Autore: maurizio

  • Credito_DDC_Adozioni_05.asp

    CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA

    I crediti
    I “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
    I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
    Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.
    Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).
    Riepilogando:
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
    Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
    Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?
    Sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduità della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
    d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).
    Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

    Il Documento del Consiglio di classe
    Alla commissione degli esami di Stato dev’essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
    Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005).

    Adozioni libri di testo
    Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per la scuola secondaria superiore, la terza decade per la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa”. Ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute”.
    Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 (Decreto scuola primaria; Decreto scuola secondaria) fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto può essere sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicente consigliato.

    La C.M. n. 46 del 22 aprile 2005 ha indicato

    le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado.

    Nulla è invece cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.

    Redazione

  • Fondo espero: una scelta da ponderare bene

    Fondo espero: una scelta da ponderare bene

     

    I Dirigenti nazionali e provinciali dello SNADIR hanno incontrato il 17 novembre scorso, presso l’Hotel Sheraton di Roma,  il Dott. Silvio Felicetti – esperto di contribuzione integrativa del Fondo Espero –  per un breve corso di formazione sul fondo stesso, nato in seguito all’accordo del 14\03\2001 tra Sindacati, Ministero ed Aran.
    Durante il corso sono state illustrate  modalità di adesione e principi di convenienza,  sia per chi è già in regime di  TFR (cioè chi è entrato in servizio dopo l’1.1.01), sia  per chi –  pur in regime di  TFS (buonuscita), perché già in servizio al 31.12.00 –  vuole optare per il Fondo pensione integrativo.
    Per chi si trova in TFR, o comunque può vantare pochi anni di servizio,  il problema non sussiste, l’adesione al Fondo pensione è sicuramente conveniente, dato che per tale personale della scuola il calcolo della pensione è comunque contributivo e il suo ammontare orientativamente dovrebbe aggirarsi attorno al 60% dell’ultima retribuzione: per questi docenti é quindi sicuramente conveniente  salvaguardarsi con una pensione aggiuntiva a quella che percepirà al momento del pensionamento.
    Qualche perplessità rimane, invece, per coloro che hanno un servizio superiore a 5 anni:  costoro dovrebbero percepire, al momento del trattamento di quiescenza, il TFS maturato fino alla data di adesione al Fondo Espero, nonché la rendita (pensione integrativa) derivante dai contributi versati in loro favore e maturati dal momento della suddetta adesione in poi.
    Vediamo comunque, nel dettaglio, in cosa consiste il Fondo Espero per quest’ultima categoria di lavoratori: 
    a) Una prima parte di ciò che si percepirà al momento della pensione, come abbiamo già detto, è costituita dal vecchio TFS, cioè la buonuscita maturata prima dell’adesione al Fondo,  trasformata dalla data di adesione in TFR, capitalizzata e gestita dall’Inpdap, mantenendo intatto il suo potere d’acquisto e rivalutandosi dello 0.75 % del tasso di inflazione + l’1.5% fisso.
    b) A queste somme viene aggiunta annualmente una quota del  TFR  – che si comincia a maturare dal momento del passaggio al Fondo –  pari al 4.91% della retribuzione annua lorda: anche tali quote vengono rivalutate di anno in anno dello 0.75% del tasso di inflazione + l’1.5% fisso.
    L’ammontare complessivo delle somme di cui alle lettere a) e b) verrà liquidato, in soluzione unica, al momento della pensione.
    Vanno invece a favore della "previdenza complementare", cioè andranno a costituire la pensione integrativa finale:
    c) La restante quota del TFR che si comincia a maturare dal momento del passaggio al Fondo, pari al 2% della retribuzione annua lorda.
    d) Il contributo del datore di lavoro, pari all’1.2% della retribuzione annua lorda.
    Entrambi (c+d) vengono gestiti dall’Inpdap e rivalutati secondo la media dei 5 fondi più consistenti.
    e) Ulteriore contributo del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione annua
    Lorda.
    f) Contributo dal lavoratore, che può essere versato nella misura dall’1 al 3%
    Della retribuzione annua lorda.
    Entrambi (e+f) confluiscono nel Fondo Espero e vengono rivalutati secondo il tasso di rendimento del Fondo, orientativamente il 4.15% annuo.
    Tutto ciò in teoria, ma nella pratica – a seguito delle simulazioni effettuate finora – non risulterebbe svantaggioso rimanere in regime di TFS (buonuscita); inoltre, non sarebbe da sottovalutare il beneficio di ricevere una buonuscita in un’unica soluzione, piuttosto che una buonuscita a cui si aggiungerebbe una rendita futura.
    Pensiamo, quindi,  che sia il caso di non essere precipitosi in una eventuale adesione: infatti, decidendo di aderire entro il 31 dicembre 2005 per usufruire del bonus dell’1%  (la cui erogazione è limitata ad un periodo di 12 mesi; per questo consigliamo ai nostri iscritti di pazientare ancora un po’ (la scadenza definitiva è stata prorogata al 2010), fin quando non avremo fatto luce su tutti quegli aspetti ancora non definiti e fintanto che saranno colmate tutte le lacune informative che , inevitabilmente, un nuovo sistema contributivo presenta nei primi mesi di applicazione:  per questo siamo costantemente in contatto con i funzionari del Fondo Espero che collaborano con noi per offrirvi un panorama quanto più chiaro possibile di ciò che può essere più o meno conveniente per ogni docente.

    Orazio Ruscica

  • Miur Veneto: il voto degli IdR è computato negli scrutini finali

    Miur Veneto: il voto degli IdR è computato negli scrutini finali


    Come’è noto, il voto del docente di religione, quando è determinante, diventa giudizio motivato, ma ad avviso della scrivente, non perde la rilevanza del voto.

    (allegato)

  • Allegato 4 – Decreto n. 85 del 18 novembre 2005 (Modello di domanda)

    Allegato 4 – Decreto n. 85 del 18 novembre 2005 (Modello di domanda)

    (allegato)

  • Allegato 3 – Decreto n. 85 del 18 novembre 2005

    Allegato 3 – Decreto n. 85 del 18 novembre 2005

    (allegato)

  • Allegato 2 – Decreto n. 85 del 18 novembre 2005

    Allegato 2 – Decreto n. 85 del 18 novembre 2005

    (allegato)

  • Allegato 1 – Decreto n. 85 del 18 novembre 2005

    Allegato 1 – Decreto n. 85 del 18 novembre 2005

    (allegato)

  • Miur – Decreto n.85 del 18 novembre 2005

    Miur – Decreto n.85 del 18 novembre 2005

    (allegato)