Autore: maurizio

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_8_5_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)



    XI Commissione – Resoconto di mercoled 8 maggio 2002




    SEDE CONSULTIVA

    Mercoled 8 maggio 2002. – Presidenza del vicepresidente
    Angelo SANTORI, indi del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
    – Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
    l’universit e la ricerca Valentina Aprea.




    La seduta comincia alle 15.15.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1972 Antonio Barbieri, C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio).



    La Commissione prosegue l’esame del provvedimento,
    rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2002.


    Angelo SANTORI, presidente, ricorda che l’esame
    delle proposte di legge all’ordine del giorno era stato
    sospeso, dopo un supplemento di relazione ad integrazione
    di quella svolta dal relatore nella seduta del 24 aprile
    scorso, per consentire al rappresentante del Governo di
    partecipare al dibattito ed esprimere le proprie valutazioni.


    Il sottosegretario Valentina APREA, riconosciuta grande
    importanza alle proposte di legge di iniziativa parlamentare
    presentate in materia di stato giuridico e reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica, le quali denotano
    l’intenzione di rivolgere particolare attenzione ad un problema
    aperto da tempo, facendo ben sperare in un iter rapido e
    produttivo, osserva che quello predisposto dall’attuale
    Governo il primo disegno di legge in materia, a fronte
    del tentativo, esperito nella passata legislatura ma non
    realizzato per la scadenza della stessa, di esaminare
    in modo completo ed approfondito la tematica dello
    stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

    Trattandosi di un problema che all’attenzione delle forze
    della nuova maggioranza, osserva che il Governo ha ritenuto
    di farsi parte diligente e di affrontare nuovamente la questione,
    attraverso la predisposizione di un suo proprio disegno
    di legge, per cercare di dare risposte alle aspettative
    degli insegnanti di religione che sono rimasti gli unici
    precari, privi di una stabilizzazione nel sistema educativo
    e scolastico del paese.

    Pertanto, prospetta alla Commissione l’opportunit di adottare
    come testo base per la discussione il testo del disegno
    di legge governativo, non solo perch esso garantisce la
    copertura finanziaria, ma anche perch prevede una serie
    di soluzioni che sono in linea con il Concordato internazionale
    e che sono state gi verificate con gli uffici legislativi
    dei due Stati interessati. Assicura comunque i componenti
    la Commissione che il Governo disponibile a rivolgere
    la giusta attenzione alle proposte di legge d’iniziativa
    parlamentare che hanno dimostrato un intento comune.

    Confida pertanto nell’impegno del relatore e nella volont
    delle forze politiche presenti in Commissione al fine di
    giungere, sulla base di un confronto aperto e chiaro, ad
    una rapida approvazione delle disposizioni in materia di
    stato giuridico e reclutamento degli insegnanti di religione
    cattolica.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, ricorda che
    la Commissione ha in precedenza sospeso l’esame delle proposte
    di legge all’ordine del giorno in attesa che venisse presentato
    alla Camera il testo del disegno di legge governativo in
    materia di stato giuridico e reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica in modo da avere a disposizione uno
    strumento pi completo di riferimento e di confronto.

    In proposito osserva che il testo predisposto dal Governo
    contiene una contraddizione laddove prevede che vi sia un
    concorso per l’immissione in ruolo del personale attualmente
    in servizio, alla fine del quale verrebbe compilato un elenco
    e non una graduatoria. Sulla base delle istanze avanzate
    dai rappresentanti degli insegnanti, riterrebbe opportuno
    – come del resto accade per tutte le altre categorie di
    insegnanti – che per tale immissione si prevedesse un corso
    abilitante e non un concorso, come invece indicato nel testo
    del disegno di legge governativo.


    Il sottosegretario Valentina APREA precisa che, poich
    quello degli insegnanti di religione cattolica un ruolo
    atipico, che risponde non solo alla normativa dettata dallo
    Stato italiano, ma anche a requisiti previsti dalla Conferenza
    episcopale italiana, il testo del disegno di legge governativo
    ha dovuto adattare a questa situazione specifica il normale
    reclutamento dei docenti di religione. Pertanto, in considerazione
    del fatto che per questi ultimi, espletato il concorso,
    la decisione per l’ammissione in ruolo spetta all’ordine
    diocesano, osserva che non si pu parlare di graduatoria,
    bens di elenco degli idonei, dal quale la curia sceglie
    i candidati per l’assunzione in ruolo e per la sede.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, ritiene che,
    proprio in considerazione del fatto che si tratta di un
    concorso riservato a chi gi in possesso dei requisiti
    richiesti, alla fine dello stesso debba compilarsi una graduatoria.


    Il sottosegretario Valentina APREA ribadisce che il Governo
    ha una responsabilit limitata nell’ambito del Concordato
    firmato tra lo Stato italiano e la Santa Sede: il punto
    trovare un equilibrio che consenta di espletare il primo
    concorso riservato, che non pu chiamarsi corso abilitante,
    perch l’abilitazione interviene successivamente e la stessa
    Costituzione parla di accesso ai pubblici impieghi mediante
    concorso.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), intervenendo sull’ordine dei
    lavori, chiede al relatore di precisare quale testo intenda
    adottare come testo base per la discussione
    preliminare e osserva che l’avvio di una fase di audizioni
    con i soggetti interessati dalle disposizioni normative
    in esame potrebbe essere utile a tal fine.


    Carmen MOTTA (DS-U) si associa, a nome dei deputati del
    gruppo dei Democratici di sinistra-L’Ulivo, alla richiesta
    del deputato Delbono di prevedere una serie di audizioni
    che consentano di assumere elementi idonei a definire la
    materia nel miglior modo possibile. Ricorda, in proposito,
    che negli ultimi mesi si sono svolti convegni da parte di
    alcuni sindacati rappresentativi del personale in oggetto
    di cui riterrebbe utile conoscere gli intendimenti.


    Andrea DI TEODORO (FI) ritiene anch’egli opportuno procedere
    alla definizione del testo base che, a suo avviso, potrebbe
    essere quello governativo, ferma restando la disponibilit
    del Governo ad accogliere contributi e proposte emendative.

    Concorda sulla possibilit di avviare una serie di audizioni,
    proponendo in particolare quella degli esponenti della Conferenza
    episcopale italiana.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, conferma il
    suo orientamento ad adottare come testo base il disegno
    di legge governativo, che pure pu essere oggetto di modificazioni,
    e concorda sulla possibilit di avviare audizioni in materia,
    purch i tempi siano ragionevolmente brevi.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
    innanzitutto che sul piano formale la Commissione potrebbe
    avviare la discussione preliminare, tenendo presente il
    criterio orientativo che il testo base possa essere quello
    predisposto dal Governo: del resto, la discussione non pu
    che essere generale su tutte le proposte di legge presentate
    e l’adozione formale del testo base non potr che essere
    decisione successiva alla discussione preliminare. In quella
    sede, peraltro, si potr eventualmente deliberare la costituzione
    di un Comitato ristretto.

    Infine, concorda sulla necessit di prevedere una fase di
    audizioni, rimettendo all’ufficio di presidenza la decisione
    sui tempi e sulle modalit di svolgimento delle stesse,
    compatibilmente con l’organizzazione dei lavori dell’Assemblea.


    Lalla TRUPIA (DS-U) ricorda che in Conferenza dei presidenti
    di gruppo stata pi volte evidenziata la difficolt di
    organizzare in modo razionale e produttivo i lavori delle
    Commissioni e ribadisce la necessit che la questione venga
    nuovamente posta anche dai presidenti delle Commissioni.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia
    il seguito dell’esame ad altra seduta.


    La seduta termina alle 15.55.

  • Stato_Giuridico_due/Lavori_giugno_luglio_2002_XI_Comm.asp

    XI Commissione
    – Resoconto di mercoled 19 giugno 2002



    COMUNICAZIONI
    DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL


    CALENDARIO
    DEI LAVORI


    Mercoled 19 giugno 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico BENEDETTI VALENTINI.


    La seduta comincia alle 15.45.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica
    che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
    dei gruppi, nella riunione di gioved 13 giugno ha predisposto
    all’unanimit, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento,
    il seguente programma dei lavori per i mesi di giugno e
    luglio 2002:


    Giugno

    Sede referente:

    Esame del decreto-legge 11 giugno 2002 n. 108, recante disposizioni
    urgenti in materia di occupazione e previdenza (2843);


    Seguito dell’esame delle proposte di legge C. 257 ed abb.,
    Grandi invalidi di guerra e per servizio;

    Seguito dell’esame dei progetti
    di legge C. 561 e abb., Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica;


    Seguito dell’esame del disegno di legge C. 2145 Delega al
    Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla
    previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino
    degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

    Seguito dell’esame delle proposte di legge C. 228 e abb.,
    Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi
    nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello
    Stato;

    Seguito dell’esame delle proposte di legge C. 1277, Misure
    riparatorie nel caso di indebita sospensione dal servizio
    di pubblici dipendenti;

    Esame della proposta di legge C. 1450, Modifica del comma
    43 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
    materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL
    e dall’INPS;

    Esame delle proposte di legge C. 2631 ed abbinate, Modifiche
    all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo
    26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennit di maternit
    per le libere professioniste.


    Luglio

    Seguito dell’esame delle proposte di legge C. 257 ed abb.,
    Grandi invalidi di guerra e per servizio;

    Seguito dell’esame delle proposte di legge C. 1392, Mobilit
    del personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi
    telefonici;

    Seguito dell’esame dei progetti
    di legge C. 561 ed abbinate, Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica;


    Seguito dell’esame del disegno di legge C. 2145 Delega al
    Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla
    previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino
    degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

    Seguito dell’esame della proposta di legge C. 2023, Partecipazione
    dei lavoratori alla gestione e ai risultati d’impresa;

    Seguito dell’esame della proposta di legge C. 1578, Previdenza
    degli spedizionieri doganali;

    Seguito dell’esame delle proposte di legge C. 1277, Misure
    riparatorie nel caso di indebita sospensione dal servizio
    di pubblici dipendenti;

    Esame della proposta di legge C. 1450, Modifica del comma
    43 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
    materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL
    e dall’INPS;

    Esame delle proposte di legge C. 2631 ed abbinate, Modifiche
    all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo
    26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennit di maternit
    per le libere professioniste.

    Esame della proposta di legge C. 10, Nuove disposizioni
    su reversibilit e perequazione delle pensioni;

    Esame della proposta di legge C. 12, Adeguamento delle pensioni
    di reversibilit in presenza di familiari conviventi con
    gravissima disabilit.


    Nei mesi di giugno e luglio alcune sedute verranno dedicate
    allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo ed alla
    discussione di risoluzioni.

    Il programma potr essere integrato con l’eventuale esame
    di disegni di legge di conversione, di progetti di legge
    approvati dal Senato, di schemi di atti del Governo e con
    l’esame in sede consultiva di progetti di legge per i quali
    venga richiesto il parere, nonch con lo svolgimento di
    audizioni su temi di attualit.


    Comunica altres che, a seguito della medesima riunione
    dell’ufficio di presidenza, stato predisposto il seguente
    calendario dei lavori per il periodo dal 18 giugno al 5
    luglio:


    Marted 18 giugno.


    Omissis


    Mercoled 19 giugno.


    Omissis


    Audizioni informali:

    Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali
    (CGIL, CISL, UIL) relativa al reclutamento e allo status
    giuridico degli insegnanti di religione cattolica.


    Marted 25 giugno.


    Omissis


    Mercoled 26 giugno.


    Omissis  


    Norme sullo stato giuridico
    e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (seguito esame C.561 ed abbinate – Rel. Taglialatela).
    NON
    E’ STATO TRATTATO


    Omissis  


    Mercoled 3 luglio.


    Sede referente:

    Omissis

    Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (seguito
    esame C.561 ed abbinate – Rel. Taglialatela).


    Omissis


    Gioved 4 luglio.


    Sede referente:

    Norme sullo stato giuridico e sul
    reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (seguito
    esame C. 561 ed abbinate – Rel. Taglialatela).

    NON E’ STATO TRATTATO


    Omissis


    La Commissione prende atto.


    La seduta termina alle 15.50.

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_3_7_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)



    XI Commissione – Resoconto di mercoled 3 luglio 2002



    TESTO AGGIORNATO AL 4 LUGLIO 2002

    COMITATO
    DEI NOVE


    Mercoled 3 luglio 2002.


    Proroga della delega al Governo in materia di occupazione
    e ammortizzatori sociali.

    C. 2843-ter Governo.


    Il Comitato dei nove si riunito dalle 11 alle 11.15.


    SEDE
    REFERENTE


    Mercoled 3 luglio 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico BENEDETTI VALENTINI, indi del vicepresidente Angelo
    SANTORI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione,
    l’universit e la ricerca scientifica Valentina Aprea e
    per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.


    La seduta comincia alle 14.35.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta
    dell’8 maggio 2002.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), intervenendo sull’ordine dei
    lavori, chiede di sospendere la seduta in considerazione
    della momentanea assenza del rappresentante del Governo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
    che la presenza del rappresentante del Governo, qualora
    si tratti di una seduta in cui si deve procedere semplicemente
    ad interventi di carattere generale, non da ritenersi
    indispensabile, posto che il regolamento non impone la presenza
    del Governo in sede referente.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) ritiene che il Governo debba chiarire
    il proprio orientamento sia in merito ai rapporti che intercorrono
    con la Conferenza episcopale italiana sia in ordine ad eventuali
    problemi di copertura finanziaria.

    Concorda sulla necessit di procedere in tempi brevi all’approvazione
    del provvedimento; tuttavia, manifestando l’intenzione di
    intervenire nella discussione preliminare, insiste perch
    sia presente il rappresentante del Governo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente
    che il rappresentante del Governo impossibilitato momentaneamente
    a partecipare ai lavori della Commissione stante la concomitanza
    di impegni nell’altro lato del Parlamento. Comunica, altres,
    che il sottosegretario Aprea raggiunger la Commissione
    non appena possibile e cio, presumibilmente, attorno alle
    ore 16.

    Pertanto, per venire incontro alla richiesta avanzata dal
    deputato Delbono, sospende fino alle ore 16 l’esame delle
    proposte di legge n. 561 ed abbinate.


    Delega al Governo in materia previdenziale.

    C. 2145 Governo.

    (Rinvio del seguito dell’esame).


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, preso
    atto che nessuno dei presenti chiede di intervenire, rinvia
    il seguito dell’esame ad altra seduta.


    La seduta, sospesa alle 14.45, ripresa alle 16.15.


    Si riprende l’esame delle proposte di legge n. 561 e
    abbinate.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), a nome dei deputati del gruppo
    della Margherita, esprime una valutazione sostanzialmente
    positiva sul provvedimento in esame, che persegue l’obiettivo
    del superamento della condizione di precariato dei docenti
    di religione cattolica, dando seguito ad un impegno assunto
    dallo Stato italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

    Dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura il Senato
    aveva approvato un disegno di legge su identica materia,
    trasmesso alla Camera, ma il cui esame si interrotto presso
    la Commissione lavoro per la fine della legislatura, ritiene
    che al momento siano maturate le condizioni culturali e
    politiche perch gli insegnanti di religione cattolica vengano
    inseriti nel quadro delle finalit della scuola, riconoscendo
    loro, grazie ad uno sviluppo della contrattazione collettiva,
    i diritti e i doveri riconosciuti al resto del personale
    docente.

    Preso atto anche della maturazione dello stesso fronte delle
    organizzazioni sindacali, che rende meno conflittuale l’approvazione
    dei provvedimenti in esame, anche se suscettibili di alcune
    modifiche, si sofferma in particolare su due aspetti particolari
    che caratterizzano il nuovo quadro di riferimento. Sottolinea
    innanzitutto il verificarsi di una modifica nella composizione
    del corpo docente: l’80,5 per cento degli insegnanti di
    religione cattolica laico. In secondo luogo, la stabilizzazione
    del rapporto di lavoro e la maggiore professionalit degli
    insegnanti di religione in termini di presenza scolastica
    segnalano un avvicinamento agli intenti della stessa intesa
    del febbraio 1984, recepita nella legge di ratifica n. 121
    del 1985.

    Tutti questi elementi dovrebbero consentire alla Commissione
    lavoro di decidere sulla materia nel pieno rispetto della
    legge citata, che peraltro riconosce il valore della cultura
    religiosa quale patrimonio storico del popolo italiano.

    Atteso che nella formulazione del disegno di legge governativo
    vi un esplicito riferimento alla scuola statale, riterrebbe
    opportuno, preannunciando la presentazione di una proposta
    emendativa, che si parlasse di scuola pubblica, sempre in
    rispondenza al dettato della legge n. 121 del 1985. Ricorda
    che anche la Corte costituzionale si espressa sulla decisione
    di dare una disciplina legislativa allo status degli
    insegnanti di religione cattolica: la sentenza n. 203 del
    1989 ha stabilito che il principio di laicit da intendersi
    alla stregua di garanzia da parte dello Stato della libert
    di religione in regime di pluralismo confessionale religioso.

    In merito ai contenuti del disegno di legge governativo,
    conferma l’intenzione di concorrere a predisporre un testo
    che vada oltre i confini della maggioranza che sostiene
    il Governo e tale volont di indirizzo politico verr esplicitata
    in occasione dell’esame delle singole proposte emendative.

    Concorda sulla scelta che gli insegnanti di religione cattolica
    siano immessi in ruolo con contratti a tempo indeterminato,
    nonch sulla previsione che la consistenza della dotazione
    organica sia determinata nella misura del 70 per cento dei
    posti di insegnamento complessivamente funzionanti, a fronte
    di una flessibilit della stessa dotazione organica che
    inevitabile rispetto a questo tipo di disciplina.

    Ritenute apprezzabili le scelte adottate in merito all’immissione
    in ruolo del personale attualmente in servizio e al superamento
    di concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli degli
    insegnanti di religione, in materia di revoca dell’idoneit
    e di mobilit professionale nel comparto del personale della
    scuola considera necessari ulteriori approfondimenti. Infatti
    la dichiarazione di un’insegnante di religione di non essere
    pi disponibile a riconoscersi nella dottrina della Chiesa,
    rientrando nel caso di mobilit professionale, non rientra
    pi nella competenza dell’autorit ecclesiastica e dunque
    ritiene che un legislatore attento debba valutare anche
    questa ipotesi. Sorge pertanto il problema di garantire
    il diritto di quei lavoratori che, avendo acquisito stabilit
    nel mondo della scuola, devono vedersi riconosciuta una
    certa stabilit nel mondo del lavoro, anche qualora volessero
    smettere di insegnare la religione. Infine, un chiarimento
    merita, a suo giudizio, la formulazione indistinta dell’elenco
    di coloro che hanno superato il concorso, senza tener conto
    dell’andamento dello stesso.

    In conclusione, invita la Commissione a lavorare secondo
    un intento comune, al fine di rispondere alle aspettative
    di diciassette mila insegnanti di religione cattolica.


    Lino DUILIO (MARGH-U), condividendo le osservazioni espresse
    dal deputato Delbono, intende ribadire solo due questioni
    che attengono al rapporto fra Stato e Chiesa nel momento
    in cui i docenti di religione cattolica vengono incardinati
    nei ruoli e nell’organico dello Stato.

    La prima questione riguarda la compilazione dell’elenco
    prevista al comma 7 dell’articolo 1, procedura che in altra
    sede comporterebbe la predisposizione di una graduatoria
    sulla base dei risultati degli esami sostenuti: ritiene
    che tale elenco vada definito dal punto di vista giuridico-formale,
    perch l’attuale indeterminatezza potrebbe rappresentare
    un vulnus nelle disposizioni che si intendono fissare.

    In merito alle intese con l’ordinario diocesano, considera
    poi necessario ricondurre la normativa a quei principi generale
    e astratti che sempre devono caratterizzare la legislazione.
    In questo caso, in particolare, bisogna conciliare le aspettative
    del personale in questione, che entra a pieno titolo negli
    organici dello Stato ma che, in caso di sopravvenuta incompatibilit
    con le esigenze dell’insegnamento religioso, valutata dall’ordinario
    diocesano, potrebbe un domani avanzare richiesta di mobilit
    con quelle del restante personale docente, assunto a seguito
    di un concorso e dell’utile inserimento in graduatoria.
    Paventa altrimenti il rischio che si possano eccepire questioni
    formali e giuridiche in ordine a presunti o reali vizi in
    merito a tale norma, prevista dal comma 3 dell’articolo
    4 del disegno di legge governativo. Ritiene, in proposito,
    che si debba esplicitare che l’insegnamento della religione,
    garantiti i presupposti, non rappresenti uno strumento surrettizio
    per poter insegnare altre materie di cui non si ha l’esperienza,
    per il solo fatto di possedere il titolo abilitante all’insegnamento.
    Il problema, semmai, quello della conservazione del posto
    del lavoro, in modo da non ledere le aspettative e i diritti
    di persone che attendono da anni di avere una sistemazione.


    Tuttavia, non si pu creare una competitivit viziata da
    norme di favore all’interno del corpo docente. In conclusione,
    invita il rappresentante del Governo a considerare l’opportunit
    di valutare i problemi che fisiologicamente dovessero verificarsi
    in sede di attuazione, prevedendo una sorta di monitoraggio
    dei risultati ottenuti.


    Andrea DI TEODORO (FI), espresso apprezzamento per il disegno
    di legge governativo, che si muove nel rispetto della piena
    autonomia e delle prerogative sovrane dello Stato italiano
    e della Chiesa, come riconosciuto nell’intesa del 1984,
    condividendo le osservazioni del deputato Delbono, ritiene
    che il testo, che pure presenta punti di equilibrio da non
    sottovalutare, possa essere sottoposto al giudizio e alla
    capacit di elaborazione di tutti i gruppi presenti in Commissione.

    Valuta positivamente il fatto che, pur lasciando all’autorit
    preposta il compito di accertare e selezionare l’idoneit
    dell’insegnante dal punto di vista dell’attitudine didattica,
    il testo ribadisca il principio per l’autorit ecclesiastica
    di valutare e riconoscere l’idoneit dal punto di vista
    della correttezza della materia all’interno della sua specificit.

    Riconosciuto quale compito della Commissione quello di portare
    a termine quanto prima l’esame dei provvedimenti volti al
    superamento della condizione di precariato dei docenti di
    religione cattolica, riconoscendo loro gli stessi diritti
    di cui godono tutti gli altri insegnanti, solleva alcune
    perplessit in merito alla compilazione dell’elenco in esito
    alla unica prova di concorso in sede di prima applicazione
    della legge e alla previsione del trattamento di mobilit,
    paventando il rischio che esso diventi un potenziale canale
    di accesso pi rapido all’insegnamento di altre materie.

    Richiama l’attenzione del Governo e del relatore sul fatto
    che il concetto dell’elenco, cio di una lista dei candidati
    che hanno superato l’esame di idoneit previsto dal concorso
    in sede di prima applicazione della legge, pur non rappresentando
    una graduatoria nel senso tradizionale del termine, e quindi
    non prevedendo un vincolo per l’autorit ecclesiastica di
    scegliere gli insegnanti di religione per i posti in organico
    necessari, introduce comunque un principio di ordinazione
    dei candidati per quanto riguarda lo Stato italiano. Ritiene
    che si potrebbe venire incontro alle preoccupazioni sollevate
    dai rappresentanti del gruppo della Margherita qualora si
    prevedesse l’elemento della competitivit: del resto lo
    Stato ha il diritto di formulare un suo giudizio che discrimina
    le possibilit di questi insegnanti che hanno partecipato
    al concorso, inserendoli in un’ottica di meritocrazia che
    l’elenco, lasciato senza aggettivazione, potrebbe non sufficientemente
    valorizzare. Segnala questa come possibile soluzione per
    uscire dall’impasse tra graduatoria ed elenco, nel
    rispetto dell’autonomia ecclesiastica.

    Chiede poi al Governo un chiarimento in merito alla sorte
    degli insegnanti che dovessero superare il concorso in sede
    di prima applicazione della legge ma non riuscissero ad
    entrare nella quota del 70 per cento dei posti di insegnamento
    disponibili: riterrebbe opportuno intervenire, modificando
    con una proposta emendativa il testo del disegno di legge,
    per rendere permanente, attraverso una graduatoria aggiuntiva
    o quant’altro, il principio secondo il quale coloro che
    hanno superato la prova di idoneit in sede di prima applicazione
    della legge risultano comunque posizionati in maniera adeguata
    per le disponibilit successive.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, in merito
    alla compilazione dell’elenco degli idonei, osserva che
    tale formulazione consente di superare le maggiori preoccupazioni
    e perplessit che il termine di graduatoria poteva determinare.

    Evidenzia la necessit che, in sede di primo concorso, si
    possa valutare, cos come peraltro sottolineato dalle organizzazioni
    scolastiche audite in Commissione, non solo i titoli e gli
    esami, ma anche il  servizio
    prestato, cio l’anzianit eventualmente acquisita dagli
    insegnanti di religione cattolica.

    Un altro problema da affrontare riguarda l’eventualit che
    ci siano insegnanti di religione cattolica che, pur avendo
    regolarmente l’idoneit, paradossalmente non possiedono
    i requisiti richiesti dalla legge n. 121 del 1985 per partecipare
    ai concorsi. Prospetta pertanto l’opportunit di prevedere
    all’interno nel testo del disegno di legge una forma di
    sanatoria per questi docenti, al fine di evitare il verificarsi
    di simili casi in futuro.

    In conclusione, chiede al presidente se non sia il caso
    di programmare i tempi dell’esame del provvedimento.


    Angelo SANTORI, presidente, fa presente che i tempi
    di esame del provvedimento potranno essere pi opportunamente
    fissati nell’ambito ufficio di presidenza, integrato dai
    rappresentanti dei gruppi, che si riunir nella seduta di
    domani.

    Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
    dell’esame ad altra seduta.


    La seduta termina alle 17.20.


     

  • Stato_Giuridico_due/gli_idr_di_salerno_a_confronto.asp

    GLI IDR DI SALERNO
    A CONFRONTO CON L’ON. TAGLIALATELA




    Lo
    stato giuridico degli insegnanti di religione continua a
    tenere banco nei convegni organizzati dallo SNADIR. A Salerno,
    l’11 luglio scorso, era presente anche l’On. Tagliatatela,
    relatore del disegno di legge sullo stato giuridico degli
    idr davanti alla XI Commissione Lavoro della Camera che,
    di fronte ad un folto ed attento pubblico, ha ribadito la
    volont di approvare il ddl in Commissione prima della pausa
    estiva, in modo che passi in aula nei primi mesi dell’autunno
    e che per la fine dell’anno possa essere approvato anche
    dal Senato.

    La posizione dello SNADIR stata ampiamente illustrata
    dal Coordinatore Regionale dello SNADIR Prof. Ernesto Soccavo,
    dal Segretario Provinciale di Napoli Prof. Francesco Cacciapuoti
    e dal Responsabile per la provincia di Avellino Prof. Antonio
    Panza, che ha fatto riferimento anche a quanto affermato
    dal Segretario Nazionale Prof. Ruscica durante l’audizione
    in Commissione Lavoro del 12 giugno scorso.

    A questo punto gli occhi di tutti gli idr sono puntati sulla
    XI Commissione Lavoro della Camera, nella speranza che effettivamente,
    secondo quanto promesso gi da tempo, riesca ad esitare
    il ddl sullo stato giuridico nelle ultime sedute pre-estive.




    Antonio Panza


  • Stato_Giuridico_due/resoconto_16_7_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    Resoconto
    di marted 16 luglio 2002


     


    Sui lavori della Commissione.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in considerazione
    della momentanea impossibilit del sottosegretario di Stato
    competente in materia di insegnanti di religione cattolica
    a partecipare ai lavori della Commissione, propone di passare
    immediatamente all’esame in sede consultiva del documento
    di programmazione economico-finanziaria.


    La Commissione consente.


    Omissis 


    SEDE
    REFERENTE


    Marted 16 luglio 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il Sottosegretario
    di
    Stato per l’istruzione, l’universit e al ricerca
    scientifica Valentina Aprea.


    La seduta comincia alle 16.40.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo
    base).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta
    del 3 luglio 2002.


    Alba SASSO (DS-U), ricordato che le proposte di legge in
    esame perseguono l’obiettivo comune di superare la condizione
    di precariato dei docenti di religione cattolica, osserva
    che tale situazione di precariato destinata comunque ad
    alimentarsi ulteriormente, atteso che il Tesoro non ha ancora
    definito il numero degli immessi in ruolo per il prossimo
    anno: se gli insegnanti di religione saranno immessi in
    ruolo, ci sar per loro una decorrenza giuridica ma non
    economica.

    Rileva poi, in particolare, che le questioni attinenti ai
    docenti di religione cattolica non possono essere separate
    dalle questioni che riguardano la disciplina della religione
    in generale: in proposito, ricorda che si tratta di una
    disciplina che si basa sul concordato tra la Santa Sede
    e lo Stato italiano e che possiede la caratteristica della
    facoltativit, condizione necessaria per la sua presenza
    nella scuola pubblica.

    In merito al problema della idoneit, conditio sine qua
    non
    per l’insegnamento della religione cattolica, osserva
    che si di fronte ad una situazione del tutto particolare,
    dal momento che tale idoneit pu essere riconosciuta e
    revocata sulla base non del diritto dello Stato italiano,
    ma sulla base del diritto canonico. Pertanto l’insegnante
    di religione cattolica viene assunto dallo Stato solo dopo
    aver ottenuto l’idoneit da parte della sua diocesi; idoneit
    che pu essere revocata per motivi culturali, morali o ideologici,
    strettamente legati al diritto canonico. In proposito, sottolinea
    l’apparente contraddizione tra il carattere facoltativo
    attribuito all’insegnamento della religione cattolica e
    l’immissione in ruolo degli stessi insegnanti, ci che determina
    la possibilit di creare un organico di ruolo sulla base
    di una scelta facoltativa.

    Altro elemento contraddittorio dato dalla possibilit
    di prevedere una limitazione permanente alla sovranit dello
    Stato che, in caso di revoca dell’idoneit, dovrebbe licenziare
    un proprio dipendente sulla base di motivazioni culturali,
    morali ed ideologiche decise da un’altra autorit.

    Pertanto, sottolinea la necessit di dare maggiore chiarezza
    agli insegnanti di religione cattolica in materia di pari
    dignit e pari trattamento economico rispetto agli incaricati
    a tempo indeterminato nella scuola, tenendo comunque presente
    che il loro rapporto di lavoro nasce da una disciplina pattizia.
    In ordine a tale questione preannuncia la presentazione
    di proposte emendative da parte dei deputati dei democratici
    di sinistra.

    Sul problema della mobilit territoriale, possibile solo
    all’interno di ogni diocesi, il gruppo dei DS esprime ferma
    contrariet al fatto che i docenti di religione cattolica
    a cui sia stata revocata l’idoneit possano transitare ad
    altri ruoli dello Stato, con ci creando una facilit di
    accesso al sistema dell’istruzione non vincolata dalla normativa
    vigente e soprattutto tale da ledere gli interessi degli
    altri lavoratori.

    In conclusione, concorda sulla necessit di garantire le
    condizioni di lavoro degli insegnanti di religione cattolica,
    equiparandole al massimo alle condizioni economiche e normative
    degli altri incaricati a tempo indeterminato.


    Alfonso GIANNI (RC), sollevata perplessit sull’effettiva
    necessit della disciplina della religione cattolica, conferma
    la propria netta e radicale contrariet al Concordato tra
    lo Stato italiano e la Santa Sede, nonch alle norme che
    ne derivano e dunque, nello specifico, all’insegnamento
    della religione cattolica nella scuola italiana. Precisato
    che tale contrariet non si basa su forme di disprezzo della
    religione in generale ma dettata dal fatto che non esiste
    un’unicit n di fede n di religioni, ritiene insopportabile
    che in uno Stato si determini la prevalenza di una religione
    piuttosto che un’altra sulla base di un retaggio storico
    che si sarebbe dovuto superare.

    Fatta questa precisazione, si dichiara estremamente sensibile
    al problema del precariato che per non riguarda solo gli
    insegnanti di religione cattolica, bens un gran numero
    di lavoratori e ritiene che la soluzione del loro problema
    specifico creerebbe ulteriori disparit inaccettabili.

    Rileva poi la possibile sussistenza di un conflitto di competenza
    tra lo Stato italiano e la Santa Sede in materia di idoneit
    canonica ad insegnare la religione e di immissione in ruolo
    di questi docenti: l’idoneit concessa infatti da un’autorit
    esterna allo Stato, mentre l’immissione in ruolo un passaggio
    che riguarda l’organizzazione statuale per sua definizione
    laica, al di l delle convinzioni personali.

    Condivide la preoccupazione espressa dal deputato Sasso
    in merito alla possibilit che l’insegnante di religione
    cattolica, una volta revocata l’idoneit, possa transitare
    verso un altro insegnamento, creando una disparit nell’accesso
    al sistema dell’istruzione.

    Ritiene indispensabile trovare una soluzione alternativa
    rispetto a quella dell’immissione nei ruoli dello Stato
    al fine di garantire parit di trattamento economico e di
    prestazioni lavorative a tutti gli insegnanti delle scuole
    italiane.

    Solleva infine il problema dell’insegnamento alternativo
    all’ora di religione che spesso determina disagi soprattutto
    laddove non previsto.


    Cesare CAMPA (FI), sottolineato l’obiettivo comune delle
    proposte di legge in esame, volto al superamento della condizione
    di precariet degli insegnanti di religione cattolica, in
    ordine alle perplessit sollevate dal deputato Sasso in
    materia di mobilit, osserva che il meccanismo previsto
    consente all’insegnante – che comunque ha vinto un regolare
    concorso e possiede il titolo di qualificazione necessario
    – di fruire sia della mobilit professionale nel comparto
    del personale della scuola sia della partecipazione alle
    procedure di diversa utilizzazione e mobilit collettiva
    previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

    Ritiene che l’insegnamento della religione cattolica vada
    valutato positivamente, perch consente di vedere sviluppata
    una serie di problematiche di riferimento che sono fondamentali
    per l’educazione dei giovani.

    Posto che, nonostante le critiche avanzate dall’opposizione,
    l’attuale Governo si dimostrato disponibile ad affrontare
    i problemi del mondo della scuola in generale, osserva che
    l’esubero dei docenti conseguente alla contrazione dei posti
    di insegnamento, nonch la localizzazione delle scuole,
    non favorisce la qualit dell’insegnamento e lo sviluppo
    di una scuola efficiente ed efficace.

    Condivide pertanto il contenuto e l’obiettivo dei provvedimenti
    in discussione, auspicando la disponibilit di tutti ad
    attivarsi affinch si possa giungere al pi presto alla
    soluzione del problema con l’attribuzione agli insegnanti
    in questione di uno status giuridico analogo a quello
    dell’ordinario personale docente di ruolo dello Stato.


    Il sottosegretario Valentina APREA, dopo aver ringraziato
    il relatore ed i deputati intervenuti per aver riportato
    all’attenzione del Governo i problemi legati all’approvazione
    e all’attuazione delle norme contenute nei provvedimenti
    in discussione, ricorda che il disegno di legge governativo
    trae origine dall’intento dello Stato, esplicitato nel preambolo
    dell’intesa ratificata nel marzo del 1985 tra l’autorit
    scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana,
    di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica.

    Osserva quindi che dal 1985 ad oggi la disciplina della
    religione cattolica si consolidata nella scuola italiana
    e, se vero che ci sono stati e ci sono ancora i problemi
    evidenziati dai deputati intervenuti rispetto ad un’opzione
    che tiene conto delle scelte degli altri, anche vero che
    si di fronte ad un’adesione a questo tipo di insegnamento
    pari al 90-95 per cento della popolazione scolastica. Si
    tratta di una disciplina scelta dalle famiglie italiane
    che ha rappresentato un elemento di flessibilit e di opzionalit
    di grande rilievo nella scuola italiana.

    Anche se l’attuale Governo ha predisposto in Consiglio dei
    ministri un provvedimento volto a riconoscere e tutelare
    le altre confessioni religiose, osserva che il disegno di
    legge in esame risponde ad una realt di riferimento secondo
    la quale la religione cattolica quella prevalente in Italia.

    Dopo aver ricordato che nella passata legislatura, grazie
    anche al lavoro profuso dalle forze politiche oggi di opposizione,
    stato approvato dal Senato un disegno di legge in materia
    di stato giuridico e reclutamento di insegnanti di religione
    cattolica, il cui iter si per interrotto presso la Commissione
    lavoro della Camera per la fine della legislatura, sottolinea
    che l’attuale Governo ha inteso affrontare lo stesso problema
    con serenit e disponibilit proprio in apertura di legislatura,
    posto che si sono ritenuti maturi i presupposti.

    Ribadito che gli insegnanti di religione cattolica devono
    essere riconosciuti dallo Stato perch prestano un servizio
    nelle scuole italiane anche pubbliche, sottolinea la necessit
    che nell’attribuzione dello status giuridico non
    ci si discosti dai principi sanciti nel Concordato.

    In merito alla consistenza della dotazione organica dei
    posti per l’insegnamento della religione cattolica, osserva
    che nel testo governativo si mantenuta la copertura del
    70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente
    funzionanti.

    In ordine al problema della revoca dell’idoneit canonica,
    precisa che l’insegnante di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato pu fruire della mobilit
    professionale nel comparto del personale della scuola, con
    le modalit previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente
    al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
    richiesto ed ha altres titolo a partecipare alle procedure
    di diversa utilizzazione e di mobilit collettiva previste
    dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
    n. 165.

    In riferimento all’insegnamento della storia della religione,
    allo studio di tutte le confessioni e all’educazione della
    convivenza civile, ritiene che si tratti di una scelta che
    pu essere compiuta a prescindere dal Concordato e solo
    dopo che saranno avviati i nuovi piani di studio.

    Infine, sull’ora alternativa all’insegnamento della religione
    cattolica, posto che attualmente la scuola non pi obbligata
    a prevederla, ritiene che, pur non riguardando la stabilizzazione
    del personale docente, la questione potrebbe essere affrontata
    in un ordine del giorno.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, ringraziato
    il rappresentante del Governo per il contributo fornito
    alla discussione dei provvedimenti in materia di reclutamento
    degli insegnanti di religione cattolica, auspica che le
    osservazioni formulate dai deputati intervenuti e le sollecitazioni
    espresse nel corso delle audizioni in proposito svolte,
    possano trovare accoglimento da parte del Governo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, come gi
    preannunciato, propone che la Commissione adotti quale testo
    base il testo del disegno di legge governativo n. 2480.


    La Commissione consente.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, concordando
    con molte delle osservazioni manifestate nel corso del dibattito,
    pur nella diversit delle opinioni espresse, osserva che
    l’insegnamento della religione cattolica risponde ad un’opzione
    di carattere culturale e di formazione complessiva del paese.
    Ritiene pertanto indispensabile disciplinare questo settore,
    in modo da minimizzare le discrasie che potranno ancora
    verificarsi per un consolidato passato e da massimizzare
    i ritorni positivi di una nuova collocazione giuridica che
    vada incontro alla razionalizzazione di tutto il comparto.

    Espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione,
    nella contrapposizione delle idee e nella chiarificazione
    delle posizioni, ritiene di poter fissare il termine per
    la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di domani.

    Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il
    seguito dell’esame ad altra seduta.


    La seduta termina alle 17.30.


     



    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, preso
    atto che nessuno dei presenti chiede di intervenire, rinvia
    il seguito dell’esame ad altra seduta.


    La seduta, sospesa alle 14.45, ripresa alle 16.15.


    Si riprende l’esame delle proposte di legge n. 561 e
    abbinate.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), a nome dei deputati del gruppo
    della Margherita, esprime una valutazione sostanzialmente
    positiva sul provvedimento in esame, che persegue l’obiettivo
    del superamento della condizione di precariato dei docenti
    di religione cattolica, dando seguito ad un impegno assunto
    dallo Stato italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

    Dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura il Senato
    aveva approvato un disegno di legge su identica materia,
    trasmesso alla Camera, ma il cui esame si interrotto presso
    la Commissione lavoro per la fine della legislatura, ritiene
    che al momento siano maturate le condizioni culturali e
    politiche perch gli insegnanti di religione cattolica vengano
    inseriti nel quadro delle finalit della scuola, riconoscendo
    loro, grazie ad uno sviluppo della contrattazione collettiva,
    i diritti e i doveri riconosciuti al resto del personale
    docente.

    Preso atto anche della maturazione dello stesso fronte delle
    organizzazioni sindacali, che rende meno conflittuale l’approvazione
    dei provvedimenti in esame, anche se suscettibili di alcune
    modifiche, si sofferma in particolare su due aspetti particolari
    che caratterizzano il nuovo quadro di riferimento. Sottolinea
    innanzitutto il verificarsi di una modifica nella composizione
    del corpo docente: l’80,5 per cento degli insegnanti di
    religione cattolica laico. In secondo luogo, la stabilizzazione
    del rapporto di lavoro e la maggiore professionalit degli
    insegnanti di religione in termini di presenza scolastica
    segnalano un avvicinamento agli intenti della stessa intesa
    del febbraio 1984, recepita nella legge di ratifica n. 121
    del 1985.

    Tutti questi elementi dovrebbero consentire alla Commissione
    lavoro di decidere sulla materia nel pieno rispetto della
    legge citata, che peraltro riconosce il valore della cultura
    religiosa quale patrimonio storico del popolo italiano.

    Atteso che nella formulazione del disegno di legge governativo
    vi un esplicito riferimento alla scuola statale, riterrebbe
    opportuno, preannunciando la presentazione di una proposta
    emendativa, che si parlasse di scuola pubblica, sempre in
    rispondenza al dettato della legge n. 121 del 1985. Ricorda
    che anche la Corte costituzionale si espressa sulla decisione
    di dare una disciplina legislativa allo status degli
    insegnanti di religione cattolica: la sentenza n. 203 del
    1989 ha stabilito che il principio di laicit da intendersi
    alla stregua di garanzia da parte dello Stato della libert
    di religione in regime di pluralismo confessionale religioso.

    In merito ai contenuti del disegno di legge governativo,
    conferma l’intenzione di concorrere a predisporre un testo
    che vada oltre i confini della maggioranza che sostiene
    il Governo e tale volont di indirizzo politico verr esplicitata
    in occasione dell’esame delle singole proposte emendative.

    Concorda sulla scelta che gli insegnanti di religione cattolica
    siano immessi in ruolo con contratti a tempo indeterminato,
    nonch sulla previsione che la consistenza della dotazione
    organica sia determinata nella misura del 70 per cento dei
    posti di insegnamento complessivamente funzionanti, a fronte
    di una flessibilit della stessa dotazione organica che
    inevitabile rispetto a questo tipo di disciplina.

    Ritenute apprezzabili le scelte adottate in merito all’immissione
    in ruolo del personale attualmente in servizio e al superamento
    di concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli degli
    insegnanti di religione, in materia di revoca dell’idoneit
    e di mobilit professionale nel comparto del personale della
    scuola considera necessari ulteriori approfondimenti. Infatti
    la dichiarazione di un’insegnante di religione di non essere
    pi disponibile a riconoscersi nella dottrina della Chiesa,
    rientrando nel caso di mobilit professionale, non rientra
    pi nella competenza dell’autorit ecclesiastica e dunque
    ritiene che un legislatore attento debba valutare anche
    questa ipotesi. Sorge pertanto il problema di garantire
    il diritto di quei lavoratori che, avendo acquisito stabilit
    nel mondo della scuola, devono vedersi riconosciuta una
    certa stabilit nel mondo del lavoro, anche qualora volessero
    smettere di insegnare la religione. Infine, un chiarimento
    merita, a suo giudizio, la formulazione indistinta dell’elenco
    di coloro che hanno superato il concorso, senza tener conto
    dell’andamento dello stesso.

    In conclusione, invita la Commissione a lavorare secondo
    un intento comune, al fine di rispondere alle aspettative
    di diciassette mila insegnanti di religione cattolica.


    Lino DUILIO (MARGH-U), condividendo le osservazioni espresse
    dal deputato Delbono, intende ribadire solo due questioni
    che attengono al rapporto fra Stato e Chiesa nel momento
    in cui i docenti di religione cattolica vengono incardinati
    nei ruoli e nell’organico dello Stato.

    La prima questione riguarda la compilazione dell’elenco
    prevista al comma 7 dell’articolo 1, procedura che in altra
    sede comporterebbe la predisposizione di una graduatoria
    sulla base dei risultati degli esami sostenuti: ritiene
    che tale elenco vada definito dal punto di vista giuridico-formale,
    perch l’attuale indeterminatezza potrebbe rappresentare
    un vulnus nelle disposizioni che si intendono fissare.

    In merito alle intese con l’ordinario diocesano, considera
    poi necessario ricondurre la normativa a quei principi generale
    e astratti che sempre devono caratterizzare la legislazione.
    In questo caso, in particolare, bisogna conciliare le aspettative
    del personale in questione, che entra a pieno titolo negli
    organici dello Stato ma che, in caso di sopravvenuta incompatibilit
    con le esigenze dell’insegnamento religioso, valutata dall’ordinario
    diocesano, potrebbe un domani avanzare richiesta di mobilit
    con quelle del restante personale docente, assunto a seguito
    di un concorso e dell’utile inserimento in graduatoria.
    Paventa altrimenti il rischio che si possano eccepire questioni
    formali e giuridiche in ordine a presunti o reali vizi in
    merito a tale norma, prevista dal comma 3 dell’articolo
    4 del disegno di legge governativo. Ritiene, in proposito,
    che si debba esplicitare che l’insegnamento della religione,
    garantiti i presupposti, non rappresenti uno strumento surrettizio
    per poter insegnare altre materie di cui non si ha l’esperienza,
    per il solo fatto di possedere il titolo abilitante all’insegnamento.
    Il problema, semmai, quello della conservazione del posto
    del lavoro, in modo da non ledere le aspettative e i diritti
    di persone che attendono da anni di avere una sistemazione.


    Tuttavia, non si pu creare una competitivit viziata da
    norme di favore all’interno del corpo docente. In conclusione,
    invita il rappresentante del Governo a considerare l’opportunit
    di valutare i problemi che fisiologicamente dovessero verificarsi
    in sede di attuazione, prevedendo una sorta di monitoraggio
    dei risultati ottenuti.


    Andrea DI TEODORO (FI), espresso apprezzamento per il disegno
    di legge governativo, che si muove nel rispetto della piena
    autonomia e delle prerogative sovrane dello Stato italiano
    e della Chiesa, come riconosciuto nell’intesa del 1984,
    condividendo le osservazioni del deputato Delbono, ritiene
    che il testo, che pure presenta punti di equilibrio da non
    sottovalutare, possa essere sottoposto al giudizio e alla
    capacit di elaborazione di tutti i gruppi presenti in Commissione.

    Valuta positivamente il fatto che, pur lasciando all’autorit
    preposta il compito di accertare e selezionare l’idoneit
    dell’insegnante dal punto di vista dell’attitudine didattica,
    il testo ribadisca il principio per l’autorit ecclesiastica
    di valutare e riconoscere l’idoneit dal punto di vista
    della correttezza della materia all’interno della sua specificit.

    Riconosciuto quale compito della Commissione quello di portare
    a termine quanto prima l’esame dei provvedimenti volti al
    superamento della condizione di precariato dei docenti di
    religione cattolica, riconoscendo loro gli stessi diritti
    di cui godono tutti gli altri insegnanti, solleva alcune
    perplessit in merito alla compilazione dell’elenco in esito
    alla unica prova di concorso in sede di prima applicazione
    della legge e alla previsione del trattamento di mobilit,
    paventando il rischio che esso diventi un potenziale canale
    di accesso pi rapido all’insegnamento di altre materie.

    Richiama l’attenzione del Governo e del relatore sul fatto
    che il concetto dell’elenco, cio di una lista dei candidati
    che hanno superato l’esame di idoneit previsto dal concorso
    in sede di prima applicazione della legge, pur non rappresentando
    una graduatoria nel senso tradizionale del termine, e quindi
    non prevedendo un vincolo per l’autorit ecclesiastica di
    scegliere gli insegnanti di religione per i posti in organico
    necessari, introduce comunque un principio di ordinazione
    dei candidati per quanto riguarda lo Stato italiano. Ritiene
    che si potrebbe venire incontro alle preoccupazioni sollevate
    dai rappresentanti del gruppo della Margherita qualora si
    prevedesse l’elemento della competitivit: del resto lo
    Stato ha il diritto di formulare un suo giudizio che discrimina
    le possibilit di questi insegnanti che hanno partecipato
    al concorso, inserendoli in un’ottica di meritocrazia che
    l’elenco, lasciato senza aggettivazione, potrebbe non sufficientemente
    valorizzare. Segnala questa come possibile soluzione per
    uscire dall’impasse tra graduatoria ed elenco, nel
    rispetto dell’autonomia ecclesiastica.

    Chiede poi al Governo un chiarimento in merito alla sorte
    degli insegnanti che dovessero superare il concorso in sede
    di prima applicazione della legge ma non riuscissero ad
    entrare nella quota del 70 per cento dei posti di insegnamento
    disponibili: riterrebbe opportuno intervenire, modificando
    con una proposta emendativa il testo del disegno di legge,
    per rendere permanente, attraverso una graduatoria aggiuntiva
    o quant’altro, il principio secondo il quale coloro che
    hanno superato la prova di idoneit in sede di prima applicazione
    della legge risultano comunque posizionati in maniera adeguata
    per le disponibilit successive.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, in merito
    alla compilazione dell’elenco degli idonei, osserva che
    tale formulazione consente di superare le maggiori preoccupazioni
    e perplessit che il termine di graduatoria poteva determinare.

    Evidenzia la necessit che, in sede di primo concorso, si
    possa valutare, cos come peraltro sottolineato dalle organizzazioni
    scolastiche audite in Commissione, non solo i titoli e gli
    esami, ma anche il  servizio
    prestato, cio l’anzianit eventualmente acquisita dagli
    insegnanti di religione cattolica.

    Un altro problema da affrontare riguarda l’eventualit che
    ci siano insegnanti di religione cattolica che, pur avendo
    regolarmente l’idoneit, paradossalmente non possiedono
    i requisiti richiesti dalla legge n. 121 del 1985 per partecipare
    ai concorsi. Prospetta pertanto l’opportunit di prevedere
    all’interno nel testo del disegno di legge una forma di
    sanatoria per questi docenti, al fine di evitare il verificarsi
    di simili casi in futuro.

    In conclusione, chiede al presidente se non sia il caso
    di programmare i tempi dell’esame del provvedimento.


    Angelo SANTORI, presidente, fa presente che i tempi
    di esame del provvedimento potranno essere pi opportunamente
    fissati nell’ambito ufficio di presidenza, integrato dai
    rappresentanti dei gruppi, che si riunir nella seduta di
    domani.

    Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
    dell’esame ad altra seduta.


    La seduta termina alle 17.20.


     

  • Stato_Giuridico_due/allegato_4_emendamenti_Moratti.asp

    ALLEGATO 4


    Insegnanti di religione cattolica. (C. 561 Molinari,
    C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C. 909 Lumia, C. 1433
    Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493 Di Teodoro, C. 1908
    Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri, C. 2480 Governo).


    EMENDAMENTI


    ART.
    1.


    Sostituire il comma 1 con il seguente:

    1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base
    alle indicazioni delle competenti autorit diocesane, secondo
    quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
    lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n.
    121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
    e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa
    esecutiva con il Decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica
    il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
    nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
    nel corrispondente ordine scolastico.


    Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire le parole:
    7.680.750 euro con le seguenti: 15.003.918 euro
    e contestualmente sostituire le parole: 19.289.150
    euro con le seguenti: 45.009.053 euro.

    1. 5. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni,
    Motta.


    Sostituire il comma 1 con il seguente:

    1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati annualmente
    in base alle indicazioni delle competenti autorit diocesane,
    secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
    lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985,
    n. 121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
    e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa
    esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica
    il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
    nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
    nel corrispondente ordine scolastico.

    1. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli
    di cui al comma 2 con le parole: nominati ai sensi
    della legislazione vigente.

    * 1. 2.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli
    di cui al comma 1 con le parole: nominati ai sensi
    della legislazione vigente.

    * 1. 7. Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni,
    Motta.


    Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico
    previsti inserire le parole: per gli insegnanti a
    tempo indeterminato.

    ** 1. 3.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico
    previsti inserire le parole: per gli insegnanti a
    tempo indeterminato.

    ** 1. 6. Guerzoni, Sasso, Grignaffini, Martella,
    Nigra, Motta.


    Sopprimere il comma 3.

    ***1. 4.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Sopprimere il comma 3.

    ***1. 8. Nigra, Sasso, Grignaffini, Guerzoni,
    Martella, Motta.


    Al comma 3, sostituire le parole: scuola materna
    con le seguenti: scuola dell’infanzia.

    1. 9. Capitelli, Cordoni, Sasso, Grignaffini, Guerzoni,
    Nigra, Gasperoni, Tocci, Martella, Trupia, Innocenti, Motta.


    ART.
    2.


    Sopprimerlo.

    *2. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Sopprimerlo.

    *2. 2. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni,
    Motta.


    Al comma 3, sostituire le parole: scuola materna
    con le seguenti: scuola dell’infanzia.

    2. 3. Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini, Guerzoni,
    Nigra, Gasperoni, Tocci, Martella, Trupia, Innocenti, Motta.


    ART.
    3.


    Sopprimerlo.

    3. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Sostituirlo con il seguente:


    Art.
    3.


    Le autorit ecclesiastiche responsabili del reclutamento
    del personale docente di cui all’articolo 1, comma 1, vi
    provvedono attraverso un procedimento concorsuale per soli
    titoli.

    3. 6. Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni,
    Motta.


    Al comma 1, dopo le parole: concorsi per titoli
    ed esami aggiungere le seguenti: intendendo per titoli
    quelli previsti al punto 4 dell’intesa di cui all’articolo
    1 comma 1.

    3. 7.Il Relatore.


    Sostituire il comma 3 con il seguente:

    3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto
    il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
    stabiliti al punto 4 dell’intesa di cui all’articolo 1,
    comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l’ammissione
    ai concorsi a posti d’insegnamento.

    3. 8. Cordoni, Capitelli, Sasso, Innocenti, Gasperoni,
    Trupia, Motta.


    Al comma 6, le parole: docenti di ruolo sono
    sostituite con le parole:
    docenti a tempo indeterminato.

    3. 9. Capitelli, Cordoni, Sasso, Guerzoni, Nigra,
    Gasperoni, Grignaffini, Motta.


    Sostituire il comma 7 con il seguente: Le commissioni
    compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso,
    valutando anche i titoli di cui al comma 3. Il dirigente
    regionale approva l’elenco ed invia all’Ordinario diocesano
    competente per territorio i nominativi di coloro che si
    trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione
    organica di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti
    che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge
    per segnalare all’Ordinario diocesano i nominativi necessari
    per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
    nella dotazione organica durante il periodo di validit
    del concorso.

    3. 11.Il Relatore.


    Sostituire il comma 7 con il seguente:

    7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro che
    hanno superato il concorso; la graduatoria approvata dal
    dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

    3. 10. Gasperoni, Cordoni, Sasso, Capitelli, Innocenti,
    Trupia, Motta.


    Al comma 7, sopprimere la parola: l’elenco e
    sostituirla con:
    la graduatoria.


    Conseguentemente sostituire le parole: l’elenco
    approvato con le parole: la graduatoria approvata.

    3. 13.Lumia.


    Al comma 7, dopo la parola: elenco aggiungere
    le seguenti:
    ordinato ai sensi di quanto previsto al
    comma 1.

    *3. 2.Campa, Santori, Didon.


    Al comma 7, dopo la parola: elenco aggiungere
    le seguenti:
    ordinato ai sensi di quanto previsto al
    comma 1.

    *3. 3.Di Teodoro.


    Al comma 7, dopo le parole: che hanno superato il
    concorso aggiungere le seguenti: , facendo esclusivo
    riferimento al valore dei titoli di cui al comma 3 nonch
    al punteggio conseguito nelle prove di concorso.

    3. 12.Duilio, Delbono, Squeglia.


    Al comma 7, sostituire le parole: l’elenco approvato
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso con le seguenti: l’elenco dei vincitori
    del concorso e l’elenco degli idonei vengono approvati dal
    dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

    **3. 4.Campa, Santori, Didon.


    Al comma 7, sostituire le parole: l’elenco approvato
    dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
    concorso con le seguenti: l’elenco dei vincitori
    del concorso e l’elenco degli idonei vengono approvati dal
    dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

    **3. 5.Campa, Santori, Didon.


    Al termine del comma 8, dopo le parole: … e successive
    modificazioni aggiungere le seguenti: L’Ordinario
    diocesano propone i nominativi scegliendo fra i docenti
    inseriti nella graduatoria di cui al comma 7, senza vincolo
    dell’ordine di graduatoria.

    3. 14. Lumia.


    Al comma 9, sostituire le parole da: purch non
    si fruisca fino alla fine del comma con i seguenti: purch
    non rientri nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma
    3, della presente legge.

    3. 15. Cordoni, Capitelli, Sasso, Gasperoni, Innocenti,
    Trupia, Motta.


    Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
    e devono essere scelti dalla graduatoria degli idonei
    non vincitori di concorso.

    3. 16. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Capitelli, Sasso,
    Nigra, Innocenti, Trupia, Motta.


    ART.
    4.


    Sostituire l’articolo con il seguente:


    Art.
    4.


    1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
    del medesimo insegnamento, le disposizioni vigenti in materia
    di mobilit territoriale nel comparto del personale della
    scuola.

    2. La mobilit territoriale subordinata al possesso da
    parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento
    dell’idoneit dall’Ordinario diocesano competente per territorio
    e all’intesa col medesimo Ordinario.

    4. 5. Sasso, Guerzoni, Gragnaffini, Martella, Nigra,
    Motta.


    Sostituire il comma 1 con il seguente:

    1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
    nell’ambito dei rispettivi insegnamenti le disposizioni
    vigenti in materia di mobilit territoriale nel comparto
    del personale della scuola.

    4. 1.
    Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nell’elenco
    e sostituirla con le parole: nella graduatoria.

    **4. 4. Lumia.


    Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell’elenco
    e sostituirla con le seguenti: nella graduatoria.

    **4. 6. Nigra, Capitelli, Cordoni, Sasso, Innocenti,
    Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Motta.


    Sopprimere il comma 2.

    4. 2.
    Alfono Gianni, Titti De Simone.


    Sopprimere il comma 3.

    4. 3.
    Alfono Gianni, Titti De Simone.


    Sostituire il comma 3 con i seguenti:

    3. L’acquisizione ed il mantenimento dello stato giuridico
    di insegnante di religione cattolica sono subordinati al
    possesso dell’idoneit canonica rilasciata dall’Ordinario
    diocesano competente territorialmente. La revoca dell’idoneit
    determina immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.

    4. In caso di avvio di un procedimento canonico volto alla
    revoca dell’idoneit, l’insegnante sospeso, fino alla
    conclusione del procedimento medesimo, dalla cattedra di
    cui titolare e pu essere utilizzato in altre attivit.

    4. 8.
    Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Sasso, Trupia,
    Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta.


    Al comma 3 dopo le parole: contrazione dei posti
    di insegnamento inserire le seguenti: ivi compreso
    il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
    nell’ambito diocesano.

    4. 7.
    Sasso, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Gasperoni,
    Grignaffini, Innocenti, Trupia, Guerzoni, Nigra, Motta.


    Al comma 3, sostituire le parole: e subordinatamente
    al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
    richiesto con le seguenti: per il passaggio a posizioni
    di ruolo diverse da quelle degli insegnanti.


    Conseguentemente, alla fine del medesimo comma aggiungere
    il seguente periodo:
    Per il passaggio a posizioni di
    ruolo relative a insegnamenti diversi da quello della religione
    cattolica, gli insegnanti di cui al presente comma, subordinatamente
    al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
    richiesto, possono richiedere l’inserimento nelle graduatorie
    permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle
    disposizioni legislative in materia di istruzione, relative
    alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
    16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con
    l’attribuzione di un punteggio commisurato al periodo di
    insegnamento gi svolto, secondo modalit definite con regolamento
    da adottare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universit
    e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata
    in vigore della presente legge.

    4. 9.
    Duilio.


    Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

    4. La mobilit professionale verso altro insegnamento non
    consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo
    insegnamento dall’assunzione in ruolo. I posti rimasti vacanti
    a seguito di revoca dell’idoneit non concorrono, per un
    quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui
    all’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti
    di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3,
    comma 10.

    4. 10.
    Gasperoni, Cordoni, Capitelli, Sasso, Trupia,
    Innocenti, Motta.


    Dopo il comma 3, inserire il seguente:

    4. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
    revocata l’idoneit, che si trovino in condizioni di esubero,
    si applicano le procedure di diversa utilizzazione e mobilit
    collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165.

    4. 11.
    Capitelli, Cordoni, Innocenti, Sasso, Guerzoni,
    Nigra, Gasperoni, Trupia, Motta.


    ART.
    5.


    Sopprimerlo.

    * 5. 1.
    Alfonso Gianni, Titti De Simone.


    Sopprimerlo.

    * 5. 9.
    Grignaffini, Sasso, Nigra, Guerzoni, Martella,
    Motta.


    All’emendamento Campa 5.2. dopo le parole: quattro
    anni inserire le seguenti: negli ultimi dieci anni
    scolastici e sostituire le parole: dieci anni con
    le seguenti:
    per almeno cinque anni negli ultimi dieci
    anni scolastici.


    Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

    1-bis. Gli insegnanti vincitori del primo concorso,
    inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, che risultino
    privi dei titoli previsti dall’articolo 3, comma 3, sono
    tenuti a conseguirli entro i cinque anni accademici successivi
    a quello dell’immissione nei ruoli, pena l’esclusione dai
    medesimi.

    0. 5. 2. 1.
    Delbono, Duilio, Squeglia.


    Sostituire il comma 1 con il seguente:

    1. Il primo concorso per titoli ed esami che sar bandito
    dopo l’entrata in vigore della presente legge, consistente
    in una sola prova, riservato agli insegnanti di religione
    cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento
    di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
    orario non inferiore alla met di quello d’obbligo, anche
    in ordini e gradi scolastici diversi e siano in possesso
    dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, nonch
    agli insegnanti di religione cattolica, che abbiano prestato
    servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica
    per almeno dieci anni e per un orario non inferiore alla
    met di quello d’obbligo, anche in ordini e gradi scolastici
    diversi e siano in possesso di diploma di laurea che dia
    accesso all’insegnamento scolastico.

    5. 2. Campa, Santori, Dario Galli, Didon.


    Al comma 1, sostituire le parole: consistente in
    una sola prova con le seguentei: prova preceduta
    da un corso.

    5. 13.
    Del Bono, Duilio, Squeglia, Carbonella, Camo.


    Al comma 1, dopo le parole: consistente in una sola
    prova aggiungere le seguenti: e secondo le modalit
    di cui all’articolo 3, commi 1 e 7.

    5. 10.
    Il relatore.


    Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:

    Possono partecipare al primo concorso gli insegnanti di
    religione cattolica che hanno prestato servizio continuativo
    nell’insegnamento di religione cattolica per almeno dieci
    anni e per un orario non inferiore alla met di quello d’obbligo,
    anche in ordini e gradi scolastici diversi, in possesso
    di diploma di laurea che dia accesso all’insegnamento scolastico,
    e che conseguono i titoli di cui all’articolo 3 comma 3
    prima dell’effettivo inserimento nella dotazione organica
    di cui all’articolo 2.

    5. 11.
    Il relatore.


    Al comma 1, aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    Le commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
    superato il concorso; la graduatoria approvata dal dirigente
    regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.

    5. 12.
    Innocenti, Cordoni, Capitelli, Sasso, Guerzoni,
    Nigra, Gasperoni, Trupia, Motta.


    Sostituire il comma 2 con il seguente

    2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sar volto ad accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch all’accertamento
    della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze
    sociali, filosofiche e storiche.

    5. 15.
    Trupia, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Guerzoni,
    Nigra, Innocenti, Sasso, Motta.


    Sostituire il comma 2 con il seguente:

    2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
    in una prova scritta ed una orale, sar volto ad accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
    degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso.

    5. 14.
    Guerzoni, Trupia, Cordoni, Capitelli, Nigra,
    Gasperoni, Sasso, Innocenti, Motta.


    Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

    L’esame preceduto dalla frequenza di un corso non superiore
    a 60 ore, finalizzato all’approfondimento del programma
    d’esame. Il corso svolto dalla Commissione esaminatrice.

    5. 17.
    Lumia.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    Il punteggio per la prova di esame viene attribuito in conformit
    a quanto previsto dall’articolo 9 della O.M. n. 153 del
    15 giugno 1999. Il punteggio per la compilazione dell’elenco
    di cui al comma sette dell’articolo tre viene attribuito
    in conformit alla tabella A allegata al decreto ministeriale
    n. 146 del 18 maggio 2000.


    Unico servizio valutabile quello prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica.

    * 5. 3.
    Campa, Santori, Didon.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    Il punteggio per la prova d’esame viene attribuito in conformit
    a quanto previsto dall’articolo 9 della O.M. 153 del 15
    giugno 1999. Il punteggio per la compilazione della graduatoria
    di cui al comma 7 dell’articolo 3 viene attribuito in conformit
    alla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 146 del
    18 maggio 2000. Unico servizio valutabile quello prestato
    nell’insegnamento della religione cattolica.

    * 5. 18.
    Lumia.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    Nella graduatoria sono inclusi a domanda, da inoltrarsi
    nello stesso termine per la partecipazione al primo concorso,
    i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che
    siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente
    legge, nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’articolo
    401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Hanno
    titolo all’inclusione anche i docenti che figurano nelle
    graduatorie provinciali permanenti con riserva o esclusi,
    per la causa prevista dall’articolo 2, comma 4 della O.M.
    n. 153 del 15 giugno 1999, dalle sessioni riservate indette
    ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999
    n. 124 ed hanno proposto avverso il provvedimento di esclusione
    ricorso ancora non definito.

    5. 19.
    Lumia.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    La graduatoria di coloro che superano il concorso di cui
    al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge per
    la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a
    tempo determinato.

    5. 20.
    Lumia.


    Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

    L’elenco di coloro i quali risultano idonei al concorso
    di cui al comma due ha una validit triennale: da esso si
    attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con
    contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle
    cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.

    * 5. 4.
    Campa, Santori, Didon.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    L’elenco di coloro i quali risultano idonei al concorso
    di cui al comma due ha una validit triennale: da esso si
    attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con
    contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle
    cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.



    * 5. 5.
    Di Teodoro.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    L’elenco di coloro i quali risultano abilitati a seguito
    del concorso di cui al comma 2 ha una validit triennale:
    da esso si attinge per la copertura delle cattedre da assegnare
    con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo
    determinato.

    5. 16.
    Del Bono, Duilio, Squeglia, Carbonella.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    I docenti inseriti nell’elenco degli idonei di cui al comma
    sette dell’articolo tre, non destinatari di contratto a
    tempo indeterminato, hanno titolo di precedenza per il conferimento
    degli incarichi di cui al comma dieci dell’articolo tre.

    ** 5. 6.
    Campa, Santori, Didon.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    I docenti inseriti nell’elenco degli idonei di cui al comma
    sette dell’articolo tre, non destinatari di contratto a
    tempo indeterminato, hanno titolo di precedenza per il conferimento
    degli incarichi di cui al comma dieci dell’articolo tre.

    ** 5. 7.
    Di Teodoro.


    Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    I docenti inseriti in graduatoria di cui al comma 7 dell’articolo
    3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno
    titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi
    di cui al comma 10 dell’articolo 3.

    5. 21.
    Lumia.


    Sostituire il comma 3 con il seguente:

    3. Restano ferme le potest legislative e amministrative
    delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia
    di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria,
    ai sensi dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
    Adige e delle relative norme d’attuazione. Resta altres
    fermo il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale
    all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense,
    ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

    5. 8.
    Olivieri.


    ART.
    6.


    Sopprimerlo.

    6. 1.
    Martella, Sasso, Grignaffini, Guerzoni, Nigra,
    Motta.

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_23_7_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di marted 23 luglio 2002


    SEDE
    REFERENTE


    Marted 23 luglio 2002 – Presidenza del presidente Domenico
    BENEDETTI VALENTINI – Interviene il Sottosegretario di Stato
    per l’istruzione, l’universit e al ricerca scientifica
    Valentina Aprea.


    La seduta comincia alle 14.40.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta
    del 16 luglio 2002.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei
    lavori, prospetta alla Commissione, visto anche l’elevato
    numero di emendamenti presentati al disegno di legge in
    materia di insegnanti di religione cattolica, l’opportunit
    che l’esame degli stessi prosegua in sede di Comitato ristretto,
    senza con ci attivare alcun intento ostruzionistico, atteso
    che l’esame del provvedimento stato pi volte rinviato
    per l’assenza del Governo e non per colpa dell’opposizione.


    Cesare CAMPA (FI), pur riconoscendo l’assenza di qualunque
    intento ostruzionistico da parte dell’opposizione, ritiene
    pi opportuno che sulla materia continui ad essere investita
    la Commissione nel suo plenum.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, rileva che
    non certo il numero degli emendamenti a consigliare il
    ricorso al Comitato ristretto, posto che sostanzialmente
    gli stessi affrontano questioni gi trattate dalla Commissione
    in sede di discussione preliminare e nel corso delle audizioni
    che si sono svolte sulla materia.

    Se la finalit quella di arrivare ad una valutazione approfondita
    degli emendamenti presentati, ritiene che l’obiettivo possa
    essere raggiunto anche attraverso l’esame in Commissione
    plenaria.


    Il sottosegretario Valentina APREA segnala il rischio che
    la scelta di ricorrere alla costituzione di un Comitato
    ristretto possa generare dei ritardi, fermo restando che
    la decisione sulla questione strettamente di natura parlamentare.
    Se vero, come ricordato dal deputato Cordoni, che l’attivit
    della Commissione ha registrato delle fasi di rallentamento
    in considerazione del ritardo con il quale stato predisposto
    il testo governativo, anche vero che tale testo accelera
    moltissimo la conclusione dell’esame, posto che contiene
    una serie di garanzie rilevanti, quali, per esempio, la
    copertura finanziaria.

    Considerato che il provvedimento, una volta approvato, non
    entrer immediatamente in vigore poich si vincolati dai
    tempi e dai ritmi scolastici, ritiene indispensabile dare
    una risposta il pi possibile tempestiva alla categoria
    dei docenti interessati, pur consapevole del fatto che la
    legge lascer dei vuoti e non colmer tutte le incertezze.

    Per tali ragioni, ribadisce la contrariet del Governo alla
    costituzione di un Comitato ristretto.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rilevato
    che l’orientamento della maggioranza della Commissione non
    propende – pur comprendendo la ratio delle argomentazioni
    a favore – per la costituzione di un Comitato ristretto,
    ritiene che la Commissione nel suo plenum possa procedere
    nell’esame del provvedimento.

    Avverte che sono stati presentati emendamenti ed un subemendamento
    al disegno di legge n. 2480 (vedi allegato 4). Invita
    pertanto il relatore e il Governo ad esprimere su di essi
    il loro parere.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, esprime parere
    favorevole sugli identici emendamenti Alfonso Gianni 1.4
    e Nigra 1.8, sugli emendamenti Cordoni 2.3, Capitelli 3.9,
    Duilio 3.12, Gasperoni 4.10, sul subemendamento Delbono
    0.5.2.1 e sull’emendamento Campa 5.2, cos come verrebbe
    modificato dal subemendamento, nonch sull’emendamento Olivieri
    5.8.

    Raccomanda l’approvazione dei propri emendamenti 3.7, 3.11,
    5.10 e 5.11.

    Per quanto riguarda gli identici emendamenti Campa 3.2 e
    Di Teodoro 3.3, Campa 3.4 e Di Teodoro 3.5, Campa 5.3 e
    Lumia 5.18, Campa 5.4 e Di Teodoro 5.5, l’emendamento Delbono
    5.16, nonch gli identici emendamenti Campa 5.6 e Di Teodoro
    5.7, il relatore si riserva di esprimere il parere dopo
    aver ascoltato il rappresentante del Governo.

    Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.


    Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere favorevole
    sugli emendamenti Capitelli 1.9, Cordoni 2.3, sull’emendamento
    3.7 del relatore, sull’emendamento Capitelli 3.9, sull’emendamento
    3.11 del relatore, sugli emendamenti Duilio 3.12 e Gasperoni
    4.10, nonch sugli emendamenti 5.10 e 5.11 del relatore.

    In merito al subemendamento Delbono 0.5.2.1 e conseguentemente
    all’emendamento Campa 5.2 invita i presentatori a procedere
    ad una riformulazione del testo, al fine di conciliare il
    contenuto con quello dell’emendamento 5.11 del relatore.

    Analogamente, invita i presentatori al ritiro degli identici
    emendamenti Campa 3.2 e Di Teodoro 3.3, Campa 3.4 e Di Teodoro
    3.5, Campa 5.3 e Lumia 5.18, dell’emendamento Lumia 5.19,
    degli identici emendamenti Campa 5.4 e Di Teodoro 5.5, nonch
    Campa 5.6 e Di Teodoro 5.7, posto che la materia viene meglio
    trattata nell’emendamento 5.11 del relatore; altrimenti
    il parere contrario.

    Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.


    Piera CAPITELLI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori,
    osserva innanzitutto che il clima nel quale abituata a
    lavorare la Commissione cultura, della quale fa parte,
    sicuramente pi disteso e pi collaborativo rispetto a quello
    riscontrato oggi nella Commissione lavoro.

    Non comprende le ragioni per le quali non si voluto accogliere
    la proposta avanzata dal deputato Cordoni di proseguire
    l’esame del provvedimento in sede di Comitato ristretto,
    posto che le condizioni per un approfondimento della materia
    non sembrano essere ancora mature. Manifesta infine perplessit
    sul fatto che il relatore, espressione della Commissione
    parlamentare, si sia pi volte rimesso al parere del rappresentante
    del Governo.


    Antonino LO PRESTI (AN), posto che non si ritiene vulnerato
    dall’attivit svolta dal relatore, dal Governo, dalla Commissione
    e dal suo presidente, osserva che se disordine si registra,
    questo dovuto all’esuberanza di taluni colleghi dell’opposizione
    che creano motivi di tensione, con proposte procedurali
    che possono anche non essere condivise dalla maggioranza
    della Commissione.

    Sul merito della questione, non considera assolutamente
    scandaloso che il relatore abbia ritenuto di condividere
    il parere espresso dal Governo, in considerazione del fatto
    che si tratta di un provvedimento assai delicato che investe
    i rapporti fra due Stati.


    Il sottosegretario Valentina APREA fa presente che, per
    concomitanti impegni presso l’altro ramo del Parlamento,
    dovr allontanarsi dalla Commissione.


    Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, fa presente
    di essere incorso in un errore materiale e modifica l’orientamento
    precedentemente manifestato, esprimendo parere contrario
    sugli identici emendamenti Alfonso Gianni 1.4 e Nigra 1.8,
    nonch parere favorevole sull’emendamento Capitelli 1.9.

    Concorda con la richiesta di ritiro degli emendamenti avanzata
    dal rappresentante del Governo ed evidenzia che sul subemendamento
    0.5.2.1 necessaria una riformulazione complessiva.

    Per quanto riguarda il suo emendamento 3.7, si riserva di
    presentare una nuova formulazione in merito ai titoli previsti,
    nei quali intende far rientrare il servizio prestato nell’insegnamento
    della religione cattolica.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
    che, pur nella divergenza delle opinioni, il provvedimento
    stato fin qui approfonditamente esaminato in un clima
    di confronto sereno e costruttivo, nel quale tutti i gruppi
    sono stati posti nella condizione di esprimere il proprio
    parere.

    Alla luce di questa considerazione, ritiene che la Commissione
    possa procedere nell’esame e nella votazione degli emendamenti
    presentati.


    Elena Emma CORDONI (DS-U) ritiene necessario che nella
    fase di votazione degli emendamenti sia presente un rappresentante
    del Governo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, posto
    che il parere del Governo sugli emendamenti stato regolarmente
    espresso e che in sede referente non indispensabile la
    presenza del Governo per procedere alla votazione degli
    stessi, avverte che, qualora la Commissione, nella sua maggioranza,
    ritenesse di non dover procedere ai voti stante l’assenza
    del rappresentante del Governo, la presidenza potrebbe decidere
    di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

    Intende peraltro acquisire su tale decisione l’orientamento
    della Commissione, ricordando ai deputati che la scorsa
    settimana la presidenza ha acceduto alla richiesta di procrastinare
    il termine per la presentazione degli emendamenti, con ci
    rispondendo allo spirito di collaborazione, di cui poc’anzi
    si messa in dubbio l’esistenza.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), premesso che il gruppo della
    Margherita ha gi espresso l’intenzione di procedere rapidamente
    all’approvazione in Commissione del provvedimento in materia
    di reclutamento degli insegnanti di religione, ritiene fondata
    la richiesta del deputato Cordoni di non proseguire nell’esame
    degli emendamenti, stante l’assenza del rappresentante del
    Governo, anche alla luce del fatto che il Governo ha lasciato
    alla capacit di composizione della Commissione il compito
    di definire in dettaglio alcuni aspetti normativi.


    Antonino LO PRESTI (AN) concorda sull’opportunit di proseguire
    nell’esame del provvedimento, posto che non ritiene indispensabile
    la presenza del rappresentante del Governo in questa fase.


    Alfonso GIANNI (RC) ritiene necessaria la presenza del
    Governo in questa fase dibattimentale posto che anche in
    precedenza il sottosegretario Aprea ha manifestato interesse
    ed estrema sensibilit nei confronti di taluni aspetti della
    materia in esame, fornendo contributi di notevole rilievo.


    Cesare CAMPA (FI), riconosciute alla presidenza della Commissione
    grande sensibilit ed attenzione nei confronti di richieste
    provenienti da diversi gruppi che in un certo modo hanno
    rallentato i tempi di esame del provvedimento, ritiene che
    si possa venire incontro alla richiesta di rinviare a domani
    il seguito dell’esame del disegno di legge n. 2480, nel
    tentativo di ristabilire quel clima di collaborazione tanto
    invocato.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa
    che l’articolo 37, comma 2, del regolamento della Camera
    dei deputati stabilisce che alle sedute delle Commissioni
    in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del
    Governo, con ci facendo presupporre che alle sedute in
    sede referente il rappresentante del Governo non debba essere
    necessariamente presente, anche se la sua presenza da
    ritenersi opportuna ed auspicabile.

    Tuttavia, considerate le osservazioni poste a base della
    richiesta di rinvio dell’esame, che sul piano politico ritiene
    di pregio, nonch le argomentazioni avanzate dalle forze
    politiche interpellate sull’opportunit della presenza del
    rappresentante del Governo, ritiene di poter rinviare a
    domani le operazioni di voto.


    Alfonso GIANNI (RC) precisa di non aver voluto in alcun
    modo porre in discussione la correttezza dell’operato della
    presidenza, essendosi limitato a segnalare una questione
    di opportunit politica, cos come del resto era stato richiesto.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia
    pertanto il seguito dell’esame alla seduta di domani.


    La seduta termina alle 15.40.



     

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_24_7_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di mercoled 24 luglio 2002


     


    SEDE REFERENTE


    Mercoled 24 luglio 2002. – Presidenza del presidente
    Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il Sottosegretario
    di Stato per l’istruzione, l’universit e la ricerca Valentina
    Aprea.


    La seduta comincia alle 14.30.


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.

    (Seguito dell’esame e rinvio).


    La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella
    seduta di ieri.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda
    che nella seduta di ieri il relatore e il rappresentante
    del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti presentati.


    Alba SASSO (DS-U) illustra le finalit dell’emendamento
    Martella 1.5, volto a sostituire il comma 1 dell’articolo
    1, posto che l’obiettivo della legge quello di dare una
    sistemazione definitiva agli insegnanti di religione cattolica,
    superando la loro condizione di precari. In proposito, prospetta
    una soluzione diversa da quella indicata dal comma in questione,
    non individuando un ruolo, bens prevedendo l’applicazione
    anche agli insegnanti di religione cattolica del trattamento
    economico e di carriera previsto nel contratto nazionale
    per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel
    corrispondente ordine scolastico.

    Ricorda che in sede di contrattazione collettiva sono stati
    apportati notevoli miglioramenti alla condizione di questi
    insegnanti dal punto di vista giuridico e di carriera anche
    se non stato possibile risolvere problemi come quello
    del ruolo, posto che una scelta di carattere legislativo
    ha stabilito la facoltativit dell’insegnamento della religione
    cattolica; facoltativit peraltro ribadita dalla Corte costituzionale
    nel momento in cui non ha riconosciuto obbligatorie le materie
    alternative.

    Ritiene che se la costituzione di un organico degli insegnanti
    di religione cattolica preesistente alla scelta annuale
    degli studenti, la natura della soluzione che il concordato
    ha voluto dare ad un insegnamento confessionale e facoltativo
    nella scuola pubblica cambia radicalmente e profondamente.
    L’insegnamento della religione cattolica un insegnamento
    che lo Stato si impegna a favorire sulla base delle scelte
    degli studenti, collocandolo all’interno delle finalit
    didattiche della scuola.

    Osserva poi che la creazione di un organico degli insegnanti
    di religione cattolica avrebbe come conseguenza una limitazione
    della sovranit dello Stato che in caso di revoca dell’idoneit
    da parte dell’autorit diocesana, sarebbe costretto a licenziare
    un proprio dipendente sulla base di motivazioni culturali,
    morali ed ideologiche decise appunto da un’altra autorit.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita
    il deputato Sasso a concludere il suo intervento.


    Alba SASSO (DS-U) ribadisce le sue perplessit in merito
    alla costituzione di un organico degli insegnanti di religione
    cattolica anche perch, una volta venuta meno l’idoneit
    canonica, si prevede che l’insegnante in questione possa
    transitare verso un altro insegnamento, creando una disparit
    nell’accesso al sistema dell’istruzione.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente
    di aver consentito al deputato Sasso di esprimersi in modo
    ampio sul primo emendamento in esame, posto che lo stesso
    risulta avere un valenza di carattere generale. Tuttavia,
    trattandosi di una materia che stata abbondantemente approfondita
    durante la discussione preliminare ed anche nel corso delle
    audizioni svoltesi, avverte che se l’intenzione della maggioranza
    della Commissione quella di licenziare il provvedimento
    in tempi brevi, si dovranno effettuare interventi limitati,
    salva restando la facolt di espressione delle opinioni
    diverse.


    Cesare CAMPA (FI) ringraziato il deputato Sasso per aver
    disegnato il quadro generale della materia in discussione,
    sulla quale peraltro ha espresso una serie di preoccupazioni
    di indiscusso rilievo, ritiene che il suo possa considerarsi
    un unico intervento complessivo, in considerazione della
    volont di concludere entro domani l’esame del provvedimento.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei
    lavori, chiede chiarimenti in ordine all’organizzazione
    e ai tempi dell’esame, posto che la fase dell’illustrazione
    degli emendamenti consente a quei deputati che non sono
    potuti intervenire in sede di discussione preliminare perch
    impegnati in altra Commissione, di esprimere comunque il
    proprio pensiero, anche in considerazione del fatto che
    molti degli emendamenti presentati sono firmati da deputati
    appartenenti a gruppi diversi.

    Chiede pertanto di conoscere, prima di proseguire nell’esame
    degli emendamenti, le modalit con le quali la presidenza
    intende organizzare i lavori della Commissione sulla base
    del regolamento della Camera.


    Cesare CAMPA (FI) osserva che se l’opposizione intende
    intervenire su ogni emendamento presentato, mettendo in
    moto una forma di ostruzionismo parlamentare, sar difficile
    giungere all’approvazione del provvedimento entro la seduta
    odierna o comunque prima della pausa estiva.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, atteso
    che la Commissione riunita in sede referente, auspica
    che si discuta nel modo pi diffuso ed approfondito possibile.
    Osserva peraltro che nel momento in cui l’esercizio della
    facolt di intervenire si tramuti nell’intenzione, politicamente
    legittima, di ritardare l’approvazione di un provvedimento,
    laddove la maggioranza della Commissione intendesse invece
    giungere all’approvazione di quello stesso provvedimento
    e facesse valere questa sua volont, potrebbero applicarsi
    meccanismi di programmazione dei tempi, anche con l’indicazione
    di un numero ristretto degli emendamenti su cui intervenire,
    sulla base del principio dell’economia procedurale.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), ribadito che il gruppo della
    Margherita non ha interesse a dilazionare nel tempo l’approvazione
    del disegno di legge in materia di stato giuridico degli
    insegnanti di religione cattolica, chiede al presidente
    chiarimenti in ordine al percorso procedurale che si intende
    seguire, non solo in merito al provvedimento in esame, ma
    anche per quanto riguarda gli altri provvedimenti che la
    Commissione sar chiamata a discutere in futuro. La questione
    dell’organizzazione dei tempi in Commissione, cos come
    l’attivazione di altri meccanismi, quali la tagliola sul
    numero degli emendamenti presentati, se funziona per analogia
    come in Assemblea, dovrebbe essere stabilita preliminarmente
    all’esame del provvedimento proprio in vista di un ordinato
    svolgimento dei lavori.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, pur condividendo
    le osservazioni esposte, ritiene auspicabile non dover procedere
    all’applicazione di misure di programmazione dei tempi,
    la cui necessit peraltro pu emergere solo a fronte di
    una dilatazione abbondante della discussione.


    Elena Emma CORDONI (DS-U) ribadisce la richiesta di conoscere
    al momento l’organizzazione dei lavori.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
    che in sede referente non esistono regole rigide, ma occorre
    organizzare i lavori in base ad un principio di economia
    procedurale che, per ora non sembra rispettato.


    Roberto GUERZONI (DS-U), posto che si di fronte ad una
    materia estremamente delicata, della quale gli emendamenti
    presentati hanno messo in luce alcuni aspetti rilevanti,
    ricorda che l’articolo 50 del regolamento prevede che, ogni
    volta che la Commissione stia per procedere ad una votazione,
    salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa
    disposizione del regolamento, i deputati hanno sempre facolt
    di parlare per una pura e succinta spiegazione del proprio
    voto e per non pi di dieci minuti. Pur ritenendo inopportuna
    l’applicazione rigida di questo articolo, considera indispensabile
    consentire a tutti di intervenire sugli emendamenti presentati,
    senza con ci voler innescare meccanismi ostruzionistici.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone
    di passare ai voti.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo per dichiarazione
    di voto sull’emendamento Martella 1.5, osserva che, sulla
    base delle dichiarazioni del ministro Moratti apparse in
    questi giorni sulla stampa, il sistema pubblico dell’istruzione
    registrerebbe un esubero di 100 mila persone: esprime pertanto
    perplessit sulla possibilit che il provvedimento in materia
    di immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica,
    al momento in discussione, possa raggiungere il suo obiettivo
    ed invita a riflettere sulla situazione che si determinata,
    posto che il Governo prevede la chiusura di 2 mila 600 scuole
    pubbliche.

    Ribadito che non vi alcun atteggiamento ostile o contrario
    da parte dell’opposizione a ragionare sulla possibilit
    di trovare il giusto percorso che consenta agli insegnanti
    di religione cattolica di stabilizzarsi nel loro rapporto
    di lavoro, riterrebbe utile un chiarimento da parte del
    Governo per riuscire a comprendere come la norma in discussione
    possa conciliarsi con le dichiarazioni del ministro.


    Antonino LO PRESTI (AN), intervenendo sull’ordine dei lavori
    e constatando la non volont dei deputati dell’opposizione
    di contribuire ad un’accelerazione delle procedure di approvazione
    del provvedimento in discussione, con l’utilizzo di continue
    forme di ostruzionismo, chiede formalmente che i tempi dell’esame
    degli emendamenti vengano contingentati.


    Luigi MANINETTI (UDC), posto che sul provvedimento relativo
    allo status giuridico e al reclutamento degli insegnanti
    di religione cattolica si svolta un’ampia discussione
    preliminare, con il contributo delle audizioni che si sono
    tenute, chiede a sua volta, qualora i deputati dell’opposizione
    non ritengano di limitare i loro interventi, il contingentamento
    dei tempi dell’esame.


    Alfonso GIANNI (RC) si dichiara contrario alla richiesta
    avanzata dal deputato Lo Presti posto che non esiste un
    articolo specifico del regolamento che preveda il contingentamento
    dei tempi in Commissione, per lo pi in corso di votazione
    degli emendamenti.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) stigmatizza con estrema durezza
    le considerazioni espresse dal deputato Lo Presti, invitandolo
    a non generalizzare in merito alle opinioni, comunque diversificate,
    dei singoli gruppi di opposizione, atteso che – come gi
    ribadito – il suo gruppo non ha intenti ostruzionistici
    o dilatori sul provvedimento in esame.

    Conferma la necessit che vengano stabilite le modalit
    di organizzazione dei lavori della Commissione in sede referente,
    non solo in riferimento al disegno di legge n. 2480, ma
    anche in vista dell’esame di altri importanti provvedimenti,
    come il collegato in materia previdenziale. Applicare il
    contingentamento dei tempi nel corso della votazione degli
    emendamenti, senza alcun preavviso, ritiene sia questione
    di non secondario rilievo.

    Infine, osserva che la Commissione giunta alla fase degli
    emendamenti in materia di insegnanti di religione nell’ultima
    settimana di luglio perch si deciso, sulla base di un
    interesse collettivo, di non procedere con ritmi troppo
    serrati e non perch vi stata una ragione impositiva da
    parte di qualche gruppo.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene
    di non dover procedere all’applicazione di meccanismi rigidi
    fintantoch ci non si renda indispensabile a seguito di
    una espressa manifestazione in tal senso da parte della
    maggioranza della Commissione.


    Giovanni DIDON (LNP), a nome del suo gruppo, chiede a
    tutti i componenti la Commissione di compiere uno sforzo
    in direzione di una rapida approvazione del provvedimento,
    considerato anche il fatto che il termine per la presentazione
    degli emendamenti al disegno di legge n. 2480, cos come
    richiesto da alcuni gruppi, stato procrastinato di qualche
    giorno, con ci facendo slittare anche la fase dell’esame
    degli emendamenti. Tuttavia, se i deputati dell’opposizione
    ritenessero di non dover accedere al suo invito, preannuncia
    la richiesta al presidente di organizzare la seduta in modo
    da consentire alla maggioranza di esprimere la sua volont.


    Roberto GUERZONI (DS-U) fa presente che in tema di urgenza
    il regolamento della Camera assai preciso: solo la dichiarazione
    di urgenza di un progetto di legge, iscritta all’ordine
    del giorno dell’Assemblea e votata con scrutinio palese,
    fa scattare tutti i meccanismi possibili per accelerare
    i tempi di esame.


    Alfonso GIANNI (RC), tornando al merito dell’emendamento
    Martella 1.5, dichiara di condividerne lo spirito, il cui
    obiettivo di conciliare il rispetto degli insegnanti di
    religione, e quindi di giungere alla soluzione della loro
    condizione di precariet, con il rispetto della situazione
    degli altri insegnanti.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara voto contrario sull’emendamento
    Martella 1.5, posto che esso mira a scardinare un principio
    fondamentale che quello dell’entrata in ruolo degli insegnanti
    di religione.


    La Commissione respinge l’emendamento Martella 1.5.


    Alfonso GIANNI (RC) illustra le finalit del proprio emendamento
    1.1 che, a differenza del precedente, stabilisce l’applicazione
    del trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
    nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
    nel corrispondente ordine scolastico agli insegnanti di
    religione cattolica nominati annualmente.


    Alberto NIGRA (DS-U), anche se l’emendamento Alfonso Gianni
    1.1 contiene una forma pi attenuata di stabilizzazione
    della condizione degli insegnanti di religione cattolica,
    ritiene che lo spirito dello stesso possa essere condiviso
    e pertanto preannuncia voto favorevole.


    La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.1.


    Alfonso GIANNI (RC) raccomanda l’approvazione del suo emendamento
    1.2, ribadendo la sostanziale opposizione al principio dell’immissione
    in ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Poich
    si introduce una modificazione nella condizione effettiva
    degli insegnanti in questione, equiparandoli dal punto di
    vista del trattamento economico e di carriera a quelli a
    tempo indeterminato, ritiene necessario definire in base
    a quale normativa essi sono nominati.


    Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara voto contrario sull’emendamento,
    trattandosi di una formulazione che nega la ragion d’essere
    del provvedimento in esame.


    Roberto GUERZONI (DS-U) rilevato che il modo con cui si
    procede nel risolvere il problema del precariato non coerente
    con quanto previsto nell’accordo concordatario, dichiara
    voto favorevole sull’emendamento Alfonso Gianni 1.2.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), posto che sussiste un’equiparazione
    degli insegnanti di religione cattolica con gli insegnanti
    di altre materie, ma solo a livello di condizioni di precariet
    (visto che ad entrambi non riconosciuta la maternit al
    cento per cento o la possibilit di partecipare a percorsi
    interni), ritiene che gli emendamenti in esame abbiano una
    loro finalit non trascurabile.


    La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso
    Gianni 1.2 e Grignaffini 1.7.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in ordine
    all’organizzazione dei lavori, chiede ai componenti la Commissione,
    qualora permanga l’intenzione di licenziare il provvedimento
    comunque prima della pausa estiva, di pronunciarsi in merito
    alla possibilit che la Commissione prosegua l’esame degli
    emendamenti anche domani, al termine dei lavori pomeridiani
    dell’Assemblea.


    Il sottosegretario Valentina APREA assicura la propria
    presenza.


    Elena Emma CORDONI (DS-U), premesso che concorda sulla
    possibilit che la Commissione si riunisca anche domani
    sera per esaminare gli emendamenti presentati, prospetta
    altres l’ipotesi che la Commissione torni a riunirsi la
    seconda settimana di settembre, quando ancora non sono ripresi
    i lavori dell’Assemblea.


    Antonino LO PRESTI (AN) si dichiara contrario a questa
    ipotesi, atteso che probabilmente a settembre la Commissione
    dovr occuparsi di altri provvedimenti.


    Luigi MANINETTI (UDC) concorda sull’opportunit di proseguire
    i lavori anche nella serata di domani.


    Alfonso GIANNI (RC), tornando al merito degli emendamenti
    in esame, dichiara voto favorevole sul suo emendamento 1.3,
    coerentemente con l’impostazione tenuta sulla previsione
    del trattamento economico.


    Alberto NIGRA (DS-U) illustra le finalit del suo emendamento
    1.6, volto a prevedere un meccanismo di stabilizzazione
    degli insegnanti di religione cattolica, precisando ancor
    di pi rispetto a quanto indicato nel testo del provvedimento
    che il trattamento economico si applica secondo le modalit
    previste per gli insegnanti a tempo indeterminato.


    Emilio DELBONO (MARGH-U), osservato che il trattamento
    economico riferito a coloro che hanno un contratto a tempo
    indeterminato, dichiara di non condividere la finalit dell’emendamento
    e dunque di votare contro.


    La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso
    Gianni 1.3 e Guerzoni 1.6.


    Alfonso GIANNI (RC) sottolinea che il suo emendamento 1.4
    volto a sopprimere il comma 3 dell’articolo 1 del provvedimento
    in esame, in quanto ritiene impossibile od estremamente
    difficile una opzione di non adesione all’insegnamento della
    religione cattolica soprattutto con riferimento alla scuola
    materna ed elementare.


    Alberto NIGRA (DS-U) osserva che, nel momento in cui si
    va ad istituire il ruolo degli insegnati di religione cattolica,
    di cui al comma 1 dell’articolo 1, le conseguenze che derivano
    dal mantenimento del comma 3, di cui il suo emendamento
    chiede la soppressione, sono a danno degli alunni, posto
    che nella scuola materna e nella scuola elementare l’insegnamento
    della religione cattolica pu essere affidato ai docenti
    di sezione o di classe riconosciuti idonei e che siano disposti
    a svolgerlo, nonch a danno del numero dei posti in ruolo
    che si vogliono creare.


    Lino DUILIO (MARGH-U), trattandosi di un disegno di legge
    governativo, stigmatizza il fatto che i lavori procedano
    in assenza del rappresentante del Governo.


    Elena Emma CORDONI (DS-U) ritiene che, essendo in discussione
    il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge governativo,
    che prevede che nella scuola materna e nella scuola elementare
    l’insegnamento della religione cattolica possa essere affidato
    ai docenti di sezione e di classe riconosciuti idonei, mai
    come in questo momento sarebbe stata opportuna la presenza
    del rappresentante del Governo. La disposizione, infatti,
    determina delle conseguenze negative non solo sugli alunni
    ma anche sulla platea degli stessi insegnanti di religione
    che devono essere immessi in ruolo nella misura del 70 per
    cento dei posti funzionanti.


    Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene
    che sull’opportunit, sulla necessit o sull’utilit della
    presenza del Governo in sede referente la questione possa
    considerarsi chiarita.

    In merito all’organizzazione dei lavori, in considerazione
    della imminente ripresa della seduta dell’Assemblea, ritiene
    di rinviare il seguito dell’esame, avvertendo che rimane
    ferma la convocazione della Commissione per le ore 14.15
    di domani, salva la possibilit di proseguire i lavori al
    termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea.


    La seduta termina alle 16.


    AVVERTENZA


    Il seguente punto all’ordine del giorno non stato trattato:


    SEDE
    REFERENTE


    Delega al Governo in materia previdenziale.

    C. 2145 Governo.


     

  • Stato_Giuridico_due/resoconto_25_7_2002.asp

    CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

    Resoconto della XI Commissione permanente

    (Lavoro pubblico e privato)


    XI
    Commissione – Resoconto di gioved 25 luglio 2002



    UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
    GRUPPI


    Gioved 25 luglio 2002.


    L’ufficio di presidenza si riunito dalle 15.05 alle 15.25.


    AVVERTENZA


    I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:


    SEDE
    REFERENTE


    Insegnanti di religione cattolica.

    C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
    909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
    Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
    C. 2480 Governo.


    Delega al Governo in materia previdenziale.

    C.2145 Governo.


     




  • Stato_Giuridico_due/idr_rimandati_a_settembre.asp

    Idr rimandati a settembre


    La commissione lavoro
    lascia l’amaro in bocca agli Idr: 

    stato giuridico rinviato a dopo la pausa estiva


    Anche questa volta gli idr dovranno armarsi di santa pazienza
    e trascorrere le vacanze estive senza l’agognato stato giuridico:
    l’XI Commissione Lavoro della Camera (che si prevedeva avrebbe
    dovuto esaurire il suo compito entro il marzo scorso) non
    riuscita ad approvare il ddl sullo stato giuridico, rinviando
    i lavori a dopo la pausa estiva e lasciando l’amaro in bocca
    a circa ventimila idr.

    In effetti la delusione stata tanto pi cocente in quanto,
    dopo l’audizione che i vertici dello SNADIR avevano avuto
    a Roma il 12 giugno scorso con i componenti la suddetta
    Commissione, la speranza di una soluzione in tempi brevi
    e soprattutto di un risultato positivo aveva cominciato
    a diffondersi tra gli ambienti interessati; a questa audizione
    lo SNADIR si era preparato con impegno e determinazione,
    presentando alla Commissione una relazione ( il cui testo
    possibile leggere a pag. 3) i cui fondamenti esprimevano
    al massimo livello la posizione di ampia disponibilit da
    sempre assunta dal sindacato, senza per questo rinunciare
    alla ricerca delle migliori garanzie possibili per gli idr
    in servizio; in poche parole, lo SNADIR, con le sue proposte,
    riuscito a conciliare le posizioni della CEI e le esigenze
    della “base”, facendo proprio il principio che lo stato
    giuridico va inserito nel pi ampio schema dell’Intesa.
    Da qui le legittime aspettative, alimentate anche dai positivi
    apprezzamenti e dalle assicurazioni fornite ai rappresentanti
    dello SNADIR durante la stessa audizione.

    Invece, dopo una serie di riunioni, la Commissione annuncia
    di avere rinviato ogni decisione a dopo la pausa estiva:
    cosa successo? Le cause sono diverse: vediamo quindi di
    esaminarne le pi importanti.

    Innanzitutto i componenti diessini della Commissione nelle
    ultimissime sedute hanno deciso a sorpresa – ma non certo
    illegittimamente – una azione forte e determinata per bloccare
    l’approvazione, consistente nel chiedere di esaminare analiticamente
    ogni emendamento presentato, relazionando ampiamente in
    proposito e allungando cos a dismisura i tempi. Una posizione,
    questa, ampiamente disapprovata dal Segretario Nazionale
    dello SNADIR, prof. Orazio Ruscica, il quale in proposito
    afferma che “l’ostruzionismo dell’opposizione non fa che
    danneggiare i lavoratori della scuola interessati in questa
    controversia: una vera opposizione dovrebbe lavorare casomai
    per migliorare le proposte della maggioranza , superando
    le questioni ideologiche e collaborando cos alla definizione
    di uno stato giuridico per gli idr equiparato a quello degli
    altri docenti”.

    Tutto questo poteva essere previsto? Certo non era una possibilit
    remotissima. Ma il centrodestra pensava forse di potersi
    affidare ad una semplice votazione cos da fare approvare
    lo stato giuridico a colpi di maggioranza?

    Ancora. Gli emendamenti proposti da qualche parlamentare
    della maggioranza hanno insistito pi che altro – contrariamente
    a quanto previsto in sede di audizione – su problemi marginali
    rispetto ai punti fondamentali dello stato giuridico, favorendo
    cos il gioco dilatorio dell’opposizione.

    Ancora. Alcuni parlamentari hanno optato per il concorso,
    dimostrato una certa difficolt ad accettare il principio
    del corso che precede il concorso, a causa dello spauracchio
    della copertura finanziaria, quando avrebbero dovuto avere
    chiaro il concetto che tale corso sar certamente svolto
    durante il prossimo anno solare e che quindi esiste tutto
    il tempo necessario per prevederne la copertura nell’ambito
    della attuale finanziaria. E’ tutta questione di buona volont
    politica.

    E a proposito di volont c’ da dire che, in mezzo a tutta
    questa situazione che stenta a definirsi, l’unica posizione
    veramente coerente si dimostrata quella dello SNADIR,
    l’unico che abbia veramente rappresentato con forza le esigenze
    degli idr e contemporaneamente rispettato le norme dettate
    dall’Intesa, chiedendo ai politici risposte concrete su
    punti fondamentali come l’elenco graduato che tenga conto
    del servizio prestato, l’elenco graduato ad esaurimento,
    il corso che precede il primo concorso.

    E adesso, cosa succeder a settembre? Lo SNADIR di certo
    non moller, lavorando come ha sempre fatto per giungere
    ad una soluzione soddisfacente; ma chiaro che serve anche
    una strategia politica, cos come afferma il prof. Ruscica:
    “E’ essenziale che dopo l’estate il centrodestra predisponga
    una strategia che non lo faccia trovare impreparato di fronte
    alle manovre dell’opposizione: anzi, meglio sarebbe se riuscisse
    – fermo restando il diritto di chiunque di esprimere il
    proprio parere su ogni emendamento – a coinvolgere l’ala
    riformista dell’opposizione in una strategia costruttiva
    che, mettendo da parte ostruzionismi ed opposizioni ideologiche,
    si ponga come obiettivo quello di definire uno stato giuridico
    che rappresenti una seria risposta per una categoria di
    lavoratori della scuola fin qui ingiustamente trascurata”.

    Settembre rappresenter per lo SNADIR e gli Idr un ulteriore
    impegno a continuare questa difesa e promozione dei propri
    diritti di lavoratori e professionisti della scuola.


    Rossella Sudano


    Snadir 2002