L’On.
    Tagliatatela ha relazionato sullo stato dei lavori anticipando
    i risultati del testo; il parlamentare ha inoltre riconosciuto
    che le indicazioni fornite dallo SNADIR alla Commissione
    non sono state solo utili, ma determinanti per la redazione
    del testo che, quindi, in gran parte. 
    In particolare l’On. Tagliatatela ha dato ampia rassicurazione
    sui tempi di approvazione che dovrebbero essere ormai brevi
    (poche settimane), fermo restando il diritto di replica
    dell’opposizione in seno alla Commissione.


    Il
    Segretario Nazionale SNADIR, Prof. Orazio Ruscica, nel ringraziare
    l’On. Taglialatela per l’impegno profuso nel raggiungimento
    di un obiettivo cos importante per tutti gli Idr, ha assicurato
    che il Sindacato si impegner per fornire ai futuri candidati 
    tutti gli strumenti utili per dare sempre pi efficacia
    alla loro professionalit.


    Il
    sindacato SNADIR continuer a vigilare perch le promesse
    e le dichiarazioni dei politici si tramutino in fatti.


     La
    Segreteria Nazionale SNADIR


  • Stato_Giuridico_due/resoconto_17_9_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di marted 17 settembre 2002




    Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.


    La seduta comincia alle 10.30.


    Omissis


    SEDE
    REFERENTE


    Marted 17 settembre 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico Benedetti VALENTINI. – Intervengono i Sottosegretari
    di Stato per l’istruzione l’universit e la ricerca Valentina
    Aprea e per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.


    La seduta comincia alle 11.25.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio)


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella
    seduta del 24 luglio 2002.


    Andrea DI TEODORO (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    fa presente che alle ore 12 si terr un’importante riunione
    del gruppo di Forza Italia: chiede pertanto al presidente
    di valutare la possibilit di sospendere l’esame del provvedimento
    per quell’ora, come peraltro gi si fatto in occasione
    delle riunioni di altri gruppi parlamentari.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene
    di poter accedere alla richiesta, anche in considerazione
    del fatto che alle riunioni dei gruppi partecipa sempre
    un numero consistente di commissari.


    Alfonso GIANNI (RC), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    concorda sull’opportunit di rispettare le riunioni dei
    gruppi e chiede che tale opportunit venga comunque sempre
    riconosciuta a tutti i componenti la Commissione.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dopo aver
    dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella precedente
    seduta si sono votati gli emendamenti presentati all’articolo
    1, fino agli identici emendamenti Alfonso Gianni 1.3 e Guerzoni
    1.6.


    Alfonso GIANNI (RC) illustra le finalit del suo emendamento
    volto a sopprimere il comma 3 dell’articolo 1, in quanto
    ritiene impossibile o estremamente difficile una opposizione
    di non adesione all’insegnamento della religione cattolica
    soprattutto con riferimento alla scuola dell’obbligo.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) ritiene le considerazioni del
    deputato Gianni piuttosto speciose e dichiara pertanto il
    voto contrario sull’emendamento 1.4.


    Alberto NIGRA (PS-U) condivide le ragioni addotte dal deputato
    Gianni, posto che si crea una contraddizione in termini,
    gi presente nell’attuale normativa, fra la facolt di scegliere
    l’ora di religione e la coincidenza tra insegnante di religione
    e docente di classe, soprattutto per quanto riguarda la
    scuola dell’obbligo. Osserva peraltro che la possibilit
    di insegnare tutte le materie ed anche la religione data
    ad un solo docente riduce il numero dei posti che potrebbero
    essere coperti.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici
    emendamenti Alfonso Gianni 1.4 e Nigra 1.8, approva l’emendamento
    Capitelli 1.9, respinge gli identici emendamenti Alfonso
    Gianni 2.1 e Martella 2.2, approva l’emendamento Cordoni
    2.3 e respinge l’emendamento Alfonso Gianni 3.1.


    Alba SASSO (DS-U), illustrando le finalit dell’emendamento
    Grignaffini 3.6, ribadisce che la questione degli insegnanti
    di religione cattolica va risolta attraverso il contratto
    e non attraverso l’immissione in ruolo.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge l’emendamento
    Grignaffini 3.6, approva l’emendamento 3.7 del relatore,
    respinge l’emendamento Cordoni 3.8 e approva l’emendamento
    Capitelli 3.9.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, presenta una
    nuova formulazione del suo emendamento 3.11 (vedi allegato
    1)
    , volto a precisare che sono oggetto della valutazione,
    oltre al risultato delle prove , anche i titoli di cui al
    comma 3 dell’articolo 3.


    Alba SASSO (DS-U) osserva che, dal punto di vista linguistico,
    sarebbe pi opportuno usare la formula valutando tra i
    titoli esclusivamente il risultato delle prove.


    Emilio DELBONO (MARH-U), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    chiede di sospendere l’esame della nuova formulazione dell’emendamento
    3.11 del relatore, per consentire alla Commissione un approfondimento
    pi ponderato dello stesso.


    Il sottosegretario Valentina Aprea precisa che la modifica
    proposta dal relatore tiene conto di tutti gli altri emendamenti
    presentati al comma 7 e che rimandano a quel famoso elenco
    dei punteggi: poich non si pu parlare di punteggi, l’emendamento
    si richiama al risultati delle prove.


    Emilio DELBONO (MARH-U) osserva che, posto che la nuova
    formulazione viene incontro, sotto forma di mediazione,
    ad alcune preoccupazioni espresse, si rende necessaria una
    valutazione pi attenta della questione. Ribadisce pertanto
    la richiesta di sospensione dell’esame degli emendamenti
    presentati all’articolo 3.


    Alba SASSO (DS-U) condivide la richiesta di sospensione
    dell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, posto
    che la riformulazione dell’emendamento 3.11 pone dei problemi
    diversi nell’analisi della materia, soprattutto in riferimento
    alla questione degli anni di servizio.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, concordando
    sull’opportunit di sospendere l’esame degli emendamenti
    presentati al comma 7 dell’articolo 3, fa presente che il
    problema della valutazione degli anni di servizio affrontato
    all’articolo 5 del disegno di legge.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, pur considerando
    pertinente la proposta avanzata dal relatore, ritiene di
    sospendere l’esame di tutti gli emendamenti presentati all’articolo
    3 del disegno di legge.


    Alba SASSO (DS-U) illustra le finalit del suo emendamento
    4.5, sottolineando la necessit che la mobilit territoriale
    risponda anche al gradimento dell’ordinario diocesano.


    Emilio DELBONO (MARH-U) dichiara voto contrario sull’emendamento
    Sasso 4.5, ricordando che l’articolo 4 disciplina, in modo
    non riduttivo, i casi di esubero o di revoca dell’idoneit.


    Alfonso GIANNI (RC) ribadisce la netta contrariet ai commi
    1 e 2 dell’articolo 4, ritenendo ridondante la doppia competenza
    tra organismi dello Stato e organismi che derivano dall’autorit
    ecclesiale.


    La Commissione respinge l’emendamento Sasso 4.5.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, accogliendo
    la richiesta avanzata all’inizio della seduta dal deputato
    Di Teodoro, sospende l’esame del disegno di legge, avvertendo
    che il seguito dello stesso rinviato, compatibilmente
    con gli impegni del rappresentante del Governo presso l’altro
    ramo del Parlamento, alle 15.30 di oggi.


    Omissis


    La seduta, sospesa alle 13.35, ripresa alle 16.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella
    parte antimeridiana della seduta odierna.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente invita
    il relatore a fornire i chiarimenti necessari in merito
    alla nuova formulazione del suo emendamento 3.11.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore ribadisce che
    la nuova formulazione del
    suo emendamento 3.11
    tiene conto delle preoccupazioni
    sollevate, precisando che tra coloro che superano il concorso
    viene fatta una valutazione sulla base delle prove e dei
    titoli per stabilire chi in posizione utile; quindi, si
    restituisce al dirigente regionale la piena autonomia nel
    rispetto della graduatoria che per non viene pubblicata.
    dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso
    che il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario
    diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che
    si rendano eventualmente vacanti nella dotazione organica
    durante il periodo di validit del concorso.


    Roberto GUERZONI (DS-U), pur apprezzando la disponibilit
    mostrata dal rappresentante del Governo, ritiene che non
    si sia ancora giunti ad una stesura dell’emendamento sulla
    quale l’opposizione possa convergere.


    Cesare CAMPA (FI) ritiene che le proposte dell’opposizione
    possano considerarsi assorbite nella nova formulazione dell’emendamento
    3.11 del relatore che, prevedendo la valutazione delle prove,
    contiene un elemento discriminante per quel 70 per cento
    dei posti di insegnamento.


    Alba SASSO (DS-U), trattandosi di un nodo giuridico assai
    delicato, ritiene che non si possa discutere della questione
    in assenza del rappresentante del Governo. In merito alla
    riformulazione dell’emendamento 3.11, posto che non si pu
    parlare di graduatoria a fronte di norme pattizie, considera
    inconcepibile che parimenti si voglia inserire nel testo
    la previsione della graduatoria.


    Cesare CAMPA (FI) ricorda che prima della sospensione dei
    lavori antimeridiani il presidente aveva proposto di riprendere
    l’esame del provvedimento nel pomeriggio, compatibilmente
    con gli impegni del rappresentante del Governo e che nessuno
    dei deputati dell’opposizione aveva sollevato obiezioni.
    Posto che il sottosegretario Aprea si fermata a lungo
    a discutere informalmente della questione contenuta nell’emendamento
    3.11 del relatore, ritiene che al momento i dubbi siano
    chiariti e dunque che si possa procedere nell’esame.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
    che la presenza del rappresentante del Governo – come in
    pi occasioni ribadito – da considerarsi auspicabile ma
    non indispensabile una volta chiariti i termini della questione
    in discussione. Del resto, il sottosegretario Aprea ha gi
    dichiarato di aderire alla nuova formulazione dell’emendamento
    presentata dal relatore.


    Renzo INNOCENTI (DS-U), richiamando l’attenzione del relatore
    sul fatto che la valutazione dei titoli entra a far parte
    del criterio con cui si compila l’elenco, chiede se si possa
    configurare dal punto di vista giuridico come inserimento
    di un criterio che individua l’elenco la graduatoria.

    Ricorda peraltro che l’inserimento della graduatoria secondo
    il sottosegretario Aprea era in contrasto con la possibilit
    di avere una disciplina normativa coerente con la regolamentazione
    pattizia.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, concorda con
    le osservazioni del deputato Innocenti e osserva che, introducendo
    la previsione del risultato delle prove e della valutazione
    dei titoli, si inserisce il principio per il quale vi
    una valutazione dei concorrenti che non si riferisce solo
    all’idoneit ma anche al superamento della prova in una
    graduatoria. Introdurre il termine di graduatoria nel provvedimento
    significa dare la possibilit a chiunque di poter pretendere
    (e dunque di sollevare, in caso contrario, questioni amministrative)
    una cattedra piuttosto che un’altra. In questo modo si salva
    l’unico principio al quale la CEI ha posto un limite: entrare
    in contrasto con le norme pattizie che prevedono la discrezionalit
    dell’ordinario diocesano esclusivamente nella scelta della
    cattedra.


    Alba SASSO (DS-U) osserva che la compilazione dell’elenco
    comporta la compilazione di una graduatoria; posto che non
    si pu parlare di graduatoria, ritiene che il Governo stia
    illudendo un gran numero di lavoratori.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, atteso che
    il Governo non illude nessuno trattandosi di una questione
    pi volte chiarita, precisa che, non potendosi intervenire
    su aspetti regolati dalle norme pattizie, si ritiene invece
    di poter valutare titoli e prove dei concorrenti.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, alla luce
    delle considerazioni emerse, ritiene che si possa procedere
    ai voti.


    Roberto GUERZONI (DS-U), preso atto dell’impossibilit
    di trovare un punto di incontro sulla questione con il relatore
    ed il Governo, ritiene comunque che non si possa procedere
    nell’esame dei restanti emendamenti in assenza del Governo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, accogliendo
    la richiesta avanzata dal deputato Guerzoni, ritiene che
    al momento si possa comunque procedere all’esame e alla
    votazione dei restanti emendamenti presentati all’articolo
    3.


    Alberto NIGRA (DS-U), pur riconoscendo che la nuova formulazione
    dell’emendamento 3.11 rappresenta un miglioramento del testo
    del disegno di legge, andando incontro all’esigenza di evitare
    una discrezionalit, osserva che l’emendamento non fa altro
    che riparare a un danno compiuto dal provvedimento stesso
    che prevede l’istituzione di un ruolo per questi insegnanti
    ma non la stabilizzazione della loro posizione.


    La Commissione approva l’emendamento 3.11 (nuova formulazione)
    del relatore.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dichiara
    pertanto preclusi gli emendamenti Gasperoni 3.10, Lumia
    3.13, gli identici emendamenti Campa 3.2 e Di Teodoro 3.3,
    l’emendamento Duilio 3.12 e gli identici emendamenti Campa
    3.4 e Di Teodoro 3.5.

    Constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Lumia
    3.14: s’intende che vi abbia rinunziato.


    La Commissione respinge infine l’emendamento Cordoni 3.15.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, prospetta
    l’opportunit di valutare una riformulazione dell’emendamento
    Guerzoni 3.16.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia
    pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.


    La seduta termina alle 16.35.


     

  • Stato_Giuridico_due/allegato_3_testo_Moratti_risultante_emedamenti.asp

    ALLEGATO 3


    Insegnanti di religione cattolica degli istituti

    e delle scuole di ogni ordine e grado (C. 2480).


    TESTO
    RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI


    APPROVATI
    IN SEDE REFERENTE


    Art.
    1.

    (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).


    1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica
    nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto
    dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense
    e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi
    della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il
    Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
    Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto
    del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
    e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
    ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
    alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai
    cicli scolastici previsti dall’ordinamento.

    2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla
    presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
    ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
    1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato
    testo unico, e dalla contrattazione collettiva.

    3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
    l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato
    ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla
    competente autorit ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6
    della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni,
    che siano disposti a svolgerlo.


    Art.
    2.

    (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
    religione cattolica).


    1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universit
    e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
    e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
    stabilita la consistenza della dotazione organica degli
    insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale,
    determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento
    complessivamente funzionanti.

    2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione
    cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente
    dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico
    complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per
    cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza
    di ciascuna diocesi.

    3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione
    cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
    sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale,
    nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione,
    nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
    territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto
    di quanto previsto all’articolo 1, comma 3. In sede di prima
    applicazione della presente legge, le predette dotazioni
    organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei
    posti funzionanti nell’anno scolastico precedente quello
    in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.


    Art.
    3.

    (Accesso al ruolo).


    1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo
    superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo
    per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui
    all’articolo 1 comma 1, per i posti annualmente disponibili
    nelle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2
    e 3.

    2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale,
    con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universit e della ricerca, con possibilit di svolgimento
    in pi sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti,
    ai sensi dell’articolo 400, comma 01, del testo unico, e
    successive modificazioni. Qualora, in ragione dell’esiguo
    numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli
    oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici,
    il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi,
    indicando l’ufficio scolastico regionale che deve curare
    l’espletamento dei concorsi cos accorpati.

    3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
    ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

    4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
    riconoscimento di idoneit di cui al numero 5, lettera a),
    del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi della
    legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’ordinario diocesano
    competente per territorio e pu concorrere soltanto per
    i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

    5. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto
    stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente legge,
    si applicano le norme dell’articolo 400, comma 6, del testo
    unico, che prevedono l’accertamento della preparazione culturale
    generale e didattica come quadro di riferimento complessivo,
    e con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento
    della religione cattolica.

    6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
    esami sono presiedute da un professore universitario o da
    un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte
    da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque
    anni di anzianit, titolari di insegnamento pertinente con
    l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti
    delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente
    regionale e scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono
    i concorsi.

    7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno
    superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle
    prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente
    regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario diocesano
    competente per territorio i nominativi di coloro che si
    trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione
    organica di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti
    che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge
    per segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari
    per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
    nella dotazione organica durante il periodo di validit
    del concorso.

    8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    disposta dal dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario
    diocesano competente per territorio, ai sensi del numero
    5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui
    all’articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto
    2.5 dell’Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente
    della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell’ambito del
    regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
    dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
    n. 449, e successive modificazioni.

    9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
    dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneit
    da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio
    divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, purch
    non si fruisca della mobilit professionale o della diversa
    utilizzazione o mobilit collettiva, di cui all’articolo
    4, comma 3.

    10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
    di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
    su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario
    diocesano competente per territorio.


    Art.
    4.

    (Mobilit).


    1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
    ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni
    vigenti in materia di mobilit professionale nel comparto
    del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per
    il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola.
    Tale mobilit professionale subordinata all’inclusione
    nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al
    ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell’idoneit
    rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
    ed all’intesa con il medesimo ordinario.

    2. La mobilit territoriale degli insegnanti di religione
    cattolica subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneit
    rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
    e all’intesa con il medesimo ordinario.

    3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di
    lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
    l’idoneit, ovvero che si trovi in situazione di esubero
    a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, pu
    fruire della mobilit professionale nel comparto del personale
    della scuola, con le modalit previste dalle disposizioni
    vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti
    per l’insegnamento richiesto, ed ha altres titolo a partecipare
    alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilit collettiva
    previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165.


    Art.
    5.

    (Norme transitorie e finali).


    1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
    titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
    religione cattolica, che sar bandito dopo la data di entrata
    in vigore della presente legge, riservato agli insegnanti
    di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente
    servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
    dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore
    alla met di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici
    diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 3 e 4.

    2. Il programma di esame del primo concorso volto unicamente
    all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli
    ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
    e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

    3. Restano ferme le potest legislative e amministrative
    delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia
    di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare e secondaria,
    ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
    Adige e delle relative norme d’attuazione. Resta altres
    fermo il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale
    all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense,
    ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.


    Art.
    6.

    (Copertura finanziaria).


    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
    valutato in 7.680.750 euro per l’anno 2002 ed in 19.289.150
    euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
    triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unit previsionale
    di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
    l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universit e
    della ricerca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze autorizzato
    ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
    di bilancio.


     

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_24_9_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di marted 24 settembre 2002




    SEDE
    REFERENTE


    Marted 24 settembre 2002. – Presidenza del vicepresidente
    Angelo SANTORI. – Interviene il Sottosegretario di Stato
    per l’istruzione, l’universit e la ricerca Valentina Aprea.


    La seduta comincia alle 11.15.


    Sull’ordine dei lavori.


    Cesare CAMPA (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    chiede al presidente che nelle prossime sedute si tenga
    conto del fatto che nella giornata del marted i deputati
    non sono in grado di raggiungere la Commissione prima delle
    ore 11, posto che non si pu fare affidamento sugli orari
    di aerei e treni, spesso in ritardo.


    Angelo SANTORI, presidente, precisa che della questione
    dovr essere pi opportunamente investito l’ufficio di presidenza,
    integrato dai rappresentanti dei gruppi.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 2480 Governo, C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 A.
    Napoli, C. 909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella,
    C. 1493 Di Teodoro, C. 1908 L. Pepe, C. 1972 A. Barbieri.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta
    del 17 settembre 2002.


    Angelo SANTORI, presidente, ricorda che nella precedente
    seduta la Commissione ha proseguito l’esame degli emendamenti.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, conferma il
    parere contrario precedentemente espresso sull’emendamento
    Guerzoni 3.16, osservando che se lo stesso venisse approvato
    verrebbero esclusi dalla possibilit di insegnare la religione
    cattolica tutti coloro che ad oggi non hanno ancora maturato
    i quattro anni di servizio; quindi, tutti i giovani insegnanti.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Guerzoni 3.16, Alfonso Gianni 4.1, gli identici emendamenti
    Lumia 4.4 e Nigra 4.6, nonch l’emendamento Alfonso Gianni
    4.2.


    Alberto NIGRA (DS-U), intervenendo sull’emendamento Alfonso
    Gianni 4.3, ritiene che le due fattispecie previste al comma
    3 dell’articolo 4 in materia di mobilit professionale nel
    comparto del personale della scuola siano assolutamente
    diverse, posto che una cosa perdere il posto di lavoro
    per motivi di esubero sulla base di fatti oggettivi, altra
    cosa perdere il posto di lavoro a seguito della revoca
    dell’idoneit da parte dell’autorit ecclesiastica.


    La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 4.3.


    Carmen MOTTA (DS-U) illustra le finalit dell’emendamento
    Cordoni 4.8, volto a sostituire il comma 3 dell’articolo
    4 che, cos come formulato, potrebbe introdurre nella normativa
    italiana una situazione di forte disparit di trattamento
    tra i docenti, laddove prevista la possibilit di fruire
    della mobilit professionale in caso di idoneit revocata
    o di situazioni di esubero, dando adito a contenziosi da
    parte di coloro che aspirano all’insegnamento ma che vi
    arrivano attraverso le forme di reclutamento tradizionali.


    La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 4.8.


    Alberto NIGRA (DS-U) illustra le finalit dell’emendamento
    Sasso 4.7, volto a comprendere, come norma di garanzia,
    anche quel 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Sasso 4.7 e Duilio 4.9.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, sciogliendo
    la riserva manifestata al momento dell’espressione dei pareri,
    esprime parere contrario sui restanti emendamenti.


    Carmen MOTTA (DS-U) illustra le finalit dell’emendamento
    Gasperoni 4.10 che prevede che la mobilit professionale
    verso altro insegnamento non sia consentita prima che siano
    decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
    in ruolo e che i posti rimasti vacanti a seguito di revoca
    dell’idoneit non concorrano per un quinquennio a determinare
    le dotazioni organiche di cui all’articolo 2.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Gasperoni 4.10, Capitelli 4.11 e gli identici emendamenti
    Alfonso Gianni 5.1 e Grignaffini 5.9.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, avverte di
    aver presentato l’emendamento 5.22, interamente sostitutivo
    del comma 1 dell’articolo 5, che tiene conto delle indicazioni
    contenute negli emendamenti riferiti all’articolo 5 (vedi
    allegato 2)
    .


    Il sottosegretario Valentina APREA osserva che l’emendamento
    5.22 del relatore tiene anche conto di quanto previsto nell’emendamento
    Campa 5.2, per il quale il primo concorso per titoli ed
    esame che sar bandito dopo la data di entrata in vigore
    della presente legge riservato agli insegnanti di religione
    cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio
    per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla
    met di quello d’obbligo e che siano in possesso dei requisiti
    previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, posto che la CEI
    si impegnata, attraverso percorsi abbreviati, a consentire
    ai docenti che risultassero privi del titolo ecclesiastico
    di accedere al primo concorso bandito dopo l’entrata in
    vigore della legge in esame.

    Invita pertanto i presentatori a ritirare l’emendamento
    Campa 5.2.


    Pietro GASPERONI (DS-U) chiede al presidente se non ritenga
    opportuno, a fronte della presentazione di un nuovo emendamento
    da parte del relatore, fissare un termine, sia pur breve,
    per la presentazione di eventuali subemendamenti.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, fa presente
    che l’emendamento 5.22 si configura come una sorta di riformulazione
    dell’emendamento Campa 5.2, del quale chiede appunto il
    ritiro.


    Cesare CAMPA (FI), pur concordando con le osservazioni
    del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene che
    si possa venire incontro alla richiesta avanzata dal deputato
    Gasperoni di consentire una seppur breve valutazione dell’emendamento
    5.22 del relatore.


    Angelo SANTORI, presidente, accedendo alla richiesta
    formulata dal deputato Gasperoni, sospende momentaneamente
    la trattazione dell’emendamento 5.22 del relatore e degli
    altri emendamenti riferiti al comma 1 dell’articolo 5, fissando
    contestualmente il termine per la presentazione di eventuali
    subemendamenti alle ore 12.15 di oggi.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Trupia 5.15, Guerzoni 5.14 e Lumia 5.17.


    Cesare CAMPA (FI) ritira i suoi emendamenti 5.3, 5.4 e
    5.6.


    Andrea DI TEODORO (FI) ritira a sua volta i suoi emendamenti
    5.5 e 5.7.


    La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti
    Lumia 5.18, 5.19 e 5.20, Del Bono 5.16 e Lumia 5.21.


    Roberto GUERZONI (DS-U), stante l’assenza del presentatore,
    fa proprio l’emendamento Olivieri 5.8, chiedendo al rappresentante
    del Governo di motivare il proprio parere contrario.


    Il sottosegretario Valentina APREA fa presente che le potest
    legislative e amministrative delle province autonome di
    Trento e Bolzano hanno gi risolto la questione per quanto
    riguarda la scuola dell’infanzia e di istruzione elementare
    e secondaria. Se il presentatore dell’emendamento ritiene
    opportuno ribadire quanto gi stabilito, dichiara di poter
    esprimere parere favorevole a condizione che lo stesso emendamento
    venga riformulato nel senso di prevedere che le potest
    legislative e amministrative delle provincie autonome di
    Trento e di Bolzano restano ferme in materia di scuola dell’infanzia,
    anzich di scuola materna.


    Johann Georg WIDMANN (Misto-Min.linguist.) dichiara di
    sottoscrivere l’emendamento 5.8, fatto proprio dal deputato
    Guerzoni, e di condividere la correzione suggerita dal rappresentante
    del Governo (vedi allegato 2).


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, esprime parere
    favorevole sull’emendamento 5.8, cos come modificato.


    La Commissione, con distinte votazioni, approva
    l’emendamento 5.8 (seconda formulazione)
    e respinge
    l’emendamento Martella 6.1.


    Angelo SANTORI, presidente, per consentire l’ulteriore
    decorso del termine fissato per la presentazione di eventuali
    subemendamenti all’emendamento 5.22 del relatore, sospende
    la seduta.


    La seduta, sospesa alle 11.55, ripresa alle 12.15.


    Angelo SANTORI, presidente, avverte che non sono
    stati presentati subemendamenti.


    La Commissione approva
    l’emendamento 5.22 del relatore
    .


    Angelo SANTORI, presidente, dichiara pertanto assorbiti
    il subemendamento Del Bono 0.5.2.1, gli emendamenti Campa
    5.2 e Del Bono 5.13, gli emendamenti 5.10 e 5.11 del relatore
    e Innocenti 5.12.

    Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta, avvertendo
    che il
    testo risultante dagli emendamenti approvati (vedi allegato
    3)
    sar trasmesso alle competenti Commissioni per
    l’espressione del parere.


    La seduta termina alle 12.20.


     

  • Stato_Giuridico_due/la_commissione_lavoro_approva_24_09_02.asp

    La Commissione Lavoro
    approva il ddl Moratti: stato giuridico pi vicino


        
    Ieri
    l’XI Commissione della Camera dei Deputati ha approvato
    il testo del disegno di legge sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione. 
    E’ una tappa fondamentale nel cammino che porter 
    circa 20.000 insegnanti ad una collocazione nella
    scuola italiana che rappresenti il riconoscimento sia di
    una professionalit piena che del ruolo che i docenti di
    religione svolgono per una formazione scolastica attenta
    ai valori culturali della religione nell’attuale contesto
    sociale.


    E’
    un risultato che premia l’impegno dello SNADIR (il Sindacato
    Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione), nato
    circa dieci anni fa con l’obiettivo prioritario di vedere
    attuato quanto previsto nell’Intesa tra lo Stato italiano
    e la Santa Sede.  A
    tale sindacato si deve il merito di aver posto con tenacia
    all’attenzione delle forze politiche, anche nelle passate
    legislature, la necessit di dare una risposta all’ultima
    consistente frangia di precariato ancora presente nella
    scuola italiana, attraverso la proposta di un assetto normativo
    che fosse rispettoso delle prerogative indicate dal Concordato
    e coerente con il quadro complessivo della normativa scolastica
    in materia di assunzione del personale docente.


        Ci che il Parlamento italiano si appresta
    ora ad approvare non quindi l’immissione nella scuola
    di nuovi insegnanti, ma il riconoscimento di uno status
    a coloro che gi sono da anni in servizio e che presto,
    a seguito dei necessari adempimenti del Ministero dell’Istruzione,
    saranno chiamati a sostenere una prova concorsuale per titoli
    ed esami.   
    All’esito di tale prova concorsuale il 70% delle
    cattedre disponibili saranno assegnate dal Dirigente Scolastico
    Regionale attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato,
    d’intesa con l’Ordinario diocesano come prevede il DPR 751/1985.


         
    Particolare soddisfazione esprime lo SNADIR per l’esplicita
    introduzione nel testo del ddl della valutazione del servizio
    scolastico prestato, quale titolo valutabile in sede di
    prima applicazione.


    Lo
    SNADIR auspica inoltre che il dibattito in Aula preveda
    l’istituzione di un corso che preceda il concorso e offra
    ulteriori e pi esplicite risposte a quei docenti che –
    pur superando il concorso – non si collocheranno in posizione
    utile per la copertura del 70% delle cattedre da assegnare
    con contratto a tempo indeterminato. A questi colleghi andrebbe
    comunque garantito un meccanismo di progressivo assorbimento
    in ruolo che tenga conto dell’esito della prova concorsuale
    e dell’anzianit di servizio scolastico gi maturata.


    L’approvazione
    dello stato giuridico che va a definirsi riconosce il diritto
    che in questi anni gli studenti e le famiglie hanno esercitato
    nell’avvalersi dell’insegnamento scolastico della religione,
    che mediamente ha avuto una percentuale di avvalentisi del
    92%. Anche questo 
    indice del ruolo che alla cultura religiosa viene
    riconosciuto in questi tempi di profonda trasformazione
    interetnica della societ, aperta ai valori del dialogo
    interculturale e interreligioso che la scuola e in particolare
    l’insegnamento della religione promuovono.


     Il
    Segretario  Nazionale


    Prof.
    Orazio Ruscica

     


     



    Snadir 2002

  • Stato_Giuridico_due/Analisi_del_Segretario_Nazionale_Ruscica.asp

    Docenti di
    religione:
    insegnanti …tra gli altri

    Analisi del Segretario Nazionale
    Ruscica

    Il Ministro La Loggia: “inseriamo
    le proposte migliorative nella legge Moratti sulla Riforma
    Scolastica”

    Insegnanti di religione giuridicamente allo stesso livello
    degli altri docenti della scuola italiana. Questo, dunque,
    il tema su cui si è basato il 5° CONVIR organizzato
    dallo SNADIR a Salerno il 9 dicembre scorso, durante il
    quale, dopo relazioni, interventi e dibattiti, i circa 700
    partecipanti hanno preso coscienza che tale principio non
    è più un miraggio o un pio desiderio, ma un
    concreto obiettivo in avvicinamento, specie dopo che il
    disegno di legge sullo stato giuridico degli idr ha superato
    anche il dibattito e la votazione all’Aula della Camera.

    Ma a questo non si è certo giunti per caso: lo SNADIR
    lavora in questa direzione da lungo tempo, costruendo pazientemente
    i tasselli di un grande mosaico che solo da poco tempo ha
    cominciato ad assumere una forma ben precisa.
    Proprio un anno fa, alla fine del 2001, il 30 novembre per
    l’esattezza, ci siamo incontrati a Napoli (al Teatro Politeama
    – circa 900 persone) dove ci siamo resi conto che si era
    arrivati ad una fase importante per la definizione dello
    stato giuridico degli Idr: il Ministro Moratti aveva già
    annunciato di voler presentare al Consiglio dei Ministri
    un disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di
    religione, poi presentato il 14 febbraio 2002.
    Ho dichiarato in quella occasione, a proposito della presentazione
    del Pdl Moratti, che eravamo abbastanza soddisfatti. Questo
    perché, se è indubbiamente positivo il fatto
    che il governo ha dato ampia e concreta disponibilità
    per rendere giustizia a questa categoria di lavoratori,
    è anche vero che alcuni punti del disegno di legge
    dovevano essere modificati ( ad es. l’art. 5), per giungere
    ad una completa equità di trattamento degli insegnanti
    di religione con gli altri docenti della scuola italiana.
    Il Pdl Moratti verrà poi assegnato in Commissione
    Lavoro il 6 marzo 2002.
    Lo SNADIR avvìa così, sin dal gennaio 2002,
    una incessante e faticosa tessitura di relazioni fatta di
    contatti e di incontri dei parlamentari con la base; a questo
    proposito ricordo i Convir che si sono succeduti: 1°
    Convir 2002 (Cagliari 2 marzo ’02), 2° Convir 2002 (Palermo
    11 marzo ’02), 3° Convir 2002 (Firenze 4 maggio ’02),
    4° Convir 2002 (Bari 6 maggio ’02), Convegno nazionale
    (Milano 7 maggio ’02).
    Nel corso di questi incontri, caratterizzati da una vasta
    rappresentanza degli Idr, è stato messo bene in evidenza
    come l’impegno per lo stato giuridico dei docenti di religione
    non é una sterile e pretestuosa rivendicazione sindacale,
    ma un problema di giustizia sociale, un problema di vitale
    importanza per il futuro della scuola e della sua capacità
    di rispondere alle esigenze della nuova società italiana
    del nuovo millennio; inoltre, sono stati sottolineati con
    chiarezza i veri nodi, le questioni che necessitano di una
    migliore riformulazione per dare un giusto ed equilibrato
    stato giuridico agli ultimi precari della scuola italiana,
    cioè i docenti di religione.
    Una questione indubbiamente da chiarire era: gli Idr vincitori
    di concorso come verranno nominati? In base ad una graduatoria
    oppure verranno inseriti in un elenco (dove il primo e l’ultimo
    risultano uguali)? Certo bisognava rispettare l’Intesa che
    assegna all’Ordinario diocesano il diritto di proporre il
    nominativo e la sede. Veniva suggerito, addirittura, che
    tutti i vincitori di concorso dovevano essere collocati
    in un elenco indistinto, e da quell’elenco l’Ordinario diocesano
    doveva attingere per proporre le nomine. Ad esempio: su
    100 vincitori di concorso (il primo e l’ultimo allo stesso
    livello), l’Ordinario diocesano poteva scegliere per le
    nomine il 70%, ma non dal 1° al 70°, bensì
    – essendo tutti allo stesso livello – 70 nominativi scelti
    tra il 1° e il 100° (ad esempio, dal 30° al
    100°). Ma questa era una evidente forzatura che fortunatamente
    ebbe vita breve.
    Il 12 giugno 2002 la Commissione Lavoro ascoltò in
    audizione lo SNADIR: in quella occasione presentammo una
    articolata relazione (vedi "Professione i.r."
    4/2002) dove chiedevamo, tra l’altro, in sede di prima applicazione,
    una graduatoria stilata tenendo conto del servizio prestato.
    Successivamente la XI Commissione elaborò una proposta
    che mediava tra la richiesta di una graduatoria e quella
    dell’elenco: Il Dirigente Regionale comunicava all’Ordinario
    diocesano i vincitori di concorso aventi diritto alla nomina,
    mentre l’Ordinario diocesano proponeva la sede di servizio.
    Ad esempio: 100 vincitori di concorso, 70 i posti da mettere
    in organico. Il Dirigente avrebbe comunicato i nominativi
    dal 1° al 70°.
    Quindi il testo del ministro Moratti adeguatamente emendato
    è stato approvato dalla XI Commissione, dalla VII
    Commissione, dalla I commissione, dalla V Commissione ed
    infine è approdato in Aula.
    Vediamo in sintesi cosa propone :
    ü Non è prevista
    nessuna laurea statale, neppure a
    regime (=dopo la prima applicazione del disegno
    di legge)
    ü I titoli di studio
    sono quelli previsti dall’Intesa
    ü Le dotazioni organiche
    sono previste nella misura
    del 70%
    ü Immissione in ruolo
    dei docenti di religione tramite
    concorso ordinario, avendo i titoli e l’idoneità
    ü Il Dirigente Regionale
    comunica all’Ordinario diocesano
    i nominativi degli aventi diritto allanomina in ruolo
    ü Accedono al concorso
    in prima applicazione
    i docenti di religione:
    Ä Che abbiano svolto
    quattro anni di servizio
    continuativo di insegnamento della religione
    negli ultimi dieci anni
    Ä Per un orario complessivamente
    non inferiore
    alla metà di quello previsto per l’orario cattedra
    ü Il concorso verterà su:
    a) Ordinamento scolastico
    b) Orientamenti didattici e pedagogici relativi
    ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
    c) Elementi di legislazione scolastica
    ü La graduatoria (o elenco
    graduato), in prima
    applicazione, terrà conto del servizio prestato
    ü In caso di revoca o
    di esubero, mobilità all’interno
    del comparto scuola, subordinata al possesso dei
    titoli previsti, oppure diversa utilizzazione
    e mobilità.
    A questo punto mi sembra doveroso ringraziare il Governo,
    i Parlamentari della Maggioranza e quelli della Margherita.
    Insieme ai ringraziamenti, mi corre l’obbligo rilevare come
    mi abbia lasciato amareggiato l’atteggiamento del gruppo
    parlamentare Democratici di Sinistra. Sembra che sull’argomento
    abbiano perso di vista, oltre che un minimo di lungimiranza,
    ogni tipo di coerenza politica: continuano a dire “No”
    su tutto, anche su cose sulle quali precedentemente avevano
    detto “Sì”, dimostrando ancora una volta
    come il loro obiettivo non sia affatto quello di dare collocazione
    ad una categoria che, fino a prova contraria, rappresenta
    dei lavoratori della scuola, ma quello di continuare ad
    interpretare il loro ruolo di opposizione (nel senso più
    deleterio della parola) fino alle più estreme conseguenze,
    anche a rischio di riesumare comportamenti e ideologie classiste
    che sembravano tramontati con la vecchia classe politica
    di Sinistra, allontanandosi sempre più dalla nuova
    Sinistra Riformista.
    Non si può pensarla diversamente quando ci si trova
    di fronte ad affermazioni del tipo: "Gli idr saranno
    dei privilegiati che, senza il superamento dello specifico
    concorso per altre discipline diverse dalla religione, potranno,
    in caso di revoca…transitare ad altri ruoli a danno
    di altri colleghi" (On. Piera Capitelli, On. Alba Sasso,
    On. Giovanna Grignaffini); "La revoca dell’idoneità
    dovrà determinare immediatamente la cessazione del
    rapporto di lavoro" (On. Elena Emma Cordoni, On. Carmen
    Motta, On. Piera Capitelli, On. Alberto Nigra, On. Alba
    Sasso, On. Giovanna Grignaffini, On. Innocenti); "Miglioriamo
    le condizioni economiche degli idr, ma senza dare loro il
    ruolo" (On. Alberto Nigra, On. Alba Sasso). Come dire,
    in definitiva, che gli insegnanti di religione devono continuare
    ad essere nominati su segnalazione della Curia anno per
    anno, cioè rimanere precari a vita!.
    Si tratta di affermazioni del tutto gratuite e prive di
    fondamento, poiché – tra l’altro – nel momento in
    cui gli idr passeranno di ruolo, non potranno mai danneggiare
    i precari (come sostengono i DS) in quanto non apparterranno
    più a quest’ultima categoria: essi saranno ormai
    entrati a far parte delle graduatorie degli insegnanti di
    ruolo! Quindi, in caso di revoca, gli Idr parteciperanno
    alla mobilità all’interno del comparto scuola
    assieme agli altri docenti di ruolo. E’ utile ricordare
    che i passaggi di ruolo avvengono tra il personale a tempo
    indeteminato dopo i trasferimenti in ambito del comune e
    tra comuni della stessa provincia, cioè in terza
    fase.
    E non è tutto: ecco
    il testo dell’art. 4, comma 2, approvato al Senato il 19
    luglio 2000 dal Centrosinistra
    , e quindi anche dai DS:
    "L’insegnante di religione cattolica con contratto
    a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità
    ha titolo a fruire della mobilità professionale nel
    comparto del personale scuola". (!)
    Ai lettori il compito di giudicare.
    A parte questa parentesi, e tornando ai risultati ottenuti,
    c’è comunque da dire che c’è ancora qualcosa
    da definire: ritengo che due siano le questioni irrinunciabili
    ancora da risolvere:
    Ä Il corso che precede
    il concorso
    Ä La graduatoria permanente
    ad esaurimento
    Infatti – così come ho già avuto occasione
    di affermare nel corso della mia relazione in occasione
    della audizione avanti l’XI Commissione Lavoro – del tutto
    legittimo e coerente con l’articolato del testo di legge
    approvato sarebbe il prevedere in sede di prima applicazione,
    ossia in occasione della prima prova selettiva riservata
    agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
    servizio "per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
    dieci anni", un sistema d’accesso analogo a quello
    configurato dall’art.2, comma 4 della legge 124/1999, in
    particolare facendo precedere l’esame "volto unicamente
    all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli
    ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
    e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.",
    da un corso finalizzato all’approfondimento degli argomenti
    costituenti l’oggetto dell’esame.
    Quanto al secondo punto, così come ho fatto rilevare
    nella relazione, è il caso di ricordare che gli insegnanti
    di religione, destinatari del testo di legge in esame (in
    gran parte laici, circa l’80%), a differenza dei docenti
    precari di altre discipline, per i quali l’Amministrazione
    Scolastica ha gli strumenti per un progressivo assorbimento
    nei ruoli della scuola ("doppio canale", abilitazioni
    riservate, graduatorie provinciali permanenti), sono, attualmente,
    costretti ad un precariato la cui durata coincide con la
    carriera scolastica: per essi, quindi, nella linea normativa
    di quanto previsto per tutti gli altri docenti precari,
    dovrebbe essere previsto che la graduatoria di cui all’art.5,
    comma 2, avesse carattere permanente e che gli insegnanti
    che superano i concorsi che saranno banditi successivamente
    al primo, siano inclusi in una elenco graduato aggiuntivo,
    così come attualmente avviene con la divisione in
    tre fasce delle graduatorie provinciali permanenti.
    Tutto ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che,
    attualmente, un certo numero di docenti è impegnato
    su cattedre aventi orario settimanale inferiore a quello
    contrattualmente previsto, pertanto la riaggregazione delle
    ore, al fine di formare le cattedre ad orario intero, porterà
    inevitabilmente ad una riduzione del numero delle stesse.
    Se a ciò si aggiunge che dal totale delle cattedre
    così costituite, solo il 70% sarà assegnato
    con contratto a tempo indeterminato, non è infondato
    prospettare la perdita del posto di lavoro per un numero
    di insegnanti di religione attualmente non definibile.
    Dare, quindi, valore permanente all’elenco graduato scaturente
    dalla prova concorsuale e assegnare i posti ricadenti nel
    30% attribuendo loro anche un orario inferiore a quello
    previsto per l’orario cattedra (tempo parziale), consentirebbe
    a tutti il recupero delle attuali posizioni lavorative.
    Ci rendiamo conto certamente che eventuali emendamenti migliorativi
    potranno rallentare l’approvazione definitiva della legge
    sullo stato giuridico: ma è anche vero che qualche
    mese di ritardo (lettura e approvazione al Senato e successiva
    approvazione alla Camera) non inciderà più
    di tanto nei tempi previsti per la immissione in ruolo (
    orientativamente nel settembre 2004); anzi, sussistendo
    la volontà politica, si potrebbe optare per la soluzione
    proposta dal Ministro La Loggia durante il CONVIR di Salerno,
    di fare approvare il testo del ddl com’è allo
    stato attuale, proprio per guadagnare tempo ed inserire
    le proposte migliorative nella legge Moratti sulla Riforma
    Scolastica (attualmente in approvazione al Parlamento).
    A questo punto chiedo: la mancata previsione del corso che
    precede il concorso è un problema di spesa? Se sì,
    allora possiamo proporre una soluzione.
    Come è possibile vedere dallo
    specchietto
    , il costo dei corsi antecedenti il concorso
    ammonterebbe a circa € 695.512,51, pari a £.
    1.346.700.000, mentre il concorso – da solo – avrebbe un
    costo di circa € 261.843, 65, pari a £. 507.000.000;
    ma poiché ai sensi della legge 2 agosto 1952 n°
    1132, art. 3 e del DPCM 21 dicembre 1990, tutti gli aventi
    diritto – una volta ammessi alla prova orale – devono versare
    una tassa di € 33, 06 (£. 64.000), se la tassa
    fosse aumentata a € 43,39 (£. 84.000), la cifra
    ottenuta (£. 844.200.000) potrebbe coprire il maggiore
    onere derivante dalla effettuazione dei corsi (vedi tabella
    1 a lato).
    Una risposta positiva da parte del Governo a queste legittime
    richieste dei docenti di religione vorrà dire dare
    una risposta completa a questi professionisti della scuola
    italiana, riconoscendo loro finalmente il diritto ad essere
    "insegnanti … tra gli altri".

    Orazio Ruscica

  • Stato_Giuridico_due/disegni_legge_al_Senato.asp

    I Disegni
    di legge presentati al Senato

    Disegno
    di legge S.1909
    – Presentato dalla Sen. Maria
    Chiara Acciarini (DS-U) –

    Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli
    insegnanti di religione cattolica – Presentato in
    data 20 dicembre 2002; annunciato nella seduta n.309
    del 20 dicembre 2002
    .
    Disegno
    di legge S.1877
    Norme
    sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica, approvato dalla Camera dei Deputati
    Disegno
    di legge S.1345
    – Presentato dal Sen. Giorgio
    Tonini (DS-U) – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica – Presentato
    in data 18 Aprile 2002; annunciato nella seduta n.164
    del 19 Aprile 2002
    Disegno
    di legge S. 811
    – Presentato dal Sen. Rosario
    Giorgio Costa (FI) – Norme in materia di stato giuridico
    degli insegnanti di religione – Presentato in data
    7 Novembre 2001; annunciato nella seduta n.64 dell’8
    novembre 2001
    Disegno
    di legge S. 659
    – Presentato dal Sen. 
    Riccardo Minardo (FI) – Norme sullo stato
    giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica – Presentato in data 21 Settembre 2001;
    annunciato nella seduta n.40 del 25 settembre 2001

    Disegno
    di legge

    S. 564

    – Presentato dal Sen. Guido Brignone
    (LNP) –
    Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    Presentato in data 1 Agosto 2001; annunciato nella
    seduta n.30 del 1 Agosto 2001

    Disegno
    di legge S. 575

    Presentato dal Sen. Alberto Adalgisio Monticone (Margherita-
    DL- U) 


    Norme sullo stato giuridico degli insegnanti
    della religione cattolica – Presentato in data
    1 Agosto 2001; annunciato nella seduta n.30 del 1
    Agosto 2001

    Disegno
    di legge
    S.
    560
    – Presentato dal Sen. Giuseppe Specchia
    (AN) –
    Norme in materia di stato giuridico e
    di reclutamento degli insegnanti della religione cattolica
    Presentato in data 31 Luglio 2001; annunciato nella
    seduta n.29 del 1 Agosto 2001
    Disegno
    di legge
    S.
    554
    – Presentato dal Sen. Francesco Bevilacqua
    (AN) –
    Norme sullo stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica – Presentato in data 30 Luglio
    2001; annunciato nella seduta n.27 del 31 Luglio 2001
    Disegno
    di legge S. 259
    – Presentato dal Sen. Stefano
    Bastianoni (Margherita,Ulivo) – Norme in materia di
    stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di
    religione cattolica – Presentato in data 20
    Giugno 2001; annunciato nella seduta n.7 del 22 Giugno
    2001
    Disegno
    di legge S. 202
    – Presentato dal Sen. Maurizio
    Eufemi (CCD-CDU-BF) – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento dei docenti di religione cattolica –
    Presentato in data 13 Giugno 2001; annunciato nella
    seduta n.3 del 18 Giugno 2001

     

  • Stato_Giuridico_due/Odg_7_C_21_gennaio_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ——————– XIV LEGISLATURA ——————–

    7a Commissione permanente
    (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
    SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

    157a seduta: martedì 21 gennaio 2003, ore 15
    158a seduta: mercoledì 22 gennaio 2003, ore 14,30
    159a seduta: giovedì 23 gennaio 2003, ore 15

    ORDINE DEL GIORNO

    Omissis

    IN SEDE REFERENTE

    I. Esame congiunto dei disegni di legge:

    1.EUFEMI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (202)
    2. BASTIANONI. Norme in materia di stato giuridico e di
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (259)
    3. BEVILACQUA ed altri. Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (554)
    4. SPECCHIA ed altri. Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (560)
    5. BRIGNONE. Norme in materia di reclutamento e stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (564)
    6. MONTICONE e CASTELLANI. Norme sullo stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (575)
    7. MINARDO ed altri. Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (659)
    8. COSTA. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
    di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (811)
    9. TONINI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1345)
    10. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado – (Approvato dalla Camera dei deputati).
    (Pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
    parlamentare per le questioni regionali )
    (1877)
    11. ACCIARINI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
    (Pareri della 1a e della 5a Commissione)
    (1909)
    Relatore alla Commissione BRIGNONE.

    Omissis

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_21_01_2003.asp

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ISTRUZIONE (7a)

    MARTEDI’ 21 GENNAIO 2003
    157ª Seduta

    Presidenza del Presidente
    ASCIUTTI

    Intervengono i sottosegretari di Stato per
    i beni e le attività culturali Bono, per l’interno
    D’Alì e per l’istruzione, l’università e la
    ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

    La seduta inizia alle ore 15,10.

    Omissis

    IN SEDE REFERENTE

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
    giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
    e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
    degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
    e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
    sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, approvato dalla Camera dei deputati.
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (Esame congiunto e rinvio)

    Il relatore BRIGNONE sottolinea anzitutto la differenza
    fra la questione sottesa ai provvedimenti in titolo e quella,
    pur correlata, dell’insegnamento della religione cattolica
    su cui la Commissione fu a lungo impegnata nella scorsa
    legislatura fino alla discussione di una bozza di risoluzione
    da lui stesso presentata in qualità di relatore.
    Dopo l’accordo del 1985, con cui fu modificato il Concordato
    del 1929 e fu raggiunta un’Intesa fra l’autorità
    scolastica italiana e la Conferenza episcopale, il dibattito
    si è infatti incentrato proprio su tale aspetto e,
    in particolare, sulla facoltà degli studenti di avvalersi
    o meno dell’insegnamento della religione cattolica nonché
    sulla tutela da assicurare a coloro che optavano di non
    avvalersene.
    La tematica sottesa ai disegni di legge in titolo è
    tuttavia diversa, atteso che si tratta in questo caso di
    definire invece lo stato giuridico degli insegnanti di religione
    cattolica, argomento marginalizzato fino alla scorsa legislatura
    in favore del dibattito contenutistico sulla disciplina.
    Nella scorsa legislatura ha invece preso sostanza l’esigenza
    di definire lo stato giuridico dei docenti, anche in considerazione
    del fatto che si andava definendo l’inquadramento degli
    altri insegnanti precari. A seguito dell’entrata in vigore
    della legge n. 124 del 1999, la condizione di inferiorità
    tipica del precariato riguarda infatti ormai solo gli insegnanti
    di religione cattolica.
    Il relatore ripercorre quindi le tappe più significative
    dell’esame condotto nella scorsa legislatura, dalla presentazione
    di un testo unificato da parte dell’allora relatore senatore
    Occhipinti, alla successiva assunzione da parte di quest’ultimo
    di un incarico di Governo e il conseguente conferimento
    a lui stesso dell’incarico di relatore, al trasferimento
    del confronto in Assemblea e al successivo passaggio presso
    la Camera dei deputati, ove l’esame non si concluse entro
    la fine della legislatura.
    La Camera dei deputati ne ha tuttavia ripreso l’esame in
    questa legislatura, sulla scorta di un provvedimento governativo
    che riproduce in gran parte il testo licenziato dal Senato
    nel luglio del 2000.
    Nell’entrare nel merito della questione, il relatore osserva
    quindi che l’insegnamento della religione cattolica, originariamente
    affidato a religiosi, è stato progressivamente affidato
    ad un numero sempre maggiori di laici, pari oggi ad oltre
    il 76 per cento. Si è cioè formata una nuova
    generazione di insegnanti di religione cattolica, che svolge
    la propria professione esattamente come gli altri docenti
    e rappresenta un solido punto di riferimento delle istituzioni
    scolastiche, concorrendo ad un’offerta formativa più
    completa oltre che radicata nella nostra storia e cultura.
    Tale situazione impone una disciplina più stabile
    del loro stato giuridico, tanto più che essi non
    godono del sostentamento tipico dei sacerdoti né
    delle garanzie dei religiosi appartenenti ad una comunità.

    Passando ad una puntuale analisi dei testi presentati, il
    relatore si sofferma poi in particolare sul disegno di legge
    n. 1877, di iniziativa governativa, già approvato
    dalla Camera dei deputati, cui sono stati abbinati altri
    dieci disegni di legge di iniziativa parlamentare, che in
    prevalenza seguono il medesimo impianto.
    L’articolo 1 del disegno di legge n. 1877 definisce lo stato
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica, che viene
    equiparato a quello degli altri insegnanti a tempo indeterminato.
    Esso istituisce infatti due ruoli, uno per la scuola dell’infanzia
    ed elementare ed uno per la scuola superiore, prevedendo
    peraltro che nella scuola dell’infanzia ed elementare l’insegnamento
    possa essere affidato ai docenti di classe purchè
    riconosciuti idonei dalla competente autorità diocesana.
    Al riguardo, egli osserva peraltro che generalmente i docenti
    di classe rinunciano e gli insegnanti di religione cattolica
    si configurano come docenti specifici.
    L’articolo 2 definisce le dotazioni organiche e costituisce
    uno dei punti su cui maggiormente differiscono le diverse
    proposte presentate. Il disegno di legge n. 1877 determina
    infatti la consistenza della dotazione organica nella misura
    del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente
    funzionanti. Le altre proposte variano invece da un minimo
    del 30 per cento (atto Senato n. 1909, di iniziativa della
    senatrice Acciarini ed altri) ad un massimo del 90 per cento
    (atto Senato n. 554 dei senatori Bevilacqua ed altri). Al
    riguardo, occorre tuttavia rilevare che attualmente gli
    insegnanti di religione cattolica non hanno un orario di
    cattedra completo. L’inquadramento in ruolo impone invece
    l’attribuzione di cattedre di 18 ore, dal che deriva la
    percentuale suggerita nel disegno di legge n. 1877 (e su
    cui si era del resto già convenuto nella scorsa legislatura)
    del 70 per cento; risulta invece impraticabile la percentuale
    del 90 per cento. Per converso, desta perplessità
    la proposta del 30 per cento contenuta nell’atto Senato
    n. 1909, atteso che in tal caso molti insegnanti resterebbero
    non di ruolo, con una probabile accentuazione degli insegnanti
    religiosi che più difficilmente accettano l’inquadramento,
    giudicando incompatibile con i propri impegni pastorali
    un orario di cattedra di 18 ore.
    L’articolo 3 del disegno di legge n. 1877 regola poi l’accesso
    ai ruoli e definisce le procedure ordinarie di reclutamento,
    dopo una inevitabile fase transitoria. Si tratta in questo
    caso di concorsi ordinari, sia pur caratterizzati dall’accertamento
    della competenza specifica in capo all’autorità religiosa.
    Dopo aver dato conto dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa,
    il relatore si sofferma sulle procedure di assunzione ed
    in particolare sull’intesa con l’ordinario diocesano competente
    per territorio che caratterizza il contratto a tempo indeterminato.
    Analogamente, ai motivi di risoluzione del contratto previsti
    dalle disposizioni vigenti, si aggiunge la revoca dell’idoneità
    da parte del medesimo ordinario diocesano. Al riguardo,
    egli dà conto peraltro di uno studio in corso da
    parte della Conferenza episcopale per valutare la possibilità
    di conferire un’idoneità valida su tutto il territorio
    nazionale.
    L’articolo 4 reca invece norme in materia di mobilità,
    fermo restando che la mobilità verso altro insegnamento
    è subordinata al possesso del titolo di studio e
    all’abilitazione richiesti dall’ordinamento. All’insegnante
    cui sia stata revocata l’idoneità dall’ordinario
    diocesano, resta quindi la scelta fra chiedere il trasferimento
    ad altro insegnamento, qualora sia in possesso dei requisiti
    richiesti, ovvero fruire della mobilità professionale.
    L’articolo 5 detta le norme per disciplinare la fase transitoria,
    su cui molto acceso fu il dibattito nella scorsa legislatura.
    Non va tuttavia dimenticato che anche la legge n. 124 del
    1999 ha individuato un percorso specifico per gli insegnanti
    precari e nella stessa linea si pone la norma in oggetto,
    dettando anzi disposizioni assai puntuali per l’accesso
    al concorso riservato.
    L’articolo 6 reca le norme di copertura finanziaria.
    Il relatore si sofferma infine sulle problematiche specifiche
    delle regioni di confine, ricordando che – in virtù
    della specifica autonomia – nelle province di Trento
    e Bolzano gli insegnanti di religione cattolica sono già
    di ruolo e tutti gli ordini di scuola prevedono due ore
    di insegnamento settimanale. La situazione appare tuttavia
    non perfettamente omogenea nelle due province, atteso che
    all’atto della revisione concordataria del 1985 erano state
    approvate le norme di attuazione dello Statuto speciale
    del Trentino Alto Adige per Bolzano ma non per Trento.
    Conclude, proponendo l’assunzione del disegno di legge n.
    1877 quale testo base.

    Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

    Omissis

    La seduta termina alle ore 16.